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Composizione negoziata della crisi di impresa: il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 si aggiorna al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza

Giuliano Buffelli e Giovanni Pietro Rota, Dottori commercialisti in Bergamo

5 Aprile 2023

Visualizza: Composizione negoziata della crisi d'impresa: aggiornato il documento per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Gli A. svolgono un commento a prima lettura dell’atteso nuovo decreto dirigenziale in tema di composizione negoziata.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Con decreto del 21 marzo 2023, il Ministero della Giustizia ha aggiornato il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 predisposto per effetto del D.L. n. 118/2021 che aveva anticipato l’introduzione, nell’ordinamento, della procedura di Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa necessitando di specifici correttivi in considerazione dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022. 
Nell’intero documento sono quindi allineati i richiami normativi delle varie sezioni al testo del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) vigente. Vistosi interventi attengono la parziale riscrittura delle parti introduttive della sezione I e II rispettivamente riguardanti il “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” e la “Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”; l’integrazione di alcuni paragrafi delle sezioni III e V, nonché la previsione di una nuova sezione VI dal titolo “Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto” con relativo nuovo allegato 4 “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto”.  
Si ricorda come il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019 disciplina al titolo II la Composizione negoziata della crisi. L’architettura di tale procedura, come noto, trova fondamento nella piattaforma telematica nazionale dell’art. 13 CCII accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA.  L’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 13 sancisce che “la struttura della piattaforma, il contenuto della lista particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalle legge 21 ottobre 2021 n. 147”. Il 4° comma dell’art. 13 indica inoltre che l’iscrizione all’albo degli esperti sia subordinata al possesso di una specifica formazione, prevista dallo stesso Ministero della Giustizia, nel menzionato dirigenziale. Infine, il 2° comma dell’art. 5 bis CCII prevede che “Nei siti istituzionali … è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 13”.
In tale contesto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, come aggiornato il 21 marzo scorso, provvede a esaminare i vari ambiti applicativi coniugati nel decreto sei sezioni:
Sezione I: “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online”;
Sezione II: “Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza”;
Sezione III: “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”
Sezione IV: “La formazione degli esperti”
Sezione V: “La piattaforma”;
Sezione VI (di nuova introduzione): “Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto”
unitamente a quattro allegati concernenti: 1) “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”; 2) “Istanza online”; 3) “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata” ed il nuovo allegato 4) “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto”.
Di seguito si passeranno in rassegna i principali interventi di aggiornamento analizzando in sintesi le diverse sezioni del documento. 
a . Sezione I
Quanto alla sezione I, gli interventi di aggiornamento non intaccano la sostanza del test pratico, che rimane il medesimo della versione del dirigenziale del 2021, provvedendo invece a modificarne l’introduzione per meglio chiarire, in aderenza al disposto normativo dell’art. 12 CCII, il concetto di “verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” fornendo inoltre indicazioni, con un maggior grado di dettaglio,  sullo svolgimento del test in assenza della disponibilità (ancora) di un piano industriale. 
Il testo aggiornato del dirigenziale precisa che il test pratico “non ha la funzione di individuare una situazione di crisi” ma “consente all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e, nel contempo, aiuta l’esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento” ed ancora che “Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l’intensità che l’intervento dovrà avere”. 
Per svolgere il test senza ancora disporre di un piano industriale, nel decreto aggiornato, è previsto che l’andamento economico attuale depurato degli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti, da esaminare unitamente all’indebitamento, sia “desunto dal budget dell’esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell’esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre sei mesi, o dalle stime della pre-chiusura dell’esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di sei mesi.” 
b . Sezione II
L’intervento sulla sezione II del dirigenziale risponde invece all’esigenza di adattare il documento alle previsioni normative dell’art 17 del CCII rubricato “Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento” dove è previsto al comma 3 lett. b) che l’imprenditore, al momento di presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto, inserisca nella piattaforma telematica “un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2 e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare”. Provvede pertanto il decreto ad allinearsi alle indicate previsioni normative introducendo un capoverso secondo cui “Per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list (devono essere rispettate, quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi.” Il paragrafo 1 menzionato tratta dei requisiti dell’organizzazione dell’impresa, il paragrafo 2.8 richiede espressamente che siano disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari nonché un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio mentre il paragrafo 3 contiene una serie di domande tese ad individuare le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi.
c . Sezione III
In ambito “Protocollo di conduzione della composizione negoziata” trattato alla sezione III del documento gli interventi attengono principalmente all’allineamento dei vari richiami normativi agli articoli del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Si segnala l’integrazione del punto 2.1 tesa a precisare che “Nel primo incontro con l’imprenditore, l’esperto ricorda all’imprenditore i doveri dell’articolo 16, comma 4 del Codice della crisi d’impresa”: trattasi del dovere in capo all’imprenditore di “rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.” Alla sezione III punto 2.8 viene inoltre precisato che, nel caso le trattative non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili le soluzioni di commi 1 e 2 lettera b) dell’art. 23 CCII, è consentito all’imprenditore – ricorrendone i presupposti – di presentare una proposta di concordato semplificato solo se le stesse si sono svolte “secondo correttezza e buona fede” (ciò in aderenza al testo normativo dell’art. 25 sexies CCII). 
Sempre nella sezione III, oltre precisare al punto 5.1 che l’esperto esamina l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, “alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento”[1] il dirigenziale recepisce altri interventi di aggiornamento concernenti: la gestione dell’impresa in pendenza di composizione negoziata (par.7), lo svolgimento delle trattative con le parti interessate (par. 8), la formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate (par. 9), la rinegoziazione dei contratti (par.11), la stima della liquidazione dell’intero patrimonio (par. 13) e la conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto (par. 14).
Al paragrafo 7.4 il dirigenziale prevede l’attenzione ai pagamenti effettuati a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative, dei quali è opportuno informare l’esperto. Al punto 7.6 è inoltre previsto che qualora “l’impresa si trova in stato di insolvenza resta fermo il criterio del prevalente interesse dei creditori, dettato dal comma 1 del citato articolo 21”[2].
Nello svolgimento delle trattative con le parti interessate (par. 8, punto 8.1) l’aggiornamento prevede che “Fin dal primo incontro con le parti interessate, l’esperto ricorda a ciascuna di esse i doveri dell’articolo 16, commi 5 e 6, del Codice della crisi d’impresa[3], e l’obbligo di collaborazione per il caso di cui all’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 5, del Codice della crisi di impresa[4]. L’esperto avverte inoltre le parti che, previo loro consenso, gli incontri potranno essere registrati”. Al punto 8.11 è precisato che qualora l’esperto ritenga utile o necessario avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, ed a proprie spese, di soggetti anche dotati di specifica competenza nel settore economico dell’imprenditore e di un revisore legali questi debbano essere “non legati all’impresa o ad altre parti interessati all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, come consentito dall’articolo 16, comma 2 del Codice della crisi d’impresa.”. Sempre nel paragrafo 8 in tema di svolgimento delle trattative il documento in esame include due nuovi punti (8.15 e 8.16) rispettivamente finalizzati ad agevolare il trasferimento informativo mediante alimentazione della piattaforma nonché ottenere il consenso per il trattamento delle informazioni nel rispetto delle normative comunitarie e del codice in materia di dati personali:
punto 8.15: “Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l’esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stessi richiesti
punto 8.16: “Ai fini dell’eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, l’esperto chiede a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
La riscrittura del punto 9.6, sezione III, del decreto in materia di “Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate” riguarda la possibilità, nell’ambito della conclusione delle trattative, di abbinare – alla sola soluzione di cui al comma 2 dell’art. 23 CCII – una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’articolo 63 del CCII o una proposta ai sensi dell’articolo 88 CCII. È inoltre indicato che “E’ possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi attribuibile in caso di liquidazione giudiziale”. 
Nel corpo dei primi due punti del paragrafo 11, sezione III, il dirigenziale, nella versione aggiornata, suddivide l’ipotesi in cui – in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica – la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o se ne è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute dall’ipotesi in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia SARS-CoV-2 e la determinazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell’impresa. Nella prima ipotesi è previsto che l’esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCII, convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzioni. Nella seconda ipotesi è previsto che “l’esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l’esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale”. 
Nel paragrafo 13, in tema di stima della liquidazione dell’intero patrimonio, al punto 13.1 è precisato, nella versione aggiornata del documento, che la stima della liquidazione, oltre a consentire alle parti con le quali risultano in corso le trattive di valutare le utilità che ne deriverebbero deve anche considerare che la stessa potrà anche essere utile “ai fini del parere previsto nell’ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione di patrimonio”[5].
Gli interventi in tema di conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto riguardano principalmente la precisazione, al punto 14.4, che il parere motivato reso dall’esperto nella propria relazione finale circa l’idoneità del contratto ad assicurare la continuità per un periodo non inferiore a due anni sia anche preordinato alla produzione degli “effetti premiali previsti dalla stessa norma”. Inoltre, è prescritto all’esperto, al punto 14.5, prima della sottoscrizione, di verificare “che l’accordo sia stato sottoscritto dall’imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate”.
d . Sezione IV
Il decreto in esame evidenzia nella specifica sezione IV le linee guida per la formazione degli esperti coinvolti nella composizione negoziata della crisi di impresa.
La formazione prevedere unico percorso per tutte le categorie professionali e per i manager con puntuale indicazione dei temi di approfondimento comuni a tutti gli esperti a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Il percorso formativo consiste in un corso di 55 ore durante il quale vengono in dettaglio analizzati i temi indicati nelle linee guida e nelle previsioni normative; è inoltre specificata la tipologia del docente da coinvolgere su ogni singolo argomento. Ed è proprio su questo punto che rilevano gli unici interventi di aggiornamento del decreto dove, al punto 6 della sezione IV dedicato a “La gestione delle trattative con le parti interessati. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale. Il ruolo dell’esperto e le competenze” è previsto che il docente potrà anche non essere necessariamente iscritto in apposito elenco purché avente competenza in diritto dell’impresa e dei contratti commerciali o della crisi di impresa, e che soddisfi altresì requisiti di idoneità della formazione specificatamente attestati secondo puntuali indicazioni nonché il possesso di requisiti di onorabilità.
L’obiettivo del percorso è quello di garantire una formazione normativa omogena degli esperti.
e . Sezione V
Il restyling della sezione del decreto riguardante la piattaforma ha interessato - oltre l’allineamento normativo nei richiami al Codice ex D.Lgs. n. 14/2019 in luogo di quelli al D.L. n. 118/2021 – anche l’implementazione degli strumenti informatici messi a disposizione degli operatori prevedendo che sia disponibile “l’interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche dati di cui all’articolo 14 del Codice della crisi d’impresa” e “lo scambio di documentazione e di dati di cui all’articolo 15 del Codice della crisi d’impresa”. 
E’ inoltre previsto che la piattaforma contenga uno specifico campo dove l’impresa inserisca in sintesi il contenuto della domanda ossia le seguenti informazioni: 
a. se l’impresa si trova in stato di pre-crisi, di crisi o di insolvenza reversibile;
b. sull’indebitamento complessivo, in quanto il dato di sintesi non è previsto nell’istanza;
c. la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
d. la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;
e. le iniziative industriali che si intendono adottare;
f. se al momento della domanda vengono richieste le misure protettive specificando se si tratta di misure generali o selettive.
Il documento aggiornato specifica che quanto inserito per la presentazione dell’istanza debba essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.
Inoltre, per garantire il rispetto dell’art. 16, comma 1, CCII, la piattaforma prevede l’introduzione di uno specifico campo nel quale l’impresa dovrà indicare i professionisti che la assistono ed un ulteriore campo nel quale dovrà segnalare i professionisti iscritti nell’elenco degli esperti che la hanno assistita negli ultimi due anni. 
La piattaforma, qualora si sia in presenza di composizione di gruppo, prevede finestre distinte per inserire i documenti delle singole società del gruppo.
Nel paragrafo della sezione V dedicato alla gestione della piattaforma e trattamento dei dati viene indicato come ai fini della vigilanza da parte dei ministeri competenti della piattaforma in gestione a Unioncamere, con convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia e Unioncamere sia statuto istituito “tavolo tecnico per l’esercizio della vigilanza prevista dalla legge e per il monitoraggio sulla funzionalità e sull’efficienza della Piattaforma Telematica”.
In aderenza al dettato normativo dell’art. 15 CCII è inoltre previsto che l’accesso alle informazioni ed ai documenti della piattaforma sia consentito previo consenso prestato in modalità telematica, da parte di chi li ha inseriti, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679, Consiglio UE 27 aprile 2016) e del codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003. 
f . Sezione VI
La sezione VI, di nuova introduzione, attiene il profilo professionale dell’esperto e le caratteristiche della scheda prevista dal penultimo periodo dell’articolo 13, comma 5 del Codice della Crisi avente la funzione – nelle parole del decreto – “di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata”.  
Secondo le previsioni del documento aggiornato, la scheda, secondo modello riportato nell’allegato 4 del dirigenziale, deve essere compilata da ciascun professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell’Ordine di appartenenza alla competente camera di commercio. Solo ad avvenuta iscrizione nell’elenco, il professionista, viene abilitato alla compilazione della scheda; la stessa viene inoltre inviata automaticamente dal sistema informatico all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.
Trattandosi la scheda di mezzo informativo, e non di un requisito, la mancata compilazione non incide sull’iscrizione del professionista nell’elenco degli esperti.
La scheda sintetica, secondo quanto indicato nel dirigenziale e nel relativo allegato, è strutturata secondo il seguente modello:
- una parte iniziale contenente i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l’ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione;
- una prima sezione contenente l’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa (compresi incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata rilevanti ai fini della valutazione sul livello di professionalità e capacità del singolo esperto);
- una seconda sezione contenente ulteriori informazioni volte a consentire alle commissioni di svolgere una più completa valutazione dell’esperienza maturata ed indicata dal professionista nella sezione prima (ad esempio: settore merceologico dell’impresa interessata dalla ristrutturazione, indicazione fatturato, debito complessivo ristrutturato, numero dipendenti etc.).
- una nota descrittiva di massimo 2000 caratteri per fornire ulteriori informazioni utili.
Infine, l’allegato 4 di nuova introduzione provvede ad includere, per ogni sezione, elencazione fattispecie di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa nonché l’elencazione di rilevanti informazioni aggiuntive.

Note:

[1] 
L’art. 17 CCII tra i documenti richiesti all’imprenditore per il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto richiede al comma 3, lett. b) un progetto di piano di risanamento; ciò è ragionevole poiché alla data dell’istanza il piano di risanamento potrebbe difatti risultare in corso di predisposizione.
[2] 
L’art. 21 CCII dal titolo “Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative” prevede espressamente al penultimo capoverso che “Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori”.
[3] 
Art. 16, comma 5, CCII “Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.”  Art. 16, comma 6, CCII “Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.”
[4] 
Art. 17, comma 5, ultimo periodo: “Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.
[5] 
L’art. 25 sexies, al comma 3, CCII.

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