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Trib. Roma, 24 ottobre 2023, Pres. La Malfa, Est. Miccio

CONCORDATO IN CONTINUITA’ DIRETTA - Valore di liquidazione individuazione.

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Il valore di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCII deve intendersi quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al patrimonio aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); in relazione al valore dell’azienda, questo deve essere determinato con riferimento al presumibile realizzo in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile – perchè non conveniente – l’esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell’azienda e alla vendita atomistica dei suoi beni. Tale valore coincide con il valore di liquidazione cui fa riferimento l’art. 84, comma 6, CCII a proposito della regola della priorità relativa.

Segnalazione e massime a cura del Dott. Alessandro Turchi 
Riproduzione riservata

art. 84, comma 5, CCII
art. 84, comma 6, CCII