Loading…

Saggio

L’avvio del codice della crisi*

Massimo Fabiani, Ordinario di diritto commerciale nell'Università degli Studi del Molise

5 Maggio 2022

*Alla lettura di questo saggio che introduce il Convegno di Pietrasanta del 6 e 7 maggio 2022, suggerisco di accompagnare il pamphlet di A. Amatucci, Lessico e semantica nelle procedure concorsuali, in Giur.comm., 2021, I, 365.
Il saggio è stato altresì sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’autore svolge un'approfondita riflessione sull'assetto del nuovo Codice soffermandosi sulle regole e sugli istituti inediti, senza  trascurare l'enucleazione delle principali criticità della messa a regime di questa importante riforma, ma seguendo il filo conduttore di un approccio costruttivo alla trama delle norme.
Riproduzione riservata
1 . L’entrata in vigore, a tappe, del codice della crisi (CCII)
Il prossimo 15 luglio 2022 entrerà in vigore il codice della crisi frutto della sequenza di tre provvedimenti: (i) il decreto legislativo 14/2019, (ii) il decreto legislativo “correttivo” 147/2020 e (iii) il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023. In verità, alcune minime parti del codice sono già in vigore (si pensi all’art. 27 che ha già dato luogo a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali[1]), per non parlare di quelle norme inserite nel d.lgs. 14/2019 ma che si collocano all’esterno del codice della crisi e che riguardano, in principalità, le modifiche al libro V del codice civile, con specifico riferimento al diritto societario.
Tuttavia, non si può escludere che successivamente alla sua entrata in vigore il codice subisca, sin dalle battute iniziali, qualche ulteriore aggiustamento, posto che il Ministero della Giustizia sta valutando un secondo decreto correttivo che, per quanto è dato sapere, dovrebbe toccare talune disposizioni senza alcun impatto di sistema, talché potrebbe reputarsi tollerabile che alcune disposizioni del codice della crisi abbiano una vita davvero breve. I tempi di gestazione del decreto di attuazione della Direttiva non hanno, infatti, consentito di far marciare in parallelo i due provvedimenti.
Da più parti ci si è chiesti per quale ragione non si sia confezionato un unico documento normativo e la risposta è di matrice costituzionale: il decreto di attuazione della Direttiva non può avere un oggetto che non sia coerente con la legge europea; il decreto correttivo non può non basarsi sulla legge delega 155/2017. Per comprendere come ciò si sia riflesso sulla tessitura normativa in itinere basti esporre un esempio: la legge delega 155/2017 all’art. 6, lett. i).1 stabilisce che “che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale”. L’art. 84 CCII recepisce il criterio della prevalenza delle risorse destinabili ai creditori, sebbene introducendo una spesso criticata contaminazione lavoristica, là dove presume la continuità prevalente quando viene conservato un certo livello occupazionale. Un decreto correttivo non avrebbe mai potuto negare il criterio della prevalenza perché si sarebbe posto in contrasto con la legge delega. Viceversa, il decreto di attuazione della Direttiva deve seguirne le tracce e poiché lì non vi è alcun riferimento al criterio della prevalenza, il decreto in itinere respinge quella soluzione.
Così brevemente spiegata la ragione delle sovrapposizioni di testi normativi è parimenti utile precisare che il codice della crisi ha inglobato una porzione del d.l. 118/2021 (convertito nella l. 147/2021) apportandovi ulteriori revisioni frutto di una attenta lettura delle prime interpretazioni e dei primi provvedimenti giudiziari, là dove ne erano state messe in luce talune criticità e questo vale a dimostrare che il legislatore non è stato affatto “sordo” dinanzi alle osservazioni critiche che avevano una portata costruttiva e non una obiezione pregiudiziale di natura ideologica.
Ed ancora, sempre come premessa, giova rammentare che l’entrata in vigore del codice della crisi, anche all’esito dell’eventuale ulteriore decreto correttivo, non sarà accompagnata da alcune previsioni contenute nella legge delega e ciò, ancora una volta, per ragioni di ordine costituzionale, perché un decreto correttivo può “correggere” ma non può aggiungere scelte che il legislatore delegato ha ritenuto di non percorrere. Mi riferisco, in particolare, a due temi di vertice: da un lato, la volontà del legislatore delegante di imprimere una accelerazione sulla specializzazione dei giudici della crisi d’impresa non ha trovato spazio e, dall’altro lato è rimasta altrettanto priva di attuazione la previsione della riformulazione delle categorie dei privilegi[2] e se si vuole, anche, la conservazione del trattamento diverso per l’impresa agricola[3], solo virtuosamente appiattito nella composizione negoziata.
Se questi obiettivi che rispondono a scelte di politica del diritto vorranno essere ripristinati occorrerà un nuovo iter legislativo, il che induce a ritenere che ci vorrà del tempo e che nel frattempo, il codice della crisi sarà gestito con l’attuale organizzazione giudiziaria e che le aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari resteranno decisamente marginali. 
2 . La struttura del codice della crisi
Sebbene il codice della crisi risalga a più di due anni fa, il continuo differimento della sua entrata in vigore giustifica che, anche alla luce delle revisioni apportate con i successivi due decreti legislativi, si torni a far chiarezza sulla sua architettura che sovverte, almeno in parte, quella della legge fallimentare.
Messa temporaneamente in disparte l’uso della tecnica delle definizioni e dei principi generali (sui quali, però, tornerò a breve), l’impianto del codice muove nella sua sequenza cronologica dalle situazioni di crisi dell’impresa meno intense per poi tracciare i contorni della “procedura madre”, la liquidazione giudiziale, che seppure posposta, ad esempio, al concordato (minore e preventivo), resta il paradigma di riferimento sol che si noti come vi sono disposizioni in tema di concordato preventivo che rinviano a quelle, successive, della liquidazione giudiziale: l’art. 96 CCII contiene, difatti, un rinvio agli artt. 150-162 CCII che costituiscono le norme in tema di effetti della liquidazione giudiziale sui creditori.
Fatta questa considerazione, l’impianto appare sicuramente coerente tanto alla legge delega quanto alla Direttiva Insolvency. È stata compiuta una scelta, prima dal legislatore europeo, sin dai tempi della Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione europea poi dal legislatore nazionale, in ordine al fatto che in presenza di una situazione di crisi imminente o immanente sia utile cercare di risolverla in modo non traumatico, sia dando rilievo alla ristrutturazione dell’azienda o dell’impresa in modo da conservarne il valore, sia assegnando al debitore e ai suoi creditori una pluralità di variegati strumenti astrattamente idonei a regolare la crisi senza dover aprire una procedura liquidatoria, molto probabilmente disgregatrice dei valori imprenditoriali.
Questo spiega perché il codice si occupi, dapprima della composizione negoziata, poi di piani di risanamento, convenzioni di moratoria, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, accordi di ristrutturazione e concordati, quello “minore” e quello preventivo. Una sorta di piano inclinato che vede alla base il percorso della composizione negoziata[4] e al vertice la liquidazione giudiziale. 
Questa gradazione ascendente si reggeva, per vero, nell’impostazione originaria del codice sui meccanismi di allerta, meccanismi che non sono stati espunti ma ricollocati e funzionalizzati ad esigenze diverse. 
Ci potremmo interrogare, dapprima, proprio sul fatto se, ancora, si possa discutere di un codice che ha, nelle sue fondamenta, la “cifra” qualificante dell’allerta. A me pare che se l’allerta deve essere intesa, esclusivamente, come un meccanismo di facilitazione di emersione rapida della crisi dell’impresa che conduce alla liquidazione giudiziale là dove le parti non dimostrino di essere in grado di regolarla senza l’intervento eteronomo ed in chiave liquidatoria del giudice, allora la risposta dovrebbe essere negativa: quell’allerta è sfumata. Se, invece, per allerta si può intendere la predisposizione (i) di strumenti compositi che impongono all’imprenditore di creare assetti organizzativi funzionalizzati, anche, alla rilevazione tempestiva della crisi[5], (ii) di percorsi che aiutano il debitore a dialogare con i creditori quando ancora l’insolvenza può essere lontana, pur se prevedibile, (iii) di soluzioni cangianti che consentono il transito da una iniziativa all’altra senza il timore di vedere il precipizio del dissesto, allora la risposta è, sicuramente, positiva.
