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Trib. Lucca, 20 gennaio 2023, Pres. Giuntoli, Est. Capozzi

CONCORDATO PREVENTIVO – Continuità aziendale – Criteri di determinazione del valore di liquidazione – Vendita in blocco e vendita atomistica – Applicazione analogica norme liquidazione giudiziale.

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In tema di concordato preventivo, sebbene il Codice non definisca il valore di liquidazione del patrimonio né individui i criteri di determinazione dello stesso, è possibile applicare in via analogica la disciplina prevista per la liquidazione giudiziale: sicché, in caso di continuità aziendale deve ritenersi che il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell’azienda o di singoli rami e che, in alternativa, vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell’impossibilità di cedere l’azienda nel suo complesso o per singoli rami e le ragioni per cui si ritenga di procedere alla liquidazione atomistica dei singoli beni.
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art. 84 CCII
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