Saggio
Le possibili interazioni fra ristrutturazione trasversale dei debiti e transazione tributaria nel concordato in continuità, alla luce del decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136 del 13/09/2024)*
Antonio Maria Manco, Avvocato in Lecce
2 Dicembre 2024
Cambia dimensione testo
Le questioni a cui si accenna – già oggetto di ampio dibattito fra gli operatori, prima dell’ultima riforma al Codice - possono così essere sintetizzate nei loro termini essenziali:
Come si diceva, le ultime riforme al Codice della Crisi, che hanno interessato gli artt. 88 e 112 CCII, sembrano essere state redatte con l’intento, più o meno esplicito, di superare i dubbi interpretativi che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, molta parte della discussione dottrinale e giurisprudenziale relativamente alle tematiche della transazione fiscale e della ristrutturazione trasversale del debito in ambito di concordato preventivo in continuità.
Infine occorre evidenziare come il suddetto dibattito non sia stato solo la naturale conseguenza di norme di non sempre facile lettura ma, anche, di approcci sistematici diversi – da parte degli interpreti - alle numerose novità apportate, nel giro di poco tempo, all’intero impianto del diritto concorsuale, il quale oggi appare fondato su principi “filosofici” talvolta molto diversi e antitetici rispetto a quelli della ormai superata legge fallimentare. È pertanto comprensibile che tale generale e profondo cambio di prospettiva non sempre sia stato ben accolto, soprattutto da parte di quella giurisprudenza che appare forse preoccupata per quello che potrebbe apparire come un eccessivo sbilanciamento delle nuove norme in favore delle posizioni dei debitori, a discapito dei creditori.
Ciò detto, si affronteranno sinteticamente i suddetti quesiti e si analizzeranno le norme già citate così come oggi appaiono redatte.
Per lungo tempo la regola del voto unanime delle classi dei creditori ha costituito uno dei cardini fondamentali della ristrutturazione concorsuale del debito.
Tuttavia, com’è noto, molto è cambiato con l’entrata in vigore, il 15 luglio 2022, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 - CCII), così come modificato dal decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83, quest’ultimo attuativo della Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency).
La Direttiva europea, in particolare, ha introdotto, attraverso l’articolo 11, il concetto di ristrutturazione trasversale del debito (c.d. cross-class cram-down), consistente nella possibilità – date talune particolari condizioni - di omologare i piani di ristrutturazione anche in mancanza di voto dell’unanimità dei creditori. In effetti, alcune norme dell’attuale Codice della Crisi (fra cui l’art. 112 CCII) sono diretta espressione della suddetta disposizione di legge europea.
L’art. 11 della Direttiva 2019/1023 (Insolvency) stabilisce dunque che “Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3; b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale. c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e d) nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI. Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo; 2.In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate”[2].
Come si accennava, la suddetta normativa europea, riguardante la ristrutturazione trasversale del debito, è stata recepita a livello italiano, nell’ambito del concordato preventivo, con l’art. 112, comma 2, CCII.
Tale disposizione rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale dell’unanimità del voto[3], da parte delle diverse classi dei creditori, ai fini dell’approvazione del concordato in continuità.
Nella sua formulazione previgente rispetto all’ultimo decreto correttivo[4], la disposizione in questione lasciava gli interpreti piuttosto perplessi soprattutto rispetto a quanto veniva enunciato al punto d), la cui formulazione appariva non univocamente interpretabile con riguardo alla possibilità di approvazione del concordato in continuità anche con il voto di minoranza delle classi dei creditori coinvolti nella proposta.
In proposito, si contrapponevano sostanzialmente due diverse scuole di pensiero: da un lato vi era chi riteneva necessario che la proposta di concordato, per essere omologata, fosse comunque approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure da creditori che sarebbero stati almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione[5]; dall’altro lato si ponevano coloro i quali, viceversa, ritenevano che fosse sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi, purché si trattasse di classe formata da creditori che sarebbero stati almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione[6].
Una buona sintesi del primo dei citati orientamenti, volto ad escludere che il dettato dell’art. 112 comma 2, lett. d) volesse significare la possibilità di omologare un concordato preventivo in ragione di un voto di minoranza, era rappresentata dalla recente sentenza del Tribunale di Lecce del 31 maggio 2024. A parere del Tribunale salentino, infatti, “…fermo restando che l’ipotesi ordinaria è quella del consenso unanime di tutte le classi (primo comma), il secondo comma prevede delle ipotesi specifiche e rigorose che consentono al Tribunale di omologare il concordato anche in assenza di consenso unanime ma pur sempre in presenza di almeno il voto maggioritario dei creditori.
La lettera d) del secondo comma contempla infatti due ipotesi, per entrambe delle quali è richiesta l'approvazione della maggioranza, non soltanto per la prima per la quale la lettura è evidente.
