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Saggio

La composizione negoziata della crisi d’impresa alla prova del sistema calcio: il caso UC Sampdoria*

Eugenio Bissocoli, Avvocato in Milano

27 Dicembre 2023

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo trae spunto dalla prima applicazione della composizione negoziata della crisi ad una nota squadra di calcio professionistico (UC Sampdoria) per analizzare la compatibilità del Codice della crisi con la normativa di settore della FIGC e, in particolare, l’opportunità del ricorso alla composizione negoziata per la risoluzione della crisi delle società calcistiche. L’ordinamento settoriale della FIGC e la previgente legge fallimentare hanno spesso mostrato alcune incongruenze e conflittualità che negli anni hanno condizionato la soluzione delle crisi finanziarie delle società di calcio. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, la FIGC ha modificato e precisato alcune sue regole tenendo conto delle novità introdotte dal Codice della crisi. In particolare, secondo le NOIF, la ristrutturazione del debito di una società di calcio è consentita solo con uno strumento di regolazione delle crisi che preveda la continuità diretta. La continuità indiretta non è ammessa fatta eccezione per l’ipotesi in cui la cessione di azienda avvenga nell’ambito di una liquidazione giudiziale e il cessionario rispetti stringenti requisiti giuridici ed economici. In questo contesto il ricorso alla composizione negoziata, seguita da un accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità diretta, rappresenta uno strumento utile e flessibile per la gestione della crisi della società di calcio, come dimostrato dal caso UC Sampdoria.
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1 . Premessa: la progressiva trasformazione delle società di calcio in Italia e le origini degli squilibri gestionali e delle crisi finanziarie nel settore
L’esperienza degli ultimi anni dimostra che le crisi finanziarie sono sempre più frequenti tra le società professionistiche di calcio in Italia.  Queste ultime, infatti, si trovano ad operare in un sistema esposto generalmente al rischio di squilibri economico-finanziari e patrimoniali determinati da diverse concause. Le società professionistiche di calcio hanno oramai perso da tempo le caratteristiche delle “associazioni sportive” finalizzate unicamente alla promozione e allo svolgimento dell’attività sportiva degli associati, per trasformarsi a tutti gli effetti in società di capitali aventi scopo di lucro [1]. La trasformazione progressiva delle società di calcio, iniziata con le modifiche legislative a livello nazionale negli anni ‘80, ha subito un’inevitabile accelerazione nella seconda metà degli anni ‘90 a seguito dell’abrogazione, per la contrarietà ai principi comunitari, di alcune limitazioni previste dalle federazioni nazionali al trasferimento dei giocatori professionisti e alla loro utilizzabilità nei vari campionati [2]. A tali cambiamenti normativi, peraltro, fatta eccezione per alcuni casi di gestione virtuosa, non è seguita in Italia una razionalizzazione ed un efficientamento della gestione delle società di calcio tale da renderle sufficientemente strutturate e solide per conservarne l’equilibrio gestionale e affrontare la concorrenza dei campionati degli altri maggiori paesi europei [3].   
Nello specifico, le cause degli squilibri delle società di calcio in Italia sono in buona parte determinate dai costi del personale (che impattano per oltre il 70% sui ricavi delle più note squadre di calcio italiane) e dai minori ricavi [4].  Diversamente dalle società professionistiche di altri paesi (primo tra tutti l’Inghilterra), l’equilibrio delle società di calcio in Italia dipende essenzialmente dai risultati sportivi e dal risultato netto del calciomercato, in quanto la gestione ante calciomercato delle società di calcio italiane risulta spesso in perdita. Tale differenza è dovuta principalmente al fatto che, mentre solo quattro squadre di serie A sono proprietarie dello stadio (Juventus, Sassuolo, Atalanta e Udinese), la maggior parte delle società dei massimi campionati inglese (Premiere League), spagnolo (La Liga) e tedesco (Bundesliga) sono proprietarie dello stadio in cui giocano le “partite casalinghe”[5]; inoltre, le squadre di tali paesi, grazie anche ad un efficiente utilizzo dello stadio di proprietà e attente politiche di marketing, possono contare su ricavi da merchandising e spettatori solitamente più alti di quelle italiane.  Il divario è ancora più evidente nel valore dei diritti televisivi, che nella Premiere League è circa tre volte quello della Serie A, al punto che la quota dei ricavi dei diritti televisivi della prima squadra italiana nella graduatoria di assegnazione, l’Inter, è inferiore a quello della quota dell’ultima squadra del campionato inglese, il Norwich (rispettivamente 94 milioni di euro l’Inter e 116 milioni di euro il Norwich; mentre la prima squadra nella graduatoria inglese è il Manchester City con 187 milioni di euro) [6].  A causa di tale disparità, i riequilibri della gestione delle squadre di calcio in Italia (ove non ottenuti con i proventi del calciomercato) continuano a dipendere ancora dall’affidabilità e disponibilità dei loro azionisti.  In caso di impossibilità o indisponibilità degli azionisti a ricapitalizzare o rifinanziare la società, inevitabilmente tali squilibri finiscono per trasformarsi in rischi di vere e proprie crisi finanziarie con potenziali effetti destabilizzanti per l’intero sistema.
2 . I poteri di vigilanza e controllo delle squadre di calcio da parte della FIGC e della Co.Vi.So.C. e le limitazioni alle modalità di risanamento nella vigenza della legge fallimentare
In quanto “imprese commerciali” aventi scopo di lucro, le società di calcio professionistico sono pacificamente soggette agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tra cui la liquidazione giudiziale (ex fallimento), a condizione di non essere “imprese minori” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.  
Al tempo stesso, le società di calcio sono sottoposte alla disciplina dell’ordinamento sportivo e, in particolare, alle disposizioni relative ai requisiti economico-finanziari e organizzativi richiesti per l’iscrizione alle competizioni nazionali ed europee (organizzate rispettivamente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (in breve “FIGC”) e dalla Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (Union of European Football Associations) (in breve “UEFA”).   
Proprio in considerazione della sproporzione delle disponibilità finanziarie tra le squadre più blasonate (generalmente di proprietà di azionisti dotati di mezzi finanziari rilevanti) e le altre squadre, l’UEFA la FIGC hanno introdotto progressivamente delle regole di controllo dei costi e dell’indebitamento finalizzate a prevenire (o meglio ridurre gli squilibri economico finanziari) delle squadre di calcio, prima sotto forma di linee guida [7] e poi come requisiti veri e propri di accesso alle competizioni UEFA (c.d. Manuale per le licenze UEFA) e ai campionati Nazionali (Manuale per le licenze Nazionali)[8]. Senza tali regole la concorrenza nei vari campionati nazionali e nelle competizioni UEFA sarebbe facilmente falsata (basti pensare alle possibilità di spesa di squadre come il Paris Saint German o il Manchester City di proprietà rispettivamente del fondo sovrano del Qatar e di uno sceicco membro della famiglia reale di Abu Dabi). Inoltre, ai sensi delle norme organizzative interne (in breve “NOIF”) [9] e del proprio statuto [10], la FIGC, avvalendosi delle competenze della commissione per la vigilanza della società calcistiche (CO.VI.SO.C), esercita una verifica costante dell’equilibrio economico finanziario delle società affiliate e dei principi di corretta gestione; nell’esercizio di tale compito la FIGC è legittimata, sempre ai sensi del proprio statuto, a denunciare eventuali irregolarità al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. [11]. 
Ai fini di tali verifiche, le NOIF (artt. 84 e 85) prevedono per le società calcistiche di serie A e B molteplici obblighi di informativa, tra cui il deposito presso la Co.Vi.So.C. (i) del bilancio di esercizio, della relazione semestrale, delle situazioni patrimoniali intermedie e i documenti previsionali su base trimestrale o semestrale, (ii) dell’evidenza dei pagamenti su base trimestrale degli emolumenti del personale tesserato, ivi inclusi le relative ritenute fiscali e contributi previdenziali, (iii) dei prospetti relativi all’Indicatore di Liquidità (rapporto tra Attività Correnti e Passività Correnti), all’Indicatore di Indebitamento (rapporto tra debiti e ricavi), all’indicatore del Costo del Lavoro Allargato (rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi), (iv) dell’evidenza dei contratti relativi a calciatori stranieri e dell’adempimento dei debiti nei confronti di società di federazioni estere, nonché (v) dell’evidenza dell’assolvimento degli adempimenti fiscali periodici [12].
L’ordinamento sportivo affronta anche espressamente la problematica dell’”insolvenza” delle società di calcio. In particolare, l’art. 16, comma 6, NOIF, nella versione ante modifica del 21 aprile 2023, prevedeva che: (i) la dichiarazione (o accertamento) di insolvenza determinasse la revoca dell’affiliazione della società da parte della FIGC, e (ii) in caso l’insolvenza fosse dichiarata durante il campionato e fosse disposto l’esercizio provvisorio, gli effetti della revoca decorressero solo dal momento della data di scadenza per l’iscrizione al campionato successivo ovvero, in caso di cessione di azienda ad altra società nel rispetto dei requisiti dell’art. 52 NOIF, dalla data di attribuzione del titolo sportivo alla società cessionaria dell’azienda [13].
È bene sottolineare che “affiliazione” e “titolo sportivo” sono anche due requisiti distinti. L’art. 52 NOIF definisce il “titolo sportivo” come “… il riconoscimento da parte della F.I.G.C.  delle condizioni tecniche sportive che consentono … la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”[14]; la stessa norma prevede anche che in nessun caso esso possa “essere oggetto di valutazione economico o di cessione” e, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza della società ai sensi dell’art. 16, comma 6, NOIF, possa, come detto, essere trasferito a determinate condizioni ad un’altra società dello stesso comune che, tra l’altro, si sia resa cessionaria dell’azienda calcistica della società insolvente [15].  
L’art. 110 NOIF prevede che, nel caso sia revocata l’affiliazione di una società calcistica o questa non prenda parte al campionato, i calciatori siano immediatamente svincolati con provvedimento del Presidente Federale (ciò, evidentemente, al fine di consentire loro di poter recuperare il proprio cartellino e proseguire l’attività calcistica presso un’altra squadra).
L’applicazione della predetta disciplina durante la vigenza della legge fallimentare ha fatto sì che le situazioni di crisi o insolvenza delle società di calcio si risolvessero perlopiù nel fallimento e nella ripartenza dalla serie D di una squadra della medesima città cessionaria del marchio sportivo [16]. 
Solo in rari casi è stato possibile proseguire l’attività sportiva tramite una continuità indiretta e, in ogni caso, sempre in presenza di una cessione di azienda nell’ambito di un fallimento in cui veniva disposto l’”esercizio provvisorio” proprio per consentire di portare a termine il campionato [17]. 
In pratica, le insolvenze delle società calcistiche comportavano spesso la dichiarazione di fallimento e la prosecuzione dell’attività tramite l’esercizio provvisorio per evitare che la revoca dell’affiliazione da parte della FIGC determinasse ai sensi dell’art. 110 NOIF lo svincolo dei giocatori. L’esigenza di evitare la perdita immediata della maggior parte dell’attivo di bilancio e del valore dell’azienda calcistica per l’impresa consentiva, infatti, di provare agevolmente la sussistenza dei requisiti necessari perché il Tribunale disponesse l’esercizio provvisorio (l’art. 104 L. fall. disponeva che: “Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa … se dall’interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”) [18]. 
Peraltro, nell’ambito dell’esercizio provvisorio, la curatela incontrava spesso difficoltà a cedere l’azienda calcistica, in primo luogo, per la difficoltà di reperire un investitore nei tempi stretti a disposizione (statisticamente, i fallimenti delle squadre di calcio sono dichiarati nella seconda parte del campionato, da gennaio in poi, e la cessione dell’azienda va perfezionata prima della scadenza per l’iscrizione al campionato, solitamente metà giugno). Inoltre, per iscriversi al campionato, ai sensi dell’art. 52 NOIF, il cessionario dell’azienda doveva, tra l’altro, pagare integralmente prima della scadenza dell’iscrizione il c.d. “debito sportivo” scaduto (e accollarsi quello ancora da scadere) [19]. Tale pagamento (o accollo) non solo comportava la disponibilità di fondi ingenti da parte di investitori ma anche il rischio di violazione delle regole sul concorso: il “debito sportivo”, infatti, da un punto di vista concorsuale, comprende sia debiti “chirografari” che “privilegiati” e, pertanto, il relativo pagamento (o accollo) determinava il mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Infine, la necessità di cedere l’azienda entro la data per l’iscrizione al campionato (solitamente pochi mesi dopo la dichiarazione di fallimento) rendeva ragionevolmente impossibile completare l’esame dello stato passivo ed esponeva il cessionario ad una responsabilità per eventuali “debiti sportivi” oggetto di insinuazioni tardive o opposizioni [20]. 
In alternativa alla cessione di azienda nell’ambito dell’esercizio provvisorio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 104 L. fall. e 20 NOIF, in linea di principio, il curatore avrebbe potuto, previa autorizzazione del presidente della FIGC, conferire l’azienda calcistica in una società controllata dalla società fallita e cederne le partecipazioni evitando così di gravare la massa dei debiti in prededuzione che maturano con l’esercizio provvisorio [21].  Non risulta peraltro che tale modalità di risanamento abbia avuto una concreta applicazione nella vigenza della legge fallimentare. Come neppure risulta sia stato in concreto utilizzato per cedere l’azienda di una società calcistica (o anche solo per risanare una società di calcio) lo strumento del concordato in continuità indiretta (art. 186 bis L. fall.) o l’accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L. fall.). Già nella vigenza della legge fallimentare, tali procedure risultavano applicabili anche alle imprese in “stato di crisi” (intendendosi come tale una condizione della società diversa e meno grave dell’”insolvenza”) e, pertanto, l’amissione ad una domanda “prenotativa” ex art. 161, comma 6, L. fall., finalizzata alla presentazione di una proposta di concordato (o di una domanda di omologa di un AdR) in continuità indiretta da parte di una società di calcio in stato di crisi (ma non ancora insolvente) non avrebbe determinato la revoca dell’affiliazione ex art. 16, comma 6, NOIF) [22]. 
3 . I casi di conflitto tra le NOIF e l’ordinamento fallimentare: dal lodo “Petrucci” del 2004 al caso Reggina del 2023
Nell’applicazione della disciplina prevista dalle NOIF e nell’esercizio dei poteri della FIGC non sono mancati i casi di conflitto con l’ordinamento fallimentare e i Tribunali ordinari.  I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento fallimentare (recte statale) sono, infatti, caratterizzati da confini labili o, comunque, di non univoca interpretazione. Da un lato, infatti, lo Stato italiano riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo (inteso, secondo l’accezione più diffusa come insieme di norme applicabili ad una collettività assunti e condivisi da ciascuno dei suoi membri)[23]; dall’altro, il riconoscimento del principio generale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo soccombe di fronte ai casi di rilevanza di “situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”, la cui determinazione è chiaramente rimessa ad interpretazioni giurisprudenziali [24].  In linea generale, rientrano tra le “situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportive”, i casi in cui gli atti delle federazioni sportive violano “diritti assoluti” (come ad es. il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità o del genere) [25].  
La stessa triplice ripartizione di giurisdizione in materia sportiva tra il giudice sportivo, amministrativo e ordinario non aiuta a risolvere in modo efficiente le controversie, in quanto sovente è necessario adire prima la giustizia sportiva e poi quella ordinaria ovvero, in alcuni casi, sorgono anche incertezze e si devono attendere diversi gradi di giudizio prima di identificare il giudice effettivamente competente [26]. Ovviamente tutto questo non si concilia con i tempi di svolgimento dell’attività sportiva, caratterizzata da termini perentori per l’iscrizione ai campionati (pena la revoca dell’affiliazione) e obblighi di pagamento altrettanto perentori del debito sportivo (suscettibili di sanzioni quali penalizzazioni in classifica o diniego d’iscrizione al campionato e conseguente perdita del titolo sportivo).
In particolare, i casi di conflitto più rilevanti hanno riguardato gli articoli 16 e 52 (relativi alle conseguenze in caso di insolvenza della società calcistica e alle limitazioni alla circolazione dell’azienda sportiva), che sono stati oggetto di diverse e travagliate modifiche prima di arrivare alla versione attuale.
Tra le tante situazioni di contrasto, giova ricordare le problematiche originate dall’applicazione del c.d. “Lodo Petrucci” concepito di fatto, a seguito del fallimento della Fiorentina Calcio (società retrocessa in Serie B nel 2002), per consentire ad una società di nuova costituzione (erede di fatto della società fallita) di ripartire dalla serie C la stagione successiva. Tale disposizione prevedeva che la FIGC, previo parere del Sindaco della città interessata (e del rispetto di alcuni requisiti di tradizione sportiva), potesse assegnare il titolo sportivo ad una società dello stesso comune di quella esclusa dai campionati (senza che neppure quest’ultima fosse dichiarata fallita ovvero nel caso di sua dichiarazione di fallimento successiva all’elaborazione dei calendari). L’assegnazione d’autorità da parte della FIGC del titolo sportivo alla nuova società, senza richiedere neppure che quest’ultima acquistasse l’azienda calcistica della società esclusa, di fatto realizzava un’ingiustificata espropriazione di valore. La nuova società, infatti, si iscriveva alla serie cadetta grazie ai meriti sportivi della società originaria, otteneva a titolo gratuito di fatto il trasferimento del valore degli intangibles della società originaria (immagine, avviamento, tifosi, know-how, ecc.) senza corrispondere alcun corrispettivo o indennizzo, il tutto con evidenti problemi di compatibilità con l’ordinamento statale, nonché inevitabili contrasti tra i tribunali ordinari e la FIGC che ne determinarono con il tempo l’abrogazione [27]. 
La vicenda più nota e sintomatica di conflitto tra l’ordinamento sportivo e quello concorsuale è legata al fallimento del Napoli del 2004. La società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., in pendenza di un’istanza di fallimento proposta dal P.M., aveva concesso in affitto l’azienda calcistica (compreso il titolo sportivo) ad una newco (Napoli Sportiva S.p.A.) che aveva chiesto l’affiliazione alla FIGC per poter partecipare al campionato di Serie B. A seguito del rifiuto della FIGC di concedere l’affiliazione all’affittuaria, era nato un intricato contenzioso, prima dinnanzi ai giudici sportivi e poi al tribunale ordinario, protrattosi anche successivamente con la curatela nominata a seguito della dichiarazione di fallimento della società affittante. Il contenzioso riguardava in sostanza la possibilità per il curatore della società di calcio di affittare l’azienda comprensiva del titolo sportivo che invece, secondo le NOIF (art. 52), non sarebbe trasferibile né suscettibile di valutazione economica. La controversia sfociò in un vero e proprio “braccio di ferro” tra la FIGC (che nel frattempo aveva revocato l’affiliazione della società fallita e ordinato lo svincolo dei calciatori ai sensi degli artt. 16 e 110 NOIF) e il Tribunale di Napoli (che arrivò anche a sospendere in via d’urgenza il campionato di serie B). L’impasse fu risolta solo con un accordo transattivo (noto come “Lodo Napoli”) in forza del quale la FIGC riconosceva alla curatela il diritto di cedere l’azienda calcistica ad una società di nuova costituzione nello stesso comune della fallita e, al tempo stesso, trasferiva alla cessionaria il titolo sportivo autorizzandone l’affiliazione alla Serie C (la categoria inferiore a quella in cui aveva gareggiato la società fallita) [28].  
È evidente, tuttavia, che tale soluzione transattiva non abbia risolto il contrasto potenziale tra le norme NOIF, che vietano la cedibilità del titolo sportivo, e la disciplina dell’azienda, che consente di trasferire, insieme all’azienda, i beni che sono ad essa funzionalmente e strumentalmente collegati, incluse le autorizzazioni amministrative essenziali per il proprio funzionamento (qual è, nel caso dell’azienda calcistica, il titolo sportivo). È, infatti, lecito domandarsi come una norma di un sub-ordinamento (quale quello sportivo), possa privare l’azienda di una società in procedura concorsuale di una sua autorizzazione essenziale (il titolo sportivo), senza di cui l’azienda di fatto cessa di essere tale e si trasforma, con evidente pregiudizio della massa dei creditori, in un coacervo di beni suscettibili solo di liquidazione atomistica [29]. 
Conferma del permanere ancora oggi del rischio di conflitti tra l’ordinamento sportivo e fallimentare è costituita dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, nel caso Reggina Calcio.  Nel confermare il provvedimento di esclusione della Reggina emesso dal Tar Lazio (adito dopo l’esaurimento del corso della giustizia sportiva) [30], i supremi giudici amministrativi hanno chiarito che un provvedimento con cui un tribunale fallimentare omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di una società di calcio non è idoneo a modificare i termini fissati dall’ordinamento sportivo per il pagamento di debiti fiscali e previdenziali necessari per l’iscrizione al campionato. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la fissazione dei termini per l’adempimento degli obblighi di pagamento, cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione al campionato, è materia di competenza unicamente dell’Ordinamento sportivo e, pertanto, non può essere derogato da un provvedimento di un Tribunale Fallimentare [31].
Da quanto precede è evidente che l’evoluzione delle NOIF abbia nel tempo avuto un percorso travagliato. Si sono avuti, in un primo tempo, casi di norme emanate ad hoc per fare fronte alle situazioni di crisi di importanti squadre, suscettibili di creare problemi nella loro applicazione e con il tempo modificate per rimediare ad effetti distorsivi.  Dal 2014 in poi, le NOIF sono state modificate e interpretate dalla FIGC e dalla Co.Vi.So.C., nell’esercizio del loro potere discrezionale, in modo da evitare provvedimenti ad personam e cercare di creare, nei limiti del possibile, principi chiari e di univoca applicazione per il sistema. Si sono così affermate, nella vigenza della legge fallimentare, le seguenti limitazioni (esplicite o implicite) in materia di risanamento di società di calcio.
(i) la possibilità di affittare l’azienda calcistica è di fatto esclusa per il rifiuto da parte della FIGC di autorizzare il trasferimento del titolo sportivo alla società affittuaria; 
(ii) la cessione dell’azienda presupponeva la preventiva dichiarazione di insolvenza del cedente e, di fatto, era realizzabile solo in caso di apertura di una procedura di fallimento in cui fosse disposto l’esercizio provvisorio della società di calcio fallita;
(iii) la cessione dell’azienda nell’ambito di procedure diverse dal fallimento (tra cui il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti) benché in linea di principio possibile nel caso in cui il Tribunale accertasse lo stato di “insolvenza” della società di calcio cedente, non è mai avvenuta in quanto la FIGC, di fatto, si rifiutava di autorizzare il trasferimento del “titolo sportivo” alla società cessionaria;
(iv) la cessione dell’azienda, in ogni caso, deve avvenire entro i termini perentori previsti dall’ordinamento sportivo per l'iscrizione al campionato e presuppone, tra l’altro il pagamento (o l’accollo) da parte del cessionario dell’intero “debito sportivo” maturato al momento della cessione e il rilascio di garanzia bancaria a prima richiesta dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con i tesserati nonché di acquisto delle prestazioni dei calciatori. 
La limitazione alla circolazione dell’azienda all’ambito del fallimento (ora liquidazione giudiziale) rifletteva la preoccupazione della FIGC che la cessione dell’azienda (o il suo affitto finalizzato alla successiva cessione) si potesse prestare ad abusi finalizzati a trasferire l’azienda e il titolo sportivo a società di nuova costituzione lasciando la maggior parte dei debiti in capo alla società cedente in procedura concorsuale. Un ricorso eccessivo a tali modalità di risanamento, infatti, finirebbe per creare un evidente indebito vantaggio competitivo per le società che beneficiano dell’esdebitazione a danno delle altre società che invece continuano la loro attività pagando integralmente i propri debiti [32]. 
In tale scenario, è inevitabile, se non altro da un punto di vista pratico, scegliere delle soluzioni di risanamento delle società calcistiche che siano prima facie compatibili con la normativa NOIF ed evitare, così, il rischio di contenziosi che finirebbero per pregiudicare il risanamento tenuto conto dei termini perentori per l’iscrizione al campionato (e, quindi, per il pagamento del c.d. “debito sportivo”).
4 . L’entrata in vigore del Codice della Crisi e la questione della compatibilità delle NOIF con la composizione negoziata e i nuovi strumenti di regolazione della crisi
Con l’entrata in vigore lo scorso 15 luglio 2022 del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza (di seguito in breve il “Codice della Crisi” o “CCII”), è sostanzialmente mutato il quadro normativo applicabile alle imprese in situazioni di crisi o di insolvenza.  Il Codice della Crisi, infatti, da un lato si pone nel solco della legge fallimentare di cui riprende le norme e gli istituti (peraltro soggetti a continue riforme a partire dal 2005), apportandovi anche ulteriori modifiche; dall’altro, introduce nuovi strumenti di regolazione della crisi in esecuzione anche degli obblighi di attuazione dei principi della direttiva UE 2019/1023 (c.d. “direttiva insolvency”). Ai fini che qui interessano, tra le tante modifiche del CCII, si ricorda la distinzione tra “crisi” e “insolvenza” e il favor sempre più marcato per la tutela della continuità (diretta e indiretta). Ne sono riprova, tra l’altro, le modifiche apportate in materia di approvazione [33] ed omologazione [34] del concordato in continuità aziendale, nonché il requisito dell’assenza di pregiudizio in luogo del “miglior soddisfacimento dei creditori” previsto nella previgente legge fallimentare (art. 186 bis, L. fall.) Ma la novità più significativa, almeno nelle intenzioni del legislatore, è certamente l’introduzione della composizione negoziata della crisi d’impesa (in breve “CNC” o la “Composizione”), che, in sintesi, consiste un percorso di mediazione tra il debitore e i creditori (o, in generale, le parti interessate), condotto sotto l’egida di un esperto nominato dalla Camera di Commercio competente, che dovrebbe portare ad una soluzione della crisi ovvero favorire il successivo ricorso da parte dell’impresa ad uno degli strumenti di regolazione della crisi [35]. Tale istituto non ha alcuna caratteristica comune con le procedure concorsuali e gli strumenti di risanamento previste dalla legge fallimentare e, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe avere un’applicazione notevolissima. L’Art. 12 del CCII prevede, infatti, che tutte le imprese, commerciali ed agricole, possano accedere alla CNC, a condizione che si trovino in una condizione di “squilibrio economico-finanziario o patrimoniale” (ovvero di “precrisi”) che ne rendono probabile la “crisi” o l’”insolvenza” (art. 12 CCII). 
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, pertanto, si è reso necessario verificare in primo luogo la compatibilità delle NOIF con la Composizione e in generale con il nuovo quadro normativo.  Poiché nel CCII le condizioni di “crisi” e a maggior ragioni di “squilibrio” (o “precrisi”) sono per tabulas distinte dall’”insolvenza” [36], l’accesso alla CNC da parte di una società di calcio non poneva a priori un rischio di revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16 NOIF (che, nella versione ante modifica del 21 aprile 2023, presupponeva appunto l’”insolvenza” della società affiliata).  
Invero, a ben vedere neppure si poneva un problema con l’art. 16 NOIF dell’accesso alla CNC da parte di società calcistiche in condizioni di “insolvenza” [37] in quanto nell’ambito della CNC, diversamente da quanto previsto dall’art. 16 NOIF, non vi è necessariamente una “dichiarazione” o un “accertamento” da parte del tribunale dell’insolvenza (come avviene invece in caso di accesso ad una procedura di concordato o liquidazione giudiziale).
Neppure l’accesso alla composizione negoziata poneva problemi sotto il profilo dei requisiti previsti dal Manuale Licenze Nazionali che sanziona, con la mancata concessione della licenza nazionale per il campionato, la società calcistica che al momento dell’iscrizione al campionato si trovi in una in una situazione di deficit patrimoniale ex art. 2447 c.c. ovvero non abbia superato i rilievi della società di revisione in merito all’assenza di continuità aziendale [38]. 
La Composizione Negoziata consente, infatti, al debitore di richiedere la sospensione fino alla conclusione delle trattative degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale (art. 20 CCII). Inoltre, la Composizione ha come presupposto l’accertamento da parte dell’esperto delle condizioni per il risanamento dell’impresa e, pertanto, la prospettiva della continuità aziendale è conditio sine qua non per l’avvio e il corretto svolgimento delle trattative (senza di essa l’esperto ha infatti l’obbligo di chiedere l’archiviazione della composizione) (art. 17, comma 5, CCII).  
Infine, è ragionevole ritenere anche che, in presenza di alcune condizioni, l’accesso alla composizione negoziata sia compatibile anche con i requisiti per la concessione del Manuale delle Licenze UEFA. Quest’ultimo nega il rilascio della licenza se la società è stata coinvolta in “procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese le procedure di composizione collettiva con i creditori” (enfasi aggiunta).  Il Manuale precisa che per “procedure di composizione collettiva con i creditori” si intende “qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito, giudiziale o stragiudiziale, volontaria o obbligatori, relativa a stati di insolvenza anche temporanei della società (comprese le procedure che consentano o siano finalizzate alla prosecuzione dell’attività di impresa)”.  
Orbene, è evidente in primo luogo che la Composizione non costituisce una “procedura concorsuale” (come prevista dal diritto nazionale) in quanto è priva delle caratteristiche tipiche di quest’ultima ([39]).  È discutibile se, in linea di principio, la composizione possa essere assimilata ad una “procedura di composizione collettiva” (come sopra definita). In ogni caso, la composizione dovrebbe ragionevolmente essere considerata compatibile con il Manuale di Licenza UEFA ogni qual volta la società calcistica sia affetta da semplice “squilibrio” o “crisi” (essendo tali condizioni diverse ontologicamente dall’”insolvenza” anche “temporanea”) (v. supra sub nota 34).
Acclarato che in linea di principio l’accesso alla Composizione da parte di una squadra di calcio è compatibile con l’ordinamento sportivo, resta da stabilire se lo siano anche le diverse modalità di risanamento che possono essere adottate durante o ad esito della medesima.  In merito è opportuno ricordare che: 
(i) lo svolgimento delle trattative “secondo correttezza e buona fede” presuppone che nell’ambito della Composizione siano prospettate ai creditori sia le modalità di risanamento in continuità diretta che indiretta ([40]); 
(ii) la Composizione prevede espressamente che il risanamento dell’impresa possa avvenire anche tramite la cessione dell’azienda o di un ramo di essa (art. 12, comma 2, CCII);
(iii) su richiesta del debitore, il tribunale può autorizzare a trasferire in qualunque forma l’azienda in deroga alla responsabilità prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. qualora la cessione sia funzionale “alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori” (art. 22 CCII).
