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Saggio

I rapporti tra l’esperto e l’ausiliario nella composizione negoziata e la figura dell’ausiliario negli strumenti di regolazione della crisi*

Vincenza Agnese, Giudice nel Tribunale di Milano

2 Marzo 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’A. esamina il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata della crisi, analizzandone funzioni, doveri e rapporti con il tribunale. Vengono affrontati i profili patologici dell’incarico e chiarita la distinzione tra esperto e ausiliario. L’analisi si sofferma poi sul ruolo dell’esperto nelle autorizzazioni e negli accordi, con particolare attenzione al concordato semplificato, per concludere con la funzione dell’ausiliario quale supporto tecnico al giudice.
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1 . L’esperto nel rapporto con il tribunale nella composizione negoziata. Interpretazione del ruolo e differenze con gli altri professionisti. Casi patologici
Nel Codice della Crisi la prima disposizione normativa in materia di composizione negoziata si rinviene nell’art. 12 CCII che esordisce: “l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina dell’esperto”. Con la nomina dell’esperto, pertanto, la composizione negoziata acquista giuridica esistenza. Si conferma così l’assunto che non può esservi composizione negoziata della crisi senza esperto e non c'è esperto senza composizione negoziata[1]. 
La figura dell’esperto – quale scolpita nel Codice della Crisi anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto correttivo n. 136/2024- acquista nell’istituto della composizione negoziata una funzione eminentemente propulsiva nell’attuazione della finalità dell’agevolazione delle trattative con i creditori, con capacità di orientarne gli esiti. 
La regola cardine in tal senso è quella contenuta nell’art. 12, comma 2, CCII, ove si legge che l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1 (squilibrio economico-patrimoniale, crisi e insolvenza). 
Se quella appena enunciata è la regola principale, numerose altre disposizioni del Codice sono rivolte a dare attuazione a tale finalità, implementata, come detto, anche dalle modifiche apportate dall’ultimo decreto correttivo. 
Il decreto correttivo n. 136/2024 ha previsto in tal senso nell’art. 16, comma 2 bis, CCII (norma relativa ai doveri di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti) che, ogni volta che l’esperto è chiamato a rendere i pareri al giudice, provveda ad indicare le attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati[2]. Costituisce specificazione di questa previsione la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 5, CCII in base alla quale l’esperto indica nel parere l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’art. 12, comma 2, CCII, esigendosi, quindi, una pianificazione (attività “che intende svolgere”) della strategia per agevolare le trattative[3]. 
Gli indici normativi ora indicati conducono univocamente nel ritenere che la partecipazione attiva dell’esperto (anche mediante la pianificazione della propria attività) costituisca uno degli elementi necessari perché sia perseguibile un esito positivo della composizione negoziata della crisi[4]. 
La valutazione della strategia elaborata e l’intervento di supporto emergono anche dalle previsioni contenute nel decreto ministeriale del 21 marzo 2023 ove si legge che l’imprenditore seleziona unitamente all’esperto le parti interessate alle trattative, con una indicazione quindi armonica con l’essenza stessa della composizione negoziata secondo cui il risanamento deve essere perseguito mediante le trattative con i creditori[5]. 
Al momento del deposito della domanda di accesso alla composizione negoziata e di conferma delle misure protettive, il piano può essere depositato anche nella forma di un mero progetto suscettibile di fisiologiche modifiche nello snodo della composizione negoziata, anche per effetto del riscontro e della partecipazione dei creditori.  In questo senso il piano può essere frutto anche dell’intervento dell’esperto quale riflesso della mediazione tra gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento. A tale riguardo, significativamente nella relazione illustrativa al decreto correttivo n. 136/2024 si legge che “nella composizione negoziata il tribunale si pronuncia su una situazione dinamica, in cui la condizione della impresa su cui l’esperto è chiamato ad esprimersi dipende dalla sua stessa attività quale facilitatore delle trattative e della quale, perciò, è tenuto a dare conto”. 
Gli esiti della composizione negoziata e lo specifico ruolo assunto dall’esperto dovranno essere valutati anche ai fini delle successive nomine, come previsto per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 5,  CCII relativo alla domanda di iscrizione dell’esperto (presentata agli ordini professionali di appartenenza) che contiene ora due previsioni: la prima prevede che “(…) l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae conla indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito (…) e la seconda che l’ordine professionale comunichi i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti unitamente a una scheda sintetica che contenga le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto “anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite”. Il riferimento agli esiti delle composizioni negoziate non può tuttavia costituire il metro della valutazione dell’operato dell’esperto, dovendosi considerare che l’esperto ha il dovere di arrestare immediatamente la composizione negoziata laddove si avveda dell’inesistenza o del venir meno delle concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5, CCII). 
La centralità del ruolo dell’esperto risulta potenziata anche attraverso quelle disposizioni che ne disciplinano la cosiddetta “ultrattività”, una volta scaduti i termini della composizione negoziata (art. 22 e art. 23, comma 2 ter, CCII). Nell’art. 22 CCII è stato difatti introdotto dall’ultimo decreto correttivo il comma 1 bis che consente ora l’attuazione del provvedimento di autorizzazione a contrarre finanziamenti, ai fini della prededuzione, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata[6]. 
Un prolungamento dell’attività dell’esperto è altresì previsto dall’art. 23, comma 2 ter, CCII che ammette la possibilità di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 23 anche dopo la conclusione della composizione negoziata. La disposizione si manifesta quanto mai opportuna se solo si consideri il ruolo attivo dell’esperto nell’ambito delle soluzioni negoziali, e, in particolare in quella prevista dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII ove l’esperto partecipa attivamente alla formazione dell’accordo, sottoscrivendolo, e pur non svolgendo una tipica attività di attestazione relativa al piano sottostante, si pronuncia in merito alla sussistenza delle condizioni per prosecuzione dell’attività di impresa. 
Le disposizioni testé enunciate mirano a rafforzare il ruolo dell’esperto come facilitatore delle trattative con i creditori, con l’obiettivo di guidare le parti verso una delle soluzioni previste dall’art. 23 CCII, comprese anche quelle di natura giurisdizionale. La composizione negoziata, per effetto delle modifiche all’art. 23 CCII, svolge, difatti, un ruolo preparatorio anche rispetto alle soluzioni di regolazione della crisi di natura giurisdizionale. 
E’ questa la rinnovata cornice normativa in cui il giudice “incontra” l’esperto, soprattutto attraverso i propri pareri, nei segmenti giurisdizionali della composizione negoziata:  nel procedimento di conferma di misure protettive o concessione di misure cautelari, nei casi di autorizzazione ex art. 22 CCII e  in occasione delle verifiche da eseguirsi con riguardo all’accordo con l’erario ex art. 23, comma 2 bis, CCII. 
Il procedimento di conferma delle misure protettive rappresenta il momento privilegiato di interlocuzione tra l’autorità giudiziaria e l’esperto.  In questo frangente l’esperto è tenuto a redigere un parere che offra una informativa completa sullo stato delle trattative, sull’attività svolta e sulla praticabilità del risanamento. 
Dall’esame del parere il giudice può comprendere come l’esperto abbia scelto di interpretare il proprio ruolo. 
In un’ottica costruttiva, appare utile concentrarsi non tanto sui casi fisiologici che si realizzano facilmente quando l’esperto rispetta la normativa di riferimento e segue il protocollo della conduzione delle trattative contenuto (ora) nel decreto ministeriale del 21 marzo 2023, quanto piuttosto sulle situazioni in cui lo svolgimento del ruolo di esperto si connota di profili di patologia. 
La patologia nasce dal mancato corretto allineamento dell’attività svolta in concreto dall’esperto in seno alla composizione negoziata rispetto al ruolo riservato a tale figura dall’ordinamento e dalla mancata percezione da parte dell’esperto del divario di ruoli esistente con riguardo agli altri professionisti già operanti nell’ordinamento giuridico al momento della introduzione di tale figura. 
Il riferimento è, principalmente, alle categorie di professionisti costituite dal commissario giudiziale, dal curatore e dallo stesso ausiliario. 
L’esperto non opera in un contesto di spossessamento attenuato qual è quello in cui è abituato a muoversi il commissario giudiziale nel concordato preventivo e i relativi compiti non possono pertanto ritenersi assimilabili. Come è stato opportunamente notato in dottrina, non è l’esperto che va assimilato al commissario giudiziale  ma è il commissario giudiziale che ha assunto un ruolo più vicino a quello dell’esperto nei concordati che si fondano su un piano in continuità;  ciò in quanto il disposto dell’art. 92 CCII prevede che il commissario giudiziale affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione mutuando pertanto dall’esperto il ruolo di negoziatore e non viceversa[7]. 
Allo stesso modo, si riscontra un notevole avvicinamento tra la figura del commissario giudiziale e quella dell’esperto  nello strumento di regolazione della crisi costituito dal piano soggetto ad omologazione (PRO): in questo strumento, come nella composizione negoziata, il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria della impresa e può compiere il pagamento dei debiti anteriori; allo stesso modo di quanto avviene nella composizione negoziata il debitore deve informare il commissario giudiziale (sostituito all’esperto) del compimento degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non strettamente coerenti rispetto al piano di ristrutturazione, con l’unica  differenza che se l’atto risulta compiuto ed esso arreca pregiudizio ai creditori, il commissario ne informa il tribunale ai sensi dell’art. 106 CCII, mentre nella composizione negoziata l’esperto iscrive il proprio dissenso. 
L’esperto è chiamato a svolgere poi una funzione del tutto antitetica rispetto al curatore, fosse solo per la circostanza che il curatore si muove ontologicamente in un contesto di disgregazione dei complessi aziendali, mentre al contrario l’esperto agisce finché è possibile il risanamento dell’impresa. 
La funzione esercitata dall’esperto è differente e peculiare anche rispetto alla figura dell’ausiliario. Come sarà più diffusamente illustrato, il principale tratto differenziale discende dalla circostanza che l’esperto -essendo una figura permanente nella composizione negoziata-  svolge un ruolo, nei rapporti con il tribunale, di vero e proprio informatore dello svolgimento della composizione negoziata, e quindi della permanenza delle concrete prospettive di risanamento e delle trattative con i creditori, mentre l’ausiliario è chiamato a fornire un supporto tecnico all’autorità giudiziaria con un oggetto definito e circoscritto e in esecuzione di un compito “occasionale ed accidentale”. 
Alcuni casi tratti dall’esperienza concreta possono apparire utili per segnare la differenza dell’operato dell’esperto rispetto a queste figure. 
Un caso patologico va considerato quello dell’esperto che si pronuncia negativamente in ordine alla conferma delle misure protettive per l’esecuzione da parte del debitore di pagamenti di debitori anteriori rispetto all’accesso alla composizione negoziata in quanto lesivi della regola della par condicio creditorum. Situazioni di questo tipo palesano il mancato intendimento da parte dell'esperto della circostanza -invero basilare- che la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale. 
Si ritiene che, in queste situazioni, l’esperto non interpreti correttamente il proprio ruolo giacché il perimetro delle propria “sorveglianza” sull’attività di impresa non deve travalicare i limiti definiti dall’art. 21 CCII, ciò che si traduce -quanto ai pagamenti eseguiti dall’imprenditore- in una verifica innanzitutto di coerenza rispetto al piano di risanamento; solo per i pagamenti non strettamente coerenti rispetto al piano e capaci di arrecare pregiudizio ai creditori, sussiste l’obbligo di segnalazione all’amministratore ovvero all’organo di controllo; se invece l’atto è comunque compiuto e pregiudizievole per i creditori l’esperto iscrive il dissenso. Fuori da questo recinto, l’emissione di un parere negativo è “fuori luogo” nel senso letterale del termine perché denota la mancata comprensione da parte dell’esperto del basilare principio costituito dal fatto che la composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale. 
La composizione negoziata non può, in alcun modo, assimilarsi ad una procedura concorsuale almeno per le seguenti ragioni[8]: 
1) non vi è nessuna forma di spossamento nemmeno attenuata: l’imprenditore rimane in bonis con delle previsioni in ordine alla gestione della impresa[9]; 
2) non è previsto il necessario coinvolgimento di tutti i creditori; 
3) non è previsto il rispetto delle regole distribuzione delle risorse; 
4) l’intervento dell’autorità giudiziaria è solo eventuale[10]; 
5) l’ultrattività dell’esperto rispetto al termine del proprio incarico e quindi della durata della composizione negoziata certifica l’assenza di soluzione di continuità tra la fase delle trattative e l’attività posta in essere per la ristrutturazione. 
Una ipotesi patologica contigua a quella appena enunciata è costituita dal caso in cui l’esperto proceda ad arrestare la composizione negoziata troppo precocemente e in assenza di contraddittorio. Ancorché, in base all’art. 17, comma 5, CCII se non ravvisa concrete prospettive di risanamento l’esperto è tenuto ad arrestare la composizione negoziata,  tale arresto non può prescindere dal contraddittorio con l’imprenditore (come emerge dallo stesso dato normativo ove si legge “all’esito della convocazione o in un momento successivo”), non potendo l’esperto “in solitudine” esaminare il progetto di piano di risanamento, non ritenerlo idoneo e procedere all’arresto della composizione negoziata. 
In tal senso merita segnalazione un caso in cui la Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia  in data 11 luglio 2025 , a seguito di istanza di revisione in autotutela avverso il primo provvedimento di rigetto della istanza di sostituzione, ha proceduto, su istanza del debitore, alla sostituzione dell’esperto che  “pur nella formale osservanza delle regole del protocollo di conduzione della composizione negoziata, (…) abbia imposto tempi così stringenti da non consentire, pur nella celerità che deve connotare la procedura, un adeguato contraddittorio, con ciò esponendosi ai rilievi dell'impresa in ordine al "pre-giudizio" manifestato e al conseguente difetto di effettiva terzietà nei confronti della stessa e all'inosservanza del dovere di collaborazione”[11]. 
L’ipotesi patologica inversa a quella appena enunciata, è costituita dal caso di un esperto che si esprima negativamente rispetto alle concrete prospettive di risanamento ma non proceda all’arresto della composizione negoziata, pur essendo trascorso un considerevole lasso di tempo ed essendosi correttamente instaurato il contraddittorio con l’imprenditore (e, eventualmente, con i creditori). 
Tale patologia può, con più evidenza, manifestarsi al momento della presentazione di istanza di proroga delle misure protettive, ossia quando il lasso di tempo intercorso dall’inizio della composizione negoziata si connota come certamente congruo rispetto alla consapevolezza da acquisirsi da parte dell’esperto in ordine alla sussistenza o meno delle prospettive di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori. La protrazione ingiustificata della composizione negoziata in assenza di concrete prospettive di risanamento può determinare un aggravamento del dissesto della impresa con conseguente insorgenza di eventuali profili di responsabilità[12]. 
La norma di cui all’art. 17, comma 5, CCII non consente all’esperto, una volta realizzato un dovuto contraddittorio quantomeno con l’imprenditore, di “temporeggiare” nell’attesa di ciò che deciderà il giudice in quanto la decisione del giudice presuppone la sussistenza della finalità della composizione negoziata, ovvero la ricerca del risanamento mediante le trattative con i creditori. 
I due requisiti devono, ad avviso di chi scrive, ricorrere congiuntamente: 
- se non sussistono concrete prospettive di risanamento non può esservi composizione negoziata; 
-se non vi sono trattative ma c’è la possibilità di risanamento non vi può essere, parimenti, composizione negoziata approntando l’ordinamento altre soluzioni di regolazione della crisi attraverso la previsione di numerosi strumenti non connotati dalla necessaria instaurazione preventiva delle trattative[13]. 
Altro caso che può verificarsi nella pratica giudiziaria è quello relativo ad un esperto completamente appiattito sulla prospettiva del debitore, che rinviene il risanamento sulla base di un piano apodittico e non realmente valutato nella sua plausibilità e ragionevolezza[14]. 
Va rammentato a questo riguardo che il codice della crisi definisce l’esperto quale soggetto indipendente e terzo. Mentre l’indipendenza inerisce al dato formale dell’assenza di condizioni di oggettiva incompatibilità, la terzietà costituisce un concetto di natura sostanziale, che si fonda non solo sull’equidistanza in sé ma anche sull’apparenza di equidistanza rispetto a tutte le parti della composizione negoziata, incluso quindi il debitore[15]. In un contesto in cui il risanamento deve essere ricercato mediante le trattative con i creditori svolgendo quest’ultimi un ruolo attivo, è necessario che l’esperto infonda pari fiducia a tutti i soggetti coinvolti[16]. In questi casi, non essendo, naturalmente, il parere dell’esperto vincolante per l’autorità giudiziaria, il giudice può respingere la richiesta di conferma delle misure protettive anche in caso di parere positivo dell’esperto oppure decidere di avvalersi della nomina dell’ausiliario, sempre consentita dal legislatore anche nel procedimento di conferma delle misure protettive dall’art. 19, comma 4, CCII che dispone che il giudice “nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile”, soggetto che, in base al dato normativo, coadiuva il giudice in attività che non è in grado di compiere da sé. In caso di conferma delle misure protettive la nomina dell’ausiliario è poco frequente ma può ritenersi che essa possa essere disposta, come condivisibilmente affermato in dottrina, “nei casi maggiormente complessi o dubbi, ovvero a fronte di un esperto poco “convincente”,[17] quale potrebbe apparire l’esperto nell’ipotesi da ultimo considerata. Nel caso sopra riportato, il consulente nominato dal giudice avrebbe il compito di coaudiuvarlo nella comprensione dell’effettivo percorso intrapreso dal debitore[18].
2 . Il ruolo dell’esperto nell’ambito delle istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII. Analisi differenziale rispetto alla figura dell’ausiliario. Rinvio
Il procedimento per la concessione delle autorizzazioni indicate dall’art. 22 CCII rappresenta il luogo elettivo di convivenza delle figure dell’esperto e dell’ausiliario che il giudice può nominare ai sensi dell’art. 68 c.p.c. 
Ai fini che rilevano in questa sede, va definito il perimetro dell’intervento di tali professionisti. Sul punto si rimanda alle considerazioni svolte al § 5. 
3 . Il ruolo dell’esperto nell’ambito dell’accordo ex art. 23, comma 2 bis, CCII. Cenni
Un ruolo altrettanto importante l’esperto potrà essere chiamato a svolgere nelle ipotesi di cui all’art. 23, comma 2 bis, CCII (accordo transattivo con le amministrazioni finanziarie)[19]. 
La disposizione normativa prevede che nel corso delle trattative il debitore può formulare una proposta di accordo con le amministrazioni finanziarie, con allegata una relazione del professionista indipendente con oggetto la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale e che produce effetti con il deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Compito del giudice è in questo caso il controllo della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, al fine di autorizzarne l’esecuzione con decreto ovvero dichiarare che l’accordo è privo di effetti. 
Speculare compito dell’esperto è pertanto quello di fornire una panoramica relativa alla completezza degli elementi di valutazione da parte del giudice, in conformità al suo ruolo di vero e proprio informatore, in funzione dei controlli cui è deputata l’autorità giudiziaria definibili -allo stato, in via teorica, essendo la fattispecie ancora sostanzialmente inesplorata- per effetto delle indicazioni contenute nella Relazione al decreto correttivo n. 136/2024 introduttivo della disposizione normativa[20]. 
La Relazione afferma innanzitutto che la verifica di regolarità formale va condotta limitatamente alla verifica della “sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l’impresa e i creditori pubblici” e che il “mero deposito in tribunale” è previsto “analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nel processo civile”. Secondo la Relazione, “ciò consente di fornire all’accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco”. Tuttavia nel caso di specie, non vi è alcun «consenso» da sostituire posto che la norma prevede la stipula di un accordo, ciò che presuppone la convergenza dei consensi delle parti. 
La mancata previsione di un intervento più intenso da parte del tribunale deriva dalla necessità di “non compromettere la natura della composizione negoziata” e la “sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva Insolvency) non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento”. 
Nondimeno nei primi commenti dottrinali è stato rilevato come il giudice possa essere chiamato a rilevare quantomeno elementi di patente discrepanza dei contenuti dell’attestazione  in ordine al giudizio di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria[21]. 
In tale cornice normativa, è opportuno chiedersi quale sia il ruolo dell’esperto. 
Innanzitutto è possibile domandarsi se l’esperto sia tenuto ad eseguire la segnalazione dell’art. 21 CCII dapprima all’imprenditore e all’organo di controllo se l’accordo arreca pregiudizio ai creditori e alle prospettive di risanamento; ad esempio, se l’accordo è eccessivamente oneroso e non coerente con il progetto di risanamento[22]. 
L’autorità giudiziaria deputata ai controlli sopra indicati può senza dubbio avvalersi dell’esperto quantomeno per ricevere un corredo informativo sul percorso di ristrutturazione intrapreso e sull’incidenza dell’accordo sulle prospettive di risanamento. 
Tali questioni risultano, allo stato, ancora poco esplorate per la rarissima diffusione, in concreto, del ricorso a tale soluzione (più spesso preannunciata nella domanda di conferma delle misure protettive) e solo l’esame dei casi concreti consentirà di definire il perimetro dell’intervento dell’autorità giudiziaria e lo spazio per un eventuale supporto tecnico da parte di un ausiliario.
4.1 . La relazione finale dell’esperto quale strumento di valutazione per il Tribunale dell’operato complessivo dell’esperto
La relazione finale dell’esperto ai sensi dell’art. 25 sexies, comma 1, CCII presenta due contenuti necessari. In essa l’esperto: 
a. deve dichiarare se le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede; 
b. deve dichiarare se le altre soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2, lett. a) e b) CCII non sono praticabili. 
Va rammentato che i parametri per valutare se il debitore abbia condotto le trattative secondo correttezza e buona fede sono enucleati nell’art. 4 CCII, ove si legge che il debitore è tenuto a: 
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata; la nozione è ripresa nell’art. 16, comma 4, CCII che ribadisce la necessità per il debitore di rappresentare in modo completo e trasparente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria costituendo questa la base per qualunque trattativa e dovendo essa porsi a fondamento del piano. Non è pertanto in buona fede il debitore che, ad esempio, ometta di rappresentare passività esistenti[23]; 
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, CCII durante la composizione negoziata e quindi le iniziative volte al perseguimento del risanamento della impresa e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e della insolvenza[24]. Non è pertanto in buona fede il debitore che assume un atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico; 
c) gestire il patrimonio della impresa nell’interesse prioritario dei creditori: la nozione risulta ripresa nell’art. 16, comma 4, CCII, dettato con specifico riguardo alla composizione negoziata, in cui si afferma che l’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio della impresa senza pregiudicare “ingiustamente” gli interessi dei creditori. La norma va letta unitamente all’art. 21 CCII riguardante la “gestione della impresa in pendenza di trattative” che dispone che l’imprenditore gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e che quando l’impresa è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza nel prevalente interesse dei creditori. 
La dottrina si è opportunamente soffermata sulle ragioni della indicazione dell’avverbio “ingiustamente” solamente nella disposizione riservata alla composizione negoziata. Va, in proposito, rilevato che, a differenza di quanto accade negli strumenti di regolazione della crisi ove la proposizione della domanda determina generalmente (ma non sempre) l’avvio di una procedura concorsuale, nel caso della composizione negoziata ove l’imprenditore rimane  in bonis e, non si realizzano forme di spossessamento sia pur parziale, “l’imprenditore mantiene la pienezza dei poteri di gestione (…) con l’unica avvertenza che egli non deve pregiudicare gli interessi dei creditori tutte le volte in cui tale pregiudizio sia ingiusto, e dunque quando compia atti gestori che superano la normale alea dell’attività d’impresa”[25]. 
Quando le trattative possono ritenersi svolte in buona fede? Anche quale sintesi della copiosa giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema, è possibile affermare che le trattative possano ritenersi svolte, in concreto, secondo correttezza e buona fede se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
1) se vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento; 
2) se il debitore abbia messo a disposizione complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria; 
3) se i creditori abbiano ricevuto, qualora richiesti, elementi di comparazione con il soddisfacimento assicurato in ipotesi di liquidazione giudiziale[26]. Chi scrive ritiene che non necessariamente debba proporsi a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale, in quanto le parti, nella propria  autonoma privata, consustanziale a scenari di natura negoziale, possono liberamente disporre del proprio credito e accettare, per le più svariate ragioni, anche una proposta economica con oggetto un quantum inferiore rispetto a quanto ritraibile in ipotesi di liquidazione giudiziale (si pensi, ad esempio, al creditore che per effetto del risanamento dell’impresa, vede proseguire il rapporto contrattuale con il proprio cliente); 
4) se il debitore abbia prospettato ai creditori soluzioni realistiche e plausibili[27]. 
E’ stato rilevato in dottrina che l’esperto, ai fini della valutazione della buona fede, deve dare conto nella relazione anche del comportamento del debitore anteriore alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto e dei comportamenti in frode ai creditori posti scientemente in essere prima dell’accesso alla composizione negoziata (es. la stipula di un contratto di affitto di azienda a condizioni inique): in tale ipotesi, le trattative  potrebbero risultare formalmente svolte in buona fede ma su presupposti artificiosamente costruiti dall’imprenditore prima dell’accesso alla composizione negoziata, al fine di distrarre parte dell’attivo destinato al soddisfacimento del ceto creditorio[28].   
Secondo questa prospettiva, anche la fase preparatoria all’accesso alla composizione negoziata potrebbe assumere valenza idonea a determinare uno sbarramento rispetto all’accesso al concordato semplificato precluso quindi all’imprenditore che “barando sulla consistenza del proprio patrimonio o attraverso la offerta di pacchetti chiusi che contengano trasferimenti provvisori o definitivi dell’azienda a valori economici irrealistici”[29], abbia falsato le basi delle trattative. 
L’ulteriore contenuto necessario della relazione dell’esperto ha ad oggetto la non praticabilità delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e 23, comma 2, lett. a) e b) CCII ossia degli sbocchi negoziali. 
Va rammentato in proposito che “il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili”[30]. 
In altre parole, la composizione negoziata non può essere considerata un salvacondotto per accedere al concordato semplificato[31]. 
Nei primi approdi giurisprudenziali, ci si interrogava se la relazione dell’esperto fosse vincolante per il tribunale e quali verifiche dovessero essere svolte. Oggi, la giurisprudenza – in modo pressoché unanime – riconosce che il tribunale mantiene un pieno potere di verifica sull’attendibilità delle affermazioni contenute nella relazione dell’esperto. In altre parole, la relazione non è vincolante: il tribunale non è tenuto ad accettarne acriticamente le conclusioni, ma deve valutarne la coerenza, la completezza e la fondatezza, esercitando un controllo sostanziale e non meramente formale. 
E così è stato recentemente ribadito che l’esperto non può limitarsi a liquidare i contenuti necessari della relazione finale inserendo mere clausole di stile “senza contenuto, senza indicazione dei fatti riguardanti le fasi salienti delle trattative, senza un giudizio sulla ragionevolezza della proposta e sulla irragionevolezza dei comportamenti ostruzionistici dei creditori sin dall’inizio della composizione e per tutta la sua durata”. [32] 
Consegue che il controllo sul contenuto della relazione non può avere una valenza meramente formale e burocratica dovendo necessariamente comprendere anche “la verifica della attendibilità e della ragionevolezza di tali attestazioni”, elemento cardine della valutazione di ritualità da eseguirsi da parte del tribunale, con la conseguenza che dichiarazioni immotivate e prive di concreto riscontro in atti devono condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omologa del concordato semplificato[33]. 
Le conclusioni dell’esperto devono quindi, non contenere alcun margine di ambiguità e “saldarsi in modo chiaro, logico e conseguenziale ai dati contabili accertati”[34]  così da rendere riscontrabile il ragionamento da parte del tribunale che non potrà quindi limitarsi ad una mera presa d’atto delle dichiarazioni dell’esperto.[35] 
Tali conclusioni che la giurisprudenza di merito ha ormai fatte proprie sono state recepite e avallate dalla Suprema Corte che, in una recente pronuncia ha statuito che il tribunale, in sede di controllo di ritualità, deve vagliare “l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi "irrituale" e per ciò stesso "inammissibile"”[36].
4.2 . Il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione
Mentre la relazione finale costituisce una attività necessaria dell’esperto, che lo stesso è tenuto a eseguire anche nel caso in cui il debitore decidesse di non presentare domanda di accesso al concordato semplificato, la redazione del parere sui presumibili risultati della liquidazione costituisce un’attività meramente eventuale, che l’esperto è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 25 sexies, comma 4, CCII solo in caso di presentazione della domanda di accesso al concordato semplificato. 
Chi scrive ritiene necessario che la relazione finale sia allegata alla domanda di accesso al concordato semplificato unitamente alla documentazione comprovante la data della sua trasmissione al debitore al fine di verificare il rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni per la presentazione della domanda, non essendo altrimenti possibile per il tribunale svolgere tale verifica, preliminare e prodromica ad ogni altra valutazione.  Diversamente, il parere dell’esperto può essere acquisito dal tribunale anche dopo il deposito della domanda; ciò in quanto esso potrebbe – del tutto legittimamente- non essere stato ancora redatto o completato al momento della presentazione della domanda di omologa del concordato semplificato. 
Il parere deve avere ad oggetto i presumibili risultati nella liquidazione nello scenario comparativo (liquidazione giudiziale o controllata); a tal fine l’esperto potrà servirsi della stima eventualmente realizzata, anche a mezzo di tecnici specializzati, nel corso della composizione negoziata. 
Va rammentato in proposito che il decreto ministeriale 21 marzo 2023, al paragrafo 13.1, raccomanda all’esperto di predisporre una stima delle risorse ottenibili dalla liquidazione dell’intero patrimonio, o di sue parti, ogniqualvolta ciò risulti funzionale alle trattative. Qualora siano necessarie competenze specialistiche non possedute dall’esperto, questi è tenuto a proporre alle parti la nomina congiunta di un professionista di fiducia comune, incaricato di effettuare le valutazioni richieste, con ripartizione dei relativi costi tra le parti. 
Nel caso della composizione negoziata -non vertendosi in ipotesi di procedura concorsuale- il debitore non è tenuto,  quantomeno in previsione di sbocchi di natura negoziale al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione né a garantire quindi un soddisfacimento ai creditori necessariamente non deteriore rispetto alle alternative concretamente praticabili; tuttavia la stima consente alle parti con le quali sono in corso le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dagli scenari alternativi della liquidazione giudiziale e controllata. Ciò conferma che l’alternativa liquidatoria deve essere esattamente definita al fine di fornire ai creditori che lo richiedono un metro di valutazione della proposta quale dovere informativo gravante sul debitore e costituente estrinsecazione della buona fede nelle trattative. 
Il decreto ministeriale considera anche l’ipotesi in cui l’esperto non abbia già proceduto alla redazione della stima, stabilendo che in tal caso il parere verterà sulla stima presentata dall’imprenditore. In tali circostanze, la successiva valutazione rimessa all’ausiliario attraverso il proprio parere dovrà fondarsi necessariamente su una ricostruzione autonoma dell’attivo sia nello scenario concordatario sia in quello della liquidazione controllata e giudiziale. Tale attività assume rilievo centrale tra i compiti attribuiti all’ausiliario nominato ex art. 25 sexies CCII, in quanto consente ai creditori di formulare, con piena consapevolezza, una valutazione in ordine all’eventuale proposizione dell’opposizione alla omologazione. 
Il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione appare funzionale alla determinazione del valore di liquidazione e consentirà al tribunale di eseguire in sede di valutazione di ritualità un primo vaglio sulla distribuzione delle risorse nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e anche sulla correttezza del degrado al chirografo dei creditori privilegiati; verifiche che l’art. 25 sexies CCII prevede espressamente ai fini della omologa ma che il tribunale è tenuto a compiere già ai fini della valutazione di ritualità sulla scorta degli elementi documentali in quel momento disponibili, giudizio da rieseguirsi in sede di omologa ove l’apparato documentale e istruttorio  sarà espanso per effetto del parere dell’ausiliario e della eventuale proposizione di opposizioni da parte dei creditori[37]. 
5 . L’ausiliario nella composizione negoziata. Analisi differenziale rispetto alla figura dell’esperto
L’art. 68 c.p.c. sotto la rubrica “altri ausiliari” prevede che nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge la necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e in generale da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da solo. 
Il richiamo alla figura dell’ausiliario sembra essere attribuibile alla volontà del legislatore di offrire al tribunale la facoltà di avvalersi di una figura da ritagliare su misura sulle specificità della procedura; ciò in piena sintonia rispetto ai contorni assunti da tale figura anche per effetto dell’arresto interpretativo delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la pronuncia n. 11619/1997[38], a superamento della rigidità allora esistente nell'interpretazione della categoria di "altri ausiliari", ha affermato che l’art. 68 c.p.c.  ha creato una “categoria aperta” in cui rientrano "tutti i soggetti privati chiamati a prestare la loro attività in occasione di un processo ed in relazione a concrete necessità individuabili di volta in volta dal giudice (o dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario)", superando così il precedente orientamento che individuava restrittivamente la figura dell’ausiliario in colui che eserciti una "funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette a definizione di un determinato procedimento"[39]. 
La figura delineata dalle Sezioni Unite si attaglia perfettamente alla situazione della composizione negoziata ma anche del concordato semplificato laddove la mancata delineazione normativa dei contenuti del parere dell’esperto, ancorché criticata da qualche voce, appare invece una scelta quantomai opportuna in quanto consente di agganciare e plasmare l’operato dell’ausiliario alle specificità del caso concreto. 
La figura dell’ausiliario compare all’interno del Codice della Crisi in due istituti tra loro collegati: quello della composizione negoziata e del concordato semplificato[40]. Nella composizione negoziata costituisce una figura meramente occasionale e temporanea, nell’ambito del concordato semplificato costituisce invece una figura necessaria e permanente. 
Ancorché la terminologia utilizzata dal legislatore sia la medesima con riguardo a tale figura sia nella disciplina della composizione negoziata che del concordato semplificato, mentre nella composizione negoziata l’ausiliario funge da ausilio in senso tecnico rispetto alle competenze del giudice conformemente al richiamo all’art. 68 c.p.c., nell’ambito del concordato semplificato, pur svolgendo anche un ruolo di ausilio rispetto alle funzioni del tribunale, esegue alcuni compiti assimilabili a quelli del  Commissario Giudiziale. 
Nel contesto della composizione negoziata il richiamo alla figura dell’ausiliario è presente innanzitutto nell’art. 19, comma 4, CCII relativo al procedimento volto alla conferma delle misure protettive e alla concessione delle misure cautelari ove si legge che il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, “nomina, se del caso, un ausiliario”. 
La figura dell’ausiliario appare poi come integrativa delle competenze del giudice nell’ambito dell’art. 22 CCII (autorizzazione alla attribuzione del carattere prededucibile ai finanziamenti ivi indicati e autorizzazione alla deroga all’art. 2560 c.c. in caso di cessione di azienda). 
In seno alla composizione negoziata la nomina non è mai obbligatoria e l’esperienza pratica dimostra che anche nei casi in cui pure il sindacato risulta più intenso rispetto a quello relativo alla conferma delle misure protettive oppure alla concessione delle misure cautelari, come nel caso delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 22 CCII, il giudice designato può procedere anche in assenza dell’ausilio di tale figura. 
In aderenza a tali considerazioni, l’ausiliario può essere definito quale figura “accidentale e occasionale” che presta assistenza al giudice in un particolare frangente ed è destinato ad esaurire il suo incarico con il deposito di una relazione riassuntiva del compimento degli atti specificamente commessigli, “onde assicurare il migliore sviluppo della procedura, che è lo scopo per cui l’art. 68 c.p.c. prevede la nomina di un ausiliario”[41]. 
Quanto alla nomina dell’ausiliario prevista nell’art. 19 CCII nel procedimento di conferma delle misure protettive o concessione di misure cautelari, va osservato che – fatta salva quest’ultima ipotesi, nella quale la crescente eterogeneità delle richieste cautelari potrebbe giustificare l’opportunità per il giudice di avvalersi dell’ausiliario- la designazione di quest’ultimo ai fini della conferma delle misure protettive risulta assai meno frequente. In tali evenienze, la nomina appare correlata alla rilevazione di profili di patologia nell’operato dell’esperto. 
Si è visto che l’esperto non rappresenta una figura assimilabile al commissario giudiziale (essendo piuttosto riscontrabile l’avvicinamento nel codice della crisi del commissario giudiziale all’esperto come desumibile da previsioni come l’art. 92 CCII o, con maggior evidenza, nella disciplina del PRO), né tantomeno è figura assimilabile al curatore, che è abituato a muoversi in un contesto di spossessamento e di disgregazione dei complessi aziendali. 
Si accennava nella parte iniziale di queste note, alla registrazione di qualche caso in cui l’esperto abbia ritenuto di assimilare la composizione negoziata a una procedura concorsuale, con la conseguenza, ad esempio, di rendere parere negativo sulle misure protettive a causa del riscontrato pagamento di debiti pregressi di fornitori strategici in quanto ritenuti lesivi della par condicio. Ipotesi patologica inversa è quella individuabile nell’operato di un esperto che assume una posizione nettamente sbilanciata a favore del debitore, esprimendosi, ad esempio, positivamente in ordine alle concrete prospettive di risanamento anche sulla base di un piano apodittico e implausibile. 
Casi di questa specie rientrano nel più ampio genus dell’esperto “poco convincente”, in relazione ai quali, per superare il parere (negativo, erroneamente reso, nel primo caso, o positivo, altrettanto erroneamente reso, nel secondo caso) il giudice potrebbe ritenersi di avvalersi della possibilità di nomina di un ausiliario. In tutti i casi, il giudice può sempre discostarsi dal parere dell’esperto (anche senza il supporto tecnico di un ausiliario). 
Può, invece, ritenersi maggiormente frequente la nomina dell’ausiliario da parte del giudice nei procedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni ex art. 22 CCII, ove la nomina può rivelarsi utile anche in ipotesi di assenza di patologie nell’operato dell’esperto. 
Appare opportuno, con riguardo alle fattispecie di cui all’art. 22 CCII, delimitare il perimetro della attività attribuite dell’esperto rispetto a quelle demandate all’ausiliario, fermo restando che, in ragione delle verifiche complessive di competenza del giudice, è fisiologica una certa area di sovrapposizione tra i rispettivi ambiti. 
Giova partire dal disposto del dato normativo che, nelle ipotesi di cui all’art. 22 CCII, non prevede espressamente l’acquisizione del parere dell’esperto. 
È vero che la norma di cui all’art. 22 CCII non contiene una specifica previsione in ordine alla necessità di tale acquisizione (a differenza dell’espressa previsione contenuta nel procedimento per la conferma delle misure protettive) ma il giudice può sicuramente decidere -come di fatto avviene nella prassi- di chiedere all’esperto il proprio parere, facoltà che si iscrive comunque nel dettato normativo nel punto in cui fa riferimento all’assunzione delle “informazioni necessarie”. L’esperto è ontologicamente in possesso, per il ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere, di una molteplicità di informazioni acquisite progressivamente nel corso dello svolgimento dell’incarico sul percorso di ristrutturazione intrapreso anche perché intercetta le reazioni dei creditori. Nel procedimento innanzi al tribunale l’esperto non assume la veste di ausiliario del giudice, ma in quanto professionista indipendente, a conoscenza dell’esatta situazione dell’imprenditore, egli potrà garantire un “metro oggettivo sulle vicende ristrutturatorie in corso”[42]. 
Con  riguardo ai rispettivi ambiti di intervento dell’esperto e dell’ausiliario,  è stato condivisibilmente affermato che “l’esperto e l’ausiliario sono tra loro autonomi, non sono chiamati a collaborare, da un lato l’esperto fornirà tutte le informative di cui è a conoscenza acquisite nel corso della negoziazione di cui è protagonista e dall’altro l’ausiliario elaborerà le informazioni acquisite nel corso della sommaria istruttoria disposta e costituirà il supporto tecnico del tribunale necessario per le valutazioni allo stesso demandate”[43]. 
Il campo di operatività di ciascuna di queste figure va delineato distinguendo le verifiche da eseguirsi in ipotesi di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e in caso di vendita dell’azienda. 
In entrambi i casi, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, questi sono sottoposti al controllo dell’esperto, anche nelle ipotesi – seppur rare – in cui non venga coinvolto il giudice. L’intervento del giudice, infatti, si limita esclusivamente all’attribuzione del carattere di prededucibilità ai finanziamenti e ad autorizzare la deroga all’art. 2560 c.c. in caso di trasferimento dell’azienda[44]. 
Di essi, in ogni caso, l’imprenditore ha il dovere di informare l’esperto ai sensi dell’art. 21, comma 2, CCII, il quale è tenuto ad eseguire una segnalazione scritta all’imprenditore o all’organo di controllo se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle concrete prospettive di risanamento ed è tenuto a iscrivere il dissenso se l’atto risulta compiuto in pregiudizio dell’interesse dei creditori. 
Pertanto, nella più ampia funzione informativa cui è tenuto l’esperto, lo stesso potrà sicuramente essere chiamato dal giudice a rappresentare il vaglio sull’atto in relazione al pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle concrete prospettive di risanamento, essendo l’esame di tali elementi conglobato nelle verifiche da eseguirsi da parte del giudice relative alla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori. 
Gli elementi che dovranno essere oggetto di considerazione da parte dell’esperto sono esemplificativamente indicati nel decreto ministeriale del 21 marzo 2023. 
E così in caso di in caso di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, il decreto prevede che qualora (e si utilizza l’avverbio “qualora” non a caso, ma proprio perché la richiesta del parere non è indicata come tassativa da parte del Codice) sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione  a contrarre finanziamenti prededucibili l’esperto sarà tenuto a fornire informazioni differenziate a seconda che il finanziamento sia da erogare nel corso della composizione negoziata oppure in esecuzione delle soluzioni (sbocchi) indicati nell’art. 23, commi 1 e 2, CCII. 
Nel primo caso (finanziamenti da erogare nel corso della composizione negoziata) l’esperto dovrà fornire informazioni funzionali alla valutazione dell’utilità del finanziamento ad “evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale” [45]. L’esperto – prosegue il decreto ministeriale del 21 marzo 2023- dovrà tenere conto della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori (in coerenza, pertanto, con le verifiche che lo stesso è tenuto ad eseguire ai sensi dell’art. 21 CCII)[46]. 
Se invece è richiesta l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 1 e 2, CCII è opportuno che l’esperto tenga anche conto delle “utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero in assenza dei finanziamenti in questione”, e, pertanto, ancora una volta dovrà essere valutata la posizione dei creditori. 
La distinzione dei “compiti” tra esperto ed ausiliario, in caso di concessione dei finanziamenti, è rinvenibile in alcune pronunce della giurisprudenza di merito. E così  “in ambito di composizione negoziata della crisi, nell'ipotesi in cui sia depositato un nuovo e diverso ricorso col quale l’impresa chieda di essere nuovamente autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, il Giudice deve chiedere all’esperto il deposito di una sintetica relazione in ordine allo stato delle trattative; inoltre, deve confermare la nomina, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., dell’ausiliario al fine di procedere all’aggiornamento della verifica tecnica dei presupposti della nuova richiesta, ovvero della funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori[47]. 
In questa pronuncia, invero risalente all’anno 2022 e quindi alle prime applicazioni del dato normativo, si afferma espressamente che in caso di finanziamenti prededucibili l’esperto vada interpellato per conoscere lo stato delle trattative, mentre l’ausiliario per la “verifica tecnica dei presupposti”. 
In articolare in caso di autorizzazione a contrarre il finanziamento, soprattutto se lo stesso è erogato nel corso della composizione negoziata, l’ausiliario sarà chiamato a verificare che tale finanziamento sia sostenibile nel percorso di risanamento ossia a valutare le concrete prospettive di risanamento tenuto conto dell’insorgenza dell’ulteriore posta debitoria nascente per effetto dell’erogazione[48]. 
In altri provvedimenti è stato formulato all’ausiliario un quesito avente ad oggetto la descrizione delle operazioni di finanziamento e chiedendo di chiarire “in quale misura i finanziamenti prospettati risultino funzionali alla continuità aziendale e alla conservazione del valore dell’impresa, contribuendo nel contempo alla migliore soddisfazione dei creditori”, invitando lo stesso ad argomentare le proprie conclusioni anche alla luce del parere già espresso dall’esperto[49]. Il Tribunale in quest’ultimo caso ha chiarito che l’apporto dell’ausiliario risulta complementare rispetto a quello dell’esperto, mirando a fornire una “integrazione conoscitiva” rispetto alla analisi eseguita da quest’ultimo, ai fini della formazione di un quadro istruttorio completo e bilanciato, da formarsi anche per effetto della “distanza valutativa” che connota una figura -quell’ausiliario- che, a differenza dell’esperto, è del tutto estranea alla composizione negoziata. 
Nel caso di autorizzazione alla cessione di azienda in deroga al disposto di cui all’art. 2560 c.c., si legge nel decreto dirigenziale che all’esperto potrà essere richiesto di: 
  • “individuare quale sia il perimetro dell’azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
  • fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale);
  • dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
  • se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute”.
In particolare l’esperto dovrà riferire al tribunale sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile. In adempimento dei doveri di cui all’articolo 16 CCII, l’esperto è tenuto ad informare il tribunale se l’acquirente dell’azienda, o di rami di essa, sia una parte correlata dell’imprenditore.
L’esperto viene a svolgere in tal modo una funzione eminentemente informativa/conoscitiva per il giudice. Tali informazioni assumono un contenuto precipuo con riguardo alla autorizzazione relativa alla cessione della azienda in quanto in questo caso l’esperto dovrà esprimersi anche con riguardo alle modalità -che ancorché non dettate dal tribunale, che interviene “a valle” del processo di selezione, devono essere “competitive”-  nella scelta dell’acquirente e sulla congruità del prezzo[50].
Nelle ipotesi in cui il tribunale perviene alla nomina dell’ausiliario, il contributo rispetto all’esperto rivestirà, in sostanza, una natura prettamente tecnica rispetto alle valutazioni cui è chiamato il tribunale in ordine alla funzionalità degli atti alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
La funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita dal legislatore del Codice della Crisi con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e della insolvenza e finanche nel contesto della liquidazione giudiziale.  Sotto connesso profilo si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto allo sbocco selezionato della composizione negoziata. Con riguardo a tale profilo, ben può pronunciarsi l’esperto in quanto figura “interna” al percorso negoziale e come tale conoscitore del percorso di ristrutturazione in corso.
La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del tribunale dovrà essere diretta a verificare innanzitutto che i creditori non siano pregiudicati dal compimento dell’atto.  Questo requisito involge necessariamente la comparazione rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, tenuto conto che nel caso in cui l’autorizzazione abbia ad oggetto la nuova finanza, quest’ultima andrà a generare un credito prededucibile nell’alternativa liquidatoria a scapito degli altri creditori mentre la vendita dell’azienda determina la sottrazione di assets su cui soddisfarsi da parte dei creditori. Lo scenario di comparazione, che necessariamente dovrà considerare anche le azioni esperibili, come precisato dal legislatore anche del decreto correttivo in numerosi punti, necessiterà di un bagaglio tecnico munito di tante attitudini differenti, non sempre presenti tutte e complessivamente in capo all’esperto. 
Tale verifica va compiuta esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili. L’incapacità della società di produrre risorse al servizio del debito potrebbe infatti determinare un arresto della prosecuzione dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori.
6 . L’ausiliario nel concordato semplificato
L’art. 25 sexies CCII dispone che il tribunale, una volta eseguita positivamente la valutazione di ritualità, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. 
L’art. 68 c.p.c., come sopra rilevato, dispone che nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice si può far assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo. 
La nomina di un ausiliario presuppone quindi il compimento di atti che il giudice non è in grado di compiere da solo. 
Tali atti, con riguardo al concordato semplificato, sono stabiliti dalla legge, perché è nello stesso art. 25 sexies CCII che si trova delineato il contenuto dell’attività dell’ausiliario, anche se -come vedremo- la norma non definisce il contenuto del parere che l’ausiliario è chiamato a rendere. 
Varie sono le motivazioni addotte dalla dottrina che si è occupata del tema della introduzione di tale nuova figura all’interno del codice della crisi. Una prima opinione rintraccia le ragioni della scelta nella volontà di evitare duplicazioni di centri decisionali, e di concentrare tutta la procedura nell’orbita dei controlli del tribunale rispetto ai quali la figura dell’ausiliario viene a rivestire una funzione ancillare[51]. Altre opinioni invece hanno rintracciato la emersione di tale figura nel fatto che alla procedura di concordato semplificato possono accedere anche le imprese non assoggettabili alla liquidazione giudiziale dove non è prevista la figura del commissario giudiziale[52] . 
Anche in considerazione del fatto che tale ultimo assunto non è del tutto conforme ai dati normativi posto che anche nel concordato minore, a certe condizioni, è possibile procedere alla nomina del commissario giudiziale, appare, in ogni caso, sicuramente plausibile la prima delle spiegazioni sopra riportate. Vero è che probabilmente la stessa disciplina ideata dal legislatore che non prevede il voto dei creditori, né una fase in senso tecnico di apertura della procedura (ciò che è invece sempre previsto nell’ambito del concordato preventivo), può portare a ritenere che il legislatore abbia optato per una figura più “snella” -quella dell’ausiliario- proprio nell’ottica delle semplificazioni da cui origina l’aggettivo semplificato come connotante tale concordato e per l’accentramento dei controlli in capo alla autorità giudiziaria quale contrappeso delle semplificazioni connotanti lo strumento. Di qui la previsione di un “professionista di complemento”[53] chiamato a offrire un supporto tecnico al tribunale. 
I contorni della figura dell’ausiliario nel concordato semplificato si delineano per differenza o per analogia rispetto agli altri professionisti le cui figure sono delineate all’interno del Codice, e, in particolar modo, rispetto al commissario giudiziale. È stato pertanto affermato che nel concordato semplificato l’ausiliario rappresenta un “succedaneo” del commissario giudiziale del concordato ordinario[54] oppure un commissario ad acta[55]. 
L’ausiliario, pur essendo una figura per molti versi assimilabile al commissario giudiziale, non è chiamato a svolgere alcune funzioni tipicamente individuate dalla legge in capo a quest’ultimo: 
a) non deve redigere l’inventario dei beni dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 105 CCII.; 
b) non è chiamato a verificare l’elenco dei creditori apportandovi le eventuali rettifiche, ex art. 104 CCII; 
c) non ha a disposizione le scritture contabili dell’imprenditore, come dispone l’art. 103 comma 2 CCII (pur avendo il potere/dovere di richiederle); 
d) non ha una diretta interlocuzione con i creditori, restando riservato al ricorrente la trasmissione del parere [56]. 
Tuttavia, come sarà di seguito precisato, ai fini della redazione del parere richiesto nell’art. 25 sexies, comma 4, CCII, dovrà pressoché necessariamente operare una esatta disamina dell’attivo ritraibile nella liquidazione giudiziale e del passivo complessivo. 
I compiti strategici che il dettato normativo affida all’ausiliario possono sintetizzarsi come segue[57]. 
a) L’ausiliario svolge innanzitutto una funzione di vigilanza: vigila sull’amministrazione dei beni e sull’esercizio della impresa del debitore fino alla omologazione. L’art. 25 sexies CCII richiama infatti l’art. 94 CCII e pertanto le disposizioni in ordine alla necessità di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. L’ausiliario viene a porre in essere il suo operato in un contesto di “spossessamento attenuato” come avviene per il Commissario Giudiziale nominato nel concordato ordinario. 
b) Costituisce specificazione del compito di vigilanza la sorveglianza in ordine alla esecuzione del concordato (art. 25 sexies, comma 8, CCII che richiama l’art. 118 CCII).  L’ausiliario dà egli stesso esecuzione all’offerta di trasferimento dell’azienda se deve essere accettata prima dell’omologazione e previa autorizzazione del tribunale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Secondo autorevole dottrina, in questo caso l’ausiliario diventa vero e proprio organo della procedura[58]. 
c) L’ausiliario svolge poi una rilevante funzione di informazione/segnalazione: è tenuto, in particolare, ad eseguire le segnalazioni di cui all’art. 106 CCII. 
Il richiamo all’art. 106 CCII comprende uno spettro ampio di attività da parte dell’ausiliario; naturalmente l’art. 106, come opportunamente dispone il comma 8 dell’art. 25 sexies CCII, si applica al concordato semplificato in quanto compatibile. Il richiamo all’art. 106 CCII non può essere, difatti, letto nella sua integralità nella parte in cui prevede la revoca “se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88”, disposizioni che non sono applicabili al concordato semplificato  sicché il richiamo normativo va sul punto interpretato facendo riferimento al decreto di fissazione dell’udienza per omologa contenente la preliminare valutazione di ritualità, con la conseguenza che la revoca potrà operare al venir meno delle condizioni di emissione del suddetto decreto. 
L’ausiliario – anche ai fini della redazione del parere che costituisce il nucleo essenziale dell’attività allo stesso demandata- dovrà necessariamente esaminare l’intera documentazione allegata al ricorso per omologazione e dunque tutti i documenti indicati nell’art. 39 CCII, ivi compresa la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione. 
La disciplina del concordato semplificato non contempla la presenza di una attestazione sulla fattibilità del piano ma l’ausiliario potrà eseguire il proprio compito esaminando la relazione finale che l’esperto è tenuto a depositare al termine del proprio incarico, la relazione ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII (disposizione richiamata nel primo comma dell’art. 25 sexies CCII)[59] e il parere dello stesso sui presumibili risultati della liquidazione. 
Pertanto al momento della nomina l’ausiliario avrà a disposizione la domanda piena, l’ampio corredo documentale indicato nell’art. 39 CCII, la relazione e il parere finale dell’esperto, elementi informativi ad ampio spettro da cui poter desumere la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 106 CCII. 
La emersione degli atti in frode nel concordato semplificato su segnalazione dell’ausiliario si iscrive necessariamente nel segmento temporale intercorrente tra la valutazione positiva di ritualità (da cui origina la nomina dell’esperto) e la udienza per la eventuale omologazione. La segnalazione da parte dell’ausiliario comporterà la revoca del provvedimento di fissazione dell’udienza e la fissazione della udienza per la convocazione del debitore e dei soggetti che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale[60]. 
d) L’ausiliario svolge una generale attività di ausilio al tribunale in ipotesi di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla autorizzazione da parte del Tribunale per il richiamo all’art. 94 CCII. 
e) L’attività principale è costituita dalla redazione del parere di cui al comma 4 dell’art. 25 sexies CCII. 
Occorre chiedersi quali possano essere i contenuti del parere, in considerazione del fatto che la norma non offre specificazioni in tal senso e che lo stesso è rivolto ai creditori. 
Va segnalata una diffusa pronuncia di merito in base alla quale il parere deve avere i contenuti della relazione 105 CCII[61].  A parere di chi scrive, non può affermarsi una automatica sovrapposizione tra i contenuti della relazione ex art. 105 CCII e il parere dell’ausiliario. Ciò non solo perché l’ordinamento non attribuisce all’ausiliario tutte le attività tipiche proprie del commissario giudiziale ma anche perché tali funzioni risultano funzionali alla redazione della relazione prevista dall’art. 105 CCII, e non possono dunque traslarsi automaticamente nel perimetro dell’incarico conferito all’ausiliario. 
Si rammenta a tal proposito che la relazione ex art. 105 CCII ha un oggetto necessario, precisato nella norma, costituito dalla indicazione delle cause del dissesto, della condotta del debitore oltre che delle utilità ritraibili in caso di liquidazione giudiziale. 
Non si esclude che il parere dell’ausiliario possa presentare anche tale contenuto, potendo – a differenza della relazione ex art. 105 CCII- essere colorato dei contenuti indicati dal tribunale nel decreto con il quale procede alla nomina e alla fissazione dell’udienza per l’omologa. Il richiamo all’art. 68 c.p.c.  rende possibile la formulazione di specifici quesiti da parte del tribunale funzionali alle valutazioni che l’ausiliario è tenuto ad eseguire e calibrate sulla specificità della procedura nonché della stessa composizione negoziata che l’ha preceduta. 
L’esecuzione della valutazione positiva di ritualità alla quale segue la nomina dell’ausiliario non esclude infatti che il tribunale possa rivedere in sede di omologa la valutazione di ritualità, ciò secondo un principio generale, secondo cui la valutazione di ammissibilità deve essere sempre (ri)eseguita  al momento dell’omologa, anche alla luce della stessa formulazione dell’art. 106 CCII che non riguarda solo i casi di emersione di atti in frode, ma include anche le situazioni in cui le condizioni di ammissibilità/ritualità vengano successivamente meno. 
All’ausiliario potrà pertanto essere affidata la rivalutazione dei contenuti della relazione finale dell’esperto, soprattutto in punto di svolgimento delle trattative secondo buona fede e  correttezza,  con la conseguenza che potrà essere negata l’omologa del concordato se quella valutazione positiva di ritualità da cui è scaturita la nomina dell’ausiliario  venga a tradursi in un giudizio negativo alla luce delle valutazioni eseguite dall’ausiliario sul circuito negoziale della composizione negoziata; ciò anche in considerazione del carattere non vincolante della relazione finale redatta dall’esperto in punto di valutazione dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e dell’assenza di soluzioni alternative al concordato semplificato[62]. 
In tal senso merita menzione una pronuncia del Tribunale di Napoli che per effetto della rivisitazione dello svolgimento della composizione negoziata da parte dell’ausiliario appurava che le trattative non erano svolte secondo correttezza e buona fede, ciò emergendo  dallo stesso riesame delle dichiarazioni dell’esperto che, pur affermando che una ipotesi di accordo di ristrutturazione sarebbe stata astrattamente praticabile, ne rilevava la impraticabilità in concreto per la mancata adesione da parte di taluni creditori. L’ausiliario invece si avvedeva che la mancata adesione all’accordo discendeva dal fatto che il debitore, durante la composizione negoziata, non forniva al creditore principale le delucidazioni richieste per la valutazione della soluzione prospettata. In altri termini, la proposta di accordo di ristrutturazione non era mai oggetto di comunicazione al creditore principale completa in tutti i suoi elementi[63]. Circostanza che, allo stesso tempo, rendeva inammissibile la domanda di concordato semplificato sia per la presenza di alternative concretamente praticabili che l’assenza di buona fede e correttezza in capo all’imprenditore. 
L’ausiliario, ai fini della formulazione del proprio parere, dovrà necessariamente rivisitare il parere dell’esperto sui «presumibili risultati della liquidazione», ciò che appare funzionale alle valutazioni del tribunale in ordine quantomeno al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e dell’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. 
Con riguardo alle indagini cui è tenuto l’ausiliario, il Tribunale di Ferrara ha affermato che se l’ausiliario “reputa che la documentazione versata in atti non sia sufficiente a redigere il parere ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di chiedere alla ricorrente altra documentazione contabile e di acquisire informazioni dai creditori e dai terzi. Ciò perché’ egli dovrà ricostruire in maniera autonoma attivo e passivo eventualmente rettificando le voci proposte dalla debitrice. L’ausiliario non può limitarsi a recepire, dandoli ‘per buoni’, i documenti depositati, ma deve compiere una propria rivisitazione critica [compatibilmente con i tempi assegnati, con i principi di celerità ed economicità] e per compiere una rivisitazione critica deve poter chiedere informazioni, pretendere dati, informazioni e documenti, dal debitore, dai creditori, da soggetti istituzionali (…) La disamina non sarà funzionale a preparare la base dei votanti, ma a verificare l’entità e la natura del passivo, in modo da capire se le proiezioni di soddisfazione siano rispettate. Diversamente, vi sarebbe il rischio che si materializzino a posteriori [ossia nel corso della esecuzione del concordato omologato], creditori o poste debitorie, non previsti, né menzionati, la cui presenza avrebbe l’effetto di sovvertire il ‘piano di liquidazione’ o lasciare insoddisfatto il creditore, magari avente una causa di prelazione. L’indagine sull’attivo dovrà essere approfondita, con la lettura del ‘libro cespiti’, dei dati del ‘magazzino’, la verifica fisica della esistenza e della consistenza dei beni e delle merci, la stima [anche sommaria] di detti beni e attività”[64]. 
L’esatta ricostruzione dell’attivo e del passivo, pur costituendo un’attività sovrapponibile a quella cui deve dare esecuzione il Commissario Giudiziale ai fini della redazione ex art. 105 CCII,  è invero funzionale alle verifiche che deve eseguire il tribunale: così, esemplificativamente, una perfetta ricostruzione dell’attivo nella ipotesi di liquidazione giudiziale appare funzionale alla verifica dell’assenza di pregiudizio, mentre la esatta determinazione del passivo, servirà a verificare che a ciascun creditore sia assicurata una utilità.
7 . L’ausiliario negli altri strumenti di regolazione della crisi. In particolare, nell’accordo di ristrutturazione
È possibile procedere alla nomina dell’ausiliario nel codice della crisi, nonostante l’assenza di una previsione normativa espressa, anche in altri strumenti di regolazione della crisi; ciò in forza della formulazione dell’art. 68 c.p.c., norma contenuta nel libro I del Codice di procedura civile contenente norme di portata generale che trovano comune applicazione ai vari tipi di procedimento e/o di giudizio previsti dall’ordinamento. 
Questo principio, con riguardo al concordato preventivo, è stato affermato -nella vigenza della legge fallimentare- dalla  Suprema Corte[65] che ha ritenuto che “pur in presenza di strutture procedimentali che prevedano la nomina di figure prestabilite di ausiliari come nel caso del concordato preventivo (…) non è comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. allo scopo di sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura”. 
Anche in questi ambiti procedimentali il giudice di merito può quindi provvedere alla nomina di un ausiliario, in applicazione della regola di cui all'art. 68 c.p.c., ove ravvisi la necessità, di fare ricorso a un organo accidentale e occasionale -quale è quello dell’ausiliario- che gli presti assistenza in un particolare frangente onde assicurare il migliore sviluppo della procedura. 
L’esperienza pratica consente di affermare che l’ambito in cui tale nomina ha ragione di poter trovare un certo ambito di applicazione all’interno del codice della crisi è costituito dagli accordi di ristrutturazione, soprattutto laddove non sia prevista la nomina o comunque non sia stato nominato un commissario giudiziale. 
Va rammentato, a tal fine, che il ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione può essere depositato all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 44 CCII e in questo caso il Tribunale avrà sicuramente nominato un commissario giudiziale oppure il procedimento può essere incardinato direttamente dal ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione.  Del tutto opportunamente – anche in considerazione delle specifiche connotazioni di questo strumento - l’art. 40, comma 4, CCII afferma che con il decreto di cui all’art. 48, comma 4, CCII (decreto di fissazione di udienza per l’omologa in presenza di opposizioni), il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b) CCII, mentre nomina sempre un commissario giudiziale in presenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. 
Quindi, mentre la nomina di un commissario giudiziale rimane obbligata in caso di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, il Codice lascia opportunamente la facoltà di nomina di un commissario giudiziale anche nel caso in cui siano proposte opposizioni alla omologa. 
A ciò si aggiunga che spesso la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione è accompagnata dalla domanda di omologa forzosa della proposta di transazione fiscale o previdenziale non accettata dagli enti o sulla quale gli stessi non si siano pronunciati. In questo caso le verifiche da parte del tribunale sono decisamente intense prevedendo l’art. 63 CCII la possibilità di omologa forzosa nella ricorrenza di specifici requisiti, quali principalmente la verifica dell’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. 
È in questo frangente che il tribunale può utilmente avvalersi della nomina di un ausiliario con la specifica finalità di essere coadiuvato nella esecuzione di tali verifiche, rispetto alle quali la nomina di un commissario giudiziale potrebbe apparire esorbitante considerato i controlli presentano un perimetro delimitato e rispetto ai quali non si attaglia il carattere permanente che connota la figura del Commissario Giudiziale. 
In questo caso, l’ausiliario avrà un compito specificamente determinato anche mediante un apposito quesito ai sensi dell’art. 68 c.p.c. 
In questo senso, si richiama uno dei primi provvedimenti del Tribunale di Milano[66], vigente il Codice della Crisi, in un caso in cui, visto il dissenso espresso dall’Agenzia delle Entrate alla transazione sui crediti tributari, è stato chiesto al Tribunale di omologare l’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, CCII, in presenza di una opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate. 
Il Tribunale, rilevato che  nella procedura non risultava nominato un commissario giudiziale e valutata  la necessità di acquisire un parere tecnico di supporto alle valutazioni da compiersi ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, CCII,  nominava un ausiliario formulando un quesito articolato in cui  erano chiesti al tecnico nominato la ricostruzione del passivo complessivo della società al fine di riscontrare il carattere determinante dell’adesione della Agenzia delle Entrate, la verifica in ordine alla corretta determinazione del valore di liquidazione nello scenario ipotetico della liquidazione giudiziale e la determinazione dell’attivo ivi prognosticamente conseguibile al fine di verificare che il trattamento proposto all’erario non fosse deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. 
In questo caso, è stato chiesto all’ausiliario l’esecuzione di un compito ritagliato su misura in funzione dei controlli demandati al Tribunale, per la selettività dei quali la figura di un commissario giudiziale sarebbe apparsa esorbitante, rimanendo confermata come del tutto opportuna la scelta del legislatore del Codice della Crisi di non prevedere come sempre obbligatoria la nomina del commissario giudiziale nel giudizio di omologa degli accordi di ristrutturazione.

Note:

[1] 
M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto nella Composizione negoziata in Dirittodellacrisi.it
L’esperto è “l’Alfa e l’Omega del percorso” per M. Spiotta, Il percorso (“liquido” ma “solido”) della CNC: solo andata o anche ritorno?, in Giur. comm., 2024, I, 595. 
[2] 
Per una analisi della composizione negoziata come modificata per effetto del decreto correttivo n. 136/2024, cfr. I. Pagni, La composizione negoziata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Impresa, società e processo, 2025, 189 ss. 
[3] 
Nello stesso senso, secondo autorevole dottrina, l’esperto ha il compito di pianificare il risanamento, tracciando le strategie di intervento: così S. Leuzzi, Il concordato semplificato in A. Jorio -M. Spiotta, I concordati dopo il Correttivo, Bologna, 2025, 1201. 
[4] 
In tal senso va menzionata anche una chiara pronuncia del Tribunale di Bergamo, che già prima degli interventi del decreto correttivo, aveva affermato che, una volta che l’esperto disponga delle informazioni indispensabili sulle linee guida del piano, sulla base delle stesse deve coinvolgere nell’interlocuzione i creditori, “supportando l’imprenditore ad elaborare una strategia negoziale efficace ed idonea ad alimentare le trattative con i principali creditori”: così Trib. Bergamo, 8 maggio 2023 in Il Fall., 2024, 570 con nota di Ranucci, Piano di risanamento, progetto di piano e ruolo dell’esperto. 
[5] 
Decreto ministeriale, 21 marzo 2023 - Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021. 
Esprime efficacemente tali concetti A. Guiotto, Il ruolo dell’esperto nelle trattative con i creditori, in Dirittodellacrisi.it ove afferma: “l’esperto dovrà aiutare l’imprenditore stesso ad elaborare una strategia negoziale che abbia adeguate caratteristiche di efficacia e di probabilità di successo, per poi attivarsi per attivare le trattative coi principali creditori.  All’esperto, infatti, viene chiesto dapprima di valutare la strategia e il piano di risanamento tracciati dall’imprenditore e dai suoi consulenti, e quindi di individuare – con l’imprenditore – le parti con cui è opportuno che vengano intraprese le trattative : è, quest’ultimo, un elemento fondamentale nella strategia negoziale nell’ambito della crisi d’impresa posto che l’esperienza pratica insegna come le probabilità di successo delle trattative dipendano in buona misura dalla loro impostazione iniziale. Nell’ambito di istituti risoluzione della crisi diversi dalle procedure concorsuali è fondamentale, infatti, definire quali siano i creditori con cui intraprendere le trattative e quali invece da trascurare, perché portatori di crediti non rilevanti o perché notoriamente indisponibili alla negoziazione”.  Cfr. anche A. Guiotto, La figura dell’esperto e il ruolo delle trattative nella composizione negoziata della crisi, in Il Fall., 2021, 1527 ss. 
[6] 
La norma fa riferimento alla sola “attuazione” del provvedimento che come tale si suppone già emesso nel seno della composizione negoziata, escludendosi che la emissione del provvedimento possa giungere quando esaurita la durata, di legge, della composizione negoziata. 
[7] 
Così M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità, cit. 
[8] 
Le delinea organicamente, M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi di impresa, Roma, 2024, 75. Sul punto, cfr. anche I. Pagni, Impresa collettiva tra squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, crisi e insolvenza: opportunità e criticità della composizione negoziata, in Società, 2024, 234. 
[9] 
G. Ferri jr, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., I, 2025, 605 parla di “gestione agevolata” dell’impresa “in quanto sottoposta ad una serie di regole che, pur mantenendo ferme le responsabilità gravanti sull’imprenditore ai sensi della disciplina ordinaria, che la legge reiteratamente si limita a fare salve, o comunque di disposizioni diverse, sono volte unicamente ad accordare benefici o agevolazioni, ai terzi o all’imprenditore”. 
[10] 
Ricava dall’intervento dell’autorità giudiziaria principalmente in punto di imposizione di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, “nuances di concorsualità”, A. Carratta, La “consecuzione” di liquidazione giudiziale a composizione negoziata, in Giur. comm., 2025, I, 418. 
[11] 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o bis), l’esperto è un soggetto terzo ed indipendente. Per l’esame e le differenze tra i due requisiti, cfr. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto, cit. 
[12] 
G. Meo, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in Dir. Fall. e delle società commerciali, 2023, 842. 
[13] 
Per M. Fabiani-I. Pagni Introduzione alla composizione negoziata in Il Fall., 2021, 1483, le prospettive di risanamento richiedono di essere valutate sulla base della possibilità di accordi con i creditori o di cui una cessione di azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. 
[14] 
Sottolinea la necessità di un controllo rigoroso da parte dell’esperto L. Panzani, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice in Dirittodellacrisi.it.  L’Autore rileva che “la violazione delle regole previste dal decreto dirigenziale, che trovano la loro fonte nei principi stabiliti dal decreto legge, è fonte di responsabilità per l’esperto sia sul piano della responsabilità civile sia, eventualmente, sul piano della responsabilità penale sotto il profilo del concorso con l’imprenditore nell’aggravamento del dissesto o nella bancarotta fraudolenta per il compimento di operazioni dolose.” 
[15] 
cfr. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto, cit. 
[16] 
Si vedano in tal senso le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale sin dalla prima versione accompagnatoria del D.L. n. 118/2021 ove si legge: “l’esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso (…) non ha lo scopo di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con altre parti interessate ma serve a dare credibilità alla posizione della impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate”. Si esprime efficacemente al riguardo R. Ranalli, Il comportamento del debitore e il ruolo dell’esperto anche alla luce del decreto dirigenziale, in Il Fall. 2021, 1515 ove afferma che “l’esperto dovrebbe rimuovere la diffidenza dei creditori rispetto alle richieste del debitore ed essere un presupposto necessario di credibilità, e, di conseguenza di celerità nell’avanzamento delle trattative…l’esperto, che ha accesso alle informazioni disponibili, dovrebbe intervenire per perseguire l’equilibrio dei sacrifici richiesti alle diverse parti”. Cfr. anche R. Ranalli, Con il Codice della crisi il risanamento è con i creditori e non vi è più spazio per chi li pregiudica, in Dirittodellacrisi.it
[17] 
L. De Simone, Le autorizzazioni giudiziali in Dirittodellacrisi.it. 
[18] 
Così M.Fabiani-I.Pagni, Introduzione alla composizione, cit.  in Il Fall., 2021, 1482. 
[19] 
Per una analisi compiuta del dato normativo si rimanda a G. Andreani-A. Tubelli, La transazione fiscale, Milano, 2024, pp. 305 ss. 
[20] 
Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 2019, n. 14. 
[21] 
Cfr.  R. D’Alonzo, La composizione negoziata nell’era del D.Lgs. 136 del 2024, in Dirittodellacrisi.it  che afferma: “tuttavia non può obliterarsi il dato per cui il sindacato giurisdizionale non potrà che involgere il merito dell’accordo laddove risultino per tabulas marchiane distonie. In questa direzione la casistica offerta dalla prassi potrebbe essere assai variegata. Ad esempio, non pare revocabile in dubbio, ad avviso di chi scrive, che il giudice debba stigmatizzare la circostanza per cui emerga ictu oculi (e cioè senza che a tal fine sia necessario il compimento di atti di istruzione) che l’alternativa liquidatoria sia, al contrario di quanto affermato dall’attestatore, più conveniente dell’accordo, il che ad esempio potrebbe verificarsi ove l’attestatore abbia omesso di considerare taluni privilegi che avrebbero consentito all’ente fiscale di soddisfarsi con preferenza sul ricavato dalla vendita di un cespite, immaginando invece, per mero errore, il concorso dei creditori”. 
[22] 
Cfr. G. Andreani, L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it. 
[23] 
Cfr. Trib. Avellino, 3 ottobre 2023 in Dirittodellacrisi.it secondo cui è ostativa all’omologazione del concordato la c.d. frode decettiva, consistente nell’omissione di informazioni rilevanti, integrando questa la violazione del dovere di buona fede. 
[24] 
Il dovere di tempestività è ancora più accentuato nella composizione negoziata rispetto agli strumenti di regolazione della crisi in quanto “la presenza di un soggetto terzo che operi effettivamente in modo imparziale (…) dovrebbe essere un presupposto necessario (…) di celerità nell’avanzamento delle trattative”. Lo rileva efficacemente, R. Ranalli, Il comportamento dell’imprenditore, cit., 1515 facendo notare che i lunghi tempi che spesso connotano la predisposizione dei piani nelle procedure concorsuali “risiedono nel fatto che si tratta di proposte che pervengono dall’imprenditore, confezionate dai suoi consulenti, e come tali di parte”. Tali considerazioni risalgono all’anno 2021 e sono rese in vigenza della legge fallimentare. La previsione anche negli strumenti di regolazione della crisi di organi come il Commissario Giudiziale che affiancano tutte le parti nelle negoziazioni sottostanti ai paini di concordato dovrebbe consentire l’attuazione del principio di celerità, quale estrinsecazione della buona fede, anche negli strumenti di regolazione della crisi. 
[25] 
L. Panzani, I doveri delle parti, in Dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022. 
[26] 
Si cita, esemplificativamente, una delle prime e più note pronunce che hanno affrontato il tema: Trib. Firenze, 31 agosto 2022, in Dirittodellacrisi.it. 
[27] 
Così A. Rossi, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Il Fall., 2022, 745 ss. il quale afferma plasticamente che non è in buona fede un debitore che “brancola tra ipotesi astratte ed irrealistiche di soluzione della crisi”. 
[28] 
Così A. Rossi, Le condizioni di ammissibilità del concordato, cit., 745. 
[29] 
Così Trib. Bologna, 18 marzo 2025 in Dirittodellacrisi.it. 
[30] 
Trib. Milano, 15 aprile 2025 in Dirittodellacrisi.it. 