A partire dal novellato art. 2086 c.c., per passare all’art. 3 CCII (come oggetto di modifica con il d.lgs. in itinere) che precisa quali fattori di rischio sono rappresentativi di crisi e come questi debbano essere intercettati per effetto di una adeguata organizzazione d’impresa, e poi agli artt. 12 ss. sulla composizione negoziata, si è creato un sistema che incentiva il debitore ad uscire dal guscio per portare all’esterno la sua difficoltà e chiedere aiuto; è inutile, o persino ipocrita, pensare che una crisi si risolva con le sole forze dell’impresa perché l’aiuto o la semplice tolleranza dei creditori e degli altri interlocutori (clienti, lavoratori) è fondamentale. 
È indiscutibile che la c.d. allerta esterna e la devoluzione del risultato negativo della composizione assistita all’attenzione del pubblico ministero siano venute meno, ma se si guarda con un minimo di attenzione al contesto degli ordinamenti della maggior parte degli altri Paesi europei, il sistema come ridisegnato sia più armonico con quello degli altri sistemi e questa circostanza non è secondaria quando si pensa al tema, ormai divenuto un classico, della competizione normativa tra ordinamenti.
Nessuno può o deve negare che nel nostro Paese esistano, forse più che altrove, fenomeni di criminalità economica che rendono necessaria una particolare attenzione, ma la scelta politica è stata quella, ovviamente opinabile, di adottare regole per la fisiologia affidando, appunto, alla magistratura penale il compito di reprimere le frodi.
Questa è la ragione che ha condotto il Governo ad impiantare all’interno del codice la composizione negoziata, con la precisa volontà di creare le condizioni per un superamento della crisi secondo schemi volutamente di impronta negoziale, ma con la precisa attenzione a non disperdere per nulla le garanzie, come si ricava da tutte quelle disposizioni che prevedono il coinvolgimento del giudice nelle fasi nevralgiche del percorso.
Secondo la sequenza razionale della progressione degli strumenti di regolazione della crisi, dopo la composizione negoziata dovremmo trovare o la convenzione di moratoria o il piano attestato di risanamento. Così, però, non è perché nell’impianto del codice, confermato dal decreto di attuazione della Direttiva, dopo la composizione negoziata si incontrano molte disposizioni di natura processuale, alcune delle quali si muovono in sintonia con le norme della legge fallimentare (a proposito di competenza[6] o di cessazione dell’impresa) mentre altre sono del tutto innovative. 
Questa composizione del codice germina dalla legge delega nella parte in cui si era voluto prevedere un procedimento unitario per l’accesso ai procedimenti di crisi e di insolvenza. Su questo punto giova mettere a fuoco che nella struttura originaria si assumeva la presenza di un procedimento unitario in verità assai poco organizzato secondo quelle che erano le ambizioni della legge delega[7], mentre per effetto delle più recenti novità è assai più concreta l’ipotesi di una effettiva unitarietà del procedimento, scandito, anche, dalla previsione di quale debba essere il modello processuale di riferimento.
Resta il fatto che l’opzione del disegno unitario del procedimento ha determinato una conseguenza non proprio auspicabile perché ha spezzato le regole in tema di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo, posto che alcune norme si trovano collocate negli artt. 40, 44, 48, 49 e riguardano l’accesso ma anche l’omologazione, con la conseguenza che prima si incontrano le disposizioni sulla omologazione e solo dopo quelle in tema di votazione (artt. 107-110 CCII) quando è evidente che per logica e coerenza le regole di omologazione dovrebbero seguire le regole di approvazione.
Tutto ciò crea un poco di disarmonia perché nelle regole su procedimento unitario vengono menzionati istituti che si “scopriranno” solo nei successivi comparti del codice.
In ogni caso, dopo il passaggio del procedimento unitario, completato da fasi di impugnazione e tutele cautelari, il percorso prosegue con in rapida sequenza gli strumenti c.d. negoziali di risoluzione della crisi d’impresa, includenti il piano attestato di risanamento (nominalisticamente riformulato), le quattro versioni degli accordi di ristrutturazione, la convenzione di moratoria, il novello piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il concordato minore e da ultimo il concordato preventivo.
Solo a valle di questi strumenti troviamo la liquidazione giudiziale che pur collocata dopo, resta la procedura di riferimento sia perché è quella contrassegnata da una più articolata sequenza di norme, sia perché resta il punto di riferimento delle altre.
Di poi, troviamo la liquidazione controllata e la disciplina dei gruppi di imprese, raggruppata per materia indipendentemente dal fatto che si applichi a procedimenti di ristrutturazione o liquidatori. 
Chiude il codice della crisi la disciplina della liquidazione coatta amministrativa perché come è ben noto è rimasta fuori dal codice, per precisa (ed assai opinabile)[8] scelta politica, l’amministrazione straordinaria.
La Parte I del d.lgs. 14/2019 è, però, completata da ulteriori disposizioni che attengono sia agli albi dei professionisti che possono assumere gli incarichi, sia a regole tecniche informatiche e altre regole di dettaglio “operativo”, oltre che tutte le norme di coordinamento con le (altre) leggi speciali.
Questa rappresentazione topografica mi è parso utile riproporla perché occorrerà abituarsi ad un plesso normativo di non sempre agevole reperimento, basti pensare al fatto che la norma cardine dell’art. 1 l.fall. è quasi “nascosta” nell’art. 121 CCII.
3 . Definizione vs. principi generali
Dopo il regolamento di confini fissato nell’art. 1 d.lgs. 14/2019, in apice al codice si incontra l’art. 2 che contiene una pluralità di definizioni secondo una tecnica legislativa, già di matrice europea, ormai diffusa anche nella normativa domestica. Le definizioni possono essere tanto utili quanto perniciose perché se da un lato spiegano cosa si deve intendere per una certa parola o per una certa locuzione, per converso rischiano di ingessare l’attività dell’interprete. Avevo già avuto occasione di notare[9] come l’elenco delle definizioni di cui all’art. 2 fosse tanto esuberante quanto carente; esuberante perché vi sono definizioni che non hanno poi una ricorrenza nel tessuto del codice [si pensi alla lett. l) sulle parti correlate], carente perché si utilizzava – proprio nell’art. 2 – la frase “procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza” senza darne una definizione, definizione che non poteva, neppure reputarsi sostitutiva di quella di procedure concorsuali perché in altre norme compariva, proprio, tale sintagma (art. 6 e 288 CCII).
Il concetto, inespresso, di procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza è stato sostituito dal decreto di attuazione della Direttiva europea con quello di “quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza” e tuttavia l’espressione “procedure concorsuali” non è stata espunta dall’art. 6 CCII.
Nell’ambito di una illustrazione generale degli orizzonti applicativi del codice della crisi a me pare che non si possa omettere qualche succinta considerazione sul tema della concorsualità, declinata come “procedure concorsuali”.
Se l’art. 2 CCII contiene definizioni, parimenti possiamo essere certi che non esplicita alcun principio generale della materia ed i principi generali vanno, ancora una volta, prelevati dal contesto normativo di riferimento[10]. Taluno reputa che ci si debba allontanare dalla dogmatica e dalle astrazioni ma, diversamente, ritengo che senza principi generali, una sequenza di norme non potrà mai essere completa per poter disciplinare ogni fattispecie, sì che senza la selezione di principi le lacune non possono essere colmate in modo razionale.