La stessa Composizione, infine, può concludersi, oltre che con un accordo con i creditori che porti al risanamento dell’impresa (art. 23, comma 1, CCII), con l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi previsti dal CCI, tra cui il concordato in continuità o liquidatorio, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato semplificato (art. 23, comma 2, CCII). 
Poiché i predetti strumenti di regolazione della crisi, al pari, come detto, della Composizione, prevedono la possibilità di cedere l’azienda, si è posta nuovamente la questione se la preservazione della continuità aziendale in via indiretta (con cessione dell’azienda) fosse applicabili al risanamento delle società di calcio. La rilevanza della questione era evidente se si considera che il presupposto per la revoca dell’affiliazione da parte del presidente federale (la “dichiarazione e/o accertamento dell’insolvenza”), previsto dall’art. 16 NOIF (ante modifica del 21 aprile 2023), nonché lo “stato di insolvenza” della società cedente l’azienda previsto dall’art. 52, comma 3, n.1 NOIF (ante modifica del 21 aprile 2023), in linea di principio, avrebbe potuto verificarsi non solo in caso di “liquidazione giudiziale”(ex fallimento) della società di calcio, ma anche nell’ambito di tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi, accessibili appunto da una impresa “insolvente” (quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano di risanamento omologato, il concordato liquidatorio o in continuità e il concordato semplificato).  
5 . L’adeguamento delle NOIF alla disciplina del Codice della Crisi e la composizione negoziata di UC Sampdoria
La necessità di chiarire le NOIF alla luce della disciplina introdotta dal Codice della Crisi si è posta in occasione della composizione negoziata di UC Sampdoria, società calcistica genovese, iscritta al campionato di serie A 2022/23, che aveva chiesto la nomina dell’esperto il 31 gennaio 2023. La società era in evidente situazione di crisi anche a causa delle problematiche causate dalla pandemia da Covid 19 che aveva condizionato negativamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, con conseguenze principalmente sui ricavi da sponsorizzazione, da biglietteria ed una generale diminuzione del volume e del valore delle attività di player trading [41]. Nel caso della Sampdoria, infatti, la riduzione di liquidità determinata dalla pandemia da Covid-19 aveva aggravato una situazione che dalla SS 18/19 iniziava a presentare delle criticità legate anche alle performance di taluni calciatori acquistati durante le sessioni di calciomercato e alla conseguente mancata realizzazione di plusvalenze nella misura pianificata. A tali criticità si aggiungeva una sostanziale riduzione del valore dei diritti televisivi sia a livello generale della Serie A (la pandemia e ingresso di nuovi broadcaster avevano influenzato negativamente l'offerta dei diritti) che a livello individuale per il peggioramento del posizionamento in classifica al termine del campionato di Serie A (15° posto nella SS 21/22 vs 9° posto nella SS 20/21), con conseguente riflesso nei relativi criteri di attribuzione dei diritti.
Il progetto di piano di risanamento della società, allegato all’istanza di nomina dell’esperto, presupponeva un apporto di nuova finanza (convertibile in capitale) che il socio di controllo non era in grado di versare a causa di noti problemi di carattere finanziario che ne condizionavano l’operatività.  Al tempo stesso, la società era “in stato di crisi” e, pertanto, le banche non erano più disponibili ad erogare ulteriore finanza a medio-lungo termine; pertanto, l’apporto finanziario avrebbe potuto essere effettuato unicamente da un investitore terzo.   
Benché la società fosse stata messa in vendita fin dal 2021, durante i primi mesi della composizione, l’unico investitore concretamente interessato si è mostrato  disponibile ad intervenire esclusivamente mediante l’acquisto dell’azienda calcistica e l’accollo di una parte del debito (essenzialmente il debito ipotecario, una parte del debito privilegiato e il debito dei tesserati della federazione (c.d. “debito sportivo”), il cui mancato pagamento (o accollo) entro il 20 giugno 2023, avrebbe impedito l’iscrizione al campionato 2023/24).
Poiché la cessione dell’azienda avrebbe potuto essere realizzata (con difficoltà e senza stralcio del debito fiscale) nell’ambito della composizione ex art. 22 CCII ovvero, in caso di insuccesso della stessa e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore, nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio ex art. 23, comma 22, CCII l’esperto ha chiesto alla società di chiarire la posizione della FIGC in merito alla compatibilità con le NOIF di un risanamento in continuità indiretta nell’ambito della CNC o del successivo concordato semplificato.   
In risposta a tale richiesta, la FIGC e la Co.Vi.So.C., riunitisi il 19 aprile 2023, hanno modificato le NOIF alla luce della disciplina del Codice della Crisi, al fine di chiarire formalmente la questione. In particolare, nella versione aggiornata delle NOIF, pubblicata sul sito della FIGC in data 21 aprile 2023:
1) è stato previsto che ai sensi dell’art. 16, comma 6, NOIF, il presidente federale debba revocare l’affiliazione di una società alla FIGC in caso di “liquidazione giudiziale” prevista dal Codice della Crisi (e non più in caso di “dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza” come previsto nella precedente versione);
2) è stato aggiunto all’art. 16, il comma 6 bis, ai sensi del quale il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla FIGC “in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatoria” (enfasi aggiunta) (art. 16, comma 6 bis, CCII);
3) è stato aggiunto all’art. 16, il comma 6 ter, ai sensi del quale il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla FIGC “in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore” (enfasi aggiunta);
4) è stato previsto che, in caso di revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16, co 6, NOIF, il titolo sportivo possa essere attribuito ad altra società con sede nello stesso comune a condizione che tale società dimostri, tra l’altro, “di aver acquisito l’intera azienda sportiva della società in liquidazione giudizialeex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (e non più quindi “della società in stato di insolvenza”);
5) è stato aggiunto all’art. 85 (adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.), la lettera E), comma 1, ai sensi del quale: “In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza … che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare … sino al temine della stagione in corso
6) è stato aggiunto all’art. 90 (sanzioni), il comma 4 bis ai sensi del quale le limitazioni al “calciomercato” previste al comma 4 dell’art. 90 [42], si applicano “alle società che abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza … che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta” per le due sessioni di calciomercato successive all’intervenuta omologazione da parte dell’Autorità giudiziaria (o equivalente provvedimento definitivo che renda efficace l’esdebitazione).
A seguito delle modifiche apportate alle NOIF il 21 aprile 2023 (e quindi dell’esclusione per tabulas delle percorribilità di un risanamento tramite cessione di azienda), il risanamento della UC Sampdoria è stato perseguito unicamente con un piano in continuità diretta. In sintesi, tale piano ha previsto:
a) la sottoscrizione, nell’ambito della composizione, il 27 maggio 2023 di un accordo con un investitore che mettesse a disposizione della società, tra l’altro, la “finanza ponte”, assistita dalla prededuzione ex art. 22 CCII, finalizzata al pagamento dei debiti sportivi necessari per l’iscrizione al campionato di serie B 2023/24;
b) la negoziazione e, nei limiti del possibile, la formalizzazione nell’ambito della Composizione degli accordi con le varie categorie di creditori della ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII (creditori finanziari chirografari, creditori privilegiati in quanto assistiti dalla garanzia rilasciata da SACE / MCC, creditori finanziari ipotecari, Agenti e procuratori sportivi, fornitori chirografari, fornitori privilegiati e fornitori strategici); 
c) la finalizzazione nell’ambito della Composizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate relativo ad un’innovativa transazione fiscale ex art. 63 CCII che ha consentito lo stralcio del 65% dei debiti fiscali e contributivi e lo scomputo dei pagamenti di debiti fiscali eseguiti anteriormente alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione a cui la proposta di transazione fiscale è connessa; 
d) la presentazione in data 10 agosto 2023, con contestuale chiusura della Composizione, della domanda di omologa di tali accordi, con efficacia estesa, con richiesta di applicazione delle misure protettive ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 54, comma 2, CCII.   
Il Tribunale di Genova, esaminata la domanda di omologa, ha confermato con provvedimento del 14 agosto 2023 le misure protettive in sostanziale continuità con i provvedimenti di conferma e proroga resi durante la Composizione. Infatti, stante l’esito positivo della Composizione risultante altresì dalla relazione finale dell’esperto (in particolare, il raggiungimento degli accordi con la stragrande maggioranza dei creditori durante le trattative), il Tribunale non ha neppure ritenuto necessario fissare l’udienza per sentire le parti. In data 13 ottobre 2023, il medesimo Tribunale ha omologato gli accordi di ristrutturazione del debito, rendendo così efficace lo stralcio del debito negoziato durante la Composizione con gli oltre 400 creditori della società e del debito fiscale oggetto della transazione fiscale (cui l’Agenzia delle Entrate aveva già aderito a seguito delle trattative esperite durante la Composizione).
6 . Il risanamento delle società di calcio al tempo del Codice della Crisi, incongruenze e ipotesi di modifica delle NOIF
Con le modifiche apportate alle NOIF nell’aprile 2023, la FIGC ha chiarito in modo inequivocabile quali siano le modalità di risanamento delle società calcistiche compatibili con l’ordinamento calcistico. Oggi, in sintesi, per le NOIF non ha più rilevanza se la società di calcio sia o meno “insolvente” (ovvero in stato di “crisi”) ma in quale tipo di procedura (o meglio, di strumento di regolazione della crisi) si trovi o intenda accedere per proseguire la propria attività ai fini del risanamento.
In particolare, a seguito delle modifiche all’art. 16 bis e 16 ter NOIF, il ricorso ad un qualsiasi strumento di regolazione della crisi di tipo “liquidatorio” o che preveda la prosecuzione dell’attività calcistica in “continuità indiretta” comporta automaticamente la revoca dell’affiliazione da parte della FIGC (v. supra sub paragrafo 5, punti 2 e 3).  Inoltre, la cessione dell’azienda calcistica ad un soggetto terzo presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale della società calcistica oltre all’accollo/pagamento di tutti i debiti sportivi di quest’ultima o il rilascio di una garanzia bancaria o assicurativa del loro pagamento (art. 52, comma3 NOIF).  Per contro, le NOIF consentono il risanamento con il ricorso ad uno strumento in “continuità diretta” fermo restando che la società che beneficia di un effetto esdebitatorio del proprio debito deve depositare il piano con l’attestazione presso la Co.Vi.So.C., continuare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle NOIF (fatti salvi gli effetti dell’esdebitamento) (v. supra sub 5, punto 4) e, infine, sottostare alle limitazioni nelle due sessioni di calciomercato successive all’omologa previste dall’art. 90, comma 4, NOIF (v. supra sub 5, punto 6).
