Saggio
Concordato preventivo con assuntore: un nuovo vecchio strumento di risoluzione della crisi*
Filippo Salsone, Dottore in giurisprudenza
7 Settembre 2026
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Sommario:
1 . Introduzione e cenni storici sull’istituto
3 . La natura del concordato con assuntore
3.1 . Segue: la qualificazione del negozio in termini di accollo, delegazione o espromissione
3.2 . Segue: la qualificazione del negozio in termini di cessione traslativa con mandato a liquidare
3.3 . Segue: la qualificazione del negozio in termini di novazione
3.5 . Segue: …e una proposta risolutiva
5 . Tertium genus o diversa declinazione dei modelli “tradizionali”
5.1 . Segue: la disciplina applicabile
6.1 . Segue: domanda, piano e proposta
6.2 . Segue: il classamento in ipotesi di assuntore-creditore
6.3 . Segue: l’ammissibilità di una assunzione limitata
6.4 . Segue: qualificazione del prezzo e regole distributive
6.5 . Segue: i controlli degli organi della procedura
7 . La fase interinale tra apertura e omologa
7.1 . Segue: la gestione dell’impresa e il controllo del commissario giudiziale
7.2 . Segue: offerte concorrenti
8.1 . Segue: gli effetti dell’omologa
In questa prospettiva si colloca il concordato preventivo con assuntore: l’art. 84, comma 1, CCII conferma la possibilità per l’imprenditore – già prevista già dall’art. 160, comma 1, lett. b) – di regolare la propria crisi mediante l’“attribuzione delle attività ad un assuntore”[1].
La figura dell’assuntore di concordato preventivo venne per la prima volta introdotta con la riforma della L. fall. del 2006[2]. Prima, questa possibilità non era riconosciuta; tuttavia, il sistema prevedeva una figura affine, che ancora oggi resiste, e cioè quella dell’assuntore di concordato fallimentare[3]. Gli artt. 124 (azioni revocatorie esperibili dal terzo assuntore) e 137 (inapplicabilità delle disposizioni sulla risoluzione del concordato in caso di assunzione di un terzo con liberazione immediata dell’assuntore) della legge fallimentare del 1942 menzionavano la figura solo con riferimento al concordato fallimentare e, comunque, si limitavano unicamente al lato “passivo” dell’accollo, ossia quello relativo all’assunzione degli obblighi concordatari[4].
La riscrittura dell’art. 160 L. fall. a opera della richiamata riforma ha introdotto la figura dell’assuntore e ha quindi ammesso la possibilità di una proposta concordataria con attribuzione delle attività a un terzo. Così facendo, non solo si è dato ingresso a questa nuova forma concordataria, ma l’elemento “attivo” tipico e peculiare della figura dell’assuntore, cioè il trasferimento in suo favore delle attività del debitore, ha trovato un’esplicita codificazione[5].
Successivamente, l’istituto – per quanto indirettamente – è stato interessato dalla miniriforma operata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132, attraverso la quale il legislatore ha, tra le altre cose, esteso al concordato preventivo la possibilità di presentare proposte concorrenti in un momento successivo alla domanda[6].
Oggi, come si diceva, l’istituto è stato confermato dal Codice della Crisi (“CCII”) il quale, parallelamente al passato, dedica a questa peculiare tipologia concordato solo sporadici e brevi cenni, con la conseguenza che nell’attuale sistema concorsuale persistano alcune delle lacune normative che, in passato, avevano attirato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza.
Il presente contributo si propone di approfondire i tratti distintivi del concordato con assuntore alla luce delle innovazioni introdotte dall’articolata revisione della disciplina della crisi d’impresa, evidenziandone le criticità e offrendo, per quanto possibile, spunti ricostruttivi e soluzioni interpretative coerenti con i più recenti orientamenti. Difatti, nonostante la riepilogata storicità dell’istituto, non vi è dubbio che l’introduzione a opera del CCII di un capo autonomo dedicato ai principi che sorreggono la materia (v. artt. 3-11 CCII) e il tentativo di rendere il di un diritto della crisi un ordinamento autonomo invece che un mero spin off del diritto commerciale abbia avuto delle ripercussioni anche su strumenti che, a prima vista, potrebbero sembrare in nulla diversi dalla loro versione precedente[7].
Note: