Il quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
Salvatore Rizzo, Dottore di Ricerca di Diritto dei Mercati nell’Università degli Studi di Siena
28 Settembre 2023
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Sommario:
1 . IFRS9 staging e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
3 . Segnalazioni in Centrale dei Rischi
4 . Misure di concessione "performing" e "non performing"
5 . Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
7 . L’impatto degli strumenti di regolazione della crisi sull’erogazione del credito bancario
8 . Casi pratici di interazione tra proposta del debitore e regolamentazione bancaria
I principali provvedimenti regolamentari e di vigilanza a livello europeo
La crisi ha messo in luce le debolezze del precedente sistema di regolamentazione e vigilanza sui mercati dell’Eurozona comportando la necessità di una profonda revisione al sistema e contribuendo (i) alla costituzione di nuove istituzioni quali, tra le altre, le tre Autorità Europee di Vigilanza (AEV) [17] (con lo specifico compito di armonizzare la vigilanza finanziaria in seno all’UE mediante lo sviluppo di un corpus unico di norme, ossia di un insieme di standard prudenziali per le singole istituzioni finanziarie), (ii) e all’attribuzione alla BCE di funzioni in materia di vigilanza, nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unica (MVU) [18]. Il MVU, nell’ambito della vigilanza ed a partire dalla sua costituzione, ha seguito con particolare attenzione il monitoraggio dell’elevato livello di stock di crediti deteriorati presenti nei bilanci di alcuni istituti bancari europei in particolare delle aree del sud Europa/periferiche, ritenute all’origine del minore afflusso di credito all’economia e deleterio per la ripresa economica reale [19].
Le diverse definizioni di credito deteriorato
In linea generale, si possono far rientrare nel perimetro dei c.d. crediti deteriorati (o crediti non performing) tutti quei crediti la cui riscossione, da parte del creditore, sia incerta/improbabile sia con riguardo al rispetto della scadenza temporale del credito, sia con riguardo al rimborso dell’intero ammontare dell’esposizione debitoria. Tuttavia, tale ampia definizione abbraccia eterogenee categorie la cui classificazione è mutata nel tempo e ancora oggi non risulta perfettamente coincidente ed omogenea nei vari paesi dell’Unione Europea.
Di seguito, verranno dapprima brevemente analizzate le definizioni di credito impaired e defaulted, nel proseguo si svolgeranno considerazioni in merito alla definizione armonizzata di NPE fornita dall’EBA.
La definizione di non performing exposures (NPE), emanata dall’EBA, ha avuto sin dal suo esordio l’obiettivo di ridurre i margini di discrezionalità esistenti nella definizione di natura contabile e prudenziale applicati ai diversi Paesi europei, agevolando la confrontabilità dei dati e incrementando l’efficienza anche in termini di costi, della vigilanza europea e tentando di azzerare fenomeni di asimmetria tra paesi [24].
Il raccordo tra nozioni effettuato dalla BCE
La BCE, per mezzo delle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati, ha affrontato per l’Eurozona la questione della pluralità di definizioni di credito deteriorato presenti nel panorama europeo effettuando un raccordo ad hoc tra definizioni di NPE, di derivazione EBA, di esposizioni in stato di default ed esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi dei principi contabili IAS/IFRS.
Sofferenze
Vengono considerate sofferenze, così previsto nella Circolare n. 272 di Banca d’Italia, il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono incluse anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “non-performing exposures with forbearance measures” [30].
Inadempienze probabili (Unlikely To Pay)
Nella definizione dei c.d. unlikeliness to pay sono ricomprese tutte le esposizioni per le quali risulta, a giudizio della banca, l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. In merito si esplicita che la valutazione dell’intermediario deve essere indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.
Esposizioni scadute o sconfinate
Le esposizioni scadute e/o sconfinate, sono quelle esposizioni per cassa, diverse a quelle classificate tra sofferenze ed UTP che alla data di riferimento della segnalazione sono scadute o sconfinanti. Le stesse potranno altresì essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione (ma solo verso soggetti retail) secondo le regole meglio descritte nei successivi paragrafi.
La valutazione del contesto operativo, sia interno che esterno [44], richiederà che siano adeguatamente considerati molteplici aspetti, tra i quali spiccano, in particolare, la conduzione di un preliminare esercizio di autovalutazione, finalizzato ad individuare i punti di forza, le lacune significative e qualsiasi ambito di miglioramento per poter conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione dello stock di NPL. Più in dettaglio, l’esercizio di autovalutazione dovrà tenere in debita considerazione la dimensione e l’evoluzione dello stock di NPL, l’esito delle misure di gestione degli NPL adottate nel passato, nonché le capacità operative (quali procedure, strumenti, qualità dei dati, informatizzazione/automazione, personale/competenze professionali, processo decisionale, politiche interne e qualsiasi altro aspetto rilevante per l’attuazione della strategia) per le varie fasi del processo di lavorazione degli NPL, che considerino anche i seguenti ambiti:
Una volta terminata la fase preliminare di assestment, ciascun intermediario sarà in condizione di procedere con la definizione della “propria” strategia di gestione degli NPL, incorporante gli obiettivi quantitativi da conseguirsi entro un limite di tempo ed accompagnati dal relativo piano operativo completo. Circa quest’ultimo, la stessa BCE ha cura di formulare diversi esempi di piani operativi adottabili dagli intermediari, ribadendo, tuttavia, il suggerimento che gli stessi non si limitino ad adottare un unico (rigido) piano operativo ma, piuttosto, includano una composizione di strategie/opzioni atte a conseguire nel miglior modo i rispettivi obiettivi a breve, medio e lungo termine, eventualmente vagliando quali opzioni siano più vantaggiose per i diversi portafogli di NPL e nelle diverse circostanze.
Ovviamente, sia la strategia che il connesso piano operativo dovranno essere riesaminati periodicamente, al fine di verificarne tempo per tempo l’efficacia rispetto agli obiettivi definiti. L’aspetto gestionale dei crediti NPL rappresenta, evidentemente, una delle principali chiavi di successo (o insuccesso) nella realizzazione della strategia e del piano operativo di gestione dei crediti NPL. In questo senso le possibilità operative per le banche si sono decisamente ampliate in questi ultimi anni. Rispetto infatti ad un modello standard di gestione “interna” [47] dei crediti deteriorati sono cresciute esponenzialmente soluzioni alternative, quali ad esempio la gestione c.d. “esterna” (in outsourcing), comportante l’assegnazione dei crediti (soprattutto per le “sofferenze”) a società di recupero del credito; nonché la cessione di crediti deteriorati a terzi operatori specializzati (ad es. banche specializzate in gestione di Npl) [48], ovvero ancora, più recentemente, la finanziarizzazione dei crediti deteriorati mediante processi di cartolarizzazione (ex legge n. 130/1999), eventualmente assistite da garanzie pubbliche, c.d. GACS [49]. Nella stessa direzione va la cessione a fondi comuni di investimento alternativi cosiddetti “ad apporto” di crediti deteriorati (sia UTP che sofferenze).
Calendar provisioning
Tutta la regolamentazione finora esaminata in tema di crediti bancari (e relativa classificazione) avrebbe poco o nessun pregio se non beneficiasse – a monte – di quello che, a tutti gli effetti, può essere ritenuto uno degli interventi regolatori più dirompenti e invasivi della Vigilanza europea, ovvero l’introduzione del Calendar provisioning [63].
Particolarmente problematica, inoltre, risulta la previsione di cui all’art. 18, comma 5 del Codice della Crisi (misure protettive), il quale dispone che “i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1”. In virtù di tale previsione, risulta evidente che banche e intermediari finanziari esposti verso l’impresa che abbia fatto ricorso alla Composizione negoziata si troveranno, in forza di detto evento, nell’impossibilità di revocare le linee di credito o di modificarle o renderle più onerose (aumentano i tassi di interesse applicati) in danno dell’impresa.
Note: