Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Piacenza, 26 maggio 2026, Circolare
Il provvedimento, muovendo dalla modifica dell'articolo 2394 bis c.c. ad opera del D.Lgs n. 47/2026, a mente del quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, raccomanda ai curatori di intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci entro due anni dall'apertura della procedura concorsuale.
Trib. Torino, 22 maggio 2026, Circolare
La sezione procedure concorsuali del Tribunale di Torino con la presente circolare offre una prima lettura del novellato art. 2394 bis c.c., (secondo il quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza) e detta disposizioni operative in tema di: ambito di applicazione della norma, decadenza, costituzione di parte civile nel processo penale, riacquisto del libero esercizio dell’azione da parte dei creditori dopo la decadenza, diritto transitorio.
ODCEC Roma, 15 maggio 2026, Vademecum
Trattasi del vademecum attraverso il quale, periodicamente, l’OCC Roma fornisce indicazioni operative ai gestori della crisi da sovraindebitamento.
Trib. Treviso, 15 maggio 2026, Circolare
Il Tribunale, dopo aver offerto ai professionisti indicazioni interpretative sul novellato disposto dell'articolo 2394 bis c.c., (secondo il quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza): puntualizza che il termine è di prescrizione e non già di decadenza; rappresenta che non è prevista una disciplina transitoria; invita i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale anche nelle procedure pendenti; a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.
Trib. Mantova, 7 maggio 2026, Circolare
Il provvedimento, muovendo dalla modifica dell'articolo 2394 bis c.c. ad opera del D.Lgs n. 47/2026, a mente del quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di cadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, raccomanda ai curatori di intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci entro due anni dall'apertura della procedura concorsuale.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, 29 aprile 2026, Linee Guida
L’elaborato costituisce un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa ed esecuzione. Vengono, altresì, evidenziate le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency, soffermandosi sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.