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Commento

Continuità senza finzioni: valore di liquidazione e controllo giudiziale*

Francesco Sbraletta, Academic Fellow Bocconi University

15 Ottobre 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Est. Farolfi

Con l’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960, la Corte di cassazione afferma che il controllo del tribunale nella fase di apertura del concordato preventivo in continuità non può esaurirsi nella verifica formale della domanda, ma deve estendersi, secondo un criterio di legalità sostanziale, alla corretta determinazione del valore di liquidazione. Nella continuità indiretta, un’offerta vincolante di acquisto dell’azienda, soprattutto quando validata da una procedura competitiva, non può essere ignorata assumendo come alternativa un valore atomistico inferiore. La pronuncia trasforma così il valore di liquidazione da semplice dato estimativo in presidio informativo, distributivo e processuale. La postilla propone di leggere il principio attraverso un “test di portabilità del valore”: appartiene al valore di liquidazione ogni utilità che, alla data della domanda, potrebbe ragionevolmente essere acquisita anche dalla liquidazione giudiziale; soltanto l’incremento causalmente prodotto e non replicabile nello scenario liquidatorio può qualificarsi come valore eccedente distribuibile secondo la relative priority rule. 

By order no. 22960 of 9 July 2026, the Italian Supreme Court held that the court’s review at the opening stage of a going-concern composition with creditors cannot be confined to the formal completeness of the filing. It must also cover, under a substantive legality standard, the methodology used to determine liquidation value. In an indirect going-concern scenario, a binding offer for the business, especially when tested through a competitive procedure, cannot be disregarded in favour of a lower break-up valuation. The ruling therefore turns liquidation value from a mere valuation input into an informational, distributive and procedural safeguard. This note proposes a “value portability test”: any value that, at the filing date, could reasonably be captured also in judicial liquidation belongs to liquidation value; only the causally generated and non-replicable increment may be treated as restructuring surplus and distributed under the relative priority rule. 


Principio di diritto 
“Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”. 
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1 . Introduzione: dalla continuità dichiarata alla continuità dimostrata
La continuità aziendale non è una formula capace, da sola, di legittimare un trattamento distributivo più flessibile. È un progetto di ristrutturazione che deve dimostrare, fin dall’accesso al concordato preventivo, la propria coerenza giuridica, economica e valutativa. Questa formula non riproduce un passaggio letterale dell’ordinanza in commento, ma ne restituisce il significato sistematico: la continuità non può essere invocata come categoria nominale, mentre il piano assume valori incompatibili con la realtà dell’operazione sulla quale esso stesso si fonda.[1] 
Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960 interviene nel punto in cui valutazione d’azienda, regole distributive e controllo giudiziale si saldano. La decisione chiarisce che il valore di liquidazione non è un allegato tecnico periferico. Esso individua la soglia che deve essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, delimita l’area nella quale può operare la relative priority rule, consente ai creditori di confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria e, prima ancora, condiziona l’ammissibilità della domanda.[2] 
La portata della pronuncia è dunque più ampia del caso concreto. La Corte non si limita a preferire una tecnica estimativa rispetto a un’altra. Impone che il controfattuale liquidatorio sia costruito con i medesimi fatti economici e giuridici disponibili alla data della domanda. Non è consentito usare la realtà per fondare la continuità e, nello stesso momento, neutralizzarla quando si quantifica la liquidazione giudiziale. In questa simmetria risiede il nucleo della decisione.[3]
2 . Il caso e il principio nell’interesse della legge
La controversia nasce dal rigetto del reclamo contro il decreto con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato inammissibile una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta. Il piano si fondava sull’acquisto dell’azienda da parte di un terzo a un prezzo superiore al valore risultante dalla stima atomistica dei beni. La differenza, pari a oltre 2,3 milioni di euro, era qualificata come plusvalore concordatario e destinata a essere distribuita secondo la RPR.[4] 
La società sosteneva, da un lato, che il tribunale non potesse sindacare la determinazione del valore di liquidazione nella fase di apertura, dovendo rinviare tale verifica all’omologazione; dall’altro, che il prezzo offerto dal terzo non dovesse necessariamente concorrere alla quantificazione dello scenario liquidatorio. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento secondo cui il provvedimento che mantiene ferma l’inammissibilità del concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La Corte esclude anche la legittimazione del commissario giudiziale a resistere in proprio, in continuità con Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2021, n. 40483.[5] 
La rilevanza nomofilattica della questione induce tuttavia il Collegio a enunciare il principio nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. La precisazione non è meramente formale. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, ma la Corte sceglie di fissare una regola destinata a orientare i futuri concordati in continuità. La decisione opera così su due piani distinti: chiude il giudizio senza esaminare i motivi nel merito e, nello stesso tempo, utilizza quei motivi come occasione per definire il contenuto del controllo ex art. 47 CCII e il metodo di determinazione del valore ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII.[6]
3 . La “ritualità” come legalità sostanziale
Il primo snodo riguarda il significato della “ritualità della proposta” che l’art. 47, comma 1, lett. b), CCII affida al tribunale nel concordato in continuità. Una lettura puramente letterale avrebbe potuto ricondurre il controllo alla presenza degli atti, alla completezza documentale e alla regolarità esteriore del procedimento. La Cassazione respinge questa riduzione formalistica e dà continuità a Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605: l’apertura presuppone uno scrutinio di legalità sostanziale, esteso al contenuto della proposta e dei documenti, oltre che alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.[7] 
La ragione è funzionale. Un ordinamento orientato alla tempestività non può ammettere una procedura già affetta da un vizio che ne imporrebbe, immediatamente dopo, la revoca ex art. 106 CCII. Il controllo iniziale non è quindi “minore” rispetto a quello successivo. Le condizioni di accesso devono esistere al momento dell’apertura e devono permanere sino all’omologazione.[8] 
L’affermazione secondo cui lo scrutinio iniziale ha “ampiezza pari” a quello dell’omologazione richiede, tuttavia, una lettura sorvegliata. Identità dell’oggetto non significa sovrapposizione cronologica delle fasi. In apertura il tribunale verifica la conformità legale dell’architettura proposta, la correttezza dei criteri impiegati, la completezza delle informazioni e l’assenza di manifesta inidoneità. Non può anticipare il voto, sostituirsi ai creditori nella valutazione di convenienza o scegliere la strategia industriale ritenuta preferibile. La decisione non reintroduce un controllo giudiziale generalizzato sul merito economico; impedisce, piuttosto, che l’autonomia del debitore venga esercitata attraverso presupposti valutativi incoerenti o regole distributive applicate fuori dal loro perimetro.[9] 
La legalità sostanziale è, in questa prospettiva, un controllo sulla grammatica del piano. Il tribunale non scrive il progetto imprenditoriale, ma verifica che i valori, le classi, i trattamenti e le regole di priorità siano tra loro compatibili e che la narrazione economica abbia un corrispondente fondamento documentale.[10] 
La conclusione si colloca al centro di un dibattito già emerso nelle prime applicazioni dell’art. 47 CCII. Una parte della giurisprudenza di merito aveva letto la “ritualità” come un controllo tendenzialmente più contenuto rispetto all’ammissibilità del concordato liquidatorio; la dottrina aveva però segnalato sin dall’entrata in vigore del Codice l’instabilità di una distinzione che, se assolutizzata, avrebbe separato artificialmente la regolarità formale dalla conformità sostanziale della proposta. L’ordinanza n. 22960/2026 compone il contrasto in senso funzionale: il sindacato resta esterno alle scelte d’impresa, ma diviene pieno rispetto alle condizioni legali che rendono quelle scelte utilizzabili nel procedimento concordatario.[11]
4 . Il valore di liquidazione come controfattuale ancorato alla realtà
Il secondo snodo è la nozione di valore di liquidazione. Dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l’art. 87, comma 1, lett. c), CCII richiede l’indicazione del valore realizzabile nella liquidazione giudiziale alla data della domanda, comprensivo dell’eventuale maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio, delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili e al netto delle spese.[12] 
La stima è controfattuale, ma non immaginaria. Occorre figurarsi l’apertura della liquidazione giudiziale alla data del deposito e ricostruire, con criteri probabilistici, ciò che il curatore potrebbe realizzare. L’esercizio è inevitabilmente prospettico, ma deve utilizzare i fatti già esistenti, le opzioni concretamente percorribili, i tempi, i costi e i rischi ragionevolmente prevedibili. Il controfattuale non autorizza a cancellare l’evidenza di mercato disponibile.[13] 
Da questo punto di vista, la pronuncia attribuisce al valore di liquidazione una triplice funzione. La prima è informativa: il creditore deve sapere quale utilità riceverebbe nello scenario alternativo per esprimere un voto consapevole. La seconda è distributiva: sino a quella soglia opera la graduazione delle prelazioni, mentre soltanto sull’eccedenza può trovare spazio la RPR. La terza è processuale: se il valore è determinato con un metodo incompatibile con la realtà dell’operazione, l’intera proposta può risultare illegittima già in sede di ammissione.[14] 
Il passaggio è decisivo perché sottrae la stima alla logica della mera “opinabilità tecnica”. Le valutazioni possono legittimamente differire entro un intervallo ragionevole; non possono, però, fondarsi su scenari reciprocamente incompatibili. Se il piano dimostra che l’azienda è cedibile in esercizio a un determinato prezzo, non può assumere, senza una specifica ragione, che la liquidazione giudiziale realizzerebbe soltanto il valore di smembramento dei singoli beni.[15] 
Il riferimento temporale alla data della domanda assume, in questa ricostruzione, una funzione di disciplina del controfattuale. Il valore non va determinato retrocedendo a una situazione aziendale ormai superata, né proiettando nella liquidazione soltanto gli effetti deteriori che si vorrebbero attribuire all’apertura della procedura. Devono essere considerate le condizioni concrete esistenti in quel momento, comprese la preservazione dell’avviamento, la disponibilità di offerte, la possibilità di esercizio provvisorio e la continuità dei rapporti essenziali. L’espressione codicistica “nella medesima sede” impone quindi di stimare ciò che la liquidazione giudiziale potrebbe ragionevolmente catturare, non ciò che residuerebbe da una liquidazione meramente disgregativa assunta per definizione.[16]
5 . L’offerta del terzo e il falso plusvalore concordatario
Nel caso esaminato l’offerta non era una manifestazione esplorativa. Era una proposta vincolante, sottoposta a procedura competitiva, incrementata attraverso i rilanci e approdata a un’aggiudicazione. La competizione assume allora un rilievo che supera la regolarità della vendita: diviene uno strumento di rivelazione del valore di mercato. Quanto più il procedimento è aperto, trasparente e contendibile, tanto più il prezzo emerso costituisce un dato difficilmente conciliabile con una stima atomistica significativamente inferiore.[17] 
La Corte non afferma, in termini assoluti, che ogni offerta coincida sempre con il valore di liquidazione. L’offerta può essere condizionata a elementi non trasferibili nello scenario liquidatorio; può incorporare sinergie peculiari dell’acquirente, assunzioni di passività, investimenti futuri, garanzie occupazionali o altre utilità non immediatamente convertibili in valore distribuibile. Può inoltre essere soggetta a condizioni sospensive, autorizzazioni o termini la cui realizzazione in liquidazione giudiziale non sia ragionevolmente prevedibile. Ma tali differenze devono essere dimostrate, non presunte.[18] 
L’ordinanza colpisce il “falso plusvalore”: la differenza ottenuta confrontando il prezzo effettivo dell’azienda in esercizio con un valore liquidatorio artificialmente depresso. Un’eccedenza meramente aritmetica non è ancora valore da continuità. Per qualificare una posta come surplus concordatario occorre dimostrare un nesso causale tra quella ricchezza e la specifica ristrutturazione proposta. Il valore eccedente deve essere prodotto dal piano o reso disponibile soltanto grazie a esso; non può essere costituito da una utilità che il curatore potrebbe ragionevolmente acquisire nello stesso scenario temporale e con i medesimi strumenti.[19] 
La medesima logica spiega l’esempio dell’affitto-ponte. I canoni maturandi prima della cessione non diventano automaticamente surplus solo perché il contratto è stato concluso in funzione del concordato. Se anche il curatore potrebbe proseguire il rapporto, incassare i canoni e successivamente alienare l’azienda, quelle somme appartengono all’alternativa liquidatoria, salvo che specifiche e comprovate condizioni rendano il valore non replicabile.[20] 
Il prezzo emerso da una gara non diviene, per ciò solo, una verità estimativa insuscettibile di prova contraria. Rappresenta tuttavia un’evidenza di mercato qualificata, perché incorpora la concreta disponibilità di un acquirente, la contendibilità del bene e il giudizio degli operatori sulle prospettive dell’azienda. Per discostarsene non è sufficiente invocare formule generiche sulla maggiore complessità della liquidazione giudiziale: occorre riconciliare analiticamente prezzo, condizioni sospensive, componenti non monetarie, sinergie specifiche, costi di continuità e probabilità di esecuzione. Solo tale scomposizione consente di distinguere il valore trasferibile alla massa dal valore eventualmente esclusivo della soluzione concordataria.[21]
6 . Il test di portabilità del valore e la corretta applicazione della RPR
La decisione consente di formulare un criterio operativo che può definirsi “test di portabilità del valore”. La domanda centrale è la seguente: l’utilità considerata dal piano potrebbe essere trasferita, alla data della domanda e secondo una prognosi ragionevole, anche nello scenario della liquidazione giudiziale? Se la risposta è positiva, l’utilità deve concorrere al valore di liquidazione. Se è negativa, occorre individuare il fattore specifico che la rende esclusiva del concordato e misurarne l’effettivo contributo netto.[22] 
Il test si articola in quattro verifiche. La prima è temporale: il fatto generatore del valore esiste già alla data della domanda o dipende da attività future del piano? La seconda è giuridica: il curatore potrebbe subentrare, conservare o riprodurre i rapporti dai quali il valore deriva? La terza è economica: il valore è accessibile anche nella liquidazione, tenuto conto di costi, tempi, fabbisogni finanziari e rischio di dispersione? La quarta è causale: quale parte dell’incremento dipende realmente dalla cooperazione dei creditori, dalla nuova finanza, dalla riorganizzazione, dalla continuità contrattuale o da altri elementi esclusivi della soluzione concordataria?[23] 
Solo l’esito residuo di queste verifiche può essere trattato come valore eccedente. La RPR non è una tecnica per rendere disponibile valore già appartenente alla garanzia patrimoniale; è la regola con cui si distribuisce, entro i limiti del Codice, il surplus autenticamente generato dalla ristrutturazione. Una sottostima del valore di liquidazione amplia indebitamente l’area della priorità relativa e comprime, in misura corrispondente, la tutela assicurata dall’ordine delle prelazioni.[24] 
Ne deriva l’opportunità che il piano contenga due riconciliazioni distinte. La prima è un “ponte dei valori”, capace di mostrare il passaggio dal valore netto di liquidazione al valore complessivamente distribuibile nel concordato. La seconda è un “ponte delle cause”, volto a spiegare perché ciascun incremento non sarebbe conseguibile nella liquidazione giudiziale. Il primo prospetto rende trasparente il calcolo; il secondo ne dimostra la legittimità.[25] 
Il carattere residuale della relative priority rule costituisce la conseguenza sistematica di questa impostazione. L’area della priorità relativa non coincide con tutto ciò che il piano denomina “continuità”, ma soltanto con la parte di valore che eccede il corretto scenario liquidatorio. La priorità assoluta conserva dunque una funzione primaria: presidia il valore già riconducibile alla garanzia patrimoniale; la priorità relativa interviene soltanto sul surplus effettivamente creato o preservato dalla ristrutturazione e non replicabile dalla liquidazione giudiziale. In assenza di questa sequenza, la flessibilità distributiva si trasformerebbe in una riallocazione di valore ottenuta per via estimativa.[26]
7 . Attestazione, prova e responsabilità progettuale
La relazione del professionista indipendente conserva una funzione centrale, ma non vincola il tribunale. In continuità con Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521, la Corte ribadisce che il giudice può sindacare la correttezza metodologica dell’attestazione e l’attendibilità della base valoriale utilizzata. Il controllo non consiste nel contrapporre una stima giudiziale a quella del professionista; riguarda la tenuta del processo logico che collega dati, ipotesi e conclusioni.[27] 
L’attestatore deve pertanto confrontarsi con ogni evidenza di mercato significativa. Un’offerta vincolante non può essere relegata a evento estraneo alla perizia; deve essere analizzata nelle sue componenti, nelle condizioni, nella probabilità di esecuzione e nella trasferibilità alla liquidazione giudiziale. Quando il corrispettivo comprende elementi diversi dal prezzo monetario – accolli, investimenti, mantenimento occupazionale, assunzione di costi o impegni industriali – occorre separare ciò che produce un beneficio economicamente disponibile per i creditori da ciò che esprime un’utilità esterna o futura.[28] 
La prova della non portabilità non può risolversi in clausole di stile. Richiede documenti contrattuali, analisi legali sui rapporti pendenti, perizie coerenti, evidenze della procedura competitiva e una precisa quantificazione dei costi differenziali. La stessa attenzione va dedicata alle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, alle spese della procedura, ai tempi di realizzo e agli effetti finanziari dell’esercizio provvisorio.[29] 
In questo quadro, il ruolo dell’advisor non coincide con la sola predisposizione degli atti. È un’attività di progettazione integrata. Il piano deve tenere insieme struttura industriale, flussi finanziari, strumenti negoziali, valori di realizzo e regole distributive. Una scelta economicamente plausibile può essere giuridicamente inutilizzabile; una costruzione formalmente corretta può essere smentita dai dati di mercato. La qualità del progetto si misura nella capacità di eliminare questa distanza prima del deposito.[30] 
8 . Le ricadute operative sulla costruzione del piano
L’ordinanza produce conseguenze immediate sulla redazione dei concordati in continuità indiretta. Il piano dovrebbe innanzitutto descrivere l’alternativa liquidatoria come scenario dinamico e non come inventario statico. Occorre motivare se l’azienda potrebbe essere mantenuta in esercizio, per quanto tempo, con quale fabbisogno, attraverso quali rapporti contrattuali e con quali effetti sul prezzo di cessione. La liquidazione atomistica resta possibile, ma deve essere la conclusione di un’analisi, non il punto di partenza assunto per convenienza distributiva.[31] 
In secondo luogo, ogni offerta deve essere sottoposta a una scomposizione economico-giuridica. Devono essere distinti il prezzo effettivamente destinato alla massa, gli accolli, gli impegni di investimento, il capitale circolante richiesto, le garanzie, le condizioni di efficacia e gli eventuali costi di esecuzione. Solo così è possibile comprendere quale valore sia già disponibile nello scenario liquidatorio e quale dipenda dalla specifica architettura concordataria.[32] 
In terzo luogo, il piano dovrebbe esplicitare una verifica di sensitività. La pronuncia non impone test numerici predeterminati, ma la sua logica richiede di misurare la tenuta del confronto in scenari avversi: decadenza o riduzione dell’offerta, ritardo nel trasferimento, perdita di clienti o autorizzazioni, incremento del fabbisogno di cassa, maggiore durata dell’esercizio provvisorio, aumento dei costi di procedura, minore realizzo delle azioni e diversa velocità di incasso. Se una modesta variazione delle ipotesi trasforma il surplus in valore liquidatorio o altera il trattamento delle classi, la fragilità non è soltanto economica; diviene un problema di legalità distributiva.[33] 
Infine, le classi e i trattamenti devono essere costruiti soltanto dopo aver stabilizzato il perimetro del valore. La sequenza corretta non parte dalla distribuzione desiderata per risalire alla stima necessaria a sostenerla. Parte dall’alternativa liquidatoria concreta, determina il valore eccedente effettivo e, solo in seguito, applica le regole di priorità. Invertire questa sequenza significa trasformare la valutazione in uno strumento di risultato.[34] 
Sul piano operativo, l’analisi di sensitività dovrebbe essere collegata non soltanto alla fattibilità economico-finanziaria, ma anche alla qualificazione giuridica delle risorse. Il piano deve mostrare come mutano il valore di liquidazione, il valore eccedente e il trattamento delle classi al variare delle ipotesi davvero critiche. Una matrice minima dovrebbe misurare almeno: prezzo e probabilità di esecuzione dell’offerta; durata e costo dell’esercizio provvisorio; perdita di avviamento e clienti; fabbisogno di capitale circolante; tempi di incasso; costi di procedura; realizzo delle azioni recuperatorie; condizioni autorizzative e contrattuali. In tal modo lo stress test non resta un allegato finanziario, ma diviene parte della dimostrazione della legalità distributiva del progetto.[35]
9 . I limiti del sindacato giudiziale
La valorizzazione del controllo di legalità sostanziale non deve condurre a una giurisdizionalizzazione integrale del piano. Il tribunale non è chiamato a stabilire se un’altra strategia avrebbe prodotto più valore, né a sostituire le proprie previsioni a quelle dell’imprenditore e dell’attestatore quando queste si collocano entro un intervallo metodologicamente ragionevole. Il confine resta quello tra opinabilità tecnica e incoerenza giuridicamente rilevante.[36] 
L’offerta competitiva è una prova particolarmente forte, ma non un dogma estimativo. Il debitore può dimostrare che il valore non è integralmente disponibile nella liquidazione giudiziale, purché identifichi le condizioni decisive e ne quantifichi gli effetti. La pronuncia non elimina il giudizio professionale; ne aumenta l’onere argomentativo.[37] 
Anche l’“ampiezza pari” del controllo tra ammissione e omologazione va riferita alle condizioni legali che devono essere verificate, non all’intensità con cui ogni elemento futuro può essere accertato in anticipo. In apertura il giudice valuta la coerenza ex ante del progetto sulla base delle informazioni disponibili; in omologazione verifica anche gli esiti del procedimento, il voto, le eventuali opposizioni e la persistenza delle condizioni. Le fasi restano diverse, ma non possono fondarsi su standard di legalità contraddittori.[38] 
Questa lettura evita due opposti rischi. Il primo è un’ammissione notarile, incapace di arrestare proposte costruite su valori manifestamente incongrui. Il secondo è un controllo sostitutivo, che sottragga al debitore e ai creditori lo spazio negoziale riconosciuto dal Codice. La decisione è convincente se collocata esattamente tra questi estremi.[39] 
10 . Conclusioni
Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960 segna un passaggio rilevante nella costruzione giurisprudenziale del concordato in continuità. Il valore di liquidazione viene riconosciuto come presidio della trasparenza, della corretta distribuzione e dell’accesso stesso alla procedura. La continuità non consente di creare surplus attraverso il confronto con uno scenario liquidatorio impoverito artificialmente.[40] 
Il principio può essere sintetizzato in una regola: il valore che la liquidazione giudiziale può ragionevolmente catturare non appartiene alla ristrutturazione. Soltanto ciò che il piano produce in via causale, incrementale e non replicabile costituisce vera eccedenza. Da questa distinzione dipendono il rispetto delle prelazioni, la legittimità della RPR, la formazione delle classi e la qualità informativa del voto.[41] 
La pronuncia conferma, più in generale, che il successo del risanamento si costruisce prima dell’omologazione. Si costruisce nella corretta rappresentazione dell’alternativa liquidatoria, nella trasparenza delle ipotesi, nella robustezza dell’attestazione e nella coerenza tra struttura economica e disciplina giuridica. La continuità aziendale non è una formula astratta: è una ipotesi verificabile di conservazione e creazione del valore. E, per essere ammessa, deve dimostrare fin dall’inizio non soltanto di poter funzionare, ma di distribuire correttamente il valore che dichiara di generare.[42] 

Note:

[1] 
Dir. (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019, spec. considerando 49, 52, 55 e 56 e art. 11; D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), artt. 47, 84, 85, 87, 106 e 112, nel testo vigente; S. Leuzzi, Il volto nuovo del concordato preventivo in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 12 settembre 2022; G. Bozza, La tutela dei creditori nel concordato in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 27 giugno 2023; S. Ambrosini, Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, in Ristrutturazioni Aziendali, 10 marzo 2024. 
[2] 
D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), cit.; Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; G.P. Macagno, La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità, in Dirittodellacrisi.it, 6 aprile 2022; A. Pezzano - M. Ratti, Le regole di distribuzione, in Dirittodellacrisi.it, 6 settembre 2022; G. D’Attorre, Le regole di distribuzione del valore, in Proc. conc. (Ex Il Fall.), 2022, 10, p. 1223 ss.; A.M. Leozappa, Sul “valore eccedente quello di liquidazione” nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCII), in Dirittodellacrisi.it, 3 marzo 2025. 
[3] 
A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, in Dirittodellacrisi.it, 11 dicembre 2023; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza dal testo originario al D.Lgs. n. 136/2024, in Dirittodellacrisi.it, 18 agosto 2025; R. Ranalli, Il valore di liquidazione giudiziale da esercizio di stile a presidio giuridico. Inquadramento, determinazione e prassi auspicate, in Dirittodellacrisi.it, 7 luglio 2026. 
[4] 
Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Ilcaso.it; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.
[5] 
Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2021, n. 40483; Cass., Sez. 1, 28 novembre 2025, n. 31176; Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960. 
[6] 
Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960. 
[7] 
D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, Attuazione della Dir. (UE) 2019/1023; Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; Trib. Monza, 17 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it; S. Leuzzi, op. cit.; G. Fichera, Il giudizio di omologazione nei concordati liquidatori e in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 1 novembre 2022; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato con un cenno “al prima e al dopo”, in Proc. conc. (Ex Il Fall.), 2025, 2, p. 153-164. 
[8] 
D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), cit.; Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605. 
[9] 
G. Fichera, op. cit.; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit.. 
[10] 
Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit.
[11] 
Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; Trib. Monza, 17 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it; S. Leuzzi, op. cit.; G. Fichera, op. cit.; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit.
[12] 
D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), cit.; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit. 
[13] 
F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel Codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ristrutturazioni Aziendali, 28 novembre 2024; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit.; OIV - Organismo Italiano di Valutazione, La valutazione delle aziende in crisi, Discussion Paper n. 1/2025. 
[14] 
Dir. (UE) 2019/1023, cit.; D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), cit.; Trib. Lucca, 20 gennaio 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Roma, 24 ottobre 2023, in Dirittodellacrisi.it; G.P. Macagno, op. cit.; G. D’attorre, op. cit.; M. Bini - G. Peracin, La distribuzione del valore nel concordato in continuità con attribuzioni ai soci: il difficile equilibrio tra principi di equa ripartizione e criteri di valutazione delle aziende in crisi, in Dirittodellacrisi.it, 7 novembre 2025.
[15] 
Trib. Milano, 6 luglio 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Ilcaso.it; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit.
[16] 
D.Lgs. n. 136 del 2024, cit.; Trib. Milano, 6 luglio 2023, in Dirittodellacrisi.it; F. Benassi, op. cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit. 
[17] 
Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Ilcaso.it; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit. 
[18] 
F. Benassi, op. cit.; R. Ranalli, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit.; OIV - Organismo Italiano di Valutazione, Principi Italiani di Valutazione (PIV), 2015. 
[19] 
G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), in Dirittodellacrisi.it, 25 febbraio 2022; G.P. Macagno, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; A.M. Leozappa, op. cit.
[20] 
S. Rossetti, Appunti sul classamento dei creditori nel concordato in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 30 novembre 2023; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit. 
[21] 
Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Ilcaso.it; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; F. Benassi, op. cit.; R. Ranalli, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit.; OIV, Principi Italiani di Valutazione (PIV), cit. 
[22] 
G. Lener, op. cit.; S. Pacchi, Par condicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 26 gennaio 2022; G.P. Macagno, op. cit.; A. Pezzano - M. Ratti, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A.M. Leozappa, op. cit. 
[23] 
A.M. Leozappa, op. cit.; R. Ranalli, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit. 
[24] 
Dir. (UE) 2019/1023, cit.; Cass., Sez. 1, 21 maggio 2026, n. 15593; G. Lener, op. cit.; G.P. Macagno, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A.M. Leozappa, op. cit. 
[25] 
R. Ranalli, op. cit.; CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, maggio 2022; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 2024. 
[26] 
Dir. (UE) 2019/1023, cit.; G. Lener, op. cit.; S. Pacchi, op. cit.; G.P. Macagno, op. cit.; A. Pezzano - M. Ratti, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A.M. Leozappa, op. cit. 
[27] 
Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit. 
[28] 
CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, cit.; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit.; OIV, Principi Italiani di Valutazione (PIV), cit. 
[29] 
Trib. Verona, 10 luglio 2023, in Ilcaso.it; A. Turchi, Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, cit.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit. 
[30] 
CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, cit.; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit. 
[31] 
D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), cit.; S. Rossetti, op. cit.; R. Ranalli, op. cit.
[32] 
F. Benassi, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit.; OIV, Principi Italiani di Valutazione (PIV), cit. 
[33] 
CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, cit.; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit. 
[34] 
G.P. Macagno, op. cit.; A. Pezzano - M. Ratti, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A.M. Leozappa, op. cit. 
[35] 
CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, cit.; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit. 
[36] 
Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; G. Fichera, op. cit.; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit. 
[37] 
Trib. Milano, 20 luglio 2023, in Ilcaso.it; R. Ranalli, op. cit.; OIV, La valutazione delle aziende in crisi, cit.; OIV, Principi Italiani di Valutazione (PIV), cit. 
[38] 
Cass., Sez. 1, 15 aprile 2026, n. 9605; Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit. 
[39] 
G. Fichera, op. cit.; S. Ambrosini, Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato, cit. 
[40] 
Cass., Sez. 1, 9 luglio 2026, n. 22960; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; R. Ranalli, op. cit. 
[41] 
G. Lener, op. cit.; G.P. Macagno, op. cit.; G. D’Attorre, op. cit.; A.M. Leozappa, op. cit.
[42] 
S. Leuzzi, op. cit.; G. Bozza, op. cit.; S. Ambrosini, Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, cit.; CNDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI, FNC, OCRI e AIAF, Principi per la redazione dei piani di risanamento, cit.; CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit. 

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