di Filippo Salsone, Dottore in giurisprudenza
Abstract
L’A., premessi brevi cenni sulla natura del concordato con assuntore e sulla sua configurabilità quale tipo “autonomo” di concordato preventivo, affronta il tema dell’ammissibilità di una clausola di limitazione della responsabilità del terzo assuntore prendendo le mosse da una recente pronuncia del Tribunale di Roma.
After briefly outlining the nature of the concordato con assuntore and its characterization as an ‘autonomous’ type of concordato preventivo, the Author addresses the issue of the admissibility of a clause limiting the liability of the assuntore, taking as a starting point a recent decision of the Court of Rome.
1. La vicenda
Ai fini che qui più interessano, una società presentava una domanda di ammissione a un concordato preventivo in continuità indiretta.
Con un primo decreto, il Tribunale di Roma evidenziava taluni profili di criticità, tra cui – soprattutto – l’ambiguità dell’indicazione della forma prescelta tra quelle previste dall’art. 84 CCII per il soddisfacimento dei creditori. Seguiva il deposito da parte della ricorrente di un piano e di una proposta adeguatamente integrati, da cui risultava che il concordato proposto fosse, sostanzialmente, un concordato con assuntore.
In particolare, ai sensi del nuovo piano e della nuova proposta, un terzo soggetto si offriva, da una parte, di subentrare in tutto l’attivo patrimoniale del debitore e, dall’altra, di limitare il proprio impegno economico alla somma necessaria – e prestabilita – per coprire le spese di procedura. L’assuntore si sarebbe così impegnato ad assumere le obbligazioni della società “sino a concorrenza” dell’importo individuato.
La proposta veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto ritenuta contraria – proprio in ragione della prospettata limitazione – ai principi fondamentali del concordato con assunzione e della responsabilità patrimoniale. La conclusione veniva argomentata sulla base di tre profili: la violazione della causa concreta dell’assunzione, l’incompatibilità della limitazione della responsabilità con la natura dell’obbligazione dell’assuntore e la deroga illegittima alle regole distributive.
La decisione qui in commento stabilisce, perciò, inequivocabilmente che l’impegno del terzo di subentrare nell’universalità dei beni e dei debiti del debitore non è compatibile con una circoscrizione dell’assunzione entro una somma predeterminata.
2. Definizione del concordato con assuntore
Sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 160 L. fall., l’art. 84, comma 1, CCII prevede oggi quale modalità di regolazione della crisi dell’imprenditore il concordato preventivo con “attribuzione delle attività ad un assuntore”.
Tale forma concordataria consente il soddisfacimento dei creditori mediante l’intervento di un terzo (l’assuntore), al quale saranno attribuite – nella maggior parte dei casi – tutte le passività e tutte le attività del debitore (il ricorrente). Alla garanzia generica prestata dal patrimonio del debitore si sostituisce, quindi, quella del patrimonio dell’assuntore, dietro l’attribuzione a quest’ultimo delle attività del primo[1].
Senza voler indagare le eventuali ragioni soggettive sottese alla scelta[2], lo strumento consente a entrambi gli individui coinvolti di conseguire vantaggi economici reciproci: da una parte, il soggetto in crisi potrà ricorrere allo strumento concordatario e godere dei suoi benefici anche in mancanza di risorse da mettere a disposizione dei propri creditori[3]; dall’altra, il terzo si assicurerà un’impresa a un prezzo – almeno a suo parere – inferiore al valore prospettico[4].
3. Segue: il concordato con assuntore è un tertium genus?
Fermo tale inquadramento generale, prima di approfondire il tema della limitazione della responsabilità, v’è da chiedersi se il concordato con assuntore costituisca una forma di concordato preventivo a sé stante ovvero una mera declinazione di quelle tipiche del concordato in continuità (diretta o indiretta che sia) e liquidatorio. La questione non è nuova ed è stata oggetto di riflessione già nel vigore della disciplina previgente.
Riprendendo le argomentazioni classiche formatisi nella vigenza della legge fallimentare[5], parte della dottrina propende ancora oggi per la mancanza di autonomia in ragione del fatto che l’assunzione riguarderebbe unicamente l’aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio[6]. Questa sembra essere anche la conclusione del Tribunale di Roma, sebbene, in realtà, il tema non venga trattato nel dettaglio.
