Una volta che abbiamo risolto il fatto che l’accesso agli strumenti e al pre-accordo deve presupporre la chiusura della composizione negoziata resta da vedere cosa accada sul piano degli effetti tra l’ultimazione della composizione e l’avvio dello strumento.
Possiamo serenamente escludere che il fenomeno vada descritto come consecuzione tra procedure[18] o anche solo tra procedimenti giacché la composizione non è né l’uno né l’altro.
Non potremo così discorrere di retrodatazione del periodo sospetto all’avvio della composizione negoziata qualora la crisi si concluda con l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 170 CCII)[19]. Parimenti, la sospensione degli interessi (artt. 96 e 153 CCII) si applicherà solo con l’apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò nondimeno, la legge vuole che taluni effetti della composizione negoziata prendano vigore se e proprio quando segua uno strumento di regolazione o la liquidazione giudiziale: pensiamo al regime degli atti autorizzati (art. 22 CCII) e alla loro persistenza – senza rischi di inefficacia – nelle successive procedure.
Il caso, se si vuole più eclatante, è quello della prededuzione sui finanziamenti visto che l’art. 22 CCII si riferisce direttamente alla prededucibilità dei finanziamenti autorizzati dal tribunale, prededucibilità che assumerà un significato proprio quando seguirà un procedimento nel quale vigono regole legali di distribuzione del valore[20].
Tuttavia, se vogliamo restare ancorati alla stretta connessione tra composizione negoziata e successivo accesso allo strumento, condito dalla richiesta di misure protettive, dobbiamo chiederci quale rapporto leghi le misure della composizione e quelle dello strumento e, in particolare, se si possa predicare una consecutività tra le stesse.
Fermo restando il fatto che la durata massima complessiva delle misure protettive è di dodici mesi (art. 8 CCII) si pongono due ipotesi: (i) la composizione si chiude quando sono ancora pendenti le misure e subito dopo la chiusura il debitore fa ricorso ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII; (ii) la composizione si chiude quando le misure sono scadute e subito dopo la chiusura il debitore fa ricorso ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. Nel primo caso ci potrebbe essere uno spazio di qualche giorno e nel secondo caso anche di qualche mese. In questo spazio si potrebbe insinuare un creditore che avvia una azione esecutiva o cautelare o iscrive una ipoteca o anche più semplicemente chiede l’apertura della liquidazione giudiziale.
Se riteniamo che non vi sia una consecuzione tra le misure protettive[21], comunque, il debitore non è soggetto a rischi con riguardo ad azioni esecutive o cautelari[22] perché la loro regolamentazione è tutta interna allo stesso meccanismo di protezione di cui all’art. 54 comma 2. Dal momento che è inibita la prosecuzione delle azioni, il fatto che l’accesso allo strumento sia stato (o no) preceduto dalla composizione negoziata non è rilevante.
Il discorso cambia per ciò che pertiene alle ipoteche giudiziali poiché il debitore è protetto solo per quelle iscritte nei novanta giorni anteriori al deposito della domanda di accesso allo strumento (art. 46, comma 5, CCII), talché non è protetto per quelle iscritte prima dei novanta giorni mentre era in corso ovvero era appena terminata la composizione negoziata. I casi che ci possono interessare sono almeno due: (i) un creditore iscrive ipoteca, contro il divieto di cui all’art. 18 CCII[23], durante la composizione negoziata ma poi questa si esaurisce; (ii) un creditore iscrive ipoteca dopo che sono cessate le misure protettive di cui all’art. 18 CCII ma la composizione è ancora pendente e poi sopravviene, ma oltre i novanta giorni la domanda di accesso ad uno strumento.
Al cospetto di queste due ipotesi ci si deve chiedere se sussista una consecuzione tra misure protettive ovvero se il periodo di assenza di protezione renda le misure tra loro non comunicanti.
Benché la prima soluzione possa apparire quella più funzionale alla gestione efficiente della crisi, in mancanza di una regola espressa credo che la soluzione più coerente sia la seconda soprattutto con riferimento alla fattispecie sub (ii).
In primo luogo, occorre chiarire la natura della sanzione che si vuole applicare alla violazione del divieto di iscrizione di ipoteca giudiziale in costanza delle misure protettive di cui all’art. 18 CCII. Infatti, se l’iscrizione è nulla quell’ipoteca non solo non garantisce al creditore un diritto di prelazione durante la composizione negoziata ma anche allo spirare di questa non produrrà i propri effetti; al contrario, se la sanzione è quella della inefficacia dell’ipoteca durante la composizione, una volta che questa è cessata l’ipoteca prenderà l’efficacia che prima mancava, con la conseguenza che nel successivo strumento se ne dovrà tenere conto (perché iscritta oltre i novanta giorni).
Anche al lume del mutamento di lessico rispetto all’art. 168 L. fall. (dove il termine era "nullità", con riguardo alle azioni esecutive e cautelari) la sanzione che colpisce l’iscrizione ipotecaria fatta in violazione del divieto per coerenza andrebbe ricondotta alla categoria della inefficacia[24] con il risultato che al cessare delle misure protettive l’ipoteca acquisisce piena efficacia rispetto al debitore e agli altri creditori. Sennonché, come era legittimo fare, il Codice stabilisce che al cessare delle misure, per revoca o per naturale scadenza, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno a far data dalla revoca o cessazione (art. 55, comma 8, CCII) il che si traduce in una permanenza dell’effetto di inefficacia il che genera una assimilazione di questa inefficacia assoluta alla categoria della invalidità.
Assai diverso è il discorso se dalla composizione negoziata tracimiamo in uno strumento, specie si tratta di un concordato preventivo, e l’ipoteca viene iscritta durante la composizione ma dopo che sono cessate le misure protettive.
Qui si apprezza facilmente che, se si dovesse postulare la consecuzione tra misure protettive, taluno potrebbe suggerire che – in presenza di una stessa crisi – le ipoteche iscritte tra una misura protettiva e l’altra potrebbero risultare inefficaci. Va, infatti, rammentata quella diffusa lettura secondo la quale il criterio che regge la teoria della consecuzione è quello della identità della crisi, non quello semplicemente temporale posto che una consecuzione è ammessa anche quando vi è soluzione di continuità tra una procedura e l’altra ma questo lasso di tempo nel ‘limbo’ non è per espressivo di un definitivo superamento della crisi[25]. In moltissime occasioni la giurisprudenza ha quindi avuto modo di precisare che consecuzione può ricorrere anche a distanza di tempo tra l’avvio della prima e l’ultima ed anche quando la successione cronologica è interrotta da un periodo in cui manca, proprio, una procedura[26].
Se è comprensibile che una tesi di questo tenore possa essere affacciata, ciò nondimeno anche nell’ottica di un bilanciamento di interessi tra debitore e creditori è decisamente preferibile escludere ogni forma di consecuzione (o, se si vuole, di contaminazione) tra misure[27] con la precisazione che questa più rigorosa conclusione non è davvero inefficiente per il debitore e per gli altri creditori tenendo conto del fatto che quella ipoteca sarà, in ogni caso, soggetta all’azione revocatoria concorsuale ai sensi degli artt. 166, comma 1, lett. d) e 170 CCII nell’ambito del periodo sospetto semestrale[28].