Saggio
La “vigilanza prudenziale” nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*
Sido Bonfatti, Professore di diritto fallimentare nell’Università di Modena e Reggio Emilia, già Ordinario di diritto commerciale nel medesimo ateneo
Salvatore Rizzo, Avvocato addetto all'Ufficio crediti non performing istituto bancario
9 Dicembre 2022
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Sommario:
Alla luce di tale considerazione è evidente la rilevanza che assume la individuazione dei presupposti per il mantenimento e per la concessione del sostegno finanziario bancario: giacché se l’impresa-tipo dell’economia italiana non può fare a meno – come non può fare a meno – del sostegno bancario in condizioni normali, tanto meno potrebbe rimanerne priva, anche soltanto in parte, nelle situazioni nelle quali si accinge ad affrontare – e si impegna a superare – una situazione di “crisi”.
L’interesse dell’impresa a potere contare sul sostegno finanziario bancario può trovarsi a coincidere con l’interesse delle banche ad assicurarglielo in situazioni fortemente differenziate, secondo che si tratti – più precisamente – del mantenimento del sostegno finanziario già prestato; ovvero dell’aggiunta di un sostegno finanziario sino a quel momento insussistente: giacché nel primo caso – a non dir d’altro – la banca persegue anche un interesse che non è presente nel secondo, vale a dire la tutela delle esposizioni già formatesi in conseguenza degli affidamenti precedentemente concessi.
Intendendo soffermarci, in questa sede, soltanto sul primo fenomeno, dobbiamo immediatamente sottolineare come all’interesse “speciale” sopra evidenziato – l’interesse a favorire la salvaguardia del credito pregresso attraverso il sostegno al tentativo di risanamento dell’impresa – se ne contrapponga uno di segno contrario (ovvero tale da suggerire un approccio contrario all’ipotesi di mantenimento del sostegno finanziario): più precisamente, l’interesse ad evitare un possibile aggravamento della perdita ed il coinvolgimento nella responsabilità della causazione del dissesto, ovvero del suo aggravamento.
Si comprende pertanto come di fronte alla alternativa, se mantenere o non mantenere il sostegno finanziario bancario all’impresa in crisi, la banca auspicherebbe di potersi determinare in totale libertà, valutando caso per caso l’atteggiamento maggiormente funzionale a conseguire quello, tra i due interessi contrapposti, considerato preferibile.
Per converso, la soluzione più favorevole alla banca risulterebbe inevitabilmente, volta per volta, quella meno soddisfacente per l’impresa in crisi – ovvero, per lo meno, tutte le volte nelle quali la banca opinasse per il “non mantenimento” del sostegno finanziario, l’impresa in crisi ne sarebbe irrimediabilmente danneggiata, ed il tentativo di superamento della situazione di difficoltà certamente ostacolato -: donde la comprensibilità di una disciplina volta a “favorire”, in qualche modo (oltre che ad incentivare, per quanto possibile), un sostegno finanziario bancario anche in situazioni nelle quali lo stesso, in “condizioni normali”, non sarebbe assicurato.
La disciplina del credito bancario (c.d. in progress, cioè per l’utilizzo di linee di credito già in essere) nell’ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa offre un interessante esempio di tentativo di contemperamento degli interessi (delle banche e delle imprese in crisi) in gioco, nel momento in cui regola gli effetti dell’apertura della procedura sugli “affidamenti” pendenti: ed a questo specifico argomento sono dedicate le pagine che seguono.
L’obiettivo della Composizione Negoziata è quello – assolutamente condivisibile – di consentire all’impresa in difficoltà di poter superare la temporanea crisi anche e “con” l’aiuto dei suoi creditori: in primis i creditori finanziari, i quali hanno tutto l’interesse a che una situazione di difficoltà emerga e venga gestita in fase precoce, proprio perché la tempestività di intervento può permettere all’impresa di recuperare un equilibrio economico-finanziario tale da consentire a lei di continuare ad operare, ed alle banche di assicurarsi una prospettiva di rimborso. Ove tuttavia un simile obiettivo non dovesse risultare concretamente perseguibile, le banche – proprio in virtù della necessità di assicurare il rispetto della disciplina prudenziale – potranno, in forza della previsione in commento, revocare/sospendere gli affidamenti, nonostante l’accesso dell’impresa alla CNC.
Note: