L’art. 11, comma 1, lett. a) del D. L. n. 118/2021 afferma che “quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione” di crisi (ovvero di quella situazione che ha legittimato l’avvio della “procedura” di Composizione negoziata) le parti delle trattative agevolate dall’esperto nominato dalla Commissione speciale di cui all’articolo 3 possono (inter alia) “concludere un contratto, con uno o più creditori… se, secondo la relazione dell’esperto, …è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni” – il c.d. “contratto biennale” -.
La disposizione, senza dubbio molto innovativa, suscita una serie di interrogativi interpretativi:
(i) se la relativa disciplina sia limitata all’ipotesi della conclusione del “contratto” in questione – funzionale ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni – “con uno o più creditori”, ovvero anche con altri soggetti (fornitori; clienti; investitori; le stesse società del “gruppo” al quale appartenesse l’impresa impegnata nella Composizione negoziata [2], allorché non fossero creditrici - ma, magari, debitrici! -; eccetera). Stante la lettura inequivoca della norma, la risposta deve essere negativa [3]: ma la ratio sottesa alla stessa non è facilmente individuabile;
(ii) se “i creditori”, che rappresentano l’unica possibile controparte di questo “contratto” perché esso possa produrre gli effetti speciali attribuitigli quale possibile sbocco positivo della Composizione negoziata, debbano appartenere alla schiera di coloro, rispetto ai quali sono stati condotte le “trattative” – quindi titolari di pretese aventi titolo anteriore alla apertura della Composizione negoziata -; oppure possano essere rappresentati anche da creditori estranei alle trattative, in quanto successivi – e come tali assistiti, per esempio, dalla esenzione da revocatoria delle garanzie acquisite, e dalla collocabilità in prededuzione dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati, allorquando la “Composizione negoziata” sbocchi in taluna delle soluzioni (diverse, peraltro, da quella qui commentata) comportanti la “ conservazione “ di tale effetto -. La norma non distingue, e non pare sussistano ragioni per escludere dalla partecipazione a questa soluzione della crisi anche i creditori appartenenti alla seconda categoria – tanto più quando, ma non soltanto quando, gli stessi fossero anche titolari di passività pregresse -;
(iii) se la “assicurazione” della continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni sia un obiettivo idoneo di per sé a supportare la soluzione così rappresentata, a prescindere dalla previsione dell’andamento dell’impresa successivamente alla scadenza considerata; oppure debba essere accompagnato dalla rappresentazione della soluzione idonea a conseguire poi – ove il semplice decorso del tempo non produca di per sé tale effetto – il “superamento della situazione” di crisi (ovvero la situazione che ha legittimato l’avvio della “procedura” di Composizione negoziata). La risposta che si fa preferire è la seconda, non risultando sufficientemente apprezzabili, di per sé, i soli effetti del differimento del dissesto di cui non si prefiguri il possibile superamento [4];
(iv) quali siano gli effetti prodotti dalla circostanza che lo sbocco delle trattative, condotte grazie alla “procedura” di Composizione negoziata, è stato rappresentato dalla stipulazione del contratto de quo. L’art. 11, comma 1, lett. a) menziona espressamente la produzione degli “effetti di cui all’articolo 14” – le “misure premiali” di carattere fiscale -, lasciando così intendere che non se ne producano altri: ma al proposito pare necessario un chiarimento.
Non pare ipotizzabile prendere in considerazione l’ipotesi che gli effetti che si sono già prodotti in conseguenza della apertura della “procedura” di Composizione negoziata, non siano destinati a “permanere”, per il fatto che la norma in commento non ne fa menzione. Se si ipotizza questo possibile esito, nessuno – a partire dall’imprenditore – si avvicinerebbe all’istituto, per la sua evidente inaffidabilità.
Gli effetti già prodottisi non possono essere messi in discussione: e ciò riguarda tanto quelli prodottisi automaticamente – in conseguenza, cioè, della semplice apertura della “procedura” [5] -; quanto quelli prodottisi in conseguenza dell’osservanza dei “controlli” disposti sulla gestione dell’impresa [6], ovvero delle “integrazioni” dell’autonomia privata dell’imprenditore, ad opera di diversi soggetti “titolati” (l’esperto nominato dalla Commissione speciale; l’Autorità giudiziaria) [7].
Tra questi effetti – già prodotti: e come tali insuscettibili di essere messi in discussione, e non condizionati allo sbocco positivo delle trattative, sia esso rappresentato dal “contratto” de quo ovvero da un’altra soluzione – anche le “misure premiali” di cui all’art. 14 D. L. n. 118/2021, per ciò che concerne il periodo anteriore alla conclusione delle trattative.
La disposizione qui considerata va intesa nel senso che la conclusione delle trattative attraverso il perfezionamento del “contratto” di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D. L. n. 118/2021 comporta l’applicabilità delle “misure premiali” (fiscali) di cui all’articolo 14 per il periodo successivo alla chiusura delle trattative stesse [ 8].
Chiarito ciò, si dovrà pertanto concludere che a seguito della conclusione delle trattative rappresentate dal perfezionamento del “contratto” avente i contenuti (ed “assicurante” i risultati) previsti dalla norma (per come si sarà ritenuto preferibile interpretarla):
(i) si produrranno (ulteriormente) gli effetti delle “misure premiali” di cui all’articolo 14 D. L. n. 118/2021;
(ii) rimarranno fermi gli effetti delle “misure premiali” ex articolo 14 prodottisi nel corso delle trattative;
(iii) rimarranno fermi gli effetti della “esimente” penale di cui all’articolo 12, comma 5, D. L. n. 118/2021;
(iv) rimarranno fermi gli effetti della “esenzione” da revocatoria prodotti dall’articolo 12, comma 2 (ove beninteso siano intervenuti a suo tempo i presupposti che ne condizionano la nascita);
(v) non si produrranno gli effetti del collocamento in prededuzione dei crediti derivanti dai finanziamenti pur autorizzati dal Tribunale ex art. 10, comma 1, D. L. cit., in quanto la “conservazione” degli stessi è esplicitamente condizionata ad uno sbocco delle trattative in una delle soluzioni espressamente individuate, tra le quali non è compresa la conclusione del “contratto” di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D. L. n. 118/2021 [9].