Saggio
Singolarità e pluralità nei preventive restructuring frameworks - Profili evolutivi degli strumenti di regolazione della crisi e del Restrukturierungsplan alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023*
Johannes Heck, Rechtsanwalt in Germania ed Avvocato stabilito in Italia
12 Novembre 2024
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Sommario:
I . Prolegomeni. La ristrutturazione preventiva nella crisi d’impresa
1 . L’approccio legislativo alla crisi d’impresa tra finalità di ristrutturazione e liquidazione
3 . Il contesto internazionale. Concorrenza tra ordinamenti giuridici e forum shopping
II . Principi e regole del diritto europeo delle ristrutturazioni
1 . Genesi. La ristrutturazione del diritto fallimentare
2 . Obiettivi della Direttiva (UE) 2019/1023
3 . I connotati dei preventive restructuring frameworks europei
3.1 . Presupposti e condizioni per l’accesso
3.2 . Contenuti e finalità dei restructuring plans
4 . Le opzioni dei legislatori nazionali in sede di recepimento
1 . Genesi storica del sistema italiano fino al D.Lgs. n. 136/2024
3 . La pluralità dei preventive restructuring frameworks nell’ordinamento italiano. Panoramica
3.1 . Piano attestato di risanamento
3.2 . Accordi di ristrutturazione dei debiti
3.3 . Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
4 . I connotati degli strumenti di regolazione della crisi
4.1 . Presupposti e condizioni per l’accesso
4.2 . Contenuti e finalità dei diversi strumenti
5 . La scelta dello strumento di regolazione della crisi più adeguato
6 . Inquadramenti di sistema e lacune
IV . Ristrutturazione preventiva tramite il Restrukturierungsplan. Il sistema “binario” tedesco
1 . Genesi storica del sistema tedesco fino allo StaRUG
2 . Singolarità procedurale. Panoramica
2.1 . Accesso al Restrukturierungsplan durante la crisi
2.2 . Ristrutturazione tramite l’Insolvenzplan all’interno della procedura di insolvenza “aperta”
3 . I connotati del Restrukturierungsplan
3.1 . Presupposti e condizioni per l’accesso
3.2 . Contenuti e finalità del piano di ristrutturazione
6 . Esperienza pratica. Inquadramenti di sistema e lacune
V . L’attuazione della Direttiva 2019/1023 nell’esperienza italo-tedesca. Una lettura sistematica
1 . I preventive restructuring frameworks tra autonomia negoziale e concorsualità
1.2 . Il favor per la continuità aziendale. I lineamenti degli strumenti nazionali
2 . Il ruolo dei creditori nella ristrutturazione preventiva
2.2 . Le regole di distribuzione del valore tra absolute e relative priority rule
3 . Quale eteronomia giudiziale nella ristrutturazione preventiva?
1 . Race to the top? Prospettive future della ristrutturazione preventiva nell’Unione Europea
A tale riguardo, e in relazione a un possibile forum shopping, la definizione del centre of main interest (COMI) riveste un’importanza fondamentale all’interno dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 2015/848, è determinante la procedura d’insolvenza dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il COMI. Di conseguenza, il forum shopping è possibile trasferendo il COMI in un altro Stato membro (c.d. COMI shift). È proprio questa possibilità legalmente ammessa di forum shopping all’interno dell’Unione Europea che il legislatore europeo ha indicato come uno dei motivi centrali nella Direttiva 2019/1023[13]. Tuttavia, è dubbio che il problema del forum shopping nella prassi all’interno dell’Unione europea abbia effettivamente la portata che talvolta gli viene attribuita. Un trasferimento del COMI, infatti, richiede un notevole impegno finanziario, che in molti casi – almeno nel caso di società attive – può essere realizzato solo da società più grandi, in particolare da società holding[14]. Va tenuto presente che una società praticamente insolvente regolarmente non sarà in grado di portare a termine un trasferimento del COMI senza il sostegno di finanziatori[15]. In pratica, quindi, è improbabile che si verifichi un rischio di forum shopping che possa danneggiare i principali creditori, anche perché le banche solitamente si proteggono dal COMI shift attraverso accordi contrattuali[16]. Tuttavia, vi è una criticità nel fatto che i creditori influenti abbiano comunque la possibilità di scegliere un ordinamento che favorisca i loro interessi causando svantaggi ai creditori deboli.