Tale approccio ha sicuramente il merito notevole della chiarezza e prevedibilità ma appare eccessivamente restrittivo in alcuni casi. È evidente che la FIGC e la CoVi.So.C. abbiano l’esigenza di garantire l’equilibrio delle società calcistiche in esecuzione dei compiti previsti dalle NOIF e, al tempo stesso, di non falsare la concorrenza all’interno del sistema (un eccessivo ricorso allo stralcio dei debiti da parte delle società indebitate finirebbe per penalizzare le società virtuose che riescono ad adempiere integralmente alle proprie obbligazioni). Tuttavia, è lecito chiedersi se, invece di prevedere la revoca automatica dell’affiliazione in qualsiasi caso di risanamento dell’impresa calcistica in continuità indiretta, non sia possibile individuare soluzioni diverse e meno radicali.  È interessante in proposito rilevare come l’ordinamento sportivo inglese disciplini diversamente la questione dell’insolvenza/crisi delle squadre di calcio: il Premiere League Board (ovvero l’organo di governo della società che gestisce la Premiere League) ha, infatti, un potere di penalizzazione in classifica [43] ovvero di sospensione dal campionato che può decidere di esercitare in caso si verifichi un “Event of Insolvency”.  Quest’ultimo comprende diverse situazioni di diritto o di fatto da cui discende l’esistenza di una situazione di insolvenza o di crisi di una squadra di calcio, quali, a titolo esemplificativo, l’accesso ad una procedura concorsuale o un accordo con i creditori, la nomina giudiziale di un gestore (administrator) della società insolvente, la nomina giudiziale di un curatore (receiver), la liquidazione volontaria della società e l’efficacia di una moratoria con i creditori [44]. In secondo luogo, il potere di sospensione o di penalizzazione è esercitato con una discrezionalità limitata in funzione di alcuni criteri oggettivi, quali l’interesse dei vari stakeholders della società di calcio (giocatori, tifosi, azionisti, sponsor, creditori), la necessità di proteggere l’integrità e la prosecuzione del campionato e la sua reputazione, i rapporti tra la società di calcio e la sua controllante nel caso l’Event of insolvency riguardi quest’ultima[45]. Pertanto, sulla falsariga di quanto previsto nell’ordinamento sportivo della Premiere League, la federazione potrebbe riservarsi una valutazione discrezionale che consenta di applicare le proprie sanzioni sulla base delle circostanze del caso. In questo modo, la delibera di revoca dell’affiliazione sarebbe adottata nei casi più gravi in cui, ad esempio, le modalità del risanamento e il trattamento riservato ai creditori siano decisamente penalizzanti per i creditori quantunque consentiti dal Codice della Crisi [46]. Negli altri casi, la FIGC potrebbe applicare delle sanzioni meno gravi, quale la penalizzazione in classifica ovvero anche la retrocessione di categoria, che potrebbero rappresentare comunque un deterrente al ricorso alla continuità indiretta e, al tempo stesso, un incentivo per la società di calcio ad offrire ai creditori, nell’ambito della ristrutturazione, un trattamento decisamente migliore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. 
Per limitare la propria discrezionalità, la Federazione potrebbe prevedere alcune linee guida in cui illustri ex ante i criteri che, in linea di principio, intende seguire nel decidere il tipo e l’entità della sanzione per il ricorso ad una modalità di risanamento in continuità indiretta (ad es. le cause della crisi, distinguendo tra circostanze eccezionali e imprevedibili, la tempestività con cui la società di calcio ha deciso di affrontare la crisi (o la precrisi), la percentuale di trattamento riservata ai creditori, l’intervenuta adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’eventuale transazione fiscale proposta dalla società calcistica). A tale proposta si potrebbe obiettare che la Federazione sarebbe così costretta a scendere nel merito delle modalità del risanamento di ciascuna specifica situazione. Peraltro, tale approccio sarebbe sicuramente meno severo rispetto all’attuale divieto tout court di ricorrere a strumenti di “continuità indiretta” e in linea anche con quanto avviene nell’ordinamento della Premiere League. Quest’ultimo, infatti, prevede che il tribunale sportivo, chiamato a decidere sull’appello della squadra nei confronti del provvedimento di penalizzazione, debba necessariamente avere tra i suoi componenti un avvocato e un tecnico esperto di insolvenza [47], nonché che i motivi di appello si limitino alla prova che l’insolvenza è stata determinata da circostanze straordinarie che gli amministratori avevano comunque provato con la miglior diligenza ad evitare che si verificassero [48].  
Anche voler lasciare immutato l’attuale divieto di risanamento in continuità indiretta, appare comunque ingiustificato non consentire, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 16 e 52 NOIF per la cessione di azienda nell’ambito di liquidazione giudiziale, la cessione della stessa nell’ambito del concordato liquidatorio semplificato (art. 25 sexies e ss. CCII). Quest’ultimo rappresenta, infatti, una delle soluzioni cui l’impresa può ricorrere in caso di impossibilità ad accedere alle soluzioni “consensuali” ad esito della composizione negoziata della crisi previste dell’art. 23, comma1, CCII o a domandare l’omologa di un ADR ai sensi dell’art. 23, comma2, lett. d) CCII. In particolare, il concordato semplificato è finalizzato a liquidare la società debitrice e si caratterizza per l’assenza della votazione da parte dei creditori e della garanzia nella proposta di una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari (che invece deve essere almeno del 20% nell’ambito del concordato liquidatorio). Il Codice della Crisi, infatti, si limita a prevedere che la proposta di liquidazione nell’ambito del concordato semplificato non debba “arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicurare un’utilità a ciascun creditore” (art. 25 sexies, comma 5, CCII) e che l’azienda possa essere ceduta anche prima dell’omologa ad un soggetto individuato nella proposta “verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato” (art. 25 septies, comma 2 e 3, CCII).  In considerazione di tali indubbi vantaggi, per poter accedere al concordato semplificato è necessario che l’esperto confermi nella propria relazione finale che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b non sono praticabili” (art. 25 sexies, comma 1, CCII). La giurisprudenza ha declinato con particolare rigore tali requisiti affermando che nell’ambito della composizione devono essere valutate e offerte ai creditori tutte le soluzioni possibili di risanamento, a cominciare da quella in continuità diretta e quella in continuità indiretta. Solo nel caso in cui i creditori rifiutino tutte le proposte di accordo formulate loro nella composizione (e non sia neppure praticabile una domanda di omologa di un ADR), il debitore potrà legittimamente proporre la domanda di concordato semplificato (v. supra sub nota 38). Giova anche ricordare che, nelle intenzioni del legislatore, la possibilità che il debitore proponga un concordato semplificato in caso di esito negativo della composizione è anche uno strumento di moral suasion finalizzato ad incentivare i debitori a valutare con la massima disponibilità e prontezza le proposte del debitore durante le trattative.
Pertanto, è evidente che il concordato semplificato, da un lato, al pari della liquidazione giudiziale, rappresenti uno strumento residuale rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi e, dall’altro, costituisca un’alternativa alla liquidazione giudiziale che, anche come premio per la partecipazione in buona fede alla composizione negoziata da parte dell’impresa debitrice, consente la definizione in tempi brevi dell’insolvenza grazie ad una liquidazione più rapida ed efficiente.
Non si comprende pertanto la ragione per cui, nel caso la composizione negoziata si sia svolta secondo correttezza e buona fede senza esito positivo (e ciò sia confermato dall’esperto e verificato dal Tribunale nel vaglio di ammissione della domanda o dell’omologa), la cessione dell’azienda calcistica nell’ambito di un concordato liquidatorio semplificato (nel rispetto degli stringenti requisiti dell’art. 52 NOIF) non possa essere consentita al pari della cessione nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Appare, infine, eccessiva anche la limitazione del calciomercato per le due sessioni successive al provvedimento di omologa di uno strumento di regolazione della crisi in continuità diretta che determini un effetto esdebitatorio a favore della società calcistica (art. 90, comma 4 bis, CCII) (v supra sub 5, n. 6 e nota 39). Anche in questo caso la limitazione è certamente finalizzata a riequilibrare il vantaggio concorrenziale ottenuto dalla società di calcio che, grazie al ricorso allo strumento di regolazione della crisi, beneficia dell’esdebitazione del debito. Tuttavia, si tratta di un divieto che si applica indiscriminatamente a prescindere dalle circostanze del risanamento (quali ad esempio le cause dell’insolvenza/crisi, lo strumento utilizzato, i creditori coinvolti e l’entità dello stralcio). Non solo, la limitazione al calciomercato (reso possibile solo nei limiti del saldo positivo della sessione di riferimento) di fatto impedisce alla società di calcio di beneficiare dell’attività caratteristica allo stato maggiormente redditizia (almeno in Italia) e, pertanto, ove applicata indiscriminatamente, rischia di risolversi in una limitazione all’attività d’impresa sproporzionata rispetto alle circostanze del caso concreto. Prendendo spunto dal fatto che l’art. 90, comma 5, NOIF consente alla società di calcio di chiedere la revoca alla limitazione al calcio mercato di cui all’art. 90, comma 4, NOIF, quando la carenza finanziaria dell’indicatore di liquidità viene ripianata con un aumento di capitale o un apporto a patrimonio netto, sarebbe ragionevole, in caso di ricorso ad uno strumento di regolazione delle crisi in continuità diretta, fare dipendere tale limitazione sempre dall’indicatore di liquidità rivisto per le sessioni di calciomercato successive all’intervenuta omologa. In particolare, ai fini del calcolo dell’indicatore di liquidità, si potrebbe convenzionalmente includere all’attivo le disponibilità finanziarie derivanti dagli eventuali apporti a capitale di cui la società di calcio ha beneficiato nell’ambito della ristrutturazione e tra le passività l’importo del debito a breve anche oggetto di stralcio ovvero di riscadenziamento (quale ad es. le rate che, senza il riscadenziamento, sarebbero scadute entro l’anno e i relativi interessi risparmiati).  In alternativa, si potrebbe far dipendere da un confronto con la FIGC e la Co.Vi.So.C., che tenga conto delle circostanze della ristrutturazione, la sanzione applicata alla società di calcio per controbilanciare il vantaggio competitivo ottenuto con l’esdebitazione. Tale sanzione potrebbe consistere in punti di penalizzazione ovvero limitazioni al calciomercato per una o due sessioni. Anche in questo caso però sarebbe opportuno che la FIGC prevedesse ex ante i criteri in base ai quali eserciterà il proprio potere discrezionale nel determinare la sanzione (v. supra sub nota 43 e il testo cui la nota fa riferimento). 
7 . Conclusione: la “lezione” della composizione negoziata della Sampdoria
Il risanamento della Sampdoria costituisce indubbiamente un “caso virtuoso” di applicazione della composizione negoziata della crisi al settore del calcio in Italia. La scelta di ricorrere a tale strumento ha avuto indubbi vantaggi tenuto conto che la composizione non ha determinato alcuno “spossessamento” dell’organo amministrativo, che ha continuato a gestire la società, negoziare con i creditori e gli investitori, finalizzare il piano di ristrutturazione e reperire, nei tempi strettissimi a disposizione, le risorse finanziarie necessarie per potersi iscrivere al campionato 2023/24. 
Il ricorso a un diverso strumento di regolazione della crisi, quale il concordato in continuità, non avrebbe comportato gli stessi vantaggi: la procedura sarebbe stata ragionevolmente più lunga e farraginosa con un’ingerenza notevole da parte dei commissari giudiziali e del Tribunale sull’operato dell’organo amministrativo (la società sarebbe stata onerata di obblighi informativi mensili, ogni singolo atto di gestione straordinaria avrebbe dovuto essere verificato dal commissario giudiziale e approvato dal Tribunale o dal Giudice Delegato, i creditori avrebbero dovuto votare, ecc.). Nell’ambito di un concordato in continuità vi sarebbero ragionevolmente state anche maggiori difficoltà nell’ottenimento della provvista per pagare il debito sportivo e iscriversi al campionato.
Ovviamente, trattandosi di una ristrutturazione con numerosi creditori (oltre 400) con un debito di oltre 200 milioni, di cui una parte rilevante di debito fiscale, il risanamento non avrebbe potuto concludersi nell’ambito della composizione (vala a dire con una delle soluzioni consensuali previste dall’art. 23, comma 1, CCII). Durante la composizione sono stati comunque negoziati e finalizzati tutti gli accordi con i creditori (inclusa l’Agenzia delle Entrate), è stato finalizzato e attestato il piano di ristrutturazione, è stata autorizzata dal Tribunale la finanza ponte in prededuzione, consentendo alla società di iscriversi al campionato di Serie B 2023/24.  La composizione si è chiusa il 10 agosto 2023 e, in pari data, è stata depositata al Tribunale la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione raggiunti con la stragrande maggioranza dei suoi creditori (che il Tribunale ha omologato il 13 ottobre 2023). 
Al buon esito delle trattative ha contribuito anche l’esperto che, proprio in considerazione del suo ruolo di terzo indipendente, è riuscito a sensibilizzare le parti interessate sull’importanza del raggiungimento di un accordo ricordando le responsabilità e gli obblighi cui sono tenuti i creditori durante le trattative. L’accesso alla composizione negoziata ha poi, ovviamente, creato un “ambiente protetto” (grazie anche alla conferma da parte del Tribunale delle misure protettive chieste dalla società al momento della richiesta della nomina dell’esperto) in cui poter condurre le trattative secondo correttezza e buona fede. 
Tuttavia, le difficoltà del risanamento sono state determinate anche dall’incertezza sulla possibilità del risanamento della Sampdoria in continuità indiretta (che è espressamente contemplata anche nell’ambito della composizione negoziata e ovviamente nel concordato liquidatorio semplificato).  Tale incertezza è stata risolta solo con la modifica delle NOIF del 21 aprile 2023, che: (i) ha escluso in modo netto la possibilità di risanamento in continuità indiretta di una società di calcio, (ii) ha chiarito che il ricorso a tali modalità di risanamento comporta la revoca automatica dell’affiliazione della società di calcio e che la cessione di azienda può avvenire solo nell’ambito della liquidazione giudiziale della società di calcio (v. supra sub 5).    
La soluzione adottata ha sicuramente il notevole pregio della chiarezza e facilità di applicazione ma, inevitabilmente, rischia di essere eccessivamente rigorosa in quanto prescinde dalle circostanze specifiche del risanamento. 
Invero, le NOIF devono necessariamente trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di tutelare la concorrenza tra le squadre controbilanciando il vantaggio competitivo dell’esdebitazione senza limitare eccessivamente l’attività della società calcistica che si avvale di tale effetto.  Il quadro attuale delle NOIF è sicuramente perfettibile. In particolare, sarebbe auspicabile che la federazione applicasse sanzioni (recte limitazioni) all’attività delle società di calcio che si avvalgono dell’esdebitazione, distinguendo tra le circostanze del caso (la revoca dell’affiliazione dovrebbe avere un’applicazione residuale e si dovrebbero applicare in primo luogo penalizzazioni o retrocessioni) (v. supra sub 6). Parimenti, sarebbe ragionevole prevedere la possibilità di cedere l’azienda nell’ambito del concordato semplificato (che costituisce uno degli strumenti di regolazione della crisi accessibili unicamente dall’impresa che si è avvalsa della Composizione) nel caso l’esperto confermi che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e le soluzioni previste dall’art. 23, comma 1 e 2 lett. b), CCII non sono percorribili. Infine, l’applicazione delle limitazioni al calciomercato alla società di calcio che si avvale dell’esdebitazione grazie al ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi in continuità diretta appare eccessivo poiché applicato senza tenere conto delle circostanze del caso concreto (v. supra sub 6). 
In generale, l’esperienza conferma che i rapporti tra le NOIF e l’ordinamento concorsuale sono spesso conflittuali e trovare un punto di equilibrio tra gli interessi al risanamento e la tutela della competitività con le altre squadre non è sempre agevole. Prevedere delle limitazioni alle modalità del risanamento è certamente necessario, se non altro perché il calcio rappresenta uno dei pochi settori economici in cui il mancato rispetto di un termine per il pagamento di alcuni debiti (i c.d. “debiti sportivi”) comporta la perdita immediata della componente più rilevante dell’attivo sociale (i diritti pluriennali dei calciatori).  Conseguentemente, una società di calcio in crisi, in linea di principio, riuscirebbe agevolmente a proporre ai propri creditori una soddisfazione non deteriore rispetto al trattamento previsto in caso di liquidazione (che è di per sé rischia di essere perlopiù irrisorio) e, quindi, a ricorrere a strumenti di continuità indiretta.  
Stante proprio l’oggettiva difficoltà di conciliare la tutela della continuità prevista dal Codice della Crisi con l’esigenza di non alterare la competitività dei campionati professionistici, il modo più efficace per prevenire i rischi di insolvenza è la previsione ex ante dei criteri selettivi di scelta degli azionisti delle società di calcio analogamente a quanto avviene in altri settori economici fortemente regolamentati (pensiamo al settore bancario). In particolare, gli investitori dovrebbero poter diventare azionisti di una società di calcio solo rispettando specifici requisiti di onorabilità, solvibilità e patrimonializzazione previsti ex ante, nonché dando prova di avere, direttamente o avvalendosi di manager di comprata esperienza nel settore, la competenza e la capacità di gestire una società di calcio. Tali requisiti si giustificherebbero ampiamente per la rilevanza economico-sociale che lo sport calcistico ha orami raggiunto da anni nel nostro paese (e in Europa) e, conseguentemente, per i vantaggi che la prevenzione dei rischi di insolvenza avrebbe per l'intero sistema tenuto conto anche dell’inevitabile competizione con i campionati degli altri paesi europei per assicurarsi i migliori giocatori e la vendita dei diritti televisivi.

Note:

[1] 
Le società calcistiche in un primo tempo erano rappresentate da associazioni, enti o società prive di scopo di lucro. Con la legge del 23 marzo 1981, n. 91 veniva imposto alle società calcistiche che si avvalevano di calciatori professionisti di costituirsi in forma di società di capitale (S.p.A. o S.r.l.), i cui utili dovevano però essere reimpiegati per lo svolgimento dell’attività sportiva. Con la Legge 18 novembre 1996, n. 586 è stato abrogato il predetto vincolo di destinazione degli utili consentendone così la distribuzione a favore dei soci; pertanto, le società sportive che si avvalgono di atleti professionisti sono state equiparate alle altre imprese commerciali e, come tali, sono state dichiarate “fallibili”. A seguito di tale modifica normativa, si è resa anche possibile la quotazione delle società sportive nei mercati regolamentati (ad oggi, sono quotate al mercato Euronext di Borsa Italiana la Juventus e la Lazio). 
[2] 
Vds. Sentenza Bosman, Corte di Giustizia EU, Causa C45-1993 del 15 dicembre 1995 che stabilì la contrarietà ai principi comunitari (la libera circolazione dei lavoratori) (i) degli obblighi previsti dalle federazioni nazionali di corrispondere alla società di provenienza di un giocatore a fine contratto dell’indennità di trasferimento, formazione e promozione, nonché (ii) delle limitazioni al numero dei calciatori di altri paesi EU schierabili nei campionati. A conferma della contrarietà ai principi del trattato UE di limitazioni al numero di calciatori extra UE schierabili nei campionati degli Stati Membri v. Real Sociedad de Futbol / Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes, Corte di Giustizia UE, 25/07/2008, n. 152.
[3] 
Per un’analisi approfondita dell’evoluzione dell’ordinamento calcistico in Italia e un raffronto con gli altri paesi v. Fimmanò, La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali, in Diritto Fallimentare Società, 2022, p. 1081 e ss.
[4] 
Da uno studio di PWC, pubblicato il 1° marzo 2023, riassunto in uno strumento di gestione (Football Strategy tool) realizzato per aiutare il management delle società calcistiche a prendere decisioni strategiche misurando le performance finanziarie, sportive e di coinvolgimento dei tifosi e gli investimenti, risulta che nelle ultime dieci stagioni le principali squadre del campionato italiano  hanno chiuso i bilanci con una perdita aggregata che supera i 3 miliardi di euro, anche a causa del Covid.  In particolare, le sette principali squadre italiane hanno inciso per circa il 60% sul rosso aggregato dell’intero calcio professionistico degli ultimi dieci anni, pari a circa 5,5 miliardi di euro totali nel periodo che va dalla stagione 2012/13 alla stagione 2021/22 (www.calcioefinanza.it).
