Il “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” e la “lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento dell’impresa idoneo a superare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” trovano oggi la propria fonte genetica nel CCII.
Il primo precetto normativo è contenuto nell’art. 3, comma 3, del CCII, che detta le linee mirate alla tempestiva rilevazione di un eventuale stato di crisi ed alla conseguente adozione immediata delle misure necessarie per farvi fronte al fine di superarla.
Il legislatore, con riferimento alla struttura organizzativa di azienda, prescrive l’adozione di “misure” per l’imprenditore individuale (art. 3, comma 1) e di “adeguati assetti” per l’imprenditore collettivo (art. 3, comma 2) ed introduce strumenti di verifica e valutazione -ex post- rispetto all’efficacia degli strumenti adottati.
“Misure” e “assetti” sono rispettivamente “idonee” e “adeguati” se consentono all’impresa di prevenire o, quantomeno, rilevare tempestivamente uno stato di crisi aziendale e, nel contempo, consentono di mettere in campo le iniziative e gli interventi necessari a cercare di superarlo.
Più in dettaglio le misure e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. devono consentire, inter alia, di: “[…] c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.”
A fornire le indicazioni utili alla redazione della richiamata Check-list particolareggiata e del test pratico interviene l’art. 13, comma 2, del CCII, laddove, nel definire i i contenuti della piattaforma telematica nazionale istituita e gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del MISE, identifica anche gli strumenti specifici resi disponibili ed accessibili per l’imprenditore ed i suoi professionisti nell’ambito di una procedura di composizione negoziata ed in particolare:
- la “lista di controllo particolareggiata (check-list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento”,
-il “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”
-il “protocollo di conduzione della composizione negoziata”
Per quanto concerne poi il “contenuto della lista di controllo particolareggiata” e “le modalità di esecuzione del test pratico” l’art. 13 medesimo del CCII fa espresso rinvio al decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (i.e. il decreto dirigenziale 21.03.2023).
La check-list per la redazione dei piani di risanamento viene altresì richiamata nell’art. 5-bis, comma 2, del CCII, in cui viene precisato che nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ove sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi e sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, “è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento”
Proseguendo la lettura del CCII, l’art. 17, nel definire il contenuto dell’ istanza di nomina dell’esperto indipendente per l’accesso alla composizione negoziata indica, tra i documenti da inserire nella piattaforma telematica “[…] b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare.”
Diviene dunque di rilevante e centrale importanza, rispetto alla recente passata esperienza, la redazione ed allegazione all’stanza di composizione negoziata di un piano di risanamento (o quantomeno di un progetto di esso), redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, del CCII. Il piano è richiesto ex lege sia quale allegato all’istanza introduttiva del procedimento, sia successivamente nel procedimento giudiziale di richiesta di conferma delle misure protettive e cautelari qualora l’impresa vi abbia fatto ricorso (art. 19, comma 2 CCII).
L’imprenditore deve depositare, unitamente al ricorso ex art. 19 per la richiesta delle misure protettive, una pluralità di documenti, tra i quali “[…] d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2”, nonché “un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare.”
Spetterà poi il al Tribunale esprimersi per l’accoglimento o il rigetto della richiesta con una sorta di valutazione ex ante circa l’esistenza di un possibile bilanciamento tra interessi contrapposti: da una parte, la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell’insolvenza[3]; dall’altra parte, che le misure protettive e cautelari richieste non appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.[4]
Dall’insieme delle norme richiamate emerge come test pratico e lista di controllo particolareggiata siano strumenti utili non solo alla precoce diagnosi e analisi della situazione di crisi ma anche alla redazione del conseguente piano finalizzato a perseguire il risanamento. Le informative ottenute dall’applicazione pratica dei due strumenti potranno altresì supportare le trattative che l’esperto indipendente andrà a condurre con i creditori interessati e favorire le verifiche propedeutiche alla conferma delle misure protettive eventualmente richieste.