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La verifica sulla veridicita’ dei dati aziendali nell’attestazione del professionista

Alessandro Ireneo Baratta, Dottore commercialista in Roma

16 Dicembre 2022

L’attestazione del professionista riveste un ruolo fondamentale negli strumenti negoziali di risanamento della crisi come emerge dalla relazione illustrativa al codice della crisi e dell’insolvenza laddove si precisa che «l’esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso l’attestazione uno strumento d’ausilio importante per il Tribunale che … può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione, patrimoniale, economica e finanziaria della società». Tra le funzioni che sono demandate al professionista attestatore, la relazione dovrà contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali che costituisce la base di partenza del piano di risanamento del debitore.
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1 . Premessa
Il legislatore, nell’ottica di preservare i valori aziendali e favorire l’emersione anticipata della crisi, ha regolamentato alcuni strumenti prevalentemente negoziali per consentire all’imprenditore di disporre di un buon numero di alternative per affrontare una situazione economica sfavorevole e presidiare maggiormente i creditori sociali.
Detti strumenti prevedono, obbligatoriamente, l’intervento di una figura professionale, l’attestatore, che è chiamato a predisporre una relazione nella quale assevera due elementi: la veridicità dei dati aziendali su cui il piano si basa e la fattibilità del piano medesimo. In altre parole il legislatore richiede la relazione di un professionista protesa ad attestare la validità delle proposte dell’imprenditore in crisi.[1]
Trattasi pertanto di una funzione particolarmente delicata poiché assolve una funzione di garanzia verso i terzi[2]. In quest’ultimo senso si è affermato, sin dalla creazione di questa nuova figura giuridica, che l’attività del professionista assolve una funzione di garanzia anche per i terzi comunque incisi dagli atti di esecuzione dei piani o degli accordi[3].
2 . Dalla ragionevolezza del piano alla veridicità dei dati: evoluzione normativa ed esegetica
Come sopra indicato, in relazione alle funzioni che devono essere svolte dal professionista, il legislatore ha stabilito quanto segue: 
a) nel piano attestato deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano;
b) nell’accordo di ristrutturazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione deve altresì specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei;
c) nella convenzione di moratoria deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, nonché la sussistenza di concrete prospettive che i creditori non aderenti della categoria possano risultare soddisfatti, all’esito della convenzione, in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
e) nel concordato preventivo deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e che venga riconosciuto a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
f) negli accordi su debiti tributari e contributivi, deve attestare che la proposta di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.  
La caratteristica comune a tutte le attestazioni che il professionista sarà chiamato a redigere è quella di rappresentare un giudizio finale di una analisi approfondita dei documenti, e delle attività prospettate, finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
«In tale ottica, aspetto preminente è la formulazione di un piano di risanamento, da cui il redattore del piano dovrà muovere i primi passi onde analizzare, nel contempo, lo scenario nel quale si trova ad operare l’impresa, le strategie di risanamento e di recupero delle attività, che il professionista attestatore si trova a dover esaminare»[4]. 
Pertanto la prima attività che deve essere concretamente svolta dal professionista consiste nell’esame dei dati aziendali che costituiscono la base di partenza del piano di risanamento al fine di attestarne la veridicità, e rappresenta pertanto una condizione prodromica e strumentale al giudizio di fattibilità del piano di risanamento[5]. 
La riforma della legge fallimentare del 2005 in relazione al piano attestato di risanamento ed all’accordo di ristrutturazione non disponeva alcuna verifica sulla veridicità dei dati. Infatti relativamente al piano attestato di risanamento, si faceva riferimento unicamente alla idoneità ed alla ragionevolezza del piano medesimo al risanamento dell’esposizione debitoria e del ripristino dell’equilibrio finanziario, e relativamente all’accordo di ristrutturazione all’attuabilità del medesimo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei all’accordo.[6] L’art. 67 L. fall. conteneva unicamente il richiamo all’art. 2501 bis, comma 4, c.c. che non menziona la necessità della verifica della veridicità dei dati. 
Solo nell’art. 161 L. fall. che disciplina i documenti che il debitore deve presentare unitamente al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, si faceva, fin dal 2005, espresso riferimento all’attestazione della veridicità dei dati da parte del professionista.
Le differenze tra le diverse formulazioni non sono marginali poiché mentre nel concordato si onerava l’attestatore di una asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali, nel piano attestato e negli accordi di ristrutturazione del debito il professionista doveva fondare la sua relazione sulla ragionevolezza del piano e sull’attuabilità dell’accordo; il legislatore non aveva però tenuto conto che la relazione di attestazione non poteva prescindere da un giudizio sulla veridicità dei dati. 
Nel 2012 (l. 7 agosto 2012 n. 134) con la riforma dell’art. 67, comma 3, lettera d) L. fall. e dell’art. 182 bis L. fall., il legislatore, aderendo a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria e stabilito dalla giurisprudenza[7], ha disposto che la relazione del professionista debba esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali anche nei piani attestati di risanamento e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, uniformando le attività di verifica che devono essere svolte dal professionista[8].
Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) non ha apportato modifiche al contenuto dell’attestazione in relazione alla verifica sulla veridicità dei dati rispetto a quanto stabilito dalla legge fallimentare.
3 . Il concetto di veridicità
Con riferimento all’espressione “veridicità” dei dati aziendali utilizzata nella legge, è bene precisare che la stessa non deve essere intesa, come specificato nei Principi di attestazione dei piani di risanamento, nel senso di “verità oggettiva” quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino con stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale». I dati devono essere pertanto “veridici” e non veri, cioè conformi a corretti processi di rilevazione e appostati secondo metodologie quantitative rispettose dei criteri di legge e degli statuiti principi contabili[9].
Peraltro la Relazione di accompagnamento del d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 precisa che con riferimento al termine veridicità lo stesso non deve essere inteso nel senso di «verità oggettiva di bilancio» che è «irraggiungibile con riguardo ai valori stimati», ma come equivalente di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria[10].
Bisogna comunque evidenziare che la veridicità dei dati aziendali ha quale base i dati contabili che trovano espressione nel bilancio di esercizio; detti dati contabili saranno successivamente depurati dalle attività di verifica sugli accadimenti amministrativi successivi che portano i saldi contabili dall’ultimo bilancio alla predisposizione del piano di risanamento.
Con riguardo all’attività di attestazione della veridicità dei dati aziendali, la giurisprudenza[11] ha precisato che «al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista … deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinari, beni immobili, eccetera) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con criterio di prudenza ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate».
E’ bene chiarire che, come indicato nei principi di attestazione, le procedure volte a verificare la veridicità dei dati aziendali «non costituiscono una revisione contabile completa, o una revisione limitata, e di conseguenza, non comportano l’espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale posta alla base del piano. Le procedure di revisione che l’attestatore è chiamato ad utilizzare in relazione alla base dati contabile del piano sono finalizzate all’espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme».
La verifica dell’attestatore deve infatti limitarsi ai soli dati aziendali rilevanti ai fini della fattibilità del piano senza estendersi agli altri dati contabili e non costituisce quindi una revisione del bilancio seppure con l’utilizzo, come di seguito specificato, di alcuni principi di revisione per verificare l’attendibilità dei dati oggetto di analisi. 
L’accertamento della veridicità dei dati è strumentale al giudizio di fattibilità poiché una base dati non veritiera rende inattuabile il piano su di essa costruito; i dati aziendali infatti «costituiscono la base da cui muovere per la verifica circa la fattibilità del piano».[12]
I principi di revisione costituiscono comunque uno standard cui attenersi al fine di verificare l’attendibilità dei dati contabili posti alla base del piano di risanamento[13]. 
I Principi di attestazione, evidenziano che il professionista, tenuto conto della natura diversa del lavoro e dei tempi normalmente limitati, può trovare utili spunti nei seguenti principi di revisione:
A) Pianificazione del lavoro: 315 - La comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi; 250 - Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti; 320 - Il concetto di significatività nella revisione; 330 - Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati; 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare; 600 - L’utilizzo del lavoro di altri revisori.
B) Svolgimento dei controlli sui saldi contabili: 500 - Gli elementi probativi della revisione; 505 - Le conferme esterne; 520 - Le procedure di analisi comparativa; 540 - La revisione delle stime contabili; 620 - L’utilizzo del lavoro dell’esperto; 1005 - Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori. 
C) Conclusione del lavoro: 450 (ISA) - Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione; 580 - Le attestazioni della Direzione; 560 - Eventi successivi; 570 – Continuità aziendale (per le ristrutturazioni in continuità).
4 . La verifica dei dati aziendali
Giungere ad una completa ed esaustiva verifica sulla veridicità dei dati aziendali posti a fondamento del piano di risanamento, presuppone un’approfondita conoscenza degli aspetti strutturali e funzionali dell’impresa nella sua globalità, così come richiamati nei principi di revisione internazionali (ISAE 3400), secondo cui il revisore deve acquisire un adeguato livello di conoscenza in merito all’azienda oggetto di analisi e al settore di attività in cui essa opera, al fine di esprimere un giudizio accurato in relazione alle ipotesi formulate dal soggetto aziendale e al processo attraverso il quale esse sono state enunciate. Pertanto, al professionista spetta anche il compito di valutare il grado di esperienza e di competenza possedute dai soggetti che hanno elaborato le informazioni, le metodologie seguite, nonché la documentazione sottostante. 
L’attività di verifica da parte dell’attestatore parte da una serie di dati consuntivi che costituiscono la base per l’elaborazione di quelli prospettici. Ne consegue che essi costituiscono un parametro di giudizio e la loro eventuale inattendibilità non può che riflettersi negativamente sull’intero piano.
A tal riguardo, è bene ricordare che parte dei dati storici sono, di fatto, il frutto di valutazioni soggettive, ossia di stime operate nei precedenti esercizi. Esse possono risultare tanto più inattendibili quanto maggiore è la componente soggettiva con cui le stesse sono state compiute[14], con la conseguenza che esse generano un effetto distorsivo sui dati futuri. Pertanto l’assunzione di un comportamento passivo da parte del professionista, limitato quindi ad una mera condivisione dei dati originari, rischierebbe di compromettere la fondatezza dell’intero piano; la verifica dei dati storici non deve limitarsi ad un mero riscontro con la contabilità generale, ma verificare il dato contabile con le movimentazioni finanziarie ed economiche sottostanti, con l’attribuzione di valore e la riclassificazione delle poste di bilancio, e comunque, con la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che «il Tribunale può e deve dichiarare inammissibile una proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. Ciò si verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili»[15] ed ha chiarito che «la relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, o a prendere in considerazione dati meramente formali, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva della attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extra contabili relativi all’azienda del debitore necessari per un giudizio serio e approfondito sulla fattibilità del piano».[16]
Tale aspetto, sebbene comporti un gravoso onere per il professionista, è imprescindibile, proprio in virtù della funzione che si attribuisce alla relazione di attestazione, vale a dire quella di accertamento in merito alla ragionevolezza ed alla realizzabilità del piano presentato dalla società in rapporto agli obiettivi prefissati, ossia il risanamento aziendale, la ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo. In tal modo, il professionista ricopre il ruolo il ruolo di garante, sia nei confronti dell’azienda, sia nei confronti degli stakeholders.
Tuttavia, non vi è dubbio che si tratti di un’attività complessa, non priva di difficoltà, tenuto conto che numerosi dati, come poc’anzi specificato, sono frutto di stime operate in passato, imponendo pertanto di risalire ai dati iniziali, al fine di comprendere se le valutazioni operate dall’organo gestorio siano state eseguite nel rispetto dei principi e dei criteri prescritti in materia di bilancio.
Tale complessità, peraltro, risulta accentuata in ragione di due fattori:
a) il tempo limitato che il professionista ha a disposizione per svolgere la propria attività;
b) le dimensioni aziendali che, se rilevanti, rendono ancor più complessa l’attività di verifica.
Tuttavia nelle imprese di medie e grandi dimensioni, il compito dell’attestatore potrebbe essere facilitato dalla circostanza che i dati storici sono stati oggetto di verifica e di attestazione da parte di altri revisori (interni o esterni), pertanto, al professionista spetterebbe il compito di verificare le procedure seguite, sempreché il giudizio espresso da altri soggetti non evidenzi delle riserve.
In tale caso la collaborazione con i revisori legali della società può consentire un più celere svolgimento per alcune attività di verifica quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche sui clienti e fornitori o le analisi sul magazzino.
Nel caso in cui l’attestatore decida di basare il suo giudizio di veridicità in tutto o in parte sulla revisione eseguita da terzi che si dovesse rivelare in seguito non attendibile, il professionista (principio 4.6.6) ne sarà responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona.
Infatti il livello di approfondimento e di estensione dell’indagine che l’esperto dovrà compiere nella verifica dei dati, risulta condizionato da molteplici fattori tra i quali le dimensioni dell’impresa o del gruppo di imprese, la sussistenza di un adeguato sistema di controllo interno, e la presenza o meno di organi di controllo (collegio sindacale, società di revisione).
E’ bene precisare che i dati che deve verificare l’attestatore non sono necessariamente tutti quelli contenuti nei bilanci ma quelli rilevanti per la formazione del piano.
All’interno della verifica sulla veridicità, il professionista deve individuare i rischi di errori significativi nella base dati contabile al fine di impostare nella maniera più efficiente le proprie procedure di verifica. Il livello di significatività dell’errore eventualmente individuato è demandato al giudizio professionale dell’attestatore. I rischi dell’attività di verifica possono essere suddivisi in tre categorie: 
- rischio inerente al controllo, vale a dire il rischio che il sistema di controlli interno non sia efficacie o sufficiente ad individuare e rimuovere gli errori;
- rischio intrinseco, vale a dire il rischio che i valori della situazione contabile presentino alterazioni dovute a situazioni oggettive o a scelte soggettive del management;
- rischio di individuazione vale a dire il rischio che le procedure di verifica poste in essere dal professionista indipendente non evidenzino un errore significativo.
E’ bene chiarire che vi è una profonda differenza tra la funzione dell’attestatore e quella della compliance aziendale atteso che quest’ultima esamina l’efficacia dei processi con l’obiettivo di prevenire la violazione delle norme e delle regole (interne ed esterne), mentre l’attività di attestazione sulla veridicità dei dati si estrinseca in una verifica ex post sulla corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
Al fine di esaminare la fondatezza delle informazioni di natura contabile e conseguentemente poter attestare la veridicità dei dati aziendali, le procedure di verifica devono riguardare la situazione patrimoniale al fine di accertare:
a) per l’attivo patrimoniale:
- l’adeguatezza della documentazione di supporto e la corretta rappresentazione contabile;
- la corretta valorizzazione e realizzabilità delle immobilizzazioni da alienare e del magazzino;
- la ragionevole recuperabilità ed esigibilità dei crediti;
b) per le passività: 
- l’adeguatezza della documentazione di supporto e la corretta rappresentazione contabile;
- la completezza e la congruità delle poste; 
- l’eventuale esistenza di passività potenziali di natura fiscale, previdenziale o contenziosa.
Nell’ambito di detta attività di verifica dell’adeguatezza della base dati contabile, l’attestatore è chiamato a verificare che i dati utilizzati come punto di partenza per la redazione del piano siano coerenti con le finalità dello stesso, secondo le proposte e le assunzioni ivi presenti[17]. 
L’identificazione delle varie voci dell’attivo e del passivo deve pertanto essere chiara, analitica e completa.
Ovviamente «l'attività di verifica della “base dati contabile” è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'impresa, del suo assetto amministrativo-contabile e dell'ambiente di controllo[18]».
Le principali attività di verifica da svolgersi riguardano l’analisi e la comprensione della movimentazione delle voci di bilancio, appurandone i criteri di iscrizione e valutazione adottati nonché la verifica dell’esistenza delle poste contabili analizzate.
 Al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali e più in generale per la redazione della relazione, un valido ausilio è costituito dai “Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento”, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel 2014 (Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, a cura di: AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI) ed oggetto di revisione nel 2020, che in mancanza di indicazioni normative, hanno fornito agli addetti ai lavori uno standard di relazione di attestazione che potesse indicare le modalità operative da seguirsi e costruire modelli virtuosi di comportamento; di fatto costituiscono l’unico documento di riferimento che accoglie modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l’attestatore deve svolgere nell’espletamento del suo incarico. 
Alcune voci dell’attivo e del passivo dovranno essere analizzate attraverso il processo di acquisizione e di valutazione della prova dell’esistenza e della consistenza del credito o del debito tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni (cd. circolarizzazione)[19].
La veridicità dei dati implica pertanto un esame del patrimonio aziendale, teso ad appurare l’effettiva esistenza delle attività e delle passività. 
Nell’ipotesi di concordato in continuità, l’attività dell'attestatore dovrà essere focalizzata anche sulla verifica delle componenti del conto economico laddove i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale alla base delle proiezioni del piano.
L’attestatore, infine, dati i tempi brevi nei quali dovrà produrre la relazione, può, ove ritenuto necessario, avvalersi anche del lavoro di altri revisori/professionisti da lui nominati e diretti sotto la sua responsabilità, nonché utilizzare il sistema di controllo e revisione interno alla società laddove lo ritenga utile senza accettare passivamente ed acriticamente le conclusioni del lavoro altrui.
Con riferimento alla documentazione esaminata l’attestatore dovrà indicare nella propria relazione l’elenco dettagliato dei documenti esaminati anche tramite il rinvio alle proprie carte di lavoro che dovranno essere conservate, come suggerito ai principi di revisione (paragrafo 8.5.10) per un periodo di 10 anni.
Le carte di lavoro, oltre a costituire un valido elemento a disposizione dell’attestatore in caso di contestazioni in quanto costituiscono l’evidenza degli elementi posti a supporto del giudizio, sono utili ai fini della pianificazione, esecuzione e riesame dell’attestazione e possono essere formalizzate sia su supporto cartaceo che elettronico.
4.1 . La verifica sulle voci dell’attivo
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali l’attestatore dovrà preliminarmente operare una verifica sulla titolarità e disponibilità di brevetti, marchi, licenze, ecc., nonché della loro residua durata di utilizzo e dell’esistenza di eventuali vincoli che ne limitino la circolazione. Dovrà altresì verificare l’esistenza di eventuali proposte di acquisto e l’eventuale sottoposizione a condizioni sospensive e risolutive e la loro congruità. 
Per le immobilizzazioni materiali è opportuno che l’attestatore faccia redigere una perizia aggiornata (anche per verificare l’eventuale esistenza di trascrizioni pregiudizievoli) redatta da un professionista, e relativamente ai beni riportati nel libro dei cespiti ammortizzabili e nella situazione contabile effettui un sopralluogo per verificarne l’esistenza e l’effettiva consistenza secondo il criterio di revisione ISA 500-501. Deve altresì verificare l’esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle rimanenze di magazzino nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell’esecuzione del piano, verificandone l’effettiva appartenenza all’azienda.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali, e segnatamente sugli immobili, è utile acquisire una certificazione notarile ai sensi dell’art. 567 comma 2 c.p.c. che riporti i dati catastali degli immobili, i dati di provenienza del ventennio e le formalità pregiudizievoli insistenti sugli stessi. 
In relazione alle immobilizzazioni finanziarie dovrà verificarne l’esistenza e la titolarità esaminando la relativa documentazione di supporto, costituita da visure camerali, atti notarili di compravendita, nonché la loro corretta valutazione in aderenza ai principi contabili di riferimento. 
Per i crediti iscritti in bilancio l’attestatore, oltre a verificarne l’esistenza e la consistenza tramite la richiesta di conferma saldi (cd. circolarizzazione) secondo il criterio di revisione ISA 505, è opportuno che svolga una valutazione circa la loro esigibilità/scadenza tramite l’ageing degli stessi[20]. 
Relativamente ai crediti, specie a seguito della grave crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia e dei recenti accadimenti geopolitici, dovrà effettuare un’analisi approfondita circa la situazione economica dei principali debitori della società, attraverso l’acquisizione dei bilanci degli stessi e l’esame di visure aggiornate al fine di verificare se gli stessi siano sottoposti a procedure di composizione della crisi che, come noto, possono comportare dei rischi in esito all’esigibilità del credito vantato sia con riferimento al quantum che all’an.
4.2 . La verifica sulle voci del passivo
Per i debiti deve valutare la sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione e, in caso di disaccordo con i creditori, deve assumere una posizione sulla quantificazione e qualificazione.
Per i debiti nei confronti dei fornitori analogamente a quanto già riportato relativamente ai crediti dovrà verificarne l’esistenza e la consistenza tramite la richiesta di conferma saldi (cd. circolarizzazione).
Relativamente ai fondi rischi e oneri sarà opportuno valutare la congruità degli stanziamenti mediante analisi della documentazione disponibile e richiesta di eventuali pareri a professionisti incaricati dalla società, tenuto conto che alcune voci di bilancio dell’attivo possono essere sopravvalutate e quelle del passivo sottovalutate specie in periodi di crisi; ci si riferisce in particolare ad eventuali spese legali per il recupero dei crediti o di soccombenza per contenzioso in essere, ed a variazioni dei tassi di interesse che possono comportare maggiori oneri per la società.  
In merito ai debiti tributari, dovrà valutare la situazione fiscale corrente mediante l’analisi delle dichiarazioni fiscali presentate, verificando anche l’esecuzione dei pagamenti delle imposte ad esse connesse; a tal fine, egli potrà richiedere alla società la produzione della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria ed avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili attraverso il “cassetto fiscale”.
Relativamente ai debiti nei confronti degli istituiti di credito, l’attestatore oltre ad esaminare gli astratti conto bancari e riconciliarli con le scritture contabili della società, verificherà anche le risultanze della centrale rischi della banca d’Italia.
In relazione ai debiti nei confronti del personale dipendente verificherà il puntuale aggiornamento dell’ammontare del trattamento di fine rapporto specie se la base dati contabile posta a base della proposta di risanamento non coincide con la fine dell’esercizio e l’ammontare degli eventuali debiti per stipendi non corrisposti.
L’attestatore dovrà infine appurare l’esistenza di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi.
4.3 . La verifica sui criteri di valutazione dell’attivo e del passivo
Dopo aver appurato la correttezza dei dati contabili, l’attestatore deve, nel contempo, verificare che i criteri di valutazione utilizzati ai fini dell’elaborazione del piano siano coerenti con le finalità di risanamento del piano medesimo.
A tal riguardo, come noto, il piano può prevedere tre ipotesi alternative, che implicano diversi criteri di valutazione:
a) la continuazione dell’attività aziendale;
b) la liquidazione del patrimonio aziendale;
c) continuità indiretta, mediante la cessione del complesso aziendale.
Le ipotesi suddette implicano diversi criteri di valutazione.
Nel caso in cui il piano di risanamento preveda la continuazione dell’attività aziendale i criteri di valutazione da utilizzare sono i medesimi applicati in sede di redazione del bilancio d’esercizio. Pertanto, si dovrà verificare se le considerazioni e le valutazioni degli amministratori siano improntate sul principio della ragionevolezza e della prudenza, non mancando di evidenziare che, nell’eventualità, si potrà anche procedere alla svalutazione di taluni elementi patrimoniali.
Nell’ipotesi in cui il piano preveda la liquidazione del patrimonio aziendale, dopo aver proceduto alla revisione dei dati storici, è necessario appurare se i valori di ciascuna attività, qualunque sia la natura, siano ancora sostenibili in relazione alla loro realizzabilità. In altri termini, nella fase liquidatoria, la destinazione del patrimonio aziendale subisce un radicale mutamento passando dalla dimensione del funzionamento a quella appunto della liquidazione[21]. Ne consegue che, i principi in base ai quali deve essere stimato il patrimonio aziendale non devono più soggiacere ai caratteri della strumentalità e della complementarietà, i quali, come è noto, contraddistinguono il complesso aziendale nella fase del funzionamento.[22]
A tal proposito, i criteri di valutazione da applicare, sono quelli indicati dalla dottrina aziendalistica[23], vale a dire:
- per le attività patrimoniali, il presunto valore di realizzo per stralcio;
- per le passività patrimoniali, il presunto valore di estinzione.
Nell’ipotesi di continuità indiretta che consente la continuazione dell’attività aziendale in capo ad un altro soggetto, il piano di ristrutturazione deve essere basato su criteri che mirano alla determinazione del capitale economico dell’impresa. Ne consegue la necessità che l’organo amministrativo presenti all’attestatore una perizia di stima del complesso aziendale da parte di un soggetto terzo, nonché eventuali proposte di acquisto o manifestazioni di interesse, ciò al fine di verificare la concretezza dell’operazione, nonché la congruità del prezzo di cessione. E’ di tutta evidenza che eventuali proposte di acquisto e manifestazioni di interesse dovranno essere oggetto di attento scrutinio da parte dell’attestatore onde verificare la consistenza patrimoniale da parte dell’offerente attraverso l’acquisizione e l’esame dei bilanci d’esercizio, nonché delle visure storiche. 
I principi di attestazione (principio 4.5.9) chiariscono che il professionista non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi poichè la suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l’attestatore non è chiamato ad esprimersi e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale, cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.
In effetti, a parere di chi scrive, l’attestatore è invece tenuto ad appurare la correttezza della individuazione delle diverse classi poiché una errata qualificazione e quantificazione delle singole classi può comportare un differente fabbisogno finanziario che può pregiudicare la fattibilità del piano.
I Principi di attestazione dei piani di risanamento (principio 4.9.1) chiariscono che l’attestatore non sia tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel piano e che non compete all’attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata, al di là delle considerazioni utili per identificare le cause della crisi.
La giurisprudenza di merito, in una recente decisione, ha invece ritenuto che nell’ambito di un concordato preventivo in continuità indiretta con annessa transazione fiscale, l’attestatore, nel confrontare la prospettiva concordataria con quella fallimentare, deve tenere conto anche del possibile ulteriore attivo ricavabile dalle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali ed evidenziare le prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità degli stessi[24]. 
Anche l’art. 87 del Codice della crisi e dell’insolvenza prevede espressamente che il piano di concordato indichi «le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di realizzo». Alla luce di quanto precede l’attestatore dovrà invece svolgere, limitatamente ad attestazione relativa ad un piano di concordato preventivo, una accurata disamina dei fatti gestionali al fine di verificare se sussistono gli estremi per poter esperire eventuali azioni di responsabilità a carico dell’organo amministrativo e di controllo, effettuando al contempo una verifica sulla consistenza patrimoniale degli stessi al fine di verificare se siano utilmente esperibili a vantaggio della massa dei creditori e la loro incidenza sull’attivo astrattamente recuperabile nel caso in cui la società sia sottoposta a liquidazione giudiziale.[25] 
A tal proposito dovrà quindi verificare se l’organo amministrativo, allorquando erano già presenti i sintomi della crisi, abbia posto in essere atti di disposizione del patrimonio della società ed in caso affermativo verificare la congruità del prezzo pattuito, le modalità di pagamento, e la destinazione dei flussi finanziari conseguenti. 
L’attestatore è tenuto a verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia finalizzata a superare, eliminandoli, quegli stessi fattori di crisi evidenziati nel piano. Pertanto, nell’ipotesi di piano di concordato in continuità, deve incentrare la propria analisi sui fattori che si prevede determinino significativi miglioramenti delle marginalità operative, verificando altresì l’evoluzione prevista dal mercato di riferimento. Nel caso in cui il piano preveda la dismissione di significativi elementi del patrimonio, il professionista deve verificare l’interesse di eventuali potenziali acquirenti o, alternativamente, valuti detti elementi di patrimonio con criteri coerenti con la loro funzione nella società e nel piano, ovverosia con criteri di liquidazione.
La relazione di attestazione può contenere un giudizio positivo sulla veridicità dei dati aziendali anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze ed errori. Ciò purché queste non siano tali da compromettere la veridicità complessiva dei dati contabili. 
In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati non si ritiene possibile, però, giungere a esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del piano ed è, pertanto, inopportuno che in tale caso il professionista si esprima in merito alla fattibilità del piano; il giudizio sulla veridicità dei dati può pertanto essere considerato (cfr. par. 1) come attività prodromica a quello sulla fattibilità del piano[26].
In conclusione «con riferimento alla veridicità dei dati aziendali la relazione deve soffermarsi ed indicare i riscontri effettuati per le singole poste ed offrire una adeguata motivazione circa la conferma o meno dei valori nominali espressi nella documentazione contabile messa a disposizione dall’impresa e dal professionista, comunque, in ogni caso ricercata e scrutinata, in quanto i dati aziendali non sono solo quelli risultanti, esclusivamente, dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta, dopo la riforma, non è neppur più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. E’ tuttavia, evidente che la relazione dovrà sottolineare la eventuale diversa consistenza materiale giuridica degli elementi patrimoniali ovvero l’incongruenza della relativa determinazione, che è stata di essi formulata con la proposta»[27].
In altri termini le verifiche dell’attestatore con riferimento alla veridicità dei dati aziendali devono avere ad oggetto sia gli elementi dell’attivo del piano concordatario, che il riesame del passivo attraverso il riscontro della documentazione contabile con quella proveniente dagli stessi creditori ed una valutazione prudenziale in relazione all’insorgenza di ulteriori passività.[28]


Bibliografia
S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in AA.VV., Le altre procedure concorsuali, Giappichelli, 2014 
S. Ambrosini, A. Tron, I principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC e il ruolo del professionista, Crisi d’impresa e fallimento, 2015
A. I. Baratta, L’attestatore, in Risanamento d'impresa e continuità aziendale, di LAURI, BARATTA, CIAMPAGLIA, Giuffrè, 2021
G. Bianchi, Bilancio straordinario, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, Utet, 2003
U. Bocchino, Approfondimenti sui concetti di veridicità dei dati aziendali e di affidabilità-fattibilità del piano, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) AMBROSINI, TRON, Zanichelli, 2016, 
A. Caiafa, Atac: secondo atto, l’ammissione al concordato in continuità, www.fallimentiesocieta.it, 2018
M. Caratozzolo, I bilanci straordinari. Aspetti economici, civilistici e tributari, 1996; 
M. Caratozzolo, Principi e criteri per la formazione dei bilanci di liquidazione, in ADAMO S., NICCOLINI G., Le liquidazioni aziendali, Giappichelli, 2010
N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, Lineamenti di Economia Aziendale, Cacucci, 2011
A. Di Carlo, M. Bisogno, Le attestazioni del professionista nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Giustizia Civile, 2016.
S. Fortunato, La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi di impresa, in Fall., 2009
L. Mandrioli, Aspetti professionali ed operativi del nuovo concordato preventivo, Atti Convegno Firenze, Il Curatore Fallimentare e le nuove procedure concorsuali, Firenze 20 Ottobre 2006 
P. Pajardi, A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, 2008 
G. Paolone, La cessazione aziendale, nelle sue forme tipiche di manifestazione, Giappichelli, 2000
A. Petteruti, Presupposti e inizio della procedura, in Codice della crisi e dell’insolvenza della impresa, (a cura) di CAIAFA, NEU, 2020
G. Paolone, I bilanci straordinari, in AA.VV., Il bilancio d’esercizio, Problemi attuali, Giuffrè, 1978
G. Sancetta, La struttura della relazione di attestazione, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) AMBROSINI, TRON, Zanichelli, 2016 
G.G. Sandrelli, Le esenzioni dai reati di bancarotta ed il reato di falso in attestazioni e le relazioni, in Fall., 2013
A. Tron., Brevi note sui principi di attestazione dei piani di risanamento e ruolo del professionista, Il Fallimentarista, 2014
A. Tron, La verifica sulla veridicità dei dati aziendali, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) AMBROSINI, TRON, Zanichelli, 2016
L. Zocca, L’attività del professionista nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali (a cura di) APICE, Giappichelli, 2010 
A. Zorzi, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali, in Giur. Comm, 2018 

Note:

[1] 
A. Di Carlo, M. Bisogno, Le attestazioni del professionista nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Giustizia Civile, 2016.
[2] 
G.G. Sandrelli, Le esenzioni dai reati di bancarotta ed il reato di falso in attestazioni e le relazioni, Fall., 2013.
[3] 
S. Fortunato, La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi d’impresa, Fall., 2009.
[4] 
A. Tron., La verifica sulla veridicità dei dati aziendali, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) S. Ambrosini, A. Tron, Zanichelli, 2016.
[5] 
A. Tron., La verifica sulla veridicità dei dati aziendali, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) S. Ambrosini, A. Tron, Zanichelli, 2016, cit.
[6] 
L’art. 67, comma 3, lettera d) L. fall. così come modificato dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, stabiliva infatti che non sono soggetti all’azione revocatoria «gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501 bis, comma 4, c.c.». L’art. 182 bis, comma 1, così come modificato dalla l. 14 maggio 2005 n. 80 stabiliva che «l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei».
[7] 
Per approfondimenti. Dottrina: A. Zorzi, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali, in Giur. Comm, 2018, 1236 e ss. S. Fortunato, La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi di impresa, in Fall., 2009, 889. Giurisprudenza: Tribunale di Milano, 25 marzo 2010, Tribunale di Roma, 20 maggio 2010, Tribunale Piacenza, 2 marzo 2011.  
[8] 
L. Zocca, L’attività del professionista nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali (a cura di) APICE, Giappichelli, 2010, 333 osserva che «il legislatore sembra invece riferirsi particolarmente ad una verifica dell’esistenza dei beni materiali ed immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, di tutti gli elementi quindi posti a fondamento della domanda e del piano, nonché al riscontro confermativo dei valori ad essi attribuiti». 
[9] 
S. Ambrosini, A. Tron, I principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC e il ruolo del professionista, Crisi d’impresa e fallimento, 2015, 7
[10] 
U. Bocchino, Approfondimenti sui concetti di veridicità dei dati aziendali e di affidabilità-fattibilità del piano, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) S. Ambrosini, A. Tron, Zanichelli, 2016, osserva che «vi sia una profonda identità tra il concetto di veridicità dei dati nell’attestazione e il concetto di veridicità nel bilancio di esercizio. Infatti l’attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del piano, siano attendibili e in grado di fornire un “quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda” indispensabile per qualificare il patrimonio aziendale». A tal proposito è agevole rilevare le identità di espressione tra i termini usati nei Principi di attestazione, rispetto a quelli contenuti nell’art 2423 c.c.. 
[11] 
Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, in IlCaso.it, doc. 7257/2012.
[12] 
S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in AA.VV., Le altre procedure concorsuali, Giappichelli, 2014. Conforme G. Sancetta, La struttura della relazione di attestazione, in Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore (a cura di) S. Ambrosini, A. Tron, Zanichelli, 2016.
[13] 
L. Mandrioli (Aspetti professionali ed operativi del nuovo concordato preventivo, Atti Convegno Firenze, Il Curatore Fallimentare e le nuove procedure concorsuali, Firenze 20 Ottobre 2006) ritiene che l’asseverazione sulla veridicità dei dati non debba limitarsi ad una mera dichiarazione da parte del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale, dovendosi, invece, estendere fino a ricomprendere un’espressa pronuncia del professionista sul principio di verità di cui all’art. 2423 c.c. dettato dal legislatore in tema di redazione del bilancio d’esercizio, ancorché ciò non significhi promettere ai destinatari della relazione stessa una verità oggettiva, impossibile da raggiungere in presenza di stime e congetture che da sempre caratterizzano il suddetto documento riepilogativo della gestione aziendale.
[14] 
N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, Lineamenti di Economia Aziendale, Cacucci, 2011.
[15] 
Trib. Napoli, 4 dicembre 2012. 
[16] 
Trib. Pescara, 20 ottobre 2005.
[17] 
A. I. Baratta, L’attestatore, in Risanamento d'impresa e continuità aziendale, di LAURI, BARATTA, CIAMPAGLIA, Giuffrè, 2021.
[18] 
A. Tron, Brevi note sui principi di attestazione dei piani di risanamento e ruolo del professionista, Il Fallimentarista, 2014.
[19] 
Il Tribunale di Rovigo (decreto del 20 marzo 2015) ha precisato che il giudizio rimesso all’attestatore – ausiliario giudiziale, sebbene nominato dal debitore – non può prescindere da appurati riscontri esterni (il cui accertamento a campione è per lo più ammesso dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria solo allorché sia altamente rappresentativo). 
[20] 
Il Tribunale di Monza (22 gennaio 2013), a tal proposito, ha stabilito che «con riferimento ai crediti, vanno indicati i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non svalutarli, va verificato se siano emessi dei protesti nei confronti delle società debitrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie patrimoniali desumibili eventualmente dai bilanci…..».
[21] 
M. Caratozzolo, Principi e criteri per la formazione dei bilanci di liquidazione, in S. Adamo, G. Niccolini, Le liquidazioni aziendali, Giappichelli, 2010.
[22] 
Cfr. M. Caratozzolo, I bilanci straordinari. Aspetti economici, civilistici e tributari, 1996; PORTALE G.B., I bilanci straordinari, in AA.VV., Il bilancio d’esercizio, Problemi attuali, Giuffrè, 1978.
[23] 
Cfr. G. Bianchi, Bilancio straordinario, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, Utet, 2003, M. Caratozzolo, I bilanci straordinari. Aspetti economici, civilistici e tributari, 1996, cit., OIC n. 5, Bilanci di liquidazione, 2008; G. Paolone, La cessazione aziendale, nelle sue forme tipiche di manifestazione, Giappichelli, 2000.
[24] 
Trib. Brescia, 08 aprile 2021. Conforme Trib. Bologna, 05 luglio 2021, che richiede una specifica analisi da parte dell’attestatore sulla possibilità di esperire azioni di responsabilità nella comparazione con l’alternativa fallimentare.  
[25] 
A. I. Baratta, L’attestatore, in Risanamento d'impresa e continuità aziendale, di LAURI, BARATTA, CIAMPAGLIA, 2021, cit. A tal proposito si segnala il decreto del 12 dicembre 2019 del Tribunale di Padova che nel dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, rilevava, tra gli altri, la carenza dell’attestazione sotto il profilo della convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria, del riferimento alla possibilità di proporre azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori/liquidatori ed azioni revocatorie, anche con riguardo alla prevista falcidie del debito privilegiato mobiliare.
[26] 
Sul punto cfr. P. Pajardi, A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, 2008.
[27] 
A. Caiafa, Atac: secondo atto, l’ammissione al concordato in continuità, www.fallimentiesocieta.it, 2018.
[28] 
A. Petteruti, Presupposti e inizio della procedura, in Codice della crisi e dell’insolvenza della impresa, (a cura) di A. Caiafa, NEU, 2020.

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