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Saggio

Ragionevolezza e buona fede, quali criteri ordinanti del perfezionamento degli strumenti di positiva soluzione della Composizione Negoziata oltre i termini ex art. 17, comma 7, Codice Crisi: spunti ricostruttivi, anche nella prospettiva della transazione fiscale*

Emanuele Artuso e Renato Bogoni, Dottori Commercialisti in Padova

29 Giugno 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo affronta il dibattito sulla natura dei termini temporali previsti dall'art. 17, comma 7, CCII per la Composizione Negoziata della Crisi d'impresa, con particolare riferimento alla possibilità di concludere positivamente il procedimento, e specificamente di perfezionare la transazione fiscale con l'Amministrazione finanziaria, anche oltre il termine dei 180 giorni (prorogabili di ulteriori 180). 
Sul piano normativo, gli Autori valorizzano le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) che, inter alia, ha positivizzato – agli artt. 16, comma 1, ultimo periodo; 22, comma 1 bis, e 23, comma 2 ter, CCII – la possibilità che l'attività dell'Esperto e la formalizzazione degli accordi si collochino in un arco temporale successivo alla scadenza formale del procedimento, purché in tempi ragionevoli. 
I criteri ordinanti individuati sono la ragionevolezza e la buona fede: il primo, quale principio pervasivo dell'intero sistema del Codice della Crisi e canone costituzionale di giudizio; il secondo, quale clausola generale esplicitamente positivizzata agli artt. 4 e 16 CCII, operante simmetricamente nei confronti di tutte le parti, inclusa l'Amministrazione finanziaria. A corroborare l’impostazione avanzata, vengono richiamate sia la giurisprudenza di merito (ad esempio, Trib. Lanciano, 29 gennaio 2026; Trib. Ferrara, 28 giugno 2023) sia la bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2026. 
In conclusione, gli Autori ritengono ammissibile il perfezionamento delle soluzioni ex art. 23 CCII oltre i termini di legge, a condizione che il contribuente abbia agito con trasparenza, attivando un dialogo leale e tempestivo con l'Erario, e che l'estensione temporale risulti ragionevole e proporzionata alle concrete esigenze del caso. 
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1 . Premessa
Nel diritto della crisi sta emergendo con forza sempre maggiore il dibattito sulla natura dei termini temporali entro i quali il Legislatore ha inteso perimetrare l’istituto della Composizione Negoziata, in specie se essi debbano assumersi come perentori ovvero sia possibile concludere il procedimento in un arco cronologico più dilatato, seppur a condizioni ed in tempi ragionevoli. 
Tale aspetto ha mantenuto un notevole rilevanza anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”) che, pur avendo introdotto chiari elementi normativi a favore della non vincolatività del termine, non ha riscontrato spesso una corretta prassi applicativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Anzi, la tempistica con cui presentare correttamente la proposta definitiva all’Erario, nell’ambito della transazione fiscale introdotta in seno alla Composizione Negoziata può assumere, in taluni casi, profili problematici. 
In tal senso, va sin d’ora evidenziato che, secondo una prassi largamente seguita dagli Uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria, questi ultimi tendono a non assumere alcuna determinazione – né in termini di adesione, né di rigetto – fintanto che il contribuente non depositi l’intero corredo documentale, comprensivo dell’attestazione del professionista indipendente. Tale atto, com’è noto, è destinato a certificare la convenienza della proposta transattiva rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e costituisce, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, Codice Crisi (D.Lgs. n. 14/2019, CCII), elemento imprescindibile ai fini della valutazione istruttoria degli Uffici. Senonché, nella prassi operativa, il professionista indipendente (attestatore) è in grado di fornire il proprio documento in forma definitiva soltanto in una fase molto avanzata della procedura: ciò in quanto l’attestatore necessita di riscontrare il verificarsi di condizioni, l’acquisizione di elementi istruttori e la concretizzazione di dati che risultano disponibili, nella loro forma definitiva e consolidata, solo nelle fasi conclusive della CN, talvolta a ridosso – se non oltre – lo spirare dei termini di cui all’art. 17, comma 7. 
Ne consegue che lo scopo dell’odierno scritto è quello di valutare come tali aspetti siano correttamente gestibili all’interno del procedimento di Composizione Negoziata, anche alla luce della recente bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate. 
Come anticipato, nella prassi professionale si è avuto modo di riscontrare che: 
(i) da un lato, alcuni Uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria, anche di regioni di primaria importanza, hanno inteso come perentorio il termine dei 180 giorni (ai quali, come noto, eventualmente si aggiungono gli ulteriori 180 giorni), nel senso che l’esito della Composizione Negoziata – secondo uno degli strumenti canonizzati dall’art. 23, commi 1 e 2 – deve essere positivamente formalizzato solo e solamente entro tale arco temporale; per l’effetto, anche la formulazione della proposta transattiva sarebbe coinvolta da questa rigorosa tempistica, dovendo essere presentata con un significativo anticipo, in sostanza a stretto giro rispetto all’incardinamento della Composizione Negoziata [1]; 
(ii) dall’altro lato, tuttavia, la novella normativa ha avvallato la prassi di alcuni Tribunali e Camere di Commercio che, nella prospettiva di favorire una conclusione positiva del procedimento, hanno sempre riconosciuto la possibilità di formalizzare l’“accordo” [2] scaturente dalla Composizione Negoziata anche oltre il predetto termine, a patto che la tempistica suppletiva risulti ragionevole. 
Anticipando quanto sarà oggetto di successiva trattazione, vale segnalare che in tempi recentissimi si è registrata una significativa presa di posizione, improntata ad una maggiore apertura, ad opera dell’Amministrazione finanziaria a livello centrale, grazie alla bozza di Circolare offerta in consultazione a partire dal 15 aprile 2026 e recante il seguente oggetto: “Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Inquadramento e approfondimento degli istituti. I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza (Parte I)”. 
Ciò certifica l’assoluta portata del tema, foriero di implicazioni e di ricadute dal punto di vista non solo sistematico, ma anche operativo. 
Ai fini di tale valutazione si procederà con un duplice livello di analisi: (i) il primo, sul piano generale, al fine di comprendere se i termini temporali della Composizione Negoziata sono perentori (ciò riguardando tutti i soggetti coinvolti nelle trattative); in stretta connessione a ciò, vi è il contiguo (forse financo sovrapponibile) profilo della durata dell’attività dell’Esperto; (ii) il secondo, sul piano specifico, al fine di comprendere la peculiare posizione vantata dalla pretesa erariale. 
Questi temi, a ben vedere, si intrecciano sino a formare un unico nodo (si confida, non gordiano…); ad avviso di chi scrive, per sceverare questo nodo, conviene operare una ricognizione complessiva della ratio legis, del dato normativo e dei principali filoni interpretativi, così da mettere a fuoco le possibili risposte. 
L’elemento di fondo dal quale muovere, nell’inquadrare l’istituto della Composizione Negoziata, è che lo scopo dell’Esperto e del procedimento in sé “rimane quello del risanamento dell’impresa che” […] “è solo quello “ragionevolmente perseguibile””; in altri termini, “l’obiettivo rimane quello di sempre: il risanamento dell’impresa, ma solo in quanto “ragionevolmente perseguibile”” [3]. 
Emerge, da subito e potentemente, un criterio, ossia quello della “ragionevolezza”, che costituirà un tema immanente e pervasivo nella presente trattazione (su questo punto si avrà agio di indugiare nel prosieguo). 
Da quanto appena affacciato, consegue linearmente che “il nuovo strumento è un tentativo di far venire allo scoperto un’impresa non moribonda, liberandola dalle pastoie strutturali e dalle cadenze burocratiche dell’allerta e della composizione codicistica, adesso disciolte in un procedimento “per la negoziazione” agile e trasparente” [4]. 
Come segue.
2 . Uno sguardo d’insieme alla normativa di riferimento
Per ben cominciare, giova enucleare le attuali disposizioni di riferimento, significativamente modificate grazie al Correttivo-ter; si tratta di una sintesi semplificatoria, per quanto qui in rilievo: 
- Art. 16, comma 1, ultimo periodo, CCII, come a breve si illustrerà; 
- Art. 17, comma 7, che, per la conclusione dell’incarico dell’Esperto, prevede il termine dei 180 giorni, estensibile di ulteriori 180 giorni; 
- Art. 17, comma 8, che “al termine dell’incarico” impone la predisposizione di una Relazione finale ad opera dell’Esperto; 
- Art. 22, comma 1 bis, secondo cui “l’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto”
- Con riferimento, poi, alla proposta di accordo transattivo verso l’Amministrazione finanziaria, l’art. 23, comma 2 bis, ne ammette la presentazione “nel corso delle trattative”. 
- Art. 23, comma 2 ter, che specifica che “le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente”; 
- Art. 25 ter, comma 6: “Il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, grazie all’opera dell’esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b)”. 
Dal quadro minimale finora provvisoriamente abbozzato, sembra definitivamente positivizzato – e per l’effetto ammesso – che (i) l’attività dell’Esperto, funzionale al procedimento, possa svolgersi anche successivamente allo spirare formale dello stesso, (ii) l’attuazione dell’accordo possa avvenire anche successivamente alla conclusione del procedimento. 
Non di meno, non pare emergere l’esistenza di una scansione temporale ex lege predeterminata, volta a prevedere un percorso negoziale rigido nel meccanismo di (i) “azione-contribuente debitore” vs. (ii) “reazione-Amministrazione finanziaria”. 
In altre parole, diversamente ad esempio da altri istituti, non paiono riscontrarsi specifici termini legali per le interlocuzioni tra la parte privata e quella pubblica: cfr. ad esempio l’art. 63, riguardante gli Accordi di Ristrutturazione, e l’art. 64 bis, riguardante i Piani di Ristrutturazione soggetti ad Omologazione, per i quali l’adesione dei creditori deve intervenire entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Non solo: proprio rispetto ai PRO, non si può sottacere una ulteriore differenza terminologica e procedurale, dato che, ex art. 64 bis, comma 1 bis, la proposta di transazione fiscale deve avvenire “prima della presentazione della domanda di omologazione del piano”, non “nel corso delle trattative”. Insomma, nei PRO è una proposta che si pone “a monte” e non scaturisce dall’attività di negoziazione stessa, collocandosi cronologicamente e sostanzialmente in una fase antecedente. 
Se queste considerazioni potevano essere già assunte fin dall’avvio dello strumento della Composizione Negoziata [5], soprattutto, secondo noi assume valore dirimente l’inserimento – sempre ad opera del Correttivo-ter – (i) del sopra evocato art. 16, comma 1, ultimo periodo, secondo cui l'eventuale attività dell'Esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce successiva attività professionale resa a favore del debitore (ai sensi del secondo periodo); (ii) dell’art. 22, comma 1-bis; (iii) dell’art. 23, comma 2-ter, quale specifica disciplina ritagliata per la transazione fiscale. 
Il punto di caduta è chiarissimo: è riconosciuta ex lege la possibilità che, anche successivamente agli stretti termini temporali della Composizione Negoziata, vi sia una prosecuzione dell’attività dell’Esperto, oltre che la finalizzazione delle trattative secondo uno degli strumenti/istituti positivamente dettati dai commi 1 e 2 dell’art. 23 [6]. 
Nell’avallare questa conclusione, la Relazione Illustrativa allo schema di decreto “Correttivo-ter” si esprime in termini inequivoci: “Rimane fermo il fatto, precisato con la modifica apportata all’articolo 16, comma 1, che l’attività dell’esperto può continuare e, soprattutto, che l’esperto non decade con la redazione della relazione conclusiva se è previsto, per esempio, che la sottoscrizione dell’accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata. In questo caso, infatti, l’esperto darà conto della circostanza nella relazione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale opportunamente richiamato anche dalla modifica del comma 8 e debitamente modificato per tenere conto di questa eventualità. Ovviamente, per quanto l’accordo possa essere sottoscritto dall’esperto anche dopo la redazione della relazione, è necessario che la sottoscrizione intervenga in tempi ragionevoli” (sottolineature nostre). 
Da questo passaggio si evince in maniera cristallina che (i) l’accordo/strumento che esita dalla Composizione Negoziata può essere sottoscritto anche successivamente alla conclusione della stessa; (ii) ciò deve avvenire in tempi ragionevoli; (iii) nella propria Relazione finale, l’Esperto deve rendere conto delle predette circostanze (per l’effetto di quanto sopra, la Relazione stessa non potrà che essere redatta successivamente allo spirare del termine). 
Sul punto, peraltro, va ricordato il Parere del Consiglio di Stato n. 00910/2024, 1° agosto 2024, reso proprio in merito allo schema di D.Lgs. Correttivo-ter, che rileva la mancanza di una specifica previsione legislativa di un “termine ragionevole”. 
Ad avviso di chi scrive, non necessariamente tale mancanza deve essere considerata come negativa, dal momento che permette di modellare “caso per caso” la ragionevolezza: va appena osservato che, più risulteranno complesse le soluzioni, sia per contenuto sia per regolazione formale, più apparirà giustificato (appunto, ragionevole), l’utilizzo di una ulteriore “coda temporale” per addivenire ad un esito positivo della Composizione Negoziata. 
Non bastasse. Con riferimento alle integrazioni apportate all’art. 22, sempre la Relazione illustrativa allo schema di decreto “Correttivo-ter” puntualizza quanto segue: “La lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter. Con il comma 1-bis si intende esplicitare che le autorizzazioni richieste dall’impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l’assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l’attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della relazione finale dell’esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell’istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.)” (anche in questo caso, sottolineature nostre). Quindi, anche la fase esecutiva (o una parte) dell’accordo (o, come già detto, degli altri strumenti, in base alle specifiche ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 23) può collocarsi posteriormente alla Relazione finale. 
A ideale corollario delle modifiche introdotte dal Correttivo-ter, si consideri poi che un ulteriore indice sistematico è coglibile nella nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione agevolati di cui all’art. 60: infatti, l’art. 23, comma 2, lett. b), prevede ora che il beneficio della soglia ridotta possa operare non solo quando il raggiungimento dell’accordo risulti dalla Relazione finale dell’Esperto, ma anche quando la domanda di omologazione sia proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. 
Ad evidenza, in questo caso il Legislatore ha fissato un termine espresso; ciò conferma, per contrasto, che non esiste invece un analogo termine legale generale per il deposito della Relazione finale oltre i 360 giorni. 
Gli elementi esposti evidenziano come il Correttivo-ter abbia preso chiara posizione sui termini di definizione della Composizione Negoziata. Tuttavia, benché in passato la questione fosse molto più aperta nel dibattito della dottrina e della giurisprudenza, a ben vedere, ancor prima del Correttivo-ter, vi erano chiare indicazioni normative a favore di una non definitività dei termini. 
In tal senso si manifestava in maniera chiarissima già il Decreto 21 marzo 2023, con cui il Ministero della Giustizia ha recepito l’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021 (integrando il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021). 
In particolare, offre significativi spunti il seguente passaggio: “14.6. Quando le parti intendono pervenire alle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del Codice della crisi d’impresa: 
14.6.1. potrà accadere che l’accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l’esperto ne dà conto nella relazione finale; 
14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l’esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b)” [7]. 
Da quanto precede, traspare quindi la piena volontà del Legislatore ad assicurare esplicita copertura normativa a favore del compimento di atti, funzionali al procedimento, anche successivamente al termine formale dello stesso, nell’ottica del proficuo esito. 
Ciò, proprio movendo dalle prime applicazioni dell’istituto, bisognose di correzioni ed integrazioni, dalle quali è emerso che la formazione definitiva dell’accordo può comportare la necessità di estenderne (appunto, “ragionevolmente”) i termini temporali [8]. 
Sulla circostanza che la ratio legislativa militi in tal senso, risulta utile anche quanto recato dall’Osservatorio semestrale di Unioncamere, La composizione negoziata della crisi d’impresa, 14 novembre 2024, in specie sub modifiche all’art. 23 (pag. 25 e ss.), in specie ove si evidenzia (i) “l’inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente” e (ii) con riferimento ai già evocati accordi ex art. 60, che “Il Decreto introduce un’ulteriore ipotesi di accesso agli accordi di ristrutturazione in cui è possibile beneficiare della suddetta agevolazione, ossia quando la domanda di omologazione è proposta entro 60 gg dalla data in cui l’imprenditore riceve la relazione finale dell’esperto, favorendo in tal modo il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione del percorso di composizione, pur sempre entro un determinato arco temporale” [9].
3 . L’individuazione di un termine per la composizione negoziata: breve focus sulla “ragionevolezza”
Volendo provare a tirare provvisoriamente le fila di quanto fino ad ora esposto, il criterio guida appare essere quello della ragionevolezza (oltre che quello della buona fede, ça va sans dire). 
Il che sembra coerentemente sposarsi non solo con la ratio sottesa al Codice della Crisi, ma anche con la formulazione letterale cui ha dato vita il Legislatore nell’attuarla: è agevole riscontrare, infatti, che l’intero corpo del Codice – in particolare, in punto di Composizione Negoziata – è permeato da disposizioni che esaltano la “ragionevole perseguibilità del risanamento” (art. 3, comma 3, lett. c); art. 5 bis, comma 2; art. 12, comma 1; ecc.), la “ragionevolezza” del realizzo, la “ragionevolezza” della capacità di adempimento, ecc. [10]. 
Non solo: cercando di allargare il raggio visuale ad una prospettiva ordinamentale, è agevole riscontrare che la “ragionevolezza” costituisce principio immanente al nostro sistema giuridico, anche quale criterio di giudizio della Corte costituzionale [11]. 
Non è certo questa la sedes materiae idonea ad affrontare un tema così ponderoso, tuttavia vale osservare che “oggi il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale; di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella 
Giurisprudenza costituzionale” [12]. 
Tratteggiare i contorni definitori della ragionevolezza costituisce operazione improba, dato che “nella giurisprudenza costituzionale italiana si nota un uso promiscuo di termini come razionalità, ragionevolezza, proporzionalità, ma anche adeguatezza, coerenza, congruenza, non arbitrarietà, pertinenza e molti altri, quasi si trattasse di sinonimi”; pertanto, conviene limitarsi a rilevare che “Ragionevolezza, proporzionalità, razionalità ed eguaglianza concorrono, in una medesima proposizione e in un unico passaggio argomentativo, a determinare l’illegittimità costituzionale della legge impugnata” [13]. 
Secondo noi, anche in ragione dell’oggetto dell’odierna trattazione, vale rimarcare alcune illuminanti conclusioni dell’autorevolissima Autrice appena citata, ossia (i) “Quello del bilanciamento dei diritti è tradizionalmente un settore privilegiato in cui si rende necessario fare ricorso al giudizio di ragionevolezza e proporzionalità”; (ii) “la Corte mette in luce un’altra caratteristica del bilanciamento dei diritti fondamentali, vale a dire la sua propensione a tendere all’ottimizzazione della tutela dei diritti e dei principi fondamentali, ovvero alla «massima espansione delle tutele» di tutti i diritti coinvolti”; (iii) “non si può trascurare il dato che sempre più frequentemente la Corte costituzionale sottopone ad un severo vaglio di ragionevolezza gli “automatismi legislativi”, vale a dire quelle previsioni che al verificarsi di una data evenienza ricollegano una conseguenza giuridica predeterminata e inderogabile” [14]. 
Insomma, pare potersi abbracciare una logica interpretativa flessibile, “a geometria variabile”, nella quale i valori e i principi che assurgono a parametro si delineano e si colorano di contenuti, ponendosi in una sequenza relazionale cangiante, modulabile. 
Declinati al caso che ci occupa, questi concetti paiono deporre verso il bilanciamento (i) da un lato, tra il rigoroso ossequio per i termini temporali ex lege previsti e, (ii) dall’altro lato, con la ratio che intende favorire il (ragionevole, appunto) risanamento dell’impresa, in una ottica di salvaguardia della funzionalità operativa e, in un’ottica ancor più generale ed allargata, la “sostenibilità” dell’impresa in crisi [15]. 
Ecco che, movendo da queste basi, non appare peregrino ipotizzare un “ragionevole” sacrificio dell’“automatismo legislativo” (ossia, i termini temporali ex art. 17, comma 7), a favore della “ragionevole” sostenibilità dell’impresa in crisi.
4 . La recentissima (seppur ancora “in fieri”) presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria a livello centrale
Come sopra accennato, in tempi recentissimi è stata emanata la bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate, offerta in consultazione, avente il seguente oggetto: “Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Inquadramento e approfondimento degli istituti. I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza (Parte I)” [16], a certificare l’assoluta centralità della “questione fiscale” in seno alla Composizione Negoziata e, più in generale, al comparto concorsualistico [17]. 
Ad avviso di chi scrive, quanto propugnato dall’Amministrazione finanziaria va salutato con assoluto favore. 
Infatti, mentre – come accennato in apertura – è dato riscontrare in alcuni Uffici territoriali una significativa ritrosia verso l’ipotesi di sottoscrizione dell’accordo posteriormente alla conclusione della Composizione Negoziata, anche laddove le negoziazioni si trovino in uno stadio avanzato [18], nella bozza di Circolare paiono rilevarsi significative aperture, in una prospettiva di ragionevolezza. 
Per chiarezza e comodità espositiva, conviene riportare nella propria interezza il passaggio principale della bozza: “L’iter amministrativo ai fini dell’accordo con l’amministrazione finanziaria si innesta all’interno del percorso negoziale che ha una sua specifica regolamentazione. L’art. 17, comma 7, prevede che l’incarico dell’esperto non può proseguire oltre 180 giorni, prorogabili per ulteriori 180 giorni dalla accettazione della sua nomina, su richiesta dell’imprenditore o delle parti e previo consenso dello stesso esperto. Questo intervallo temporale è stato ritenuto congruo dal legislatore per consentire all’imprenditore di intraprendere concrete trattative con i creditori e addivenire ad accordi negoziali funzionali alla soluzione concordata della crisi. È nell’ambito di questo stesso arco temporale che si inserisce il predetto iter amministrativo. In quanto pubblica amministrazione, la manifestazione di volontà dell’Agenzia richiede lo svolgimento di un iter istruttorio articolato che prevede anche la richiesta di un parere interno obbligatorio. Solo il completo svolgimento di detto iter entro il termine ordinario previsto per le trattative (180 giorni, salvo proroga) è idoneo a configurare la determinazione di adesione o di rigetto dell’amministrazione e a definire i termini dell’accordo con il debitore. Accordo che può tuttavia anche essere formalizzato con la sottoscrizione delle parti e il decreto di esecuzione del giudice dopo la scadenza del termine di legge come sopra individuato. Ciò posto, nel rispetto dei principi che ispirano il procedimento di composizione negoziata della crisi nonché dell’agire amministrativo, quali l’efficienza e celerità, la buona fede e la correttezza, la proposta del contribuente dovrà pervenire agli uffici con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza delle trattative indicato dal legislatore. Tale esigenza risponde, da un lato, all’interesse del debitore a non procrastinare i tempi per il raggiungimento di un’intesa, con il rischio di aggravare la situazione economico-finanziaria già compromessa e, dall’altro, all’interesse dell’amministrazione a garantire lo svolgimento di un’istruttoria adeguata e un effettivo contraddittorio con il debitore, così da contribuire in modo attivo al risanamento dell’impresa. Il debitore, dovendo comunque disporre del tempo necessario per ottenere la valutazione dell’esperto in ordine alla perseguibilità del risanamento, è pertanto tenuto a invitare tempestivamente gli uffici a prendere parte alle trattative mediante la presentazione di una formale proposta di accordo transattivo. L’assenza di un termine di legge per la presentazione della proposta da parte del debitore o, come in altri istituti, per l’adesione dell’amministrazione finanziaria trova giustificazione nella natura stessa del procedimento di composizione negoziata, rimesso alla libera gestione delle parti e consapevolmente caratterizzato dall’assenza di formalismi e rigidità strutturali proprie degli strumenti di regolazione della crisi. La mancata previsione di termini implica una maggiore responsabilità delle parti ai fini della celere individuazione di una soluzione condivisa per garantire la massimizzazione del risultato: risanamento e miglior soddisfo possibile delle pretese creditorie; obiettivi che possono essere pregiudicati dall’eccessivo decorso del tempo. In tale contesto, emerge con particolare evidenza l’esigenza che il debitore si attivi tempestivamente con i creditori e, ancor più, per le ragioni sopra esposte, con l’Amministrazione finanziaria, soprattutto nei casi in cui l’esposizione debitoria sia rilevante e/o la fattispecie presenti profili di elevata complessità o criticità, tali da richiedere un’approfondita istruttoria e, conseguentemente, un congruo margine temporale per il completamento dell’intero iter amministrativo nei termini di cui all’art. 17, comma 7. Ne consegue che la presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 23 comma 2-bis, in prossimità della scadenza del termine delle trattative, può essere valutata come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, in quanto non consente agli uffici di espletare i dovuti adempimenti e compiere adeguate valutazioni, comportando un riscontro di impossibilità di trattazione della proposta transattiva, da notificare a mezzo PEC all’esperto, all’imprenditore e ai suoi consulenti, evidenziando l’inosservanza dei principi sopra richiamati” (le sottolineature sono nostre). 
Conviene fissare, seppur in maniera sintetica, i punti nevralgici affacciati dalla bozza di Circolare: 
- Nel procedimento di Composizione Negoziata, non vi è l’espressa previsione di un termine di legge per la presentazione della proposta di transazione fiscale da parte del debitore o, come in altri istituti, per l’adesione dell’Amministrazione finanziaria; 
- Ciò si radica nella natura stessa della Composizione Negoziata, connotata dalla libera gestione delle parti nonché dall’assenza di formalismi e rigidità strutturali; 
- Comunque, la proposta del contribuente deve pervenire agli Uffici con congruo anticipo ed in tal senso il debitore è tenuto a invitare tempestivamente l’Amministrazione finanziaria a prendere parte alle trattative; 
- L’accordo può essere formalizzato con la sottoscrizione delle parti anche dopo la scadenza del termine di legge (costituito dai 180 giorni, prorogabili per ulteriori 180). 
La ricostruzione avanzata dall’Amministrazione finanziaria è condivisibile e plasmata sui criteri di ragionevolezza, buona fede, reciproco affidamento e correttezza, i quali – infatti – da un lato rappresentano imprescindibili direttrici nel procedimento di Composizione Negoziata e, dall’altro (e, se vogliamo, “a monte”), costituiscono principi scolpiti nella Costituzione, immanenti nell’ordinamento e, ancora, fissati pure nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. n. 212/2000), quale indefettibile presidio del rapporto tra Fisco e contribuenti. 
In questa prospettiva, proprio valorizzando i principi appena citati, si possono configurare situazioni non manichee, nel senso che, ad esempio, ove le interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria siano state già avviate e sia stato coltivato un proficuo contraddittorio, così da addivenire ad un accordo sostanziale (non ancora formalizzato), anche la presentazione della proposta, corredata da tutta la documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria “sotto data” potrebbe essere ammessa, senza che ciò violi i principi sopra enunciati.
5 . I principali spunti ricostruttivi offerti dalla giurisprudenza, specificamente in materia di transazione fiscale, anche attraverso il canone di buona fede
Ulteriori elementi che militano verso la possibilità di formalizzare gli accordi con l’Amministrazione finanziaria dopo la conclusione dei termini per la Composizione Negoziata sono utilmente rintracciabili nella giurisprudenza di merito, sia in via diretta (per l’appunto, con riferimento alla Composizione Negoziata), sia in via generale rispetto ad altre procedure, ove risultino fissati taluni principi. 
In questa ottica, merita indugiare su Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026, che ha giudicato il caso di una società in Composizione Negoziata richiedente la concessione di un provvedimento cautelare inibitorio delle azioni esecutive e cautelari, da pronunciarsi nei confronti del creditore bancario e dei creditori chirografari [19]. 
Nello specifico, il procedimento negoziale versava in uno stadio avanzato (vicino alla positiva definizione con una delle soluzioni previste dall’art. 23), scontrandosi tuttavia con il termine di durata, in procinto di spirare. 
Il Tribunale, movendo proprio dal già evocato art. 16, comma 1, ultimo periodo, sostiene che, appunto tra le attività proprie di tale disposizione, potrebbe rientrare, anche a termine scaduto, l’esecuzione dei pagamenti con utilizzo delle somme rivenienti dalla vendita dell’asset aziendale ai sensi dell’art. 22 CCII. 
Non di meno, il Tribunale pare voler perimetrare tali attività esecutive dell’Esperto; e, a tal fine (a) è riconosciuto all’Esperto il potere di richiedere l’autorizzazione ai pagamenti; (b) è imposto all’Esperto un dovere di relazionare sull’andamento delle trattative e depositare la conclusione degli accordi nelle forme di cui all’art. 23 CCII; (c) viene individuato un limite di tempo entro il quale l’Esperto risulterebbe legittimato al compimento di siffatte attività, che, nella fattispecie, è rappresentato dal positivo riscontro – anticipato in udienza – dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla proposta di transazione fiscale. 
Infatti, così si esprime il Giudice abruzzese: “Rispetto alla attività dell’Esperto oltre il termine di durata della composizione negoziata, è emersa la necessità, in presenza di accordi in corso di conclusione e transazione fiscale in deliberazione, attesa del deposito della conclusione della composizione ex art 23 CCI e necessità di completare la esecuzione dei pagamenti con utilizzo delle somme rinvenute dalla vendita dell’asset aziendale ex art 22 CCI e depositate su conto della procedura … Tribunale di Lanciano, di autorizzare l’esperto a tali adempimenti conclusivi. Risultano infatti, come l’articolo 16 comma 1 ultimo periodo intende, nel perimetro dell’incarico originario anche tali attività conclusive sebbene fuoriescano dai termini della composizione, restando in capo all’Esperto, entro e non oltre i termini di risposta dell’AGENZIA alla transazione, a) il potere di richiedere autorizzazione ai pagamenti, b) il dovere di relazionare sull’andamento delle trattative e depositare la conclusione degli accordi nelle forme di cui all’articolo 23 CCI”. 
La pronuncia è di particolare pregnanza, sia perché riconosce la possibilità di superare i termini temporali fissati dall’art. 17, comma 7, per permettere una ulteriore attività dell’Esperto volta a raggiungere una positiva conclusione degli accordi da Composizione Negoziata, sia perché dà atto che nel caso in esame ciò era funzionale proprio al perfezionamento della transazione fiscale (il che parrebbe implicare che anche l’Ufficio territoriale concordava sulla formalizzazione dell’accordo oltre i 180+180 giorni) [20]. 
Ancora, ad avviso di chi scrive, giova recuperare Tribunale Ferrara, 28 giugno 2023, il quale, seppur relativamente agli Accordi di Ristrutturazione [21], scolpisce un principio generale, volto a valorizzare la buona fede nelle trattative, che in casi specifici può “scardinare” il sistema dei termini temporali (ed in tal senso, è stato ammesso il deposito di una “ipotesi” di accordo, non ancora raggiunto e formalizzato). 
Alla luce della chiarezza e dell’attento bilanciamento tra le istanze pubbliche e quelle private, conviene riportare i passaggi cruciali della condivisibile pronuncia: “Occorre pertanto distinguere fra le ipotesi di chiaro abuso in cui il debitore, pur di rispettare il termine deposita una proposta che gli Enti non hanno mai avuto la possibilità di esaminare, da quelle in cui il piano è stato costruito con pazienza, e la prima proposta ha incontralo lo sfavore degli Enti, mentre la comunicazione della ultima proposta è avvenuta a ridosso della scadenza del termine per motivi esogeni, indipendenti dalla volontà di alcuno, ed è comunque preceduta da mesi di trattative, di condivisione di informazioni e di incontri sia in presenza che a distanza con messa in comune di dati […] 
Non si ignora la pronuncia del tribunale catanese Trib. Catania, 19/1/2023 con la quale è stato rigettato il ricorso per l’omologa laddove la proposta di transazione fiscale era stata presentata ai competenti uffici, per la prima volta, solo tre giorni prima del deposito del ricorso per omologa e, pertanto, la situazione della società istante era totalmente ignota all’Erario anche sotto il profilo degli accertamenti numerici. Non vi era prima stato alcun contatto fra la ricorrente e gli Uffici Erariali. 
La situazione è diametralmente opposta a quella sottoposta alla attenzione di questo giudice: […] ha iniziato le trattative con gli Enti fin dai primi di agosto del 2022, e verosimilmente anche prima. La proposta da effettuare agli uffici è stata costruita nei mesi ed è stata frutto di un contraddittorio complesso, avendo gli uffici necessità di ricongiungere i loro dati con quelli risultanti alla società. Ma soprattutto solo a gennaio, l’intervento del condono fiscale, ha consentito alla società di usufruire della definizione agevolata delle liti ottenendo un decisivo abbattimento del passivo e la formulazione di una proposta di transazione assolutamente migliorativa”. 
Benché derivante da un caso concreto di AdR, fattispecie per la quale, in effetti, un termine è previsto (come in precedenza abbiamo rammentato), questo stralcio può a maggior ragione essere proiettato in una maniera un po’ più ampia sull’intero piano del diritto della crisi, dato che condensa mirabilmente la complessità e l’eterogeneità delle interlocuzioni tra il debitore-contribuente e l’Erario-creditore, anche alla luce dei dati empirici: le negoziazioni cominciano, anche per le vie brevi, movendo da una situazione di partenza che, a seguito di ripetuti contatti, della condivisione di dati, della conduzione di trattative, ecc. può evolversi in una base di soluzione del tutto diversa dal quadro iniziale. 
Ora, vanificare il perfezionamento di un accordo oramai in fase avanzata – punto di caduta di trattative svolte secondo buona fede e correttezza ad opera di tutte le parti – “solo” perché stanno per spirare i termini, rischierebbe di confliggere con la prospettiva suprema di risanamento dell’attività; si badi, ciò non solo sotto l’angolo visuale (e l’interesse) del contribuente-debitore, ma anche sotto la lente prospettica del creditore erariale, se si considera che uno scenario liquidatorio ben potrebbe risultare deteriore rispetto a quello derivante dalla prosecuzione dell’attività. 
La pronuncia del Tribunale di Ferrara assume, in questa prospettiva, un valore paradigmatico che trascende i confini della specifica fattispecie degli Accordi di Ristrutturazione ivi esaminata. Essa, invero, offre una nitida esemplificazione di come il principio di buona fede – assurto, nel nuovo Codice della Crisi, a vera e propria clausola generale regolatrice dei rapporti tra debitore e creditori (pubblici e privati) – possa operare quale criterio correttivo rispetto ad un’applicazione meramente formalistica dei termini procedimentali. 
Il Codice della Crisi ha compiuto una scelta di campo netta [22]: la buona fede non costituisce più un mero canone di diritto comune, trapiantato in via analogica nell’ordinamento concorsuale, bensì un principio esplicitamente positivizzato – segnatamente agli artt. 4 e 16 CCII – che informa e permea l’intero sistema delle relazioni tra i soggetti coinvolti nella crisi d’impresa, dal debitore ai creditori, dalle istituzioni pubbliche agli organi della procedura. In tale quadro, il Tribunale di Ferrara ha dimostrato come la buona fede non operi in senso unidirezionale: essa non costituisce un onere gravante sul solo debitore (tenuto ad attivarsi tempestivamente, a condividere le informazioni e a formulare proposte serie), ma si rivolge parimenti all’Amministrazione finanziaria, chiamata a sua volta ad improntare la propria condotta a correttezza e collaborazione. 
Ne discende che, ogniqualvolta il contribuente abbia agito con trasparenza, abbia coltivato un costante e leale contraddittorio con gli Uffici e si sia adoperato in buona fede per il raggiungimento di un accordo, un irrigidimento formalistico sui termini – tale da vanificare il risultato di un percorso negoziale ormai giunto a maturazione – si porrebbe in frontale contraddizione con i valori fondanti del nuovo diritto della crisi, primo tra tutti quello della massimizzazione del soddisfacimento dei creditori e della salvaguardia della continuità aziendale.
6 . Alcune (necessariamente provvisorie) conclusioni
Alla luce degli elementi normativi ed interpretativi offerti, una soluzione attenta non solo al dato puntuale, ma anche a quello sistematico, pare deporre verso la possibilità: 
(i) e di perfezionare soluzioni quale esito positivo del percorso di Composizione Negoziata, ex art. 23, commi 1 e 2, anche con il coinvolgimento dell’Amministrazione finanziaria 
(ii) e di depositare la Relazione finale, 
dopo lo spirare dei 180 (eventualmente + 180) giorni. 
Più in generale appare, ad avviso degli scriventi, che il rapporto con l’Amministrazione finanziaria non sia dettato da un predefinito spartito temporale, ma debba essere ispirato ad un dialogo condotto con buona fede e trasparenza, secondo canoni di ragionevolezza. 
In via pratica, questo assetto è stato confermato anche da molteplici esperienze di Composizione Negoziata emerse nel rapporto con Tribunali e Camere di Commercio: in altri termini, maggiore è la complessità del procedimento [23], più è verosimile che i 180+180 giorni non siano sufficienti (i) né per addivenire alla formalizzazione definitiva di una delle soluzioni ex art. 23, commi 1 e 2, (ii) né per la predisposizione della Relazione Finale. 
Peraltro, gli “intrecci temporali” che si possono generare tra questi due profili sono variamente configurabili, ma nella (buona) prassi si riscontra l’utilizzo di strumentazione negoziale volta a fissare quanto prima taluni elementi strutturali, sia lato debitore, sia lato creditori, sia lato professionisti coinvolti: a mero titolo esemplificativo ed in via non certo esaustiva, si pensi alla sottoscrizione di lettere di puntuazione, ideale “quadro contrattuale” che delimita il perimetro del successivo accordo definitivo; l’anticipazione di comfort letter da parte del professionista attestatore (si evidenzia come l’attestazione di convenienza per l’Erario costituisca elemento obbligatorio nell’ipotesi di transazione fiscale in seno alla Composizione Negoziata); ecc. 
D’altro canto, ad avviso di chi scrive, appare del tutto fisiologico che la Relazione Finale possa venire depositata dall’Esperto successivamente al termine: stante la ponderosità di tale documento – tanto sul versante informativo, quanto sul versante tecnico-professionale – e dovendo questa comprendere e valutare tutto l’arco temporale del procedimento, è del tutto verosimile che i tempi necessari per la sua completa predisposizione e finalizzazione superino il termine de quo [24]. 
Quanto al profilo, più specifico, della presentazione della proposta di transazione fiscale in seno alla Composizione Negoziata, si concorda appieno con quanto affacciato dall’Amministrazione finanziaria nella bozza di Circolare: le interlocuzioni vanno avviate il prima possibile, al fine di tratteggiare in maniera condivisa un possibile punto d’incontro anche prima della presentazione formale della proposta. 
Tuttavia, ricavare un assetto temporale vincolante per la Composizione Negoziata movendo dalle disposizioni esplicitamente previste per altri istituti, rischia di essere fuorviante e contro (i) la natura stessa della Composizione Negoziata, come noto “flessibile” [25], (ii) ed i principi di correttezza e buona fede che ispirano l’istituto. 
A tal proposito, va rammentato che i termini per le risposte dell’Amministrazione finanziaria, inseriti per i vari istituti (AdR, PRO, ecc.) rispondono all’esigenza di tutelare il contribuente-debitore rispetto all’eventuale inerzia della parte pubblica, e, ove “traslati” ad altri istituti, proverebbe troppo farli assurgere ad obblighi temporali a carico del contribuente, soprattutto nell’ambito di una gestione libera e condivisa tra le parti, come appunto avviene per la Composizione Negoziata. 
Tale flessibilità nei tempi di gestione della transazione fiscale diviene, poi, essenziale, ove si consideri che alcune Uffici territoriali, accogliendo una lettura invero assai rigorosa di quanto disposto dall’art. 23, comma 2 bis, esigono già al momento della proposta l’allegazione di un set documentale completo e definitivo: ora, ipotizzare che l’attestazione di convenienza e la relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali siano già disponibili in termini significativamente anteriori ai termini di 180 +180 giorni può rappresentare, in molti casi, un’ipotesi sganciata dal criterio di verosimiglianza [26]. 
Anzi, non si può non evidenziare che l’obiettivo delle modifiche normative richiamate è stato proprio quello di consentire il perseguimento del risanamento aziendale pur a fronte di elementi temporanei ostativi. Da questo punto di vista è -  ancora una volta – illuminante la stessa Relazione illustrativa allo schema di decreto “Correttivo-ter” che ha  precisato che l’attività che l’Esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative potrebbe essere “resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex art. 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure l’accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall’esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l’accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l’opera dell’esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (articolo 54, comma 3, il cd. preaccordo). Sono esigenze che si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l’esperto il ruolo di terzo, niente ha a che vedere con un’attività professionale quale quella per la quale è prevista l’incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione”. 
In definitiva, quindi, la richiesta congiunta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, (i) di un set completo e definitivo su cui esprimere la propria adesione e (ii) del rispetto dei “termini canonici”, apparirebbe non solo non conforme ai principi di ragionevolezza e buona fede, ma addirittura contraria alle ragioni che hanno ispirato le modifiche introdotte dal Correttivo-ter, opportunamente cesellate nella citata Relazione. 
