Nel Codice della Crisi la prima disposizione normativa in materia di composizione negoziata si rinviene nell’art. 12 CCII che esordisce: “l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina dell’esperto”. Con la nomina dell’esperto, pertanto, la composizione negoziata acquista giuridica esistenza. Si conferma così l’assunto che non può esservi composizione negoziata della crisi senza esperto e non c'è esperto senza composizione negoziata[1].
La figura dell’esperto – quale scolpita nel Codice della Crisi anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto correttivo n. 136/2024- acquista nell’istituto della composizione negoziata una funzione eminentemente propulsiva nell’attuazione della finalità dell’agevolazione delle trattative con i creditori, con capacità di orientarne gli esiti.
La regola cardine in tal senso è quella contenuta nell’art. 12, comma 2, CCII, ove si legge che l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1 (squilibrio economico-patrimoniale, crisi e insolvenza).
Se quella appena enunciata è la regola principale, numerose altre disposizioni del Codice sono rivolte a dare attuazione a tale finalità, implementata, come detto, anche dalle modifiche apportate dall’ultimo decreto correttivo.
Il decreto correttivo n. 136/2024 ha previsto in tal senso nell’art. 16, comma 2 bis, CCII (norma relativa ai doveri di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti) che, ogni volta che l’esperto è chiamato a rendere i pareri al giudice, provveda ad indicare le attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati[2]. Costituisce specificazione di questa previsione la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 5, CCII in base alla quale l’esperto indica nel parere l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’art. 12, comma 2, CCII, esigendosi, quindi, una pianificazione (attività “che intende svolgere”) della strategia per agevolare le trattative[3].
Gli indici normativi ora indicati conducono univocamente nel ritenere che la partecipazione attiva dell’esperto (anche mediante la pianificazione della propria attività) costituisca uno degli elementi necessari perché sia perseguibile un esito positivo della composizione negoziata della crisi[4].
La valutazione della strategia elaborata e l’intervento di supporto emergono anche dalle previsioni contenute nel decreto ministeriale del 21 marzo 2023 ove si legge che l’imprenditore seleziona unitamente all’esperto le parti interessate alle trattative, con una indicazione quindi armonica con l’essenza stessa della composizione negoziata secondo cui il risanamento deve essere perseguito mediante le trattative con i creditori[5].
Al momento del deposito della domanda di accesso alla composizione negoziata e di conferma delle misure protettive, il piano può essere depositato anche nella forma di un mero progetto suscettibile di fisiologiche modifiche nello snodo della composizione negoziata, anche per effetto del riscontro e della partecipazione dei creditori. In questo senso il piano può essere frutto anche dell’intervento dell’esperto quale riflesso della mediazione tra gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento. A tale riguardo, significativamente nella relazione illustrativa al decreto correttivo n. 136/2024 si legge che “nella composizione negoziata il tribunale si pronuncia su una situazione dinamica, in cui la condizione della impresa su cui l’esperto è chiamato ad esprimersi dipende dalla sua stessa attività quale facilitatore delle trattative e della quale, perciò, è tenuto a dare conto”.
Gli esiti della composizione negoziata e lo specifico ruolo assunto dall’esperto dovranno essere valutati anche ai fini delle successive nomine, come previsto per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 5, CCII relativo alla domanda di iscrizione dell’esperto (presentata agli ordini professionali di appartenenza) che contiene ora due previsioni: la prima prevede che “(…) l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae conla indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito (…)” e la seconda che l’ordine professionale comunichi i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti unitamente a una scheda sintetica che contenga le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto “anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite”. Il riferimento agli esiti delle composizioni negoziate non può tuttavia costituire il metro della valutazione dell’operato dell’esperto, dovendosi considerare che l’esperto ha il dovere di arrestare immediatamente la composizione negoziata laddove si avveda dell’inesistenza o del venir meno delle concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5, CCII).
La centralità del ruolo dell’esperto risulta potenziata anche attraverso quelle disposizioni che ne disciplinano la cosiddetta “ultrattività”, una volta scaduti i termini della composizione negoziata (art. 22 e art. 23, comma 2 ter, CCII). Nell’art. 22 CCII è stato difatti introdotto dall’ultimo decreto correttivo il comma 1 bis che consente ora l’attuazione del provvedimento di autorizzazione a contrarre finanziamenti, ai fini della prededuzione, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata[6].
Un prolungamento dell’attività dell’esperto è altresì previsto dall’art. 23, comma 2 ter, CCII che ammette la possibilità di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 23 anche dopo la conclusione della composizione negoziata. La disposizione si manifesta quanto mai opportuna se solo si consideri il ruolo attivo dell’esperto nell’ambito delle soluzioni negoziali, e, in particolare in quella prevista dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII ove l’esperto partecipa attivamente alla formazione dell’accordo, sottoscrivendolo, e pur non svolgendo una tipica attività di attestazione relativa al piano sottostante, si pronuncia in merito alla sussistenza delle condizioni per prosecuzione dell’attività di impresa.
Le disposizioni testé enunciate mirano a rafforzare il ruolo dell’esperto come facilitatore delle trattative con i creditori, con l’obiettivo di guidare le parti verso una delle soluzioni previste dall’art. 23 CCII, comprese anche quelle di natura giurisdizionale. La composizione negoziata, per effetto delle modifiche all’art. 23 CCII, svolge, difatti, un ruolo preparatorio anche rispetto alle soluzioni di regolazione della crisi di natura giurisdizionale.
E’ questa la rinnovata cornice normativa in cui il giudice “incontra” l’esperto, soprattutto attraverso i propri pareri, nei segmenti giurisdizionali della composizione negoziata: nel procedimento di conferma di misure protettive o concessione di misure cautelari, nei casi di autorizzazione ex art. 22 CCII e in occasione delle verifiche da eseguirsi con riguardo all’accordo con l’erario ex art. 23, comma 2 bis, CCII.
Il procedimento di conferma delle misure protettive rappresenta il momento privilegiato di interlocuzione tra l’autorità giudiziaria e l’esperto. In questo frangente l’esperto è tenuto a redigere un parere che offra una informativa completa sullo stato delle trattative, sull’attività svolta e sulla praticabilità del risanamento.
Dall’esame del parere il giudice può comprendere come l’esperto abbia scelto di interpretare il proprio ruolo.
In un’ottica costruttiva, appare utile concentrarsi non tanto sui casi fisiologici che si realizzano facilmente quando l’esperto rispetta la normativa di riferimento e segue il protocollo della conduzione delle trattative contenuto (ora) nel decreto ministeriale del 21 marzo 2023, quanto piuttosto sulle situazioni in cui lo svolgimento del ruolo di esperto si connota di profili di patologia.
La patologia nasce dal mancato corretto allineamento dell’attività svolta in concreto dall’esperto in seno alla composizione negoziata rispetto al ruolo riservato a tale figura dall’ordinamento e dalla mancata percezione da parte dell’esperto del divario di ruoli esistente con riguardo agli altri professionisti già operanti nell’ordinamento giuridico al momento della introduzione di tale figura.
Il riferimento è, principalmente, alle categorie di professionisti costituite dal commissario giudiziale, dal curatore e dallo stesso ausiliario.
L’esperto non opera in un contesto di spossessamento attenuato qual è quello in cui è abituato a muoversi il commissario giudiziale nel concordato preventivo e i relativi compiti non possono pertanto ritenersi assimilabili. Come è stato opportunamente notato in dottrina, non è l’esperto che va assimilato al commissario giudiziale ma è il commissario giudiziale che ha assunto un ruolo più vicino a quello dell’esperto nei concordati che si fondano su un piano in continuità; ciò in quanto il disposto dell’art. 92 CCII prevede che il commissario giudiziale affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione mutuando pertanto dall’esperto il ruolo di negoziatore e non viceversa[7].
Allo stesso modo, si riscontra un notevole avvicinamento tra la figura del commissario giudiziale e quella dell’esperto nello strumento di regolazione della crisi costituito dal piano soggetto ad omologazione (PRO): in questo strumento, come nella composizione negoziata, il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria della impresa e può compiere il pagamento dei debiti anteriori; allo stesso modo di quanto avviene nella composizione negoziata il debitore deve informare il commissario giudiziale (sostituito all’esperto) del compimento degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non strettamente coerenti rispetto al piano di ristrutturazione, con l’unica differenza che se l’atto risulta compiuto ed esso arreca pregiudizio ai creditori, il commissario ne informa il tribunale ai sensi dell’art. 106 CCII, mentre nella composizione negoziata l’esperto iscrive il proprio dissenso.
L’esperto è chiamato a svolgere poi una funzione del tutto antitetica rispetto al curatore, fosse solo per la circostanza che il curatore si muove ontologicamente in un contesto di disgregazione dei complessi aziendali, mentre al contrario l’esperto agisce finché è possibile il risanamento dell’impresa.
La funzione esercitata dall’esperto è differente e peculiare anche rispetto alla figura dell’ausiliario. Come sarà più diffusamente illustrato, il principale tratto differenziale discende dalla circostanza che l’esperto -essendo una figura permanente nella composizione negoziata- svolge un ruolo, nei rapporti con il tribunale, di vero e proprio informatore dello svolgimento della composizione negoziata, e quindi della permanenza delle concrete prospettive di risanamento e delle trattative con i creditori, mentre l’ausiliario è chiamato a fornire un supporto tecnico all’autorità giudiziaria con un oggetto definito e circoscritto e in esecuzione di un compito “occasionale ed accidentale”.
Alcuni casi tratti dall’esperienza concreta possono apparire utili per segnare la differenza dell’operato dell’esperto rispetto a queste figure.
Un caso patologico va considerato quello dell’esperto che si pronuncia negativamente in ordine alla conferma delle misure protettive per l’esecuzione da parte del debitore di pagamenti di debitori anteriori rispetto all’accesso alla composizione negoziata in quanto lesivi della regola della par condicio creditorum. Situazioni di questo tipo palesano il mancato intendimento da parte dell'esperto della circostanza -invero basilare- che la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale.
Si ritiene che, in queste situazioni, l’esperto non interpreti correttamente il proprio ruolo giacché il perimetro delle propria “sorveglianza” sull’attività di impresa non deve travalicare i limiti definiti dall’art. 21 CCII, ciò che si traduce -quanto ai pagamenti eseguiti dall’imprenditore- in una verifica innanzitutto di coerenza rispetto al piano di risanamento; solo per i pagamenti non strettamente coerenti rispetto al piano e capaci di arrecare pregiudizio ai creditori, sussiste l’obbligo di segnalazione all’amministratore ovvero all’organo di controllo; se invece l’atto è comunque compiuto e pregiudizievole per i creditori l’esperto iscrive il dissenso. Fuori da questo recinto, l’emissione di un parere negativo è “fuori luogo” nel senso letterale del termine perché denota la mancata comprensione da parte dell’esperto del basilare principio costituito dal fatto che la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale.
La composizione negoziata non può, in alcun modo, assimilarsi ad una procedura concorsuale almeno per le seguenti ragioni[8]:
1) non vi è nessuna forma di spossamento nemmeno attenuata: l’imprenditore rimane in bonis con delle previsioni in ordine alla gestione della impresa[9];
2) non è previsto il necessario coinvolgimento di tutti i creditori;
3) non è previsto il rispetto delle regole distribuzione delle risorse;
4) l’intervento dell’autorità giudiziaria è solo eventuale[10];
5) l’ultrattività dell’esperto rispetto al termine del proprio incarico e quindi della durata della composizione negoziata certifica l’assenza di soluzione di continuità tra la fase delle trattative e l’attività posta in essere per la ristrutturazione.
Una ipotesi patologica contigua a quella appena enunciata è costituita dal caso in cui l’esperto proceda ad arrestare la composizione negoziata troppo precocemente e in assenza di contraddittorio. Ancorché, in base all’art. 17, comma 5, CCII se non ravvisa concrete prospettive di risanamento l’esperto è tenuto ad arrestare la composizione negoziata, tale arresto non può prescindere dal contraddittorio con l’imprenditore (come emerge dallo stesso dato normativo ove si legge “all’esito della convocazione o in un momento successivo”), non potendo l’esperto “in solitudine” esaminare il progetto di piano di risanamento, non ritenerlo idoneo e procedere all’arresto della composizione negoziata.
In tal senso merita segnalazione un caso in cui la Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia in data 11 luglio 2025 , a seguito di istanza di revisione in autotutela avverso il primo provvedimento di rigetto della istanza di sostituzione, ha proceduto, su istanza del debitore, alla sostituzione dell’esperto che “pur nella formale osservanza delle regole del protocollo di conduzione della composizione negoziata, (…) abbia imposto tempi così stringenti da non consentire, pur nella celerità che deve connotare la procedura, un adeguato contraddittorio, con ciò esponendosi ai rilievi dell'impresa in ordine al "pre-giudizio" manifestato e al conseguente difetto di effettiva terzietà nei confronti della stessa e all'inosservanza del dovere di collaborazione”[11].
L’ipotesi patologica inversa a quella appena enunciata, è costituita dal caso di un esperto che si esprima negativamente rispetto alle concrete prospettive di risanamento ma non proceda all’arresto della composizione negoziata, pur essendo trascorso un considerevole lasso di tempo ed essendosi correttamente instaurato il contraddittorio con l’imprenditore (e, eventualmente, con i creditori).
Tale patologia può, con più evidenza, manifestarsi al momento della presentazione di istanza di proroga delle misure protettive, ossia quando il lasso di tempo intercorso dall’inizio della composizione negoziata si connota come certamente congruo rispetto alla consapevolezza da acquisirsi da parte dell’esperto in ordine alla sussistenza o meno delle prospettive di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori. La protrazione ingiustificata della composizione negoziata in assenza di concrete prospettive di risanamento può determinare un aggravamento del dissesto della impresa con conseguente insorgenza di eventuali profili di responsabilità[12].
La norma di cui all’art. 17, comma 5, CCII non consente all’esperto, una volta realizzato un dovuto contraddittorio quantomeno con l’imprenditore, di “temporeggiare” nell’attesa di ciò che deciderà il giudice in quanto la decisione del giudice presuppone la sussistenza della finalità della composizione negoziata, ovvero la ricerca del risanamento mediante le trattative con i creditori.
I due requisiti devono, ad avviso di chi scrive, ricorrere congiuntamente:
- se non sussistono concrete prospettive di risanamento non può esservi composizione negoziata;
-se non vi sono trattative ma c’è la possibilità di risanamento non vi può essere, parimenti, composizione negoziata approntando l’ordinamento altre soluzioni di regolazione della crisi attraverso la previsione di numerosi strumenti non connotati dalla necessaria instaurazione preventiva delle trattative[13].
Altro caso che può verificarsi nella pratica giudiziaria è quello relativo ad un esperto completamente appiattito sulla prospettiva del debitore, che rinviene il risanamento sulla base di un piano apodittico e non realmente valutato nella sua plausibilità e ragionevolezza[14].
Va rammentato a questo riguardo che il codice della crisi definisce l’esperto quale soggetto indipendente e terzo. Mentre l’indipendenza inerisce al dato formale dell’assenza di condizioni di oggettiva incompatibilità, la terzietà costituisce un concetto di natura sostanziale, che si fonda non solo sull’equidistanza in sé ma anche sull’apparenza di equidistanza rispetto a tutte le parti della composizione negoziata, incluso quindi il debitore[15]. In un contesto in cui il risanamento deve essere ricercato mediante le trattative con i creditori svolgendo quest’ultimi un ruolo attivo, è necessario che l’esperto infonda pari fiducia a tutti i soggetti coinvolti[16]. In questi casi, non essendo, naturalmente, il parere dell’esperto vincolante per l’autorità giudiziaria, il giudice può respingere la richiesta di conferma delle misure protettive anche in caso di parere positivo dell’esperto oppure decidere di avvalersi della nomina dell’ausiliario, sempre consentita dal legislatore anche nel procedimento di conferma delle misure protettive dall’art. 19, comma 4, CCII che dispone che il giudice “nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile”, soggetto che, in base al dato normativo, coadiuva il giudice in attività che non è in grado di compiere da sé. In caso di conferma delle misure protettive la nomina dell’ausiliario è poco frequente ma può ritenersi che essa possa essere disposta, come condivisibilmente affermato in dottrina, “nei casi maggiormente complessi o dubbi, ovvero a fronte di un esperto poco “convincente”,[17] quale potrebbe apparire l’esperto nell’ipotesi da ultimo considerata. Nel caso sopra riportato, il consulente nominato dal giudice avrebbe il compito di coaudiuvarlo nella comprensione dell’effettivo percorso intrapreso dal debitore[18].