Il forum shopping, a ogni modo, può anche avere effetti positivi, in quanto incentiva gli stati membri a rendere i loro sistemi giuridici più attraenti o ad adattarli alle giurisdizioni che riscontrano maggiore successo, e può quindi portare a un sistema efficiente e armonizzato all’interno dell’Unione europea (c.d. race to the top)[17]. D’altro canto, la possibilità di forum shopping dal punto di vista legislativo può indurre in particolare gli stati membri più piccoli a creare procedure semplici ma inefficienti, di cui beneficia il settore della consulenza nazionale a scapito dei creditori stranieri (c.d. race to the bottom). In questo quadro si inserisce la legislazione dell’Unione Europea in materia di diritto fallimentare, dal Regolamento (CE) 2000/1346[18] fino alla più recente proposta di Direttiva Insolvency III[19].
In quest’ottica, di seguito verranno analizzati gli atti nazionali di recepimento in Italia e in Germania e ci si chiederà a che punto siano arrivati i due ordinamenti nella “race to the top“ (se di corsa si può parlare) auspicata dalla Direttiva. Oltre all’aspetto dell’attuazione della Direttiva, l’approccio italo-tedesco risulta anche da una prospettiva storico-comparativa di straordinaria importanza – non solo nella disciplina concorsuale[20]. Nel nuovo millennio, inoltre, i sistemi di diritto fallimentare italiano e tedesco si sono ripetutamente ispirati al diritto statunitense, anche se con conseguenze legislative differenti[21]. Nella comparazione va tenuto debitamente conto dell’imprescindibile apporto dell’interdisciplinarità, che nel diritto della crisi d’impresa è evidente soprattutto con riguardo alle scienze economiche.[22] A ogni modo, anche nell’analisi e nell’interpretazione delle statistiche sulle procedure concorsuali, occorre tenere conto delle peculiarità dei rispettivi sistemi giuridici ed economici nazionali[23]. Nel contesto del diritto concorsuale italo-tedesco, ciò significa, tra l’altro, prendere in considerazione fin dall’inizio il rapporto tra l’esecuzione individuale e le procedure concorsuali. Infatti, mentre in Italia, secondo la tradizione francese, la par condicio creditorum trova espressione anche nell’esecuzione forzata individuale attraverso il pignoramento ai sensi degli artt. 499, 500, 510 Abs. 2 Codice di procedura civile, nel diritto tedesco, di contro, non sono previste disposizioni analoghe.
Obiettivo primario della Direttiva è garantire che tutti coloro che esercitano un’attività economica abbiano accesso ai cosiddetti preventive restructuring frameworks per ristrutturare il proprio indebitamento. Mentre i sistemi di allerta dovrebbero consentire al debitore di riconoscere una probabile insolvenza in una fase precoce, i quadri di ristrutturazione mirano a consentire al debitore di ristrutturarsi efficacemente e di prevenire l’insolvenza. In tale maniera dovrebbe essere evitata la liquidazione di imprese sane[41]. Evitando la liquidazione, il valore totale per i creditori dovrebbe essere massimizzato rispetto alla variante liquidatoria o nel caso del miglio scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, «così come per i proprietari e per l’economia nel suo complesso»[42].
Ciò implica che i quadri di ristrutturazione preventiva previsti dalla Direttiva non devono essere intesi come un privilegio unilaterale del debitore. I quadri preventivi possono andare a beneficio dei debitori, ma anche dei creditori, di altre parti interessate e dell’economia nel suo complesso. In altre parole, i quadri di ristrutturazione preventiva non perseguono la tutela di un interesse individuale, ma di interessi generali o collettivi. La comprensione di tale aspetto è fondamentale per una corretta attuazione e interpretazione della Direttiva.
Ciononostante, la riforma del 2015 ha ampliato in modo significativo i poteri di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 182 septies l. fall.[117]. La procedura semicollettiva per i creditori finanziari ha avvicinato l’istituto degli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, anche per quanto riguarda la formazione delle categorie di creditori, nonché il voto e la tutela delle minoranze[118]. A ciò si aggiunge l’automatic stay, introdotto nella procedura originaria già nel 2007[119].
