Saggio
L’impatto della composizione negoziata della crisi su erogazione e qualità del credito*
Vittoria Sollazzo, Avvocato in Milano
2 Aprile 2024
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Sommario:
3 . Il divieto di sospensione e revoca degli affidamenti bancari
4 . Misure protettive e cautelari e affidamento bancario
4.1 . L’inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi
5 . Il coordinamento tra l’art. 16, comma 5, CCII e l’art. 18, comma 5, CCII
7.1 . La Circolare di Banca d’Italia n. 272/2008
7.2 . Il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR)
7.3 . Il Regolamento UE n. 630/2019 e il Calendar Provisioning
7.4 . Gli orientamenti EBA-LOM
7.5 . La disciplina contabile dei crediti deteriorati: l’IFRS 9
Diverse sono le tipologie di finanziamenti bancari possibili in pendenza di composizione negoziata.
In primis, i già citati affidamenti che proseguono per l’accordato non utilizzato.
In secondo luogo, i finanziamenti qualificabili come “atti straordinari”, per i quali non è richiesta autorizzazione giudiziale, ma che vanno comunque comunicati all’esperto[40].
Infine, la banca può assumere il ruolo di nuova finanziatrice, erogando nuova finanza prededucibile, che deve essere autorizzata dal Tribunale ex art. 22 CCII.
La possibilità per le banche di concedere, in composizione negoziata, nuova finanza che goda del beneficio della prededuzione merita di essere approfondita dal momento che, per la prima volta, il legislatore prevede la concessione di tale prerogativa nell’ambito di un procedimento stragiudiziale e volontario, come può definirsi la composizione negoziata[41].
Pertanto, a fronte dell’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, si consente l’accesso a un beneficio che prima poteva innestarsi solo su una procedura concorsuale e che rappresenta una sorta di “compenso” per il rischio assunto dal finanziatore nel concedere liquidità legata alla ristrutturazione.
Il Tribunale concede all’imprenditore in composizione negoziata l’autorizzazione a contrarre il finanziamento prededucibile se lo stesso risulta funzionale: (i) alla continuità aziendale[42] e (ii) al miglior soddisfacimento dei creditori[43].
Dovrà, dunque, operarsi un giudizio prognostico comparando la situazione in cui il finanziamento non sia erogato con quella in cui l’impresa possa invece beneficiarne.[44]
Viene da chiedersi, inoltre, se, per un istituto di credito coinvolto nella composizione negoziata, possa essere conveniente erogare nuova finanza, posto che, nella prassi giurisprudenziale, si sono già registrate una serie di pronunce[45] in cui il Tribunale ha autorizzato l’imprenditore a contrarre nuova finanza, prevalentemente nella forma tecnica del factoring.
La nuova finanza, come detto, gode del beneficio della prededuzione e questo è senza dubbio un vantaggio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 2, CCII, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto godono dell’esenzione dall’azione revocatoria (purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti) e dell’esimente penale per reati di bancarotta semplice e preferenziale e ciò costituisce ulteriore vantaggio.
Quanto precede, tuttavia, non basta ad incoraggiare l’erogazione di nuova finanza, dal momento che anche le sorti di quest’ultima risultano essere strettamente interdipendenti dall’impatto che l’accesso alla composizione negoziata produce sulla classificazione del credito.
Infatti, qualora si ritenesse che i crediti vantati da un istituto di credito nei confronti di un debitore in composizione negoziata siano da qualificarsi automaticamente come UTP (unlikely to pay) e, quindi, come crediti deteriorati, anche la nuova finanza erogata in pendenza di composizione negoziata sarebbe soggetta a tale catalogazione, con conseguente surplus di costo a carico della banca per il rispetto della disciplina contabile e prudenziale. Tale surplus di costo non sarebbe recuperabile neppure attraverso il tasso di interesse applicato, in quanto la normativa antiusura non prevede deroghe per i finanziamenti alle imprese in crisi[46].
La relazione tra accesso alla composizione negoziata e classificazione/qualità del credito sarà oggetto di approfondita disamina nei paragrafi che seguono.
Note: