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Saggio

Sul “valore eccedente quello di liquidazione” nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCII)*

Antonio Maria Leozappa, Aggregato di diritto commerciale nell’Università Niccolò Cusano

3 Marzo 2025

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’A. affronta la questione del significato riconoscibile al “valore eccedente quello di liquidazioneex art. 84, comma 6, CCII e delle sue condizioni d’uso nella disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale.
Riproduzione riservata
1 . La questione
Con l’intervento emendativo alla disciplina dell’art. 87 CCII, operato dal D.Lgs. n. 136/2024[1], è stata introdotta la nozione di “valore di liquidazione”, in linea con l’interpretazione maturata in sede di prima applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[2], mentre è rimasto indefinito il significato del “valore eccedente quello di liquidazione”. Detto valore è contemplato nella sola disciplina del concordato preventivo, registrandosi in due disposizioni, ambedue relative alla tipologia della continuità aziendale.
Si tratta, in primo luogo, dell’art. 84 CCII che, ai fini del giudizio di omologazione, richiede che con la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione i crediti inseriti in una classe ricevano, complessivamente, un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (comma 6). Tale principio trova applicazione ai crediti chirografari nonché a quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca avendo riguardo all’importo che non può essere soddisfatto alla luce della stima del valore realizzabile nello scenario della liquidazione giudiziale: importo che, in conseguenza, risulta degradato (comma 5), con l’eccezione dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. per i quali opera, tassativamente, la regola di priorità assoluta (comma 7). Al valore eccedente quello di liquidazione fa, inoltre, riferimento la disciplina dell’art. 112 CCII, che, tra le condizioni per la omologazione, ne prescrive la distribuzione in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano, complessivamente, un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
In questo contesto, la questione che si intende, qui, affrontare è quella del significato da riconoscere al “valore eccedente quello di liquidazione” per, poi, procedere a indagare le sue condizioni d’uso nell’ottica della predisposizione della proposta e del piano. 
2 . Sul “valore eccedente quello di liquidazione” quale parametro regolatorio della distribuzione dell’attivo concordatario
Dai precedenti cenni, di per sé essenzialmente formali, il valore eccedente quello di liquidazione viene in evidenza quale parametro di riferimento ai fini della applicazione della regola di priorità relativa.
In quest’ottica, si tratta di focalizzare gli specifici connotati che tale valore assume nella sistematica del concordato in continuità aziendale. Stante la corrispondenza terminologica, è naturale che, per esso, primario termine di riferimento sia la definizione di “valore di liquidazione” stabilita dall’art. 87, comma 3, CCII: che si risolve nel “valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti” da intendersi “comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili” (comma 1, lett. c)[3]. Sicché, in prima istanza, è dato assumere la rilevanza dell’eccedenza rispetto a qualunque potenziale introito conseguibile nello scenario della liquidazione giudiziale (compreso quello derivante da azioni revocatorie, azioni risarcitorie, etc.), per come attestato nella relazione ex art. 84, comma 5, CCII.
Entrando nel merito, vale osservare che risulta affatto diffusa, anche in sede giurisprudenziale, la convinzione che il valore eccedente quello di liquidazione si sostanzi, tipicamente, nei flussi della continuità aziendale, ritenendosi che il “valore di continuità (…) comprende tutto ciò che non è valore di liquidazione”[4].
Rimane, comunque, dibattuta con riferimento all’attività di impresa la possibilità di ricondurvi gli introiti superiori ai risultati previsti nel piano concordatario. Al riguardo, emergono due linee di pensiero. Da un lato, l’indirizzo che sottolinea l’esigenza di destinare ai creditori concordatari l’eccedenza nei flussi di cassa in quanto, funzionalmente, collegata ai fattori produttivi[5]; con esso, si ripropone un argomento che, sotto la previgente disciplina, aveva trovato l’avallo della giurisprudenza di legittimità[6], anche se nell’attuale regime il surplus è da intendersi soggetto alla regola di priorità relativa. Dall’altro, l’orientamento che nega tale destinazione sull’assunto che il valore della continuità sia quello previsto nel piano[7], dovendosi ritenere “consustanziale alla disciplina della continuità diretta che l’imprenditore possa far propri i flussi di cassa eccedentari”[8].
Il confronto tra gli interpreti risulta aperto anche avendo riguardo alla possibile rilevanza delle plusvalenze, rispetto al prezzo stimato, conseguite nella dismissione degli asset. La soluzione positiva viene motivata postulando che il valore eccedente quello di liquidazione sia “comprensivo delle maggiori somme conseguite dalla vendita di beni non funzionali rispetto al valore di realizzo loro attribuito - gli esiti della liquidazione di specifici beni dovrebbero risultare irrilevanti rispetto alla preventiva determinazione del valore di liquidazione”[9]. A tale lettura si oppone che il valore di liquidazione rileva ai fini del giudizio di comparazione rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, in quest’ottica, posto che la apertura di quest’ultima implicherebbe il diritto dei creditori a incamerare l’intero ricavato ne viene dedotto il relativo assoggettamento alla regola di priorità assoluta[10].
Ora, pur nella varietà delle posizioni, questi indirizzi si caratterizzano per una comune prospettiva di inquadramento: quella di prendere in considerazione il valore eccedente quello di liquidazione quale dato empirico, che, in quanto afferente alla continuità, risulta soggetto alla regola di priorità relativa secondo e nei limiti delle previsioni di piano. È muovendo da tale chiave di lettura che ci si interroga se l’eventuale ulteriore surplus generato sia dall’attività imprenditoriale che dalle dismissioni sia riconducibile alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e, nell’affermativa, se sia regolato dalla regola di priorità assoluta o da quella di priorità relativa.
In questo contesto, due ordini di considerazioni convincono della opportunità di rimeditare tale impostazione.
In primo luogo, vale osservare che, nella disciplina del concordato in continuità, viene espressamente previsto che il soddisfacimento dei creditori possa essere pianificato “in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta” (art. 84, comma 3, CCII). Una tale previsione postula che l’attivo concordatario sia, tipicamente, composto dai risultati della continuità, ma, al contempo, che non si risolva in essi[11]. Il che porta a dubitare che la continuità possa identificarsi “negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi”[12] e cioè che la continuità aziendale possa venire in evidenza alla stregua di una categoria di ordine generale atta a includere le diverse tipologie di attivo conseguibili nella procedura in eccedenza rispetto a quanto stimato nella liquidazione giudiziale.
Significativo è, peraltro, che nella disciplina dell’art. 84, comma 6, CCII l’ambito di operatività della regola di priorità relativa sia definita con riferimento non alla continuità, quanto al valore eccedente quello di liquidazione. Va infatti rilevato, e con ciò si viene al secondo ordine di considerazioni, che è quest’ultimo a rappresentare il parametro giuridico che si contrappone al valore di liquidazione ai fini della ripartizione delle risorse messe a disposizione nel piano concordatario.
Il punto merita di essere sottolineato. Esso evidenzia che, nella disciplina del concordato in continuità aziendale, le “utilità” destinate al soddisfacimento dei creditori (art. 83, comma 3, CCII) trovano, tipicamente, riconoscimento secondo due parametri: in quanto “valore di liquidazione” e come “valore eccedente quello di liquidazione” (art. 84, comma 6, CCII). L’unica eccezione è quella delle risorse aggiuntive - ossia degli apporti che si connotano, secondo l’insegnamento tradizionale[13], per loro neutralità rispetto al patrimonio concordatario – che risultano liberamente disponibili ai sensi dell’art. 84, comma 6, CCII.
In questo senso, il valore eccedente quello di liquidazione rappresenta non un dato empirico, bensì il parametro giuridico in ragione del quale le eccedenze rispetto agli importi stimati nello scenario di liquidazione giudiziale trovano un rilievo unitario sotto il profilo categoriale e, dunque, regolatorio. Qui, appunto, la nozione di valore eccedente quello di liquidazione giudiziale rivela il suo significato tecnico: per il tramite della relativa categoria si manifesta l’ambito applicativo della regola di priorità relativa.
Da questo tipo di prospettiva c’è, dunque, da dubitare circa la sostenuta estraneità dall’ambito applicativo della regola di priorità relativa del surplus conseguito nell’attività di impresa rispetto ai risultati programmati nel piano e delle plusvalenze realizzate rispetto agli importi stimati per le dismissioni in sede concordataria. Non appare, infatti, convincente che la questione possa essere affrontata muovendo dall’assunto che l’attivo concordatario sia determinato dalle previsioni del piano[14]. Il punto è che, così ragionando, si inverte il rapporto tra fine e mezzo.
Al riguardo, deve considerarsi ormai, da tempo, chiarito che “con la proposta il proponente assume un impegno verso i creditori”, mentre “il piano rappresenta (…) il mezzo attraverso il quale il debitore è poi in grado di formulare la proposta”[15]. Nel concordato in continuità aziendale non si realizza la espropriazione dei beni e la garanzia patrimoniale si declina, ai sensi dell’art. 84, in funzione dell’esigenza di assicurare un soddisfacimento dei creditori non inferiore a quello stimabile nella liquidazione giudiziale (comma 1), risultando la sua determinazione rimessa alla discrezionalità del debitore tanto più che può essere “conserva(ta) la gestione dell’impresa in capo allo stesso debitore”[16]. Alla luce di ciò, le previsioni di piano, più che come limiti alla responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c., vengono in evidenza quali modalità della programmazione con la quale si intende realizzare gli obiettivi di soddisfacimento dei creditori, che trovano espressione nella proposta, e quelli di conservazione dei valori aziendali (art. 87, comma 1, lett. c, CCII)[17]. E’ in ragione e nei limiti di detti obiettivi che trova attuazione la garanzia patrimoniale ed è con riferimento agli stessi che viene a misurarsi l’obbligo di soddisfacimento assunto dal debitore con la domanda di concordato.
Si comprende, così, il ruolo che la proposta è destinata a svolgere anche nella caratterizzazione del regime di distribuzione del surplus che può determinarsi, in fatto, rispetto alle previsioni del piano. Indubbiamente, tale plusvalore trova origine negli asset vincolati al concordato e, dunque, in via di principio risulta, anch’esso, attratto nella garanzia patrimoniale, che ex art. 2740 c.c. investe “tutti i suoi beni presenti e futuri” del debitore. Ma alle delineate caratteristiche dell’obbligo di soddisfacimento, che grava su quest’ultimo, consegue che il vincolo non è assoluto, trovando definizione e limite nella proposta ai creditori. Per convincersi di ciò basta ricordare il ruolo vincolante che viene riconosciuto agli obiettivi della proposta nella opposta situazione di inadeguata realizzazione del valore di liquidazione, a proposito della quale si conviene circa la persistenza dell’impegno del debitore a onorare l’importo stimato a pena di risoluzione del concordato per inadempimento (sussistendone gli ulteriori presupposti)[18].
Un’indicazione in tal senso può, inoltre, essere tratta dalla previsione dell’art. 118 bis CCII, introdotta per il concordato in continuità dal Correttivo, là dove disciplina lo speciale procedimento con il quale, dopo la omologazione, acquistano valore organizzativo le «modifiche sostanziali al piano per l’adempimento della proposta» formulate dal debitore (comma 1). L’opzione di non assoggettare a una nuova approvazione dei creditori le modifiche evidenzia come l’accordo si consolidi su (gli obiettivi de)lla proposta, per come perfezionatasi a seguito della omologazione[19]. Trova, perciò, ulteriore riscontro l’impostazione ricostruttiva che individua negli obiettivi della proposta il termine di riferimento per la determinazione della latitudine, quantitativa e qualitativa, della garanzia patrimoniale assunta dal debitore, risultando la pianificazione strumentale a detti obiettivi e, dunque, in quanto “strategia di soluzione della crisi”[20] sempre modificabile laddove richiesto per rimediare alle condizioni che ne ostacolano la realizzazione[21].
Pare coerente, dunque, prospettare che il surplus rispetto alle previsioni di piano sia dei flussi della continuità che del ricavato delle dismissioni operate in sede concordataria sia, in quanto riconducibile al valore eccedente quello di liquidazione, presidiato dalla relativa disciplina; al contempo, l’assoggettamento alla regola di priorità relativa si giustifica solo nel caso in cui, in sede attuativa, risultino deficienze rispetto alla programmazione e, dunque, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi della proposta. 
In definitiva, se si condivide tale inquadramento, è dato concludere che, nel concordato in continuità aziendale, tutte le tipologie di attivo che, in punto di diritto, non siano riconducibili al valore di liquidazione, per come definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII vengano in evidenza quale valore eccedente quello di liquidazione (compresi, dunque, i flussi della continuità), con l’eccezione delle risorse aggiuntive. In questo ordine di idee, sotto il profilo operativo, è da ritenersi l’assoggettamento alla regola di priorità relativa negli importi indicati nelle previsioni di piano e, comunque, nella misura richiesta per assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo quanto indicato nella proposta concordataria. 
3 . Il valore eccedente quello di liquidazione quale criterio di stima: “il valore di concordato”
Le precedenti considerazioni hanno consentito di focalizzare la funzione svolta dal “valore eccedente quello di liquidazione” quale parametro di regolazione dell’attivo, effettivamente, realizzato e, dunque, in un’ottica ex post rispetto alle previsioni di piano. Il discorso richiede, ora, di essere ampliato con riferimento al ruolo che tale valore può assumere ai fini della determinazione, ex ante, dell’attivo in vista della definizione del piano e della proposta concordataria.
La questione si viene a porre alla luce della giurisprudenza, maturata sotto la previgente disciplina, che ha riconosciuto l’attendibilità dell’impostazione estimativa secondo la quale i beni da dismettere nell’ambito della procedura di concordato preventivo possono avere un valore autonomo e superiore rispetto a quello realizzabile in sede fallimentare. Tale impostazione apre, infatti, alla possibilità di riconoscere un significato tecnico al “valore eccedente quello di liquidazione” atto a intendere le eventuali plusvalenze di cui si stima, ex ante, la realizzabilità in sede concordataria rispetto al ricavato stimato nello scenario liquidatorio. 
Il riferimento è alla sentenza del Tribunale di Bergamo, 30 settembre 2020, ove si registra la distinzione tra: 
- la stima dei beni destinati alla vendita nell’ambito del concordato preventivo sulla base del “valore di mercato con assunzione speciale (MV), ossia il valore degli immobili nel peculiare contesto in cui trova la società in stato di crisi, che comporta una non adeguata commercializzazione dei beni e una indiretta «coercizione» del venditore ad agire, con la conseguenza che il prezzo ricavabile dalla vendita degli immobili rispetto a quello a quello ricavabile nell’ambito di una ordinaria contrattazione”; 
- la stima dei beni destinati alla vendita in sede fallimentare sulla base del valore di realizzo (FJV) “applicando una riduzione (…) rispetto al valore di mercato con assunzione speciale (MV)”[22].
L’emersione di un c.d. valore di concordato non ha una rilevanza solo teorica in quanto avrebbe delle implicazioni di assoluto rilievo ai fini della definizione del piano nei termini in cui a essere suscettibile di rilevare quale attivo e, dunque, di essere oggetto delle previsioni di riparto a beneficio dei creditori sarebbe non solo il ricavato incassato (ex post) in eccedenza rispetto a quello stimato nello scenario della liquidazione giudiziale, di cui si è in precedenza discusso, ma anche il maggior valore degli importi di cui si stima la realizzabilità in sede concordataria (ex ante) rispetto a quanto previsto per la liquidazione giudiziale.
Ora, è evidente che, in punto di diritto, non è dato sindacare circa la attendibilità di una siffatta impostazione estimativa, segnatamente in ordine alla effettiva determinabilità di differenti valori di stima tra le vendite operate in sede concordataria e quelle realizzate nella liquidazione giudiziale[23]. Per converso, è possibile interrogarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti normativi per prospettare che il patrimonio dismettibile in sede concordataria possa avere un valore diverso e, segnatamente, superiore rispetto a quello dello scenario liquidatorio.
Su questo piano, a venire in evidenza sono i due profili di regolazione rappresentati dal regime dei beni e da quello delle vendite.
In ordine al primo, a fronte della varietà tipologica degli asset dismettibili la questione può essere affrontata facendo riferimento al ramo di azienda, che ne rappresenta uno dei più rilevanti ed emblematici, anche in ragione della previsione dell’art. 87, comma 3, lett. c), CCII che richiede che il valore di liquidazione sia stimato tenendo conto “dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio”.
