Il trattamento dei crediti maturati nella fase di esecuzione del concordato preventivo ha rappresentato, sotto la legge fallimentare, uno dei principali terreni di applicazione della prededuzione funzionale.
Un primo orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto la prededuzione alle obbligazioni assunte dopo l’omologazione quando risultassero strumentali all’attuazione del piano. Cass. 9 settembre 2016, n. 17911 aveva valorizzato la conformità delle forniture al piano industriale approvato; Cass. 10 gennaio 2018, n. 380 aveva riconosciuto il rango al credito derivante da una fornitura di energia necessaria alla prosecuzione dell’attività; Cass. 14 maggio 2018, n. 12044 aveva seguito lo stesso orientamento. Ancora Cass. 3 gennaio 2023, n. 43, pur negando nel caso concreto la prededuzione a un finanziamento risultato estraneo alle esigenze attuative del concordato, richiamava quell’impostazione e ammetteva, in linea di principio, che anche contratti stipulati dopo l’omologazione potessero generare crediti prededucibili quando conformi al piano e diretti alla sua attuazione.[29]
L’impostazione è stata espressamente superata da Cass. 18 aprile 2025, n. 10307. La Corte, rileggendo l’art. 111, comma 2, L. fall. alla luce delle Sezioni Unite n. 42093/2021, ha escluso che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato possano essere qualificati come prededucibili per il solo fatto di essere funzionali alla sua esecuzione. L’art. 111 contemplava infatti i crediti sorti «in occasione» o «in funzione» della procedura, non una distinta categoria di crediti sorti «in esecuzione» del concordato. Con l’omologazione la procedura si chiude ai sensi dell’art. 181 L. fall.; le obbligazioni successivamente assunte dall’imprenditore tornato in bonis rimangono quindi estranee alla procedura ormai conclusa, salvo che una specifica disposizione attribuisca loro la prededuzione.[30]
Il caso riguardava crediti dell’amministrazione finanziaria per ritenute non versate, IVA e imposta di registro sorti, almeno in parte, durante la fase di esecuzione di un concordato preventivo in continuità successivamente seguito dal fallimento. La natura tributaria dei crediti non costituisce però la ragione decisiva della decisione: il principio è costruito sulla delimitazione temporale della procedura e sull’assenza, nell’art. 111 L. fall., di una generale prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato.
Il revirement è stato rapidamente consolidato. Cass. 3 luglio 2025, n. 18047 lo ha applicato a crediti derivanti da forniture effettuate durante l’esecuzione di un concordato in continuità; Cass. 31 marzo 2026, n. 7814 ai canoni di locazione maturati dopo l’omologazione, escludendo che la permanenza di compiti di vigilanza o di altri effetti del concordato sia sufficiente a protrarre la procedura ai fini della prededuzione.[31]
La medesima cesura temporale è stata applicata ai crediti professionali. Cass. 3 ottobre 2025, n. 26694 ha cassato la decisione che aveva riconosciuto la prededuzione al credito di un avvocato per attività difensiva svolta, dopo l’omologazione, nell’interesse del liquidatore della società in concordato. La Corte richiama espressamente Cass. n. 10307/2025 e rileva che il credito era maturato quando la società era già tornata in bonis. La qualità dell’incarico e il suo collegamento con l’esecuzione concordataria non erano quindi sufficienti, nel sistema dell’art. 111 L. fall., a fondare il rango.[32]
Nello stesso senso, sotto il diverso profilo dell’identità del credito, si colloca Cass. 20 giugno 2026, n. 20959, già esaminata nel § 5.4: la prededuzione del finanziamento originario non si trasmette automaticamente alle nuove obbligazioni sorte dalla successiva rinegoziazione.
Per la legge fallimentare il principio può quindi ritenersi ormai definito: la mera funzionalità dell’obbligazione all’esecuzione del concordato omologato non attribuisce prededuzione nella successiva procedura.
Il CCII impone, però, una verifica ulteriore. Anche l’art. 113 stabilisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione, dato che depone contro la qualificazione generalizzata come prededucibili dei debiti assunti successivamente dall’imprenditore nella prosecuzione dell’attività. La prima parte dell’art. 6, comma 1, lett. d), utilizza però una formulazione diversa dall’art. 111 L. fall., riferendosi ai crediti legalmente sorti «successivamente alla domanda di accesso» per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, senza indicare espressamente nell’omologazione il termine finale della fattispecie.
Il dato testuale impedisce di trasferire automaticamente al CCII il principio elaborato con riferimento all’art. 111 L. fall.; non consente, però, neppure di affermare che ogni obbligazione assunta nella gestione successiva all’omologazione sia per ciò solo prededucibile. Una simile lettura trasformerebbe la prima parte della lett. d) in una fonte potenzialmente indefinita di prededuzione dei normali debiti dell’impresa tornata in bonis e si coordinerebbe difficilmente sia con la chiusura della procedura prevista dall’art. 113, sia con l’esistenza di specifiche fattispecie attributive riferite alla fase esecutiva, come quella dei finanziamenti disciplinati dall’art. 101.[33]
La verifica deve essere quindi compiuta sul singolo credito. La previsione del costo nel piano, la sua considerazione nei flussi e la valutazione contenuta nell’attestazione possono dimostrare che l’obbligazione era contemplata nell’esecuzione dello strumento, ma non costituiscono autonomo titolo di prededuzione. Occorre individuare una fattispecie dell’art. 6 o altra disposizione che attribuisca il rango al credito sorto nella fase considerata.
Vanno poi considerati i crediti derivanti dall’attività degli organi dell’esecuzione. Nel concordato liquidatorio l’art. 114 attribuisce al liquidatore giudiziale le operazioni di liquidazione; l’art. 114 bis contempla la figura del liquidatore anche nel concordato in continuità nei casi previsti dalla disposizione. È necessario, quindi, verificare se i relativi crediti siano riconducibili alla gestione del patrimonio contemplata dall’art. 6, comma 1, lett. d), ferme le specifiche previsioni sul compenso degli organi e sulle prestazioni professionali da essi richieste.
L’espressa previsione delle prestazioni professionali richieste dagli organi preposti — alla quale il correttivo-ter ha aggiunto quelle richieste dal debitore per il buon esito dello strumento — impedisce in particolare di trasporre automaticamente nel CCII la soluzione adottata da Cass. n. 26694/2025 sotto la legge fallimentare.
Una prestazione professionale resa dopo l’omologazione non è prededucibile per la sola circostanza di essere collegata all’esecuzione del concordato; può tuttavia esserlo quando ricorrano i presupposti della parte finale dell’art. 6, comma 1, lett. d), secondo i criteri già esaminati nel § 4.1.4.
Anche per gli accordi di ristrutturazione e per il PRO deve evitarsi ogni automatismo. La prededuzione delle obbligazioni sorte dopo l’omologazione richiede l’individuazione del relativo titolo normativo. Negli accordi, ad esempio, l’art. 58, comma 2, contempla espressamente il rinnovo dell’attestazione quando, dopo l’omologazione, siano necessarie modifiche sostanziali del piano; per i finanziamenti trovano applicazione le specifiche disposizioni già esaminate nel § 2.1. In ogni caso, la mera conformità dell’atto al piano o la sua utilità per l’esecuzione dello strumento non sostituiscono la fonte attributiva della prededuzione.
In sede di verifica, per i crediti sorti dopo l’omologazione occorre pertanto distinguere il normale debito dell’impresa nella gestione successiva alla chiusura della procedura dal credito che, pur sorto nella fase esecutiva, rientra in una specifica fattispecie attributiva della prededuzione. È questa distinzione, e non il generico collegamento dell’obbligazione con il piano, a governarne la collocazione nella successiva liquidazione giudiziale.