[31] 
La CNC non può essere funzionalizzata al concordato semplificato”: così afferma chiaramente M. Fabiani, Composizione negoziata della crisi: una “storia” di successo? in Dirittodellacrisi.it. 
[32] 
Trib. Bologna, 18 marzo 2025, cit. 
[33] 
Così Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024 in Il Fall., 2024, 1462. 
[34] 
App. Milano, 13 luglio 2023. 
[35] 
Trib. Ancona, 1 aprile 2025 in Dirittodellacrisi.it. 
[36] 
Cass., 4 dicembre 2025, n. 31641 in Dirittodellacrisi.it. 
[37] 
A queste conclusioni, invero fatte proprie dalla maggioranza della giurisprudenza di merito, perviene ora anche la Suprema Corte, che nella citata pronuncia Cass. Civ. 4 dicembre 2025 n. 31641,  ha affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII”. 
[38] 
Cass. Civ. Sez. Un., 21/11/1997, n.11619 in Foro it. 1998, I, 2499. 
[39] 
Cassazione civile sez. II, 24/10/1995, n.11046 in Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 10. 
[40] 
Va rammentato che il riferimento alla figura dell’ausiliario appare nel Codice della Crisi anche nell’art. 216 CCII in relazione all’attuazione dell’ordine di liberazione. 
[41] 
Così G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021 in Dirittodellacrisi.it. 
[42] 
Così L. De Simone, Le autorizzazioni giudiziali, cit. 
[43] 
Così L. De Simone, Le autorizzazioni, cit. Cfr. anche R. Brogi, Le autorizzazioni e la rideterminazione delle condizioni contrattuali, in Il Fall., 2021, 1554, che ipotizza come frequente la nomina di un ausiliario in caso di concessione del finanziamento che “presuppone necessariamente come plausibile e ragionevole il superamento di uno stato di squilibrio economico-finanziario” che non deve degenerare in insolvenza al momento della concessione della autorizzazione “secondo uno scenario probabilistico che impone valutazioni di natura economico-aziendale che non rientrano nelle competenze tecniche del giudice, portando a ipotizzare come frequente la nomina di un ausiliario”. 
[44] 
Con riguardo alle autorizzazioni citate in testo, parla di “una negozialità “attenuata” da momenti di ingerenza del giudice in atti (di gestione) dell’impresa finalizzati al risanamento” M.C. Di Marino, La crisi della composizione negoziata, in Nuove leggi civili comm., 2024, 726. 
[45] 
In particolare, l’esperto dovrà disaminare: i) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l’impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti.
[46] 
Ed in particolare: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni); in questi termini il decreto ministeriale 21 marzo 2023, cit. 
[47] 
Trib. Treviso, 20 giugno 2022 in Dirittodellacrisi.it. 
[48] 
Cfr. Trib. Genova, 9 giugno 2023 relativo al finanziamento necessario ad una società calcistica ai fini della iscrizione al campionato di calcio in cui all’ausiliario veniva conferito il seguente quesito: “vista la documentazione agli atti del fascicolo, richiesta, ove ritenuta necessaria, ogni informazione e/o documentazione alla ricorrente ed all’esperto nominato in sede di composizione negoziata, dica se il piano di risanamento prospettato dall’impresa abbia probabilità di successo in vista del superamento della crisi di impresa con particolare riferimento alla sostenibilità dell’ulteriore finanziamento richiesto”. 
[49] 
Trib. Milano, 20 agosto 2025, inedita. 
[50] 
Si è già rammentato che il decreto dirigenziale del marzo 2023 suggerisce all’”esperto” di procedere alla redazione della stima dei beni aziendali e anche della stessa azienda tutte le volte che appare necessario, (anche al fine di rendere il parere dell’art. 25 sexies CCII). 
Sul ruolo dell’esperto nel processo di selezione dell’acquirente, cfr. Trib. Milano, 12 agosto 2023 in Il Fall. 2024, 95 con nota di M. Spiotta, Meglio derogare (all’art. 2560, comma 2, CCII) quam deficere; Trib. Milano, 16 marzo 2024 in Dirittodellacrisi.it. 
[51] 
S. Morri, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in ilfallimentarista.it, 24 agosto 2021. 
[52] 
A. I. Baratta, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Brevi considerazioni introduttive, in ilfallimentarista.it, 13 agosto 2021. 
[53] 
Così S.  Leuzzi, I concordati dopo il correttivo, cit. p. 1213. 
[54] 
Così S. Leuzzi, Il concordato semplificato, cit., p. 1210. 
[55] 
Così M. Fabiani, Sistema, principi, regole, cit, p. 276. 
[56] 
Tali caratterizzazioni sono poste in luce da G. Fichera, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, in Dirittodellacrisi.it. 
Per la delineazione della figura dell’ausiliario con riguardo al concordato semplificato, si vedano: S. Ambrosini, Il concordato semplificato: primi appunti, in ristrutturazioniaziendali.it, settembre 2021; G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla L. n. 147 del 2021, in Dirittodellacris.it; G. Bozza, Il concordato semplificato, in S. Ambrosini (a cura di), Crisi e insolvenza nel nuovo  Codice, Bologna, 2022, 307; M. Campobasso, Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace?, in Nuove leggi civ. comm., 2022, I, 112; F. Censoni, Il concordato “semplificato” nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza; un istituto enigmatico, in Giur. comm., 2023, I, 187; G. D’Attorre, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Il Fall., 2021, 1603; F. Lamanna, Il concordato semplificato: incentivo per la composizione negoziata o arma “sleale” e “letale”?, in Il Fallimentarista, 27 aprile 2022; C. Esposito, Il concordato semplificato, Milano, 2023; S. Leuzzi, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs ordinario, in Dirittodellacrisi.it; S. Leuzzi, Il concordato semplificato nel prisma della prime applicazioni, in Dirittodellacrisi.it; S. Pacchi, Finalità e funzione del concordato semplificato, in Dir. fall., 2024, 58; A. Rossi, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Il Fall., 2022, 745 ss.  
[57] 
Per l’enucleazione dalla norma delle specifiche funzioni dell’ausiliario è compiuta da G. D’Attore, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Il Fall., 2021, 1616. 
[58] 
Così M. Fabiani, Sistema, principi e regole, cit., p. 276. 
[59] 
Invero, è discusso se il richiamo all’art. 84, comma 5, CCII possa intendersi nella sua interezza e quindi anche con riguardo di produrre la attestazione di incapienza ovvero per sancire la possibilità di degradare al chirografo i crediti privilegiati incapienti e di escludere, quindi, il soddisfacimento integrale (compresi i crediti erariali). 
[60] 
La segnalazione da parte dell’ausiliario si colloca nell’ampio ventaglio di letteratura già formatosi in seno alla legge fallimentare. Senza pretesa di esaustività: S. Ambrosini, Gli atti in frode nel concordato preventivo: un tema sempre attuale e scivoloso, in Ilcaso.it, 2019; C. Ambrosini, G. Bozza, Il vecchio, l’attuale e il (forse) prossimo art. 173, ult. parte, della legge fallimentare, in Fallimento 2007, 6, 689; F. Casa, La ricorrente ambiguità dell’art. 173 l.f., in Il Fall. 2022, 4, 541; F. Censoni, La revoca dell'ammissione al concordato preventivo dopo le riforme della legge fallimentare, in Ilcaso.it, n. 123/2009; A. Didone, Note minime sull'art. 173 l. fall., GC, 2008, I, 2035; M.  Fabiani, Dalla meritevolezza al rapporto dialogico fra frode e responsabilità nel concordato preventivo, in Fallimento, 2015, 8-9, 953; M. Ferro, L’abuso del concordato preventivo, in Minutoli (a cura di), Crisi di impresa ed economia criminale, Milano, 2011, 206; F. Filocamo sub art. 173 in La legge Fallimentare Commentario teorico-pratico (a cura di Ferro), 2149; F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Milano, 2011; D. Galletti, La revoca dell'ammissione al concordato preventivo, in Giur. comm, 2009, I, 730 ss; M. Gaboardi, Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura, sub art. 173 in AA.VV., Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, pp. 641 ss; S. Leuzzi sub art. 106, in AA.VV, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Milano, 2022, pp. 480-492; S. Pacchi, L’abuso del diritto nel concordato preventivo, in Giust. Civ. 2015, 4, 805; A. Perrino, sub art. 173, in Lo Cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2013, 2026 e ss.); L.  Picardi ub art. 4, in AA.VV, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Milano, 2022, 27 ss; R.  Rordorf, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Il Fall. 2021, 589. 
[61] 
Cfr. Trib. Ferrara, 8 agosto 2024 in Dirittodellacrisi.it. 
[62] 
Esprime lucidamente tale concetto G.B. Nardecchia, L’omologazione dei Concordati, in Il Fall., 2022, p. 1240 ove afferma: “il sindacato del Tribunale comporta il controllo nel merito della valutazione espressa dall’esperto sullo svolgimento delle trattative, con la conseguenza che il Tribunale potrebbe negare l’omologa, pur in presenza di un giudizio positivo sulla correttezza e buona fede del debitore nella fase negoziale, anche ove non abbia rilevato tale profilo in sede di “ammissione”, nominando l’ausiliario e fissando l’udienza per l’omologazione.” 
[63] 
Trib. Napoli, 25 ottobre 2023 in Il Fall. 2024, 1022 con nota di L. Panzani, Buona fede, praticabilità del piano e revoca dell’ammissione al concordato semplificato. Nella specie il concordato era revocato oltre che per quanto riportato in testo anche per la “scoperta” di atti in frode da parte dell’ausiliario. 
[64] 
Trib. Ferrara, cit. 
[65] 
Cass. Civ., 20 gennaio 2021, n. 976 in Giust. Civ. Mass. 2021. 
[66] 
Trib. Milano, 12 settembre 2024, inedita: ““Il c.t.u., esaminati gli atti e la documentazione di causa, acquisita ogni documentazione valutata utile presso la società debitrice e/o presso i terzi, 
a) fornisca ogni elemento utile per la ricostruzione del passivo complessivo della società, al fine di riscontrare se l’adesione dell’Agenzia delle Entrate sia determinante al raggiungimento delle maggioranze di cui all’art.60 comma 1 CCII 
b) analizzi la composizione del valore di liquidazione dell’impresa nel contesto ipotetico della liquidazione giudiziale, rilevando se lo stesso sia stato correttamente calcolato, avuto riguardo ai parametri estimativi offerti dalla miglior scienza e tecnica di settore, e se l’attivo prognosticamente conseguibile nella liquidazione giudiziale sia suscettibile di assicurare il grado di soddisfacimento proposto all’Agenzia o, per converso, un grado di soddisfacimento minore o maggiore; 
c) fornisca ogni ulteriore elemento tecnico funzionale a supportare una valutazione di miglior rispondenza della proposta formulata dal debitore rispetto al trattamento virtualmente ritraibile dal creditore erariale in un supposto ambito di liquidazione giudiziale dell’impresa”. 

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