La locuzione "in mancanza" va infatti letta soltanto con riferimento alla seconda specifica condizione richiesta, non anche con riferimento alla precondizione necessaria rappresentata dalla maggioranza favorevole delle classi votanti.
In sostanza, la norma va letta come se affermasse: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza di classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione — se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."
In definitiva, la maggioranza delle classi votanti — che si è visto già essere una deroga rispetto alla regola di voto unanime — è in ogni caso richiesta.
Diversamente verrebbe alterato tutto il sistema normativo, consentendosi che una minoranza di creditori — contemplanti "almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione." — sovvertisse la volontà della maggioranza votante, in contrasto con l'impianto del Codice della crisi in materia”.
Come visto, dunque, secondo i Giudici leccesi una lettura della norma che ammettesse la possibilità per una minoranza di creditori di sovvertire la volontà della maggioranza votante, risulterebbe “in contrasto con l'impianto del Codice della crisi in materia”, con conseguente alteramento di tutto il sistema normativo. Da qui una interpretazione “correttiva” di una disposizione altrimenti sovversiva o, perlomeno, stridente con l’ordinamento generale.
Di diverso avviso risultava invece un altro importante precedente giurisprudenziale, quello del Tribunale di Bergamo, il quale, con la sentenza n. 65/2023, pubblicata l’11 aprile 2023, forniva un’interpretazione diametralmente opposta rispetto a quella del Tribunale di Lecce. Il Giudice lombardo, richiamandosi ad una lettura “letterale” della disposizione di legge e, inoltre, interpretando la norma in questione alla luce della Direttiva Insolvency, giungeva a ben altre conclusioni rispetto a quelle più “conservative” di altri giudici.
Per il tribunale bergamasco ogni analisi sul tema della ristrutturazione trasversale dei debiti doveva necessariamente partire da quanto disposto dall’art. 109, comma 5, CCII, il quale dettava, e tuttora detta, la regola generale in merito alle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta di concordato preventivo: in caso di concordato in continuità, è in particolare necessario il voto favorevole di tutte le classi di creditori.
Il successivo articolo 112, comma 2, CCII, disciplina invece il caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale. La norma consentiva (e tutt’ora consente) al debitore, in particolare, di fare istanza al Tribunale volta ad ottenere l’omologazione del concordato non approvato dai creditori, qualora fossero ricorse congiuntamente le quattro condizioni stabilite alle lettere a)-d) stabilite dal secondo comma.
La sentenza de Tribunale di Bergamo si concentrava quindi nell’analizzare la disciplina dettata dalla lettera d) la quale, come detto, riguarda(va) la ristrutturazione trasversale dei debiti dell’impresa, consistente nella possibilità di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione, che esse abbiano respinto con il loro voto contrario, in forza di un piano omologato dall’autorità giudiziaria, nonostante appunto il dissenso di una o più classi di creditori.
Quindi, ricostruisce il Giudice bergamasco “ai fini della ristrutturazione trasversale dei debiti occorre che il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi di voto ("i"), oppure "in mancanza" da almeno una delle classi di voto ( "ii "). Nella Direttiva l’uso del punto e virgola prima della locuzione "in mancanza" rende certo e inconfutabile che la previsione di cui al romanino "ii" (ossia l'approvazione di almeno una classe) sia alternativo rispetto alla previsione di cui all'intero romanino "i" (ossia all'approvazione da parte della maggioranza di classi)”.
“Pertanto secondo il canone ermeneutico della interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea, anche l’art. 112, 2° comma, lett. D del CCII va interpretato nel senso che la proposta di concordato è approvata dalla "maggioranza delle classi ... oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe ... "”.
Pertanto, nel caso in cui la proposta non fosse stata approvata dalla maggioranza delle classi, sarebbe occorso valutare se la proposta fosse stata approvata “da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione” (lettera d), seconda parte).
Per il Tribunale di Bergamo, come detto, la norma del Codice della Crisi appena richiamata corrispondeva alla parte della Direttiva costituita dall’art. 11, lett. b), ii), “al lume della quale va interpretata e ricostruita”[7].
In sintesi, per la sentenza in commento, la Direttiva Insolvency consentirebbe all’autorità giudiziaria di omologare la proposta concordataria solo se essa sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati), che nel concordato venga trattata in maniera deteriore (“che subisce pregiudizio”) rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale. Tale classe deve essere diversa da una classe di creditori (chirografari), che non riceverebbe alcun pagamento nell’ipotesi di prosecuzione dell’impresa in crisi o nell’ipotesi di alternativa liquidatoria.
“Declinando il significato della norma interna alla luce di quella unionale di cui all’articolo 11 della Direttiva sopra analizzato” continua il Tribunale di Bergamo “il 2° comma lett. D dell art. 112 CCII va così interpretata: il Tribunale omologa il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta è stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
In tal senso, la ratio della norma sarebbe stata quella di favorire al massimo la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica di continuità aziendale, in grado di consentire di riammettere nel mercato l’impresa in crisi e di mantenere i posti di lavoro in essa impiegati. Per ottenere l’omologazione con l’approvazione dell’autorità giudiziaria e quindi al di fuori di una logica di autonomia negoziale fra il debitore ed i suoi creditori, sarebbe occorso, secondo la motivazione della sentenza “quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, che sia, per così dire “maltrattata” nella proposta concordataria e pur tuttavia sia fiduciosa nella bontà della proposta di “rilancio” dell’impresa”.
Pertanto, in estrema sintesi, in base a tale interpretazione risultava possibile la ristrutturazione trasversale del debito con voto di minoranza (al limite col voto di una sola classe di creditori) in presenza di un concordato in continuità che, al tempo stesso, non avesse previsto soluzioni deteriori rispetto all’alternativa liquidatoria; nel quale il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito in modo tale da non danneggiare le classi dissenzienti; in cui nessun creditore avesse ricevuto più dell’importo del proprio credito. Per il Tribunale di Bergamo, inoltre, il creditore di minoranza consenziente sarebbe dovuto risultare appartenere ad una classe “privilegiata” e, per così dire, “maltrattata” rispetto alle proprie legittime aspettative in caso di liquidazione[8]. Il senso ultimo della ristrutturazione trasversale “di minoranza” appariva, dunque, quello di consentire la continuità d’impresa una volta che fosse stata attestata la non deteriorità della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, ciò consentendo di “scavalcare” il dissenso dei creditori in quanto pretestuoso, non razionale o ragionevole.
È evidente come le interpretazioni del Tribunale di Lecce e del Tribunale di Bergamo apparissero diametralmente opposte. Il primo, sulla base di un’interpretazione “conservativa” della normativa in materia di concorsuale, non ammetteva la possibilità, per una minoranza di creditori, di sovvertire la volontà della maggioranza votante; il secondo, invece, interpretando le disposizioni di diritto interno alla luce della normativa europea, individuava una nuova ratio della disciplina, volta a favorire quanto più possibile una logica di continuità aziendale orientata a consentire di riammettere nel mercato l’impresa in crisi, anche se ciò avesse contrastato con la volontà della maggioranza dei creditori[9].
Il contrasto giurisprudenziale in questione (emblematico di un ampio e diffuso dibattito) descriveva, più in generale, due diversi paradigmi interpretativi della normativa in materia di crisi di impresa. In effetti, ritenere che vi fosse la possibilità di omologare un concordato con l’approvazione solo di una classe, o comunque di una minoranza di classi di creditori, cambiava il significato stesso del voto espresso.
Per alcuni autori, infatti, “il voto dei creditori non è più volto all’approvazione del concordato, ma svolge la diversa funzione, da un lato, di verifica dell’eventuale presenza di un veto insuperabile dei creditori rispetto alla soluzione concordataria, dall’altro lato, di disposizione del diritto individuale (del singolo creditore) o del diritto collettivo (della classe) rispetto alla distribuzione del valore del patrimonio del debitore” [10].
a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7[11];
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”.
La disposizione in commento prevede, in sintesi, la possibilità di superare la regola dell’unanimità del voto dei creditori[12], e quindi di omologare il concordato in continuità con voto di maggioranza, in presenza di alcune precise condizioni, che dovranno verificarsi congiuntamente, ovvero:
La disposizione prevede anche un’ulteriore eccezione alle regole generali, in grado di consentire di omologare il piano di concordato in continuità col voto di minoranza delle classi di creditori o, addirittura, col voto favorevole di una sola classe di creditori. Ciò può avvenire, ferme restando le predette condizioni a), b) e c), quando:
In definitiva, alla luce dell’ultima riportata riforma, le ipotesi di approvazione del concordato in continuità aziendale possono così sintetizzarsi:
La disposizione consente quindi all’autorità giudiziaria di omologare la proposta concordataria anche contro il volere della maggioranza delle classi di creditori, ciò nel momento in cui sia stata approvata da almeno una classe di creditori c.d. “interessati”. Costoro possono essere individuati sulla base di una “simulazione di distribuzione del valore del piano concordatario alternativa rispetto a quello effettivamente offerta nella proposta, ma basata sull’applicazione della regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione. Utilizzando come base il valore per come identificato nel piano (comprensivo, si ripete, anche del plusvalore di concordato), si applica su tutto il valore la regola della priorità assoluta e si verifica quali classi di creditori sarebbero soddisfatte anche solo parzialmente”[13]. Pertanto il voto favorevole anche di una sola classe composta da tali creditori “interessati” è sufficiente ai fini della ristrutturazione trasversale del debito nel concordato in continuità.
Il legislatore della riforma ha quindi introdotto (o, meglio, ha confermato e precisato meglio) la possibilità, per il Tribunale, di omologare il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta è stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Ratio di tale previsione è evidentemente quella di agevolare quanto più possibile la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica di continuità aziendale, e quindi di consentire la riammissione nel mercato di imprese in crisi in grado di proporre un valido piano di risanamento aziendale e, dunque, di conservare almeno in parte i posti di lavoro in esse impiegati, sempre che ciò sia possibile senza arrecare pregiudizio ai creditori. In tal modo i presupposti per l’omologazione del piano di concordato appaiono profondamente modificati rispetto a quanto avveniva storicamente nell’ambito della legge fallimentare, quest’ultima rigorosamente ancorata ad una logica di autonomia negoziale fra il debitore ed i suoi creditori.
In tale contesto, in effetti, il voto dei creditori, più che essere finalizzato all’approvazione del concordato, può avere la funzione di porre un veto insuperabile rispetto alla soluzione concordataria. In caso di voto contrario unanime da parte delle classi di creditori, infatti, la proposta non potrà essere sottoposta al vaglio di omologazione da parte del tribunale. Inoltre, con riguardo alla distribuzione del valore del patrimonio del debitore, il voto del singolo creditore legittimerà quest’ultimo all’opposizione all’omologazione per contestare il difetto di convenienza; al contempo, il voto della singola classe dissenziente consentirà a questa di contestare l’eventuale mancato rispetto delle regole di distribuzione orizzontale e verticale del patrimonio, in base al principio di non discriminazione e alle regole di priorità[14].
Prima di approfondire tale specifica tematica, che ha anch’essa conosciuto un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale nel recente passato, è utile rilevare come quella del cram down fiscale e contributivo costituisca una delle fondamentali innovazioni nell’ambito del diritto concorsuale. In tema di transazione tributaria e contributiva, il cram down consiste nella possibilità, in caso di mancato raggiungimento di accordo transattivo volontario con le amministrazioni pubbliche creditrici, di procedere mediante richiesta al tribunale dell’omologa forzosa della proposta formulata dall’impresa debitrice. È così assegnato, all’autorità giudiziaria ordinaria, il potere di omologare forzosamente il piano proposto ai creditori da parte dell’impresa debitrice, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione risulta determinante, ciò tanto nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 63, comma 4, CCII), quanto nel caso di concordato preventivo (articolo 88, commi 3 e 4, CCII).
Tornando alla questione specifica relativa alla transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, occorre dire che la stessa è stata ampiamente interessata dai recenti interventi correttivi al Codice della crisi, culminati infine nel D.Lgs. del 13 settembre 2024, n. 136. La disposizione di riferimento fino al recente passato era infatti data dal comma 2 bis dell’art. 88 del Codice. Si prevedeva, in particolare, che il tribunale potesse disporre l’omologazione forzosa della transazione tributaria e contributiva quando l’adesione dei creditori pubblici (fisco, INPS ed INAIL) fosse risultata determinante “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1” e, al contempo, avesse garantito il soddisfacimento di tali creditori in maniera “conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Si era dunque posto il problema, sulla base della suddetta normativa, se fosse o meno ipotizzabile la transazione tributaria nell’ambito del concordato in continuità. Lo scoglio principale rispetto a tale opzione veniva fatto risalire, da certa parte della giurisprudenza[15], al richiamo da parte del comma 2 bis dell’art. 88 CCII al solo comma 1 dell’art. 109 CCII (dedicato al concordato liquidatorio) e non anche al comma 5 del medesimo articolo (relativo al concordato in continuità).
Oltre a ciò, l’orientamento giurisprudenziale in questione evidenziava – fra le altre cose - come l’incipit dell’art. 88, comma 1, CCII stabilisse come dato fermo “quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2”, in tal modo suggerendo la prevalenza e la sovrapposizione della disciplina relativa alla ristrutturazione trasversale dei debiti su quella della transazione fiscale e contributiva, intendendosi dunque i detti istituti come fra loro alternativi.
Invero, già prima delle ultime riforme, la dottrina più accorta aveva ampiamente dimostrato come non fosse corretto escludere la possibilità di transazione tributaria nell’ambito del concordato in continuità[16]. Allo stesso modo, anche parte della giurisprudenza aveva precisato le ragioni per ritenere certamente applicabile la disciplina di cui all’art. 88 CCII alla continuità aziendale[17]. Si rinvia pertanto a quanto già argomentato da altri Autori in merito alla tematica in questione relativamente al periodo antecedente rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024.
Per ciò che concerne la disciplina odierna, si evidenzia che l’attuale la norma di riferimento in tema di cram-down fiscale e contributivo in ambito di concordato preventivo in continuità sia rappresentata dal comma 4 dell’art. 88 CCII, che espressamente disciplina tale tematica. Insieme al comma 3, che riguarda invece la transazione tributaria nel concordato liquidatorio, il nuovo comma 4 dell’art. 88 CCII sostituisce l’abrogato comma 2 bis.
Il riformato comma 4, primo periodo, prevede dunque che “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”.
La nuova disposizione sembra voler superare le diatribe che ne hanno preceduto l’emanazione.
Innanzitutto vi è, come in passato, un espresso richiamo alle norme sulla ristrutturazione trasversale dei debiti in ambito di concordato in continuità (“Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2…); tuttavia, subito dopo, il legislatore esplicita la possibilità per il tribunale di omologare forzosamente il concordato in continuità “anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria…”. Non vi è, inoltre, alcun richiamo al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, CCII, come invece avveniva nel vecchio comma 2 bis. Tutto ciò non lascia dubbi sul fatto che la disciplina della transazione tributaria possa applicarsi anche alle ipotesi di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale.
È poi da sottolineare come sia finalmente esplicitato che la “mancata adesione” dei creditori pubblici comprende il voto contrario, da parte dell’A.F. e degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie. Anche in questo caso è evidente la volontà di superare le gravi difficoltà interpretative del recente passato[18].
È dunque attualmente incontestabile il potere di sindacato, da parte del tribunale, sul voto negativo espresso dall’amministrazione tributaria e previdenziale e, conseguentemente, di omologazione forzosa della proposta formulata dall’impresa debitrice laddove questa rispetti i requisiti stabiliti per legge, risultando non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Anche in questo caso non sono mancate, anche di recente, posizioni critiche rispetto alla possibilità di coordinare e conciliare le due diverse discipline[19]. Si è ad esempio detto che “aderendo all’opzione interpretativa che propugna la possibilità di invocare il potere del tribunale di omologare il concordato in continuità tramite cross class cram down malgrado la mancanza di consenso delle amministrazioni fiscali e previdenziali, ci si potrebbe ritrovare in una situazione estrema (ma comunque plausibile) in cui il tribunale venga sollecitato ad effettuare la valutazione del cram down fiscale onde considerare il creditore fiscale o previdenziale -in caso di vaglio positivo- alla stregua di un creditore che abbia aderito alla proposta di concordato e, allo stesso tempo, sempre il tribunale sia chiamato ad omologare il concordato facendo ricorso alle valutazioni proprie della cross class cram down. In sostanza, in quest’ottica, la proposta di concordato potrebbe essere omologata pur in difetto di una seppur minima approvazione da parte del ceto creditorio, approdo che non appare accettabile nella prospettiva (forse tradizionale, ma tant’è ancora attuale) secondo cui la ristrutturazione del debito è istituto ancorato all’esistenza di una volontà tanto del debitore, quanto del ceto creditorio”[20]. Il timore dell’Autrice, comprensibilmente, è quello di approdare ad una forma di concordato piuttosto paradossale nella quale, in presenza di debiti di tipo tributario e previdenziale, il giudice possa essere nella posizione di omologare la proposta debitrice addirittura in difetto di ogni consenso da parte dei creditori, ciò in ragione del cram down tributario atto a superare le resistenze delle amministrazioni creditrici.
Da qui la comprensibile resistenza rispetto soluzioni interpretative attraverso cui legittimare l’imposizione al Fisco di una ristrutturazione del debito non votata da nessun creditore, ciò sulla base di “un non meglio codificato diritto del debitore a una ristrutturazione a qualunque costo”.
Come si accennava, l’ultima versione dell’art. 88 appare scritta per rispondere a tali legittime perplessità. In effetti, ai sensi del comma 4, secondo periodo di tale disposizione è stabilito che “Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
Sembrerebbe, dunque, che, alla luce dell’ultima riforma, non potrà normalmente darsi il caso (visto con diffidenza, non a torto, da certa dottrina) in cui il tribunale – incrociando le regole del cross class cram down e quelle del cram down fiscale - si possa arrogare il potere di omologare il concordato in continuità superando il dissenso (o l’inerzia) delle amministrazioni fiscali e previdenziali. Ciò, tuttavia, come ci si appresta a considerare, conosce una rilevante eccezione, vale a dire quella relativa al caso in cui l’adesione delle amministrazioni creditrici appaia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi creditrici.
In particolare, si ritiene che l’applicazione del cram down fiscale e contributivo - ovvero la possibilità di omologa forzosa della proposta concordataria su decisione del tribunale in superamento del mancato consenso dei creditori pubblici - non risulti necessariamente alternativa ed incompatibile rispetto alla ristrutturazione trasversale dei debiti. Infatti, come visto, per espressa previsione del quarto comma dell’art. 88 CCII, “ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”. L ’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, richiamato dall’art. 88 CCII, si riferisce la voto favorevole di almeno una classe “interessata” che, date le ulteriori condizioni previste per legge, può risultare determinante per l’approvazione del concordato in continuità. Solo per tale fattispecie è dunque espressamente stabilita la regola del voto espresso da parte dei creditori pubblici. Non altrettanto pare doversi viceversa ritenere per gli altri casi di ristrutturazione trasversale, vale a dire per ciò che concerne l’ipotesi di adesione a maggioranza ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera d), prima parte. Pertanto, nel contesto di un concordato in continuità, il tribunale potrà omologare la proposta dell’impresa debitrice anche in caso di mancanza di adesione (che comprende il voto contrario) da parte dei creditori pubblici, se il voto di questi ultimi risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, fermo ovviamente restando che il piano debba apparire non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Forse qualche dubbio residuo potrebbe tutt’ora sorgere a livello interpretativo laddove si ritenesse che il rimando dell’art. 88, comma 4, CCII, all’articolo 112, comma 2, lettera d), CCII, vada inteso nel senso di ricomprendere, nel rimando stesso, tutto il contenuto della lettera d) e non solo la seconda parte di tale disposizione. Se così fosse, potrebbe ipotizzarsi che l’adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta debba essere necessariamente espressa sia per il raggiungimento del consenso a maggioranza delle classi (lettera d, prima parte) e sia per il raggiungimento dell’approvazione di almeno una classe di creditori interessati (lettera d, seconda parte, numeri 1 e 2). In tal caso, l’unico caso ammissibile di cram down fiscale sarebbe quello nel quale il voto delle amministrazioni risultasse determinante per il raggiungimento dell'unanimità delle classi consenzienti. Si ritiene tuttavia che una tale lettura non rispetterebbe né la lettera né lo spirito delle norme citate. In particolare, il rimando operato dall’art. 88, comma 4 alla “condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2”, affinché l’adesione dei creditori pubblici debba necessariamente essere espressa, sembra riferirsi, anche a livello letterale, esclusivamente alla seconda parte della disposizione dettata dalla lettera d), l’unica in effetti che risulta concatenata con i numeri 1 e 2. A controprova, è lo stesso articolo 88, comma 4, che specifica che il tribunale omologa il piano se la adesione delle amministrazioni è determinante ai fini del raggiungimento “della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d)”, senza, in questo caso, ulteriori specificazioni riguardo al prosieguo della norma (“numeri 1 e 2”) e senza alcuna precisazione, dunque, di una necessaria adesione espressa.
In definitiva, se la lettura fin qui operata sulle norme è corretta, le regole sul cram down fiscale e quelle sulla ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down) potranno avere un unico punto di intersezione, ovvero quello dato dalla prima parte della lettera d) del secondo comma dell’articolo 112 CCII. Potrà, cioè, darsi ristrutturazione trasversale mediante voto di maggioranza delle classi dei creditori anche eventualmente considerando come favorevole (mediante cram down) la mancata adesione (o il voto contrario) delle amministrazioni, laddove il voto del creditore pubblico risulti determinante appunto per il raggiungimento della maggioranza.
Viceversa, sarà necessario il voto espresso in senso favorevole, da parte delle amministrazioni creditrici (escludendosi dunque l’opzione del cram down), nei casi previsti dalla seconda parte della suddetta lettera d), vale a dire quando il creditore pubblico possa intendersi come mera classe “interessata” ai sensi della appena citata disposizione, ed il cui voto non consentirebbe comunque il raggiungimento della maggioranza delle classi. Ovviamente permane l’ipotesi di cram down fiscale quando il voto dei creditori pubblici risulti determinante per il raggiungimento dell’unanimità delle classi consenzienti.
Una tale lettura, che si ritiene coerente con il dettato normativo, costituisce un compromesso accettabile fra, da un lato, le esigenze del Fisco e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie a non vedersi esautorare in maniera potenzialmente sistematica dalle proprie prerogative di creditori e, dall’altro lato, la volontà di favorire la continuità aziendale tutte le volte in cui questa appaia sostenibile e rispettosa anche degli interessi dei creditori[21].
Il cram down tributario non sarà viceversa applicabile, in quanto di fatto superfluo, tutte le volte in cui il concordato potrà essere omologato in virtù delle regole sulla ristrutturazione trasversale e nonostante il voto contrario delle amministrazioni creditrici; tanto, come visto, potrà avvenire, in primo luogo, in caso di raggiungimento del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi (diverse da A.F., INPS e INAIL)[22]; in secondo luogo, in ragione del voto favorevole di almeno una classe “interessata”[23].
Il cram down tributario non sarà infine applicabile, come ovvio, quando risultati superfluo sia per il raggiungimento dell’adesione a maggioranza che per il raggiungimento dell’unanimità delle classi creditrici alla proposta di concordato.
L’altra faccia della medaglia in tale discorso è, per così dire, quella relativa al ruolo dell’autorità giudiziaria. Il tribunale, che sarebbe, secondo le disposizioni di legge, apparentemente chiamato ad un ruolo quasi di tipo “notarile”, nel senso di dover valutare il rispetto della “mera ritualità” delle procedure, lasciando principalmente ai creditori il vaglio circa la fattibilità economica del piano di concordato, in realtà è chiamato (e lo sarà presumibilmente sempre di più) a svolgere una funzione decisamente centrale anche sotto l’aspetto del merito delle questioni; il tutto, ovviamente, anche attraverso l’ausilio del commissario giudiziale e dell’esperto attestatore. È infatti piuttosto prevedibile che il tribunale assumerà un ruolo di “supplenza” rispetto alle scelte dei creditori dissenzienti quando si tratterà di stabilire se omologare o meno il piano di risanamento laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 88, comma 4, e 112 CCII,
Venendo all’analisi della disciplina codicistica, il giudizio di omologa del concordato preventivo è attualmente regolato dagli artt. 48 e 112 CCII[24].
L'art. 48 CCII (disposizione fortemente interessato dalle modifiche imposte dalla direttiva Insolvency) si occupa solo dei profili processuali del giudizio di omologa del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'art. 112 CCII, invece, si occupa della omologazione del concordato, sia quello liquidatorio che quello in continuità.
Nella versione originaria del Codice, l’art. 112 riproduceva sostanzialmente l'art. 180, comma quarto, L.F., anch'esso intestato al “giudizio di omologazione”, richiamando esclusivamente la regola del cram down, in forza della quale, in presenza di un concordato in cui i creditori fossero stati suddivisi in classi, il creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente potesse contestare la convenienza della proposta davanti al tribunale, mentre nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, il giudizio di convenienza poteva essere sollecitato soltanto dai creditori dissenzienti, che rappresentassero almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto.
Al comma 1 dell’art. 112, lettere a) – e), il Codice detta regole comuni per la omologa di ogni tipo di concordato. In particolare viene stabilito il tribunale omologa il concordato verificati:
Quanto all’ammissibilità della proposta occorre notare che l’art, 47 CCII, nel disciplinare l'apertura della procedura, prevede il vaglio dell'ammissibilità della proposta solo per il concordato liquidatorio mentre per il concordato in continuità il controllo si dovrebbe limitare alla “ritualità” della proposta, salvo poi prevedere immediatamente un’ipotesi di inammissibilità (e non di irritualità) consistente nella manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori. L'espressione “ritualità” evoca una regolarità di tipo procedurale, che in realtà mal si attaglia alla proposta che ha contenuto negoziale: posto che poi, in sede di omologa, la legge prevede la verifica della ammissibilità per ogni tipo di proposta, tale concetto in sede di apertura del procedimento va ragionevolmente condotto, volendogli dare un significato concreto, a quello di rispetto delle regole imperative dettate dal CCII, o da eventuali leggi speciali, per la formulazione della proposta e del piano che la sorregge.
Ed infatti l'art. 112, comma 1, lett. c), CCII nel disciplinare appunto il giudizio di omologazione ribadisce che il tribunale, per qualunque tipo di concordato, deve sempre verificare “l’ammissibilità della proposta”.
É quindi indubbio che in sede di omologa il giudice debba vagliare (nuovamente) la ricorrenza dell’ammissibilità ovvero la non incompatibilità del piano con norme inderogabili ad esempio l’apporto delle risorse esterne nel liquidatorio; il rispetto delle regole di distribuzione nella continuità; il rispetto della soglia minima di soddisfacimento dei chirografari nel liquidatorio; la regolarità, completezza, autonomia della attestazione; la presenza della necessaria attestazione in caso di soddisfacimento dei prelazionari nei limiti della capienza; la corretta formazione delle classi e indicazione specifica dei criteri di formazione; la presenza della indicazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili, anche al fine di valutare la mancata deteriorità della proposta in relazione alla prospettiva liquidatoria.
Del resto, la giurisprudenza non ha mai dubitato del fatto che in sede di omologa potessero e dovessero essere nuovamente verificate le condizioni di ammissibilità o c.d. fattibilità giuridica o legittimità della proposta, non essendo scesa nessuna sorta di giudicato su tali circostanze in esito al giudizio di ammissione[25].