Ed allora proviamo a verificare quali significati possa assumere la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva e come questa si combini con la non cancellata locuzione di “procedure concorsuali”.[11]
Vi sono stati molti commenti ironici sul fatto che vi sia stata l’importazione “piatta” della parola framework che compare nell’intitolazione della Direttiva, con la conseguenza che il legislatore italiano ha adottato il lemma “quadri”. Questa ironia da un lato la si può comprendere se si considera l’eterodossia del lemma rispetto alla normativa domestica, ma dall’altro lato occorre considerare che questa parola consente di coniare una neutralità qualificatoria che rivela molte “comodità”. Quando per quadri si intendono “le misure e le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale”, ci si avvede che sono stati emarginati altri termini – come ad esempio “procedimento” – che avrebbero ben potuto risultare decettivi, se pensiamo al fatto che il piano di risanamento attestato nulla ha del procedimento.
Ai quadri vanno ricondotte le procedure – quindi il concordato minore, quello preventivo e quello semplificato – ma anche ciò che procedura non è, come il piano attestato o la convenzione di moratoria. L’ampiezza della definizione, poi, consente di non cimentarsi sull’interrogativo se sia una procedura concorsuale l’accordo di ristrutturazione o il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
La soluzione tecnica può essere così sintetizzata: ai fini dell’applicazione di una composita sequenza di norme procedimentali ci si può disinteressare della natura del mezzo adoperato per risolvere la crisi, perché talune norme si applicano comunque. Fuori dal contesto delle norme di diretta applicazione per ciascun istituto varranno regole diverse (come si ricava dalla nuova intitolazione delle partizioni che iniziano dall’art. 56 CCII), quelle di disciplina (ad esempio, nel concordato varrà sempre la regola di maggioranza, negli accordi di ristrutturazione varrà sempre la regola della soglia di accesso tra i creditori aderenti).
Sennonché nella lett. m-bis dell’art. 2 CCII troviamo anche una precisazione espressa in forma negativa, là dove si stabilisce che tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata. Dal punto di vista puramente estetico si potrebbe discutere di una norma definitoria enunciata al contrario, così come a me pare che la composizione negoziata – in quanto percorso volto a favorire una soluzione di exit (oggi 23 CCII) – non potrebbe mai essere qualificata al pari dei quadri di ristrutturazione che sono essi stessi un modo di risolvere la crisi e non solo un mezzo per giungere ad un determinato risultato. Tuttavia, la scelta del legislatore la si può comprendere per il suo significato chiarificatore.
Superate le critiche ironiche, non sono però superate tutte le criticità perché, come sopra si è ricordato, il codice della crisi contiene ancora il termine “procedura concorsuale” e lo contiene in una disposizione di centrale importanza, quella che segna il discrimine tra creditori concorrenti e creditori prededucibili. 
Così, se nelle singole disposizioni (come accade per i finanziamenti, v., artt. 99 e 101 CCII) non vi è un preciso riferimento al fatto che la prededuzione assiste i crediti maturati nell’uno o nell’altro “quadro”, si torna alla casella di partenza perché la prededuzione è qualità di un credito solo nell’ambito di una procedura concorsuale.
Forse con un sano pragmatismo il legislatore, anche nell’art. 6 CCII, avrebbe potuto precisare a quali quadri la prededuzione si applica, ma se non lo ha fatto e ha lasciato “procedure concorsuali” faccio fatica a comprendere come un interprete possa rinunciare a dare di questo sintagma una definizione. E, se si vuole, l’anelito per una interpretazione sistematizzante, mi induce a preferire che vi sia stata questa scelta, consapevole o no che sia.
È noto a tutti quale sia stato negli ultimi anni il percorso intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della natura degli accordi di ristrutturazione[12] e non è, dunque, il caso di rievocarlo. A mio modo di vedere la scelta interpretativa compiuta non è stata ben meditata, anche se da un certo punto di vista la si può comprendere, perché è stata una scelta semplificatoria, purtroppo, però, affidata a criteri selettivi assai opinabili e declinata con esempi di certo errati, quando è stata inclusa nelle procedure concorsuali la convenzione di moratoria che è solo uno strumento-ponte per perseguire con altri mezzi la risoluzione della crisi.
Se condividiamo questa scelta di semplificazione[13] e mettiamo in disparte tutti quei connotati qualificanti che mi erano parsi, invece, decisivi, credo che il cuore pulsante della procedura concorsuale, al fondo, sia uno: la presenza, o la mancanza, di una regola di distribuzione del valore.
Potremo, forse, discutere di istituti concorsuali ed estremizzando, di concorsualità, anche altrove, per il fatto che siano previste misure di protezione del patrimonio o per la semplice ragione che di fronte ad una collettività di creditori si stabiliscano regole di comportamento per il debitore che può scegliere con chi trattare, che può destinare certi proventi a taluni creditori e non ad altri.
Modernizziamo pure la nozione di concorsualità[14], ampliamone la portata e rendiamola più flessibile[15], ma temiamo ben saldo il discrimine tra ciò che si può fare e ciò che si deve fare in relazione ad una determinata scelta del debitore. 
Non riuscirò mai a convincermi che là dove manca una regola di distribuzione del valore si sia in presenza di una procedura di concorso[16]; non importa quale regola sia, ma regola legale dev’essere e non regola puramente convenzionale. Questa impostazione, se si vuole, eccessivamente dogmatica, in verità trova un suggello che potrei definire decisivo nell’art. 112 CCII in tema di omologazione del concordato, là dove si precisano in modo dettagliato proprio le regole di distribuzione del valore, intersecandole con quelle del codice civile in tema di graduazione dei privilegi. Quando è la legge che stabilisce come le risorse del debitore debbono essere distribuite tra i creditori, lì troviamo la procedura concorsuale.
4 . Un altro strumento, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e le regole di distribuzione del valore
Poiché questo contributo mira a rappresentare la struttura del codice non reputo di dovermi soffermare sui riflessi disciplinari di quello che taluno, appassionato di acronimi, ha subito ribattezzato “PRO” e che per comodità espositiva anch’io mi permetterò di utilizzare.
Il nostro sistema di diritto della crisi è decisamente complicato, anche se non l’unico perché vi sono altri Paesi dell’Unione europea che contemplano una pluralità di procedimenti; tuttavia, è innegabile che l’ideale della semplificazione immaginato nella Direttiva Insolvency non siamo stati capaci di attuarlo; questa, però, non mi pare una vera e propria colpa perché i principi della Direttiva spesso sono assai sfuggenti ed era necessario adattarli al contesto domestico, anche tenendo conto del rispetto della nostra tradizione e della necessità di conservare, là dove possibili, i paradigmi della concorsualità.
Possiamo, dunque, seriamente dubitare dell’efficienza del sistema nella parte in cui accumula strumenti su strumenti[17] per cercare di risolvere la crisi, ma occorre anche considerare l’importanza delle regole in chiave di sistema, con la conseguenza che se deve essere innestato nell’ordinamento un certo strumento per attuare la Direttiva, è necessario un processo di adattamento al nostro impianto generale che, in questa materia, non può mai ritenersi avulso dal tema della garanzia patrimoniale.
Sarebbe “ingeneroso” assegnare ai procedimenti concorsuali una vocazione esclusivamente “esecutiva”, come modelli organizzati dell’espropriazione forzata, perché la prospettiva liquidatoria del 1942 è ormai lontana (v., infra § successivo). Tuttavia, la spinta verso il risanamento e la conservazione dei valori attivi di una impresa[18] non può obliterare il fatto che i quadri di ristrutturazione gemmano pur sempre da una crisi dell’impresa e la crisi dell’impresa è, ai fini che qui interessano, sempre una crisi esterna perché può essere risolta solo con la partecipazione collaborativa dei creditori, pur quando sia una partecipazione quasi passiva allorché si tratta di “prendere tempo”.
