Loading…

Saggio

Classi “interessate” e classi “maltrattate” nella ristrutturazione trasversale*

Giacomo D’Attorre, Ordinario di diritto commerciale nell'Università del Molise

24 Maggio 2023

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Lo scritto si propone di identificare e definire correttamente la nozione di classe di creditori “interessati”, il cui voto favorevole è richiesto per la cd. “approvazione” con minoranza delle classi.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
La ristrutturazione trasversale costituisce un cambio di paradigma nel nostro ordinamento del diritto della crisi, tale da travolgere non solo le norme di dettaglio, ma anche i principi e le stesse categorie che sorreggevano il precedente sistema. Per effetto di ciò, i problemi interpretativi che le nuove norme pongono sono accresciuti dalla mancanza di collaudate categorie cui fare riferimento. Emblematica di questa difficoltà è l’incertezza che accompagna l’interpretazione delle disposizioni sulla cd. “approvazione” del concordato in continuità aziendale.
Ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In questa tipologia di concordato (dove la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria: art. 85, comma 3) è, quindi, richiesta l’unanimità delle classi favorevoli. Tuttavia, anche se manca l’unanimità delle classi, il tribunale, su richiesta del debitore o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti, può comunque omologare se, tra le altre condizioni, “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” (art. 112, comma 2, lett. d, CCII).
La norma sulla ristrutturazione trasversale nel caso di mancanza di unanimità delle classi pone due principali ordini di problemi. 
Il primo attiene all’interrogativo se, per addivenire all’omologazione, sia sempre necessario che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, oppure se sia sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi.
Il secondo attiene alla corretta identificazione della classe di creditori “che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Questo secondo profilo assume ancora maggiore centralità nel caso in cui si aderisca alla tesi per cui è sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi di creditori. In tal caso, infatti, questa classe sarebbe titolare di una sorta di “golden share”, perché il suo voto favorevole sarebbe da solo sufficiente per passare alla fase dell’omologazione. 
2 . Maggioranza o minoranza di classi? La soluzione proposta
In relazione al primo problema (maggioranza o minoranza di classi) esistono due orientamenti. 
Secondo un orientamento, per addivenire all’omologazione sarebbe sempre necessario che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione[1].
Secondo un diverso orientamento, per giungere all’omologazione sarebbe sufficiente anche il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi, purché si tratti di classe formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione[2].
Ho già esposto in altro scritto gli argomenti che univocamente e concordemente depongono nel senso di ritenere sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi[3].
La locuzione “in mancanza”, che nell’art. 112, comma 2, lett. d, CCII precede il riferimento all’approvazione da almeno una classe di creditori, va riferita non già alla presenza di una classe favorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione, bensì alla “maggioranza delle classi”. In questo modo, poiché l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori è alternativa rispetto all’approvazione da parte della “maggioranza delle classi” (in mancanza, appunto), ne consegue che sarà sufficiente anche una minoranza di classi, e finanche una sola classe, per passare alla fase dell’omologazione. 
Questa opzione ermeneutica, già dotata di maggiore persuasività sulla base della sola lettura della norma, si impone con ancora maggiore evidenza se si tiene conto che l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII costituisce attuazione della Direttiva UE 1023/2019, e precisamente dell’art. 11, comma 1, lett. b), Direttiva UE 1023/2019. Quest’ultima norma dispone che, ai fini della ristrutturazione trasversale sia necessario che il piano sia stato approvato “i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, ..; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate ..”. Qui, l’uso del punto e virgola prima della locuzione “in mancanza” rende certo ed inconfutabile che la previsione di cui al romanino (ii) (ossia, approvazione di almeno una classe) sia alternativa rispetto alla previsione di cui all’intero romanino (i) (ossia, approvazione da parte della maggioranza delle classi), come peraltro esplicitato anche dal considerando n. 54. Anche senza voler richiamare il canone ermeneutico dell’obbligo di interpretazione conforme al diritto UE, che già di per sé sarebbe dirimente, la chiara similitudine tra la struttura ed il testo dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII (“la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi …, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe …”) e quella dell’art. 11, comma 1, lett. b), Direttiva UE 1023/2019 (“è stato approvato i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, ..; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate ..”) impone un analogo approdo interpretativo, che non può che essere quello della possibilità di approvare la proposta anche con il voto favorevole di una sola classe, o comunque di una minoranza di classi. 
D’altra parte, quando i legislatori nazionali hanno utilizzato la facoltà concessa dalla medesima Direttiva UE 1023/2019 di prevedere una regola più rigida attraverso l’introduzione dell’obbligo dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi[4], lo hanno fatto in modo chiaro, come dimostra l’esempio dello StaRUG in Germania, dove, senza incertezze o subordinate, si pone la necessità del voto favorevole della maggioranza (“Mehrheit”) delle classi (art. 26 Abs. 1 Nr. 3. StaRUG). Se davvero il legislatore italiano avesse voluto discostarsi dalla regola base prevista dalla Direttiva UE 1023/2019, lo avrebbe dovuto fare in modo inequivocabile, così che anche laddove si ritengano plausibili opposte interpretazioni del dato letterale, la prevalenza deve andare verso l’opzione conforme alla soluzione base prevista dal diritto UE[5].
A definitiva conferma della conclusione raggiunta si pone un ulteriore e non superabile argomento. La Direttiva UE 1023/2019 consente agli Stati membri di “poter aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano”, ma pone un limite a questo incremento. Infatti, nel Considerando n. 54 si precisa che “gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi. Conseguentemente, qualora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di almeno una classe dovrebbe essere ritenuto sufficiente, se sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti”. Proprio in applicazione di questo limite, lo StaRUG tedesco, pur ribadendo la regola della maggioranza delle classi, stabilisce espressamente che, laddove vi siano solo due classi, è sufficiente l’approvazione di una sola classe, a condizione che non sia formata da soci o da creditori postergati (§ 26 Abs. 1 Nr. 3 StaRUG). Ora, laddove si aderisca per ipotesi alla tesi secondo cui la formulazione letterale dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII impone sempre l’approvazione della maggioranza delle classi, si dovrebbe coerentemente affermare la vigenza di questa regola anche nell’ipotesi in cui vi siano due sole classi di votanti, con la conseguenza per cui sarebbe in tale ipotesi richiesta l’unanimità delle classi votanti; il che non è in alcun modo consentito dalla Direttiva UE 1023/2019, che non permette agli Stati membri di esigere il consenso di tutte le classi.
Tutti i canoni ermeneutici convergono, quindi, nel confermare l’interpretazione secondo cui nel concordato in continuità aziendale per giungere all’omologazione non è necessario il voto favorevole della maggioranza delle classi, ma è sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi, purché si tratti di classe formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
La soluzione esposta deve, però superare la possibile obiezione che si potrebbe appuntare sulla difficoltà di trovare un fondamento a questo inedito “principio di minoranza”. Se è già difficile giustificare il principio di maggioranza, ancora più arduo è rinvenire la giustificazione della lesione che il principio di minoranza infligge al principio dell’autonomia privata in negativo dei creditori dissenzienti, che subiscono una modifica della percentuale o delle modalità di soddisfazione del proprio credito anche contro e indipendentemente la propria volontà. 
Accantonata la suggestiva, ma fallace equiparazione di ogni voto contrario in un voto abusivo per violazione di un presunto obbligo di voto positivo, con conseguente trasformazione dei voti contrari “abusivi” in voti favorevoli, la giustificazione del principio di minoranza può rinvenirsi nella diversa e rinnovata funzione che la votazione dei creditori assume nel concordato in continuità aziendale. 
Proprio la possibilità che sia omologato un concordato che abbia ricevuto l’approvazione solo di una classe, o comunque di una minoranza di classi, dimostra che il voto dei creditori non è più volto all’approvazione del concordato, ma svolge la diversa funzione, da un lato, di verifica dell’eventuale presenza di un veto insuperabile dei creditori rispetto alla soluzione concordataria, dall’altro lato, di disposizione del diritto individuale (del singolo creditore) o del diritto collettivo (della classe) rispetto alla distribuzione del valore del patrimonio del debitore[6]. 
Sotto il primo profilo, solo se la proposta abbia ricevuto il voto contrario unanime di tutte le classi è impedito al debitore di chiedere l’omologazione. Unicamente se i creditori esprimono il veto all’unanimità (delle classi), la proposta non può essere sottoposta al vaglio di omologazione del tribunale. A ben vedere, quindi, è richiesta una maggioranza, anzi l’unanimità, per “bloccare” il passaggio all’omologazione, non per consentire il passaggio all’omologazione. Il principio di maggioranza delle classi può in questo modo essere recuperato, se si guarda alla votazione in termini di possibile espressione del veto dei creditori, piuttosto che di approvazione della proposta. Il diritto di voto dei creditori è diventato - a ben vedere - un diritto di veto, che però richiede maggioranze qualificate per il suo esercizio.
Sotto il secondo profilo, il voto consente di qualificare il singolo creditore e la singola classe come consenziente o dissenziente, legittimando il creditore dissenziente all’opposizione all’omologazione per contestare il difetto di convenienza e la classe dissenziente al rispetto delle regole di distribuzione orizzontale e verticale del patrimonio, rappresentate dal principio di non discriminazione e dalle regole di priorità.
In questa nuova prospettiva, il voto dei singoli creditori ed il voto delle classi non sono più funzionali all’approvazione o meno della proposta, ma svolgono la diversa funzione di consentire l’esercizio o meno del diritto di veto dei creditori rispetto all’omologazione e, allo stesso tempo, di consentire ai creditori ed alle classi, attraverso il loro dissenso, di beneficiare delle maggiori tutele individuali e collettive riservate ai dissenzienti.
3 . La golden share è attribuita alla classe “interessata” o alla classa “maltrattata”? La soluzione proposta
Superato il primo problema (è sufficiente il voto favorevole della minoranza delle classi o anche di una sola classe), si può passare al secondo ed identificare questa classe titolare di quella che abbiamo definito la golden share, il cui voto favorevole è sufficiente per passare alla fase dell’omologazione. 
Anche in relazione a questo profilo è corretto partire dalla regola del cross-class cram down previsto dalla Direttiva Ue 1023/2019, di cui la norma di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), CCII costituisce l’attuazione domestica.
Il già richiamato art. 11, comma 1, Dir. UE 1023/2019 dispone che per il cross-class cram down il piano debba essere approvato da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale”. 
Ai fini che qui interessano, l’art. 11, comma 1, Dir. UE 1023/2019 attribuisce, quindi, la cd. golden share alle “classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”. Nel Considerando n. 54, si precisa che “qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione. … Per pregiudizio del creditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti”.
Il testo della Direttiva è chiaro: la cd. “golden share” può essere attribuita o alle classi di voto di “parti interessate”[7] o – se previsto dal diritto nazionale - alle classi di voto di “parti che subiscono un pregiudizio”. 
La scelta tra le due opzioni è rimessa ai legislatori nazionali. Nel nostro ordinamento, il più volte richiamato art. 112, comma 2, lett. d), CCII prevede che sia sufficiente il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Il legislatore italiano ha, quindi esercitato la scelta concessa dalla Direttiva attribuendo il potere decisivo alla classe “interessata”[8], ossia alla classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Non vi è, invece, alcun riferimento alla classe di creditori “che subiscono un pregiudizio”, ossia alla classe di creditori che subiscono con la proposta un trattamento deteriore rispetto a quello che subirebbero laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione, sia quello eccedente.
L’obbligo di interpretazione conforme al diritto UE non può, in questo caso, spingersi fino al punto di modificare la scelta legittimamente compiuta dal legislatore nazionale in sede di attuazione nell’ambito di una delle due opzioni concesse e, pertanto, non può sorreggere un’interpretazione che voglia riconoscere la cd. golden share alla classe “di parti che subiscono pregiudizio” invece che alla classe di “parti interessate”.
La distinzione tra classe “di parti interessate” e classe “di parti che subiscono pregiudizio” (a volte definite come classi degli “svantaggiati” o dei “maltrattati”) non è meramente nominalistica. I creditori “interessati”, nel senso di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, possono coincidere con i creditori “svantaggiati”, quando la proposta di concordato preventivo prevede in concreto per essi un soddisfacimento inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere rispettando la regola della priorità assoluta su tutto il valore. Ma può accadere che i creditori “interessati” non siano anche “svantaggiati”, quando la proposta, per effetto di un “sacrificio” imposto alle classi superiori, offra loro comunque un soddisfacimento pari o superiore rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere rispettando la regola della priorità assoluta su tutto il valore[9]; in questa seconda ipotesi, ritenere necessario il voto favorevole della classe di creditori “svantaggiati” significa privare illegittimamente della golden share la classe di creditori “interessati”, ma non “svantaggiati”.
Per la chiarezza delle idee sulla ristrutturazione trasversale[10] vanno, quindi, distinte e non sovrapposte le nozioni di classe di creditori “interessati” e di classe di creditori “che “subiscono un pregiudizio”. Ai fini della ristrutturazione trasversale il sufficiente il voto favorevole anche solo di una classe di creditori “interessati”.
4 . Alla ricerca della classe “interessata”
L’ultimo passaggio è quello di individuare concretamente questa classe di creditori “interessati”, intesi come creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Al riguardo va compiuta una precisazione preliminare. Il termine di riferimento per valutare se i creditori della classe siano interessati o meno non è quello dell’alternativa della liquidazione giudiziale, ma quello del concordato preventivo in continuità aziendale con applicazione della regola della priorità assoluta su tutto il valore. 
Tre sono gli argomenti a sostegno di questa conclusione. 
In primo luogo, la norma di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), CCII non menziona la liquidazione giudiziale o l’alternativa liquidatoria e questo silenzio non può essere considerato neutro dal punto di vista ermeneutico se si tiene conto che in molte altre occasioni il CCII ha espressamente indicato la liquidazione giudiziale o l’alternativa liquidatoria come termine di comparazione ai fini del trattamento del creditore (es: artt. 87, comma 3; 88, comma 2 bis; 112, comma 3, CCII).
In secondo luogo, il riferimento espresso al “valore eccedente quello di liquidazione” impone, necessariamente, di prendere in considerazione quel plusvalore della continuità che il concordato preventivo consente di acquisire a differenza della liquidazione giudiziale. 
In terzo luogo, l’art. 11, comma 1, Dir. UE 1023/2019 prevede che il voto favorevole debba essere espresso da una classe “diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale”. L’alternativa è tra la comparazione basata sul debitore “in regime di continuità aziendale” e “il normale grado di priorità di liquidazione”, con facoltà rimessa ai legislatori nazionali. Facoltà che il legislatore italiano ha esercitato optando per la prima ipotesi.
Anche qui la distinzione tra l’ancorare il termine di comparazione all’alternativa della liquidazione giudiziale (tesi qui confutata) o all’alternativa della distribuzione dell’intero valore concordatario secondo la regola della priorità assoluta (tesi qui sostenuta) assume un concreto rilievo applicativo perché l’adesione all’una o all’altra tesi conduce a qualificare una classe di creditori come interessati o come non interessati. Può accadere che, considerando il solo valore di liquidazione, una classe di creditori non riceverebbe alcun pagamento anche applicando la regola della priorità assoluta, mentre, considerando il surplus derivante dalla continuità, vi sarebbe spazio per un pagamento parziale applicando la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione. Nel primo caso la classe non potrebbe essere qualificata come “interessata” (e, quindi, il suo voto favorevole non sarebbe sufficiente), mentre nel secondo caso la classe sarebbe “interessata” (ed il suo voto favorevole sarebbe sufficiente).
L’individuazione della classe di creditori “interessati” richiede, pertanto, una simulazione di distribuzione del valore del piano concordatario alternativa rispetto a quello effettivamente offerta nella proposta, ma basata sull’applicazione della regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione[11]. Utilizzando come base il valore per come identificato nel piano (comprensivo, si ripete, anche del plusvalore di concordato), si applica su tutto il valore la regola della priorità assoluta e si verifica quali classi di creditori sarebbero soddisfatte anche solo parzialmente. Queste sono le classi di creditori “interessate” il cui voto favorevole è sufficiente ai fini della ristrutturazione trasversale.

Note:

[1] 
M. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, 8° ed., Torino, 2023, 657-658; Id., La posizione dei soci nel concordato preventivo della società, in Banca, borsa tit. cred., 2023, 184 (nota 23) (qui l’Autore si esprime in forma dubitative); G. Fichera, Il giudizio di omologazione nei concordati liquidatori e in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 1° novembre 2022, 11; M. Binelli, L’omologazione del concordato in continuità non approvato, in Dirittodellacrisi.it, 27 dicembre 2022, 15.
[2] 
G. D’Attorre, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, in Fallimento, 2023, 306 ss.; Id., Manuale di Diritto della crisi e dell’insolvenza, 2° ed., Torino, 2022, 148-149; M. Fabiani, Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna, in Fallimento, 2022, 1489; S. Leuzzi, L’omologazione del concordato preventivo in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 16 febbraio 2023, 24; G. Bozza, Le maggioranze per l’approvazione della proposta concordataria, cit., 32; A. Rossi, I soci nella regolazione della crisi della società debitrice, in Società, 2022, 957. In questo senso anche il primo precedente edito: Trib. Bergamo, 11 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it.
[3] 
G. D’Attorre, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, cit., 306 ss.
[4] 
Vedi il considerando n. 54 della Dir. UE 1023/2019, che dopo aver ribadito che “qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio …”, prevede che “gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano, senza necessariamente imporre che tutte queste classi, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, debbano ricevere un pagamento o mantenere un interesse a norma del diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi”. 
[5] 
Soluzione “base” della minoranza delle classi che è stata attuata, ad esempio, in Spagna (art. 639 Ley Concursal) e nei Paesi Bassi (art. 384, comma 1, WHOA). Si rinvia a G. D’Attorre, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, cit., 304 ss. per un più accurato quadro comparatistico del cross-class cram-down.
[6] 
G. D’Attorre, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, cit., 308.
[7] 
La definizione di parti interessate è fornita dall’art. 2, par. 1, n. 2 della Direttiva UE 1023/2019: “«parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione”.
[8] 
In senso contrario vedi, invece, M. Fabiani, Il diritto diseguale, cit., 1489, il quale parla di “classe degli svantaggiati”, formata dai creditori che “riceverebbero nella liquidazione giudiziale un trattamento migliore perché in base alla loro posizione nell’ordine della graduazione sarebbero soddisfatti in misura superiore con applicazione della absolute priority rule in luogo della relative priority rule applicata al concordato preventivo” e S. Leuzzi, L’omologazione del concordato preventivo in continuità, cit., 25: “Il concordato, in altri termini, passa il filtro dell’omologa se è favorevolmente accolto da una classe di creditori in esso “maltrattati”, in quanto titolari di una aspettativa virtuale di miglior soddisfazione alla stregua del proprio rango creditorio”.
Anche Trib. Bergamo 11 aprile 2023, cit. è orientato in senso contrario: “In buona sostanza la Direttiva consente all’autorità giudiziaria di omologare la proposta concordataria solo se essa sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati), che nel concordato venga trattata in maniera deteriore (“che subisce un pregiudizio”) rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale”.
[9] 
Un esempio è offerto nella chiara ed utile tabella presentata da S. Natoli, G. Palazzotto, La ristrutturazione trasversale: un caso pratico, in Dirittodellacrisi.it, 16 maggio 2023, i quali, tuttavia, propendono per la tesi, opposta rispetto a quella qui sostenuta, della necessità del voto favorevole delle classi “maltrattate”, intese come le classi “che nel caso di omologa del concordato percepirebbero meno di quanto otterrebbero nell’ipotesi della distribuzione del valore nel rigoroso rispetto della graduazione (anche sul surplus di liquidazione)”.
[10] 
Riprendendo una fortunata formula di M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in Fallimento, 2011, 172 ss.
[11] 
Cfr. M. Binelli, L’omologazione del concordato in continuità non approvato, cit., 15; S. Natoli, G. Palazzotto, La ristrutturazione trasversale: un caso pratico, cit.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02