Loading…

Saggio

Le novità sulla composizione negoziata*

Alberto Cimolai, Dottore commercialista in Pordenone

20 Settembre 2022

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
*Lo scritto è destinato, con eventuali variazioni, allo Speciale di Diritto della crisi, di prossima pubblicazione, dal titolo “Studi sull’avvio del Codice della crisi” a cura di Laura De Simone, Massimo Fabiani e Salvo Leuzzi.
Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 83/2022 la composizione negoziata, introdotta nel nostro ordinamento nell’agosto del 2021 ad opera del D.L. n. 118, ha trovato assetto e collocazione definitiva. Quanto all’assetto, tenuto conto di quanto emerso dalle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato - nonché del dibattito dottrinale che ne è seguito in questi ultimi mesi - al testo originario sono state apportati correttivi non solo di natura formale.
Quanto alla collocazione, essa è stata individuata nel Titolo II° del Codice della Crisi in luogo del precedente meccanismo dell’allerta (interna ed esterna) in considerazione dei profili di coercizione presenti in quest’ultima che sono stati ritenuti, a torto o a ragione, inappropriati.
Permangono marcate incertezze in ordine al regime intertemporale nell’ambito del quale, in assenza di una norma dedicata, si fronteggiano due opposti orientamenti: il primo, sulla base del principio del tempus regit actum, reputa immediatamente applicabile il nuovo ordinamento anche alle composizioni in corso; il secondo, sulla base del diverso principio del tempus regit processum, viceversa ritiene che ogni composizione debba rimanere ancorata alle norme operanti all’atto di innesto del procedimento.
Riproduzione riservata
1 . Premessa e assetto sistematico
Con l’introduzione degli articoli da 12 a 25 undecies ad opera dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il Titolo II° della Parte prima del Codice della Crisi, che aveva introdotto un complesso e articolato apparato finalizzato ad intercettare anticipatamente la crisi, anche mediante l’intervento coattivo di strutture esterne all’impresa, risulta ora completamente riconfigurato. 
L’intervento correttivo è stato attuato mediante l’inserimento nel medesimo titolo, ed in suo luogo:
- della composizione negoziata della crisi[1][2][3], approvata con il D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021;
- delle disposizioni introdotte dagli articoli 30 ter, 30 quater, 30 quinquies e 30 sexies del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.
Il Titolo II° è stato quindi suddiviso in tre ulteriori capi che costituiscono tre macro-sezioni omogenee in cui la composizione si sviluppa.
Nel Capo I°, con gli articoli da 12 a 25 quinquies, sono state dunque collocate le norme che la istituiscono, quelle relative alla sua gestione documentale, attuata mediante una piattaforma telematica, le modalità di scelta dell’esperto che condurrà le trattative, per poi seguire con i requisiti professionali di cui l’esperto dovrà essere dotato, i doveri delle parti che partecipano alle trattative, le modalità di avvio e di svolgimento del procedimento e le misure protettive che possono essere richieste per la salvaguardia del patrimonio dell’impresa; seguono ancora, la facoltà concessa all’imprenditore di autodichiarare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, le condizionalità gestorie di cui è onerato le autorizzazioni del tribunale per la salvaguardia della continuità aziendale, la conclusione delle trattative con i possibili esiti della composizione e le norme sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti.
Completano il Capo I° le regole sulla conduzione delle trattative nell’ambito dei gruppi di imprese, le misure premiali di natura tributaria accordate a coloro che accedono al procedimento, le norme sulla liquidazione del compenso all’esperto, la disciplina per le imprese sotto-soglia e, infine, le limitazioni al suo accesso.
Il Capo II°, con gli articoli da 25 sexies a 25 septies, è invece completamente dedicato al concordato semplificato e alle correlate modalità di liquidazione del patrimonio, nuova procedura agile e snella a cui l’imprenditore potrà ricorrere nel caso di insuccesso delle trattative con i creditori.
Il Capo III°, con gli articoli da 25 octies a 25 undecies, che chiude il Titolo II°, regola infine il sistema di segnalazione degli organi di controllo delle imprese, dei creditori pubblici qualificati e degli istituti di credito e il programma informatico per l’esecuzione del test pratico previsto per l’accesso e l’elaborazione del piano di rateizzazione per i micro-indebitamenti. 
Nel trasferimento delle norme introdotte dal D.L. n. 118 nell’ambito del Titolo II°, il testo originario è stato tuttavia oggetto di una serie di modifiche ed integrazioni, in gran parte frutto degli orientamenti espressi dagli organi consultivi previsti dal procedimento legislativo, segnatamente i pareri espressi dal Consiglio di Stato [4] e dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato; nel proseguo dunque analizzeremo, prima con uno sguardo d’insieme e poi con una loro valutazione più accurata, le molte novità introdotte dal decreto correttivo.
2 . Uno sguardo di insieme sulle principali modifiche rispetto al testo del D.L. n. 118/21
Una prima modifica di rilievo viene introdotta all’art. 12 ove, al comma 3, viene precisato che alla composizione negoziata non si applica l’art. 38 CCII, ossia l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria di segnalare al pubblico ministero la rilevazione di uno stato di insolvenza e, in capo a quest’ultimo, la facoltà presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando ne abbia notizia [5].
Disapplicazione tuttavia solo parziale in quanto, nel caso in cui nel corso della composizione l’imprenditore dovesse ricorrere ad uno dei procedimenti previsti dagli artt. 19 (la richiesta di misure protettive) e 22 (la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere l’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560 c.c.), obbligo di segnalazione e intervento del pubblico ministero saranno nuovamente riattivati.
Anche al successivo art. 13 si individuano integrazioni di rilievo: la prima, che riguarda la facoltà del segretario generale della camera di commercio di far integrare all’imprenditore la domanda entro trenta giorni con la documentazione o le informazioni eventualmente mancanti; la seconda, che introduce la facoltà in capo alla commissione di nomina di assumere un parere preliminare, non vincolante, da parte di un’associazione di categoria territoriale prima della scelta dell’esperto [6].
Al successivo art. 16 trovano spazio due ulteriori novità. 
La prima coinvolge la figura dell’esperto, per il quale si precisa che non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) (il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza)[7]; la seconda è invece rivolta a banche e intermediari finanziari, per i quali il divieto di revoca degli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata viene esteso anche alla semplice loro sospensione, con la precisazione che tale inibizione non potrà comunque contrastare con la disciplina di vigilanza prudenziale (che dunque rimarrà prevalente) [8].
All’art. 17 si rileva innanzitutto l’integrazione apportata alla lettera b) del terzo comma che onera l’imprenditore di allegare alla domanda di nomina dell’esperto (quantomeno) un progetto di piano di risanamento [9], redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2 segue al comma 5 la previsione che la rideterminazione secondo buona fede del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita (per eccessiva onerosità sopravvenuta o alterazione sopravvenuta dell’equilibrio del rapporto) sia affidata alla sola negoziazione delle parti senza, dunque, più alcuna interposizione giurisdizionale [10].
Segue ancora, al comma 9, l’introduzione della facoltà di ripresentazione della domanda dopo quattro mesi dall’archiviazione, ma solo se richiesta dall’imprenditore entro due mesi dalla nomina dell’esperto.
Ulteriori modifiche si riscontrano anche all’art. 18 dove, in particolare, si registra: 
- la concessione all’imprenditore della facoltà di richiedere misure protettive specifiche o mirate, e quindi anche limitate a determinate iniziative o a determinati creditori [11];
- la riespansione del potere del tribunale di apertura della liquidazione giudiziale in caso di revoca delle misure protettive;
- la concessione della facoltà ai creditori colpiti da misure protettive di sospendere l’adempimento coatto dei contratti pendenti fino alla conferma giudiziale delle misure stesse [12].
Delle plurime modifiche all’art. 19 si rimarcano, in particolare:
- l’ampliamento del termine per la presentazione al tribunale del ricorso per la concessione delle misure protettive rispetto alla pubblicazione al registro imprese, prima fissato nel giorno stesso e ora fissato entro il giorno successivo;
- il venire meno del divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati a far data dalla revoca o cessazione delle misure protettive.
All’art. 20 si osserva ancora la nuova previsione relativamente alla disapplicazione degli obblighi di conservazione del capitale sociale e della causa di scioglimento della società che, rispetto alla precedente disposizione (che ne prevedeva l’efficacia fino all’archiviazione della composizione), non opererà più dopo la dichiarazione giudiziale di inefficacia o di revoca delle misure protettive richieste[13].
Per quanto attiene al successivo art. 22, va rilevata l’introduzione della norma che prevede, nel caso di richiesta di autorizzazione alla cessione dell’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma 2, c.c., la verifica ad opera del tribunale del rispetto del principio di competitività[14] [15]nella selezione dell’acquirente.
All’art. 25 ter si segnala la previsione di una nuova e diversa parametrazione del compenso all’esperto[16] che, in luogo delle percentuali fisse per segmenti di attivo, introduce un intervallo di variabilità delle stesse al fine di consentirne la commisurazione all’opera prestata, alla sua complessità, al contributo dato dall’esperto alla negoziazione e alla sollecitudine con cui ha condotto le trattative. 
Ancora all’art. 25 quater viene operata una modifica alla procedura di avvio della composizione per le imprese sottosoglia, che non potranno più, alternativamente, presentare la domanda all’organismo di composizione della crisi ma dovranno esclusivamente rivolgersi al segretario generale della camera di commercio.
Si rimarca infine all’art. 25 novies l’integrazione, fra i creditori pubblici qualificati onerati della segnalazione all’organo amministrativo e di controllo dei ritardi nelle regolazioni contributive, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
3 . Il regime intertemporale
La Legge Fallimentare, pur completamente abrogata, troverà̀ in realtà ancora lunga applicazione; l’art. 390 CCII ha posto infatti una regola transitoria in forza della quale tutte le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di composizione della crisi da sovraindebitamento, pendenti al 15 luglio 2022, saranno ancora definite secondo le disposizioni dell’attuale legge fallimentare. Analoga regola è stata posta per i relativi i ricorsi introduttivi che, se depositati prima dell’entrata in vigore del Codice, seguiranno anch’essi le precedenti disposizioni 
È stata quindi operata una netta demarcazione tra la precedente disciplina e quella appena introdotta, disponendo che il nuovo codice trovi applicazione soltanto per i ricorsi finalizzati all’apertura di uno tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ivi regolati che siano stati depositati a partire dal 15 luglio 2022. 
Non si rilevano viceversa indicazioni né in ordine alla composizione negoziata nè relativamente al concordato semplificato come oggi traslati, con le modifiche e le integrazioni sopra accennate, nel Titolo II° del codice.
Sul presupposto che - per effetto del combinato disposto degli art. 46, comma 1, lett. a), e art. 51 del D.Lgs. n. 83 del 2022 - le norme sulla composizione negoziata e sul concordato semplificato dettate dal D.L. n. 118 del 2021 sono state abrogate a partire dal 15 luglio 2022, andrà ora valutato il regime da assegnare alle composizioni avviate prima della modifica legislativa e ancora in corso.
In questo senso si stanno già profilando due possibili soluzioni: 
1. la prima che, in analogia alla regola dettata dall’ art. 390, comma 2, CCII, ma anche in riferimento al disposto dell’ art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 83 - dove viene previsto che le nuove disposizioni introdotte all’articolo 25 ter (la nuova e diversa determinazione degli onorari per l’attività dell’esperto, ora con compensi variabili) si applicano alle liquidazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto anche se relative all’attività̀ svolta dall’esperto nell’ambito della composizione negoziata prevista dal D.L. n. 118 - porta a concludere che tutte le altre disposizione contenute nel titolo II° del Codice restino sottratte ad una loro immediata applicazione qualora sia pendente alla data del 15 luglio 2022 una domanda per l’avvio di una composizione negoziata ovvero per l’omologazione di un concordato semplificato. 
Da ciò ne deriverebbe che:
a. le regole contenute nel D.L. n. 118 troverebbero applicazione nell’ambito delle istanze di nomina dell’esperto nella composizione negoziata e dei ricorsi per l’omologa del concordato semplificato che siano stati depositati fino alla mezzanotte del 14 luglio 2022;
b. quelle del nuovo codice si applicherebbero solo per le istanze e i ricorsi successivi [17];
2. la seconda, sempre sul presupposto della completa abrogazione del D.L. n. 118, per il principio generale del tempus regit actum, tipico delle norme procedimentali, anche alle composizioni negoziate e ai concordati semplificati in atto si renderebbe immediatamente applicabile il nuovo regime (fatti salvi gli atti definitivi) [18].
Si tratterà dunque di capire quale delle due ipotesi prevarrà, se il principio del tempus regit actum ovvero quello del tempus regit processum, con non marginali conseguenze in ordine a rilevanti fattispecie quali, esemplificativamente:
- la norma prevista all’attuale art. 12, comma 3, ove viene precisato che alla composizione non si applica l’obbligo di segnalazione dell’insolvenza al p.m. di cui all’art. 38 CCII (salvo per i subprocedimenti di cui agli artt. 19 e 22) mentre la precedente stesura non conteneva questa preclusione e dunque le composizioni avviate prima della riforma potrebbero doversi considerare tutt’ora assoggettate a tale onere segnalatorio;
- il disposto di cui al comma 5 dell’art. 16 che, nel precedente testo, impediva agli istituti di credito solo di revocare ma non anche di sospendere gli affidamenti, che quindi potrebbero essere stati legittimamente sospesi ma che ora, per effetto del sopravvenuto impedimento alla sospensione, potrebbero essere oggetto di una richiesta di riapertura coattiva; 
- il differimento degli obblighi sul capitale di cui all’art. 20 che, nella precedente stesura, cessava di operare per il solo fatto dell’archiviazione della composizione mentre ora regredisce già con la dichiarazione di inefficacia o di revoca delle misure protettive, con una non marginale compressione delle aspettative di chi era ricorso a tali misure prima del 15 luglio.
Per quanto infine attiene al regime transitorio specificatamente regolato, l’art. 50 del D.Lgs. n. 83, ad evitare problemi applicativi e interpretativi:
1. al comma 1, rende immediatamente effettivo il sistema di vigilanza sugli incarichi conferiti dalle commissioni di nomina anche con riferimento agli incarichi attribuiti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, che viceversa sarebbero rimasti esclusi dalla comunicazione annuale dal segretario generale alla commissione di aggiornamento sugli incarichi assegnati nell’anno precedente;
2. al comma 2, come anticipato, precisa che la nuova e diversa determinazione degli onorari per l’attività dell’esperto, ora con compensi variabili, si applica anche alle liquidazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore del Codice, pur se relative all’attività̀ svolta dall’esperto nell’ambito della composizione negoziata prevista dal D.L. n. 118;
3. al comma 3, conferma il diritto dell’imprenditore alla presentazione della domanda di composizione senza il limite minimo dei 4 mesi di cui alla seconda parte dell’art. 25 quinquies se la rinuncia a eventuali domande per l’accesso a (ora così diversamente denominati) strumenti per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, o liquidazione giudiziale, è intervenuta prima dell’entrata in vigore del Codice. 
Va infine rimarcato che, per effetto della mancata abrogazione del secondo comma dell’art. 10 del D.L. n. 118 (prevede questa eccezione la lettera b) del I° comma dell’art. 46 del D.Lgs. 83), resta ancora in vigore (ma con il tempo si autoabrogherà) la norma sull’intervento sussidiario del tribunale in caso di mancata rideterminazione negoziale del contenuto dei contratti nell’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta per effetto della pandemia da Sars-Cov-2.
4 . L’analisi puntuale delle modifiche e delle integrazioni al testo originario del D.L. n. 118/21
L’analisi differenziale rispetto alla stesura originaria del D.L. n. 118 evidenzia un intervento particolarmente esteso, con modifiche sia di natura formale, soprattutto per adattare il testo al nuovo contesto giuridico, sia di natura sostanziale, in particolare a seguito di quanto rilevato nel quadro dei pareri espressi dalle commissioni parlamentari e dal Consiglio di stato e di quanto emerso nel corso dell’ampio dibattito dottrinale che si è susseguito dalla pubblicazione del decreto-legge istitutivo della composizione sino ad oggi.
Segue nel dettaglio l’illustrazione degli specifici interventi operati. 
L’articolo 12, che riproduce le previsioni dell’articolo 2 del D.L. n. 118/2021, indica le condizioni generali per l’accesso alla composizione negoziata e i fondamenti delle funzioni dell’esperto.
La norma è stata così specificatamente emendata:
a. con lo scopo di evitare equivoci fra la figura e le funzioni dell’esperto e quelle del cd. professionista indipendente introdotto nell’ambito delle procedure concorsuali, e dunque al fine di marcarne nitidamente le disuguaglianze (che viceversa alcune posizioni dottrinali tendevano a ridurre), al comma 1 è stata soppressa all’esperto l’aggettivazione di indipendente;
b. come anticipato, è stato introdotto al comma 3, sul presupposto della natura fondamentalmente stragiudiziale della composizione, il principio di non applicabilità dell’articolo 38 del Codice della crisi, che concerne l’onere di segnalazione al pubblico ministero da parte dell’autorità giudiziaria della rilevazione di un’insolvenza; gravame che viene viceversa confermato nell’ambito dei subprocedimenti giurisdizionali di cui agli artt. 19 (richiesta di misure protettive) e 22 (autorizzazioni del tribunale).
L’articolo 13 sostanzialmente conferma le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 118 che introduce la piattaforma telematica nazionale e regola la nomina dell’esperto. 
Al testo originario sono state apportate le seguenti modifiche:
a. i commi 2, 3 e 4 sono stati oggetto di una riformulazione di natura sostanzialmente formale;
b. il comma 5 registra alcune integrazioni migliorative relativamente al sistema di selezione degli esperti, con l’introduzione dell’onere in capo agli ordini professionali della redazione di una scheda sintetica contenente informazioni utili alla profilazione dell’esperto e alla cadenza annuale (a partire dal 15.7.2022) della trasmissione degli elenchi nominativi alla camera di commercio regionale da parte degli ordini professionali; 
c. al comma 6 è presente una variazione alla struttura delle commissioni regionali di nomina dell’esperto che vede affiancati ai tre membri effettivi ulteriori tre membri supplenti;
d. il comma 7, ultimo periodo, registra una triplice integrazione:
- nella valutazione selettiva dell’esperto la commissione regionale potrà ora tener conto anche dell’attività prestata in precedenti composizioni negoziate; 
- nei casi di carenze documentali, il Segretario generale viene facoltizzato ad invitare l’impresa ad integrare informazioni o documentazioni mancanti entro trenta giorni, decorsi i quali l’istanza non viene esaminata ma, senza alcun limite temporale, può essere riproposta;
- la commissione, prima dell’individuazione dell’esperto o prima della comunicazione della nomina, ha facoltà di acquisire il parere non vincolante di un’associazione di categoria sul territorio (si ritiene, anche se non precisato, della categoria di appartenenza del ricorrente); 
L’articolo 14 riproduce il contenuto dell’articolo 30 ter del decreto-legge n. 152 del 2021 che regola la cd. interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata e le banche di dati di Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Agente della riscossione e Banca d’Italia, così da consentire all’esperto l’utilizzo fin dall’avvio del procedimento delle informazioni ivi concentrate. 
Unica modifica apportata, oltre all’inserimento dell’Inail, è contenuta al comma 2 dove viene stabilito che le modalità di esercizio dell’accesso verranno stabilite dai rispetti enti. 
L’articolo 15 recepisce le disposizioni dell’articolo 30 quater del decreto-legge n. 152/2021che potenzia le funzionalità della piattaforma prevista dall’articolo 13 prevedendo l’interscambio dei documenti e dei dati tra l'imprenditore ed i suoi creditori. Le modifiche apportate attengono solo alla precisazione della facoltatività nell’utilizzo di tale funzionalità.
L’articolo 16, che incorpora le norme previste dall’articolo 4 del D.L. n. 118, ha viceversa subito rilevanti integrazioni; in particolare:
a.la prima, prevista al comma 2, coinvolge la figura dell’esperto che, ad evitare equivoci (presenti in dottrina), si rimarca non essere equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza); 
b. la seconda, ancora al comma 2, è sempre rivolta all’esperto che viene specificatamente onerato della verifica di coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore; 
c. la terza, introdotta al comma 5, è rivolta a banche e intermediari finanziari, per i quali il divieto di revoca degli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata si estende anche alla semplice sospensione, con la precisazione che tale impedimento non potrà comunque contrastare con la disciplina di vigilanza prudenziale (che dunque rimane prevalente).
L’articolo 17 riproduce il contenuto dell’articolo 5 del D.L. n. 118 volto a disciplinare le modalità di accesso e di funzionamento della composizione. 
Le modifiche introdotte concernono:
a. innanzitutto l’integrazione apportata alla lettera b) del terzo comma, dove - al fine di veder quantomeno delineato il percorso per il superamento della crisi - si onera l’imprenditore di allegare alla domanda di nomina dell’esperto un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2;
b. al comma 3, lettera d) ed al comma 4, la previsione che le dichiarazioni dell’imprenditore e dell’esperto ivi disposte siano rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
c. seguono al comma 5, le previsioni: 
- di un termine massimo di cinque giorni fissato per l’archiviazione della composizione da parte del segretario nell’ipotesi di richiesta da parte dell’esperto;
-che la rideterminazione secondo buona fede del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita per eccessiva onerosità sopravvenuta, o alterazione sopravvenuta dell’equilibrio del rapporto, sia affidata alla sola negoziazione delle parti e, dunque, senza più alcuna interposizione dell’autorità giudiziaria;
d. al comma 6, la fissazione di un termine di cinque giorni entro i quali la Commissione potrà eventualmente sostituire l’esperto su istanza motivata dell’imprenditore o delle parti interessate (che lo potranno fare sia al momento della nomina che nel corso delle trattative); 
e. segue infine al comma 9, la concessione della facoltà (ma per una sola volta) di poter ripresentare la domanda trascorsi quattro mesi dall’archiviazione (e quindi non dopo l’ordinario termine di un anno) a condizione che la medesima archiviazione sia stata richiesta dall’imprenditore non oltre due mesi dall’accettazione dell’esperto.
L’articolo 18 inserisce, apportandovi alcune modifiche, il disposto l’articolo 6 del D.L. n. 118, che accorda all’imprenditore la facoltà di richiedere al tribunale l’adozione di misure finalizzate a proteggere il patrimonio aziendale da atti esecutivi di creditori che potrebbero comprometterne il risanamento.
Le modifiche introdotte concernono:
- il comma 1, con l’introduzione della concessione all’imprenditore della facoltà di richiedere misure protettive specifiche o mirate e quindi anche limitate a determinate iniziative o a determinati creditori;
- il comma 4, con la riespansione del potere del tribunale di apertura della liquidazione giudiziale in caso di revoca delle misure protettive;
- il comma 5, con la concessione della facoltà ai creditori colpiti da misure protettive di sospendere (cautelativamente) l’adempimento coatto dei contratti pendenti fino alla conferma giudiziale delle misure richieste. 
L’articolo 19 trasferisce nel Codice, anche se con diverse modifiche, il contenuto dell’articolo 7 del D.L. n. 118 che regola il procedimento giurisdizionale per la richiesta e la concessione delle misure protettive.
Le modifiche riguardano diversi commi della norma, segnatamente:
a. il comma 1, dove viene disposto l’ampliamento del termine per la presentazione al tribunale del ricorso per la concessione delle misure protettive rispetto alla pubblicazione al registro imprese, prima fissato nel giorno stesso e ora nel giorno successivo;
b. i commi 2 e 3, che ora prevedono:
- la forma del decreto motivato rispetto alla pronuncia prevista dal terzo periodo; 
- la precisazione che, sia nell’ipotesi di tardivo deposito del ricorso sia nell’ipotesi di tardiva fissazione dell’udienza da parte del giudice, la domanda può essere riproposta;
c. il comma 4, dove viene prevista sin dalla prima udienza la convocazione dell’esperto al fine di acquisire il suo parere sulla funzionalità delle richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (con onere al ricorrente di notifica del ricorso e del decreto);
d. il comma 6, dove viene accordata al tribunale la facoltà di revoca delle misure protettive a seguito di archiviazione della composizione;
e. il comma 8, dove viene prevista la cessazione del divieto di acquisire diritti di prelazione dalla data di revoca o cessazione delle misure protettive.
L’articolo 20 che, al comma 2, introduce una nuova previsione relativamente alla disapplicazione degli obblighi di conservazione del capitale sociale e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale, prevedendo che tale disapplicazione non avrà più effetto non solo dal momento dell’archiviazione della composizione, come era già previsto dalla prima stesura della norma, ma anche dopo la dichiarazione giudiziale di inefficacia o di revoca delle misure protettive richieste.
L’articolo 21, che incorpora le regole già previste dall’articolo 9 del D.L. n. 118, a cui l’imprenditore deve attenersi nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa nel corso delle trattative, non subisce alcuna modifica. 
L’articolo 22, che riproduce le disposizioni dell’articolo 10 del D.L. n. 118 in ordine alle autorizzazioni del tribunale, è stato invece modificato mediante:
a. l’inserimento alla lettera d) del comma 1 della verifica, ad opera del tribunale, del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente nel caso di richiesta di autorizzazione alla cessione dell’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c.;
b. lo spostamento del precedente comma 2, relativo alla rideterminazione negoziale dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ambito dell’art. 17 (ove è ora disciplinata come rinegoziazione volontaria su invito dell’esperto) a seguito della soppressione dell’intervento del tribunale in tale contesto. 
L’articolo 23 che incorpora le disposizioni dell’articolo 11 del D.L. n. 118 sulle possibili conclusioni delle trattative, subisce innanzitutto una riconfigurazione sistematica diretta a meglio evidenziare gli esiti non giudiziali specificatamente introdotti con le norme sulla composizione negoziata, indicati al comma 1, e quelli già presenti nell’ordinamento antecedente, viceversa indicati al comma 2, a cui viene associato anche il concordato semplificato in quanto, seppur introdotto anch’esso con la normativa di cui al D.L. n. 118, rappresenta comunque un procedimento di natura giudiziale.
Altre modifiche riguardano:
- il comma 1, lettera c) ove, nell’ambito del piano di risanamento che produce gli effetti di cui all’art 166, comma 3, lettera d) (ossia quelli del precedente piano attestato ex art. 67, pur non coincidendovi) l’esperto dovrà altresì dare atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- il comma 2, lettera c) ove viene meglio specificato che le imprese agricole, oltre agli accordi di ristrutturazione, possono accedere solo alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
L’articolo 24, che inserisce le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.L. n. 118 sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti nel corso della composizione, registra le seguenti modifiche: 
a. al comma 1, con la precisazione che fra le procedure concorsuali intervenute successivamente alla composizione, nell’ambito delle quali conservano i propri effetti gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22, vada ricompreso anche il (nuovo) piano di ristrutturazione omologato ex art. 64 bis
b. al comma 5, con la previsione che le disposizioni di natura penale previste agli articoli 322, comma 3 e 323 (già 216, terzo comma e 217 L. fall.) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto che siano in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22, ai quali è stata aggiunta, quale ulteriore condizione di non applicabilità, l'assenza delle iscrizioni del dissenso dell'esperto sugli atti di gestione compiuti in pendenza delle trattative come previste dell'articolo 21, comma 4, primo e secondo periodo. 
L’articolo 25, che inserisce il disposto di cui l’articolo 13 del D.L. n. 118, ossia la disciplina della composizione nel caso di gruppi di imprese, registra solo marginali modifiche, fra le quali: 
-la sostituzione della sede legale con il COMI, salvo che per il criterio di individuazione della camera di commercio competente per il deposito dell’istanza di cui all’articolo 12 che permane quello della sede legale.
- la facoltà di accedere, alla conclusione delle trattative, ad una delle convenzioni o degli accordi di cui all’art. 23 sia in forma separata che in via unitaria.
L’articolo 25 bis che incorpora le disposizioni dell’articolo 14 del D.L. n. 118, accorda misure premiali di natura tributaria finalizzate ad incentivare l’accesso alla composizione negoziata. Al testo originario sono state apportate modifiche solo di natura formale.
L’articolo 25 ter, che annette al Codice l’articolo 16 del D.L. n. 118 del 2021, fissa i parametri di calcolo per la determinazione del compenso dell’esperto; al testo originario sono state apportate modifiche di rilievo, in particolare: 
a. al comma 1, ove si segnala l’introduzione di una nuova e diversa parametrazione del compenso all’esperto che, rispetto alle precedenti percentuali fisse per segmenti di attivo, ora prevede un intervallo di variabilità delle stesse al fine di poterle commisurare all’opera prestata dall’esperto, alla sua complessità, al contributo dato alla negoziazione e alla sollecitudine con cui sono state condotte le trattative. 
b. al comma 9 ove, per consentire di individuare l'attivo di riferimento per le società che non depositano bilanci, è stato previsto, quale criterio alternativo, quello dell'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata dall'impresa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a) al momento della domanda.
La norma ha poi subito ulteriori minime modifiche di natura formale 
L’articolo 25 quater riprende il contenuto dell’articolo 17 del decreto-legge n. 118 in riferimento alle imprese di minori dimensioni; oltre ad una riconfigurazione strutturale della norma analoga a quella operata all’art. 23 in riferimento alle possibili conclusioni negoziali o giudiziali delle trattative, al testo originario sono state apportate le seguenti rettifiche: 
a. al comma n. 2, ove, oltre ad alcune integrazioni formali o di coordinamento, viene operata una modifica alla procedura di avvio della composizione per le imprese sottosoglia, che non potranno più, alternativamente, presentare la domanda all’organismo di composizione della crisi ma dovranno esclusivamente rivolgersi al segretario generale della camera di commercio;
b. al comma 6, ove vengono richiamate le previsioni del comma 1 dell’articolo 24 in ordine alla conservazione degli effetti degli atti compiuti nel corso della composizione ma, nel nuovo testo, con i necessari riadattamenti per renderle coerenti con il quadro giuridico previsto per le imprese sotto soglia.
L’articolo 25 quinquies riprende il testo dell’articolo 23 del D.L. n. 118 sui limiti di accesso alla composizione in pendenza del procedimento per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell’articolo 74, estendendo il divieto al caso di rinuncia ai medesimi ricorsi presentata nei quattro mesi anteriori alla presentazione della domanda di composizione.
Gli articoli 25 sexies e 25 septies, incorporano il testo degli articoli 18 e 19 del D.L. n. 118, che annettono all’ordinamento, fra le alternative praticabili in caso di esito sfavorevole delle trattative, il nuovo concordato liquidatorio semplificato, regolato dall’art. 25 sexies, a cui accedono, indicate al successivo art. 25 septies, le relative modalità per liquidazione dei beni. 
La nuova formulazione dei testi risulta sostanzialmente analoga a quelle precedenti salva, all’art. 25 sexies, la concessione di un temine minimo di giorni 45 (rispetto ai 30 precedenti) fra la data di scadenza del termine concesso all’ausiliario per il deposito del proprio parere e quello dell’udienza di omologazione.
In ordine al testo dell’articolo 25 octies, che riproduce quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 118 in riferimento agli oneri di segnalazione dell’organo di controllo sull’esistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di accesso alla composizione, si rilevano solo minime rettifiche di coordinamento.
Anche in ordine al testo dell’articolo 25 novies, che incorpora le previsioni dell’articolo 30 sexies del D.L. n. 152/2021, ossia le segnalazioni all’imprenditore di cui sono onerati i creditori pubblici qualificati una volta rilevato il superamento di prefissati parametri di esposizione debitoria maturata nei loro confronti, si rilevavano modifiche solo marginali ad eccezione dell’inclusione, fra tali creditori pubblici, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro[19].
Analoga trasposizione inalterata del testo si riscontra all’articolo 25 decies, che riprende quanto presente all’articolo 14, comma 4, dell’originaria stesura del Codice della crisi in ordine all’onere posto a banche e intermediari finanziari di dare contestuale notizia agli organi di controllo societari in caso di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti in essere.
Nessuna particolare modifica si rileva nemmeno all’articolo 25 undecies, che riproduce l’articolo 30 quinquies del decreto-legge n. 152/2021 istitutivo del programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito maturato, per l’esecuzione del test pratico previsto dall’art. 13 comma 2 e per il calcolo automatico dei piani di rateazione per indebitamenti fino a trentamila euro, che chiude il Capo III° del Titolo II° del Codice e, con esso, l’intero corpo delle norme sulla composizione negoziata.

Note:

[1] 
Per un approfondimento dottrinale sui fondamenti della composizione negoziata ex multis cfr. AA.VV. Le nuove misure di regolazione della crisi d’impresa (monografia) in www,dirittodellacrisi.it, La Rivista, novembre 2021; AA.VV. La composizione negoziata e le misure che anticipano il codice della crisi (monografia) in Il Fall. 12/2021; I. Pagni e M. Fabiani La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa) in wwwdirittodellacrisi.it; V. Minervini, Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi in www.dirittodellacrisi.it 30 marzo 2022; D. Galletti Una postilla sugli interessi tutelati (dattiloscritto, di prossima pubblicazione); A. Rossi, Composizione negoziata della crisi: presupposti e obiettivi in www.dirittodellacrisi.it (25 ottobre 2021; L. Panzani, La composizione negoziale dopo lo schema di decreto legislativo del c.d.m. in www.dirittodellacrisi.it 4 febbraio 2022; L. Panzani, La composizione negoziata alla luce della direttiva Insolvency, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it 31 gennaio 2022; S. Bonfatti, Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa - natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative in www.dirittodellacrisi.it, 3 marzo 2022; S. Leuzzi, Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. 118 del 2021 in www.dirittodellacrisi.it, 28 settembre 2021; R. Ranalli, Dall’allerta alla composizione negoziata. Flessibilità, semplificazione e trasparenza del nuovo strumento in www.dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 2022; G. Limitone, Degiurisdizionalizzazione della crisi d’impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non(ancora) riconosciuta in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it 17 maggio 2022; F. Santangeli, Le finalità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa in www,dirittodellacrisi.it, 4 gennaio 2022; R. Brogi, Clausole generali e diritto concorsuale, in Il Fall. n. 7/2022.
[2] 
Per una valutazione critica sull’introduzione nell’ordinamento della composizione in luogo dell’allerta vedasi: D. Galletti, Breve storia di una (contro)riforma annunciata in Ilfallimentarista.it, 1 settembre 2021; F. Lamanna, Nuove misure sulla crisi d’impresa nel D.L. 118/21: Penelope disfa il codice della crisi recitando il De Profundis per il sistema dell’allerta, in Ilfallimentarista.it, 25 agosto 2021; D. Galletti, Una nuova definizione per la crisi d’impresa: bisogna che tutto cambi perché tutto resti com’è ora, in Ilfallimentarista.it, 21 aprile 2022; F. Lamanna, Il concordato semplificato: incentivo per la composizione negoziata o arma sleale e letale? in Ilfallimentarista.it, 27 aprile 2022.
[3] 
Per approfondimenti su profili specifici del procedimento vedasi: L. Calcagno, La figura dell’esperto in www.dirittodellacrisi.it, 25 gennaio 2022; A. Guiotto, Il ruolo dell’esperto nelle trattative con i soggetti rilevanti in www.dirittodellacrisi.it, 2 dicembre 2021; R. Ranalli, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la checklist, il protocollo e le possibili proposte in www.dirittodellacrisi.it , 29 novembre 2021; A. Quagli, riflessioni aziendalistiche sull’ammissione alla composizione negoziata, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 10 gennaio 2022; P. Bastia, Prime considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 4 novembre 2021; F. Alprandi, A. Turchi, Le diverse configurazioni di squilibrio e le prospettive di risanamento: spunti operativi per l’esperto in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 14 gennaio 2022; A. Carretta, Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 18 maggio 2022; M. Montanari, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi: brevi notazioni; in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 24 gennaio 2022; L. De Simone, Le autorizzazioni giudiziali in www.dirittodellacrisi.it, 9 dicembre 2021; A. Nastri, Le autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata della crisi in www.dirittodellacrisi.it, 23 marzo 2022; L. Baccaglini, F. De Sanctis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata: profili processuali, in www.dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021; P. Rinaldi, La difficile compatibilità tra insolvenza e credito bancario nella composizione negoziata, in www.dirittodellacrisi.it, 15 febbraio 2022; G. Minutoli La nuova composizione negoziata e il ruolo del giudice in Osservatoriooci.org gennaio 2022; S. Pacchi, Le segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi. Così è se vi pare in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 9 agosto 2022; M. Arato, Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi, in www.dirittodellacrisi.it, 23 novembre 2021; G. Scognamiglio, La questione dei gruppi di impresa nella prospettiva del risanamento. Spunti dalla recente disciplina della composizione negoziata della crisi in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it 6 maggio 2022; N. Abriani, G. Scognamiglio, Crisi dei gruppi e composizione negoziata in www.dirittodellacrisi.it, 23 dicembre 2021; N. Manzini, F. Carelli, Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 27 marzo 2022; G. Bizioli Le misure premiali tributarie introdotte con il d.l. 24.8.2021 n. 118 in www.dirittodellacrisi.it, 27 gennaio 2022; A. Rossi, Condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Il Fall. n. 6/2022; G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. 118/2021 in www.dirittodellacrisi.it, 5 ottobre 2021; S. Leuzzi, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs. ordinario in www.dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021; G. D’Attorre, La liquidazione del patrimonio in www.dirittodellacrisi.it, 29 gennaio 2022; F. Aprile, Osservazioni chiaroscurali sui risvolti giuslavoristici della procedura in www.dirittodellacrisi.it, 3 novembre 2021; M. Spadaro La composizione negoziata della crisi e le imprese sotto soglia ne Il Fall. n. 3/2022; V. Zanichelli Gli esiti possibili della composizione negoziata, in www.dirittodellacrisi.it, 26 ottobre 2021; G. Fauceglia, Sul contratto di cui all’art. 11, comma 1, lett a) L. 
[4] 
Consultabile su www.dirittodellacrisi.it , 16 maggio 2022.
[5] 
Su questo tema cfr. A. Iorio Composizione negoziata e pubblico ministero, in www.dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2021; V. Zanichelli, Commento a prima lettura del d.Lgs. 17.6.2022 n. 83, in www.dirittodellacrisi.it, 1 luglio2022; M. Fabiani, Postilla allo scritto di Alberto Iorio dal titolo “Composizione negoziata e Pubblico Ministero” in www.dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2021; S. De Matteis, Il nuovo ruolo del Pubblico Ministero civile nella crisi d’impresa in www.dirittodellacrisi.it ,14 aprile 2022; M. Binelli, Note sparse sulle novità in materia penale introdotte dal d.l. 118/2021, in www.dirittodellacrisi.it 18 novembre 2021. 
[6] 
Modifica introdotta dal D.Lgs. su richiesta delle commissioni giustizia di Camera e Senato che hanno ritenuto opportuno il coinvolgimento, quantomeno a livello consultivo, delle associazioni imprenditoriali territoriali.
[7] 
Lo sottolinea con decisione la Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 83/2022 “…la possibilità che al termine delle trattative l’esperto sottoscriva insieme all’imprenditore ed ai creditori un accordo che produce i medesimi effetti di un piano attestato di risanamento, ha creato dubbi sulla natura delle sue funzioni e, di conseguenza, sulle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere giungendo ad interpretazioni che hanno equiparato appunto l’esperto al professionista attestatore.” 
[8] 
Integrazione che recepisce la raccomandazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato che ha suggerito di rafforzare e dettagliare la previsione che impedisce la revoca degli affidamenti bancari per il solo accesso alla composizione.
[9] 
Precisa anche qui la Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 83 che la modifica richiede all’impresa “…di depositare anche un progetto di piano e cioè un’ipotesi di come intende perseguire il proprio risanamento. Si tratta di precisazione coerente con la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e con la sua natura non di procedura ma di percorso di negoziazione aperto solo se vi è una reale e concreta ipotesi di risanamento…”.
[10] 
Sulla rinegoziazione dei contratti e, più in generale, sulle interazioni fra diritto dei contratti e diritto della crisi d’impresa, vedasi l’ampio saggio di G. Lener, Appunti sull’autonomia privata e sulla rinegoziazione nel d.l. 118/21, in www.dirittodellacrisi.it 1 febbraio 2022. 
[11] 
In ordine all’orientamento direzionale delle misure prima dell’integrazione appena apportata si sono susseguite numerose pronunce di merito; fra le molte cfr. Trib. Catania 14 giugno 2022; Trib. Padova 3 giugno 2022; Trib. Pescara 9 maggio 2022; Trib. Prato 22 aprile 2022; Trib. Bergamo 5 aprile 2022; Trib. Milano 27 febbraio 2022; Trib Padova 25 febbraio 2022; Trib Milano 24 febbraio 2022; Trib. Torino 23 febbraio 2022; Trib. Ivrea 10. Febbraio 2022; Trib. Firenze 29 dicembre 2021; Trib. Salerno 10 maggio 2022; tutte su www.dirittodellacrisi.it.
[12] 
Facoltà inserita, come precisa la Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 83, al fine di contemperare l’interesse del debitore con quello dei creditori e non far subire a questi ultimi un eccessivo pregiudizio nelle more della conferma giudiziale.
[13] 
Su questo tema mi si consenta di rinviare ad A. Cimolai, L’autosospensione dagli obblighi di conservazione del capitale e i nuovi quadri di responsabilità degli organi sociali, in www.dirittodellacrisi.it, 1 febbraio 2022. 
[14] 
Sul tema della selezione del cessionario dell’azienda nell’ambito della composizione cfr. R. Russo, Il Giano bifronte della composizione negoziata: la circolazione dell’azienda tra nuovo dato legislativo e problemi irrisolti, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 5 agosto 2022.
[15] 
Sulla verifica del rispetto del principio di competitività vedasi anche G. D’Attorre, La concorsualità liquida nella composizione negoziata, in Il Fall. 3/2022.
[16] 
Sul compenso dell’esperto vedasi anche P. Lanni I compensi dell’esperto negoziatore in www.dirittodellacrisi.it, 20 dicembre 2021.
[17] 
È la posizione espressa da G. Fichera, La transizione verso il Codice della Crisi: ancora molte norme da attuare, su Altalex.com 15 luglio 2022.
[18] 
Così A. Pezzano, Primordiali spunti sul regime intertemporale del CCII e norme collegate, in www.dirittodellacrisi.it 24 luglio 2022.
[19] 
Anche se, alla data di stesura del presente testo, nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 73/2022 si è registrato, ad opera del parlamento, una modifica alla soglia di segnalazione di cui è onerata l’Agenzia delle Entrate che viene diversamente regolata prevedendo, con una variazione della lettera c) del 1° comma dell’art. 25 novies, che l’importo minimo di omissione di versamento dell’imposta sul valore aggiunto per la segnalazione, che deve almeno superare gli euro 5.000, non potrà comunque: 1) essere inferiore al 10% del volume d’affari del contribuente relativo all’anno precedente; 2) la segnalazione andrà comunque effettuata se in valore assoluto il debito supera i 20.000 euro. Risulta ampliato anche il termine concesso all’Agenzia per la relativa comunicazione che, rispetto ai 60 giorni precedenti, viene fissato entro i 150 giorni dalla comunicazione, da parte del contribuente, dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta prevista dall’art. 21 bis del D.L. n. 78/2010. Il decreto in data 2.9.2022 è stato convertito nella L. 4 agosto 2022, n. 122 pubblicata in G.U. in data 19.9.2022.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02