In tale contesto, il soddisfacimento dei creditori resta, sempre, un obiettivo primario (anche prioritario?, v., infra § successivo) ed allora le regole in tema di garanzia patrimoniale e di conseguente distribuzione del valore del patrimonio responsabile non possono essere accantonate o sminuite, quasi fossero un orpello di altri tempi.
Occorre, allora, porsi un quesito di vertice: le parti possono stabilire convenzionalmente come distribuire il valore dell’impresa? La risposta è certamente positiva una volta riconosciuta, ma risaliamo già all’inizio degli Anni ’90, la meritevolezza di accordi volti al superamento della crisi sulla falsariga dei principi generali in materia di contratti (art. 1322 c.c.). Una buona parte del concordato nelle sue mutazioni successive al 2005 non può prescindere, infatti, da un patto di concordato rispetto al quale vengono esaltati valori del contratto[19], cui segue un processo nel quale si valuta e poi si decide se il contratto è adeguato a regolare la crisi in modo da soddisfare i creditori e tutelare gli interessi coinvolti.Sennonché, una determinazione contrattuale delle regole di distribuzione del valore presuppone che tutti siano d’accordo (ipotesi, per vero, di rara frequenza) oppure che l’accordo con i molti liberi risorse per il soddisfacimento dei pochi riottosi ad accettare un accordo.
Questo meccanismo è rappresentato in modo esemplare dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.fall., ora art. 57 CCII), là dove quando una certa porzione dei creditori è d’accordo, le risorse possono essere ripartite in base alla sola volontà delle parti e possono esserlo senza nessuna regola di omogeneità (salvo che nel caso degli accordi ad efficacia estesa) o simmetria, dal momento che coloro che non partecipano debbono essere soddisfatti per l’intero.
Così riassunto il quadro di riferimento, al momento di operare il recepimento della Direttiva europea si è reso necessario stabilire se adattare alle disposizioni sovranazionali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o creare un nuovo strumento/procedimento. La scelta principale è stata quella di adattare il tessuto del concordato preventivo il che ha condotto, è utile ribadirlo, ad un parziale sovvertimento dei principi della legge delega 155/2017[20].
L’impianto della legge fallimentare poi replicato nel codice della crisi ha da sempre elevato a cardine del concordato il principio di maggioranza[21], un principio che non è mai stato scalfito né dal quorum (modificato nel corso del tempo), né dal fatto che sia prevalso il c.d. “silenzio-assenso” o il “silenzio-dissenso”; al fondo, quello che la legge pretendeva era il fatto che la maggior parte dei creditori approvasse la proposta concordataria[22]. La proposta concordataria, però, per quanto flessibile per effetto dell’introduzione delle classi di creditori, non poteva allontanarsi dai paradigmi del rispetto della graduazione tra crediti e della assolutezza della garanzia patrimoniale, solo attenuata secondo alcune letture con riguardo alle c.d. “risorse esterne”, queste a loro volta variamente qualificate.[23]
Diversamente, dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la previsione del Considerando n. 64 a tenore del quale “Gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione dovrebbero essere limitati alle parti interessate che sono state coinvolte nell'adozione del piano” ove fosse stata applicata al concordato, avrebbe portato alla demolizione del  pilastro della sua obbligatorietà per tutti i creditori (art. 184 l.fall.) e non credo sarebbe stata una soluzione virtuosa. Il concordato deve rimanere, a tutti gli effetti, una procedura concorsuale universale e, come tale, ben distinta dagli accordi ad efficacia estesa. Certo, al debitore deve essere garantito, come vuole la Direttiva, un transito – ascendente e discendente – tra accordi e concordato, ma al momento della omologazione la scelta tra autonomia negoziale degli accordi e processo deliberativo del concordato deve essere ben netta.
Nel momento in cui si conserva questa distinzione, allora, si apprezza la circostanza per cui il coinvolgimento di tutti i creditori rende necessario un innalzamento del livello del controllo esterno. Mentre per gli accordi, il tribunale deve verificare, ai fini dell’omologazione, che vi sia stato il consenso nella misura necessaria e che i diritti dei terzi non coinvolti siano adeguatamente protetti (nella misura del soddisfacimento omogeneo per gli accordi ad efficacia estesa e il soddisfacimento integrale per i non aderenti), nel concordato preventivo, poiché si realizza un consenso su base deliberativa, il tribunale deve ampliare il proprio raggio di azione ed effettuare una assai più articolata valutazione, in particolare, in ordine al rispetto di alcune regole classiche delle procedure concorsuali (in primo luogo, la verifica dei criteri di distribuzione del valore).
Se queste erano le coordinate di partenza, si trattava di comprendere il significato degli artt. 10 e 11 della Direttiva Insolvency, ma soprattutto della regola unionale della c.d. “ristrutturazione trasversale” che allocata nell’art. 11, prevede condizioni di omologabilità che prescindono dall’essersi formata l’unanimità delle classi e persino la maggioranza. Più precisamente, l’art. 11 lett. b) ii)) rende omologabile un concordato pur se approvato da una sola classe purché (Α) si tratti di classe che in un procedimento liquidatorio sarebbe pregiudicata e (B) e le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori[24].
Questa disposizione contiene una regola di distribuzione del valore, forse non proprio cristallina, ma una regola deve essere considerata. Ecco, allora, che rovesciando la prospettiva, ci si avvede che una proposta di concordato approvata dalla unanimità delle classi non deve osservare alcun criterio distributivo.
Questa disposizione delle Direttiva ha frantumato la nostra tradizione perché ha svalutato il principio di maggioranza (può essere sufficiente l’approvazione di una sola classe) ed ha riconosciuto che, invece, con l’unanimità dell’approvazione delle classi, la distribuzione del valore è libera, ferma restando l’omogeneità all’interno della singola classe.
Applicando alla lettera gli artt. 10 e 11 della Direttiva ne sarebbe conseguito un modello di concordato privo di regole di distribuzione del valore: a molti è parso che questo non fosse tollerabile se si ha cura di rammentare che il concordato preventivo è, di sicuro, una procedura concorsuale e la regola di distribuzione è il cuore pulsante della procedura concorsuale.
Una volta assunta questa incompatibilità a me è parso che non fosse da espellere dal sistema una ipotesi, forse non così frequente, ma neppure troppo rada, che desse rilievo alla unanimità del voto delle classi. In fondo se gli accordi di ristrutturazione vincolano solo gli aderenti, ma gli estranei sono soddisfatti per l’intero, non mi pare eretico pensare che un voto favorevole di tutte le classi sia una condizione importante che legittima l’operazione di ristrutturazione, talché se tutte le classi sono d’accordo si può anche tollerare che le regole di distribuzione non corrispondano alle regole di graduazione del codice civile (artt. 2778 e 2780 c.c.). Il “PRO” va, dunque, a collocarsi in una posizione intermedia tra il concordato preventivo – da cui si distanza per l’assenza di una regola distributiva – e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa – da cui si distanza perché non impone che i creditori estranei siano soddisfatti per l’intero.
La valvola di tutela dei creditori dissenzienti è ben salda perché ciascun creditore può chiedere al tribunale, opponendosi alla omologazione, una verifica sull’assenza di pregiudizio e cioè può lamentare la circostanza che una procedura di liquidazione gli assicurerebbe un trattamento migliore (art. 64-bis CCII). Si tratta di una forma di tutela molto seria, perché vale la pena rammentarlo, oggi il singolo creditore dissenziente non è titolato a dolersi del difetto di convenienza se non quando ricorrono le stringenti ipotesi di cui all’art. 180 l.fall.
Le osservazioni appena svolte consentono di esaminare, per coerenza, il tema del controllo del giudice, ai fini dell’omologazione, sulla proposta di concordato in continuità: la Direttiva lasciava al legislatore nazionale l’opzione se seguire l’absolute priority rule (APR)[25] o la relative priorirty rule (RPR)[26]. L’opzione adottata nel decreto in itinere a me pare assai equilibrata perché conferma la APR sul valore di liquidazione e cioè il creditore di rango poziore ha diritto ad essere integralmente soddisfatto, prima di passare al soddisfacimento del creditore di rango inferiore, su quanto si ricaverebbe nell’ipotesi della liquidazione giudiziale; al contrario, il valore crescente, costituito dagli incrementi patrimoniali generati dalla continuità possono essere ripartiti in misura più flessibile perché è sufficiente che il creditore di rango pozione non sia trattato peggio di quello di rango immediatamente successivo; infine, le risorse esterne al patrimonio del debitore possono essere liberamente distribuite. Questa scala degradante ha il pregio di rispettare la tradizione e, al contempo, di dare risalto alla creazione di valore generato dalla prosecuzione dell’impresa. 
Tutto ciò vale, non è inutile ribadirlo, per i concordati preventivi che assicurano la continuità dell’impresa perché per quelli liquidatori restano i limiti, penalizzanti, dell’art. 84 CCII nella parte in cui si stabilisce che il debitore deve mettere a disposizione dei creditori una quantità di risorse esterne che sia almeno pari al dieci per cento dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda[27].
5 . Dalla crisi alla continuità ma fino a che punto?
Lo slogan imperante della legge delega e del decreto delegato 14/2019 era quello di far emergere precocemente la crisi e a tal fine, come dianzi enunciato, erano stati predisposti meccanismi di “allerta esterna”[28]. In questa visione di fondo allignava, però, un peccato originale, quello di avere confezionato una definizione di crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. In disparte le critiche mosse dalla dottrina aziendalistica, era evidente che la nozione di crisi fosse pericolosamente schiacciata sullo stato di insolvenza, il che avrebbe provocato una attenzione per le sorti dell’impresa probabilmente tardiva; la correzione del decreto in itinere non sposta, davvero, questa disarmonia perché la crisi è definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.[29]
Resto convinto che la nozione di crisi debba conformarsi ad un fatto esteriore e cioè alla necessità che per il suo superamento debbano essere coinvolti i creditori o altri stakeholders, perché solo questa è la crisi che giustifica tutta la panoplia di strumenti, misure e procedimenti di cui abbiamo discusso sino ad ora. Questa diffidenza spiega la ragione per la quale trovo decisamente preferibile mettere in campo una nozione di crisi più ampia e che trova riscontro nel pericolo di crisi, oggi rappresentato nell’art. 12 CCII come modificato dal decreto attuativo della Direttiva. Solo così si mettono le basi per rendere giuridicamente rilevante uno stato di difficoltà del debitore in tempi, davvero, precoci.
Orbene, una volta condiviso quanto sia utile anticipare (e incentivare) il debitore a trovare una soluzione, non liquidatoria, per affrontare la crisi, si pone l’interrogativo dominante e decisivo: a cosa servono le misure, gli strumenti e i procedimenti volti a regolare crisi o insolvenza? 
La legge fallimentare del 1942 non lasciava trasparire dubbi: lo scopo era quello di eliminare l’impresa decotta (e infetta) dal mercato al fine di distribuirne le “spoglie” tra i creditori. Nel corso del tempo, le ricorrenti crisi macroeconomiche hanno spinto gli interpreti, gli operatori e i giudici ad adattare l’amministrazione controllata e il concordato preventivo come mezzi di conservazione del valore, ma solo l’amministrazione straordinaria, sin dalla sua versione del 1979, ha ribaltato il campo di gioco ponendo come interessi prioritari da tutelare non più i diritti dei creditori ma il valore della conservazione dei complessi aziendali.
La riforma della legge fallimentare non ha spostato questo equilibrio – per vero di assai discutibile legittimità costituzionale – nella divergenza degli interessi tutelati a seconda delle differenti dimensioni dell’impresa, quanto meno sino al 2012 con l’innesto del c.d. concordato in continuità di cui all’art. 186-bis l.fall.[30]; tuttavia, la clausola di salvaguardia del “miglior interesse dei creditori”[31] è sembrata sufficiente per confermare che la continuità, nel concordato preventivo rappresentava solo un valore-mezzo e non un valore-fine come nell’amministrazione straordinaria.[32]
La stesura originaria dell’art. 84 CCII ha contaminato questa tradizione perché pur al cospetto della locuzione “In caso di continuità diretta il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci” è apparso eterodosso richiamare (in due occasioni) il mantenimento dei livelli occupazionali e ciò perché è naturale, sebbene non commendevole in chiave di solidarietà[33], che il costo del mantenimento della forza lavoro sia direttamente proporzionale alla quantità delle risorse da destinare ai creditori.
Pertanto, già tale versione della norma, poteva indurre il dubbio che l’assolutezza del dogma dell’interesse prioritario dei creditori (pur formalmente declamato) fosse davvero conservato[34]; tale dubbio si rafforza, oggi, con la revisione dell’art. 84 CCII che va trascritto nelle sue parti qualificanti: (A) “L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale”; (B) “La continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.”; (C) “Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta
A ciò si aggiunge l’art. 7 CCII nella parte in cui dispone “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori
La lettura di tali norme fa trasparire che lo scopo di fondo della normativa in tema di crisi e di insolvenza è mutato; la liquidazione giudiziale (nonché quella controllata) resta la procedura concorsuale in cui il valore assoluto è la tutela dei creditori, restando decisamente marginale l’interesse per la conservazione dell’impresa (o, meglio, dell’azienda) confinato nell’art. 212 in tema di affitto di azienda endoconcorsuale (“La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”).
Le cose stanno diversamente per tutti gli altri strumenti, procedimenti o misure, quanto meno ogni volta che si parla di continuità aziendale. La transizione dal “miglior interesse dei creditori” alla “assenza di pregiudizio” non può certo essere “indolore”. 
Senza tante ipocrisie dobbiamo chiederci se la continuità abbia preso il sopravvento o anche solo abbia conquistato il “pari passu” con la tutela dei creditori. Il quesito è semplice, ma non lo è la risposta. Ho sempre strenuamente difeso la tesi per la quale, al di fuori dello schema dell’amministrazione straordinaria, la continuità fosse strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori, senza il quale la continuità avrebbe dovuto essere negata. Ora quella certezza è seriamente messa in discussione, ci troviamo, infatti, su un crinale molto sottile e la decisione è sofferta e delicata.
Vorrei evitare che la soluzione fosse quella praticata nell’amministrazione straordinaria là dove l’art. 55 d.lgs. 270/1999 stabilisce che il programma confezionato dal commissario straordinario debba essere improntato alla salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. Difatti, quando i due profili in comparazione vengono in conflitto e si tratta di decidere cosa debba prevalere, ci deve essere un valore che prevale sull’altro e il giudice di legittimità ha stabilito che sia la salvaguardia dei complessi aziendali[35].
Molto probabilmente, oggi, possiamo riconoscere che a parità di trattamento tra soluzione conservativa e soluzione liquidatoria, l’art. 7 CCII imponga di preferire la continuità, perché è soltanto un pregiudizio concreto che può giustificare che non si persegua. In tal senso a me pare che l’art. 7 fissi un limite e cioè si omologhi pure un concordato che offra una qualche utilità ai creditori (art. 84 CCII) pur se non attribuisce loro nulla di più di quanto ricaverebbero dalla liquidazione, con la conseguenza che la continuità pura e semplice non è ancora divenuta la stella polare delle ristrutturazioni delle imprese di medie dimensioni.