In questo modo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti si sono trasformati nel tempo, dal punto di vista ideologico, da strumento di autonomia privata a “nuovo tipo” di procedura fallimentare[120]. Questo cambiamento è ulteriormente confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dal nuovo codice[121]. Come noto, infatti, la Corte Suprema si è occupata in diverse decisioni della natura giuridica degli accordi e ha inquadrato l’istituto nell’ambito delle procedure concorsuali[122]. La Corte ha tracciato un quadro secondo cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella “sfera fallimentare” rappresentano l’orbita più esterna di un sistema in cui l’autonomia delle parti aumenta continuamente quanto più ci si allontana dal centro, il fallimento[123]. La questione dell’attribuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti alla procedura concorsuale non è di natura meramente ideologica, ma ha un grande significato pratico, in particolare per quanto riguarda la prededucibilità dei crediti derivanti da un accordo nella successiva procedura di liquidazione[124].
Il nuovo codice, infine, ha portato a una notevole estensione soggettiva degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa[125]. Ciò ha sottolineato in maniera evidente il ruolo centrale che gli accordi di ristrutturazione dei debiti rivestono oggi nel sistema italiano. In base alla normativa vigente, infatti, lo strumento è ora aperto agli imprenditori sopra-soglia e, per espressa previsione, anche agli imprenditori agricoli che si trovano in stato di crisi o di insolvenza[126]. Non è necessario che l’esito dell’accordo porti alla conservazione dell’impresa, per cui il debitore può accedere allo strumento anche in stato di insolvenza[127]. L’obiettivo dello strumento, nella sua forma base, è quello di concludere accordi con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Gli accordi possono avere una grande varietà di contenuti ai fini di superare la crisi o l’insolvenza[128].
Gli accordi possono vincolare solo i creditori aderenti. Pertanto, le condizioni quantitative e qualitative dei crediti dei creditori non aderenti non possono essere modificate. Per i creditori dissenzienti, l’accordo prevede solo una moratoria temporanea, ma con pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data o entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti a data dell’omologazione.
L’accordo può portare inoltre notevoli vantaggi al debitore e ai creditori. In primo luogo, vi è la possibilità di ottenere misure protettive e cautelari (art. 54 CCII). Inoltre, sono esentati dalle azioni revocatorie gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso all’accordo di ristrutturazione (art. 166, comma 3, lett. e CCII).
Data la rilevanza di questi vantaggi, il legislatore ha previsto un controllo giudiziario in sede di omologazione. Ai fini dell’omologazione, gli accordi devono essere raggiunti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. La maggioranza si basa sull’importo totale dei crediti e non sul numero dei creditori[129]. Non è richiesta una maggioranza di testa. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Inoltre, il piano deve essere redatto in conformità ai criteri dell’art. 56 CCII. Pertanto, un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti di legge. Solo attraverso l’omologazione si possono ottenere gli effetti agevolativi descritti.
La legge prevede inoltre due varianti “speciali” dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ossia l’accordo agevolato e l’accordo ad efficacia estesa. Per quanto riguarda l’accordo agevolato, la quota dei creditori, pari al 60% dei crediti, viene ridotta della metà (30%) se si verificano congiuntamente due condizioni[130]. In primo luogo, il debitore non può proporre la moratoria dei creditori estranei agli accordi (lett. a). In secondo luogo, il debitore non deve avere richiesto e rinuncia a richiedere misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII (lett. b).
Per quanto riguarda l’accordo con efficacia estesa, gli effetti dell’accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Tali creditori non aderenti, che appartengano alla medesima categoria, sono pertanto soggetti alle stesse disposizioni dell’accordo raggiunto con i creditori in maggioranza al 60%. Tuttavia, in nessun caso ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti «l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti»[131].
Tuttavia, l’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti è soggetta a condizioni stringenti. In primo luogo, tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati ai sensi dell’art. 61, comma 2, lett. a, CCII. Inoltre, l’accordo non deve essere di natura liquidatoria, ma deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta (lett. b). Inoltre, i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria (lett. c). I creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, poi, non devono risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione (lett. d). Inoltre, da un punto di vista procedurale, è necessario che il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo (lett. e).
Nel concordato preventivo in continuità aziendale così come nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, come è noto, i creditori privilegiati non partecipano al voto, «se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»[233]. In questo senso, sono da considerarsi “parti non interessate” nella misura in cui la soluzione di ristrutturazione non “incide” sulla loro posizione. Se questo criterio possa essere applicato anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi dell’art. 61 CCII non emerge direttamente dal testo normativo. Tuttavia, si può notare che la “categoria” degli accordi in fondo è solo una denominazione diversa per le “classi”. Si può quindi correttamente ritenere, come già dimostrato in dottrina, che alla formazione della categoria e della classe debbano essere applicati principi paralleli in termini di significato e finalità[234].
La votazione avviene per classi, con la necessità di una maggioranza qualificata di tre quarti in ciascuna classe[339]. Inoltre, il § 26 StaRUG prevede a determinate condizioni la possibilità di un cross-class cram-down e serve ad attuare l’art. 11 Direttiva 2019/1023[340]. Ai sensi del § 26, comma 1, n. 2, un’approvazione fittizia della classe dissenziente richiede, tra l’altro, che i membri della classe dissenziente ricevano una “angemessene Beteiligung” (quota adeguata) del valore economico del piano. Il § 27, comma 1, StaRUG specifica ora la caratteristica della “quota adeguata” in linea con il modello del § 245, comma 2, InsO e implementa i requisiti dell’art. 11, comma 1, primo periodo, lett. c) e d) e comma 2, Direttiva 2019/1023[341].
In questo modo, il legislatore segue il principio della regola della priorità assoluta, sancito anche nell’Insolvenzplan dal § 245, comma 1, n. 2, comma 2, InsO, ma consente violazioni selettive alle condizioni del § 28 StaRUG in conformità con la facoltà prevista dall’art. 11, comma 2, secondo periodo, Direttiva 2019/1023. In base alla regola della priorità assoluta, nessun altro creditore interessato dal piano può ricevere più dell’intero importo del suo credito (§ 27, comma 1, n. 1, StaRUG), gli interventi sono consentiti solo se il loro rango ai sensi dell’Insolvenzordnung è preservato (§ 27, comma 1, n. 2, StaRUG) e le altri parti interessate dal piano che hanno lo stesso rango dei creditori della classe non possono ricevere una soddisfazione migliore (§ 27, comma 1, n. 3, StaRUG). Oltre al § 28 StaRUG, anche il § 27, comma 2, StaRUG prevede eccezioni strettamente definite alla regola della priorità assoluta per certi detentori di strumenti di capitale.
È facoltà del debitore sottoporre il Restrukturierungsplan al vaglio del tribunale di ristrutturazione per un esame preliminare ai sensi dei §§ 46 ss. StaRUG, prima che lo stesso venga sottoposto definitivamente al voto delle parti interessate dal piano. La finalità della verifica preliminare è evidentemente quella di ridurre il rischio che il tribunale possa ritenere non “omologabile” ai sensi dei §§ 60 ss. StaRUG. Il tribunale convoca i creditori interessati dalle disposizioni del piano con un preavviso di 7 giorni, precisando che l’udienza si terrà anche in assenza dei creditori convocati. È facoltà del tribunale incaricare il debitore della notifica delle convocazioni.
Ai sensi del § 46, comma 2, StaRUG il tribunale riassume le risultanze della verifica preliminare in un decreto. Detto decreto non ha natura vincolante per il prosieguo della procedura, ma il tribunale è tenuto a informare le parti tempestivamente e a concedere termini per repliche, ove dovesse, in un secondo momento, intendere discostarsi dalle posizioni originariamente assunte. Quindi la verifica preliminare relativa a un piano sufficientemente concretizzato conferisce un ragionevole grado di certezza alle parti coinvolte. Il § 48 StaRUG dispone che i creditori interessati dal piano vengano sentiti nell’ambito dell’esame preliminare. All’esito dell’esame il tribunale redige un decreto che riassume le risultanze, sempre senza natura vincolante. Il § 48, comma 2, StaRUG pone tempi stretti al tribunale e prevede che il decreto venga pubblicato di norma entro due settimane dall’istanza ovvero dall’audizione dei creditori. Tale termine è soggetto a proroga solo ove il Restrukturierungsplan sia particolarmente complesso.
Nel creare la nuova procedura, il legislatore non ha manifestato alcuna preferenza per il risanamento nell’ambito dell’uno o dell’altro regime normativo[370]. Di contro, la concezione ampiamente parallela del Restrukturierungsplan e dell’Insolvenzplan mira a garantire che la scelta tra la procedura dell’Insolvenzplan e il Restrukturierungsplan sia influenzata da differenze nella concezione che non possono essere attribuite a «ragioni oggettive impellenti»[371]. A differenza della definizione oggettiva di cui al § 29, comma 1, StaRUG, che pone l’accento sull’interesse del debitore alla riduzione del debito, la procedura di insolvenza non persegue lo scopo primario o prevalente di preservare un’impresa gestita dal debitore. § 1 InsO, che pone l’accento sull’interesse del creditore al miglior soddisfacimento possibile, continua ad applicarsi nonostante la mutata situazione sistematica a seguito dell’introduzione dello StaRUG[372].
La scelta della procedura alternativa è lasciata alla decisione autonoma del debitore, così come spetta alla decisione autonoma della maggioranza dei creditori di seguire o meno la strada prescelta. A questo proposito, il legislatore ritiene che le strutture basate sul mercato dovrebbero portare al miglior risultato economico complessivo[373]. Nella scelta tra le due alternative procedurali, il debitore deve soppesare gli obiettivi che persegue e la misura in cui gli strumenti ne favoriscono l’attuazione.
Il Restrukturierungsplan previsto dallo StaRUG è stato concepito per essere particolarmente adatto alla ristrutturazione finanziaria precoce[374]. Il debitore mantiene il controllo della gestione operativa, nonché della procedura, il che offre al management un ulteriore incentivo a segnalare la questione della ristrutturazione in una fase precoce. L’impresa debitrice può mantenere le proprie attività operative durante la procedura nel miglior modo possibile, ad esempio escludendo clienti e fornitori e concentrando la ristrutturazione sui creditori finanziari. Il Restrukturierungsplan può essere utilizzato per ristrutturare non solo i crediti, ma anche i termini contrattuali dei rapporti giuridici multilaterali, il che offre al debitore ulteriori opportunità per organizzare la continuazione delle attività. Oltre alla riorganizzazione finanziaria, la procedura di ristrutturazione può essere utilizzata anche per risolvere le controversie tra i soci nell’interesse della conservazione dell’impresa debitrice[375].
Per quanto riguarda la selezione delle parti interessate dal piano e la progettazione del Restrukturierungsplan, il debitore dispone della massima flessibilità[376]. Un Restrukturierungsplan è quindi particolarmente adatto ai casi in cui il debitore può essere sicuro del consenso della maggioranza dei creditori da includere senza che la continuazione dell’attività sia significativamente compromessa dalle parti dissenzienti. Inoltre, è possibile ottenere un cross-class cram-down nel contesto della votazione, per mezzo del quale le singole parti che impediscono l’accordo possono essere sottoposte al Restrukturierungsplan[377]. Il danno alla reputazione del debitore, inoltre, può essere ridotto al minimo nella procedura secondo lo StaRUG, con la prospettiva di uscirne rafforzati come partner solvibile[378].
Ciononostante, deve anche essere chiaro che la cassetta degli attrezzi della nuova legge non comprende alcuni strumenti di ristrutturazione disponibili soltanto nella procedura di insolvenza. Così, ad esempio, l’amministrazione in proprio (Eigenverwaltung) all’interno della procedura dell’Insolvenzplan sarà regolarmente la prima scelta per i debitori che, oltre alla ristrutturazione finanziaria, cercano anche di riorganizzare le loro operazioni commerciali e che per questo processo fanno affidamento su una stabilizzazione efficace[379]. La procedura di insolvenza, infatti, è caratterizzata da meccanismi di protezione forti e indeterminati che intervengono automaticamente a favore del debitore fin dall’apertura della procedura.
Il Restrukturierungsplan non sarà generalmente lo strumento di scelta quando si tratta di ristrutturazione operativa. In questo caso, la procedura d’insolvenza è spesso l’opzione migliore, a maggior ragione se è necessario intervenire a livello operativo, anche perché l’Insolvenzordnung consente di intervenire sui contratti pendenti tramite i §§ 103 ss. InsO e facilita le misure relative ad eventuali dipendenti. In questo modo, i contratti economicamente sfavorevoli possono essere risolti, il che per molti debitori sarà un vantaggio decisivo rispetto al Restrukturierungsplan perché, se è prevedibile che le nuove passività in misura considerevole derivanti da contratti svantaggiosi renderanno di conseguenza impossibile l’obiettivo di una ristrutturazione sostenibile, quest’ultima non sarà di regola possibile[380].
Questo rapporto numerico tra PMI e grandi aziende si riflette anche nelle statistiche tedesche sull’insolvenza. La maggior parte delle insolvenze aziendali è rappresentata da microimprese come definite dall’Unione Europea. Per classe di dimensione dei dipendenti[396], questa quota era dell’85,8% nel 2023, mentre le grandi aziende con più di 250 dipendenti rappresentavano solo lo 0,5% delle insolvenze nello stesso periodo[397]. Alla luce di queste statistiche, che trovano conferma in tutta l’Unione Europea[398], non sorprende che le PMI siano sempre più al centro dell’attenzione dei legislatori, sia a livello nazionale che internazionale. Non da ultimo, nel contesto della Direttiva 2019/1023, il legislatore europeo ha pensato in particolare alle PMI, per le quali le procedure di ristrutturazione «a basso costo» dovevano essere rese accessibili in tutta l’Unione Europea[399].
Le analisi precedenti hanno dimostrato che queste cinque fasi di tutela del debitore nel passaggio dalle soluzioni stragiudiziali al percorso giudiziario si ritrovano in forme diverse sia nell’ordinamento italiano che in quello tedesco. Il legislatore tedesco ha concepito il Restrukturierungsplan come il fulcro della nuova procedura di ristrutturazione dello StaRUG. Esso presenta, come visto, tratti che per molti versi lo avvicinano agli accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 ss. CCII con, tuttavia, alcune analogie anche al concordato preventivo in continuità aziendale.
In particolare, degli accordi di ristrutturazione condivide il carattere stragiudiziale della procedura che viene gestita in maniera del tutto autonoma dal debitore e viene portata solo in un secondo momento, quello relativo alla fase di omologazione, all’attenzione del tribunale. Anche il legislatore italiano ha peraltro previsto nell’ipotesi degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi dell’art. 61 CCII che, proprio come il Restrukturierungplan, mira, attraverso l’omologazione, a vincolare anche i creditori dissenzienti[426]. In caso degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, così come per il Restrukturierungplan, è richiesto il consenso del 75% dei creditori appartenenti ad una classe omogenea. A meno che l’accordo non sia concluso con banche ed intermediari finanziari, esso deve prevedere la prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta o indiretta (art. 61, comma 2, lett. b, comma 5, CCII). Per l’accordo di ristrutturazione ordinario occorre, invece, il consenso di almeno il 60% dei crediti[427]. Ancora inferiore la percentuale di consenso richiesto per gli accordi di ristrutturazione agevolati, per i quali è prevista una soglia del solo 30% dei crediti[428].
Del concordato preventivo il Restrukturierungsplan condivide la possibilità di suddividere i creditori per classi, ma a differenza di quanto accade per il Restrukturierungsplan, il concordato preventivo non ha una fase di trattativa stragiudiziale gestita in proprio dal debitore, ma vede l’immediato coinvolgimento del tribunale e la nomina di un organo di controllo, ovvero il commissario giudiziale con il quale il debitore è tenuto ad interfacciarsi e che vigila sull’attività dello stesso. Sia il concordato preventivo in continuità aziendale che il Restrukturierungsplan prevedono la tutela del debitore nell’ambito dell’omologazione secondo il quarto e il quinto livello di intervento sopra definiti[429].
Sia il Restrukturierungsplan che gli strumenti italiani di regolazione della crisi mirano più o meno intensamente alla continuità aziendale, sia in forma diretta che indiretta. Nel nuovo concordato preventivo, la distinzione tra i due tipi di continuità si trova ora anche nell’art. 84 CCII all’interno delle finalità dello strumento. Lo StaRUG prevede la distinzione tra i tipi di continuità in un punto meno evidente. Nel caso di continuità indiretta ai fini dell’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione di un Restrukturierungsplan, infatti, il § 90, comma 2, StaRUG richiede che «i creditori non interessati dal piano siano soddisfatti in via prioritaria rispetto a quelli interessati dal piano dal valore della cessione». Oltre a tale forma di continuità indiretta tramite un “Übertragungsplan”, i “Fortführungspläne”, ossia di continuità diretta, rappresentano la forma più frequente. Naturalmente sono ammissibili anche forme miste. Anche se la legge non lo menziona espressamente e ciò non corrisponde strettamente allo spirito dei preventive restructuring frameworks, è concepibile anche una soluzione liquidatoria nell’ambito del Restrukturierungsplan[430].