[5] 
Secondo dati aggiornati al marzo 2022, in Inghilterra 15 squadre di calcio delle 20 della Premier League hanno stadi di proprietà, in Germania 9 su 18 totali, in Spagna 16 su 20 totali: www.eurosport.it.
[6] 
I valore dei diritti televisivi nazionali della Premiere League nella stagione 2021/22 è pari a 3.042 mln. di euro. Mentre quello della Serie A è pari a 939 mln. di euro (www.calcioefinanza.it). 
Il divario nella stagione 2022/23 è incrementato per l’aumento del valore dei diritti televisivi esteri della Premiere League: il valore di questi ultimi nel triennio 2022-25 è incrementato del 30% rispetto al triennio precedente: www.calcioefinanza.it.
[7] 
Fimmanò, La crisi delle società di calcio professionistico a dieci anni dal caso Napoli, in Gazzetta Forense 2014, pag. 12 e ss.
[8] 
Il Manuale di licenze UEFA, approvato ogni anno dall’UEFA e recepito dal consiglio federale a livello nazionale, contiene i requisiti necessari per la partecipazione alle competizioni UEFA della stagione successiva. Lo stesso scopo ha il Manuale di Licenze FIGC, anch’esso approvato su base annua.
[9] 
Art. 80 NOIF (attività di controllo): “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati … alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione” (enfasi aggiunta).
[10] 
Lo statuto della FIGC (art 19, Controlli sulle società) prevede che: “1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità previste dal CONI. 2. Nei confronti della società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al tribunale previsti dall’art. 2409 del codice civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche
”.
[11] 
Vedi supra nota 10, art. 19, comma 3, NOIF.
[12] 
Gli adempimenti previsti per la società di calcio negli artt. 84 e 85 NOIF trovavano il loro fondamento nella L. 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti che, all’Art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi, dispone che: “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società [sportive costituite in s.p.a. o s.r.l.] … sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati”. In esecuzione del predetto articolo 12, la Giunta Nazionale del CONI approvava i criteri e le modalità dei controlli delle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento sia agli obblighi di pagamento dei debiti fiscali e retributivi che di informativa societaria.
[13] 
L’art. 16, comma 6, NOIF (versione ante modifica del 21 aprile 2023) prevedeva infatti che: “Il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dell’insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52, comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti dalla revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo” (enfasi aggiunta).
[14] 
Cfr. Fimmanò, La crisi delle società di calcio professionistico a dieci anni dal caso Napoli, cit. sub nota 7, pag. 16, che, con riferimento al titolo sportivo, afferma che “… il diritto a vedersi riconosciute le condizioni di partecipazione ad una certa categoria nel campionato di calcio è sostanzialmente un “diritto potestativo che si manifesta completamente al termine di ciascun campionato in esito alla verifica” della sussistenza, in capo alla società affiliata, di determinati presupposti”.
[15] 
L’art. 52 NOIF (versione ante modifica del 21 aprile 2023) prevedeva infatti che: “Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC… a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri …1) di aver acquistato l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di aver ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB …; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori” (enfasi aggiunta).
[16] 
Tra i vari ricordiamo il caso del Parma Footbal Club, iscritta alla serie A, fallita nel 2015, senza che la curatela riuscisse a trovare un acquirente per l’assenza di interesse da parte di investitori (al termine della stagione venne ammessa alla serie D, in rappresentanza della città di Parma, la S.S.D. Parma Calcio 1913); il caso dell’AC Monza Brianza 1912, iscritta nella serie C, fallita nel 2014-15 e ripartita dai dilettanti con una diversa società rappresentante la città di Monza (la Società Sportiva Dilettantistica Monza 1912, che poi cambio nome in AC Monza);  il caso del Football Club Bari 1908, iscritto in serie B, dichiarata fallita (fu ammessa ai dilettanti la SSC Bari S.p.A., attualmente iscritta alla serie B); (iv) il Catania Calcio, iscritto alla Serie C, fallito nel dicembre 2021, ha continuato il campionato fini all’aprile 2022, quando il Trib. fallimentare ha cessato l’esercizio provvisorio per la mancanza di investitori. Per una disanima accurata dei vari casi v. Fimmanò, La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali, cit., pag. 1098 e ss.).
[17] 
Tra i diversi casi, vale la pena ricordare (i) il Vicenza Calcio, iscritto alla Serie C, fallito nel gennaio del 2018, e iscritto nuovamente alla Serie C nella stagione 2018-19 dopo che la curatela, nell’ambito dell’esercizio provvisorio, nel giugno 2018 (al termine della stagione) aveva ceduto l’azienda comprensiva del titolo sportivo; (ii) il Calcio Monza S.p.A., iscritto alla Serie C, fallito nel marzo 2004, e iscritto nuovamente alla medesima serie dopo la cessione dell’azienda calcistica nell’ambito dell’esercizio provvisorio nel giugno 2017; (iii) l’A.S. Bari S.p.A. iscritto alla Serie B, fallito nel febbraio 2014 e iscritto nuovamente alla Serie B dopo la cessione dell’azienda nel maggio 2014 nell’ambito dell’esercizio provvisorio.
[18] 
A conferma v. Tribunale di Vicenza, Decreto 18 gennaio 2018 che con riferimento al caso del Vicenza Calcio ha affermato : ”… se venisse sancita l’interruzione dell’attività d’impresa (precipuamente calcistica), ne potrebbe derivare un gravissimo pregiudizio alle società e agli stessi calciatori … oltre ai creditori non sportivi, attesa la dispersione degli assets patrimoniali che ne conseguirebbe con effetto immediato (perdita del titolo sportivo e del valore dei calciatori in primis), cosicché il bilanciamento tra l’evitare il danno grave e il non cagionare pregiudizio ai creditori, come indicato dal disposto dell’art. 104, comma 1, L. fall., pende necessariamente in favore della prosecuzione dell’attività d’impresa, pena la totale e definitiva dissoluzione della spa Vicenza calcio”; conforme Trib. di Latina, 09 marzo 2017 con riferimento al Latina Calcio, entrambe commentate da Guiotto, L’esercizio provvisorio della società calcistica fallita, in Fall. 2018, 6, 756. 
[19] 
Benché non vi sia una definizione di “Debito Sportivo”, per prassi esso comprende gli stipendi dei tesserati (calciatori, allenatori e staff tecnico) comprensivi dei debiti per ritenute e contributi non versati, i debiti nei confronti della FIGC, delle altre squadre affiliate alla FIGC e alle squadre estere affiliate alle federazioni dei paesi aderenti all’UEFA.
[20] 
Guiotto, cit. sub nota 18, pp.8 e 9. 
[21] 
Art. 20 NOIF (Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda): “… Il conferimento di azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente … debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. … l’approvazione può essere concessa a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva … L’approvazione è condizione di efficacia … del conferimento di azienda”.
[22] 
Mancinelli Febbo, La crisi delle società calcistiche tra fallimento e (nuovo) concordato preventivo in continuità, in Osservatorio-Oci, marzo 2015.  In merito all’utilizzo dell’AdR da parte di una società di calcio al fine di ottenere in via giudiziale un cram-down del debito fiscale v. Trib. Torre Annunziata, decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione della SS Juve Stabia, del 4 maggio 2022, in il IlCaso.it; a tale strumento è ricorso anche il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. che ha presentato il 2 novembre 2023 una domanda di omologa di un AdR semplificato finalizzato ad ottenere lo stralcio del debito erariale sulla base di un accordo già raggiunto con l’Agenzia delle Entrate il 31 ottobre 2023 www.calcioefinanza.it.
[23] 
Grossi, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Dir. Amm. n. 1-2, 2012, p. 11.
[24] 
I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale sono regolati dall’art. 1 della legge n. 280/2003 secondo cui: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale … I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio dell’autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (enfasi aggiunta). 
[25] 
Cass., SS.UU. Ordinanza n. 3057 del 1° febbraio 2022.
[26] 
L’art. 2 della legge n. 280/2003 prevede che in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, sia “riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: …i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”; l’art. 3 della medesima legge prevede che: “Esauriti i gradi di giustizia sportiva e fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti … delle Federazioni sportive non riservata ad organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … La competenza di primo grado spetta in via esclusiva … al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma”. 
[27] 
Oltre alla Fiorentina Viola, si avvalsero del “lodo Petrucci”, diverse società di calcio, tra cui, la Salernitana Calcio 1919 ammessa al campionato di serie C1 2005/06 come erede del titolo sportivo della Salernitana Sport 1919 (iscritta alla Serie B del campionato 2004/05); il Perugia Calcio ammessa al Campionato di C1 come assegnataria del titolo sportivo dell’A.C. Perugia (iscritta alla serie B la stagione precedente); la SCC Torino ammessa al campionato di serie B 2005/06 come assegnataria del titolo sportivo del Torino Calcio (iscritta alla serie A la stagione precedente e dichiarata fallita nel dicembre 2005). L’applicazione del “lodo Petrucci” fu sospesa a partire dal 2011 e poi definitivamente abrogata nel 2014.
[28] 
Per un resoconto dettagliato della vicenda v. Fimmanò, “La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali”, cit. sub nota 3, p. 1098 - 1100.
[29] 
Per una critica della cessione del titolo sportivo separatamente dall’azienda v. Fimmanò, “La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali”, cit. sub nota 3, pp. 1103 - 1111.
[30] 
V. sentenza Tar Lazio, Sez. I, n. 13173/2023; decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Controversie, del 20 luglio 2023, n. 64; delibera del 7 luglio 2023 CUn. 8/A del Consiglio Federale della FIGC.
[31] 
Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, in Dirittodellacrisi.it. In realtà, nel caso in esame il diverso termine di pagamento (successivo alla scadenza imposta dalla FIGC) era contenuto in un provvedimento non definitivo perché reclamato dall’Agenzia delle Entrate. Tale circostanza era dirimente di ogni questione in quanto, con Comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, la FIGC aveva chiarito che avrebbe preso in considerazione ai fini dell’iscrizione al campionato l’eventuale esdebitazione e i relativi effetti unicamente di provvedimenti “definitivi” depositati presso Co.Vi.So.C entro il 20 giugno 2023. Non essendo tale il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito della Reggina Calcio, quest’ultima avrebbe dovuto pagare integralmente entro il termine fissato dalla FIGC il debito fiscale e previdenziale per potersi legittimamente iscrivere al campionato.
[32] 
Cfr. Fimmanò, “La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali”, cit. sub nota 3, p. 1111.
[33] 
L’art. 109 CCII prevede che: “il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”.
[34] 
L’art. 112 CCII prevede che il Tribunale possa omologare il concordato in continuità, in caso una o più classi siano dissenzienti, se, tra l’altro, la proposta sia “approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
[35] 
Invero, la Composizione è stata introdotta dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con legge n. 147 del 21 ottobre 2021 (di seguito in breve il “D.L. n. 118/2021”) ed è stata recepita negli artt. 12 e ss. dal CCII con modifiche di carattere marginale. Dopo un avvio “in sordina”, la Composizione inizia ora ad essere compresa nelle sue potenzialità e benefici come confermano il crescente numero di richieste di accesso da parte delle imprese e l’incremento degli esiti positivi: cfr. Osservatorio Semestrale del 16 novembre 2023, in cui si evidenzia che le istanze totali sono 1037, di cui 475 nel primo anno di utilizzabilità dello strumento e 562 nel secondo; le istanze presentate sono circa 24 ogni 15 gg. e in 83 casi, dei 502 archiviati, vi è stato un esito positivo (circa il 17%) www.unioncamere.gov.it.
[36] 
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, la “crisi” è definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte alla obbligazioni dei successivi dodici mesi” (art. 2, comma 1, lett. a), CCII). La definizione di “insolvenza” nel CCII ricalca esattamente l’art. 5 L. FALL. e recita “Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esterni, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett. b), CCII).
[37] 
Possono accedere alla CNC e, quindi, richiedere la nomina dell’esperto da parte della Camera di Commercio competente anche le imprese affette da “insolvenza reversibile”. L’art. art. 21 CCII (art. 9 del D.L. n. 118/2021)) prevede, infatti, che: “Quando nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori…” (enfasi aggiunta). Conferma che le imprese affette da “insolvenza reversibile” possono accedere alla CNC si ha anche nel documento recepito nel D.M. 28 settembre 2021 “Sez. II - Protocollo per la conduzione della composizione negoziata”, punto 2.4 (richiamato anche dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 17, comma 3, lett. b), CCII), in cui opportunamente si chiarisce che la “reversibilità” è da intendersi come la possibilità di risanare l’impresa insolvente soddisfacendo i creditori con i proventi della dismissione di azienda e ottenendo uno stralcio per l’eventuale debito residuo.
[38] 
Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Seria A 2023/24 (“Manuale Licenze Nazionali”): “Le Società per partecipare al Campionato di Seria A, stagione sportiva 2023/24 devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti … entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 … depositare presso la Co.Vi.So.C la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023 … depositare presso la Co.Vi.So.C, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio [al 30 giugno 2022 ovvero al 31 dicembre 2022] contenga un’eccezione relativamente alla continuità aziendale … una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale”. 
[39] 
L’impossibilità di qualificare la CNC come una “procedura concorsuale” deriva dalla mancanza: (i) dello “spossessamento” dell’attività di impresa dell’imprenditore a beneficio di un soggetto terzo di nomina giudiziale (tipico della liquidazione giudiziale) (ii) di un controllo effettivo sulla gestione dell’impresa (tipico del concordato preventivo) (iii) di una regola che disciplini l’allocazione delle risorse dell’impresa a soddisfazione dei propri creditori in quanto l’imprenditore nelle trattative è libero di proporre qualsiasi tipo di trattamento ai propri creditori (Cfr. Fabiani, L’avvio del codice della crisi, 5 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it, pag. 10, che ravvede proprio nella presenza di una regola sulla distribuzione di valore ai creditori il tratto essenziale di una procedura concorsuale). L’art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII precisa anche che la CNC non rientra tra gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (definizione comprensiva tanto di procedure giudiziali che strumenti stragiudiziali quali i piani attestati e gli ADR) in quanto il creditore ha la facoltà di ricorrere ad essa prima di avvalersi di ogni altro strumento di regolazione della crisi.
[40] 
Cfr. Trib. Firenze, 31 agosto 2022, in Dirittodellacrisi.it, in cui il giudice fiorentino, richiesto espressamente dell’esperto di esprimersi sull’interpretazione del requisito dello svolgimento delle trattative in buona fede, ha precisato in modo rigoroso che perché l’imprenditore possa accedere al concordato semplificato è necessario che:
(i) durante le trattative i creditori ricevano “complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte e che abbiano potuto esprimersi su di esse”;
(ii) “poiché costituisce presupposto per l’accesso al concordato semplificato che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b) …  le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una o più proposte con le forme di tali soluzioni”;
(iii) “al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata…” si fornisca “ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbe ottenere dalla liquidazione giudiziale”.
Pertanto, secondo l’interpretazione del Tribunale di Firenze, l’imprenditore, per poter accedere al concordato semplificato, dovrebbe prima proporre, nell’ambito delle trattative con i propri creditori, tutte le soluzioni possibili per rimediare alla crisi. Conforme, con riferimento al fatto che l’omologa del concordato semplificato prevede l’impraticabilità di tutte le soluzioni ex art. 23, comma 1, e comma 2 lett. b), incluso quindi l’AdR con transazione fiscale, v. Trib. di Bergamo 23 settembre 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[41] 
Nel periodo ante pandemia da Covid-19 la Società è sempre stata in grado di generare un EBITDA complessivo positivo, mentre a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19, la stagione sportiva 21/22 ha assunto un valore negativo. 
[42] 
L’art. 90, comma 4, dispone che: “In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità dal 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento”. 
[43] 
Premiere League Handbook -Clubs Finance and Government. Sporting Sanctions E35: “Upon a Club or its Parent Undertaking suffering an Event of Insolvency the Board shall have the power to impose upon the Club a deduction of nine points scored to be scored in the League competition ... The only grounds upon which a Club may appeal [against the deduction of points] … are that … the Event of Insolvency was caused by and resulted directly from circumstances other than normal business risk, over which it could not reasonably expected to have had control, and … its Officials had used all due diligence to avoid the happening of such circumstances” (enfasi aggiunta).  
[44] 
Premiere League Handbook -Clubs Finance and Government. Section E.25 (Event of Insolvency): “…the Board shall have the power to suspend a Club by giving to it notice in writing to that effect if it or its Parent Undertaking suffers an Event of Insolvency, that is to say: 
E.25.1. it enters into a ‘Company Voluntary Arrangement’ pursuant to Part 1 of the Insolvency Act 1986 (“the 1986 Act”) or a compromise or arrangement with its creditors under Part 26 of the Act, or a restructuring plan under Part 26A of the Act or enters into any compromise agreement with its creditors as a whole;
E.25.2. it or its shareholders or Directors lodge a ‘Notice of Intention to Appoint an Administrator’ or ‘Notice of Appointment of an Administrator at the Court’ in accordance with paragraph 26 or paragraph 29 of Schedule B1 to the 1986 Act or where it or its shareholders or Directors make an application to the court for an ‘Administration Order’ under paragraph 12 of Schedule B1 to the 1986 Act or where an Administrator is appointed or an ‘Administration Order’ is made in respect of it …; 
E.25.3. an ‘Administrative Receiver’ (as defined by section 251 of the 1986 Act), a ‘Law of Property Act Receiver’ (appointed under section 109 of the Law of Property Act 1925) or any ‘Receiver’ appointed by the court under the Supreme Court Act 1981 or any other ‘Receiver’ is appointed over any of its assets which, in the opinion of the Board, are material to the Club’s ability to fulfil its obligations as a member of the League; 
E.25.4. the coming into force of a moratorium pursuant to Part A1 of the 1986 Act; 
E.25.5. its shareholders pass a resolution pursuant to section 84(1) of the 1986 Act to voluntarily wind it up; 
E.25.6. a meeting of its creditors is convened pursuant to section 95 or section 98 of the 1986 Act; 
E.25.7. a winding up order is made against it by the court under section 122 of the 1986 Act or a provisional liquidator is appointed over it under section 135 of the 1986 Act;
E.25.8. it ceases or forms an intention to cease wholly or substantially to carry on its business save for the purpose of reconstruction or amalgamation or otherwise in accordance with a scheme of proposals which have previously been submitted to and approved in writing by the Board; or 
E.25.9. it enters into or is placed into any insolvency regime in any jurisdiction outside England and Wales which is analogous with the insolvency regimes detailed in Rules E.25.1 to E.25.7 hereof” (enfasi aggiunta).
[45] 
Premiere League Handbook, Section E.33: “… In exercising its powers under the rules E25, E.30, E35…. and its discretion under Rule E.27, the Board shall have regard to all circumstances of the case and to: 
E.33.1. such of the provisions of the 1986 Act, the Competition Act 1998 and the Enterprise Act 2002 as are relevant and then in force; 
E.33.2. the consideration (if any) given by the insolvent Club under the provisions of Rules D.17, D.18, D.19, D.21 and D.24; 
E.33.3. the interests of the insolvent Club’s Officials, Players, supporters, shareholders and sponsors; 
E.33.4. the interests of the insolvent Club’s other Football Creditors; 
E.33.5. the need to protect the integrity and continuity of the League Competition; 
E.33.6. the reputation of the League and the need to promote the game of association football generally; and 
E.33.7. the relationship between the Club and its Parent Undertaking, in the event that the Parent Undertaking suffers the Event of Insolvency”.
[46] 
Il Codice della Crisi (artt. 84 e 63) consente l’omologa degli accordi di ristrutturazione e dei concordati nel caso in cui il trattamento riservato ai creditori sia superiore a quello loro riservato in caso di liquidazione. Tale requisito nel calcio è facilmente soddisfatto se si considera che la revoca dell’affiliazione di una squadra da parte della FIGC determina lo svincolo dei calciatori e quindi la perdita della maggior parte dell’attivo sociale ai sensi dell’art. 110 NOIF. 
[47] 
Premiere League Handbook, Sporting Sanction, E.38. “The appeal Tribunal shall be appointed by the Chair of the Judicial Panel and shall comprise three members of the Judicial Panel and shall comprise three members, including an … authorized insolvency practitioner and a legally qualified member who shall sit as chair of the Tribunal”.
[48] 
Premiere League Handbook - Clubs Finance and Government. Sporting Sanction, E37: “... The only grounds upon which a Club may appeal [against the deduction of points] … are that … the Event of Insolvency was caused by and resulted directly from circumstances other than normal business risk, over which it could not reasonably expected to have had control, and … its Officials had used all due diligence to avoid the happening of such circumstances”.

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