Il concordato minore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri [29].
La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi [30].
Il CCI prevede, come norma di chiusura all’art. 74, innovando alla disciplina della l. 3/2012, che, per quanto non previsto dalle disposizioni in materia di concordato minore, si applicano le disposizioni in tema di concordato «maggiore», eliminando, in questo modo, i dubbi più volti emersi in giurisprudenza [31].
L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
La proposta deve essere corredata dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata, da una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, dall’elenco di tutti i creditori, con le risettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, dagli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
L’OCC ha, anche in questa fase, un ruolo determinante: infatti, alla proposta del debitore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo stesso che deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché il giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Del pari, la domanda deve essere corredata dall’indicazione presumibile dei costi della procedura, dalla percentuale, dalle modalità e dai tempi di soddisfacimento dei creditori, oltre che dall’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
Il deposito del concordato minore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali [32] fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, c.c. [33].
Nella domanda di concordato minore il debitore può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’OCC.
Nell’ipotesi in cui la proposta preveda la continuazione dell’attività, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Il giudice [34], se la proposta soddisfa i requisiti di legge, dichiara aperta la procedura, con decreto soggetto a reclamo [35], disponendo che l’OCC dia comunicazione ai creditori della proposta e del decreto [36]. Per contro, ai sensi dell’art. 77, la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti che devono essere allegati alla domanda, se il debitore è soggetto alle procedure concorsuali «maggiori», se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte ovvero, ancora, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [37].
Nel proprio decreto, da intendersi equiparato, quanto agli effetti, all’atto di pignoramento [38], il giudice stabilisce un’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, e nell’ipotesi in cui il proponente sia un imprenditore, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese.
Nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il giudice ordina la trascrizione del decreto, a cura dell’OCC, presso gli uffici competenti. Nel decreto, poi, viene concesso ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata [39], la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Altresì, il decreto del giudice ha l’effetto di provocare l’automatic stay [40], tipico delle soluzioni negoziali di risoluzione della crisi, quali il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori fallibili.
Nel decreto il giudice dispone, se richiesto dal debitore, che, sino alla data in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo [41]; tuttavia, analogimante a quanto accade sotto la vigenza della l. 3/2012, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili [42].
Al fine di tutelare i creditori da comportamenti fraudolenti del debitore [43], a fare tempo dalla data dell’emissione del proprio decreto e sino alla data di omologazione dell’accordo, il quinto comma dell’art. 78 dispone che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto; per l’approvazione del concordato minore, l’art. 79 prevede che debba essere raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto [44].
Mediente il decreto correttivo al CCI, il legislatore ha postro un «argine» al voto del singolo creditore che potrebbe da solo determinare le sorti del concordato: più precisamente la norma prevede che quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.
Al pari di quanto accade per il concordato preventivo, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente, ai sensi dell’art. 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Inoltre, quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, invece, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono, del pari, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
Per facilitare il raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato minore, sulla scia dell’impostazione normativa da ultimo condivisa sia nel concordato preventivo che nell’accordo con i creditori di cui alla l. 3/2012, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa. Il quinto comma dell’art. 79 prevede che l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Infine, l’art. 79 prevede che il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili e ciò risulta particolarmente rilevante con riferimento all’esdebitazione che consegue all’esecuzione del concordato minore.