Sebbene il legislatore tedesco ponga un’enfasi relativamente minore sulla natura esatta del piano, in un altro punto attribuisce una notevole importanza a un altro Leitmotiv della Direttiva 2019/1023. Si tratta della tanto citata “viability” dell’impresa per accedere ai preventive restructuring frameworks, che viene sottolineata dal legislatore europeo in numerosi punti della Direttiva[431]. Il legislatore tedesco ha ripreso questo Leitmotiv in particolare nel §14 StaRUG. In base ad esso, il Restrukturierungsplan deve essere accompagnato da una dichiarazione motivata sulle prospettive che il piano consenta di superare l’insolvenza imminente del debitore e di garantire o ripristinare la “Bestandsfähigkeit” (sostenibilità economica) del debitore. Sebbene lo StaRUG abbia introdotto il nuovo concetto giuridico di “Bestandsfähigkeit”, né la legge, né la relazione introduttiva spiegano cosa si intenda per sostenibilità economica. In dottrina, la sostenibilità economica è intesa prevalentemente nel senso della già nota “Sanierungsfähigkeit” secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof[432]. Secondo quest’ultima, la Sanierungsfähigkeit presuppone generalmente il ripristino della redditività dell’attività aziendale al termine del periodo di risanamento[433]. La durata del periodo di risanamento dipende dalle circostanze specifiche, in particolare dalle misure di risanamento ancora da attuare ed è in gran parte determinata dal “Sanierungskonzept” (progetto di risanamento).
Al contrario, il legislatore italiano non ha espressamente incluso questo concetto di redditività nel testo normativo, né vi è alcun riferimento corrispondente nella relazione introduttiva alla legge. Tale circostanza, di per sé, non significa che gli strumenti di regolazione della crisi non siano conformi alla Direttiva. Tuttavia, è un elemento sintomatico del già citato ampio accesso agli strumenti di regolazione della crisi, che, contrariamente alle intenzioni della Direttiva 2019/1023, sono ancora accessibili anche in uno stato di insolvenza già verificatosi[434].
Un’altra differenza fondamentale tra il sistema tedesco e quello italiano è, come abbiamo visto, il requisito soggettivo di accesso. La procedura di ristrutturazione tedesca è aperta a «qualsiasi debitore soggetto alla procedura d’insolvenza»[435]. Anche le persone fisiche possono avvalersene «nella misura in cui svolgono un’attività imprenditoriale»[436]. A prima vista, l’esclusione dei soli consumatori può far pensare che ciò offra alle PMI, in particolare, una procedura di ristrutturazione efficace. Guardando più nel dettaglio, tuttavia, emerge che il Restrukturierungsplan è spesso troppo complesso per le piccole imprese per molti aspetti. La complessità della procedura, infatti, richiede un elevato livello di consulenza esterna, che comporta costi altrettanto alti. Essi sono probabilmente proibitivi per molte PMI e, di fatto, negano loro l’accesso al piano di ristrutturazione.
Da questo punto di vista, il sistema italiano, suddiviso anche in termini soggettivi, appare molto più in linea con la Direttiva 2019/1023 che, come noto, sottolinea in più punti l’importanza delle PMI e del loro accesso alle procedure di ristrutturazione. In ogni caso, visto il testo normativo, il sistema del Codice per le PMI appare quindi decisamente più favorevole alle ristrutturazioni, considerando in primo luogo il concordato minore[437]. Nei prossimi anni sarà possibile capire se queste misure legislative avranno effettivamente avuto il successo sperato nella prassi italiana.
Note:
«(1) Auf Antrag des Schuldners beendet das Restrukturierungsgericht einen gegenseitigen, nicht beiderseitig vollständig erfüllten Vertrag, an dem der Schuldner beteiligt ist, wenn der andere Teil einem Anpassungs- oder Beendigungsverlangen des Schuldners nicht nachkommt und der Schuldner drohend zahlungsunfähig ist. Der Antrag nach Satz 1 kann nur gleichzeitig mit einem Antrag auf Bestätigung eines Restrukturierungsplans gestellt werden, der weitere Restrukturierungsmaßnahmen vorsieht.