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Commento

Cross-class cram-down, credito erariale e meritevolezza nel concordato in continuità dopo Cass. civ., Sez. 1, 30 marzo 2026, n. 7663*

Fabio Cesare, Avvocato in Milano

15 Giugno 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Cass., Sez. 1, 30 marzo 2026, n. 7663, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo

Il contributo esamina Cass., Sez. 1, 30 marzo 2026, n. 7663, soffermandosi su tre profili: il significato dell'inciso "in mancanza" di cui all'art. 112, comma 2, lett. d) CCII; il rapporto tra cross-class cram-down e credito erariale nel concordato in continuità, anche alla luce del correttivo ter; l'irrilevanza di un autonomo filtro di meritevolezza fiscale nel giudizio di omologa. La decisione valorizza la funzione del concordato in continuità, chiarisce che l'omologa può fondarsi anche sul voto favorevole di una sola classe in grado di ricevere una qualche distribuzione applicando la priorità assoluta sul valore eccedente e ricolloca buona fede e disclosure entro i limiti propri degli artt. 4, 106 e 112 CCII. 

This article analyses Cass., Sez. 1, 30 March 2026, no. 7663, focusing on three issues: the meaning of the expression "in mancanza" under Article 112(2)(d) CCII; the relationship between cross-class cram-down and tax claims in business continuity compositions, also in light of the 2024 corrective decree; and the rejection of any autonomous "tax-worthiness" test at the confirmation stage. The decision emphasizes the systemic role of the continuity arrangement, clarifies that forced confirmation may also rest on the favorable vote of a single class in-the-money, and confines good faith and disclosure within the statutory framework of Articles 4, 106 and 112 CCII.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione: dal consenso alla continuità
La sentenza in commento si colloca in una fase in cui il sistema del diritto della crisi ha già conosciuto l'entrata in vigore del Codice e i successivi interventi correttivi (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147; D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Dir. (UE) 2019/1023; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), e comincia a stabilizzare i propri punti di equilibrio[1]. Il contesto normativo si consolida anche in virtù dell'effetto stabilizzatore del diritto unionale, posto che il codice viene letto tramite i principi della Direttiva (UE) 2019/1023, qui in particolare dell'art. 11 in tema di ristrutturazione trasversale dei debiti.
Già nel vigore della legge fallimentare, si era sostenuto che il concordato si era spostato dall’area del processo a quella dell’autonomia privata con la tendenza del sistema a sostituire il voto con criteri di giustizia materiale, distributiva e tutoria dei creditori.
Questa direzione si è spinta fino al punto in cui il principio del consenso può essere superato ove siano rispettati i criteri di giustizia distributiva nel codice della crisi, perché l’obiettivo della continuità prevale rispetto all’approvazione nel concordato in continuità.
La disposizione sulla quale s’impernia quest’ultima direzione è l’art. 112 CCII, oggetto della decisione in commento[2].
La pronuncia affronta uno snodo centrale del nuovo concordato in continuità, l'ampiezza del cross-class cram-down e la possibilità di omologare un piano fondato sul voto favorevole di una sola classe di creditori a fronte del dissenso di più classi, tra le quali quella erariale. Il tema investe al tempo stesso il rapporto tra consenso e valore, la posizione del creditore pubblico e il ruolo della buona fede quale possibile criterio selettivo di accesso allo strumento[3]. 
L'occasione consente di misurarsi con tre profili intrecciati: la ricostruzione del dato normativo (artt. 4, 84, 87, 88, 106, 112 CCII) e del dialogo con la Direttiva Insolvency; il coordinamento della ristrutturazione trasversale con la disciplina speciale del cram-down nel concordato dell'art. 88 CCII; il ruolo della buona fede ex art. 4 CCII e della meritevolezza fiscale dai contorni eticizzanti come possibile limite all'omologa prospettata dall'Erario. La prospettiva è quella di un concordato in continuità nel quale il valore distributivo è funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa e il consenso dei creditori cede al ‘best interest of creditors’ e non viceversa.
Va premesso che, sul piano del diritto vigente, la questione centrale – il significato dell’inciso «in mancanza» nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII – è oggi superata dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha riformulato la disposizione ridefinendola come «mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi». La rilevanza della pronuncia non sta dunque nel risolvere una controversia tuttora aperta de iure condito, ma nei profili richiamati che conservano attualità: in primo luogo, la decisione qualifica l'intervento del correttivo come confermativo del sistema previgente riconoscendogli portata di interpretazione autentica; in secondo luogo, essa offre una lettura sistematica del rapporto tra cross-class cram-down e credito erariale destinata a orientare il regime del consenso erariale nel concordato; in terzo luogo, prende posizione sulla pretesa meritevolezza fiscale che sempre più spesso riaffiora con profili più o meno eticizzanti. La pronuncia in commento consolida quindi un assetto già normativamente definito, ma ne illumina implicazioni non ancora stabilizzate che vengono di seguito illustrate.
2 . Il caso e le questioni poste
La vicenda trae origine da un concordato preventivo in continuità con una struttura per classi, conforme all'art. 84 CCII e alla prassi nelle procedure di maggiori dimensioni[4], quale presupposto indispensabile per l'applicazione dell'art. 112, comma 2, CCII. 
All'esito della votazione, la proposta non ottiene il voto favorevole della maggioranza delle classi, ma risulta approvata da una classe di creditori privilegiati qualificata, che il piano considera trattata in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, pur riconoscendole una percentuale di soddisfacimento significativa. Il debitore chiede l'omologazione forzosa, invocando il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 112 CCII. 
Va appena ricordato per chiarezza che la c.d. golden class dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII era considerata maltrattata nella legislazione vigente al tempo del concordato oggetto della pronuncia in commento: dunque, la classe poteva essere intesa come classe di creditori che avrebbe percepito meno rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale. Oggi il correttivo ha chiarito definitivamente che la golden class è soltanto quella che ottiene una qualche distribuzione anche applicando la regola della priorità assoluta al valore eccedente. 
