Saggio
Il valore di liquidazione giudiziale da esercizio di stile a presidio giuridico*
Inquadramento, determinazione e prassi auspicate
Riccardo Ranalli, Dottore Commercialista in Torino
7 Luglio 2026
Cambia dimensione testo
Sommario:
2 . L’ambito di applicazione: una funzione trasversale di validità
3 . La regola di determinazione (art. 87, comma 1, lett. c)
5 . Lo standard metodologico: il § 6 della lista di controllo
6 . Come si determina il valore dell’azienda
7.2 . I bias informativi e il ricorso ad abbattimenti arbitrari
8 . Conclusioni: per una prassi coerente con il nuovo quadro normativo
La definizione del valore di liquidazione giudiziale è contenuta all’art. 87, comma 1, lett. c), norma alla quale il Codice rinvia ogni volta che menziona il valore di liquidazione. Essa lo descrive come «il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese», alla data della domanda. Il valore di liquidazione è dunque una grandezza economico-giuridica, costruita in funzione dello specifico scenario della liquidazione giudiziale del singolo ente, non un mero valore astratto[4].
Tre corollari ne discendono. La valutazione atomistica ha valenza residuale rispetto a quella dell’azienda e opera nel solo caso in cui quest’ultima conduca a un valore inferiore, coerentemente con l’art. 214. La precisazione «nella medesima sede» impone di tenere conto, nel determinare il valore realizzabile dalla cessione dell’azienda, degli effetti delle ricadute contrattuali sui rapporti in essere. Concorre infine al valore di liquidazione quello delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni collegate alla procedura, revocatorie e di inefficacia, recuperatorie e risarcitorie, al netto delle spese, tenuto conto, per le azioni di responsabilità verso gli amministratori, della sospensione di cui all’art. 2941, n. 7, c.c.; in presenza di soci illimitatamente responsabili vi rientra anche il valore del loro patrimonio.
La fissazione di una data puntuale, necessariamente successiva rispetto al momento in cui è predisposta la determinazione del valore, comporta un divario che si colma stimando le variazioni economiche intermedie.
All’origine di valutazioni inadeguate che conducono ad un mero esercizio di stile vi è un equivoco di carattere temporale. L’assunto secondo cui «dalla liquidazione giudiziale si recupera poco o nulla» si fonda sì sull’osservazione di esiti reali; ma quegli esiti riflettono valori realizzati dopo che si è inutilmente tentato ogni altro percorso, e dunque dopo il degrado prodotto dal ritardo. Non sono quelli i valori conseguibili in una liquidazione aperta tempestivamente alla data della domanda piena, con l’azienda ancora in esercizio. Inferire la capienza della liquidazione da casi strutturalmente compromessi è un errore di selezione del campione: si proietta sul momento di riferimento l’esito di procedure avviate troppo tardi.
Il corollario è dirompente. Il termine di paragone va riferito alla data della domanda piena, di concordato, di piano di ristrutturazione, di accordo ad efficacia estesa, e cioè a un momento in cui l’azienda è ancora in esercizio e il suo valore è integro. La liquidazione giudiziale rilevante è dunque quella che si aprirebbe in quel momento, con esercizio provvisorio o, meglio, con affitto dell’azienda e non una liquidazione di un valore degradato che si materializza più tardi, all’esito del fallimento del risanamento. È questo il punto che salda la fattibilità e il valore di liquidazione giudiziale: stesso momento, stesso oggetto.
Ci si deve però porre per onestà intellettuale una domanda: il riferimento alla liquidazione giudiziale quale unica alternativa concretamente praticabile non può operare allo stesso modo anche nel caso in cui l’impresa versi ancora in crisi e non in stato di insolvenza? Ci si riferisce alla situazione in cui non vi siano al momento debiti scaduti che l’impresa non è in grado di fronteggiare ma unicamente un debito in prossima scadenza che non è in grado di servire. Il momento resta quello sopra individuato o è differito alla scadenza che non verrà rispettata? La lettera della norma prevale sullo stato effettivo dell’impresa? Sono profili che meriterebbero di essere esplorati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; si ricorda, al riguardo, la pronuncia del Tribunale di Milano del 3 ottobre 2019[6] che, nel previgente regime, non ritenne sufficiente per la dichiarazione del fallimento la prospettiva anche abbastanza prossima di non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti, in quanto tale situazione, pur rilevante ai sensi degli artt. 12 ss. del nuovo Codice, non valeva a integrare il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (rectius, dell’apertura della liquidazione giudiziale). E poi ci sono casi particolari da tenere in considerazione: si prenda il caso di un debito tributario che l’impresa non è in grado di pagare ma che può essere oggetto di rateizzazione o di rottamazione: in questo caso, l’impresa è già insolvente, oppure non lo è?
In senso non perfettamente coincidente si collocano i citati Principi di Comportamento del CNDCEC i quali chiedono che l’esperto si formi il «proprio convincimento in relazione allo scenario più probabile per la liquidazione dell’attivo dell’impresa» considerando le due opzioni e, a tal fine, il punto 5.5.5 enumera per prima la liquidazione atomistica e solo in via successiva la «liquidazione in blocco dell’attivo, ovvero vendita unitaria del complesso aziendale». In realtà l’iter logico da seguire è diverso: non si tratta di scegliere lo scenario più probabile ma di valutare entrambi per escludere la presenza di un maggior valore in caso di trasferimento dell’azienda, nel presupposto più volte sottolineato che alla data di riferimento l’azienda è in esercizio ed ha un valore alla cui conservazione è volta la composizione negoziata.
La continuità, nell’ambito della liquidazione giudiziale, può essere assicurata con un esercizio provvisorio o, meglio, con l’affitto dell’azienda, il cui canone concorre comunque al valore di liquidazione[9]; l’obiezione per cui sarebbe arduo trovare un conduttore esposto al rischio dell’aggiudicazione a un terzo si supera con presidi che, in caso di cessione, ne ristorino oneri e investimenti, remunerando il rischio assunto.
Note: