L’art. 56, CCII, ancor più dopo il Secondo Correttivo, definisce esattamente il contenuto del piano[19], prevedendone gli elementi necessari e avvicinandolo, per espressa volontà del legislatore, agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza[20], così di fatto limitando la discrezionalità dell’imprenditore nella sua elaborazione.
Gli elementi richiesti si risolvono in un complesso di informazioni e di valutazioni dell’imprenditore, idoneo a fornire agli interlocutori dell’impresa una rappresentazione credibile della situazione economico finanziaria, delle cause che hanno determinato il malfunzionamento dell’impresa, delle manovre utili e dei tempi necessari ad eliminare le anomalie riscontrate. Il contenuto elementare non pone, peraltro, vincoli particolari a livello di soluzioni prospettabili dall’imprenditore in funzione del risanamento aziendale.
Il piano mantiene, come già si riteneva in passato[21], la sua natura di atto unilaterale dell’imprenditore, vale a dire di programma d’azione rivolto ai creditori ai fini del risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e del riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria[22]. I creditori entrano quindi in gioco come destinatari del piano, chiamati a valutarne l’adeguatezza e la fattibilità ai fini della conclusione degli accordi che ne costituiscono l’attuazione: viene, dunque, in apice una fattispecie a formazione progressiva, nella quale gli accordi con i creditori rappresentano elemento imprescindibile[23].
Al pari dell’attività che conduce l’imprenditore a predisporre il piano, la negoziazione collaterale ad esso non è incardinata su una specifica procedura da seguire, né sottostà a precise scansioni temporali.
La circostanza che il piano debba essere “rivolto” ai creditori non esclude che l’imprenditore possa raggiungere accordi anche con soggetti terzi diversi dai creditori – ad esempio investitori interessati a sostenere il risanamento -, ciò che può desumersi anche dal tenore della lettera e) dell’art. 56, comma 2, CCII, là dove richiede che il piano indichi gli apporti di nuova finanza eventualmente previsti ai fini del superamento della crisi. Soggetti questi ultimi che, divenendo creditori in sede di attuazione del piano, beneficeranno dell’esenzione da revocatoria al pari dei creditori già esistenti[24], sempre che ve ne siano le condizioni.
L’elencazione dei contenuti del piano di cui al comma 2, lettere a) – g bis) è stata modificata dal Secondo Correttivo con l’obiettivo di uniformarne il contenuto a quello dei piani previsti per gli altri strumenti negoziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Intervento sistematico, quest’ultimo, del tutto sensato, se si considera che il piano ha le stesse caratteristiche e la stessa funzione quando si presentano a fini omologatori accordi di ristrutturazione di debiti, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione o proposte di concordato preventivo[25]. Si tratta in alcuni casi di contenuti necessari ma non obbligatori nell’ambito del progetto di azione dell’imprenditore. In particolare, l’indicazione della nuova finanza e delle sue ragioni (lett. e) sarà necessaria solo se effettivamente prevista nel piano, così come l’elenco dei creditori estranei e delle risorse destinate al loro soddisfacimento (lett. d) non sarà necessario se il debitore ha raggiunto accordi con tutti i suoi creditori[26].
L’elencazione rappresenta una codificazione delle best practices per la redazione dei piani elaborate dalla dottrina aziendalistica negli ultimi anni[27]. In particolare, la lett. a) – che dopo il Secondo Correttivo ha contenuto analogo all’art. 87, comma 1, lett. a), CCII[28] -, prescrive, oltre all’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, l’indicazione delle attività e passività dell’impresa al momento della presentazione del piano e la allegazione di una sua situazione economico-finanziaria: il debitore deve, pertanto, descrivere esattamente lo status quo esistente al momento della redazione del piano, anche con riferimento alla posizione dei lavoratori, in modo tale da fissare esattamente il punto di partenza patrimoniale ed economico-finanziario (la c.d. “spalla del piano”) sulla base del quale sviluppare le previsioni di piano.
La lett. b) prescrive l’illustrazione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova l’impresa, con la funzione di rendere edotti i creditori circa le ragioni dei sacrifici che vengono loro richiesti, e, al contempo, di evidenziare la discontinuità rispetto alle strategie di intervento prospettate nel piano[29].
La lett. c) prevede che il piano debba indicare le strategie di intervento che si intendono adottare al fine del superamento della crisi (o dell’insolvenza): indicazione in grado di influire sul giudizio di fattibilità del piano stesso, in quanto tesa a farne comprendere ai creditori ed ai terzi la ratio e l’adeguatezza dal punto di vista economico[30].
Le strategie possono sostanziarsi in interventi endogeni, come l’efficientamento della struttura produttiva, lo smobilizzo di attività patrimoniali non strategiche, la messa in opera di economie di scala e la razionalizzazione dei costi. In alternativa, possono consistere in interventi esogeni, attinenti alla rinegoziazione dei rapporti obbligatori e contrattuali. Ai creditori può esser chiesto di rinunciare anche parzialmente ad una parte del credito, a concedere dilazioni, a soprassedere dall’esperimento di azioni esecutive nell’“arco piano”. Ai titolari delle pretese monetarie può essere prospettata anche la conversione in capitale di rischio dei crediti pregressi di natura finanziaria o anche commerciale.
Nel novero delle possibili “strategie” si situa anche l’eventuale apporto di nuova finanza (lett. e); dell’apporto vanno indicate le ragioni che lo rendono necessario a sorreggere il turnaround. Precisazione, quest’ultima, introdotta con il Secondo Correttivo, appiattita sull’analoga previsione dell’art. 87 CCII riguardante il concordato preventivo, e che appare qui pleonastica considerata la non prededucibilità, nella successiva liquidazione giudiziale, dei crediti sorti in esecuzione di un piano attestato di risanamento[31]. L’attore bancario è, in altri termini, fin dall’inizio consapevole che il supporto finanziario che decide di erogare non sarebbe assistito dalla prededuzione in un’eventuale o futuribile liquidazione giudiziale.
Non è escluso che le strategie possano incentrarsi sulla realizzazione di operazioni straordinarie, considerata l’assenza di regole ostative e la libertà di manovra dell’imprenditore che ricorre al piano attestato. Lo strumento, peraltro, non sottostà neppure all’art. 2499 c.c., che tali operazioni permette nei soli limiti della non incompatibilità con le finalità e lo stato della procedura concorsuale, alveo nel quale il piano attestato non ricade[32].
Anche le operazioni di finanza straordinaria sembrano essere particolarmente adattabili al piano attestato. È possibile la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari secondo la disciplina contenuta agli artt. 2447 bis ss. c.c. oppure il ricorso ad aumenti di capitale riservati a categorie specifiche di soggetti.
Altra strategia possibile è quella che punta sugli apporti finanziari dei soci, anche sub specie di nuovi conferimenti o di finanziamenti con obbligo di restituzione; detti apporti evitano che l'impresa evita debba coinvolgere soggetti esterni allo scopo di acquisire nuove risorse finanziarie. I finanziamenti dei soci soggiacciono, peraltro, alla disciplina acclusa nell’art. 2467 c.c., a tenore del quale, ove siano stati erogati a titolo di prestito in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, il loro rimborso è postergato.
La lett. d) esige l’indicazione dei creditori e dell'“ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione”; ciò in quanto, nel sistema riformato, i piani sono tesi a partorire "accordi" con uno o più esponenti del ceto creditorio. Pertanto, è prescritta in primo luogo l’allegazione dell’elenco dei creditori interessati dalla ristrutturazione e l’ammontare dei rispettivi crediti, nonché indicazioni sullo stato delle trattative con gli stessi. Richiesta, quest’ultima, che sembra non tenere conto della prassi, ove è normale che la versione definitiva del piano venga licenziata e attestata ad accordi già raggiunti (ed in procinto di essere formalizzati), onde attribuire certezza alle previsioni nello stesso contenute. La norma richiede inoltre l’elenco dei creditori estranei e delle risorse destinate al loro integrale soddisfacimento. Si tratta, come rilevato in dottrina, di adempimento solo eventuale, ben potendosi dare un piano che preveda la rinegoziazione di tutti i debiti dell’impresa debitrice. La previsione è stata introdotta con il Primo Correttivo (D. Lgs. n. 147/2020), e, come ricorda la relativa Relazione illustrativa, ha lo scopo di «agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell’autorità giudiziaria investita dell’azione revocatoria». In assenza di previsioni sul trattamento dei creditori non aderenti, è da ritenere che per gli stessi trovino applicazione le norme di diritto comune e che pertanto vadano soddisfatti in modo integrale e conformemente ai contratti che disciplinano i singoli rapporti[33]. Invero, pur essendosi eliminato, ad opera del Secondo Correttivo, il riferimento alla “data di scadenza” dei crediti quale termine per il loro pagamento, è da ritenere che in assenza di una previsione espressa di una moratoria analoga a quella prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’interpretazione non possa che rimanere tale.
Venendo alla lett. f), essa impone che il piano indichi i tempi delle azioni da compiersi in funzione della verifica della loro realizzazione. Quanto ai tempi, da intendersi anche come riferimento alla durata del piano, la prassi indica in 3-5 anni la sua durata tipica, cioè un orizzonte temporale non eccessivamente lungo e dunque verificabile anche dall’attestatore[34]. Entro tale periodo deve potersi verificare il riequilibrio finanziario dell’impresa attraverso il pagamento dei creditori estranei al piano, ferma restando la negoziabilità di accordi che prevedano tempi di pagamento più lunghi, proprio in funzione di tale riequilibrio e del risanamento[35]. Il piano deve inoltre essere controllabile, ciò che avviene secondo le best practices attraverso gli indicatori chiave di performance (KPI), vale a dire indici misurabili in grado di consentire la verifica dell'efficacia con cui l’imprenditore sta adempiendo agli obiettivi prefissati dal piano[36]. Accanto a questo, il piano deve anche prevedere gli interventi correttivi da porre in essere nel caso in cui la sua esecuzione si discosti dagli obiettivi pianificati. Attraverso quest’ultima previsione il legislatore, oltre ad avere codificato la prassi, apprezzata anche da molti tribunali[37], di evidenziare i rischi sottesi all’esecuzione del piano attraverso un’analisi di sensitività che individui i fattori di rischio cui è soggetta l’impresa e il punto di rottura oltre il quale il piano non può più essere eseguito[38], ha colmato una lacuna presente nella precedente impostazione del piano attestato.
Infatti, l’assenza di qualsiasi previsione, nell’art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., della possibilità di scenari alternativi, aveva creato non poche incertezze nella fase esecutiva dei piani, nel caso in cui si verificavano scostamenti rispetto alle previsioni negli stessi contenute, di talché l’unica via individuata nella prassi per evitare il rischio dell’inefficacia dell’esenzione da revocatoria era stata quella di procedere con la negoziazione di nuovi accordi con i creditori e l’attestazione di nuovi piani[39]. Ora invece, a seguito dell’introduzione dell’art. 56 CCII, è espressamente prevista la necessità di prevedere scenari alternativi per il caso di scostamenti dagli obiettivi di piano, scenari che dovrebbero riflettersi anche sulle previsioni concernenti gli atti esecutivi del piano, in modo tale da scongiurare il rischio della revocabilità. È ammessa, in tal modo, “la previsione di ‘piani B’” [40], con un favor evidente per le soluzioni di regolazione concordata della crisi secondo schemi di continuità aziendale. La disposizione, tuttavia, non è soltanto la conferma della legittimità di piani che adombrano soluzioni alternative per l’ipotesi in cui, arenandosi il programma principale, s’imponga un doveroso cambio di rotta. Il precetto contiene, infatti, la positivizzazione di un obbligo, quello di autosomministrazione dello stress test da parte dell’impresa che aspiri ad accedere allo strumento. Delineare le iniziative in rapporto agli scostamenti significa, infatti, simulare la capacità del soggetto di fronteggiare gli scenari avversi, misurandone i riflessi sull’operatività dell’impresa e gli effetti in termini di contrazione di liquidità, redditività e patrimonializzazione. L’impresa è chiamata ad illustrare attraverso quali interventi governerebbe, in termini di sana e prudente gestione, prestabilite congiunture sfavorevoli, rischi di recessione, pericoli di chiusura o di rallentamento dei mercati, emergenze internazionali, penetrazioni sul mercato di prodotti concorrenziali, aumenti dei costi del denaro, dell’energia e delle materie prime.
La lett. g) prescrive che al piano vada allegato il piano industriale e che esso deve evidenziare gli effetti di tale piano industriale sul piano finanziario. In altre parole, il piano dovrà rappresentare in che modo il business plan aziendale impatta sulla manovra finanziaria oggetto di negoziazione con i creditori, e, più in generale, sulle risorse finanziarie indispensabili a perseguire l’obiettivo del risanamento[41].
Il legislatore del Secondo Correttivo ha infine introdotto un’ulteriore prescrizione circa il contenuto del piano, inserendo con la lett. g bis) l’obbligo di indicare analiticamente i costi ed i ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo anche conto dei costi necessari per la sicurezza del lavoro e per la tutela dell’ambiente. Si tratta di previsione che ricalca quella già esistente per il concordato preventivo in continuità aziendale diretta (art. 87, comma 1, lett. f), CCII) e che costituisce una ulteriore precisazione dell’obbligo di allegazione del piano industriale, richiedendosi nella specie il budget completo del futuro andamento dell’attività d’impresa, che prenda in considerazione non soltanto gli aspetti economici, ma anche quelli finanziari[42].
La positivizzazione del contenuto del piano elimina le incertezze che connotavano in passato la stesura di un documento per sua natura complesso. I principi di attestazione dei piani di risanamento periodicamente elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, benché paradigmaticamente utili, non erano valsi a frenare in via di prassi una diffusa eterogeneità di modelli.
La descrizione delle previsioni necessarie del piano traccia, peratro, finalmente i confini, da un lato, dell’attività dell’attestatore, dall’altro, e specularmente, del sindacato giudiziale successivo. Se in precedenza la latitudine del controllo del tribunale si mostrava in nuce tanto estesa da rivelarsi sfuggente, incerta, poco rassicurante per l’attestatore, all’attualità il professionista che si attenga pedissequamente alle prescrizioni dell’art. 56, comma 2, CCII, riesce a porsi in una posizione protetta sul piano della responsabilità, il che rappresenterà un incoraggiamento a ricorrere allo strumento.