Nel disegno del D.L. n. 118 del 2021 gli OCRI spariscono dal panorama della crisi. A occuparne il terreno di semina è un esperto solitario e indipendente.
L’idea della negoziazione professionale non è una invenzione bizzarra, ma l’adattamento di un archetipo: quello del mandataire ad hoc transalpino.
L'esperienza attesta che i creditori non interloquiscono di buon grado con l'imprenditore moroso senza un valido diaframma.
Il mandato esplorativo dell’esperto ha una collocazione eminente nel diritto francese. Ed il suo nucleo concettuale è lo stesso che è stato mutuato: un facilitatore che non si ingerisce nell’esercizio d’impresa, ma lo sorveglia[13].
L’obiettivo del professionista indipendente rimane quello del risanamento dell’impresa che nella cornice del D.L. n. 118 è solo quello “ragionevomente perseguibile”.
“Non si sa nulla, tutto si immagina”[14], anche se girare e riguardare in anteprima il film della crisi non sarà per l’esperto compito di poco momento. È incoraggiante pensare, tuttavia, che rispetto ai defunti OCRI il professionista è posto in grado di puntare molto prima al bersaglio, senza attendere il rivelarsi spesso impietoso del disastro nei conti che rende probabile l’insolvenza, bensì compiacendosi di mirare ad una meno pervasiva e implacabile difficoltà economico-finanziaria.
L’utilizzo del nuovo percorso di composizione negoziata attiene, infatti, alle situazioni di squilibrio che rendono probabile, non solo l’insolvenza, ma anche solo la crisi. Ad essere captate nel radar dell’istituto sono anche le situazioni di “pre-crisi”, quelle comprese nella c.d. twilight zone, nel crepuscolo dell’impresa. È quello il filo rosso e spesso che prima non c’era, attraverso il quale il D.L. n. 118 del 2021 tiene ben stretti i pezzi del sistema.
Anche qui non si registrano sensibili discrasie col modello francese. L'art. L. 611-4 del Code du commerce rimanda in effetti ad una nozione altrettanto dilatata di difficoltà giuridica, economica o finanziaria, addirittura anche solo prevedibile[15], anticipando l’attenzione sullo squilibrio riversabile nel perimetro negoziale ad una soglia analoga a quella tenuta in conto dal riformatore dell’agosto scorso.
La scelta di campo è gravida di implicazioni, dacché permette di affrontare le crisi quando in realtà non ci sono, nel momento in cui l’impresa dispone ancora di risorse utili a capire e prevenire. L’esperimento consentito è di provare a raddrizzarsi con la crisi ancora in penombra, quando la trasformazione del business e della sua composizione organizzativa ed operativa, come pure della modifica della struttura finanziaria d'impresa, è potenzialmente un tentativo non velleitario.
Se si tratta di anticipare l’esordio della malattia, il giudice parrebbe c’entrare davvero molto poco; se il soggetto è finanziariamente “disturbato”, ma transitoriamente ancora capace di assolvere con regolarità alle proprie obbligazioni, il giudice sembrerebbe c’entrare ancora meno.
Certo, con la composizione negoziata cala drasticamente il tasso coattivo dei meccanismi di c.d. ealy warning, perché se presso gli OCRI si approdava obtorto collo, difronte al negoziatore monocratico l’impresa “può” scegliere di andarci, come di farne a meno.
Ciononostante, il nuovo strumento è un tentativo di far venire allo scoperto un’impresa non moribonda, liberandola dalle pastoie strutturali e dalle cadenze burocratiche dell’allerta e della composizione codicistica, adesso disciolte in un procedimento “per la negoziazione” agile e trasparente.
Dovrà cambiare la mentalità degli imprenditori e non affatto sicuro ciò avvenga[16]. Ma non sarebbe stato scontato nemmeno che la weltanschauung di schiere di capitani d’azienda e venditori al minuto di terza generazione mutasse per via del ricorso alla costrizione procedimentale e all’elettroshock degli indicatori e degli indici, per chi dovesse averne afferrato a pieno la differenza.
È perciò la volta dell’istituzione ex art. 3 di una piattaforma telematica nazionale, che assicurerà tempestività d’avvio, rapidità di gestione dello strumento, piena trasparenza delle nomine degli esperti. La piattaforma era già pronta per gli OCRI, Infocamere la ricalibrerà celermente per l’organo monocratico. Ciò consentirà alle parti chiamate a dialogare quantomeno di farlo “a carte scoperte”, disponendo delle informazioni utili a scrutare la patologia dell’impresa[17].
Quest’ultima troverà tra le utilities una lista di controllo ed una serie di indicazioni operative, ritagliate sulla tipologia e sulle dimensioni che la contrassegnano, funzionali a redigere un piano di risanamento e ad autosomministrarsi un test rapido per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento[18].
L’”auto-diagnosi”, che attende il varo di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia diventa il viatico di uscita dalla crisi, l’assenza di autocontrollo assurge ad anticamera della fine dell’impresa e della responsabilità dei suoi organi.
L’adeguatezza del livello dei “facilitatori” dovrebbe essere assicurato dalla specificità dei curricula richiesti agli aspiranti. I requisiti per l’inserimento nel novero degli esperti istituendo presso ogni camera di commercio assicureranno la qualità degli apporti. Soprattutto perché si punta molto sulla “formazione”.
Le nomine dei mediatori verranno gestite da un’apposita Commissione, di durata biennale così da evitare il sedimentarsi di posizioni di potere. A comporla sensibilità varie, provenienti da esperienze diverse: un magistrato, un componente di nomina camerale, un membro di nomina prefettizia.
La commissione designa a maggioranza, ma è forse opportuno trovi l’intesa sulla soluzione migliore ragionando da collegio perfetto. Il lavoro dei commissari è sotto stretta osservazione, com’è giusto che sia. La trasparenza delle azioni e delle intenzioni diviene la cifra dominante della composizione, il che vale sin dal debutto. La scelta dell’esperto è dinanzi agli occhi di tutti, al pari dei suoi incarichi, non più di due contemporaneamente. Il comma 9 dell’art. 3 prevede che il curriculum del nominato sia inserito “senza indugio” in apposita sezione del sito della camera di commercio.
A presidio dell’indipendenza dell’esperto soccorre una minuziosa sfilza di incompatibilità (comma 4); non meno attenta è l’indicazione delle linee ispiratrici della condotta del professionista, cui si chiede di essere professionale, riservato, imparziale (comma 2), ma al quale si concede una libertà di manovra indispensabile, che gli permette di attingere dall’imprenditore e dai suoi creditori tutte le informazioni utili e di farsi coadiuvare da altri soggetti “dotati di specifica competenza”.
Un’eventualità negletta del disegno del decreto d’urgenza attiene, tuttavia, alla possibile inadeguatezza dell’esperto riscontrata a posteriori, in corso d’opera. Sarà una contingenza tutt’altro che infrequente, perlomeno agli albori della formazione, occorrendo del tempo per costruire l’alto profilo di una professionalità tutta nuova. Per l’imprenditore che incappi in itinere in un negoziatore inadatto non è prevista l’opportunità di invocarne la sostituzione. È un imprevisto che lo costringerà a ripassare dal “via”, non essendo immaginabile tragitto diverso dalla rinuncia alla negoziazione avviata e dalla ripresentazione dell’istanza. In quel caso, se l’esigenza è motivata, non dovrebbe potersi ravvisare alcun abuso dello strumento.
La riservatezza e la confidenzialità dell’allerta immaginata nel quadro del CCII non tramontano, perché si prevede che l’esperto non sia tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti al giudice né dinanzi ad altra autorità. Si richiamano a sua tutela le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto compatibili.
Tutte le altre parti hanno l’obbligo di tacere sulla situazione dell’imprenditore e sul corso delle interlocuzioni. L’obbligo di riservatezza in capo ai soggetti coinvolti è aspetto avvertito come di essenziale importanza, molti essendo i pericoli di information leakage sullo stato di crisi fra i dipendenti, i clienti, i fornitori e il ceto bancario. La “fuga di notizie” può far prendere all’impresa il piano inclinato della distruzione insanabile di ricchezza, tanto più se una ridda di creditori finanziari atterriti iniziasse a gareggiare sulle azioni conservative e di recupero non appena il barlume della difficoltà dovesse intravvedersi.
Le parti devono comportarsi “secondo buona fede e correttezza” e il ricorso alla clausola generale non è una mera mozione d’ordine[19]. L’imprenditore, infatti, ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo, informato, ma anche riservato (comma 7).
Le trattative devono procedere lealmente e “a bocce ferme”. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non può costituire di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. I rapporti negoziali rimangono inalterabili nel segmento della negoziazione.
Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
Molto dettagliato a tenore dell’art. 5 lo schedario dei documenti da depositare in allegato all’istanza d’accesso e per il tramite della piattaforma: i bilanci dell’ultimo triennio, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi (a testimonianza del persistente presupposto della continuità), le iniziative industriali di prossima adozione; un elenco dei creditori da cui traspaiano importi e gradi; le certificazioni sui debiti tributari e un estratto dalla centrale rischi.
Sembra coerente con il sistema che il buon imprenditore non possa limitarsi a depositare le sole “carte d’identità”, dovendo fare perlomeno ostensione di una bozza di piano o di qualcosa che gli somigli, illustrando alternative e possibilità. In particolare, occorrerà almeno chiarire programmaticamente qual è a suo dire la migliore negoziabilità dell’azienda e quali le risorse finanziarie che la assicureranno. Altrimenti l’esperto, nei pochi giorni che precedono la convocazione dei creditori, non sarebbe in grado prospettare alcunché a costoro, né capirebbe quali coinvolgere in misura più diretta nell’interlocuzione.
Cruciale anche il ruolo del segretario generale della Camera di commercio e della struttura che agirà a suo supporto. Ricevuta l’istanza di nomina dell’esperto il segretario passerà la palla alla Commissione che sovrintende sugli elenchi dei professionisti, accompagnando il passaggio con una nota sintetica. Quella nota – tendenzialmente assai influente – dovrà essere rigorosa, rendendo una “fotografia” non sfocata dell’impresa, illustrandone il volume d’affari, il numero di dipendenti e il comparto d’appartenenza; elementi, questi, funzionali a disegnare un profilo di esperto, in luogo di altri possibili.
L’individuazione di un negoziatore attrezzato a comprendere le dinamiche del settore è aspetto basilare, anche perché non è prevista – come si è dianzi evidenziato – una procedura di sostituzione a posteriori del professionista inadatto; è previsto soltanto che entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possano presentare osservazioni sull’indipendenza (non sulla professionalità, invero prescrutinata) del facilitatore al segretario generale della camera di commercio, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito il professionista, se lo ritiene opportuno provveda ad un avvicendamento.
I criteri di rotazione e trasparenza evocati esplicitamente come linee guida ai fini della designazione non escludono, ma postulano, l’ossequio a un criterio implicito: quello della investitura del professionista più adeguato alla situazione da affrontare; non è un caso che l’ultimo inciso del comma 7 dell’art. 3 preveda che la nomina possa avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. L'autorevolezza dell’esperto chiamato a condurre la ricerca delle soluzioni costituisce una precondizione affinché il nuovo istituto possa funzionare.