La tesi, però, non convince e ciò specie alla luce del Codice della Crisi[7]. La novella normativa, introducendo alcuni profili disciplinari topici del concordato con assuntore in grado di distinguerlo dai modelli classici, depone nel senso opposto: al concordato in continuità e a quello liquidatorio si affianca l’ulteriore tipologia (atipica o aperta) del concordato preventivo con assuntore[8]. La conclusione si ricava dalla lettera dell’art. 112, comma 5, CCII, ove l’utilizzo del disgiuntivo “oppure” pone su due piani diversi il concordato liquidatorio e il concordato con assuntore.
Per tale ragione, non può che concordarsi con quella parte della dottrina la quale intravede nella formula “qualsiasi altra forma” dell’art. 84, comma 1, CCII la volontà del legislatore di non fissare un numero chiuso e preordinato di tipologie concordatarie, ma di lasciare al debitore la possibilità di scegliere la modalità di soddisfacimento dei creditori che più preferisce e che meglio si adatta alle esigenze del caso. Questa lettura risulta più coerente non solo con il sistema concorsuale, in cui il concordato con assuntore rappresenta un unicum, ma anche con il principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c. [9].
4. La limitazione della responsabilità dell’assuntore: la tesi un tempo maggioritaria
Fatte tali premesse, può ora passarsi al fulcro del presente contributo: l’ammissibilità di un’eventuale limitazione di responsabilità dell’assuntore.
Come detto, il Tribunale di Roma ha respinto la possibilità di una tale limitazione per gli argomenti sopra richiamati. L’interpretazione, qui condivisa, si rifà alla tesi minoritaria sviluppatasi nel vigore della precedente disciplina[10], allorquando era prevalsa la differente opinione per cui una siffatta limitazione fosse ammissibile in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 124, comma 4, L. fall.[11].
A sostegno di questa posizione si andava affermando che la predetta norma offrisse “un’indicazione positiva circa l’ammissibilità di una disposizione del genere anche nell’ambito del C.P.”[12]. Sul solco di tale interpretazione si è posta, di recente, anche un’autorevole dottrina, la quale ha ammesso la legittimità della clausola in parola in ragione dell’ampia autonomia di cui il debitore gode nella formulazione del piano e, quindi, ha ammesso che la responsabilità del terzo assuntore possa essere circoscritta a determinate passività, come – ad esempio – quelle risultanti da scritture contabili, ovvero alle sole obbligazioni sottoposte a falcidia concordataria o, ancora, alle spese di procedura[13].
5. La limitazione della responsabilità dell’assuntore: la tesi oggi maggioritaria
La tesi, ancora una volta, non convince. Essa, infatti, mal si concilia con plurimi profili normativi e sistematici, i quali inducono ad aderire all’opposto orientamento – sposato, da ultimo, dal Tribunale di Roma – che postula l’inammissibilità della limitazione[14]. Le ragioni sono diverse e assorbenti:
(a) la limitazione della responsabilità del terzo ai soli debiti risultanti, ad esempio, dalle scritture contabili (con il conseguente mantenimento a vantaggio degli altri creditori esistenti della sola responsabilità patrimoniale del debitore) si pone in contrasto con il principio di obbligatorietà del concordato per tutti i creditori concorsuali di cui all’art. 117 CCII[15];
(b) a differenza di quanto nella liquidazione giudiziale, nel concordato preventivo non sono previste né una fase di accertamento definitivo del passivo[16] né la presentazione di domande tardive entro determinati termini che, come tali, onerano il creditore di palesarsi entro tali limiti al fine di far valere il proprio diritto a partecipare al concorso[17];
(c) diversamente opinando, l’unica tutela prospettabile per i creditori non rintracciabili sarebbe l’accantonamento – dopo l’omologazione – nel patrimonio del debitore di beni di un valore sufficiente a consentirne il soddisfacimento, il che, come evidente, configura una soluzione non facilmente digeribile dagli altri creditori e che, in ogni caso, poco tutela quelli tra loro irreperibili, poiché non li assicura “circa il fatto che il debitore non li sottrarrà poi alla garanzia”[18];
(d) alla scelta del legislatore di rinnovare il medesimo impianto normativo della legge fallimentare e, perciò, di confermare il silenzio sul punto non può essere attribuito altro significato che l’esclusione della legittimità di una clausola limitativa della responsabilità dell’assuntore. È infatti chiaro che, laddove avesse realmente inteso aderire all’orientamento qui non condiviso, il legislatore della crisi – al pari di come ha fatto altrove – lo avrebbe esplicitato;
(e) come chiarito dal Tribunale di Roma, una siffatta deroga contrasta con la causa del concordato con assuntore, che si sostanzia, appunto, nell’assunzione del passivo di un dato soggetto a fronte del trasferimento dell’attivo di quest’ultimo (o, parafrasando illustre dottrina, nel trasferimento della garanzia generica del patrimonio del debitore originario nella garanzia del patrimonio “nuovo” dell’assuntore[19]), di talché la limitazione dell’impegno a una somma prefissata snaturerebbe il negozio e lo trasformerebbe in una “mera compravendita d’azienda mascherata”. Snaturamento che, peraltro, inciderebbe negativamente anche sulla distribuzione dei rischi dirottandoli illegittimamente sul ceto creditorio (il quale si troverebbe, da un lato, privo della garanzia generica del patrimonio del debitore originario e, dall’altro, non beneficerebbe a pieno della garanzia “nuova” e illimitata dell’assuntore).
6. Conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità della limitazione di responsabilità dell’assuntore emerge come approdo coerente di una lettura sistematica del CCII, che valorizza la causa del concordato con assuntore e la sua funzione di integrale sostituzione della garanzia patrimoniale, riconoscendolo quale tertium genus rispetto ai modelli liquidatorio e in continuità e, quindi, quale strumento dotato di una propria fisionomia, non comprimibile entro schemi negoziali parziali.
In questo nuovo paradigma, l’assunzione non può che essere piena e illimitata, pena lo snaturamento dello strumento e l’alterazione dell’equilibrio concorsuale a danno dei creditori, con conseguente inammissibilità della domanda.
Note
[1] Cfr. M. Fabiani, sub art. 2221, Il Concordato preventivo, in De Nova (a cura di), Comm. c.c. Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 173, secondo cui l’assuntore, appunto, “si affianca al debitore per costituire, nella sostanza, un mezzo per trasferire la garanzia generica del patrimonio del debitore nella garanzia di un patrimonio nuovo”.
[2] Sul punto, si rinvia a M. Sciuto, Il concordato preventivo, in Cian (a cura di), Diritto Commerciale, II – Diritto della crisi d’impresa, Torino, 2025, 159 e ss.
[3] In tal senso, M. Arato, Il concordato preventivo, in Cagnasso-Panzani (a cura di), Crisi di impresa e procedure concorsuali, Milano, 2025, 1595.
[4] Cfr. M. Aiello, Le nuove proposte e offerte concorrenti, in Ristrutturazioni Aziendali, 2024, 11. In giurisprudenza, Trib. Milano, 5 dicembre 2018, in Ilcaso.it ha precisato come “lo schema del concordato per assunzione ha in sé connaturata l’aspettativa dell’assuntore medesimo di riuscire e realizzare l’attivo della procedura in modo più fruttuoso di quanto possa avvenire nella procedura medesima”, dal che discende “la piena ammissibilità dell’appropriazione da parte dell’assuntore del delta da esso ricavato liquidando autonomamente l’attivo della procedura”.
[5] Per tutti, v. Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016, in OneLegale, che ha, appunto, sostenuto che “[i]l concordato con assuntore previsto dall'art. 160, comma 1, lett. b) L. fall. non costituisce un tipo di concordato "diverso" rispetto al concordato con cessione dei beni o liquidatorio, al concordato con continuità aziendale o al concordato cd. misto, attendendo e riguardando l'assunzione solo l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio”. Nello stesso senso, anche Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913 in DeJure.
[6] Concludono per la mancanza di autonomia, Trib. Verona, 7 luglio 2025, in
Dirittodellacrisi.it; M. Arato,
Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, in Valensise, Di Cecco, Spagnuolo (a cura di)
, Il codice della crisi. Commentario, Torino, 2024, 493 e ss.; V. Pinto,
Le fattispecie di continuità aziendale nel concordato nel Codice della crisi, in
Giur. comm., 2020, 392 e ss. e G. Bozza,
Il concordato liquidatorio, in
il Fall., 2020, 1228; e in tal senso paiono anche A. Audino,
sub art 84, in AA.VV.,
Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, in Maffei Alberti (a cura di), Padova, 2023, 598 e ss. e G. Fichera,
Il nuovo giudizio di omologazione nel concordato preventivo, in
Dir. fall. e soc. comm., 2025, 611 e ss., il quale afferma che “[l]a vera novità del decreto di recepimento del ’22, poi confermata dal correttivo del ’24, è costituita dalla scissione apparentemente netta tra la disciplina dell’omologa del concordato liquidatorio (compreso nella sua variante c.d. con assuntoria) e quella del concordato in continuità aziendale, i quali oggi sembrano assoggettati a controlli, sia in fase di ammissione che di omologa, in buona misura diversificati”. G. D’Attorre,
Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2022, 96 sostiene che vi sarebbero tre tipologie di concordato: il concordato liquidatorio, il concordato in continuità diretta e il concordato in continuità indiretta
[7] Per l’autonomia, invece, S. Ambrosini,
Le finalità del C.P. e le declinazioni tipologiche dell’istituto: profili ricostruttivi di fattispecie e disciplina, in Jorio-Spiotta (a cura di)
I concordati dopo il correttivo, Bologna, 2025, 155 e ss.
; Id,
Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, in
Ristrutturazioni Aziendali, 2024, 14 e ss.;
Id, Il concordato preventivo, in Pacchi, Ambrosini,
Diritto della crisi e dell'insolvenza, Bologna, 2023, 194; A. Nigro, D. Vattermoli,
Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2023, 380; M. Fabiani, S. Leuzzi,
Il controllo giudiziale nei concordati – La ristrutturazione trasversale, in
Dirittodellacrisi.it, 2024, a parere dei quali “[l]’art. 84 CCII scolpisce diversi modelli tipici di concordato preventivo (con continuità, di liquidazione, con assuntore) ma ciò non esclude che il tipo possa anche essere diverso il che pone il tema di quale disciplina debba, poi, applicarsi al concordato atipico e già la stessa figura del concordato con assunzione riceve (solo) una disciplina imperfetta”; v. altresì Trib. Massa, 16 gennaio 2024, in
Ilcaso.it. In questo senso, forse, anche L. Panzani,
Le finalità del concordato preventivo, in
Dirittodellacrisi.it, 2022, per cui “[l]e finalità del concordato preventivo sono indicate dall’art. 84 che enuncia tale obiettivo sin dalla rubrica, collegandole alle tipologie di piano che sono individuate nel concordato in continuità aziendale, nel concordato con liquidazione del patrimonio, nel concordato con assuntore e nel concordato in qualsiasi altra forma”.
[8] Cfr. S. Ambrosini, Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, cit., 14 e ss.
[9] Così S. Ambrosini, loc. cit.
[10] In tal senso già L. Mandrioli, sub. art. 160, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2011, e D. Galletti, La formazione delle classi nel concordato preventivo, in Ilcaso.it, 2007, 9 e ss.
[11] Il riferimento va, anzitutto, a Trib. Bologna, 26 gennaio 2006, in Il Fall., 2006, 676 e ss. con nota di Panzani, che ha ammesso la legittimità di una clausola limitativa della responsabilità; in senso conforme, anche V. Calandra Buonaura, Il concordato preventivo, in Falzea-Grossi-Cheli-Breccia (a cura di), ED, Annali, Milano, 2012, 257.
[12] Cfr., Trib. Bologna, 26 gennaio 2006, cit.
[13] In termini, M. Arato, Il concordato preventivo, in Cagnasso-Panzani (a cura di), Crisi di impresa e procedure concorsuali, Milano, 2025, 1597.
[14] Con riferimento al CCII, cfr., A. Audino, loc. cit.
[15] Sul punto, in maniera del tutto condivisibile, M. Fabiani,
Un affresco sulle nuove 'milestones' del concordato preventivo, cit. afferma che “[v]a ricordato che la norma di cui all’art. 117 CCII impone l’obbligatorietà del concordato per tutti, anche per coloro che sono rimasti estranei alla procedura. La presenza del giudice è la prova della necessità di garantire tutti e proprio tutti. Al tribunale è affidato il ruolo di garante della legalità a favore di tutti, creditori coinvolti e creditori estranei”. Parimenti, S. Leuzzi,
L’omologazione del concordato preventivo in continuità, in
Dirittodellacrisi.it, 2023 sottolinea come l’omologazione implichi una trasformazione dei diritti dei creditori, legittimati da lì in avanti a pretendere solo quanto il debitore si è obbligato a versare in ragione della proposta concordataria, sicché il “provvedimento omologatorio sottende una verifica concernente, per un verso, la sussistenza del diritto a fronteggiare la crisi secondo lo schema del c.d. “concorso concordatario”, per altro verso la correttezza e regolarità dei passaggi formali e procedimentalizzati che, a salvaguardia delle posizioni dei creditori, di quel diritto scandiscono l’esercizio”. Cfr., anche, M. Sciuto,
loc. ult. cit. [16] Il profilo è messo in risalto, per quanto con riferimento alla previgente normativa, anche da Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706, in Il Fall., 2009, 790 e ss. con nota di Panzani. Tale pronuncia, spesso richiamata a sostegno della tesi dell’ammissibilità di una limitazione di tal guisa, in realtà non depone in tal senso; anzi, a ben vedere pare orientarsi nel senso opposto laddove sottolinea che “[l]a L. fall., art. 160, diversamente dalla L. fall., art. 124, anch'esso novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2005 (vedi art. 114), non prevede espressamente che l'assuntore "possa limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, ed a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta". Una tale diversità può spiegarsi con l'assenza, nel concordato preventivo, di una verifica giudiziale dei crediti e del conseguente stato passivo”.
[17] In termini, D. Galletti, loc. cit., il quale – con argomentazioni replicabili anche nella nuova disciplina – correttamente aggiunge che “[n]el sistema del concordato preventivo, invece, non esiste un onere di partecipare al concorso da parte dei creditori; e non sembra che la durata della procedura, che non dovrebbe superare i sei mesi + 180 giorni (art. 181 L. fall.), sia paragonabile al termine di cui all’art. 101 L. fall.; le scritture contabili dell’imprenditore d’altro canto possono essere una forma di tutela assai poco affidabile, e per il modo in cui spesso sono tenute nelle situazioni prefallimentari, e per il fatto che i crediti ad es. per fatto illecito, in epoca antecedente la richiesta di risarcimento, non vi sono contemplati”.
[18] D. Galletti, loc. cit., che prosegue evidenziando come “[a]nche se il debitore pertanto provvedesse a classare autonomamente i creditori “sconosciuti”, ed a parte l’assurdità di una classe composta da crediti non noti, per ammontare e qualità, non è detto pertanto che il sindacato di merito del Tribunale nel cram down (ove la classe degli “sconosciuti” sarebbe per definizione incapace di approvare la proposta) sarebbe sufficiente. D’altro canto, questo limite normativo disincentiva in parte i potenziali assuntori, i quali dovranno scontare il rischio della sopravvenienza di creditori imprevisti (si pensi ad imprese che abbiano operato in attività ad elevato rischio di cagionare danni a terzi, ambientali o per vizi dei prodotti), ma non diversamente del resto da ciò che è sempre avvenuto. Potrebbe altresì dubitarsi dell’esigenza di predisporre almeno due classi nel caso in cui vi siano creditori postergati ai chirografari, al limite ex art. 2467 (o 2497quinquies) c.c.: altrimenti è chiaro che i postergati, in ipotesi destinati a non percepire alcunché in una liquidazione, ma maggioritari per valore, potrebbero imporre ad es. un piano “ristrutturativo” ai chirografari, cedendo al proprio “azzardo morale”, e così peggiorare prevedibilmente le condizioni del patrimonio, con danno soltanto per gli altri creditori”.
[19] Cfr. M. Fabiani, sub art. 2221, Il Concordato preventivo, cit.