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Saggio

La liquidazione del patrimonio*

Giacomo D’Attorre, Ordinario di diritto commerciale nell'Università del Molise

29 Dicembre 2021

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Lo scritto offre un primo esame della disciplina della liquidazione del patrimonio nel concordato semplificato.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si basa obbligatoriamente su un piano di liquidazione. Quale che sia il concreto contenuto del piano di liquidazione, tanto se corrispondente a quello che nel concordato preventivo “ordinario” sarebbe alla base di un concordato liquidatorio, quanto corrispondente quello che, sempre nel concordato preventivo ordinario, sarebbe alla base di un concordato con continuità indiretta, esso deve comunque prevedere la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore. 
Da ciò la centralità che nel concordato semplificato riveste la disciplina della liquidazione, che ricomprende tutte le attività volte alla “monetizzazione” (in senso ampio) del patrimonio dell’imprenditore in funzione del successivo soddisfacimento dei creditori. Rientrano nella liquidazione del patrimonio, quindi, tanto le cessioni di beni, quanto i trasferimenti di beni con modalità diversi dalla vendita, tanto l’incasso dei crediti, quanto l’esercizio di ogni azione risarcitoria e/o recuperatoria volta recuperare un attivo, anche se potenziale, facente parte del patrimonio messo a disposizione dei creditori.
2 . Il liquidatore
L’attività di liquidazione deve essere svolta dal liquidatore, nominato dal tribunale con il decreto di omologazione (art. 19, comma 1, d.l. 118/2021). Scarna è la disciplina espressa della figura e dei compiti del liquidatore, limitandosi la disposizione a prevederne la nomina con il decreto di omologazione e per il resto rinviando alle disposizioni di cui all’art. 182 l.fall., nei limiti della compatibilità. 
La nomina del liquidatore ritenersi sempre obbligatoria in caso di omologazione. Depone in tal senso la formulazione letterale della norma, nella quale si usa significativamente l’indicativo, e la stessa natura essenzialmente liquidatoria del concordato semplificato. Può essere nominato un solo liquidatore e non sono consentite nomina di collegi di liquidatori, a differenza di quanto previsto nel concordato preventivo; la scelta legislativa è molto chiara sul punto, con l’espressa previsione della nomina di “un liquidatore”. 
In ordine ai requisiti per nomina, accettazione, revoca, responsabilità, compenso e rendiconto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le stesse norme previste per il fallimento. Ciò in ragione del doppio rinvio, che l’art. 19 d.l. 118/2021 opera all’art. 182 l.fall., che a sua volta rinvia agli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 l.fall. 
In tema di nomina, vanno, però, affrontate due questioni, discusse nel concordato preventivo ordinario e suscettibili di una possibile soluzione differente nel concordato semplificato. 
In primo luogo, è da chiedersi se l’eventuale indicazione del nominativo del liquidatore da parte del debitore sia vincolante per il tribunale, salvo che il soggetto prescelto sia privo dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. Non pare che la vincolatività della indicazione, recentemente affermata dalla Suprema Corte con riferimento al concordato preventivo ordinario[1], possa essere affermata anche con riferimento al concordato semplificato[2] e ciò in ragione della mancata votazione dei creditori. Non essendo la proposta con l’indicazione del liquidatore sottoposta al voto dei creditori, non si può, infatti, fondare la vincolatività dell’indicazione per il tribunale sull’argomento secondo cui i creditori, attraverso il voto favorevole sulla proposta, avrebbero implicitamente accettato anche l’indicazione del liquidatore. Proprio l’indubbio arretramento delle tutele e dei poteri dei creditori nel concordato semplificato consigliano di non attribuire al debitore anche la facoltà di indicazione del liquidatore, lasciando al tribunale la più ampia libertà sul punto.
In secondo luogo, si pone il problema circa la legittimità, o anche solo opportunità, di nominare l’ausiliario quale liquidatore. Le ragioni che nel concordato preventivo ordinario rendono inopportuna la nomina del commissario giudiziale quale liquidatore, fondate sulla necessità di evitare un indebito sovrapporsi dei compiti di esecuzione e di sorveglianza sull’adempimento, sorreggono analoga conclusione nel concordato semplificato, dove l’ausiliario svolge dopo l’omologazione la stessa attività di sorveglianza del commissario giudiziale (arg. ex art. 18, comma 8, d.l. 118/2021)[3]. 
I compiti del liquidatore, come detto, consistono nel compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione del patrimonio, rispettando le modalità ed i limiti previsti nel piano di liquidazione, nel decreto di omologazione e nella legge. La liquidazione del patrimonio è funzionale alla soddisfazione dei creditori, la cui concreta attuazione è rimessa allo stesso liquidatore; egli dovrà, pertanto, provvedere anche alla ripartizione del ricavato della liquidazione tra i creditori concordatari, o comunque a soddisfare gli stessi, secondo le previsioni della proposta omologata.
3 . Le vendite
Primo e fondamentale compito del liquidatore è quello di provvedere alle vendite e, più in generale, ai trasferimenti dei beni compresi nel patrimonio del debitore. Alle vendite ed ai trasferimenti sono applicabili, in quanto compatibili, gli artt. da 105 a 108 ter l.fall., in forza del doppio rinvio, operato prima dall’art. 19, comma 1, d.l. 118/2021 all’art. 182 l.fall. e, poi, da quest’ultima previsione alle disposizioni richiamate in sede di fallimento. 
Il liquidatore non è vincolato a forme di vendita predeterminate, potendo procedere con le modalità che ritiene più efficaci ed efficienti. Vi sono, però, alcuni vincoli imperativi che il liquidatore deve obbligatoriamente rispettare e che definiscono il perimetro invalicabile entro il quale si può esercitare la sua autonomia. Questi vincoli sono: a) l’obbligo di preventiva stima; b) la pubblicità; c) la competitività. 
La stima, che deve precedere l’avvio delle procedure di vendita ed è funzionale ad evitare che i beni vengano venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si potrebbe ragionevolmente conseguire, può essere omessa solo laddove esista già un valore di mercato oggettivo e verificabile, oppure per la vendita dei beni di modesto valore, nei quali il costo della stima rischierebbe di essere superiore al valore dei beni stimati.
La pubblicità va attuata con modalità e tempistiche adeguate alla tipologia dei beni in vendita ed al mercato di riferimento, contemperando le esigenze di celerità con la contrapposta esigenza di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati
La competitività è formula ampia e che, in termini generali, si traduce nell’obbligo di consentire a tutti i potenziali interessati di partecipare alla procedura di vendita in condizione di parità, attuando una selezione dell’acquirente sulla base di criteri definiti in anticipo e conoscibili da parte degli interessati. Il principale criterio di selezione è certamente rappresentato dal prezzo offerto, ma, in relazione a talune tipologie di beni come le aziende o rami di aziende, è possibile dare ingresso, coerentemente ai principi di sostenibilità e responsabilità sociale che innervano il diritto della crisi, anche a criteri diversi rispetto al prezzo (es: impegno alla prosecuzione attività per un periodo minimo di tempo; impegno alla conservazione dei livelli occupazionali; impegno ad adeguare la produzione secondo standard più rispettosi dell’ambiente; impegno a mantenere la sede operativa nel territorio italiano per un dato periodo di tempo), a condizione, però, che il parametro del prezzo mantenga comunque un rilievo non secondario e che non sia pregiudicata la possibilità di un’effettiva comparazione tra le diverse offerte mediante la predeterminazione dei “pesi” attribuiti ai vari criteri[4]. 
La declinazione in concreto della competitività è rimessa alle circostanze del caso concreto, potendo il liquidatore decidere, di volta in volta, di fissare un termine entro il quale gli interessati devono presentare offerte irrevocabili di acquisto e disciplinando poi la successiva gara tra gli offerenti, oppure invitare i potenziali interessati – eventualmente all’esito dell’accesso ad una data room - a presentare manifestazioni di interesse non vincolanti e poi limitando la gara solo a costoro o ampliandola a tutti, e così via. 
Anche se formalizzate con contratto e non con decreto di trasferimento, le vendite attuate dal liquidatore rientrano nella categoria delle vendite “coattive”, in quanto effettuate in esecuzione di una procedura concorsuale e per attuare la garanzia patrimoniale del debitore[5]. Pertanto, come previsto anche dal richiamato art. 182, comma 4, l.fall., le vendite ed i trasferimenti attuati dal liquidatore nell’esecuzione del concordato semplificato beneficiano dell’effetto purgativo: su ordine del giudice (salva diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione) avviene la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Nel caso di vendita dell’azienda o di suoi rami, l’effetto purgativo opera anche con riferimento ai debiti anteriori. In forza del richiamo operato all’art. 182 l.fall., che a sua volta rinvia all’art. 105 l.fall., trova infatti applicazione la disposizione prevista dall’art. 105, comma 4, l.fall., in forza della quale “salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”. La liberazione dai debiti anteriori vale anche con riferimento ai debiti tributari, perché, trattandosi di vendita che avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, trova applicazione il disposto del comma 5 dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4 . Segue. La competitività nei concordati “chiusi”
Tratti differenziali presenta la disciplina della liquidazione dei beni quando il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni. Al verificarsi di un cd. “concordato chiuso” (che è facile prevedere non infrequente), il legislatore abbandona la strada delle offerte concorrenti, sia nella versione più rigida prevista nell’art. 163 bis l.fall., sia nella versione più flessibile prevista nell’art. 91 CCII, ma conserva comunque, anche se in forme diverse, il principio della competitività. In presenza di un’offerta compresa nel piano di liquidazione, il liquidatore dà esecuzione alla stessa, ma “verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato” (art. 19, comma 2, d.l. 118/2021).
Due sono le regole operative che la norma richiamata impone. 
La prima regola si concreta nell’obbligo per il liquidatore, in mancanza di soluzioni migliori sul mercato, di dare esecuzione all’offerta compresa nel piano di liquidazione. Deve, però, trattarsi di un’offerta impegnativa (non di una mera manifestazione di interesse) e irrevocabile, perchè solo in presenza di questi requisiti può ritenersi esistente il vincolo per il liquidatore. Parificati alle offerte, inoltre, sono i contratti già stipulati tra l’imprenditore e il terzo, ma con effetti non immediati e subordinati all’omologa del concordato (es.: preliminare; contratto definitivo sottoposti a condizione; diritto di opzione)[6]. Quando il liquidatore dà esecuzione all’offerta, si applicano alla vendita gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile (art. 19, comma 2, d.l. 118/2021), così precisandosi che trattasi comunque di vendite coattive.
La seconda regola si declina nel dovere per il liquidatore, prima di dare esecuzione all’offerta, di verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Proprio in relazione a questa seconda regola si addensano i principali problemi interpretativi, dovendosi individuare il corretto significato normativo ed i riflessi operativi della formula “verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato”. E’ chiara la volontà del legislatore di deformalizzare l’attività del liquidatore, sciogliendola da vincoli predeterminati e forme prestabilite, che potrebbero essere di ostacolo alla celerità della procedura, ma altrettanto netta è la volontà di assicurare, comunque, una forma di apertura al mercato, attraverso la ricerca di potenziali interessati all’acquisto del bene oggetto dell’offerta irrevocabile compresa nel piano di liquidazione. Varie possono essere le attività attraverso le quali questa verifica può essere attuata dal liquidatore, che dovranno essere opportunamente modulate in ragione delle effettive esigenze e necessità che la singola situazione impone, potendo spaziare da modalità più procedimentalizzate (es: invito a formulare offerte migliorative con apertura di data room; incarico conferito a soggetti specializzati per ricercare offerte migliorative) a modalità più snelle (es: pubblicazione di un invito a formulare manifestazioni di interesse). Sicuramente, laddove terzi soggetti abbiano presentato offerte irrevocabili o, quantomeno, manifestazioni di interesse, il liquidatore non potrà trascurare le stesse, ma verificarne serietà e convenienza ai fini di una valutazione comparativa con l’offerta compresa nel piano. Quale che sia il modo in cui la ricerca di soluzioni migliori sul mercato si declinerà, il liquidatore dovrà avere cura di documentare la stessa, atteso che essa costituisce condizione di legittimità del suo agire. 
Alla possibile varietà di modi attraverso i quali verificare la presenza o l’assenza di soluzioni migliori sul mercato corrisponde analoga varietà nelle modalità attraverso le quali, in caso di formalizzazione di concreto interesse da parte di terzi, dovrà essere assicurata la competizione tra l’originario offerte ed i terzi interessati. Non vi è dubbio, infatti, che, in presenza di concreto interesse da parte di terzi, il liquidatore dovrà assicurare una reale competizione; ciò salvo che ritenga le manifestazioni di interesse o le offerte di terzi non attendibili, non potendo rallentare il processo di liquidazione in mancanza di alternative credibili. Sui criteri attraverso i quali procedere alla selezione nel caso di pluralità di interessati, si rinvia a quanto sopra esposto.
Quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del tribunale (art. 19, comma 3, d.l. 118/2021).
5 . Gli altri compiti del liquidatore
Si è detto che il liquidatore deve procedere, oltre che alle vendite, anche ad esercitare, o se pendente, proseguire ogni azione diretta al recupero e migliore valorizzazione dell’attivo (es: incasso crediti; esercizio azioni recuperatorie o risarcitorie, transazioni, ecc.).
In funzione strumentale ai compiti attribuiti, al liquidatore compete, come nel concordato preventivo ordinario, anche la legittimazione processuale attiva e passiva, ma limitata alle sole controversie relative a questioni liquidatorie di beni destinati ai creditori e distributive del ricavato; nelle altre controversie, compresi i giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, la legittimazione processuale resta in capo al debitore. 
Compito del liquidatore è anche quello di procedere alla ripartizione dell’attivo o, meglio, all’attuazione delle modalità satisfattive dei creditori secondo quanto previsto nella proposta omologata. I pagamenti e le altre modalità attuative devono avvenire sulla base di periodici piani di riparto predisposti liquidatore, nel quale vengono pagati o comunque soddisfatti i creditori in conformità a quanto previsto nella proposta di concordato. 
In ordine ai piani di riparto è, comunque, opportuna una precisazione, ad evitare possibili equivoci generati dall’uso di una terminologia evocativa di una diversa disciplina. 
Nel concordato semplificato manca una fase di accertamento del passivo e, a differenza del concordato preventivo ordinario, manca anche una fase di accertamento del giudice delegato sui crediti anche soli fini della votazione. Vi è, quindi, una radicale differenza rispetto a quanto avviene nel fallimento, ove la fase di ripartizione è meramente esecutiva rispetto alle risultanze dello stato passivo, essendo nel fallimento preclusa ogni ulteriore valutazione sull’esistenza del credito, sulla sua entità e sull’esistenza di eventuali cause di prelazione, salva la sola possibilità di far valere fatti estintivi sopravvenuti[7].
La mancanza del concorso formale e di una verifica dello stato passivo si riflette inevitabilmente sulla natura dei riparti in sede concordataria. Premesso che le norme in materia di concordato semplificato, così come quelle in tema di concordato preventivo, non fanno esplicitamente riferimento ai piani di riparto, se proprio di riparto vuole parlarsi anche nel concordato va precisato che esso rappresenta strumento esecutivo non già delle risultanze dello stato passivo (che, come detto, manca), quanto piuttosto della proposta di concordato omologata, rappresentando il momento nel quale si procede alla soddisfazione dei creditori secondo le modalità e le tempistiche previste nella proposta presentata dal debitore ed omologata dal tribunale[8]. Oltre che delle previsioni della proposta, il piano di riparto deve tenere conto, come ovvio, anche degli esiti dei giudizi ordinari proposti da creditori su ammontare e rango dei crediti, nonché di eventuali diverse valutazioni operate dal liquidatore rispetto ad appostazioni di crediti avvenuti in sede di proposta. In ragione di ciò, il riparto concordatario rappresenta un mezzo per dare concreta attuazione sia alla proposta di concordato, sia alle risultanze “sopravvenute” emerse nella fase esecutiva in relazione alla composizione della debitoria[9].
Pur in mancanza di una puntuale disciplina legislativa, deve, inoltre, ritenersi che anche nel concordato semplificato il liquidatore giudiziale debba procedere agli opportuni accantonamenti nella fase dei riparti. 
6 . Segue. L’esercizio delle azioni di responsabilità
Un esame specifico richiede il profilo della legittimazione all’esercizio delle azioni di responsabilità, che presenti alcune differenze rispetto al concordato preventivo ordinario. 
Si è visto sopra che il liquidatore ha il compito non solo di vendere, o comunque disporre dei beni rientranti nel patrimonio dell’imprenditore ed oggetto della proposta concordataria, ma anche di esercitare ogni azione risarcitoria e/o recuperatoria volta recuperare un attivo, anche se potenziale, facente parte del patrimonio messo a disposizione dei creditori. Il potere del liquidatore di gestire e disporre dei diritti ceduti del debitore in concordato comprende anche la legittimazione ad agire in giudizio per far valere i detti crediti, compresi quelli risarcitori, mediante l’accertamento e la successiva condanna al pagamento.
Tra questi crediti risarcitori rientra, nel caso di impresa in forma societaria, anche quello eventuale nei confronti di eventuali amministratori e sindaci per eventuali responsabilità di questi ultimi, con la conseguenza che il liquidatore diventa legittimato anche ad esercitare l’azione sociale di responsabilità. 
E’ noto il dibattitto, nel vigore della legge fallimentare, in ordine alla legittimazione del liquidatore ad esercitare l’azione sociale di responsabilità anche nel caso in cui la proposta di concordato non preveda espressamente la cessione ai creditori della stessa ed in ordine alla necessità di una autorizzazione dell’organo sociale a ciò deputato perché il liquidatore possa agire in giudizio con l’azione sociale di responsabilità[10]; nota è anche la soluzione netta adottata dal CCII con l’art. 115, comma 2, in forza del quale “il liquidatore esercita, oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali”.
Nel concordato semplificato non paiono ammissibili proposte con previsione di cessione solo parziale dei beni ai creditori. Quale che sia la soluzione che si preferisca con riferimento al concordato preventivo, la cessione parziale non è consentita nel concordato semplificato perché la mancanza di voto dei creditori impone che tutto il patrimonio del debitore sia liquidato, il che ovviamente è incompatibile con la perdurante titolarità di una porzione – anche minore – di beni nella titolarità del debitore. Nel concordato preventivo sono i creditori a votare ed a decidere anche sulla possibile conservazione di parte del patrimonio in capo al debitore, mentre nel concordato semplificato i creditori non votano, così che non vi sarebbe giustificazione rispetto ad una cessione solo parziale dei beni. 
Pertanto, dovendo sempre l’intero patrimonio essere destinato al soddisfacimento dei creditori, nel concordato semplificato il liquidatore potrà sempre esercitare oppure, se pendente, proseguire l’azione sociale di responsabilità, con inopponibilità di ogni eventuale patto contrario nella proposta. 
Per la stessa ragione, la legittimazione del liquidatore non potrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione dell’organo sociale competente, che di fatto consentirebbe di subordinare alla volontà di un organo della società debitrice l’attribuzione o meno di un diritto ai creditori; soluzione che, per quanto sopra detto, non è consentita nel concordato semplificato.
La piena legittimazione del liquidatore ad esercitare o proseguire l’azione sociale di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo della società debitrice, senza che gli possano essere opposti eventuali patti contrari nella proposta o l’assenza delle preventive autorizzazioni, è un dato da non trascurare, anche al fine di una serena e pacata valutazione complessiva del concordato semplificato, che non può essere considerato come un indolore e semplice “colpo di spugna” su debiti e responsabilità pregresse, esponendosi comunque gli esponenti amministrativi e di controllo alle possibili azioni di responsabilità, oltre che alle responsabilità penali.
Per quanto riguarda l’azione di responsabilità che i creditori sociali possono esercitare nei confronti dei componenti degli organi sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, è opinione pacifica e incontrastata che non rientri nella legittimazione del liquidatore, potendosi solo discutere se, nel corso dell’esecuzione, permanga o meno la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità[11].
In modo analogo, il liquidatore non è legittimato ad esercitare nemmeno l’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. nel caso di sottoposizione a procedura di concordato preventivo della società cd. “eterodiretta”. Il silenzio legislativo, sia nel d.l. 118/2021, sia nello stesso art. 2497 c.c., comporta che il liquidatore non sia legittimato ad esercitare né l’azione dei soci (che nemmeno il curatore fallimentare può esercitare), né l’azione dei creditori sociali: la titolarità di quest’azione non subisce modifiche e rimane in capo ai singoli creditori sociali pur in pendenza della procedura di concordato semplificato della società eterodiretta o anche dopo l’omologazione. D’altro canto, un’eventuale legittimazione del liquidatore non potrebbe nemmeno essere recuperata attribuendo natura di massa all’azione dei creditori sociali, in quanto nel concordato semplificato, come così come nel concordato preventivo ed a differenza di quanto avviene nel fallimento, gli organi della procedura non assumono una generale legittimazione all’esercizio, in sostituzione dei singoli creditori, delle azioni dirette alla reintegrazione del patrimonio sociale.
Se, però, si ritenga che anche la società eterodiretta (e non solo i soci ed i creditori) sia titolare di questo diritto risarcitorio ex art. 2497 c.c.[12], questo diritto risarcitorio potrà essere fatto valere dal liquidatore, a cui competerà la relativa legittimazione processuale.
7 . Il comitato dei creditori
Nel concordato semplificato manca ogni riferimento all’ulteriore organo che, nel concordato preventivo con cessione dei beni, viene nominato con il decreto di omologazione, ossia il comitato dei creditori. Il mero rinvio alle disposizioni dell’art. 182 l.fall. non consente, di per sé, di ritenere che anche nel concordato semplificato debba essere nominato un comitato dei creditori, perché non si spiegherebbe la ragione per cui il legislatore abbia espressamente richiamato il liquidatore, mentre avrebbe invece – per tesi – affidato la previsione del comitato dei creditori al rinvio normativo. 
Si tratta, quindi, di valutare il significato normativo del silenzio legislativo. Domanda che rimanda, anzitutto, alla questione di vertice se il concordato semplificato sia una mera variante (o sotto-tipo) del concordato preventivo, e se, quindi, allo stesso possa applicarsi de plano l’intera disciplina del concordato preventivo, nella misura in cui non sia oggetto di espressa deroga da parte del d.l. 118/2021 e, ovviamente, nei limiti della compatibilità non consente. 
Esistono fondati argomenti, sui quali non è possibile in questa sede soffermarsi[13], per qualificare il concordato semplificato quale procedura concorsuale autonoma e diversa rispetto al concordato preventivo. Da ciò la preclusione rispetto all’applicazione diretta delle norme del concordato preventivo in tema di comitato dei creditori. 
Rimarrebbe solo la possibile strada dell’applicazione, non diretta, ma analogica delle norme del concordato preventivo sul comitato dei creditori, previa rigorosa verifica della ricorrenza delle due condizioni legittimanti: a) la lacuna normativa; b) l’essere il caso non regolato (nel concordato semplificato) ed il caso regolato (nel concordato preventivo) simili e basati sull’eadem ratio. Anche questa soluzione è, però, da escludere, perché, oltre alla possibile mancanza della lacuna, manca sicuramente l’eadem ratio, strutturalmente diverso essendo l’assetto degli organi nel concordato semplificato (dove manca anche il commissario giudiziale) e nel concordato preventivo.
Va esclusa, quindi, la possibilità di nominare anche il comitato dei creditori con il decreto di omologazione[14].

Note:

[1] 
Cass., 29 luglio 2021, n. 21815; contra, Cass., 13 settembre 2016, n. 17949.
[2] 
In senso diverso vedi, invece, A. Farolfi, La liquidazione del patrimonio, in corso di pubblicazione in Fallimento, 2021, 4 del dattiloscritto.
[3] 
Vedi, nello stesso senso, A. Farolfi, La liquidazione del patrimonio, cit., 6.
[4] 
Su una più articolata esposizione di presupposti ed effetti operativi del principio di sostenibilità con riferimento alla vendita dell’azienda, sia pure con riferimento alla composizione negoziata, vedi G. D’Attorre, Il trasferimento dell’azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it.
[5] 
Con riferimento alle vendite nel concordato preventivo, vedi M. Fabiani, Concordato preventivo, in Comm. Scialoja-Branca al codice civile, Bologna, 2014, 79.
[6] 
In questo senso, con riferimento al perimetro oggettivo del campo di applicazione delle offerte concorrenti nel concordato preventivo, vedi, tra gli altri, M. Aiello, La competitività nel concordato preventivo, Torino, 2019, 184 ss.
[7] 
Cfr., tra le molte, Cass. 14 gennaio 2016, n. 525; Cass., 6 agosto 2015, n. 16553.
[8] 
Vedi, sul rapporto tra proposta, piano e fase esecutiva del concordato preventivo, M. Fabiani, Fallimento e concordato preventivo, cit., 712.
[9] 
Con riferimento al concordato preventivo, sia consentito il richiamo a G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021, 141.
[10] 
Sulle azioni di responsabilità nel concordato preventivo, vedi, tra gli altri, G. D’Attorre, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Rivista delle Società, 2015, 15 ss.; M. Fabiani, Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in concordato preventivo, in Società, 2015, 615; I. Pagni, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo: un dialogo a due voci - La legittimazione alle azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Società, 2015, 603; A. Zanardo, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, Torino, 2018, passim; E. Barcellona, L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nel concordato preventivo con cessione dei beni: legittimazione del liquidatore giudiziale o necessità di previa deliberazione assembleare?, in Giur. comm., 2018, II, 157 ss.; G. Dongiacomo, Il giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali, Milano, 2020, 497.
[11] 
Per i termini del relativo dibattito nel concordato preventivo, vedi gli A. citati nella nota precedente, ove ulteriori riferimenti.
[12] 
Per una sintesi del dibattito, vedi Pennisi, La legittimazione della società diretta all’azione di responsabilità per abuso di attività di direzione e coordinamento, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, 1634 ss..
[13] 
Si rinvia, sul punto, alla più ampia e argomentata trattazione svolta in G. D’Attorre, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in corso di pubblicazione in Il Fallimento; vedi anche, in argomento, Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. 118 del 2021, in Dirittodellacrisi.it, 6 e Ambrosini, Il concordato semplificato: primi appunti, in IlCaso.it, 7.
[14] 
In questo senso anche A. Farolfi, La liquidazione del patrimonio, cit., 9.

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Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

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