Quanto alla c.d. fattibilità economica, l'art. 112, comma 1, lett. g), CCII prevede che nei concordati diversi da quelli in continuità — quello liquidatorio, oppure quello con assuntore — in fase di omologa occorre altresì vagliare “la fattibilità del piano”, “intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
La regola evoca quanto stabilito in fase di apertura dall'art. 47 laddove in sede di ammissione alla procedura, nel valutare pur sempre la fattibilità del piano liquidatorio, si discorre ancora una volta “di non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Ed è lo stesso art. 7, comma 2, CCII come novellato dal D.lgs. n. 83/2022, ad imporre al tribunale di accertare, quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore, che il piano “non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Può quindi affermarsi, come sostiene la maggior parte della dottrina, che il tribunale sia chiamato sempre, sia nella fase di ammissione che in quella di omologa, a valutare il piano sotto il profilo della fattibilità economica con un sindacato che tuttavia si ferma alla manifesta inattitudine, senza ulteriori indagini che, stando alla lettera della norma, non sono autorizzate, se non sulla base di precisi motivi di opposizione all'omologa.
L'art. 112, comma 1, lett. f), CCII, per l'ipotesi del solo concordato in continuità, stabilisce che il tribunale debba verificare che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, in ottemperanza al disposto dell'art. 109, comma 5, CCII (unanimità delle classi). Inoltre, da un lato, scompare dal punto di vista letterale il parametro della “fattibilità” del piano, sostituito da una valutazione meno rigorosa, ancorata alle “ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”, dall'altro si punta l'attenzione sugli eventuali nuovi finanziamenti ricevuti dall'imprenditore, che devono essere assolutamente necessari per l'attuazione del piano e tali da non pregiudicare gli interessi dei creditori. Parallelamente, non diversamente da quanto previsto dalla lett. g) per il concordato diverso dalla continuità, l'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, stabilisce che è inammissibile la domanda di accesso al concordato con continuità aziendale “se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.
In definitiva in entrambi i tipi di procedura, sia pure in fasi diverse, vale a dire in quella di ammissione e in quella di omologa si parla di “manifesta inidoneità", riferita nell’un caso “alla soddisfazione dei creditori" e nell’altro “agli obiettivi prefissati". Di conseguenza è possibile affermare che anche nel concordato in continuità aziendale, come nel liquidatorio, al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la “fattibilità” economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza, del resto, con la formula adottata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11216 del 2021). E soprattutto e prima di tutto va verificata la ammissibilità, nel senso della legittimità o conformità a norme imperative, della proposta.
Del resto a fronte dello specifico obbligo per il giudice di verificare l'ammissibilità della proposta in sede di omologa (art. 122, comma 1, CCII) non è ragionevole ritenere che in sede di apertura al tribunale sia preclusa la valutazione di tale presupposto, inteso come rispetto delle norme di legge, imponendosi cosi la apertura di un concordato inammissibile e quindi non omologabile: si tratta di ipotesi irragionevole e contraria ad ogni principio di economicità e di ragionevole durata delle procedure.
Alla luce delle norme di cui agli articoli 88 e 112 CCII, così come riformate dal D.Lgs. del 13 settembre 2024, n. 136, si voluto rappresentare come l’istituto del concordato in continuità appaia oggi uno strumento profondamente diverso rispetto a quello che veniva regolamentato nell’ambito della legge fallimentare. Si è pertanto dato conto del nuovo ruolo assegnato ai creditori e al voto da costoro espresso; in particolare, si è evidenziata la specifica situazione dei creditori pubblici, la cui adesione alla proposta dell’impresa debitrice può, in determinati casi, essere forzata tramite cram down per il raggiungimento della maggioranza dei voti necessari ai fini dell’omologa; si è infine riferito della peculiare posizione dell’autorità giudiziaria, la cui funzione, lungi dall’essere secondaria, si appresta a divenire – in base alle recenti modifiche normative – sempre più centrale.
Per concludere, si ritiene che, con riguardo al concordato preventivo in continuità, si aprano nuovi e ampi scenari applicativi. L’istituto in questione, in effetti, appare oggi particolarmente versatile e in grado di affrontare situazioni di crisi d’impresa che, fino al recente passato, avrebbero potuto incontrare scogli invalicabili nella mancata adesione dei creditori, pubblici e non. Come si è visto, dunque, lo strumento è stato ridisegnato per consentire quanto più possibile l’obiettivo del risanamento aziendale nella prospettiva della continuità d’impresa, ciò anche a discapito delle logiche di autonomia negoziale fra debitore e creditori che ne hanno sempre rappresentato – oggi molto meno - un caposaldo.
Note: