
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze
Primordiali spunti sul regime intertemporale del CCII e norme collegate
24 Luglio 2022
Si tratta infatti di norme vigenti che, in ragione delle modifiche apportate , “possono creare agli operatori problemi applicativi e interpretativi. In particolare:
(segue nel primo commento)
24 Luglio 2022 16:03
In particolare, mi riferisco:
26 Luglio 2022 12:49
sono Referente dell'OCC Palazzo delle Professioni di Prato (Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti)
L'aggettivo "pendente" di cui al comma 2 dell'art 390 CCII può trovare applicazione al caso di una procedura di sovraindebitamento iniziata con la richiesta all'OCC di nomina di un gestore prima del 15.07?
Parrebbe di si. Quindi, in questo caso, l'OCC sarebbe chiamato a "certificare" l'applicazione delle norme della legge 3/2012.
E' corretto?
Grazie
27 Luglio 2022 15:41
sono Referente dell'OCC Palazzo delle Professioni di Prato (Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti)
L'aggettivo "pendente" di cui al comma 2 dell'art 390 CCII può trovare applicazione al caso di una procedura di sovraindebitamento iniziata con la richiesta all'OCC di nomina di un gestore prima del 15.07?
Parrebbe di si. Quindi, in questo caso, l'OCC sarebbe chiamato a "certificare" l'applicazione delle norme della legge 3/2012.
E' corretto?
Grazie
Io comunque ritengo si applichi la nuova normativa.
Difatti, direi quasi storicamente, per “pendenza” di un procedimento si intende l’attimo dopo il deposito della domanda giudiziale iniziale innanzi al Giudice ( o, nel caso della citazione in giudizio, la notifica del relativo atto ).
A nulla, pertanto, dovrebbero rilevare i meri (eventuali) atti propedeutici : ad es. come l’istanza al Tribunale per la nomina dell’esperto di cui all’art.124, co.3 nel caso di un cf che si intende poi , se del caso, depositare ovvero - per restare al ns caso - all’istanza all’ OCC per la nomina del gestore di riferimento.
E’ pur vero che l’art.390 CCII parla di “ domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto “, ma penso cambi poco: l’accesso e’ il ricorso al Tribunale per accedere ad una delle procedure di S.A..
D’altra parte , tanto nel vecchio quanto nel nuovo regime, solo dal momento del deposito del domanda giudiziale,recte di “accesso”, si verificano i primi effetti ( v. ad es. art. 9 co.3 bis L.3/12 o 68, co.5 CCII).
4 Agosto 2022 11:50
L’entrata in vigore del CCII non ha determinato di per sé l’espulsione dal nostro ordinamento del Regio
Decreto n. 267/1942.
L’art. 390 CCII stabilisce, infatti, che la Legge fallimentare sopravviverà disciplinando quei procedimenti
incardinati prima del 15/07/2022.
Ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, l’interprete dovrà ricorrere ad un criterio temporale,
rappresentato dal momento in cui è avvenuto il depositato del ricorso introduttivo.
Va da sé, pertanto, che per un periodo più o meno lungo conviveranno nel nostro ordinamento due diverse
fonti normative, dando così vita ad un regime giudico a “doppio binario”.
La soluzione individuata dall’art. 390 CCII, apparentemente, si presenta come lineare e scevra da
complicazioni di sorta.
Tuttavia, omette di disciplinare un’ipotesi non insolita e che potrebbe presentarsi con una certa frequenza
allorché il debitore, come reazione ad un’istanza di fallimento depositata prima del 15/07/2022, presenti
successivamente a tale data, ovvero in occasione dell’istruttoria prefallimentare, una domanda di accesso
al concordato preventivo, anche in forma prenotativa.
Senza voler muovere critiche al Legislatore, stante le palesi difficoltà che attualmente comporta scrivere le
norme, è opportuno chiedersi quale disciplina sia destinata a trovare applicazione qualora si configurasse la
fattispecie di cui sopra.
La questione è alquanto controversa, prova ne è che recentemente in giurisprudenza si è registrato un
conflitto sul punto.
Il Tribunale di Udine (decreto del 24/07/2022) ha affermato la regola secondo cui in tal caso la legge
fallimentare debba prevalere sul CCII.
A giudizio del tribunale friulano, infatti, sussiste una stretta connessione tra le due procedure, aventi ad
oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi.
Tant’è vero che il debitore, molto probabilmente, non avrebbe depositato la domanda di ammissione al
concordato preventivo se non fosse staro raggiunto dall’istanza di fallimento.
Conseguentemente, la legge fallimentare attrae nella propria orbita il concordato, ancorché la domanda di
accesso sia stata depositata post 15/07/2022.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Roma (decreto 21/07/2022) che, pur pronunciandosi obiter dictum,
afferma la regola opposta secondo cui debba trovare applicazione la nuova disciplina in quanto la domanda
di concordato è stata depositata in vigenza del CCII.
Entrambe le soluzioni paiono condivisibili per cui la decisione al riguardo dipenderà dalla sensibilità del
singolo Collegio.
C’è da chiedersi che cosa potrebbe accadere nell’ipotesi inversa, ovvero qualora venisse depositata una
domanda di apertura della liquidazione giudiziale post 15/07/2022 a fronte di una domanda per
l’ammissione al concordato presentata in vigenza della Legge fallimentare.
Nel caso in cui, a fronte dell’inammissibilità della domanda di concordato, venisse disposta l’apertura della
procedura liquidatoria quale delle due normative è destinata a trovare applicazione?
Fortunatamente, l’incertezza sopra descritta, che conferma ancora una volta in più il brocardo latino "quot
capita, tot sententia", è destinata ad accompagnarci per un breve periodo e solamente con riferimento a
quelle procedure fallimentari depositate in prossimità della cuspide.
6 Agosto 2022 6:58
L’entrata in vigore del CCII non ha determinato di per sé l’espulsione dal nostro ordinamento del Regio
Decreto n. 267/1942.
L’art. 390 CCII stabilisce, infatti, che la Legge fallimentare sopravviverà disciplinando quei procedimenti
incardinati prima del 15/07/2022.
Ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, l’interprete dovrà ricorrere ad un criterio temporale,
rappresentato dal momento in cui è avvenuto il depositato del ricorso introduttivo.
Va da sé, pertanto, che per un periodo più o meno lungo conviveranno nel nostro ordinamento due diverse
fonti normative, dando così vita ad un regime giudico a “doppio binario”.
La soluzione individuata dall’art. 390 CCII, apparentemente, si presenta come lineare e scevra da
complicazioni di sorta.
Tuttavia, omette di disciplinare un’ipotesi non insolita e che potrebbe presentarsi con una certa frequenza
allorché il debitore, come reazione ad un’istanza di fallimento depositata prima del 15/07/2022, presenti
successivamente a tale data, ovvero in occasione dell’istruttoria prefallimentare, una domanda di accesso
al concordato preventivo, anche in forma prenotativa.
Senza voler muovere critiche al Legislatore, stante le palesi difficoltà che attualmente comporta scrivere le
norme, è opportuno chiedersi quale disciplina sia destinata a trovare applicazione qualora si configurasse la
fattispecie di cui sopra.
La questione è alquanto controversa, prova ne è che recentemente in giurisprudenza si è registrato un
conflitto sul punto.
Il Tribunale di Udine (decreto del 24/07/2022) ha affermato la regola secondo cui in tal caso la legge
fallimentare debba prevalere sul CCII.
A giudizio del tribunale friulano, infatti, sussiste una stretta connessione tra le due procedure, aventi ad
oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi.
Tant’è vero che il debitore, molto probabilmente, non avrebbe depositato la domanda di ammissione al
concordato preventivo se non fosse staro raggiunto dall’istanza di fallimento.
Conseguentemente, la legge fallimentare attrae nella propria orbita il concordato, ancorché la domanda di
accesso sia stata depositata post 15/07/2022.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Roma (decreto 21/07/2022) che, pur pronunciandosi obiter dictum,
afferma la regola opposta secondo cui debba trovare applicazione la nuova disciplina in quanto la domanda
di concordato è stata depositata in vigenza del CCII.
Entrambe le soluzioni paiono condivisibili per cui la decisione al riguardo dipenderà dalla sensibilità del
singolo Collegio.
C’è da chiedersi che cosa potrebbe accadere nell’ipotesi inversa, ovvero qualora venisse depositata una
domanda di apertura della liquidazione giudiziale post 15/07/2022 a fronte di una domanda per
l’ammissione al concordato presentata in vigenza della Legge fallimentare.
Nel caso in cui, a fronte dell’inammissibilità della domanda di concordato, venisse disposta l’apertura della
procedura liquidatoria quale delle due normative è destinata a trovare applicazione?
Fortunatamente, l’incertezza sopra descritta, che conferma ancora una volta in più il brocardo latino "quot
capita, tot sententia", è destinata ad accompagnarci per un breve periodo e solamente con riferimento a
quelle procedure fallimentari depositate in prossimità della cuspide.
Le argomentazioni addotte pro tesi per ora …in vantaggio , compreso il cosa accadrebbe se il cp , attratto dalla nuova normativa, poi non andasse avanti e dunque si dovesse rivirare verso la procedura maggiore ( come potrebbe mai dichiararsi a quel punto la LG, pendendo ancora , ed ante 15.7.22, il procedimento di cui all’istanza di fallimento rimasta “ in sospeso”?) , sono indubbiamente di peso e suggestive , ma non mi sembrano decisive .
Difatti :
1) A differenza di quanto ritenuto , il legislatore del CCII , proprio per evitare problematiche come quelle ora in esame , ha espressamente previsto all’art.390 la possibilita’ di pendenza di sei autonome procedure , ritenendo a detti fini tali, cioè diverse quanto autonome tra loro , anche un procedimento per la dichiarazione di fallimento ed un ricorso per l’apertura di un cp.
2) Dunque , anche per non impedire ad un debitore , sol per un’istanza di fallimento già pendente, la possibilità di far ricorso ad un procedura di cp ritenuta , ad es. anche pro relativi lavoratori, maggiormente funzionale alla propria crisi d’impresa ( e probabilmente anche per ciò tardata ad invocare ante scorso 15 luglio ) , , ciascun procedimento , al ricorrere dei relativi presupposti ,farà il suo corso : il nuovo cp nel CCII accompagnerà il debitore che lo ha prescelto , l’antecedente legge fallimentare regolerà l’eventuale prosecuzione del procedimento pre-fallimentare. Salvo al dunque il creditore non voglia abbandonarlo a favore di una dichiarazione di LG : ed anche tale maggior favor , quantomeno operativo, pro creditore , non dovrebbe poter giustificare la privazione di una libertà si scelta effettuata dal debitore nel depositare il cp solo post entrata in vigore del CCII .
3) E forse non è un caso che la SC , rispetto all’analogo regime transitorio di cui all’art.150 Dlgs. 5/2006 , ha sentenziato ( v. Cass 6506/ 2020) che il fenomeno della consecutio non opera in tema : quindi , ove al cp attivato ante vigenza della nuova legge fallimentare , faccia poi seguito , entrata in vigore la nuova normativa, una procedura fallimentare , e’ sempre alla nuova normativa che dovrà guardarsi .
Come finirà la …partita ?
5 Novembre 2022 15:47
In particolare, mi riferisco:
3 Dicembre 2022 15:27