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La ratio ed il funzionamento del test pratico per l’accesso al percorso di risanamento

Lorenzo Gambi, Dottore commercialista in Firenze

21 Dicembre 2021

Il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 ed il correlato documento tecnico assumono una funzione centrale ai fini della individuazione delle corrette modalità di funzionamento della composizione, a partire dall’iniziale accesso alla piattaforma sino alle fasi conclusive del percorso intrapreso dall’imprenditore. In questo contesto, l’Autore, dopo alcuni cenni sulle finalità del nuovo strumento introdotto dal D.L. n. 118/2021, approfondisce i principali aspetti che attengono alla ratio ed al funzionamento del test pratico quale passo iniziale per accedere al percorso di composizione negoziata della crisi.
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1 . Premesse
L’istituzione, nell’aprile 2021, presso il Ministero della Giustizia, della Commissione presieduta dalla prof.ssa Pagni si inquadra in una delicatissima fase storica per il sistema economico nazionale e, più in generale, per il contesto economico internazionale, a seguito della diffusione su scala mondiale della pandemia da Covid-19.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019, attuativo della legge delega n. 155/2017, doveva, in origine, entrare in vigore il 15 agosto 2020.
Il legislatore dell’emergenza, con D.L n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), ne ha differito, una prima volta, l’efficacia al 1° settembre 2021.
Peraltro, la parte del Codice relativa agli adeguati assetti d’impresa ed al dovere per l’imprenditore di attivarsi tempestivamente ai fini della risoluzione della crisi, ex art. 2086 c.c., è in vigore sin dal marzo 2019.
Successivamente, il legislatore dell’emergenza, con D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), a seguito delle ulteriori “ondate” del virus, ha differito al 1° settembre 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi, nei soli limiti - peraltro - del procedimento di allerta esterna.
Evidentemente, già il legislatore dell’emergenza, nel disporre tali rinvii, ha ritenuto che il CCII, ideato ed attuato prima del verificarsi dell’evento pandemico, non fosse più idoneo ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di fondo contenuti nello stesso Codice, in conformità ai principi della L. n. 155/2017.
Ci si riferisce, in particolare, alla finalità di favorire soluzioni volte alla conservazione dei valori di funzionamento dell’impresa (continuità aziendale).   
Nel frattempo, è divenuto impellente per il legislatore nazionale il recepimento della Direttiva 20 giugno 2019, n. 2019/1023/UE (Direttiva Insolvency): tale recepimento dovrà essere attuato entro il prossimo mese di luglio. 
Questa circostanza ha reso ulteriormente necessario un cogente ’”aggiornamento” del Codice della crisi al fine di adeguarne le disposizioni (anche) alle nuove previsioni unionali, con particolare riferimento ai profili che interessano l’efficientamento dei sistemi che regolino le soluzioni miranti alla “ristrutturazione preventiva” delle imprese.
Sotto altro profilo, si è ritenuto che le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, come ideate in ambito di CCII, non potessero garantire quella “gradualità” nella gestione delle varie situazioni di difficoltà aziendale, considerata, invece, necessaria per far fronte efficacemente gli effetti della pandemia. [1]
2 . La composizione negoziata della crisi. Cenni
In questo contesto, la Commissione di esperti costituita in seno al Ministero della Giustizia:
-      da una parte, ha proposto un nuovo rinvio (l’ultimo?) dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 16 maggio 2022, prevedendo, con riferimento ai procedimenti di allerta e di composizione assistita della crisi, un ulteriore differimento al 31 dicembre 2023;
-      dall’altra, ha proposto l’adozione di un nuovo strumento - la composizione negoziata della crisi -, avente natura eminentemente negoziale e che, in prima battuta, si presenta come un percorso “stragiudiziale”, alternativo (probabilmente sostitutivo) rispetto alla composizione assistita della crisi.
Come è stato autorevolmente rilevato, il nuovo strumento ha lo scopo di “coprire quello spazio che oggi precede la domanda ex art. 161, comma 6, l. fall., istituzionalizzando la fase delle trattative e creando un raccordo tra le forme di mediazione già esistenti in materia di rapporti d’impresa (ad es., la mediazione bancaria) ed i tavoli di facilitazione allargati contestualmente a tutti i creditori”. [2]
Nella differenza lessicale fra “negoziata” e “assistita” sta la differente filosofia dei due sistemi.
L’imprenditore, in ambito di composizione negoziata della crisi, ha margini di manovra più ampli rispetto al secondo strumento, margini di manovra “facilitati” dall’esperto indipendente nell’ambito della conduzione delle trattative con i creditori ed i terzi interessati. 
La figura dell’esperto non può essere, tuttavia, essere relegata al solo ruolo di “facilitatore”, avendo egli, sotto più profili, rilevanti funzioni di “controllo”, in prospettiva anche pubblicistica, fra l’altro divenendo “interlocutore necessitato” in sede giurisdizionale ove il debitore ricorra al Tribunale secondo le facoltà previste dal D.L. n. 118/2021.
Nel caso della composizione assistita della crisi, l’imprenditore è invece sottoposto ad un più stringente “controllo” da parte del collegio di esperti designati dall’OCRI a seguito delle segnalazioni di allerta, interna e/o esterna, da parte degli organi/enti competenti, anche nella prospettiva del coinvolgimento del Pubblico ministero.   
In questo quadro, il D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, con riferimento alla composizione negoziata della crisi, ha inteso approntare uno strumento che consenta alle imprese in difficoltà di:
-      prevenire l’insorgenza delle varie situazioni di crisi (squilibrio patrimoniale e/o squilibrio economico/finanziario);
-      gestire le situazioni di crisi, ma anche d’insolvenza, sempreché le stesse appaiano reversibili.
La composizione negoziata può essere dunque intrapresa anche dall’imprenditore che si trovi nella obiettiva impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (insolvenza), sempreché la stessa non sia (recte, non appaia) irreversibile (perseguibilità del risanamento, anche attraverso la cessione dell’azienda).
L’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento in capo all’imprenditore: allo stesso continua a competere l’ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio d’impresa, con possibilità - fra l’altro - di effettuare i pagamenti spontaneamente (salvo l’intervento dell’esperto nel caso in cui gli stessi non fossero funzionali agli obiettivi di risanamento).
Rileva considerare che l’imprenditore in crisi, ma non ancora insolvente, gestisce l'impresa “in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività” (così, l’art. 9, comma 1, primo periodo, D.L. n. 118/2021).
Ove la crisi muti verso l’insolvenza, muta invece il paradigma della responsabilità per l’imprenditore, il quale deve gestire “l’impresa nel prevalente interesse dei creditori” (art. 9, comma 1, secondo periodo, D.L. n. 118/2021).
Si è detto che la composizione negoziata si presenta, in prima battuta, come un percorso “stragiudiziale”.
In realtà, com’è noto, il D.L. n. 118/2021 prevede rilevanti “passaggi” giurisdizionali.
Gli stessi saranno prevedibilmente tanto più frequenti, quanto più “grave” sia la situazione di difficoltà aziendale dell’imprenditore.
Il ricorso al Tribunale fallimentare si avrà con riferimento: 
-      alla conferma delle misure protettive e/o cautelari
-      alla richiesta di riconoscimento della prededucibilità dei finanziamenti 
-      alla rideterminazione dei contratti ad esecuzione continuata, differita o periodica
-      al trasferimento dell’azienda onde sterilizzare gli effetti ex art. 2560, comma 2, c.c.
Si porrà, in tal caso, la necessità di una vera e propria disclosure in ambito giurisdizionale al fine di consentire al Tribunale fallimentare di esprimersi in modo compiuto sulle richieste di protezione/autorizzazione formulate dall’imprenditore.
Il Tribunale verosimilmente chiederà l’intervento del PM nell’ambito del procedimento instauratosi a seguito del ricorso dell’imprenditore, quale parte “necessaria” avuto riguardo alla rilevanza della possibile insolvenza dello stesso imprenditore. [3]
Ove il debitore ricorra al Tribunale si instaura un “incedente” giurisdizionale all’interno del percorso di negoziazione negoziata: ciò tenderà a “sottrarre” alla gestione aziendale che pur resta in capo all’imprenditore, ambiti crescenti di autonomia “privatistica”, tanto più estesi quanto più incisive saranno le richieste di protezione/autorizzazione.
In questo contesto, avrà una funzione essenziale il piano d’impresa.
L’imprenditore, al momento dell’accesso delle richieste al Tribunale, avrà il concreto interesse a produrre, anche sotto il profilo “probatorio”, un circostanziato piano che dia conto della capacità dell’impresa di perseguire il risanamento.
La composizione negoziata della crisi è un iter che si avvia su basi volontaristiche: l’accesso al percorso rientra nella libera determinazione dell’imprenditore.
Peraltro (richiamo all’allerta interna), gli organi di controllo (ma non i revisori), in presenza di squilibri, devono segnalare all’imprenditore la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, e ciò nell’ambito dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c.
Sul punto, la tempestività della segnalazione da parte dell’organo di controllo diviene un elemento valutabile nell’ambito di eventuali - qui solo ipotizzate - azioni risarcitorie nei propri confronti, ex art. 2407 c.c.
Alla composizione negoziata l’imprenditore accede tramite la cd. Piattaforma unica nazionale attraverso il sito internet della CCIIA presso il Registro imprese ove lo stesso sia iscritto.
Attraverso tale piattaforma, il debitore accede alle informazioni utili circa il funzionamento della composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso, sui documenti da produrre con l’istanza di nomina dell’esperto, potendo - infine  - accedere al cd. test pratico.
Quest’ultimo ha una funzione di “auto-diagnosi”, utilizzabile dall’imprenditore in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, consentendogli di verificare la situazione in cui lo stesso si trovi e la possibilità di perseguire il risanamento. 
Il test pratico - assieme ai documenti immessi nel sistema dall’imprenditore (bilanci, piano finanziario, elenco creditori, ecc.) - sarà poi analizzato dall’esperto al fine di valutare la sussistenza della condizione di “ragionevole perseguibilità” del risanamento.
Ove l’esperto non ritenga sussistente tale requisito negherà la possibilità all’imprenditore di intraprendere il percorso di composizione negoziata, attivandosi presso la CCIAA per l’archiviazione della domanda di accesso.
Ove, al contrario, l’esperto ritenga che sia ragionevole il perseguimento del risanamento, sarà dato avvio al percorso di composizione negoziata della crisi e, dunque, alle trattative con i creditori e con ogni parte interessata al fine di:
-      ricercare e/o condividere le possibili soluzioni di gestione della situazione di crisi o insolvenza
-      prospettare loro soluzioni già individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto. 
Il monitoraggio della sussistenza della condizione di ragionevole perseguibilità del risanamento è effettuato dall’esperto nel continuum delle trattative.
Ne consegue che ove l’esperto rilevi, dopo l’avvio del percorso, che sia divenuto impossibile il perseguimento del risanamento, lo stesso si attiverà per la cessazione della composizione negoziata (archiviazione da parte della CCIAA).
3 . La ratio del test pratico. Gli indicatori della crisi in ambito di CCII
L’art. 3, comma 2, D.L. n. 118/2021, dopo avere disciplinato (al primo comma) l’istituzione della “Piattaforma telematica nazionale” accessibile agli imprenditori attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna CCIAA, così dispone: “Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il citato decreto è stato emanato dal Ministero della Giustizia il 28 settembre 2021, con lo scopo di fornire indicazioni all’imprenditore ed all’esperto su come debba essere condotto il tentativo di risanamento attraverso la fase di composizione negoziata della crisi.
Le indicazioni fornite dal decreto dirigenziale si incentrano su questi quattro punti:
-      test pratico ai fini della verifica della perseguibilità del risanamento
-      check-list ai fini della redazione del piano di risanamento 
-      protocollo di conduzione del percorso di composizione negoziata
-      indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate. 
Allo stesso decreto è allegato il documento tecnico predisposto nell’ambito dei lavori della ricordata Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia.
Tale allegato tratta delle modalità di funzionamento del test pratico alla Sezione I, la quale, al punto sub 1), così dispone: “Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurato da eventi non ricorrenti”. 
Il test pratico individua dunque, quale unico indicatore di riferimento per valutare lo stato di difficoltà aziendale e, quindi, la “complessità” del risanamento, il seguente rapporto: 
 
debito da ristrutturare / flussi da destinare alla sua copertura.
 
Sotto un profilo generale, il test intende far conoscere, secondo un criterio immediato e diretto, il grado di complessità della situazione di difficoltà aziendale e se vi siano ragionevoli possibilità di perseguire il risanamento - e, ciò, in primo luogo, all’imprenditore, in via di “auto-diagnosi”, in secondo luogo, all’esperto, in funzione di controllo.
Il test non richiede che l’imprenditore abbia già predisposto un piano d’impresa [4], guardando, in tal modo, anche alle imprese di micro-piccole dimensioni che non operino attraverso adeguati strumenti finalizzati al controllo di gestione.
In effetti, il test è un “esame” preliminare per conoscere se vi siano le condizioni per accedere alla composizione, il piano, lo strumento che deve accompagnare, come una bussola, l’imprenditore nel corso dello svolgimento delle trattative una volta avviato il percorso.
Tuttavia, il test pratico richiede, imprescindibilmente, che anche le micro-piccole imprese abbiano effettuato, al momento dell’accesso alla piattaforma, una sommaria stima degli andamentali economici, a regime, con riferimento ad un determinato, pur breve, arco temporale.
Gli esiti del test pratico hanno una valenza “indicativa”.
Saranno le competenze dell’esperto a confermare l’attendibilità del test, anche alla luce di fattori specifici relativi alla singola impresa che possano avere un qualche rilevante effetto sul giudizio prognostico legato ad una lettura “standardizzata” del risultati del test.
In altre parole, l’applicazione “automatica” del test pratico potrà essere confermata solo una volta che l’esperto abbia verificato l’assenza di elementi peculiari che possano condurre a risultati distorsivi rispetto alle finalità del test (misurazione della salute dell’impresa).
Sotto altro profilo, il test è qualcosa di diverso rispetto al sistema degli indicatori ex art. 13, comma 2, CCII (norma posta all’interno degli strumenti di allerta), come rispetto al sistema di indici sviluppati dal CNDCEC in attuazione della delega prevista dal citato art. 13. [5]
Tale sistema, dalla struttura piramidale, fa riferimento ai seguenti parametri:
-      Patrimonio netto negativo
-      DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a sei mesi, inferiore all’unità 
-      in caso di DSCR non disponibile, superamento congiunto dei seguenti indici:
o   sostenibilità degli oneri finanziari (oneri/fatturato)
o   adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali)
o   liquidabilità dell’attivo (cash flow/attivo)
o   liquidità (attività a breve/passivo a breve)
o   indebitamento previdenziale-tributario (debiti /attivo)
Il test pratico individua invece un unico indicatore “chiave”, espresso dal rapporto debito da ristrutturare / flussi da destinare alla copertura.
Tale rapporto echeggia, in prima battuta, l’indice DSCR, presentando però, rispetto a quest’ultimo, un grado di rilevante, maggior semplificazione.
In ambito di CCII, per comporre il DSCR è richiesto un piano economico-finanziario o, comunque, un analitico budget di tesoreria, potendosi fare riferimento a due diverse metodologie, fra loro alternative, a seconda del grado di affidabilità dei flussi informativi.
Più nel dettaglio, un primo approccio, contrappone:
-      al numeratore, tutte le risorse disponibili date dalla differenza fra entrate ed uscite di liquidità
-      al denominatore, tutte le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari.
Un secondo approccio, più analitico rispetto al primo, contrappone:
-      al numeratore, i flussi rappresentati dalla sommatoria: 
o   delle entrate dell’attività operativa al netto dei flussi derivanti dal ciclo degli investimenti
o   delle disponibilità liquide iniziali
o   delle linee di credito disponibili
-      al denominatore, il debito non operativo rappresentato dalla sommatoria: 
o   dei pagamenti relativi al debito finanziario
o   dei debiti fiscali o contributivi
o   dei debiti scaduti oltre i limiti temporali fisiologici (ovvero quando i creditori si siano attivati per la tutela del proprio credito).
4 . Il funzionamento ed i risultati del test pratico
Con riferimento al test pratico indicato nel documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, al fine di sviluppare il rapporto debito da ristrutturare / flussi da destinare alla sua copertura, occorre fare riferimento ai seguenti fattori:
-      al numeratore, l’entità dell’indebitamento complessivo corrente
-      al denominatore, i flussi della gestione economica su base annua. 
Il numeratore è rappresentato da un dato sostanzialmente “stock”, assunto al momento della predisposizione del test; il denominatore è rappresentato da un dato prospettico di sintesi, assunto su base annua.
Con una certa semplificazione, il risultato del rapporto esprime il numero di anni occorrenti per soddisfare, attraverso i flussi della gestione, l’indebitamento complessivo aziendale.
Così, un risultato pari ad 1, dà conto del fatto che il debito aziendale è integralmente coperto dai flussi della gestione corrente nell’arco di un anno; un risultato pari a 2, indica che per soddisfare l’indebitamento aziendale occorrono invece due anni, e così via.  
In sostanza, tanto maggiore sia il risultato del test pratico, quanto più “grave” appare la situazione di difficoltà aziendale, quanto maggiore sarà il grado di difficoltà del percorso di risanamento.
Veniamo ai componenti del rapporto.
L’entità del debito da ristrutturare (numeratore - “A”) è dato dalla seguente sommatoria:
 
-      debito scaduto 
-      a sommare: debito già rinegoziato con i propri creditori 
-      a sommare: affidamenti completamenti utilizzati che non saranno rinnovati
-      a sommare: rate di mutui/finanziamenti (inclusi leasing) che andranno a scadere nel biennio
-      a sommare: investimenti strategici che l’imprenditore intenda effettuare 
-      a detrarre: ricavi da dismissione singoli cespiti o rami aziendali non strategici
-      a detrarre: nuove risorse (capitale/finanziamenti) da compagine sociale 
-      a detrarre: perdita operativa primo anno (con componenti non ricorrenti [6]
-      a detrarre: “stralci” fondatamente accordabili dai propri creditori.
A ben vedere, il numeratore “A” fa riferimento ad un mix di dati:
-      dati “stock”, assunti al momento della predisposizione del test (es., debito scaduto, debito già rinegoziato con i creditori, affidamenti utilizzati e non rinnovati);
-      dati “flusso”, assunti con riferimento ad un arco temporale contenuto (es., affidamenti a scadere nel biennio, investimenti da effettuare, finanza da compagine sociale).
D’altra parte, il test - lungi dal voler rappresentare uno strumento, analitico, volto al controllo di gestione e che prescinde, viste le caratteristiche d’“immediatezza”, dal piano - intende costituire uno strumento sintetico onde procedere alla diagnosi dello stato aziendale. [7]
Peraltro, ove l’imprenditore abbia già predisposto un compiuto piano aziendale al momento dell’accesso alla piattaforma, il test potrà beneficiare di elementi di maggiore chiarezza ed analiticità in relazione ai flussi prospettici. [8]
Al riguardo, i flussi destinati alla copertura del debito (denominatore - “B”) sono i flussi  derivanti dalla gestione ordinaria, su base annua.
Si tratta dei flussi della gestione corrente, al netto degli effetti legati ad eventi straordinari (es., componenti economiche atipiche, contributi straordinari, ecc.) ovvero difficilmente ripetibili (es., effetti lockdown, norme emergenziali, ecc.). 
Il denominatore “B” è il risultato della sommatoria dei seguenti elementi:
 
-      margine operativo lordo normalizzato annuo
-      a detrarre: investimenti annui “di mantenimento” 
-      a detrarre: tributi annui sul reddito. 
Il dato di partenza è quindi dato dalla stima dell’entità del MOL “normalizzato”, su base annua, prima delle componenti non ricorrenti.
Il documento allegato al decreto dirigenziale parla di MOL “prospettico”, assunto su base annua.
Si ritiene opportuno, in mancanza d’un analitico piano, che l’imprenditore, vista la ricordata finalità del test, fondi la determinazione del MOL prospettico sui dati storici, da una parte, depurati dai componenti straordinari o non ricorrenti, dall’altra, tenendo poi prospetticamente conto degli effetti delle concrete iniziative già programmate ed in corso d’attuazione.
Dal MOL prospettico devono essere dedotti:
-      i costi degli investimenti ritenuti necessari al mantenimento degli assets
-      l’entità stimata, su base annua, dei tributi sul reddito d’impresa.
Il rapporto “A” su “B” di cui al test ipotizza che l’impresa presenti un risultato di “B” (flussi finanziari) superiore a zero, almeno - si legge nel documento - a partire dal secondo anno: trattasi dunque di imprese che ancora mantengano una situazione di prospettico equilibrio economico. [9]
Dopo avere sviluppato il numeratore ed il denominatore, si passa ad analizzare il risultato del rapporto fra “A” e “B”.
Ove lo stesso non superi l’unità, le difficoltà sono considerate molto contenute, trovando, l’indebitamento complessivo sostanziale, tendenziale copertura interale nei flussi finanziari disponibili. 
Ove il rapporto sia superiore ad 1, ma ancora inferiore a 2, maggiori sono le difficoltà aziendali per quanto, secondo le indicazioni contenute nel documento allegato, l’imprenditore possa verosimilmente fronteggiare la situazione di difficoltà aziendale attraverso i risultati della gestione corrente, in ipotesi, anche senza necessità di nuove iniziative “industriali”.
Ove il rapporto fra “A” e “B” sia superiore a 2, ma ancora inferiore a 3, aumenta evidentemente il grado di difficoltà del risanamento: lo stesso sarà verosimilmente possibile solo a condizione che l’imprenditore adotti nuove, rilevanti iniziative “industriali”, sul presupposto che la gestione corrente non sia in grado di fronteggiare le difficoltà aziendali.
Il piano, in questo caso, assume un’importanza determinante, divenendo imprescindibile.
Nei casi di cui sopra, le difficoltà aziendali possono ritenersi “mitigate” qualora l’indebitamento sia concentrato in capo a pochi creditori e/o laddove l’impresa non presenti particolari esigenze di effettuare nuovi investimenti.
Ove il rapporto fra “A” e “B” cresca oltre 3 e sino a 5/6, la gestione aziendale “diretta” in capo all’imprenditore non può essere più considerata sufficiente ai fini del processo di risanamento aziendale.
Subentra, allora, la necessità per l’imprenditore di “cedere” l’azienda o propri suoi rilevanti rami, rimanendo - quale unica via - la continuità d’impresa “indiretta”. 
In questo caso, sarà necessario stimare le risorse realizzabili dalla cessione aziendale e compararle con l’entità del debito da servire, al fine di comprendere le concrete possibilità del risanamento. 
Solo ove le risorse realizzabili dalla continuità indiretta siano in qualche modo idonee a supportare l’indebitamento, potrà esser dato avvio alla composizione al fine di rinegoziare con i principali creditori l’esposizione complessiva.
Una volta avviato il percorso, l’ipotizzata “cessione” potrà essere risolutiva, in senso positivo, solo qualora l’imprenditore sia in grado di perfezionare accordi che consentano la riduzione dell’esposizione in funzione delle risorse ritraibili dall’ipotizzato trasferimento aziendale.
In mancanza di accordi con i creditori in tal senso, il percorso di composizione negoziata della crisi declinerebbe verso un esito negativo.
Come ricordato, il funzionamento del test ipotizza che l’impresa presenti un risultato dell’aggregato “B” superiore a zero, trovandosi in una situazione di tendenziale equilibrio economico.
Ove, invece, l’impresa presenti un risultato di “B” inferiore a zero, trovandosi, così, in disequilibrio (anche) economico, la continuità potrebbe essere mantenuta solo a condizione di rilevanti iniziative “industriali” assunte in piena discontinuità con la corrente gestione aziendale ovvero in via indiretta, stimando - ancora - le risorse realizzabili dal “trasferimento£ dell’azienda in funzione dell’entità dell’indebitamento complessivo.

Note:

[1] 
I. Pagni-M. Fabiani, La transizione dal Codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in www.dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021.
[2] 
I. Pagni-M. Fabiani, cit.
[3] 
In questo senso, “le segnalazioni al PM potranno provenire dall’autorità giudiziaria evocata dal debitore ogni qual volta richieda l’emissione di provvedimenti funzionali al buon esito della composizione negoziale. Coinvolgimento che può essere immediato, qualora l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto” (Procura Generale della Repubblica presso La Corte Suprema di Cassazione, Il ruolo del Pubblico Ministero nella crisi d’impresa tra legge fallimentare, codice della crisi e dell’insolvenza e decreto-legge n. 118/2021, Relazione del 17 novembre 2021.
[4] 
R. Ranalli, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte, in www.dirittodellacrisi.it, 26 novembre 2021.
[5] 
V. documento CNDCEC del 20 ottobre 2019.
[6] 
Il margine operativo lordo negativo dovrebbe, invero, non essere “detratto” dall’indebitamento - come indicato nel documento allegato al decreto ministeriale -, ma piuttosto “sommato” alla posizione debitoria aziendale.
[7] 
 Sui possibili “rischi” legati ad una rappresentazione oltremodo sintetica dei dati rilevanti ai fini del test pratico, con particolare riferimento al MOL, si veda P. Bastia, Prime considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi, in www.ilcaso.it, 4 novembre 2021.
[8] 
R. Bogoni-M. Chiapetti, Primi spunti sul c.d. “test pratico” previsto dall’art. 3 della L. n. 147/2021 e relativo decreto dirigenziale, in www.dirittodellacrisi.it, 10 novembre 2021.
[9] 
 V. infra con riferimento alle imprese che si trovino in una situazione di disequilibrio (anche) economico.

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  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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