In definitiva, ne discende che, piuttosto che arrestarsi ad una lettura meramente formale delle scansioni procedimentali, l’attenzione dell’interprete deve spostarsi sul piano sostanziale delle condotte, risultando necessario che il proponente, come indicato nella bozza, attivi con tempestività, trasparenza e buona fede un effettivo dialogo con l’Amministrazione finanziaria, fondato sulla piena condivisione del progetto di risanamento e degli obiettivi perseguiti. 
In tale prospettiva, è proprio il principio di buona fede – inteso quale clausola generale di governo delle trattative – a fungere da criterio ordinante dell’interazione tra le parti pubbliche e private, orientandone i comportamenti verso esiti coerenti con la finalità primaria del sistema, vale a dire il recupero della continuità aziendale e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa. 
In questa medesima prospettiva, come naturale sviluppo del rilievo attribuito alla buona fede quale criterio regolatore delle trattative, pare quindi di poter concludere che il canone di ragionevolezza orienti sia (in generale) la possibilità di formalizzare gli accordi definitivi quale positivo esito della Composizione Negoziata anche oltre i termini della stessa fissati dall’art. 17, comma 7, sia (nello specifico, sul versante dell’Amministrazione finanziaria) la presentazione della proposta di transazione fiscale agli Uffici. Quest’ultima, infatti, deve collocarsi in un momento temporale idoneo a consentire all’Erario una compiuta analisi sostanziale e documentale, funzionale al raggiungimento di un accordo entro il termine ovvero in un arco temporale successivo ma comunque prossimo, secondo – appunto – il vaglio di ragionevolezza. 
Un tale giudizio non potrà prescindere dalla valutazione del comportamento complessivo tenuto dal contribuente nel corso dell’intera fase delle trattative, e segnatamente dalla trasparenza, dalla tempestività e dalla coerenza con cui egli si sia relazionato con l’Amministrazione finanziaria anche anteriormente alla formalizzazione della proposta definitiva (corredata dall’attestazione). 
In definitiva, la pretesa di predeterminare aprioristicamente una – in parole semplicistiche – “quantificazione in giorni”, che identifichi puntualmente la “ragionevolezza” (o meno) dell’estensione temporale, costituisce esercizio a ben vedere inutile, in quanto impedirebbe un approccio “sartoriale”, ritagliato su misura caso per caso. 
In questa prospettiva, va comunque chiarito che il tempo ulteriore dev’essere solo quello strettamente necessario al completamento dell’adempimento finale. 
La ragionevolezza, infatti, non costituisce principio generalizzato che va applicato meccanicisticamente ad ogni procedimento, bensì va modulato in rapporto a una delimitazione oggettiva, ad esempio: la presenza di condizioni sospensive, che vincolano l’effettività dell’accordo al realizzarsi di talune clausole; la data dell’udienza già fissata per le misure cautelari atipiche; il termine di risposta dell’Amministrazione finanziaria; il tempo tecnico per la sottoscrizione o per l’esecuzione dell’atto autorizzato; ecc..

Note:

[1] 
Si noti: queste posizioni degli Uffici territoriali si sono manifestate prima dell’emanazione della bozza della Circolare dedicata alla materia, della quale subito si riferirà. 
[2] 
Lato sensu inteso, ovviamente, dovendosi assumere, come detto, quale positiva soluzione del procedimento, a seguito delle trattative, gli strumenti/istituti contemplati dall’art. 23, commi 1 e 2. 
[3] 
S. Leuzzi, Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021, in Dirittodellacrisi.it, 28 settembre 2021. 
[4] 
Così, ancora, in maniera chiarissima ed icastica, S. Leuzzi, Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021, cit., il quale aggiunge l’ulteriore, fondamentale passaggio secondo cui “Le parti devono comportarsi “secondo buona fede e correttezza” e il ricorso alla clausola generale non è una mera mozione d’ordine. L’imprenditore, infatti, ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo, informato, ma anche riservato (comma 7)”; sul punto, cfr. ancora S. Leuzzi, Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 5 Agosto 2021. 
Sempre sul versante sistematico dell’istituto de quo – anche per una valutazione (i) della sua evoluzione nel corso del tempo (a riscontro delle varie modifiche normative) e (ii) dei principi che lo permeano (buona fede, ecc.) – cfr. ex pluribus S. Bonfatti, Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa - Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative, in Dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2022; Id.,  La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi, in Dirittodellacrisi.it, 20 Settembre 2023; L. Panzani, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del Giudice, in Dirittodellacrisi.it, 4 febbraio 2022; Id., La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022, in Dirittodellacrisi.it, 19 Aprile 2022; A. Rossi, Composizione negoziata della crisi d’impresa: presupposti e obiettivi, in Dirittodellacrisi.it, 25 Ottobre 2021; A. Ghedini – M. L. Russotto, L’istituto della composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 19 Ottobre 2021; R. d’Alonzo, I compiti dell’esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, in Dirittodellacrisi.it, 11 gennaio 2022; Id., La composizione negoziata nell’era del D.Lgs. 136 del 2024, in Dirittodellacrisi.it, 30 settembre 2024; F. Santangeli, Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 4 gennaio 2022; G. Meo, L’esperto della composizione negoziata della crisi tra strategia e responsabilità, in Dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2025. 
[5] 
Infatti, nella prassi, talvolta si è assistito ad una breve ma ragionevole dilazione dei termini di deposito dalla Relazione dell’Esperto in relazione alle esigenze delle singole fattispecie concrete. 
[6] 
Sui possibili “esiti” della Composizione Negoziata, cfr. V. Zanichelli, Gli esiti possibili della composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 26 ottobre 2021; L. Panzani, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso, in Il Fall., 2021, 1591 e ss.; S. Bonfatti, La “conclusione delle trattative” nella procedura di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa - Il contratto biennale “avallato” e la Convenzione di Moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall’esperto, in Dirittodellacrisi.it, 24 Agosto 2023; Id., Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa- Esito della procedura: il “contratto biennale” e la Convenzione di moratoria, in Dirittodellacrisi.it, 1 Marzo 2022; Id., Profili della Composizione negoziata della crisi d’impresa - Gestione dell’impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell’azienda; Composizione negoziata della crisi “di gruppo”, in Dirittodellacrisi.it, 22 Febbraio 2022; M. Fabiani, Intrecci rovesciati e consecuzione anomala tra composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 Febbraio 2024; G. Gambardella, Composizione negoziata: percorso ed epiloghi, in Dirittodellacrisi.it, 9 Maggio 2023. 
Inoltre, per una limpida analisi – per così dire – “ex post”, si veda M. Fabiani, Composizione negoziata della crisi: una “storia” di successo?, in Dirittodellacrisi.it, 30 aprile 2025 (a commento, fra l’altro, del Report Unioncamere aggiornato a fine 2024). 
Infine, per le modifiche che hanno da ultimo interessato l’art. 23, si veda G. Andreani, L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 30 settembre 2024: “il decreto correttivo ha aggiunto all’art. 23 del Codice della crisi, oltre al più volte citato comma 2 bis, anche un ulteriore comma (il 2 ter, che non ha tuttavia nulla in comune con quello di cui si auspicava l’inserimento di cui sopra), con il quale è stato stabilito che le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 (ovviamente del medesimo art. 23) – tra le quali sono comprese quelle costituite dall’accordo di ristrutturazione dei debiti e dal concordato preventivo – “possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente”. Tale inserimento ha lo scopo di precisare, congiuntamente al disposto dei novellati commi 1 bis dell’art. 22 e 2 dello stesso art. 23, quanto segue: - l’esito della composizione negoziata non deve essere considerato positivo solo se e in quanto la composizione negoziata conduca a una delle soluzioni di risanamento previste dal comma 1 o dal comma 2, lett. b), dell’art. 23. Infatti, anche gli altri sbocchi giurisdizionali di cui al comma 2 devono essere visti come risultati positivi della composizione, che, rispetto a essi, è in questi casi chiamata a svolgere un ruolo preparatorio, ma importante, al fine di rendere possibile e più efficiente il risanamento delle imprese; - la natura della composizione negoziata fa sì che ogni atto funzionale alla ristrutturazione dei debiti deve essere eseguito al momento ritenuto più opportuno e quindi anche successivamente al deposito della relazione finale dell’esperto; - i possibili sbocchi della composizione negoziata possono intervenire sia durante le trattive sia dopo la chiusura delle stesse”. 
[7] 
Sullo specifico punto, cfr. T. Nigro, L’incerta declinazione degli esiti positivi della composizione negoziata e la sorte degli accordi perfezionati dopo l’archiviazione, in Dirittodellacrisi.it, 6 giugno 2024, par. 3. 
[8] 
A mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, si ponga mente alle seguenti ipotesi, relative all’esigenza di attività dell’Esperto dopo la chiusura delle trattative: qualora un’autorizzazione ex art. 22, richiesta in prossimità della scadenza, fosse rilasciata dopo; quando l’accordo raggiunto dovesse essere sottoscritto dall’Esperto una volta scaduti i 360 giorni; quando occorresse attendere il verificarsi di condizioni sospensive; o ancora nella fase preparatoria del c.d. preaccordo ex art. 54, comma 3. 
[9] 
Va infine evidenziato come – per quanto trattasi di bozza di documento, offerto in consultazione – anche dai Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata, gennaio 2026, del CNDCEC, pare rifulgere il criterio della ragionevolezza, con riguardo alla tempistica della Relazione finale: “ 9.2.1. A chiusura dell’incarico l’Esperto redige la relazione finale ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII, sia nel caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo del percorso di composizione negoziata. La relazione va rilasciata in un termine idoneo a permettere all’impresa di assumere altri opportuni provvedimenti e gli strumenti previsti nell’ art. 23 CCII. […] 9.2.8. Un altro paragrafo della relazione è specificatamente dedicato alle ipotesi in cui le parti intendano addivenire alle soluzioni di cui all’art. 23, comma2, lett. a e lett. b) CCII. In queste evenienze: - l’esperto dà conto che l’accordo è stato già perfezionato ed attestato da un professionista indipendente; - diversamente è opportuno che l’esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso”. 
[10] 
Emerge con sempre maggiore nitore come nel nuovo diritto concorsuale assuma un ruolo crescente e insostituibile l’affiancamento, alle disposizioni che dettano singoli e specifici precetti, di clausole generali e principi di portata ordinamentale che assurgono a vere e proprie “stelle polari” nella regolazione concreta degli istituti. 
Tra questi, di dominante rilievo appare il principio di buona fede nelle trattative, il quale – orientato all'obiettivo primario della salvaguardia della continuità aziendale e del risanamento dell'impresa – opera come criterio di ponderazione dinamica dei diritti e degli obblighi delle parti, sì che gli stessi risultino non soltanto formalmente osservati, ma sostanzialmente ispirati e indirizzati al perseguimento di quegli obiettivi che il Legislatore nazionale – in piena consonanza con le indicazioni di matrice comunitaria – ha posto al cuore della nuova disciplina della crisi: il recupero della capacità operativa dell'impresa e il suo ritorno a condizioni di sostenibilità economica e finanziaria. 
[11] 
E’ impossibile citare esaustivamente la letteratura che si è interessata al principio di ragionevolezza: scusandoci sin da ora per le numerose, inevitabili omissioni, a mero titolo di spunto – e anche per utilissime indicazioni su come tale principio si sia evoluto nel corso del tempo e per interessati profili comparatistici europei – cfr. innanzitutto il chiarissimo insegnamento di L. Paladin, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965, passim; Id., Corte costituzionale e principio generale d'eguaglianza: aprile 1979 - dicembre 1983, in Scritti in onore di V. Crisafulli I, Padova, Cedam 1985, I, 605 ss.; Id., Esiste un principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana?, in AA. VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994, 163 e ss.; Id., voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir. (aggiornamenti), Milano, 1997, 902; Id., Diritto costituzionale, Padova, 1998, 167 e ss.. 
Si vedano, inoltre, R. Bin, Note sul controllo di ragionevolezza dei termini fissati dal legislatore (nota a Corte cost. 489/1989), in Giur. cost., 1989, 2289 ss.; Id. Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, passim; Id., Ragionevolezza e divisione dei poteri, in Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002, passim; Id., Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo, in Lo Stato, 2022, 257 ss.; Id., Ragionevolezza, eguaglianza e analogia, lezione tenuta al Palazzo della Consulta nel corso di giustizia costituzionale della SSM, 30 maggio 2023, in Lo Stato, 2023, 323 ss.; R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, 2002, 277, nonché 387 ss.; A. M.  Sandulli, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, ora in Scritti giuridici. I. Diritto costituzionale, Napoli, 1990, 670 ss.; J. Luther, voce Ragionevolezza (delle leggi), in Digesto disc. pubbl., Torino, 1997, 350; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, passim; F. Modugno, voce Principi generali dell’ordinamento, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 17; Id., La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, passim; A. Cerri, voce Ragionevolezza delle leggi, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 5; R. Tosi, Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1993, 557, ed in particolare note 68 e 69 per amplissimi riferimenti bibliografici; P. Barile, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994, passim; A. Celotto, Commento all’art. 3, 1° comma, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 2006, 83 e ss.; S. Bartole, L’elaborazione del parametro e del protocollo delle argomentazioni, in Corte costituzionale e principio di eguaglianza. Atti del Convegno in ricordo di Livio Paladin, Padova, 2002, 35 e ss.; R. Romboli, Il giudizio di ragionevolezza: “una nozione di famiglia, non suscettibile di definizione esaustiva”, in C. Bergonzini – A. Cossiri – G. Di Cosimo – A. Guazzarotti (a cura di), Scritti per Roberto Bin, Giappichelli, Torino, 2019, 568; A. Ruggeri, Interpretazione costituzionale e ragionevolezza, in Politica del Diritto, 2006, 531 ss.. 
Si veda, ancora, Corte Costituzionale, Servizio studi, Luglio 2013, I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra corte costituzionale italiana, tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese. Roma, 25-26 ottobre 2013 https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_QuadernoStudi_Roma2013.pdf e, per la relativa, compendiosa disamina giurisprudenziale https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/ppr.pdf 
[12] 
Così, limpidamente, M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana. Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013. Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola https://cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf 
[13] 
Le citazioni ripropongono ancora M. Cartabia, Op. cit. 
[14] 
M. Cartabia, Op. cit. 
[15] 
Per una definizione chiarissima del concetto, giova riportare per intero S. Leuzzi, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: oggetto, regole, controlli, in Dirittodellacrisi.it, 9 Ottobre 2023. “Le norme codicistiche vanno, del resto, interpretate alla luce del diritto unionale e l’art. 10, comma 3, della Direttiva 1023/2019 (cd. Insolvency) pretende appunto che il piano non sia privo della prospettiva ragionevole di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Il concetto è menzionato in altre disposizioni del testo eurounitario, a cominciare dall’art. 1, lett. a), che lega teleologicamente i quadri di ristrutturazione preventiva all’obiettivo di impedire l'insolvenza e di assicurare la viability. 
Quest’ultima si eleva a vera e propria clausola generale, tanto da potersi riempire di senso compiuto attraverso il richiamo ai principi di attestazione e, in particolare, al principio OIC 11, che avuto riguardo all’interpretazione dell’art. 2423 bis c.c. (e alla valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività) valorizza la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile orizzonte futuro”. 
[16] 
Per un primo commento “a botta calda” al documento di prassi erariale, cfr. G. Andreani, Debiti tributari e Codice della crisi: le prime indicazioni della maxi-circolare dell’Agenzia delle Entrate, in Dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2026. 
[17] 
Sui profili tributari della Composizione Negoziata e, in specie, sulle misure premiali ex art. 25-bis e sul delicato innesto della transazione fiscale operato dal Correttivo-ter, cfr: F. Pistolesi, Le “misure fiscali premiali” nella Composizione Negoziata della Crisi d’impresa, in AA. VV. (a cura di G. Ragucci – P. Selicato), Liber Amicorum. L’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani per Francesco Moschetti, Bari, 2025, 423 ss.; F. Pistolesi – L. Gambi, La composizione negoziata della crisi fra misure premiali e transazione fiscale, in Dirittodellacrisi.it, 28 Luglio 2025; L. Gambi, Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale, in Dirittodellacrisi.it, 23 Luglio 2025; G. Andreani, L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi, cit.; Id., Le misure premiali fiscali nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 14 Ottobre 2024; Id., L’accordo col Fisco nella composizione negoziata: nota ad un arrêt romano (Tribunale Roma, 7 marzo 2026, n. 2793), in Dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2026. 
[18] 
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria a livello periferico pare postulare la perentorietà dei 180 (eventualmente +180) giorni, quale limite massimo per la sottoscrizione stessa. 
In taluni casi gli Uffici hanno inteso legittimare tali limiti temporali adducendo un elemento argomentativo meramente letterale, ossia il dettato recato dal comma 2 ter dell’art. 23 del CCII che, facendo riferimento esclusivamente ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, varrebbe ad escludere, di fatto, la previsione del comma 2 bis (che ha introdotto la transazione fiscale). 
Si tratta, ad evidenza, di una lettura del tutto atomistica e non sistematica della disposizione, in quanto la stessa transazione fiscale non potrà che essere incasellata in una delle fattispecie rientranti nei precedenti commi. 
Si auspica che la solida impostazione della bozza di Circolare possa indurre gli Uffici territoriali a rivedere tali rigidi assunti.
[19] 
Commentato da S. Della Rocca, Composizione negoziata: lo spirare del termine di durata e l’attività dell’esperto, in Dirittodellacrisi.it, 16 Febbraio 2026. 
[20] 
Seppur più concisamente, d’altro canto, su questi profili si era chiaramente espresso anche Tribunale Ancona, 27 marzo 2025: “Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 comma 1 e 22 comma 1 bis CCII, che ammettono l'attività dell'Esperto, nonché l’attuazione del decreto autorizzativo, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, si dispone che l’Esperto dovrà assicurare che il redigendo accordo contenga una specifica clausola con l’indicazione che il corrispettivo della vendita dell'azienda destinato alla soddisfazione dei creditori, dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ordine dell’esperto onerando quest’ultimo di ripartire le future somme contestualmente all'ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari”. 
A ben vedere, peraltro, il fine ultimo della positiva conclusione delle trattative, volte al risanamento dell’attività aziendale, costituisce “valore supremo” in seno alla Composizione Negoziata, più volte valorizzato in giurisprudenza nell’ottica di superare altri termini temporali fissati dalla normativa. 
Inter alia, si pensi al caso della concessione di misure cautelari atipiche, verso creditori specificamente individuati, aventi contenuto identico a quello delle misure protettive ex art. 18 CCII, già operative e per le quali siano spirati i termini: ex multis, cfr. Tribunale Udine, 24 aprile 2024; Tribunale Padova, 12 settembre 2025; Tribunale Milano, 7 luglio 2024, secondo il quale “La composizione negoziata descrive, del resto, un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell’ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento della realtà produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell’alternativa liquidatoria-concorsuale che è sullo sfondo”. 
[21] 
Fattispecie per la quale il termine esplicito di 90 giorni, appunto concesso all’Amministrazione finanziaria per il proprio parere, fissa – seppur in via indiretta – un termine per la proposizione della transazione fiscale. 
[22] 
Aspetto puntualmente evidenziato nel commento alla citata sentenza da A. Guaschino – I. L. Nocera, Accordi di ristrutturazione e deposito della transazione fiscale prima dell’adesione dei creditori: la buona fede in ambito concorsuale, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1167 ss. 
[23] 
Come accennato, la complessità può essere dettata da molteplici ed eterogenei fattori: numerosità dei creditori; ammontare del debito; presenza di garanzie statali/istituzionali che possono contribuire a rendere più formalizzate le interlocuzioni; sussistenza di posizioni contenziose in essere con i creditori che partecipano al tavolo delle trattative; presenza di entità estere nel societogramma, che possono rendere difficoltoso il reperimento e l’elaborazione dei dati; ecc. 
[24] 
Sul punto, si vedano ad esempio: R. d’Alonzo, I compiti dell’esperto, cit.: “Ci si deve chiedere se la norma, nel prevedere un accordo “sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto” imponga all’esperto di assicurarsi la sottoscrizione da parte di tutti i creditori, anche in ragione del fatto che nell’art. 11 let. a) si rinviene il diverso riferimento a “uno o più creditori”. L’interpretazione più rigorosa del dettato normativo pare difficile, poiché così operando l’istituto difficilmente potrebbe avere concreta applicazione; appare dunque preferibile ritenere, anche qui, che l’accordo possa intervenire anche solo con alcuni creditori. Accanto a queste possibilità è previsto (art. 11 comma 2) che la composizione negoziata della crisi possa sfociare nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.fall.), un accordo ad efficacia estesa (art. 182- septies l.fall. o art. 61 ccii), ovvero ancora un accordo di ristrutturazione agevolato (art. 182-nonies l.fall. o art. 60 ccii). In relazione ad essi l’esperto non deve necessariamente pretenderne la formalizzazione prima della conclusione dell’incarico. Lo si ricava agevolmente dalla previsione del secondo capoverso dell’art. 11 comma 2, a mente del quale “La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale “dell'esperto”, dal che si desume, a contrario, che in occasione della chiusura della procedura l’accordo potrebbe anche non essere stato (ancora) formalizzato, sebbene il ricorso ad un accordo già sugellato prima della chiusura della negoziazione sia incentivato poiché ciò consente di ridurre (dal 75% al 60%) la percentuale di creditori consenzienti necessaria affinché la proposta sia vincolante anche per quelli dissenzienti. Del resto, è lo stesso art. 182-bis comma sesto a prevedere che il ricorso per omologa possa essere presentato anche prima del raggiungimento dell’accordo, al fine di ottenere la pronuncia del decreto con cui il Tribunale vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro l’imprenditore. In ogni caso, il ricorso all’istituto è incentivato dall’accesso alle misure premiali di cui agli artt. 14, comma 1, 2 e 3”. 
Ancora, L. D’Orazio, Le novità del D.Lgs. n. 136/2024 in materia tributaria, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex Fallimento), 2025, 113 e ss.: “2) Il momento temporale per giungere a tale accordo è rappresentato dalla pendenza delle trattative, quindi dopo la presentazione della istanza di nomina dell’esperto indipendente ex art. 17 CCII. Del resto, ai fini  dell’accesso alla composizione negoziata l’imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica anche il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1, CCII (in realtà, già con l’ art. 38, D.L. n. 13 del 2023, ed ora con l’art. 17, comma 3-bis, CCII, è sufficiente un’autodichiarazione ex d.P.R. n. 445 del 2000), la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’ art. 363, comma 1, CCII. 
Il dies a quo per la presentazione della proposta di accordo deve essere individuato nella presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. È evidente, però, che già prima di quel momento i professionisti che collaborano con l’imprenditore avranno iniziato - e portato avanti – il dialogo con i funzionari delle agenzie. 
Il dies ad quem, ossia il termine finale per la presentazione della proposta non è indicato dal legislatore, ma dovrebbe individuarsi nei 180 giorni dalla accettazione della nomina dell’esperto ex art. 17, comma 7, CCII, o, comunque, fino alla redazione della sua relazione finale. 
Difficilmente l’esperto provvederà a redigere la relazione finale se le parti gli avranno preannunciato l’imminente presentazione della proposta di accordo. 
Non pare esservi un termine finale perentorio, in quanto, in assenza di una norma che fissi tale perentorietà ex art. 152 c.p.c., la proposta potrà essere presentata fino al provvedimento di archiviazione di cui all’art. 17, comma 9, CCII, perché, in tal caso, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione”. 
[25] 
Sulla “flessibilità” quale connotato strutturale della Composizione Negoziata, si veda quanto chiaramente argomentato da S. Bonfatti, La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa, cit. 
[26] 
Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che, secondo parte della dottrina, l’obbligo di allegazione riguarderebbe anche l’attestazione di fattibilità del piano, benché l’art. 23 non ne faccia espressa menzione. Infatti “Tale norma non richiede, invece, l’attestazione della fattibilità del piano di risanamento, al contrario di quanto altre disposizioni prevedono con riguardo all’ADR, al concordato preventivo e al PRO. Ciononostante, ai fini della valutazione della proposta di accordo le agenzie fiscali hanno bisogno anche di un’attestazione della fattibilità del piano, poiché solo grazie a tale elaborato la convenienza della proposta può essere considerata concreta, e non solo ipotetica, e l’effettività del pagamento offerto può essere compiutamente valutata; tant’è che l’Agenzia delle Entrate, seppur non potendone imporre la elaborazione, la ritiene un documento essenziale ai fini della valutazione che i suoi uffici devono compiere (salvo situazioni particolari, come quello in cui si preveda un pagamento immediato, o assolutamente certo seppur dilazionato, della somma offerta)” (G. Andreani, L’accordo col Fisco nella composizione negoziata: nota ad un arrêt romano, Op. cit.). 

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