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News a cura di Angela Randazzo

  • 1 Settembre 2023

    Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Reggina calcio: ecco i principi affermati

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    Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, Pres. Rovelli, Est. Lotti
    In tema di rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento concorsuale e della crisi d’impresa rilevano i seguenti principi:
    a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 D.L. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale;
    b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale e previdenziale adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale;
    c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo pone precise condizioni, che devono necessariamente verificarsi.

    I principi sono stati affermati dal massimo organo di giustizia amministrativa nel provvedimento che ha rigettato la sentenza del Tar Lazio, che aveva a sua volta respinto il ricorso della Reggina Calcio avverso la pronuncia del Collegio di garanzia dello sport che aveva escluso disatteso la domanda di riammissione della società sportiva al campionato di calcio di serie B.