Ora, è evidente che la apertura della liquidazione giudiziale potrebbe comportare il venir meno delle condizioni per la continuità aziendale. Si pensi al caso, tipico, in cui dette condizioni siano consentite da una iniezione di capitali condizionata alla omologazione del concordato. In tale situazione, può agevolmente prospettarsi che il ramo di azienda, in quanto in esercizio, abbia un valore di concordato superiore rispetto a quello dato dalla sommatoria dei beni dismettibili in sede di liquidazione giudiziale anche laddove considerati unitariamente ex art. 214, comma 1. Ciò tanto più ove si consideri che risultano estranei al valore di liquidazione gli asset la cui realizzabilità sul mercato presuppone l’esercizio imprenditoriale come, ad esempio, l’avviamento o il marchio.
Ma differenze di valore possono registrarsi, altresì, nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni per disporre, nell’ambito della liquidazione giudiziale, la prosecuzione dell’attività di impresa ex art. 211 CCII. Tali differenze possono derivare dal diverso regime giuridico che regola l’attività imprenditoriale nelle due procedure.
Quello del concordato preventivo si contraddistingue, infatti, per disposizioni preordinate a creare le condizioni per favorirne l’esercizio e le prospettive di risanamento e valorizzazione dell’azienda. Si pensi, ad esempio, per citare due discipline che contraddistinguono il concordato in continuità aziendale a quella dell’art. 94 bis CCII che interdice ai creditori di rifiutare, unilateralmente, l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione ovvero di provocarne la risoluzione, e all’art. 100 che consente di ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria al pagamento dei crediti pregressi quando attestati come “essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”. Tali disposizioni non solo non si registrano nella disciplina della liquidazione giudiziale, ma quest’ultima prevede norme che possono compromettere la efficace presenza dell’azienda sul mercato, risultando prioritaria l’esigenza di evitare di esporre oltremodo la gestione curatoriale al rischio di impresa, anche in ragione della prededuzione che genera[i24]. Si pensi all’art. 211 CCII che, al comma 10, interdice la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti e subappalti nonché la possibilità di acquisirne in subappalto. In quest’ottica, sembra chiaro che non possa essere, pregiudizialmente, escluso che il valore di concordato del ramo di azienda in esercizio possa risultare superiore a quello realizzabile in sede liquidatoria.
Venendo alla normativa che regola la dismissione dei beni è dato osservare che differenze di valore possono derivare dalle diverse modalità di liquidazione. La disciplina dettata per il concordato in continuità dall’art. 114 bis CCII si limita, infatti, a prescrivere l’esigenza che siano definite “assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”.
Ne risulta, perciò, che la vendita non è soggetta agli stringenti vincoli temporali che connotano la liquidazione giudiziale, come quello ex art. 213, comma 5, CCII che impone il primo esperimento di vendita entro otto mesi dall’apertura della procedura, e quello ex art. 216, comma 2, CCII che prescrive per i beni immobili un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi. Non si tratta di un rilievo solo formale perché, nei commenti sulla disciplina liquidatoria, è stato posto in evidenza che l’esigenza di “celerità, allo scopo di massimizzare, anche dal punto di vista temporale, l’interesse dei creditori”, che connota le procedure coattive, finisce per configurare un fattore che “influisce negativamente sul prezzo”[25]. Per converso, nel concordato in continuità sussistono margini di programmazione più flessibili e, dunque, possono essere definite modalità di cessione scansionate nell’arco-piano in grado di meglio cogliere i trend del mercato al fine di valorizzare gli asset.
Va, inoltre, considerato che la normativa concordataria consente la pianificazione di interventi sugli asset patrimoniali in grado di valorizzarli in funzione di una vendita maggiormente redditizia[26], mentre detti interventi risultano meno compatibili rispetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, che, ancorché non li vieti espressamente, sembra, tuttavia, orientare l’amministrazione del curatore, essenzialmente, in un’ottica conservativa. Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione va, infatti, tenuto presente che la “specifica «missione»” del curatore si risolve, sostanzialmente, nell’“interesse a conservare e a ripristinare il patrimonio del debitore”[27].
