Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione Studi Processuali, 20 marzo 2023
Lo studio affronta il tema dell'inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della apertura della liquidazione giudiziale con riguardo, rispettivamente, alle procedure pendenti al 15 luglio 2022, in cui trova applicazione la legge fallimentare, e con riguardo a quelle instaurate successivamente, regolate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Preso atto che, dopo l’esito vittorioso da parte del curatore delle azioni revocatorie - tanto ordinarie che fallimentari - i beni oggetto degli atti revocati continuano ad appartenere all’avente causa, vengono analizzate le diverse tesi che potrebbero giustificare l’acquisto a titolo derivativo dei beni stessi a favore di chi acquista dal fallimento/dalla procedura. Si conclude nel senso che la liquidazione dei beni avvenga direttamente nel fallimento/nella procedura di liquidazione giudiziale o applicando le disposizioni del codice di procedura civile o tramite procedure competitive. Di conseguenza il decreto di trasferimento del giudice delegato sarà pronunciato “contro” l’acquirente revocato e l’atto notarile di trasferimento sarà sottoscritto dal curatore disponendo di un diritto dell’acquirente revocato; e contro questo soggetto (e a favore di chi ha acquistato dalla procedura) verranno trascritti. A necessaria integrazione della tesi proposta si sono individuate le modalità idonee ad assicurare comunque una adeguata tutela al soggetto che aveva acquistato prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione. Le stesse problematiche si sono affrontate pure con riguardo alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 64 della legge fallimentare (nella versione originaria e come modificato dalla legge n. 132/2015) oppure compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori ex art. 163 del codice della crisi.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 25 luglio 2023, Linee guida
Il lavoro, nel fornire strumenti operativi a supporto dell’attività professionale, mira a sensibilizzare le imprese sull’importanza di dotarsi di presidi organizzativi che, oltre a garantire il going concern e la rilevazione tempestiva della crisi, siano focalizzati sulla tutela e sullo sviluppo del valore aziendale, in un’ottica integrata che coinvolga tutti gli stakeholders di riferimento. Il dichiarato auspicio è quello di valorizzare al meglio le competenze aziendalistiche e il ruolo del Commercialista, attivando un percorso sinergico con il mondo delle imprese che, in una prospettiva win-win, consenta di generare crescita e sviluppo a favore dell’intero tessuto imprenditoriale e del sistema socioeconomico del Paese.
Trib. Genova, 25 luglio 2023, Linee guida
Il Tribunale, considerato che in forza di convenzione stipulata tra l’Amministrazione Giudiziaria e le Amministrazioni che gestiscono banche date informatiche contenenti dati patrimoniali rilevanti per la ricerca telematica del beni da pignorare, si è realizzato il definitivo trasferimento delle competenze per tali ricerche all’Ufficio NEP, incarica la Cancelleria di segnalare ai ricorrenti che non saranno più ricevuti e lavorati i ricorsi per autorizzazione all’accesso alle banche dati, per i quali gli interessati dovranno rivolgersi, in futuro, alla competente struttura organizzativa individuata dal D.Lgs. n. 149/2022.Precisa, inoltre, che saranno invece normalmente lavorati dal Tribunale i ricorsi provenienti dalle procedure concorsuali (art. 155 sexies disp. attuaz. c.p.c.) e di sovraindebitamento (art. 15.10 L. n. 3/2012), da sottoporre al Giudice designato nella singola vicenda; nonché i ricorsi che presentino i caratteri di eccezionale urgenza.
Trib. Treviso, 20 luglio 2023, Circolare
Il Tribunale detta disposizioni per la corretta redazione ed il corretto deposito dei rapporti riepilogativi, sia nelle procedure fallimentari che in quelle di liquidazione giudiziale, richiedendo al depositante il rispetto delle modalità previste dalla Circolare Min. Giustizia n. 248216.U/2022, il cui testo è qui consultabile.
OCC Roma, 12 luglio 2023, Circolare
Al fine di garantire l’utilizzo di criteri uniformi ed oggettivi, l’OCC suggerisce di fare riferimento, ai fini del calcolo delle “utilità rilevanti”, per il debitore incapiente, al reddito netto annuo del debitore e di quanto occorrente al mantenimento del sovraindebitato incapiente e della sua famiglia, calcolato sulla base di una serie di parametri, che il provvedimento si premura di specificare.
Trib. Milano, 9 luglio 2023, Circolare
La disposizione di servizio richiede ai curatori di depositare, quale specifico e separato allegato di ciascuna relazione indirizzata al giudice, una nota apposita chiaramente riepilogativa delle azioni in corso e delle cause ostative alla chiusura. Tali dati, si avverte, vengono ritenuti essenziali per il giudice delegato, e purtuttavia non sono mai evincibili dal format semplificato del rapporto riepilogativo e spesso non lo sono nemmeno quando il curatore usa il format esteso.