Il tema trattato della Cassazione è tuttavia un altro. 
L’art. 112, comma 2, lett. d), CCII ha originato due indirizzi con riferimento all’interpretazione della locuzione “in mancanza”. Non era prima chiaro del correttivo cosa dovesse mancare per accedere al meccanismo della golden class, la classe in grado di determinare l’approvazione del concordato da sola. 
L’ambiguità sintattica stava nel fatto che la locuzione poteva riferirsi sia all’assenza del voto favorevole di almeno una classe di creditori titolari di un diritto di prelazione sia all’assenza del voto favorevole della maggioranza delle classi. 
La prima interpretazione si presentava meno problematica: pur conservando l’esigenza che il concordato ottenesse il voto favorevole della maggioranza delle classi, svincolava l’omologa dal voto favorevole di almeno una classe di privilegiati, rendendo decisivo il voto dei soli chirografari. 
La seconda interpretazione comportava la possibilità di omologare un concordato preventivo con il voto favorevole di una sola classe oltre il principio di maggioranza. Alla tesi favorevole a quest’ultima soluzione si contrapponeva tuttavia una lettura che riteneva comunque necessaria l’approvazione della maggioranza delle classi, quale requisito generale che sarebbe desumibile dall’art. 109 CCII sulle maggioranze del voto. 
La Cassazione accoglie l’interpretazione più favorevole al concordato, e dunque la possibilità che la procedura venga omologata con il consenso di una sola classe. 
La Corte d’Appello aveva rovesciato l’iniziale esegesi del giudice di prime cure. 
E infatti il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'espressione "in mancanza" contenuta nella lett. d) dell'art. 112, comma 2, CCII sia riferita soltanto alla mancanza di una classe privilegiata all'interno della maggioranza favorevole; aveva scartato la tesi per la quale essa si riferisca alla mancanza della maggioranza delle classi nel loro complesso. Concludeva che l'approvazione a maggioranza delle classi sarebbe condizione sempre indefettibile. 
La Corte d'Appello successivamente investita ha rovesciato una simile lettura restrittiva, affermando che la locuzione "in mancanza" rinvii alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi nel loro complesso: ha dunque ritenuto sufficiente il voto favorevole di almeno una sola classe, purché́ siano rispettate le ulteriori condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII. 
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha ritenuto preferibile l'opzione della mancanza di maggioranza per il meccanismo della golden class e ha chiarito che non esiste un vaglio di meritevolezza per l’accesso al concordato. 
3 . L'ambiguità di "in mancanza" e il confronto con la Dir. (UE) 2019/1023
Il cuore della decisione è la ricostruzione dell'art. 112, comma 2, lett. d, CCII nel testo anteriore al correttivo ter. La disposizione prevedeva che la proposta di concordato in continuità fosse "approvata dalla maggioranza delle classi, purché́ almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".
La Cassazione ha aderito all'interpretazione estensiva secondo la quale "in mancanza" si riferisce all'assenza della maggioranza delle classi nel loro complesso. 
Sul punto si era sviluppato un articolato dibattito. Una prima lettura, riconducibile alla tesi della "classe interessata", riferiva l'inciso "in mancanza" all'assenza della maggioranza delle classi, sicché il cross-class cram-down poteva essere omologato sul consenso anche di una sola classe "in-the-money", valorizzando sia il dato letterale, sia argomenti di ordine sistematico desunti dal considerando n. 54 della Direttiva (UE) 2019/1023; a tale lettura aveva aderito un orientamento di merito non isolato. L'opzione contraria — nel senso che l'omologa esigesse, nell'ambito della maggioranza delle classi, il consenso di almeno una classe di creditori privilegiati — era propugnata da una giurisprudenza più cauta, ma non priva di seguito. La Cassazione si allinea alla lettura prevalente proprio nel momento in cui il correttivo ter del 2024 ha riscritto la lettera d) come "mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi", mettendo a tacere il precedente contrasto[5].
La Suprema Corte richiama la struttura dell'art. 11, par. 1, lett. b, Dir. (UE) 2019/1023, che consente l'omologazione se il piano è approvato "i) dalla maggioranza delle classi di votazione (…) oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate che sarebbero almeno parzialmente soddisfatte se si applicasse il normale grado di priorità della liquidazione secondo il diritto nazionale". La somiglianza testuale e sistematica induce a ritenere che il legislatore interno abbia recepito il modello alternativo delineato dalla Direttiva, pur con una tecnica redazionale meno limpida[6].
La successiva riformulazione dell'art. 112, comma 2, lett. d, CCII ad opera del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ora parla di "mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi", è qualificata dalla Corte come intervento confermativo e chiarificatore, non innovativo e dunque retroattivo. La novella, pur non applicabile ratione temporis al caso deciso, costituisce un indice sistematico del fatto che il legislatore considerava già in origine le due ipotesi – maggioranza delle classi e singola classe in-the-money – in rapporto di effettiva alternatività.
L'anomalia del cram-down costruito sul consenso di una sola classe interessata non è dunque una creazione giurisprudenziale, ma espressione coerente del disegno normativo, destinata a operare nelle situazioni in cui la distribuzione del valore renda ragionevole fondare l'omologa sulla volontà di chi sopporta effettivamente il rischio della continuità.
D’altra parte, la diversa interpretazione che farebbe riferire alla mancanza di una classe di privilegiati tra quelle che a maggioranza approvano la proposta non avrebbe significato: ove si dovesse ipotizzare che la maggioranza dei creditori non fosse popolata da una classe di privilegiati si determinerebbe un circolo vizioso. La golden class di privilegiati sarebbe determinante laddove non sia possibile la formazione di una effettiva maggioranza priva di creditori prelatizi, il che appare autoreferenziale, dunque un'interpretazione da scartare.
4 . Classe in-the-money e parametro del valore eccedente
La corretta collocazione del sintagma "in mancanza" si salda con la focalizzazione della classe perno del meccanismo di ristrutturazione trasversale[7]. La classe è composta da creditori che "sarebbero almeno parzialmente soddisfatti" applicando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione: occorre dunque identificare sia il valore di distribuzione nella liquidazione giudiziale[8], sia il plusvalore generato dal piano in continuità.
Il valore di liquidazione costituisce, infatti, la base di confronto per il test di migliore interesse dei creditori, poiché non è permesso nel concordato che un creditore riceva meno di quanto otterrebbe nello scenario liquidatorio. Il valore eccedente è il terreno sul quale operano le regole distributive proprie della absolute priority rule e della relative priority rule[9], che consente deroghe controllate alla priorità̀ assoluta dei crediti di rango superiore, a condizione che questi ricevano complessivamente almeno quanto spetterebbe loro nell’alternativa dissolutiva.
Il rapporto fra absolute priority rule (APR) e relative priority rule (RPR) struttura, dunque, la disciplina distributiva del concordato in continuità su un piano duale. Sul valore di liquidazione opera la regola della priorità assoluta, che garantisce ai creditori privilegiati la soddisfazione integrale di quanto otterrebbero nello scenario alternativo, prima che alcunché possa essere riconosciuto alle classi di rango inferiore. Sul valore eccedente — il plusvalore generato dalla continuità — opera invece la regola della priorità relativa, che ammette deroghe controllate alla graduazione legale purché siano rispettati i correttivi di sistema. Tra questi, il più rilevante è la regola di non discriminazione di cui all'art. 112, comma 2, lett. b), CCII, che impone parità di trattamento alle classi dello stesso grado: regola che funge da canone-limite alla flessibilità della RPR e che, nel cross-class cram-down, costituisce il primo terreno di verifica della tenuta distributiva del piano. 
Sull'ambito di applicazione della regola si è formato uno sviluppo ermeneutico che merita di essere accennato e che si presta a una sintesi apparentemente paradossale: il divieto di non discriminazione diventa obbligo di discriminazione fra chirografari ab origine e chirografari degradati per incapienza[10]. La regola dell'art. 112, comma 2, lett. b), CCII impone parità di trattamento fra classi dello stesso grado, ma proprio perché impone la parità solo dentro categorie omogenee, finisce per imporre la distinzione fra categorie diverse. Chirografari ab origine e privilegiati degradati condividono il rango formale ma non il titolo: solo i secondi nascono da una prelazione di legge, e quel residuo causale — la cosiddetta "ultrattività moderata" del privilegio — li mantiene su un piano distinto. Riconoscere la medesima percentuale a entrambe le classi di creditori, non onora la regola di non discriminazione ma la viola, perché tratta come uguale ciò che il sistema considera diverso. È in questa direzione che si sono mosse le Corti d'Appello chiamate a pronunciarsi: la regola di parità opera entro ciascuna categoria — fra le classi dei degradati, fra le classi dei chirografari ab origine — e impone, fra le due, una differenziazione percentuale che riconosca al degradato il residuo della prelazione. Resta tuttavia un dato di realtà: la coesistenza di regole distributive a doppio binario, l'innesto della prelazione degradata e la sovrapposizione fra cram-down endo-classe e cross-class rendono l'applicazione concreta del Codice della crisi sempre più tecnica e di non agevole governo per gli operatori. Il rischio è che la stratificazione delle regole finisca per minare proprio l'obiettivo di efficienza originariamente prefissato dalla riforma. 
La classe in-the-money impone quindi un accertamento sostanziale: occorre verificare se la classe consenziente sia effettivamente esposta al rischio economico della continuità, cioè se il suo trattamento dipenda in modo significativo dalla capacità dell'impresa di generare valore oltre la liquidazione. Ciò consente di filtrare le opposizioni strumentali e prive di interesse fattivo di classi che sarebbero comunque out of the money nello scenario alternativo. 
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la classe privilegiata consenziente è trattata nel piano in modo deteriore rispetto alla liquidazione, pur beneficiando di un soddisfacimento non irrisorio. La Cassazione conferma pertanto la sussistenza del presupposto per l'omologa e dichiara inammissibile, per difetto di specificità, la censura dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima non chiariva infatti in quale misura l'applicazione concreta dell'ordine delle prelazioni sul valore eccedente avrebbe determinato un trattamento dell’erario diverso rispetto a quello proposto nel piano. 
In controluce, la pronuncia si distanzia dalle letture che tendono a trasformare il plusvalore da continuità in condizione di ammissibilità o di omologazione del concordato in continuità. Il surplus rileva, nella prospettiva della Corte, come parametro distributivo (e dunque per la verifica del rispetto di APR e RPR)[11], ma non come filtro generale di accesso alla procedura o al cross-class cram-down.
5 . Cram-down erariale "per via generale" e rapporti con l'art. 88 CCII
Un secondo profilo rilevante riguarda il rapporto tra cross-class cram-down e credito erariale. Pur non essendo formalmente incentrata sull’art. 88 CCII, la sentenza incide sul terreno del cram-down fiscale.
Nel regime originario del CCII, prima del correttivo ter, coesistevano la disciplina speciale della transazione fiscale e previdenziale (art. 88 CCII) e le norme generali sul cross-class cram-down in continuità (art. 112 CCII). Una parte della giurisprudenza riteneva che il dissenso del Fisco potesse essere superato solo all’interno dell’art. 88, quale disciplina eccezionale, mentre un’altra parte propendeva per una lettura integrata, secondo cui il credito erariale, se inserito in classe, partecipa a pieno titolo alle dinamiche dell’art. 112 CCII.
Il Tribunale di Ferrara 11 dicembre 2024 aveva escluso l’applicabilità del cram-down fiscale al concordato in continuità nel regime anteriore al correttivo ter, facendo leva solo sul cross-class cram-down dell’art. 112, comma 2, CCII[12]. Altri tribunali (Spoleto, Napoli, Bari, Pavia) avevano ammesso il cram-down fiscale anche in continuità, valorizzando la comune ratio di superare il diniego ingiustificato[13] di soluzioni non deteriori rispetto alla liquidazione.
Nell’affermare la legittimità dell’omologa forzosa nonostante il dissenso erariale, la Cassazione si colloca implicitamente nel solco di questa seconda linea: il credito pubblico è soggetto, come gli altri, alle regole sulle classi e sulle maggioranze, fermo restando il presidio rafforzato dell’art. 88 CCII. Non è più concepibile un potere di veto del Fisco sul concordato in continuità[14], né la costruzione di una categoria autonoma di “meritevolezza fiscale” che si aggiunga ai presupposti oggettivi[15] dell’art. 112 CCII.
Il correttivo ter, con il nuovo testo dell’art. 88, commi 3 e 4, CCII, conferma questo disegno coordinato[16]. Per il concordato liquidatorio, il terzo comma riproduce la logica del cram-down fiscale “classico”, fondato sulla non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione e sul ruolo determinante dell’adesione pubblica per il raggiungimento delle soglie percentuali. Per il concordato in continuità, il comma 4 stabilisce che il tribunale può omologare “ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, CCII”, quando il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e quando il voto dei creditori pubblici sia determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi, disciplinando espressamente i casi in cui il loro dissenso può essere neutralizzato, mediante conversione o esclusione dal computo.
In questo quadro, è essenziale distinguere due piani:
- da un lato, il cram-down fiscale in senso proprio, che opera quando i creditori pubblici sono dissenzienti e il tribunale, verificata la non deteriorità del trattamento e la determinanza del loro voto, deve disporre comunque l’omologa;
- dall’altro, la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d), CCII che riguarda la geometria delle classi: maggioranza delle classi con almeno una privilegiata, oppure in mancanza, approvazione da parte di almeno una classe in-the-money.
Correlato al tema del cram-down erariale è il più generale problema dell’operatività del principio di non discriminazione di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII. La disposizione prevede che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Sia il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza 8 maggio 2024) sia la Corte d’Appello di Milano (sentenza 8 novembre 2024, n. 2988) hanno affermato che il termine “grado” va inteso come equivalente a “rango”: la verifica di non discriminazione opera, dunque, nei confronti di tutte le classi di creditori, ivi compresi i chirografari. Il fondamento di tale interpretazione è la conformità alla Direttiva UE 1023/2019, il cui art. 11, comma 1, lett. c), impiega il termine “rango” (rank) quale metro di confronto, in un'accezione necessariamente più ampia rispetto alla tecnica graduazione delle cause di prelazione propria del diritto italiano. Resta peraltro inteso, alla luce di quanto chiarito al precedente § 4, che la regola opera entro ciascuna categoria e impone di distinguere fra privilegiati degradati e chirografari ab origine, non già di equipararli.
La verifica di parità di trattamento è peraltro riservata alle sole classi dissenzienti: è ben possibile omologare un concordato in continuità ove le classi non dissenzienti ricevano meno di quanto distribuito a classi di pari rango. Il trattamento differenziato tra classi (art. 85, comma 1, CCII) rimane quindi una possibile opzione del debitore, subordinata però al conseguimento del voto favorevole unanime di tutte le classi. Qualora si ricorra invece alla ristrutturazione trasversale, la regola di non discriminazione si attiva e impedisce che il surplus concordatario venga distribuito in modo radicalmente asimmetrico tra classi di pari rango, sterilizzando in tal modo le opposizioni strumentali dei creditori che non abbiano subito un effettivo pregiudizio e che quindi non hanno un vero interesse a non approvare il piano. Al debitore resta tuttavia la facoltà di ricorrere alle risorse esterne, liberamente distribuibili in deroga alle regole di priorità (art. 84, comma 6, ultimo periodo, CCII), per realizzare quell’incentivazione asimmetrica all’adesione che il principio di non discriminazione altrimenti preclude con riferimento alle risorse endogene.
L’art. 88, nel testo risultante dal correttivo ter, non introduce un generale obbligo di voto espresso del Fisco in ogni concordato in continuità. La norma regola i contenuti e le condizioni della transazione fiscale, le modalità di voto e, nei commi 3 e 4, i casi in cui il dissenso erariale può essere superato per via giudiziale. Il voto espresso dei creditori pubblici diviene requisito imprescindibile soltanto quando si tratta di computare la loro adesione come elemento positivo della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), CCII.
Questa puntualizzazione è affidata all’ultima proposizione del comma 4, introdotta dal correttivo ter: «In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa». La clausola opera su un piano distinto rispetto al cram-down fiscale in senso stretto: non disciplina il superamento del dissenso pubblico ma detta le condizioni formali perché il voto dei creditori pubblici possa essere computato tra le classi favorevoli ai fini della ristrutturazione trasversale, come chiarito dalla relazione illustrativa al correttivo[17].
Ne derivano alcune conseguenze. 
Anzitutto, i creditori pubblici non possono essere considerati tra le classi favorevoli sulla base di silenzio: quando il loro voto serve per integrare la condizione di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), è necessario un assenso espresso nel procedimento di transazione fiscale, secondo le regole degli artt. 88, commi 6 e 7, e 107 CCII. In secondo luogo, occorre tenere distinte due ipotesi che la disciplina del correttivo ter non confonde: solo il voto erariale espresso in senso favorevole nel procedimento di transazione fiscale può essere computato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1) e 2), CCII e quindi concorrere – anche da solo, se ne ricorrono i requisiti oggettivi – a integrare la classe-chiave del cross-class cram-down. Il dissenso erariale superato per via giudiziale ai sensi dell’art. 88, comma 4, CCII resta invece, per definizione, dissenso.
La sentenza in commento ha chiarito che l’omologa forzosa in continuità può fondarsi sul voto favorevole di una sola classe in-the-money, alternativa alla maggioranza delle classi, nel solco dell’art. 11, par. 1, lett. b), Dir. (UE) 2019/1023. Il correttivo ter ha positivizzato questa lettura, parlando espressamente di “mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi” e tipizzando la classe chiave come classe di creditori con una prospettiva di distribuzione sul valore eccedente applicando la priorità assoluta. In questo assetto, la combinazione tra art. 112 e art. 88, comma 4, ultima parte, non esclude in via generale che la classe dei creditori pubblici possa rivestire il ruolo di classe-chiave ai fini del cross-class cram-down, ma ne subordina il computo a un duplice presidio: sul piano formale, l’adesione espressa nel procedimento di transazione fiscale; sul piano sostanziale, la sussistenza in capo alla classe erariale degli stessi requisiti oggettivi richiesti per ogni altra classe in-the-money.
In questo modo, il credito pubblico viene normalizzato nel concorso: non è più titolare di un potere di veto implicito fondato su considerazioni extraconcorsuali, ma neppure può essere artificialmente convertito in adesione attraverso il meccanismo di superamento del dissenso ex art. 88, comma 4, CCII.
6 . Buona fede, art. 106 CCII e rifiuto di un filtro morale
La seconda direttrice della sentenza in commento investe il profilo soggettivo. L’Agenzia delle Entrate aveva dedotto un protratto inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, accompagnato da condotte definite non collaborative, pretendendo una violazione del dovere di buona fede ex art. 4 CCII e la necessità di valorizzare il contegno del debitore quale atto di frode ex art. 106 CCII così da precludere l'omologa.
La Corte affronta la questione muovendo dai presupposti omologativi oggettivi indicati dall'art. 112, comma 1, CCII: ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza, fattibilità del piano in termini di non manifesta inidoneità a soddisfare i creditori e adeguatezza dell’informazione. Nessuna di queste condizioni è declinata in termini di meritevolezza del debitore; l'esperienza pregressa della legge fallimentare mostra come i tentativi di introdurre surrettiziamente un simile requisito abbiano prodotto incertezza e prassi disomogenee.
Quanto all'art. 106 CCII, la revoca presuppone atti diretti a frodare i creditori o l'esposizione di passività inesistenti. Il mero mancato versamento di imposte – pur grave e reiterato – si traduce in un aumento dei debiti reali e non in una alterazione fittizia del passivo, cosicché non può essere automaticamente qualificato come atto di frode. Il confine tracciato dal legislatore tra comportamento scorretto (ma rilevante in altri ambiti, ad esempio tributario o penale) e comportamenti idonei a giustificare la revoca è, pertanto, da rispettare.
Ne discende che il principio di buona fede ex art. 4 CCII opera come regola di comportamento – quale correttezza informativa, collaborazione con gli organi e coerenza nell'uso degli strumenti di regolazione – ma non come clausola generale di integrità morale, idonea a precludere in via autonoma l'accesso o la conferma del concordato[18]. Il giudizio concorsuale non può essere strumentalizzato per realizzare esigenze sanzionatorie coltivate da altre norme, pena lo snaturamento della sua funzione: stabilire se la proposta concorsuale realizzi una migliore allocazione del valore rispetto agli scenari alternativi. 
La scelta della Corte colloca il diritto della crisi come diritto "funzionale" alla massimizzazione del valore e alla tutela coordinata degli interessi coinvolti e non come diritto eticizzante chiamato a giudicare il passato dell'imprenditore al di fuori dei casi tipizzati di revoca e di responsabilità.
In questa prospettiva, la nozione stessa di ‘meritevolezza' si è progressivamente trasformata. Dal requisito soggettivo di matrice fallimentare — calibrato sulla condotta del debitore e sulla sua "dignità" di accedere al concordato o all'esdebitazione — il sistema è transitato a un criterio oggettivo, riferito alla meritevolezza del piano. Il merito va riferito alla sua coerenza interna, alla sua sostenibilità economica, alla sua idoneità a tutelare in modo non deteriore gli interessi dei creditori e alla trasparenza sulle azioni di massa per porre il ceto in condizioni di decidere. Il giudizio sull'imprenditore lascia il posto al giudizio sulla proposta. In quest'ottica, anche la nozione di frode di cui all'art. 106 CCII conserva valenza esclusivamente funzionale: rileva non come disvalore etico in sé, ma solo se idonea a falsare la formazione del consenso dei creditori, alterando i presupposti informativi del voto. La sentenza in commento conferma questa lettura e contribuisce a depurare l'omologazione del concordato in continuità dalla suggestione di un sindacato di moralità imprenditoriale estraneo alla funzione del giudizio concorsuale.[19]
7 . Disclosure, preferibilità̀ della soluzione concorsuale e neutralizzazione della "deriva morale"
Esclusa la rilevanza autonoma della buona fede quale filtro morale, resta da verificare entro quali presupposti il giudizio di omologa debba svolgersi. Il baricentro si sposta allora dal contegno pregresso del debitore alla qualità dell’informazione e alla comparazione tra scenari: è qui che la sentenza in commento neutralizza la «deriva morale» paventata dall’Erario.
Il primo presidio è la disclosure. L’art. 112, comma 1, lett. c), CCII àncora l’omologa all’adeguatezza dell’informazione fornita ai creditori, intesa come completezza e veridicità dei dati posti a base del voto: è su questo terreno – e non sulla «dignità fiscale» del proponente – che il reiterato inadempimento tributario può semmai assumere rilievo, ove sia stato taciuto o rappresentato in modo fuorviante. Il dovere di correttezza informativa di cui all’art. 4 CCII si salda così con il requisito oggettivo: non un giudizio sul passato, ma una garanzia di consapevolezza del consenso.
Il secondo presidio è la preferibilità della soluzione concorsuale rispetto all’alternativa liquidatoria. Il giudizio di omologa, anche nel cram-down trasversale, resta governato dal best interest of creditors test: la proposta è confermabile in quanto, classe per classe, nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, e in quanto il plusvalore da continuità sia distribuito nel rispetto delle regole di priorità. È questa comparazione – e non una valutazione di meritevolezza – a legittimare il superamento del dissenso, ivi compreso quello erariale: il valore conservato dalla continuità, se eccede lo scenario liquidatorio, costituisce la ragione sostanziale dell’omologa forzosa.
Si comprende, in questa prospettiva, perché la dottrina che ha messo in guardia contro la reintroduzione di un requisito di meritevolezza[20] colga un rischio reale. Nella prassi di merito formatasi prima del correttivo, la clausola di buona fede e il richiamo all’atto di frode ex art. 106 CCII sono stati talora impiegati per sindacare la condotta fiscale del debitore al di fuori dei casi tipizzati, riproponendo per via pretoria quel filtro etico che il Codice ha consapevolmente abbandonato per perseguire finalità di ordine pubblico economico assai distanti da temi morali.
La sentenza in commento taglia corto: il diritto della crisi è diritto funzionale alla massimizzazione e alla corretta allocazione del valore, non è chiamato a giudicare la storia dell’imprenditore al di fuori dei casi di revoca e di responsabilità. Su questo sfondo, la «deriva morale» resta neutralizzata non perché la condotta del debitore sia indifferente all’ordinamento, ma perché essa rileva altrove e non come autonomo filtro di accesso alla continuità.
In questo assetto, né il consenso delle classi dissenzienti – spesso velato di pregiudizi etici – né le valutazioni sul contegno del debitore anteriore al deposito possono costituire un ostacolo alla continuità: il CCII ha scelto di presidiare il valore e la sua distribuzione, non il merito dell’imprenditore, che oggi rimane relegato alla storia del diritto concorsuale.
 
BIBLIOGRAFIA
F. Aliprandi – A. Turchi, Cross-class cram-down: dubbi interpretativi e prima soluzione giurisprudenziale, in Dirittodellacrisi.it, 2025. 
G. Andreani, Il cram-down fiscale nel concordato preventivo in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
G. Andreani – F. D’Aquino, Cram-down fiscale anche nel concordato in continuità, in NT+Fisco, 25 luglio 2023. 
F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2022. 
M. Binelli, L’omologazione del concordato in continuità non approvato, in Dirittodellacrisi.it, 27 dicembre 2022. 
G. D’Attorre, Classi “interessate” e classi “maltrattate” nella ristrutturazione trasversale, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
G. D’Attorre, Le regole di distribuzione del valore, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2022, p. 1223 ss. 
G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2023. 
G. D’Attorre, Relative Priority Rule(s), in D. Vattermoli (a cura di), La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023. 
M. Fabiani, Il diritto diseguale nella concorsualità concordata postmoderna, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2022, p. 1489 ss. 
M. Fabiani, Privilegio dei crediti con garanzia dello Stato: una postilla, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2020, p. 1378 ss. 
M. Fabiani – S. Leuzzi, Il controllo giudiziale nei concordati – La ristrutturazione trasversale, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
D. Fico, La ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, in IUS – Crisi d’impresa, 2025. 
D. Galletti, One class show? Fra illusioni di autonomia negoziale e poteri eteronomi del debitore, in IUS – Crisi d’impresa. 
D. Giuffrida – A. Turchi, Diniego di transazione fiscale e cram-down tra dottrina e giurisprudenza, in Dirittodellacrisi.it, 2021.
A. Guiotto, Il valore riservato ai soci nel concordato in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 2022. 
B. Inzitari, Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negozialità concorsuale del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2023, p. 47 ss. 
F. Lamanna, Il codice della crisi e dell’insolvenza dopo il secondo correttivo, Milano, 2022. 
F. Lamanna, Il cram-down dei crediti fiscali e contributivi nel concordato in continuità: approfondimenti normativi e applicativi e controversie dottrinali, in IUS – Crisi d’impresa, 2025. 
F. Lamanna, Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, Milano, 2024. 
G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa, in Dirittodellacrisi.it, 2022. 
A.M. Leozappa, Sul “valore eccedente quello di liquidazione” nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCII), in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
A.M. Manco, Le possibili interazioni fra ristrutturazione trasversale dei debiti e transazione tributaria nel concordato in continuità, alla luce del decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024), in Dirittodellacrisi.it, 2025. 
G. Mercuri, Il cram-down fiscale alla ricerca di nuovi limiti: vaghezza dei presupposti e varietà di soluzioni, in Riv. telematica dir. trib., 14 ottobre 2023. 
S. Morri, Tentativo di interpretazione dell’art. 112, comma 2, CCII: un mistero avvolto in un enigma, in IUS – Crisi d’impresa. 
G. Nardecchia, Il cram-down nel concordato preventivo: profili critici e prospettive, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2023, p. 201 ss. 
G. Orano, Il Codice della crisi e le insidie della continuità senza meritevolezza, in Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2022. 
F. Randazzo, Osservazioni in tema di cram-down fiscale e contributivo nel Codice della crisi, in Dir. pratica trib., I, 3, 2024. 
L. Raucci, Il cram-down fiscale nel Codice della crisi: tra continuità aziendale e tutela dell’interesse erariale, in Studium Iuris, 2023, p. 699 ss. 
A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
V. Zanichelli, Il cram-down fiscale nel concordato preventivo in continuità aziendale, in Riv. dir. fall., 2023, p. 109 ss. 
L. Andretto, La ristrutturazione trasversale e il concordato in continuità indiretta, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 5, 2025, p. 655 ss. 
O. Cagnasso, L’applicazione della regola della priorità relativa e il trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 5, 2026, p. 665 ss. 
F. Rolfi, Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 12, 2024, p. 1566 ss. 
M. Spadaro, Orientamenti giurisprudenziali di merito – Ristrutturazione trasversale e regola di non discriminazione di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 3, 2025, p. 415 ss. 
S. Ambrosini, Gli atti di frode nel concordato preventivo, Bologna, 2019. 
L. Andretto, Dalla meritevolezza del debitore alla meritevolezza del piano: il concordato in continuità come beneficio da conquistare, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 4, 2026, p. 506 ss. 
G. Canale, Sub art. 112, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, 2026, p. 1404 ss. 
M. Fabiani, Dalla meritevolezza del debitore al rapporto dialogico, in Il Fallimento, 2015. 
L. Panzani, Creditori privilegiati degradati e parità di trattamento, in corso di pubblicazione in Giur. comm., 2026. 
G. Pecorella, Le classi come tecnica di distribuzione, in Dirittodellacrisi.it, 2024.
 
GIURISPRUDENZA (SELEZIONE) 
Cass., Sez. 1, 30 marzo 2026, n. 7663, in Dirittodellacrisi.it. 
Cass., Sez. 1, ord. 12 settembre 2024, n. 24527, in Giur. it., 2024. 
Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2025. 
Trib. Verona, 10 luglio 2023, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2023, p. 1593. 
Trib. Torino, 11 novembre 2024, in Ilcaso.it. 
Trib. Busto Arsizio, 8 maggio 2024, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2024, p. 1566 ss. 
Trib. Bari, 8 aprile 2024, in Foro it., 2024, I, p. 1257. 
Trib. Napoli, 24 aprile 2024, in Ilcaso.it. 
App. Bari, 4 dicembre 2024, in Ilcaso.it. 
Trib. Lucca, 18 luglio 2023, n. 62, in Dirittodellacrisi.it
App. Firenze, 31 ottobre 2023, n. 1647, in Ilcaso.it. 
Trib. Ancona, 29 aprile 2024, n. 36, in Ilcaso.it. 
Trib. Cosenza, 12 giugno 2024, in banca dati on line. 
Trib. Genova, 17 giugno 2024, in Ilcaso.it. 
Trib. Roma, 10 luglio 2024, in banca dati on line. 
Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024, in Ilcaso.it. 
Trib. Spoleto, 29 dicembre 2023, n. 65, in Ilcaso.it. 
Trib. Bari, 19 luglio 2024, in Ilcaso.it. 
Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, n. 29, in One Legale. 
Trib. Pavia, 2 aprile 2025, in IUS – Crisi d'impresa. 
App. Milano, Sez. IV, 8 novembre 2024, n. 2988, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2024, p. 1566, con nota di F. Rolfi. 
App. Milano, Sez. IV, 24 marzo 2025, n. 826, Pres. Mantovani, Est. Brena, in Ilcaso.it. 
App. Brescia, Sez. I, 17 novembre 2024, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 5, 2025, p. 655, con nota di L. Andretto. 
App. Brescia, Sez. III, 24 aprile 2026, n. 393, Pres. Magnoli, Est. Mancini. 
Trib. Busto Arsizio, 8 maggio 2024, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2024, p. 1566. 
Trib. Bergamo, 11 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it. 
Trib. Mantova, 14 marzo 2024, in Dirittodellacrisi.it. 
App. Bari, 21 ottobre 2025, con nota di L. Andretto. 
Trib. Roma, 2026, con nota di O. Cagnasso.

Note:

[1] 
Sul quadro di riforma del CCII e sul ruolo della Dir. (UE) 2019/1023, v. F. Lamanna, Il codice della crisi e dell’insolvenza dopo il secondo correttivo, Milano, 2022; ID., Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, Milano, 2024.
[2] 
Cass., Sez. 1, 30 marzo 2026, n. 7663, in Dirittodellacrisi.it.
[3] 
Sul cross-class cram-down nel concordato in continuità, v. F. Aliprandi – A. Turchi, Cross-class cram-down: dubbi interpretativi e prima soluzione giurisprudenziale, in Dirittodellacrisi.it, 2025; D. Fico, La ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, in IUS – Crisi d’impresa, 2025; G. Nardecchia, Il cram-down nel concordato preventivo: profili critici e prospettive, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2023, p. 201 ss.; S. Morri, Tentativo di interpretazione dell’art. 112, comma 2, CCII: un mistero avvolto in un enigma, in IUS – Crisi d’impresa; L. Andretto, La ristrutturazione trasversale e il concordato in continuità indiretta, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 5, 2025, p. 655 ss. 
[4] 
In giurisprudenza di merito, v. Trib. Bari, 8 aprile 2024, in Foro it., 2024, I, p. 1257; Trib. Napoli, 24 aprile 2024, in Ilcaso.it; Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2025; App. Bari, 4 dicembre 2024, in Ilcaso.it.
[5] 
Per la lettura estensiva, v. G. D'Attorre, Classi interessate e classi maltrattate nella ristrutturazione trasversale, in Dirittodellacrisi.it, 24 maggio 2023; M. Fabiani, Revisione e critica dei principi in tema di classe dei creditori, in Dirittodellacrisi.it, 2025; in giurisprudenza, fra le altre, Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, n. 29. Per l'opzione contraria, Trib. Bergamo, 11 aprile 2023.
[6] 
Sul rapporto tra art. 112 CCII e art. 11 Dir. (UE) 2019/1023, v. M. Fabiani, Il diritto diseguale nella concorsualità concordata postmoderna, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2022, p. 1489 ss.; G. D’Attorre, Relative Priority Rule(s), in D. Vattermoli (a cura di), La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2023; M. Binelli, L’omologazione del concordato in continuità non approvato, in Dirittodellacrisi.it, 27 dicembre 2022.
[7] 
Sulla classe in-the-money e sul rapporto tra valore di liquidazione e plusvalore da continuità, v. A.M. Leozappa, Sul “valore eccedente quello di liquidazione” nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCII), in Dirittodellacrisi.it, 2024; G. Lener, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa, in Dirittodellacrisi.it, 2022; B. Inzitari, Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negozialità concorsuale del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2023, p. 47 ss.
[8] 
Sul valore di liquidazione giudiziale, v. A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2024; F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2022; A. Guiotto, Il valore riservato ai soci nel concordato in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 2022.
[9] 
In giurisprudenza, sul plusvalore quale parametro distributivo, v. Trib. Pavia, 2 aprile 2025, in IUS – Crisi d’impresa; Trib. Verona, 10 luglio 2023, in Proc. conc. (ex Il Fall.), 2023, p. 1593.
[10] 
App. Milano, Sez. IV, 24 marzo 2025, n. 826 (Pres. Mantovani, Est. Brena), e App. Brescia, Sez. III, 24 aprile 2026, n. 393 (Pres. Magnoli, Est. Mancini), hanno omologato concordati nei quali la classe del privilegiato degradato riceveva una percentuale maggiore rispetto alle classi dei chirografari ab origine, valorizzando il residuo causale della prelazione ("privilegio attenuato" o "ultrattività moderata") quale fondamento della distinzione. In dottrina, conformi, O. Cagnasso L'applicazione della regola della priorità relativa, in Proc. conc., n. 5, 2026, p. 665 ss.; L. Panzani, Creditori privilegiati degradati e parità di trattamento, in corso di pubblicazione in Giur. comm., 2026. contra, F. Rolfi, Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione, in Proc. conc., n. 12, 2024, p. 1566 ss., e Trib. Busto Arsizio, 8 maggio 2024.
[11] 
Sulle regole di distribuzione del valore, v. D. Fico, La ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, cit.; Trib. Torino, 11 novembre 2024, in Ilcaso.it; Trib. Busto Arsizio, 8 maggio 2024 già citata.
[12] 
Sugli orientamenti restrittivi in tema di cram-down fiscale in continuità, v. Trib. Lucca, 18 luglio 2023, n. 62, in Dirittodellacrisi.it; App. Firenze, 31 ottobre 2023, n. 1647, in Ilcaso.it; Trib. Ancona, 29 aprile 2024, n. 36, in Ilcaso.it; Trib. Cosenza, 12 giugno 2024; Trib. Genova, 17 giugno 2024, in Ilcaso.it; Trib. Roma, 10 luglio 2024; Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024, in Ilcaso.it.
[13] 
In senso estensivo, v. Trib. Spoleto, 29 dicembre 2023, n. 65, in Ilcaso.it; Trib. Napoli, 24 aprile 2024, cit.; Trib. Bari, 19 luglio 2024, in Ilcaso.it; App. Bari, 4 dicembre 2024, cit.; Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, n. 29, in One Legale.
[14] 
In senso difforme rispetto alla lettura accolta da Cass. 7663/2026, e segnatamente sulla natura eccezionale del cram-down fiscale ex art. 180, comma 4, L. fall., v. Cass., Sez. 1, ord. 12 settembre 2024, n. 24527, in Giur. it., 2024.
[15] 
In dottrina, v. G. Andreani, Il cram-down fiscale nel concordato preventivo in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 2023; G. Andreani – F. D’Aquino, Cram-down fiscale anche nel concordato in continuità, in NT+Fisco, 25 luglio 2023; F. Randazzo, Osservazioni in tema di cram-down fiscale e contributivo nel Codice della crisi, in Dir. pratica trib., I, 3, 2024; V. Zanichelli, Il cram-down fiscale nel concordato preventivo in continuità aziendale, in Riv. dir. fall., 2023, p. 109 ss.; G. Mercuri, Il cram-down fiscale alla ricerca di nuovi limiti: vaghezza dei presupposti e varietà di soluzioni, in Riv. telematica dir. trib., 14 ottobre 2023.
[16] 
Sul nuovo art. 88 CCII, v. F. Lamanna, Il cram-down dei crediti fiscali e contributivi nel concordato in continuità: approfondimenti normativi e applicativi e controversie dottrinali, in IUS – Crisi d’impresa, 2025; A.M. Manco, Le possibili interazioni fra ristrutturazione trasversale dei debiti e transazione tributaria nel concordato in continuità, alla luce del decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136 del 13.09.2024), in Dirittodellacrisi.it, 2025.
[17] 
Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Atto del Governo, XIX Legislatura), in camera.it; Parere del Consiglio di Stato reso nel 2024, in giustizia-amministrativa.it; Pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, in camera.it e senato.it.
[18] 
Su buona fede, transazione fiscale e cram-down, v. D. Giuffrida – A. Turchi, Diniego di transazione fiscale e cram-down tra dottrina e giurisprudenza, in Dirittodellacrisi.it, 2021; L. Raucci, Il cram-down fiscale nel Codice della crisi: tra continuità aziendale e tutela dell’interesse erariale, in Studium Iuris, 2023, p. 699 ss.
[19] 
Sulla trasformazione del concetto di meritevolezza, da soggettiva del debitore a oggettiva del piano, v. L. Andretto, Dalla meritevolezza del debitore alla meritevolezza del piano: il concordato in continuità come beneficio da conquistare, in Proc. conc. (ex Il Fall.), n. 4, 2026, p. 506 ss., a commento di App. Bari, 21 ottobre 2025; in giurisprudenza, in senso conforme, App. Bari, 21 ottobre 2025, cit. Sulla valenza funzionale della frode ex art. 106 CCII (già art. 173 L. fall.), nel solco di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, v. M. Fabiani, Dalla meritevolezza del debitore al rapporto dialogico, 2015; S. Ambrosini, Gli atti di frode nel concordato preventivo, 2019.
[20] 
Sui rischi di reintrodurre un requisito di meritevolezza soggettiva, v. M. Fabiani, Il diritto diseguale nella concorsualità concordata postmoderna, cit.; G. Orano, Il Codice della crisi e le insidie della continuità senza meritevolezza, in Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2022; D. Galletti, One class show? Fra illusioni di autonomia negoziale e poteri eteronomi del debitore, in IUS – Crisi d’impresa.

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  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

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