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Trib. Monza, 17 aprile 2023, Pres. Giovanetti, Est. Ambrosio

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Ritualità della proposta e vaglio di ammissibilità – Coincidenza – Esclusione.

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In materia di concordato semplificato, deve escludersi la coincidenza tra vaglio di "ritualità" della proposta (art. 25 sexies CCII) e vaglio di “ammissibilità”. Ciò si evince, in particolare, dal disposto dell’art. 47 CCII, il quale, mentre con riferimento al concordato preventivo liquidatorio prevede che il Tribunale debba verificare "l’ammissibilità della proposta", con riferimento al concordato in continuità aziendale ritiene debba limitarsi alla verifica della "ritualità della proposta", pur imponendo l’ulteriore sindacato sull’ammissibilità. Tale verifica della ritualità rappresenta, nell’intenzione del legislatore, un quid minus rispetto al vaglio di ammissibilità. 
Tanto premesso, al fine di non rendere oltremodo riduttivo il controllo svolto dal Tribunale, si ritiene che il Tribunale sia tenuto alla verifica non solo della formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto ex art. 17 CCII, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, ritenendo la proposta irrituale ove esse siano prive di motivazione ovvero corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione in atti.

Segnalazione a cura della Dott.ssa Anna Arlati 
Riproduzione riservata

art. 17 CCII
art. 25 sexies CCII 
art. 47 CCII