Saggio
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*
Sido Bonfatti, Professore di diritto fallimentare nell’Università di Modena e Reggio Emilia, già Ordinario di diritto commerciale nel medesimo ateneo
15 Agosto 2022
*Lo scritto è destinato, con eventuali variazioni, allo Speciale di Diritto della crisi, di prossima pubblicazione, dal titolo “Studi sull’avvio del Codice della crisi” a cura di Laura De Simone, Massimo Fabiani e Salvo Leuzzi.
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Sommario:
1 . Origine e funzione dell’istituto
4 . Caratteri distintivi della Procedura e possibili previsioni del “Piano”
7 . Effetti nei confronti dei creditori (e dei coobbligati)
8 . Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
9 . Effetti sui contratti pendenti
10 . I contratti di finanziamento pendenti nell’ambito del “Piano di Ristrutturazione Omologato”
11 . Segue. La disciplina dei nuovi finanziamenti nel “Piano di Ristrutturazione Omologato”
13 . Procedimento di approvazione del “Piano”
14 . Il procedimento di omologazione e le vicende successive
Secondo quanto spiegava la Relazione illustrativa allo “Schema di d. lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, il nuovo istituto avrebbe attuato la disposizione dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva richiamata, il quale richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalle regole distributive proprie delle procedure concorsuali (diverse dal “Piano” in esame), purché approvato “da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto”.
(i) art. 94 bis (come pure introdotto dall’art. 21 D.Lgs. n. 83/2022), in materia di “Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”;
(ii) art. 95, in materia di “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”;
Tuttavia non mancano le differenze tra le due discipline, neppure di carattere secondario.
E nello stesso senso dispone il mancato richiamo della disciplina dell’art. 100 CCII, che per il Concordato preventivo conferma il principio della immediata esigibilità dei crediti aventi scadenza successiva all’apertura della procedura: scadenza che nel “Piano” non si produce, con la conseguenza della normale prosecuzione del contratto pendente (e con esso, per i mutui, dell’originario piano di ammortamento).
La conclusione deve essere quindi nel senso che i contratti di finanziamento pendenti al momento dell’apertura della procedura di “Piano di Ristrutturazione Omologato”:
La sussistenza (nel caso dell’”Accordo” come nel caso del “Piano di Ristrutturazione Omologato”) di una disciplina speciale dei contratti comportanti la concessione di “finanziamenti” – contenuta negli artt. 96-102 CCII, resi applicabili anche al “Piano” dall’art. 64 bis, comma 9, CCII – non mette in discussione le conclusioni appena raggiunte. L’osservanza di tale disciplina speciale, infatti, non condiziona la validità e la opponibilità degli atti – come avviene invece per il Concordato preventivo, non tanto in conseguenza di tali disposizioni, quanto piuttosto in conseguenza di quelle che producono lo “spossessamento” attenuato dell’imprenditore (in primis l’art. 94, comma 2, CCII) -: bensì – unicamente – la prededucibilità dei crediti originati dai finanziamenti stessi (ed in ipotesi rimasti inadempiuti).
Riassumendo, pertanto, i contratti di finanziamento pendenti al momento dell’apertura della procedura del “Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione”:
(i) proseguono, senza vedere registrare la immediata esigibilità delle obbligazioni eventualmente scadenti in data successiva – senza essere soggetti alla disciplina dell’art. 100 CCII, né a quella, dallo stesso richiamata, dell’art. 154, comma 2, CCII -;
(ii) legittimano il compimento di atti di esecuzione del contratto, per quanto eventualmente di straordinaria amministrazione[12];
Trattasi di una disciplina sufficientemente compiuta, ma non priva di qualche profilo di insoddisfazione.
In via preliminare non appare giustificata la differenza di trattamento riservata all’effetto per c.d. “prededuttivo” rispetto all’effetto “esentativo”: il secondo (esenzione da revocatoria) si produce automaticamente (con l’apertura della liquidazione giudiziale: art. 166, comma 3, lett. e), CCII): mentre il secondo è condizionato all’autorizzazione giudiziale di cui agli artt. 99 e 101 CCII (donde la domanda se debba essere ritenuto esente da revocatoria il pagamento di un credito che, se non soddisfatto, non sarebbe stato collocabile in prededuzione).
In secondo luogo si pone (come per il Concordato preventivo) l’interrogativo di quale sia la ragione per la quale qualunque contratto compiuto dall’imprenditore produce crediti prededucibili (ai sensi del richiamato art. 46, comma 4, CCII, anche alla luce della considerazione che pressoché qualunque atto dell’imprenditore si presenterà come “legalmente compiuto”, essendo il debitore legittimato a compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione – e ad effettuare pagamenti e costituire garanzie, come già chiarito -): laddove per i contratti di finanziamento (in quanto aventi ad oggetto “finanziamenti”) vedono condizionato l’identico effetto al conseguimento di una specifica autorizzazione giudiziale (di norma) preventiva.
Infine non ha risposta sicura la domanda se gli “effetti incentivanti”, rappresentati dalla prededucibilità dei crediti e dalla esenzione da revocatoria degli atti, riguardino anche la fattispecie caratterizzate dalla manifestazione di un dissenso formale da parte del Commissario giudiziale.
Note: