Anche con riferimento al tema appena enunciato, non si può prescindere dalla prospettiva storico-evolutiva, ricordando che il principio (come viene comunemente inteso) della par condicio creditorum - rispetto al quale, il codice del 1942 registrava il superamento della formula, considerata da autorevole dottrina “piuttosto sovrabbondante”, utilizzata dal codice civile ottocentesco all’art. 1849[27] -, dimostra la consapevolezza del legislatore di orientarsi verso “la concezione che nega un diritto di natura sostanziale dei creditori sui beni del debitore”[28], neutralizzando al contempo l’idea dell’esistenza di un obbligo, in capo al debitore, di non porre in essere atti dispositivi determinanti una diminuzione del patrimonio, inteso come garanzia generica e comune dei creditori[29].
La successiva dottrina non ha fatto altro che confermare, unanimemente, l’insussistenza di un siffatto obbligo[30]. Per altro verso, il carattere sostanziale della norma rimane fermo quanto alla “soluzione egualitaria” ossia al principio della par condicio quale “logica conseguenza dell’identità dell’oggetto che la legge assegna all’azione esecutiva di ciascun creditore”[31]. La stessa dottrina, tuttavia, si rende conto che detto principio “è in concreto attuato con un diverso grado di intensità”, potendosene ravvisare attenuazioni della portata con riferimento, ad esempio, alla disciplina dell’esecuzione forzata individuale (mobiliare, art. 527 c.p.c.), rimanendo peraltro ferma la convinzione, secondo la quale il principio in esame riceverebbe (e non può che ricevere) integrale applicazione nell’esecuzione collettiva, detta comunemente e non a caso “concorsuale”[32].
Non si può non constatare come la storia, in questo caso, si sia svolta imboccando una diversa direzione, tanto in ordine all’evoluzione della riflessione dottrinale, che ha da tempo (e in vario modo) posto in dubbio l’effettività del principio dell’eguale diritto dei creditori[33], quanto dal punto di vista normativo, in considerazione delle deroghe legislative comportanti un progressivo (ma inesorabile) ridimensionamento della consistenza del principio, da ultimo attraverso la riforma della legge fallimentare esitata nel recente codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quale svolta epocale nella disciplina della crisi d’impresa e degli strumenti negoziali e procedurali per il suo superamento[34].
Resiste la già ricordata sospensione dei poteri di autotutela, con la conseguente preclusione dell’azione esecutiva individuale, quale effetto dell’assoggettamento di tutti i beni del debitore alla garanzia di tutti i creditori – ricordando che i beni colpiti da un vincolo prelatizio di natura reale sono (parte del patrimonio del debitore, ma) da considerare al di fuori dal concorso dei creditori, salvo, evidentemente, per quanto concerne il valore di realizzo eccedente il soddisfacimento del credito assistito dalla garanzia reale – e si è spinta oltre la dimensione tradizionale della liquidazione del patrimonio (come mezzo per il soddisfacimento dei diritti dei creditori), dal momento che è stata estesa dal legislatore (oltre che al concordato preventivo) anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (non riconducibili concettualmente alla categoria delle “procedure” funzionali alla gestione del concorso[35], se non si vuole assegnare alla stessa espressione di “procedura concorsuale” un significato così lato, da rendere incomprensibile la stessa scansione sistematica e dunque, in ultima analisi, la distinzione tra i diversi “strumenti” ordinati e disciplinati dal codice della crisi), così come alle altre ‘procedure’, utilizzabili dal debitore come strumento di regolazione della crisi (a cominciare dalla composizione negoziata, di carattere preliminare e perciò disciplinata nel codice prima degli altri strumenti). Ma non si può dire che l’inibitoria persegua la finalità di garantire l’effettività della par condicio creditorum, in quanto l’obiettivo è altro, attenendo al successo della soluzione negoziale della crisi (attraverso il concordato preventivo, il menzionato accordo di ristrutturazione o gli altri “strumenti” previsti dal codice).
La logica di tipo recuperatorio e conservativo dell’impresa che versi in una situazione di crisi, con l’obiettivo del superamento di quest’ultima, che caratterizza lo spirito della nuova disciplina del concordato, rispetto alla logica esclusivamente liquidatoria, che invece ha tradizionalmente caratterizzato le procedure concorsuali (nella storia dell’idea stessa di “fallimento” e della sua regolamentazione)[36], era certamente ben lungi dal profilarsi all’orizzonte alla metà degli anni Cinquanta, ma anche successivamente, ossia nel periodo in cui autorevolissimi studiosi del diritto privato, i cui nomi sono stati già evocati, tentavano di dare un ordine sistematico alla materia.
Le considerazioni espresse sul punto dagli studiosi di quel tempo, pur preziose per la costruzione del ragionamento civilistico, vanno così definitivamente collocate nel loro tempo, dal momento che esprimono una concezione della vicenda complessivamente connessa all’insolvenza – così come alla crisi d’impresa, si può dire oggi, alla luce dell’attuale assetto normativo, che recepisce la nozione aziendalistica di crisi -, dal punto di vista del concorso dei creditori e della realizzazione dei diritti di questi ultimi, assai distante da quella attuale, che vede invece, per un verso l’affermazione delle procedure amministrative (in particolare, dell’amministrazione straordinaria, nelle diverse versioni disponibili a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’impresa in crisi), per altro verso – questa la considerazione decisamente più interessante – la ‘contaminazione’ sempre più rilevante delle procedure concorsuali a tutela del credito (e del creditore, in quanto tale) con norme che, derogando a regole e principi generali del diritto privato comune, sono intese a preservare la c.d. “continuità aziendale”, una delle novità (se non la novità, al singolare) di maggiore rilievo (oltre che di più forte impatto nella gestione delle procedure concorsuali) nei nuovi assetti del diritto dell’insolvenza.
Scorrendo la nuova normativa, pur nella necessaria (e riduttiva) sintesi che s’impone in questa sede, si nota immediatamente come la disposizione di apertura espliciti il principio (innovativo e di carattere ‘speciale’) inteso a tutelare i creditori che “vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta” (art. 84, 3° comma CCI), cui si aggiunge la norma che richiede (nella proposta concordataria) l’indicazione specifica delle utilità conseguibili da parte dei creditori.
Tali utilità, considerate nel contesto dinamico della continuità, non si limitano, evidentemente, al pagamento (integrale o in percentuale) del credito, ma possono assumere connotazioni giuridiche diverse e, in ipotesi, più idonee a realizzare gli interessi sostanziali degli stessi creditori, proprio in ragione della scelta di proseguire (anche soltanto in parte) l’attività d’impresa. In tal senso, la norma impone di esplicitare nella proposta “per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa” (è sempre l’art. 84, 3° comma CCI)[37].
Enunciate le regole dal tenore più generale, lo stesso art. 84 CCI, al sesto comma, ribadisce un ulteriore cardine della responsabilità patrimoniale del debitore, relativo al rispetto delle cause legittime di prelazione - fermo il già considerato ridimensionamento della par condicio[38] -, prevedendo che, nel concordato in continuità aziendale, il “valore di liquidazione” è distribuito nel rispetto della graduazione delle stesse cause legittime di prelazione. Indirettamente, si confermerebbe così la distinzione tra i due scenari, cui fanno capo rispettivamente il diritto (e le relative procedure) delle liquidazioni (ove rimane prioritario l’interesse dei creditori, secondo il modello tradizionale, ossia senza condizionamenti o compromessi) e il diritto delle ristrutturazioni, ove invece emergono gli ulteriori interessi rilevanti, rimanendo il detto valore di liquidazione (riferito al patrimonio, costituente la garanzia dei creditori) in ogni caso un punto di riferimento essenziale per la tutela dei creditori.
Se il valore di liquidazione è il presidio (minimo) della tutela dei creditori, va ricordato come la continuità aziendale avesse suscitato, tra gli studiosi, la questione relativa alle sorti del valore eccedente quello di liquidazione, c.d. surplus (o plusvalore) da continuità. Questione tutt’altro che semplice, se si considera che, in giurisprudenza, erano state prospettate interpretazioni divergenti della disciplina[39], tra chi riteneva la distribuzione in ogni caso condizionata (e quindi, in qualche modo, vincolata) dal rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione[40] e quanti, al contrario, supportavano la libertà del proponente di disporre di questa sorta di plusvalore, assumendo così una posizione ritenuta maggiormente aderente e funzionale alla logica della continuità aziendale[41].
Il dibattito si era sviluppato, naturalmente, anche in dottrina, attenendo a un punto nodale della vicenda, posto che il senso stesso della continuità aziendale è legato alla concreta possibilità che la prosecuzione dell’attività d’impresa generi flussi, in linea di principio idonei a determinare una situazione migliorativa (in ogni caso, non deteriore) per i creditori (rispetto alla liquidazione del patrimonio, alla stregua delle valutazioni da compiere al momento dell’apertura della procedura). In particolare, nel caso in cui la procedura concordataria in continuità fosse affiancata dalla transazione fiscale – necessaria, com’è noto, qualora i crediti erariali non vengano pagati per intero e senza dilazione, come del resto accade quasi sempre –, si era posto il problema dell’utilizzazione dell’attivo derivante dalla continuità per adempiere al debito erariale. Ciò che condurrebbe a interrogarsi sulla qualificazione del plusvalore corrispondente ai flussi dell’attività aziendale, in termini di finanza esterna ovvero endogena, dunque pur sempre riconducibile al patrimonio del debitore, quale garanzia dei creditori (di conseguenza, non liberamente disponibile, benché con i limiti delle regole concorsuali della c.d. “priorità relativa”, come si vedrà subito), da comprendere tra i “beni futuri”, ai sensi dell’art 2740 c.c.[42].
Ben consapevole del dibattito maturato in dottrina[43], il legislatore del codice si è poi affidato, riconoscendole una rilevanza decisiva, alla formazione delle classi[44], prevista come obbligatoria per questo tipo di procedura (ai sensi del successivo art. 85 CCI), così potendosi ‘relativizzare’ la priorità tra i crediti in concorso (per molto tempo affidata al sistema, semplificato e rigido allo stesso tempo, delle cause legittime di prelazione) ritenendo (all’art. 84, 6° comma CCI) “sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”[45].
La nuova previsione, certamente dotata di una sua intrinseca razionalità, all’interno della tipologia di concordato che il legislatore intende favorire, ossia quello connotato dalla continuità aziendale[46], si accompagna e anzi fa eco al ricordato filone di studi dottrinali, sviluppatosi sul sistema distributivo caratterizzato – si ricorderà che il punto di riferimento è stato e rimane, come di consueto, il diritto statunitense dell’insolvenza, assunto pertanto dal legislatore a modello nel corso della riforma[47] -, dalla coesistenza dei concetti di priorità “assoluta” o “relativa” (nel gergo anglosassone, ormai acquisito anche grazie alla ‘internazionalizzazione’ della materia, di cui sono espressione inequivocabile i diversi atti normativi maturati in ambito europeo: absolute ovvero relative priority rule)[48].
L’inevitabile difficoltà di coniugare specifiche esigenze socio-economiche – un tempo consegnate al sempre più complesso e articolato, ma anche farraginoso, ‘sistema’ dei privilegi – con le più sofisticate nuove norme generali o, se si preferisce, con l’affermazione di nuovi principi, ha peraltro determinato la necessità di prevedere – una volta adottata questa nuova prospettiva, con la convivenza delle due forme o criteri di ‘preferenza’: ovvero absolute e relative priority, a seconda della provenienza delle risorse con cui saranno soddisfatti i creditori - una regola specifica, idonea a tutelare i crediti di lavoro subordinato, intrinsecamente connessi con la continuità aziendale e, in ogni caso, collocati in posizione apicale rispetto all’ordine dei privilegi[49].
Introdotta dalla riforma come deroga alla regola (se si preferisce, principio) dell’eguale diritto dei creditori, di cui il proponente avrebbe potuto avvalersi nel caso in cui avesse voluto proporre un trattamento differenziato – diverso, ma compatibile, con quello previsto dal legislatore basato sull’esistenza di una causa legittima di prelazione, in un certo senso razionalizzato e, in tal modo, reso giuridicamente ammissibile grazie al ‘raggruppamento’ dei creditori omogenei[50] -, la suddivisione in classi (da onere del proponente, nell’originaria configurazione) è diventata così obbligatoria nell’innovativo concordato in continuità (art. 85, 3° e 4° comma CCI)[51]. Enunciata l’obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi in termini generali, si stabilisce che anche i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e interessati dalla ristrutturazione, qualora non vengano soddisfatti in denaro, integralmente ed entro centottanta giorni dall’omologazione[52], debbano essere suddivisi in classi[53].
Benché le regole vigenti, previste dal codice per la formazione delle classi, appaiano prima facie tutt’altro che semplici e intuitive, dal suo esordio nel corso della riforma della legge fallimentare, non soltanto non è stata mai messa in discussione l’opportunità della previsione delle classi, ma non era mancato chi sosteneva l’opportunità che diventassero obbligatorie nella proposta concordataria, se non altro – secondo l’opzione recepita anche nella disciplina del codice – nel caso di continuità aziendale.
L’impressione è che la previsione e la relativa disciplina in materia di c.d. ‘classamento’ siano destinate a scontare, per un verso, la stessa novità del meccanismo[54], per altro verso la complessità del tentativo di coniugare l’aspetto (e la prospettiva funzionale, di natura) più propriamente economico-aziendale della vicenda concordataria con le strettoie giuridico-formali imposte dal rispetto della par condicio, superabile soltanto dall’esistenza di una causa legittima di prelazione.
Del resto, appare sin troppo evidente che la prospettiva ‘aziendalistica’ non possa che spingere proprio nella direzione del raggruppamento dei creditori attraverso le classi, facendo prevalere l’esigenza di una qualche razionalizzazione dell’espressione di voto – attuata, va da sé, con il superamento del sistema tradizionale e consistente, in ultima analisi, in una compressione o, se si preferisce, un ridimensionamento del valore che la volontà del singolo creditore può avere nella valutazione della proposta -, sul rischio di decisioni individuali (per principio non sindacabili, posto che si tratterebbe di indagare le ragioni che concretamente si celano dietro l’espressione di voto), che potrebbero rivelarsi irrazionali e, in ultima analisi, pregiudizievoli per gli interessi (non soltanto dei creditori ‘ragionevoli’, evidentemente) che dalla procedura concordataria riceverebbero la più efficace tutela.
In questo contesto, si può comprendere anche la norma di sistema, per così dire, ove si esplicita il limite (intrinseco e, si direbbe, insuperabile sul piano sistematico) del classamento, che - fermo quanto previsto dall’articolo 84, 5°, 6° e 7° comma CCI - non può comunque avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, quale espressione di una prerogativa del solo legislatore.
In altri termini, nel momento in cui al proponente è data la possibilità – nella disciplina attuale, trasformatasi in obbligo, fondato sulla già sottolineata ratio legis, dall’evidente matrice socio-economica e, concettualmente se non altro, alternativa alla rigidità del principio che fa capo all’enunciazione dell’eguale diritto dei creditori, nell’astratta formulazione normativa di cui all’art. 2741 c.c. – di modulare la proposta, superando in tal modo l’inevitabile (al tempo, ormai lontano, del codice civile) neutralità della regola sulla par condicio, grazie alla predisposizione di un concreto assetto distributivo delle risorse disponibili affidato appunto alla formazione delle classi[55], è evidente che una siffatta opportunità non potrà mai risolversi in un pregiudizio per quei creditori, il cui diritto non è, per definizione, “eguale” (a quello dei concorrenti), in ragione dell’esistenza (rectius, preesistenza) di una causa legittima di prelazione[56].
A differenza dell’eguale diritto (dei creditori chirografari)[57], che nasce in occasione e in ragione del concorso tra creditori (non privilegiati, evidentemente)[58], la prelazione si origina (in via convenzionale o legale), infatti, in modo autonomo e indipendente (oltre che, per principio, in un momento anteriore), rispetto all’apertura della procedura in cui si realizza il concorso, sicché il diritto così consolidatosi in capo al creditore – fatta salva, s’intende, la revocabilità della garanzia prestata in termini fraudolenti e comunque pregiudizievoli per gli altri creditori - non potrebbe mai essere inciso (vanificandosi o riducendosi la prelazione) dalla proposta concordataria[59].