Con riferimento al novero dei votanti nella disciplina della legge fallimentare, dal combinato disposto degli artt. 161, comma 3, 171, comma 1, e 176, comma 1, L. fall., si evince che i crediti sono dapprima indicati, nella loro natura e consistenza, dal debitore nell'elenco depositato unitamente alla domanda, possono essere rettificati dal commissario giudiziale sulla base dell’esame delle scritture contabili, infine sono definitivamente accertati dal giudice delegato, che risolve in sede di adunanza le contestazioni eventualmente sorte. Adunanza dei creditori che costituiva il momento in cui potevano e dovevano essere sollevate dai creditori eventuali contestazioni sull’ammissibilità dei crediti concorrenti, contestazioni a cui il debitore aveva diritto di replicare, contestando a sua volta i crediti. Adunanza dei creditori che costituiva la sede esclusiva di tali contestazioni stante l’inesistenza, nell’ambito del concordato preventivo, di un procedimento giurisdizionale per l’accertamento del passivo. Il legislatore, sino ad oggi, ha provveduto a dirimere le problematiche dell’ammissibilità al voto dei creditori contestati, pur in assenza di un accertamento definitivo in ordine alla sussistenza dei relativi crediti, disponendo, ai sensi dell’art. 176 L. fall. (norma rimasta invariata sino all’entrata in vigore del CCII) che, al solo fine del voto e del calcolo delle maggioranze, il giudice delegato possa ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, tali crediti. La disciplina del CCII è sostanzialmente analoga con riferimento ai poteri delle parti, ferme restando le ovvie differenze determinate dall’eliminazione dell’adunanza dei creditori. Il debitore ha sempre l’obbligo di depositare, unitamente alla domanda, ai sensi dell’art. 39 CCII, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il commissario giudiziale mantiene il potere di rettificare l’indicazione del debitore nell’elenco dei creditori allegato alla relazione “illustrata” ai sensi dell’art. 107, comma 3, CCII, il giudice delegato decide sui crediti contestati e può ammetterli provvisoriamente, in tutto o in parte, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza alcun pregiudizio per le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi[12]. Più in dettaglio, con riferimento all’attività degli organi della procedura, di esame e vaglio dell’elenco dei crediti depositato dal debitore, va detto che nella prima relazione “particolareggiata” depositata dal Commissario giudiziale ai sensi dell’art. 105, comma 1, CCII, non si fa cenno all’elenco dei crediti. Elenco dei crediti che non è menzionato neppure nelle successive relazioni integrative. Invero il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 105, comma 3, CCII, deve depositare una relazione integrativa, qualora siano depositate proposte concorrenti. Ai sensi dell’art. 105, comma 5, CCII analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Relazioni integrative che devono essere depositate in cancelleria e comunicate ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Infine, ai sensi dell’art. 107, comma 3, CCII, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Relazione illustrativa che va depositata in cancelleria e trasmessa ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno 15 giorni prima della data iniziale fissata per il voto. Il commissario giudiziale deve allegare alla relazione illustrativa “l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi” ai soli fini della votazione. Relazione illustrativa con allegato che dovrà essere sempre depositata perché ai sensi dell’art. 108, comma 1, CCII, in mancanza di modifiche apportate successivamente dal giudice delegato, “i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione l’allegato elenco dei creditori”. A tale conclusione militano anche ragioni sostanziali, che evidenziano la fondamentale importanza di tale ulteriore corredo informativo, necessario per consentire ai creditori di avere conoscenza degli accertamenti svolti dal commissario, indispensabili per poter esprimere un voto informato e consapevole anche ove non siano intervenute rilevanti novità dopo il deposito della prima relazione. E ciò in quanto la relazione particolareggiata di cui all’art. 105, comma 1, CCII, depositata in cancelleria 45 giorni prima della data di inizio per le votazioni, va trasmessa soltanto al pubblico ministero, ma non ai creditori; né ad essi va data comunicazione dell’avvenuto deposito[13]. Ricapitolando quindi il Commissario giudiziale potrebbe, in teoria, depositare anche 3 relazioni dopo quella iniziale: quelle di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 105 CCII, qualora vi siano proposte concorrenti o modifiche apportate dal debitore o emergano fatti nuovi, oltre a quella illustrativa di cui all’art. 107, comma 3, CCII. Dall’esame delle due norme si rileva che sia le relazioni integrative di cui all’art. 105 che quella illustrativa di cui all’art. 107 vanno comunicate “almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto”, di talché evidenti ragioni di economia processuale rendono evidente l’opportunità che il commissario giudiziale depositi un’unica relazione, di contenuto variabile a seconda che siano state depositate proposte concorrenti, il debitore abbia modificato la domanda…etc. E ciò anche al fine di evitare di ingenerare inevitabili incertezze nei creditori, non necessariamente avvezzi a conoscere le sottili distinzioni tra le varie relazioni integrative e/o illustrative. Relazione a cui dovrà, come detto, necessariamente essere allegato l’elenco dei creditori eventualmente rettificato. In forza del successivo comma 4 dell’art. 107 CCII, almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto e quindi nei 5 giorni successivi alla trasmissione della relazione, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario. In particolare ciascun creditore può “sollevare contestazioni sui crediti concorrenti”. Anche il debitore ha facoltà di contestare a sua volta i crediti. In definitiva la disciplina prevede espressamente che sia i creditori che il debitore possono sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Analoga facoltà deve attribuirsi anche a coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, pur non essendo specificato l’oggetto delle loro osservazioni e/o contestazioni. Il commissario giudiziale dà immediata comunicazione di tali osservazioni e contestazioni ai creditori, al debitore ed a tutti gli altri interessati e ne informa il giudice delegato, prima di depositare e comunicare ai creditori, al debitore e agli altri interessati la sua relazione definitiva. Relazione definitiva che, in forza del disposto del comma sesto, deve essere comunicata “ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto”. In sostanza i creditori, il debitore e gli altri interessati possono sollevare contestazioni sull’elenco dei crediti (come eventualmente rettificato) trasmesso dal commissario giudiziale con la relazione illustrativa ex art. 107, comma 3, CCII, ma non replicare alle osservazioni e/o contestazioni sollevate dalle altre parti, né tanto meno ulteriormente contestare il contenuto della relazione definitiva. Con riferimento alla mancata possibilità di contestare la relazione definitiva, va detto che essa non dovrebbe comunque presentare modifiche o novità con riferimento all’indicazione del novero dei creditori ammessi al voto, dato che il comma 6 dell’art. 107 CCII non prevede allegati alla relazione. Interpretazione che trova un preciso riscontro nell’art. 108, comma 1, CCII in forza del quale, in mancanza di interventi correttivi del giudice delegato “i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3”, e quindi in base all’elenco allegato alla relazione illustrativa precedente a quella finale.