Alla luce dell’esame sin qui svolto, è ora possibile indagare la funzione svolta dal piano nell’ambito della CNC, per metterne in luce la differenza ontologica rispetto a quello da predisporre negli strumenti di regolazione della crisi. Nella CNC il piano si colloca al polo diametralmente opposto: è un documento aperto, dinamico, non attestato e non sottoposto al vaglio giudiziale di fattibilità [37], la cui funzione non è quella di convalidare una decisione già maturata, ma di accompagnare e strutturare il processo attraverso il quale tale decisione viene progressivamente formata.
L’art. 17, comma 3, CCII prevede che l’imprenditore, nel momento in cui presenta l’istanza di accesso alla composizione negoziata, inserisca nella piattaforma telematica, tra l’altro, un progetto di piano di risanamento e la documentazione che ne costituisce il corredo informativo.
La norma utilizza significativamente l’espressione “progetto di piano” , che evoca con immediatezza l’idea di un elaborato ancora in fieri, suscettibile di sviluppi e affinamenti successivi [38]. Non si tratta di una scelta terminologica casuale, ma del riflesso linguistico della natura stessa dell’istituto: un percorso in divenire richiede un piano flessibile.
Il contrasto con il lessico normativo degli strumenti di regolazione è eloquente. L’art. 56 CCII, in tema di piano attestato di risanamento, parla di “piano” tout court, presupponendone la compiutezza. L’art. 57 CCII, in tema di accordi di ristrutturazione, riferisce il piano come documento che “accompagna” la proposta di accordo, evocando un elaborato già formato e definito. L’art. 87 CCII, in tema di concordato preventivo, configura il piano come elemento “inscindibile” della proposta, un documento che ha raggiunto un grado di completezza e determinatezza tale da consentire il voto dei creditori. In nessuno di questi contesti il legislatore ha avvertito la necessità di utilizzare il termine “progetto”, poiché in ciascuno di essi il piano è concepito come un prodotto finito, non come un elaborato in formazione. L’uso del termine “progetto” nell’art. 17 CCII è, dunque, un indicatore normativo preciso della diversa funzione dell’elaborato.
Il piano nella CNC può essere definito, in una ricostruzione sistematica, il cuore dell’architettura normativa dell’istituto: è al contempo documento tecnico, indice di meritevolezza dell’iniziativa imprenditoriale e base per la verifica metodologica che l’esperto è chiamato a compiere [39]. Tuttavia – e qui risiede la differenza fondamentale – il piano non è una proposta definitiva rivolta ai creditori, ma uno strumento di dialogo che serve a strutturare le trattative e a rendere trasparente il ragionamento dell’imprenditore [40].
La differenza rispetto agli strumenti di regolazione si coglie con particolare nettezza se si muove dalla funzione che il piano svolge nel rapporto con i creditori. Come si è visto, nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il piano fonda il consenso dei creditori. Negli accordi di ristrutturazione, i creditori aderiscono sulla base di un piano che spiega le condizioni dell’accordo. Nel piano attestato, la stabilità del piano è il presupposto su cui si fonda l’effetto protettivo degli atti compiuti in sua esecuzione.
Nella CNC, nulla di tutto ciò si verifica. Non esiste un voto dei creditori, né un'adesione formale. Il piano non è sottoposto ad approvazione, né la sua accettazione è richiesta per la prosecuzione del percorso. I creditori non sono chiamati a pronunciarsi su di esso, ma a confrontarsi con l’imprenditore sulle ipotesi in esso contenute. Il piano non cristallizza un risultato, ma apre un dialogo. Non delimita un perimetro di affidamento: offre una base di discussione. Non vincola le parti a un assetto predeterminato, ma invita alla ricerca congiunta della soluzione più adeguata.
Questa radicale differenza funzionale spiega perché il piano nella CNC possa – e anzi debba – essere un documento aperto alla revisione. Negli strumenti di regolazione, la modificabilità del piano è l’eccezione, disciplinata da meccanismi formali che ne condizionano l’ammissibilità al rinnovo delle garanzie di trasparenza e di consenso (si pensi all’art. 90 CCII per il concordato preventivo, o al regime delle modifiche negli accordi di ristrutturazione ante e post omologazione). Nella CNC, la modificabilità del piano è, per converso, la regola e la fisiologia del percorso. La possibilità di revisione non è una deroga da disciplinare, ma la manifestazione naturale della funzione dialogica dell’elaborato.
Le peculiarità del piano nella CNC si comprendono pienamente solo se si tiene presente la natura iterativa e collaborativa del percorso nel quale esso si inscrive. Il piano non è un documento statico che precede le trattative e ne fissa i confini, ma un elaborato che si sviluppa parallelamente al confronto con i creditori, gli intermediari finanziari e gli altri stakeholder [41]. Ogni fase del percorso può determinare un aggiornamento del piano, senza che ciò comporti alcuna delle conseguenze che, negli strumenti di regolazione, derivano dalla modifica del documento: non occorre rinnovare alcuna attestazione (perché l’attestazione non è prevista), né acquisire nuovamente il consenso dei creditori (perché un consenso formale non è mai stato prestato), né riaprire un termine per il voto (perché non vi è alcun voto).
Questa natura dinamica può manifestarsi concretamente nella prassi applicativa attraverso molteplici modalità. Il piano può essere aggiornato per recepire le concessioni ottenute dai creditori nel corso delle trattative: si pensi, ad esempio, alla ridefinizione delle proiezioni economico-finanziarie a seguito della disponibilità di una banca a concedere una moratoria più estesa di quella inizialmente ipotizzata, oppure all’adeguamento del fabbisogno finanziario in conseguenza della rinegoziazione dei tassi di interesse sul debito esistente. Può essere integrato con nuove ipotesi operative emerse nel corso dei colloqui: come nel caso in cui emerga la possibilità di realizzare un’operazione di cessione di un ramo d’azienda non originariamente contemplata, di ottenere nuova finanza da un soggetto terzo, o di procedere a un’operazione societaria straordinaria che modifichi l’assetto proprietario dell’impresa. Può, infine, essere radicalmente ripensato qualora le trattative rivelino l’impraticabilità della soluzione originariamente prospettata e la percorribilità di un’alternativa diversa: un percorso avviato nell’ottica di un accordo di ristrutturazione può evolvere verso un concordato preventivo in continuità, o viceversa.
Si consideri, a titolo di ulteriore chiarimento, il caso concreto, già più sopra prospettato, di un imprenditore che accede alla CNC con un progetto di piano orientato alla ristrutturazione del debito bancario. Nel corso delle trattative emerge la disponibilità di un operatore industriale all’acquisto di un ramo d’azienda. Il piano viene interamente rielaborato per recepire questa nuova ipotesi. In un contesto di concordato preventivo, una modifica di tale portata richiederebbe la comunicazione ai creditori e la riapertura dei termini per il voto ai sensi dell’art. 90 CCII, con possibilità di revoca dell’ammissione da parte del tribunale. Nel contesto di un accordo di ristrutturazione, si dovrebbe procedere al rinnovo dell’attestazione e alla riacquisizione del consenso dei creditori aderenti. Nella CNC, invece, la rielaborazione del piano è un evento fisiologico che non attiva alcun meccanismo formale: il piano rielaborato viene semplicemente sottoposto alla valutazione dell’esperto e al confronto con i creditori, nel proseguimento ordinario delle trattative.
Va poi aggiunto che l’esperto svolge, nel processo evolutivo del piano, un ruolo di primo piano. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCII, egli agevola le trattative prospettando le soluzioni idonee al superamento della crisi. In questa funzione di facilitatore e, per così dire, di regista del dialogo negoziale, l’esperto contribuisce attivamente all’evoluzione del piano, segnalando all’imprenditore la necessità di apportare modifiche o integrazioni in funzione dell’andamento dei colloqui e delle informazioni via via acquisite [42].
Anche in questo caso, il contrasto con gli strumenti di regolazione è illuminante. Nel concordato preventivo, il commissario giudiziale è un organo della procedura che vigila sull’esecuzione del piano così come approvato dai creditori e omologato dal tribunale, senza contribuire alla sua formazione o evoluzione. Negli accordi di ristrutturazione, l’attestatore certifica la fattibilità di un piano già compiuto, senza intervenire nel suo processo di elaborazione. Nel piano attestato, il professionista indipendente si limita a valutare un documento che gli viene sottoposto nella sua versione definitiva.
L’esperto della CNC non è un certificatore [43]. La sua funzione non è quella di apporre un sigillo di conformità, ma quella di stimolare, orientare e correggere il “percorso” [44]. L’esperto è chiamato a valutare il piano nelle sue successive versioni, a verificarne la coerenza con le informazioni emergenti dalle trattative, a segnalare le criticità e a prospettare le possibili soluzioni. La sua valutazione è, per sua natura, continua e immanente al percorso [45], non puntuale e successiva alla formazione del piano, come accade negli strumenti di regolazione.
L’esperto è, inoltre, il soggetto deputato a valutare costantemente la sussistenza della concreta prospettiva di risanamento che costituisce il presupposto dell’istituto (art. 17, comma 1, CCII) [46]. Questa valutazione non può rimanere ancorata al piano originariamente depositato, ma deve necessariamente tenere conto delle evoluzioni intervenute: un piano inizialmente fragile può acquisire solidità a seguito di concessioni ottenute dai creditori; viceversa, un piano originariamente convincente può rivelarsi inadeguato qualora le trattative evidenzino criticità non previste. Il giudizio di perseguibilità del risanamento che l’esperto è tenuto a formulare è, in altri termini, un giudizio dinamico che si rinnova parallelamente all’evoluzione del piano, e che di tale evoluzione è al contempo effetto e causa.
Poiché, dunque, il piano nella CNC è un documento aperto e modificabile, ci si potrebbe legittimamente chiedere quale garanzia abbiano i creditori circa la serietà e l’attendibilità delle proposte formulate dall’imprenditore. La questione è cruciale, poiché tocca il fondamento stesso della tutela creditoria: se il piano non è definitivo, non è attestato e non è sottoposto al vaglio del tribunale, quale meccanismo impedisce che l’imprenditore utilizzi la CNC come uno schermo protettivo dietro il quale coltivare ipotesi di risanamento fantasiose o pretestuose?
La risposta risiede nel fatto che la CNC sostituisce al sistema di garanzie formali che caratterizza gli strumenti di regolazione – cristallizzazione del piano, attestazione, voto, omologazione – un sistema di garanzie sostanziali fondato su meccanismi diversi: la trasparenza delle assunzioni, il confronto strutturato con i creditori e la vigilanza continua dell’esperto.
Il piano, perciò, deve essere trasparente nelle sue assunzioni, coerente nei suoi sviluppi e verificabile nei suoi presupposti fattuali. Queste qualità non sono garantite dalla stabilità formale del documento, ma dalla qualità del processo negoziale che lo accompagna.
Gli strumenti metodologici messi a punto per la redazione del piano – il test pratico, le check-list operative e le tavole sinottiche – svolgono, in questa prospettiva, una funzione coerente con la natura dialogica dell’elaborato. Essi non hanno lo scopo di certificare la fattibilità del piano, come l’attestazione negli strumenti di regolazione, ma di rendere il ragionamento dell’imprenditore trasparente, strutturato e verificabile. Le check-list, in particolare, guidano la redazione del piano assicurando che tutte le variabili rilevanti siano state considerate, che le ipotesi siano chiaramente espresse e che le proiezioni poggino su dati controllabili. Il test pratico, dal canto suo, consente una valutazione preliminare e rapida della ragionevolezza delle prospettive di risanamento, fungendo da filtro iniziale che precede l’approfondimento del piano vero e proprio. Questi strumenti, tuttavia, sono funzionali proprio a un processo negoziale, rendendo il dialogo più strutturato e informato.
Occorre, inoltre, evidenziare come l’assenza dell’attestazione del piano nell’ambito della CNC non sia un dettaglio tecnico, bensì un indicatore sistematico della differenza ontologica fin qui delineata.
Si è visto come, in ciascuno degli strumenti di regolazione, l’attestazione del professionista indipendente costituisca un elemento strutturale del procedimento, la cui presenza è al contempo possibile e necessaria perché il piano è un documento compiuto e stabile: possibile, in quanto si può certificare solo ciò che è definito; necessaria, in quanto gli effetti che il piano è destinato a produrre esigono un presidio qualificato di affidabilità.
Nella CNC, per contro, l’attestazione formale del piano è assente. L’assenza non è una lacuna normativa, né un’incompletezza della disciplina, ma una conseguenza coerente della natura dell’istituto. Un documento concepito per evolversi nel corso delle trattative non può essere oggetto di attestazione nel senso tecnico del termine: sarebbe incongruo, oltre che inopportuno, richiedere a un professionista di certificare la fattibilità di un piano che, per definizione, è destinato a mutare. L’attestazione presuppone un oggetto determinato e stabile; il piano della CNC, per sua natura, non soddisfa né potrà mai soddisfare questo requisito.
Al posto dell’attestazione opera, nella CNC, un controllo progressivo e dialogico, fondato sulla trasparenza delle assunzioni, sulla coerenza degli sviluppi e sulla verificabilità dei presupposti fattuali. L’esperto, nel corso delle trattative, valuta l’attendibilità del piano nella sua versione di volta in volta aggiornata, esercitando una funzione di garanzia che, pur radicalmente diversa nella forma, risponde alla medesima esigenza sostanziale: assicurare che le ipotesi di lavoro dell’imprenditore siano serie, ragionevoli e fondate su dati reali. Si può dire che l’esperto non attesta il piano, ma lo accompagna: non ne certifica la fattibilità in un dato momento, ma ne sorveglia la ragionevolezza nel suo divenire.
Accanto all’assenza dell’attestazione, un ulteriore profilo che distingue il piano della CNC da quello degli strumenti di regolazione è l’assenza di un controllo giudiziale sulla fattibilità del piano medesimo.
Negli strumenti di regolazione, il tribunale svolge un ruolo di garanzia che si articola in momenti diversi. Nel concordato preventivo, il sindacato giudiziale si esercita sia nella fase di ammissione sia in quella di omologazione, investendo la fattibilità giuridica in senso pieno e la fattibilità economica nei limiti della verifica di non manifesta inadeguatezza delle ipotesi. Negli accordi di ristrutturazione, il tribunale verifica in sede di omologazione le condizioni per il regolare pagamento dei creditori estranei. Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il sindacato giudiziale è particolarmente approfondito, in ragione del potere conformativo del cram-down. In ciascuno di questi contesti, il piano è l’oggetto su cui il controllo giudiziale si esercita, e la sua stabilità è il presupposto affinché tale controllo possa utilmente svolgersi.
Nella CNC, il tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla fattibilità del piano. Il suo intervento, come si è visto, è circoscritto a profili specifici e incidentali: la conferma delle misure protettive, la concessione di misure cautelari, l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili, l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda. Anche quando il tribunale è chiamato a pronunciarsi su questi profili, il suo scrutinio non investe la fattibilità del piano in quanto tale, ma la sussistenza delle condizioni specifiche previste dalla legge per la concessione della singola misura.
L’assenza del controllo giudiziale sulla fattibilità del piano non è una riduzione delle garanzie, ma il riflesso della diversa funzione dell’elaborato. Un piano che non costituisce il fondamento del consenso dei creditori, che non incide sui loro diritti e non è destinato all’omologazione, non necessita di un vaglio giudiziale che ne certifichi la fattibilità.
In altri termini, il piano della CNC non deve superare il vaglio del tribunale, ma deve convincere i creditori a sedersi al tavolo della trattativa e a cooperare nella ricerca della migliore soluzione.