Sembra, allora, chiaro come, sul piano normativa, sussistano i presupposti per assumere o, quantomeno, per non escludere, pregiudizialmente, che il patrimonio o sue determinate componenti possano avere un valore di concordato maggiore rispetto a quello stimato in sede di liquidazione giudiziale[28].
Ora, da questo tipo di prospettiva emerge come tali presupposti sussistano anche con riferimento ai flussi della continuità, ossia avendo riguardo ai risultati dell’impresa di cui il piano conservi la gestione in capo al debitore. Le considerazioni sopra svolte in merito alla dismissione dell’azienda in esercizio si ripropongono, ancor più, in detta ipotesi, potendo prospettarsi una maggiore redditività non solo in ragione delle regole che presiedono l’esercizio imprenditoriale nella normativa concordataria, ma anche, ad esempio, a seguito di interventi di sostegno finanziario o tecnico, non proponibili in caso di liquidazione giudiziale. Ne deriva che anche in ordine ai risultati della continuità aziendale, in quanto tale, può emergere un valore di concordato che, in quanto eccedente quello di liquidazione, è destinato a concorrere, ex ante, alla determinazione dell’attivo, con assoggettamento alla regola di priorità relativa.
Come già sottolineato, la effettiva sussistenza di un (plus)valore di concordato deve essere accertata nel caso concreto, non potendo essere trascurato anche il fattore costituito dalle condizioni del mercato di riferimento, che può pregiudicare le potenziali esternalità connesse alla disciplina concordataria. Quello che, qui, si vuole sottolineare sono le due implicazioni che derivano dalla configurabilità di un “valore eccedente quello di liquidazione” stimabile in sede concordataria con riferimento ai flussi dell’esercizio dell’attività di impresa ovvero al ricavato della vendita dell’azienda e di singoli asset: che lo stesso potrà essere preso in considerazione, ex ante, ai fini della determinazione dell’attivo in ragione del quale definire la proposta concordataria; e che il suo riparto a beneficio del ceto chirografario sarà presidiato, ai sensi dell’art. 84, comma 6, CCII dalla regola di priorità relativa.
4 . Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra svolte può, dunque, prospettarsi che il “valore eccedente quello di liquidazione”, nella disciplina del concordato preventivo in continuità, venga in evidenza sotto un duplice profilo.
In primo, luogo, tale valore rappresenta il parametro che, ai sensi dell’art. 87, comma 6, CCII presidia l’operatività della regola di priorità relativa. In quest’ottica, esprime una categoria generale atta a comprendere tutte le tipologie di attivo, con l’eccezione di quelle oggetto di cause legittime di prelazione, nella misura dell’importo stimato di realizzabilità nello scenario della liquidazione giudiziale, e delle risorse aggiuntive. Alla categoria sono, dunque, riconducibili anche le eccedenze che si dovessero venire a realizzare in fatto rispetto alle previsioni di piano in ordine alla continuità e alle dismissioni laddove funzionali alla realizzazione degli obiettivi di soddisfacimento del ceto creditorio, consolidatisi con la omologazione della proposta.
In secondo luogo, il valore eccedente quello di liquidazione può venire in evidenza quale espressione della plusvalenza di cui si stima la realizzabilità nell’esercizio dell’impresa e nella dismissione degli asset in sede concordataria rispetto al ricavato ottenibile nello scenario liquidatorio. Tale plusvalenza, da accertare e verificare nel caso concreto anche alla luce delle condizioni del mercato di riferimento, può trovare ragione, in punto di diritto, nel regime normativo dell’attività di impresa ovvero in quello dei beni nonché nella disciplina delle vendite che contraddistingue la procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale. Su questo piano, il valore di concordato può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’attivo e il suo riparto, nella proposta di soddisfacimento del ceto creditorio, risulta soggetta alla regola di priorità relativa. 

Note:

[1] 
Cfr. decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14”. Nel prosieguo, anche Correttivo.
[2] 
Cfr., per tutti, Trib. Roma, 24 ottobre 2023, in ilcaso.it, p. 4.