6 . Soci e gruppi, ovvero degli “ex-sconosciuti”
La legge fallimentare, anche nella sua release più aggiornata, trattava in misura marginale il ruolo dei soci delle società di capitali in stato di insolvenza e non si preoccupava affatto della gestione dell’insolvenza dell’impresa nel gruppo o dell’insolvenza di gruppo.
Il codice della crisi, sia nel testo originario sia in quello in progress (si usa questo termine perché nel possibile prossimo decreto correttivo sarà innestata qualche altra norma in materia), supera l’anomia della legge fallimentare, e offre una disciplina del ruolo dei soci sia nelle ristrutturazioni conservative, sia nella liquidazione giudiziale, come pure prende in esame la crisi e l’insolvenza di gruppo.
Il trattamento dei soci (e dei titolari di strumenti partecipativi soggetti al rischio d’impresa) non era contemplato nella legge fallimentare perché l’applicazione dell’APR determinava che tutte le risorse dovessero essere destinate ai creditori, con la postilla – ma solo secondo una porzione non maggioritaria di interpreti e di corti - che solo il valore creato dalla ristrutturazione potesse essere a loro attribuito. Il cambiamento delle regole muove da un postulato[36], quello per cui una ristrutturazione è più probabile che abbia successo se qualcosa del ricavato resta nell’impresa e, se si tratta di società, entra nella disponibilità dei soci; una riserva di risorse da assegnare ai soci potrebbe costituire un incentivo per una più efficiente ristrutturazione. Per condividere la postulazione sarebbe necessaria una verifica empirica, ma diamo per assunto che le cose stiano proprio così.
Per consentire ai soci di partecipare alla distribuzione delle risorse generate dal plusvalore da continuità occorre che il piano e la proposta ne prevedano l’inclusione in una o più classi votanti, ma l’omologazione del concordato può avvenire se le attribuzioni previste per i soci, nella sostanza, rispettano il principio per cui il plusvalore è distribuito in modo verticale, senza però che la classe di grado poziore debba essere soddisfatta per l’intero (art. 120 quater CCII): resta, così, confermato che i soci non hanno diritto ad alcuna attribuzione sul valore di liquidazione.
Se il ruolo dei soci viene valorizzato da una parte, per altro verso viene anche decimato perché sia nelle ristrutturazioni (art. 120-bis CCII) che nella liquidazione giudiziale (art. 264 CCII) il valore delle partecipazioni può essere messo al servizio della ristrutturazione attraverso il compimento di operazioni straordinarie che si risolvono nell’azzeramento del valore e nella esclusione del diritto di opzione. Nelle operazioni di trasferimento dei complessi aziendali talora si procedere con la cessione dell’azienda, talora si procede con il trasferimento delle azioni o quote della società cedente. Questa alternativa diviene, ora attuale, anche nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale sul presupposto che il valore dell’impresa sia rappresentato anche dal valore della partecipazione. 
Come enunciato nell’incipit di questo §, il codice si occupa della crisi e dell’insolvenza di gruppo, distinguendo le regole a seconda che si tratti di quadri di ristrutturazione o di liquidazione giudiziale. Il principio che guida le norme di cui agli artt. 284-292 è quello del coordinamento procedimentale, del coordinamento sostanziale[37] e in misura molto limitata, anche quello del consolidamento sostanziale nella parte in cui si stabilisce che, ferma la responsabilità di ciascuna unità in virtù del principio della separatezza delle masse attive e passive, non sono affatto esclusi travasi di risorse[38], sebbene nell’ottica della valutazione dei cc.dd. vantaggi compensativi. Qui, però, torna in auge per il concordato di gruppo con piano unitario (o piani interferenti) la comparazione con il miglior soddisfacimento dei creditori che andrà valutato in via addizionale rispetto alla assenza di pregiudizio; ai fini dell’omologazione di un concordato preventivo in continuità occorrerà che i creditori non siano trattati in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che siano trattati meglio rispetto a piani individuali (e neppure interferenti) per ciascuna impresa del gruppo. Le operazioni di riorganizzazione del gruppo potrebbero nuocere ai soci (così come le operazioni previste per il singolo concordato) e dunque anche i soci che vogliono dolersi del pregiudizio che ritengono di subire, sono tenuti a censurare le operazioni soltanto nell’ambito del procedimento concorsuale, tramite l’opposizione all’omologazione.
7 . La liquidazione giudiziale
Per oltre cinquant’anni il ruolo di “regina-madre” della concorsualità è stato il fallimento, ruolo già parzialmente evaporato con le riforme del 2005-2006.
Il codice della crisi consegna idealmente, ma nella realtà è verosimile che poi così non accadrà, alle retrovie del fronte la procedura di liquidazione giudiziale, sia perché l’art. 7 CCII la rende l’opzione meno preferita, sia perché topograficamente la liquidazione giudiziale è posizionata dopo la partizione dedicata ai quadri di ristrutturazione. Non credo che l’auspicio della residualità della liquidazione giudiziale si concretizzerà perché, comunque, per le imprese meno strutturate sarà sempre complicato accedere ad un quadro di ristrutturazione perlomeno sino a quando – ma ne discutiamo da decenni – non muterà la cultura imprenditoriale, quel mutamento che rappresenta, un poco, la scommessa della composizione negoziata[39].
Quando pensiamo alla liquidazione giudiziale come procedura che governerà ancora una quantità significativa di dissesti, dobbiamo avere consapevolezza che una parte assai cospicua delle regole del codice della crisi risale al codice di commercio dell’’800.
Il codice della crisi apporta novità assai limitate (questa era, però, la volontà del legislatore delegante)[40], tanto è vero che non credo esatto parlare di effettiva modernizzazione; certo, la liquidazione dell’attivo subisce talune modifiche[41] ma restano fermi i tratti caratterizzanti e, al fondo, non credo che sarebbe neppure opportuno togliere alla liquidazione giudiziale i connotati delle vendite giudiziali perché l’applicazione degli artt. 2910 c.c. alle vendite concorsuali è una condizione determinante per gli effetti purgativi.
Se la liquidazione giudiziale nel suo complesso non si distacca in misura significativa dal fallimento, resta però inesplorato un tema di grande importanza sistematica che la legge delega non ha voluto toccare: mi riferisco alle azioni revocatorie concorsuali[42]. Per anni sono state il baricentro della concorsualità sistematizzata, ma da un giorno all’altro, in occasione del d.l. 35/2005, sono di fatto divenute evanescenti e sparite dai tavoli dei giudici; a me pare che sia mancata una seria riflessione sugli effetti di questa scelta, scelta che ha portato, di riflesso, ad un aumento geometrico delle azioni di responsabilità verso gli organi sociali e alla configurazione di altre azioni “rimediali” ma dense di asperità[43].
Ora, proprio la nuova riorganizzazione degli strumenti di risoluzione della crisi e l’ampio spazio ai quadri di ristrutturazione dovrebbe a mio avviso riportare in superficie e rivitalizzare le azioni recuperatorie (in senso lato) ogni volta che questi percorsi volontari non siano stati attivati[44]. In assenza di un tentativo serio di risoluzione della crisi, la procedura di liquidazione dovrebbe massimizzare l’attivo da distribuire ai creditori e non si dovrebbero fare sconti a coloro che si sono avvantaggiati.
8 . Conclusioni
Nonostante da più parti si fosse ventilato che il codice della crisi mai sarebbe entrato in vigore e ciò a smentire la dietrologia di taluni interpreti, il d.l. 36/2022 ha fissato la data ultima del 15 luglio 2022 ed allo stato dobbiamo ritenere che si tratti di un rinvio tecnico per evitare che il codice decollasse con pendente il processo di legiferazione del decreto attuativo della Direttiva.
Ciò posto dovremo confrontarci con un testo normativo che benché chiamato codice, sarà sin dall’inizio infarcito di norme bis, ter, quater, e sarà organizzato in modo non del tutto razionale, ma questo per la scelta fatta sul procedimento unitario.
Mi rendo conto che si tratta di un testo, nella sua interezza, assai complesso, soprattutto nei primi centoventi articoli, quelli più innovativi, ma ciò senza che debba essere trascurato quel comparto, assai importante sul piano della quantità dei casi, delle procedure di sovraindebitamento e dei connessi riflessi sulla esdebitazione.
La complessità è, almeno in parte, giustificata dalla sovrapposizione di leggi e dalla necessità di non scompaginare decenni di studi e consolidamenti giurisprudenziali. Non posso celare il timore che la rinuncia alla potatura delle cause di prelazione vada di pari passo con la proliferazione dei quadri di ristrutturazione. Ora, però, finisce il tempo della tecnocrazia normativa e si apre lo scenario delle imprese, della vita reale, dei diritti compromessi e da tutelare; se vogliamo avere a cuore la dimensione reale del fenomeno delle crisi e cioè la vita delle imprese, sarà indispensabile un approccio costruttivo nell’interpretazione del codice perché è inutile negare che taluni conti non tornano[45] e che una interpretazione che curasse solo le virgole e i lemmi potrebbe condurre ad esiti disastrosi, senza che ci sia un domani perché, al netto di decreti correttivi, questo sistema non avrà breve vita. Cerchiamo di confrontarci, anche aspramente se necessario, ma con l’idea che il confronto porti al funzionamento di una norma e non alla sua distruzione.

Note:

[1] 
F. Marelli, Novità in tema di competenza nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv.dir.proc., 2021, 280; Cass., 9 luglio 2021, n. 19618, in judicium.it, con nota contraria di M. Farina. 
[2] 
L. Balestra, La recente legge delega di riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Corr.giur., 2017, 1483. 
[3] 
G. Ferri jr., Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazioni in margine al progetto di codice della crisi e dell’insolvenza, in Corr.giur., 2018, 1279. 
[4] 
I.Pagni-M.Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), dirittodellacrisi.it.
[5] 
La letteratura sugli assetti è, ormai, dilagante, per un inquadramento giuridico sintetico v., P. Montalenti, Il codice della crisi e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, in Giur.comm., 2020, I, 829, e per gli aspetti aziendalistici, F. Manca, Assetti adeguati e indicatori di cri nel nuovo codice della crisi d’impresa: la visione dell’aziendalista, in Giur.comm., 2020, I, 629.
[6] 
In tema di competenza vi sono effettivamente delle norme nuove, in linea con il Regolamento UE 848/2015 sulle procedure cross border (v., artt. 26 e 27 CCII).
[7] 
F. Tommaseo, Alcuni profili processuali della gestione dell’impresa in crisi, in Riv.dir.proc., 2020, 668; M. Montanari, Profili processuali del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civ.comm., 2019, 860; Id., Il cosiddetto procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, 563; F. De Santis, Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, in Fallimento, 2020, 157; I. Pagni, Codice della crisi e dell’insolvenza: il procedimento unitario, in Corriere giur., 2019, 1157.
[8] 
F. Di Marzio, La riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2018, 4. Si tratta, poi, di una scelta che sul piano pratico comporta una serie di complicazioni interpretative v., A. Rizzi, La disciplina dell’amministrazione straordinaria nella sistematica della riforma della crisi d’impresa e del diritto concorsuale, in Giur.comm., 2020, I, 1267; M. Fabiani, I contratti pendenti nell’amministrazione straordinaria alla luce del codice della crisi, in Giur.comm., 2022, I, in corso di pubblicazione.
[9] 
M. Fabiani, Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche omissione, in Foro it., 2019, I, 162.
[10] 
G. D’Attorre, La formulazione legislativa dei principi generali nella riforma delle procedure concorsuali, in Scritti in memoria di Michele Sandulli, Torino, 2018. 
[11] 
Per alcuni tentativi definitori cfr., M. Fabiani, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2017, 7; M. Sandulli-G. D’Attorre, Manuale delle procedure concorsuali, Torino, 2016, 24; A. Nigro, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese, Torino, 2012, 147.
[12] 
Cass. 18 gennaio 2018 n. 1182, in Foro it., 2018, I, 1275, Cass. 12 aprile 2018 n. 9087 e Cass. 21 giugno 2018, n. 16347, ambedue reperibili in www.ilcaso.it; E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): una procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative, in Dir.fall., 2021, 924.
[13] 
M. Spiotta, E’ necessaria o inutile una definizione di procedura concorsuale (o di procedura di regolazione della crisi o di quadro di ristrutturazione)? Quando le categorie generali possono conservare funzionalità, in dirittodellacrisi.it.
[14] 
Cass., sez.un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in Fallimento, 2022, 356.
[15] 
G. D’Attorre, La concorsualità “liquida” nella composizione negoziata, in Fallimento, 2022, 301.
[16] 
M. Fabiani, La nomenclatura delle procedure concorsuali e le operazioni di ristrutturazione, in Fallimento, 2018, 293.
[17] 
Ma, nel frattempo, ce ne siamo persi uno per strada, e cioè il piano attestato in uscita dal pre-concordato, su cui v., M. Fabiani, Il piano attestato di risanamento “protetto”, in Fallimento, 2020, 877. 
[18] 
E. Frascaroli Santi, Note critiche sui piani attestati tra nuove opportunità, Direttiva UE 2019/1023 e inadeguatezza del codice della crisi, in Dir.fall., 2020, 990.
[19] 
V. Confortini, Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto - Concordati espropriativi e prospettive de lege ferenda, in Riv. dir. civ., 2018, 1562; V. Roppo, Profili strutturali e funzionali dei contratti «di salvataggio» (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa), in Dir. fall., 2008, I, 364; A. M. Azzaro, Concordato preventivo e autonomia privata, in Fallimento, 2007, 1267; di recente sulle intersezioni tra contratto e crisi, R. Rordorf, Interferenze tra diritto della crisi e dell’insolvenza e diritto dei contratti, in dirittodellacrisi.it.
[20] 
Si è aperto un fecondo dibattito, ma non scevro da forti condizionamenti ideologici, secondo il quale il codice della crisi era tutto sommato impermeabile alla Direttiva, dovendo essere modificati solo taluni aspetti se si considera che poche sono le disposizioni cogenti (S. Pacchi, La ristrutturazione dell’impresa come strumento per la continuità nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, in Dir. Fall., 2019, 1274), neppure troppo qualificanti. Al contrario, una parte della letteratura ha sostenuto che la Direttiva rappresenta l’espressione di un sistema (L. Stanghellini, La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza, in Fallimento, 2017, 873; A.R. Mingolla, L’illusorio allineamento allo “spazio concorsuale europeo” del nuovo diritto della crisi d’impresa, in Dir.fall., 2021, 286) – più ancora che di un coagulo di norme – alternativo e dissonante tale da dover ripensare l’intera architettura del codice.
[21] 
R. Sacchi, Il principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, Milano, 1984.
[22] 
Sui mutamenti delle regole di votazione, G. Bozza, Il sistema delle votazioni nei concordati tra presente e futuro, in dirittodellacrisi.it.
[23] 
Per una sintesi del dibattito v., G.P. Macagno, La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità, in dirittodellacrisi.it; G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), in dirittodellacrisi.it; G. Ballerini, Art. 160, comma 2°, l.fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuovo leggi civ.com., 2021, 625.
[24] 
P. Vella, I quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023 e nel diritto nazionale, in Fallimento, 2020, 1033.
[25] 
D. Vattermoli, Concordato con continuità aziendale, absolute priority rule e new value exception, in Riv. dir. comm., 2014, II, 331.
[26] 
P. Vella, I quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023 e nel diritto nazionale, in Fallimento, 2020, 1043; G. D’attorre, Le utilità conseguite con l'esecuzione del concordato in continuità spettano solo ai creditori o anche al debitore?, in Fallimento, 2017, 316; A. Bassi, La “finanza esterna” nel concordato preventivo tra finanziamento del debitore e finanziamento della iniziativa, in Giur. comm., 2019, I, 181.
[27] 
Sull’irrigidimento del concordato v., V. Pinto, La fattispecie di continuità aziendale nel concordato nel Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, I, 396; M. Fabiani, Il concordato con piano di continuità dopo il codice della crisi, in Foro it., 2020, V, 45; S. Ambrosini, Il nuovo concordato preventivo: «finalità», «presupposti» e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale), ilcaso.it . Giova rammentare che il legislatore si è ricordato del concordato con assunzione (art. 84 CCII), il che imporrà una ulteriore revisione dei processi classificatori, v. A. Zorzi, Concordato con continuità e concordato liquidatorio: oltre le etichette, in Dir.fall., 2020, 58.
[28] 
A. Carratta, La composizione assistita della crisi e le misure di protezione “anticipate” nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir.fall., 2020, 267.
[29] 
S. Fortunato, Insolvenza, crisi e continuità aziendale nella riforma delle procedure concorsuali: ovvero la commedia degli equivoci, in Dir.fall., 2021, 3.
[30] 
L. Stanghellini, Il concordato con continuità aziendale, in Fallimento, 2013, 1222; V. Pettirossi, Il concordato preventivo: della fattispecie con continuità aziendale, in Dir. fall., 2015, I, 205; F. Di Marzio, Concordato con continuità aziendale, in Libro dell'anno del diritto-Encicl. giur. Treccani, Roma, 2013. Ora, dopo il codice, v., F. D’Angelo, Il concordato preventivo con continuità aziendale nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir.fall., 2020, 27; M. Arato, Il concordato con continuità nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, 855; A.Zuliani, Continuità diretta e continuità indiretta: presupposti, regole, criticità, in dirittodellacrisi.it
[31] 
A. Rossi, Il migliore soddisfacimento dei creditori (quattro tesi), in Fallimento, 637.
[32] 
G. Meo, Il risanamento finanziato dai creditori, Milano, 2013.
[33] 
M. Fabiani, Il valore della solidarietà nell’approccio e nella gestione delle crisi d’impresa, in Fallimento, 2022, 5.
[34] 
Sulla pluralità degli interessi, v., G. Terranova, Le procedure concorsuali, Torino, 2019, 621; G. D’Attorre, La responsabilità sociale dell’impresa insolvente, in Riv.dir.civ., 2021, 60. Solo pochi mesi fa (Il concordato preventivo: codice della crisi e direttiva sui quadri di ristrutturazione, ovvero il concordato preventivo in mezzo al guado, in Foro it., 2022, V, 20) e cioè quando il decreto legislativo di attuazione della Direttiva era nelle fasi preliminari della gestazione, avevo osservato che “È ragionevole pensare che una lettura di sistema dell’art. 84 possa escludere che il valore della conservazione dell’impresa tout court, sia divenuto essenziale e soprattutto allineato o, persino, prevalente sul valore del soddisfacimento dei crediti, e tuttavia i confini sono divenuti meno nitidi, tanto è vero che si è iniziato a paventare una sorta di deriva del concordato preventivo nella direzione della amministrazione straordinaria”.
[35] 
Cass., sez. un., 24 novembre 2015, n. 23894, in Nuova giur. civ., 2016, 771. Avevo di recente auspicato che il tragitto verso il nuovo concordato non potesse prescindere da: (i) una procedura concorsuale rivolta a tutti i creditori e con effetti vincolanti per tutti, (ii) un procedimento che innestatosi in una crisi di cooperazione tra debitore e platea dei creditori assolva alla esigenza di attuare la garanzia patrimoniale, con (iii) applicazione dello statuto delle vendite forzate quando il piano preveda la liquidazione dei beni come mezzo di soddisfacimento dei creditori. 
Il soddisfacimento dei creditori (iv) deve restare la stella polare del concordato, (v) agevolando i piani concordatari che valorizzano la prosecuzione dell’attività d’impresa quale strumento di conservazione di valore nel circuito produttivo ivi incluso il valore del capitale umano, (vi) consentendo alla proprietà di riconquistare il dominio sull’impresa, transitoriamente trascorso sui creditori, sul valore che abbiano concorso a produrre e reimmettere sul mercato. 
In quanto procedura concorsuale, (vii) nel concordato non si potrà rinunciare a regole di distribuzione verticale del valore dovendosi valutare con estrema cautela l’opzione di adottare una distribuzione pur sempre verticale ma più flessibile, (viii) ferma restando la necessità di riconoscere al debitore ampie facoltà di confezionamento delle proposte concordatarie, da aprire (ix) nell’interesse del mercato ai terzi, con iniziative proprie, sebbene subordinate a quelle del debitore, che valorizzino opportunità esterne al debitore. 
Infine (x), data la natura negoziale del patto di concordato che si forma tra debitore e creditori e data la natura pienamente giurisdizionale del giudizio di omologazione là dove viene presidiata la tutela dei diritti, si impone un equilibrato dosaggio di pesi e contrappesi, anche con l’introduzione di clausole generali, che siano orientate a calibrare l’intervento della autorità giudiziaria, sulla base di scelte scevre da condizionamenti ideologici preconcetti. La lettura del decreto di attuazione della Direttiva rimescola decisivamente le carte e, pur se il telaio non mi appare come quello più adatto a percorrere il circuito della crisi, credo indispensabile proporre soluzioni propositive e non nichiliste.
[36] 
Postulato insito nella Direttiva, v., sulla posizione dei soci nella Direttiva Vattermoli, La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in AA.VV., La nuova disciplina delle procedura concorsuali, Torino, 2019, 724. 
[37] 
G. D’Attorre, I concordati di gruppo nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, 277. 
[38] 
R. Sacchi, Sui trasferimenti di risorse nell’ambito del concordato di gruppo nel c.c.i.i., in Nuove leggi civ.comm., 2021, 311.
[39] 
V. Minervini, La nuova “composizione negoziata” alla luce della Direttiva “insolvency”. Linee evolutive (extracodicistiche) dell’ordinamento concorsuale italiano, in Dir.fall., 2021, 251.
[40] 
L. Panzani, Dal “fallimento” alla liquidazione giudiziale: note minime sulla nuova disciplina del CCII, in Fallimento, 2019, 1141.
[41] 
M.T. Della Cortiglia, Liquidazione dell’attivo e ricostruzione dell’attivo nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir.fall., 2021, 133.
[42] 
C. Costa, Le principali novità in materia di revocatoria fallimentare nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir.fall., 2021, 1272, traccia le (in verità assai poche) nuove regole tecniche, ma resta del tutto trascurato il profilo dell’inquadramento sistemico delle azioni nella filosofia del codice.
[43] 
Cass., sez.un., 23 gennaio 2017, n. 1641, in Fallimento, 2017, 660; N. de Luca, Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. spunti di riflessione, in Fallimento, 2018, 663; S. Delle Monache, Concessione abusiva di credito e legittimazione del creditore, in Fallimento, 2021, 1329.
[44] 
Va, infatti, precisato che il legislatore domestico ha ripudiato l’ipotesi di attribuire anche ai creditori un ruolo di iniziativa, v., R. Fava, L’iniziativa dei creditori nella ristrutturazione dell’impresa in crisi tra passato, presente e futuro, in Dir.fall., 2022, 33.
[45] 
A. Jorio, Riflettendo sul pensiero di Francesco Vassalli e sull’imperscrutabile futuro per le soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Giur.comm., 2021, I, 1025.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02