[3] 
La disposizione precisa che il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale sia da intendere “al netto delle spese” stimabili per il conseguimento.
[4] 
 Così Trib. Avellino, 26 marzo 2023, p. 15. Cfr., altresì, Trib. Roma, 24 ottobre 2023, cit., p. 5 che identifica la continuità “negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi”. In dottrina, si veda S. Rossetti, Appunti sul classamento dei creditori nel concordato in continuità (30 novembre 2023), in Dirittodellacrisi.it, p. 4; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito (11 dicembre 2023), in Dirittodellacrisi.it, p. 6.
[5] 
Cfr. A. Turchi, op. cit., p. 6.
[6] 
In tema cfr. Cass., 6 agosto 2024, n. 22169, in Dirittodellacrisi.it; Cass., 8 agosto 2024, n. 22474, in Dirittodellacrisi.it.
[7] 
In tema, cfr. G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa)” (22 febbraio 2022), in Dirittodellacrisi.it, p. 6.
[8] 
Cfr. Trib. Lucca, 25 luglio 2023, in Dirittodellacrisi.it, p. 9.
[9] 
Così A. Maffei Alberti, Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Milano, 20023, p. 607. In tale direzione si veda, altresì, Trib. Lucca, 25 luglio 2023, cit., p. 9.
[10] 
Cfr. A. Pezzano - M. Ratti, Le regole di distribuzione (6 settembre 2022), in Dirittodellacrisi.it, p. 14. A. Turchi, op. cit., p. 6. Si veda, altresì, Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Dirittodellacrisi.it, p. 5 secondo cui l’offerta ricevuta per l’acquisito di un bene in sede concordataria con un importo maggiore rispetto a quello stimato costituisce “essa stessa il valore di liquidazione di quel bene”.
[11] 
In dottrina è stato, infatti, sottolineato che “ogni concordato «misto», ovverosia che prevede, accanto alla continuità aziendale anche la liquidazione di parte del patrimonio responsabile, è trattato, ai fini della disciplina applicabile, come concordato in continuità aziendale” (A. Nigro - D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2023, p. 382). 
[12] 
Così Trib. Roma, 24.10.2023, cit., p. 5. 
[13] 
Cfr., per tutti, Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, in Il Fallimento, 2012, p. 1409.
[14] 
In tema, cfr. G. Lener, op. cit., p. 5; A. Turci, op. cit., p. 6.
[15] 
Così M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi, Piacenza, 2025, p. 213.
[16] 
Così A. Nigro - D. Vattermoli, op. cit., p. 392.
[17] 
Sul dibattito in ordine alla priorità da riconoscere, o meno, all’interesse al soddisfacimento dei creditori rispetto alla conservazione dei valori aziendali si veda, per tutti, S. Ambrosini, Fattibilità del piano e trattamento non deteriore dei creditori nel concordato preventivo, in (a cura di S. Ambrosini) Crisi e insolvenza nel nuovo Codice, Torino, 2022, p. 770; M. Fabiani, op. cit., p. 216; A. Nigro - D. Vattermoli, op. cit., p. 392.
[18] 
Cfr., per tutti, A. Turchi, op. cit., p. 28, nota 18.
[19] 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, le proposte di concordato sono modificabili solo sino a venti giorni prima della data di inizio della votazione dei creditori.
[20] 
Così F. Di Marzio, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, p. 525.
[21] 
In favore della possibilità di modificare il piano «ogni qual volta si palesi inidoneo a procurare l’adempimento di quanto recato dalla proposta» si veda R. Bogoni - E. Artuso, Brevi spunti intorno alle «variazioni» del piano concordatario nella fase post omologazione - Parte I (23 ottobre 2023), in Dirittodellacrisi.it.
[22] 
Cfr. Trib. Bergamo, 30 settembre 2020, in ilcaso.it, p. 7: nel caso di specie la riduzione stimata del valore di liquidazione nello scenario fallimentare era del 50% rispetto a quello previsto nell’ambito della procedura di concordato preventivo. 
[23] 
Un indice indiretto sulla emersione di un valore di concordato, superiore rispetto a quello della liquidazione giudiziale/fallimento, può essere desunto dal paper della Banca d’Italia sul recupero dei crediti coinvolti da procedure di liquidazione negli anni 2011-2014. Dalla comparazione del “Tasso di recupero complessivo dei crediti coinvolti da procedura di liquidazione” con riferimento al concordato preventivo, al fallimento e all’esecuzione immobiliare emerge: (i) la costante differenziazione dei risultati tra le tre tipologie di vendita forzosa; (ii) il constante miglior livello di soddisfo dei crediti deteriorati nel concordato preventivo rispetto al fallimento; (iii) il costante superiore livello di soddisfo, rispetto alle procedure concorsuali, del rendimento delle esecuzioni immobiliari (il che, peraltro, porta a escludere che il plusvalore da concordato sia, di per sé, riconducibile solamente a eventuali apporti di finanza esterna). Dunque, a fronte della medesima normativa di riferimento, decisivo risulta essere il contesto nell’ambito del quale viene operata la dismissione e, in questi termini, quello del valore di liquidazione emerge come un criterio di stima autonomo rispetto a quello del valore di concordato. Cfr. Banca d’Italia, Aa.V.v., Questioni di Economia e Finanza - La gestione dei crediti deteriorati: un’indagine presso le maggiori banche, 2016, p. 14, in bancaditalia.it.
[24] 
In tema, cfr. S. Pacchi, La gestione La gestione sostenibile della crisi d’impresa (3 settembre 2022), in ristrutturazioniaziendali, p. 12.
[25] 
Così F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana? (28 novembre 2024), in Ristrutturazioni aziendali, p. 16.
[26] 
Cfr. Trib. Bari, 21 dicembre 2023, in Ristrutturazioni aziendali, con riferimento a un concordato di gruppo “con continuità aziendale diretta, ai sensi dell’art. 84, comma 2, ccii, prevalentemente finalizzato alla valorizzazione dei singoli assets immobiliari, in termini funzionali alla loro miglior futura collocazione (cioè, vendita) sul mercato, con destinazione dei flussi finanziari previsti in entrata a sostengo del fabbisogno concordatario.
[27] 
Così Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in Dirittodellacrisi.it.
[28] 
La possibile emersione di un valore di concordato viene riconosciuta da A. Turchi, op. cit., 8 che esamina la questione avendo riguardo al caso di una proposta di concordato in continuità indiretta nella quale il debitore, prima del ricorso, ha concesso in affitto l’azienda a un terzo, che si è impegnato all’acquisto, condizionatamente alla omologa, a un prezzo superiore a quello stimato in caso di liquidazione giudiziale. Ai fini dell’applicazione della regola di priorità relativa l’A. ritiene che “occorre che il debitore dimostri in modo rigoroso le ragioni per le quali la prosecuzione dell’attività di impresa (ad opera di un terzo) consenta di generare un plusvalore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale”. In tal senso si veda, altresì, D. Burroni - A. Porcari - M.A. Di Gioia, Il concordato preventivo, in (a cura di S. Sanzo e D. Burroni) Il nuovo Codice della crisi dopo il Correttivo ter, Torino, 2024, p. 495, nota 20. Tale lettura, tuttavia, non appare del tutto convincente in quanto, ai fini della emersione del “valore eccedente quello di liquidazione”, appare decisiva non la ragione del surplus alla luce della quale viene offerto il maggior prezzo rispetto a quello stimato nella liquidazione giudiziale, quanto l’esistenza stessa di tale surplus/prezzo. Occorre, infatti, tener conto che, nel sistema del Codice della crisi, l’ambito applicativo della regola di priorità relativa, in funzione del quale trova riconoscimento il parametro del valore eccedente quello di liquidazione, ha carattere residuale rispetto a quello della regola di priorità assoluta basata sul valore di liquidazione (art. 84, comma 6, cccii). Ed è la corretta determinazione di quest’ultimo a essere presidiato dalla disposizione di ordine generale del comma 5 dell’art. 84 ccii e da quella speciale, per i crediti tributari e contributivi, ex art. 88, comma 1, ccii che richiedono l’attestazione ad opera di un “professionista indipendente”. In questo senso, laddove la stima (criteri e metodi) del valore di liquidazione risulti attendibile dovrebbe risultare affatto indifferente la genesi dell’eventuale surplus

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