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Saggio

Auto ed eterotutela dei creditori nella composizione negoziata della crisi*

Marco Greggio, Avvocato in Padova

2 Novembre 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il presente contributo analizza la posizione dei creditori nella composizione negoziata della crisi, con particolare riferimento ai poteri di autotutela normativamente attribuiti dal Codice della crisi. All’esito della ricostruzione del duplice significato sotteso al concetto di autotutela, si esaminano alcuni profili della procedura di composizione negoziata, quali la conduzione delle trattative e la conferma delle misure protettive, anche relativamente ai creditori bancari, per concludere con un approfondimento in tema di concordato semplificato. 
 
This paper examines the role of creditors in the negotiated settlement of business crisis, with particular reference to the self-protection powers granted by the Crisis Code. After reconstructing the dual meaning of self-protection, the discussion focuses on specific aspects of the negotiated settlement procedure, such as the conduct of negotiations and the confirmation of protective measures, including those concerning banking creditors, and concludes with an in-depth examination of the simplified arrangement with creditors. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa. La rilevanza della CNC nella prassi
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e ora disciplinata nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, rappresenta ad oggi una delle procedure di regolazione della crisi più utilizzate dagli imprenditori. 
I dati elaborati da Unioncamere[1] dimostrano che la composizione negoziata è divenuta il primo istituto scelto per la regolazione della crisi[2], contando ben 1776 istanze presentate soltanto nel corso del 2025. Il dato assume ulteriore rilievo se si pensa che, nello stesso periodo, il concordato preventivo registrava meno di 900 domande, mentre gli accordi di ristrutturazione erano inferiori a 350 unità[3].
Al pari del successo che ha registrato nella prassi, la CNC è stata, sin dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021, oggetto di numerosi approfondimenti da parte della dottrina specialistica[4]. La prospettiva spesso adottata da questi studi è quella del debitore, atteso che l’iniziativa per l’accesso alla CNC spetta esclusivamente all’imprenditore, che è anche l’unico legittimato a domandare l’applicazione delle misure protettive, nonché il soggetto che può accedere infine ad una delle soluzioni di cui all’art. 23 CCII. 
Malgrado la riforma del diritto concorsuale italiano abbia come obiettivi principali da perseguire la ristrutturazione dell’impresa e la continuità dell’attività aziendale, meritevole di approfondimento risulta anche il ruolo rivestito dai creditori, quali interlocutori necessari dell’imprenditore-debitore, fin dalla fase di avvio delle trattative. 
Per tale ragione, nel presente contributo si intende analizzare la prospettiva dei creditori nel contesto della composizione negoziata della crisi, riservando particolare attenzione alle prerogative e alle forme di tutela che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riserva loro. Le riflessioni si concentreranno soprattutto sull’autotutela, nelle due diverse accezioni che denotano questo concetto giuridico: dunque, è opportuno iniziare la disamina proprio dalle diverse definizioni che la dottrina ha proposto in tema di autotutela. 
2 . Ricostruzione delle possibili definizioni di auto ed eterotutela
L’autotutela può essere definita come un potere di protezione diretta dei propri diritti e interessi giuridici senza necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria[5]. 
Il nostro ordinamento conosce ipotesi di autotutela amministrativa, nelle due forme dell’autotutela decisoria, intesa come potere della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti giuridici, e dell’autotutela esecutiva, che consente alla p.a. di eseguire coattivamente provvedimenti impositivi di obblighi a destinatari finali[6]. 
Ai fini del presente contributo, interessa però esclusivamente l’autotutela civilistica, la quale viene definita come un comportamento di reazione ad un altrui fatto illegittimo, che sia “idoneo a incidere negativamente sulla posizione dell’“avente diritto” e, al tempo stesso, non conforme ai principi generali […] ovvero un fatto che, nel colpire la sfera giuridica di un soggetto, risulti oggettivamente pregiudizievole per altri”[7]. 
In prima istanza, va chiarito che nel nostro ordinamento l’autotutela civilistica rappresenta un’ipotesi eccezionale: invero, la Costituzione, agli artt. 101 e 102, affida all’autorità giudiziaria l’esercizio della funzione giurisdizionale e, conseguentemente, il Codice civile all’art. 2907 c.c. chiarisce che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte”. Pur costituendo un collegamento tra processo e diritto sostanziale, quest’ultima norma contiene altresì importanti indici sul carattere eccezionale dell’autotutela, chiarendo implicitamente che i privati devono ricorrere all’autorità giurisdizionale per ottenere la tutela dei propri diritti[8], esponendosi per converso al rischio di sanzioni anche di natura penale, laddove esercitino arbitrariamente le proprie ragioni, usando violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o sulle persone (art. 393 c.p.)[9]. 
In sostanza, l’elemento che caratterizza la nozione di autotutela civilistica è “l’impossibilità per chi vi ricorre di adire il giudice o, comunque, il suo configurarsi come azione alternativa o sostitutiva rispetto all’intervento giurisdizionale per reagire all’altrui violenza o minaccia”[10]. Più nel dettaglio, sotto il profilo classificatorio, l’autotutela civilistica si distingue in unilaterale o consensuale. 
È detta unilaterale, se opera per il fatto della (sola) parte interessata. L’autotutela unilaterale è a sua volta distinguibile in: i) attiva, come la legittima difesa o lo stato di necessità, la cui sussistenza esclude la responsabilità risarcitoria dell’agente[11]; ii) passiva, che invece consiste in un comportamento di natura omissiva[12] (si pensi all’eccezione di inadempimento). 
Viceversa, l’autotutela consensuale presuppone un accordo tra le parti: per esempio, nel caso di una clausola penale che forfettizzi il danno risarcibile nell’eventualità di un inadempimento, o nell’ipotesi di autotutela con funzione prevalentemente cautelare, come la costituzione di un pegno o la prestazione di altra garanzia[13]. 
Nelle fattispecie sopra analizzate è quindi consentito ad un soggetto, diverso dalla p.a., di tutelare il proprio interesse giuridico senza l’intervento dell’autorità giudiziaria: nel caso della clausola penale, il danneggiato non è tenuto ad iniziare un procedimento innanzi al giudice per ottenere l’accertamento dell’inadempimento, del relativo danno e, conseguentemente, la condanna del debitore. Quella appena delineata è una forma di autotutela rilevante anche per i creditori nella composizione negoziata della crisi, su cui si tornerà nel prosieguo. Difatti, in assenza di misure protettive e cautelari, i creditori possono tutelare i propri interessi ricorrendo ai vari strumenti di autotutela che l’ordinamento prevede, ma pur sempre entro i limiti di legge. 
Ai fini del tema trattato, dev’essere presa in considerazione anche una seconda nozione di autotutela, declinata nel contesto del diritto della crisi[14], ove si è soliti distinguere tra ipotesi di autotutela ed eterotutela, a seconda del soggetto al quale è affidata la protezione degli interessi delle parti coinvolte nella situazione di crisi o insolvenza. Nello specifico, si parla di autotutela se la protezione degli interessi dei soci e soprattutto dei creditori è affidata alla loro iniziativa; al contrario, se la protezione degli interessi dei creditori è rimessa all’intervento dell’organo giurisdizionale, si discute di eterotutela[15]. 
Entrambe le nozioni di autotutela sopra delineate possono venire in considerazione nella CNC, atteso che i creditori hanno a disposizione gli strumenti di autotutela civilistica, salva l’applicazione di misure protettive o cautelari, e parimenti alcune istanze di tutela degli interessi dei creditori sono rimesse alla loro iniziativa, come si avrà modo di approfondire. 
Si potrebbe allora ritenere la CNC il terreno di elezione dell’autotutela, dato il suo carattere spiccatamente stragiudiziale, che emerge già a partire dalle modalità di accesso e conduzione delle trattative, fino alle numerose soluzioni “negoziali” contemplate all’art. 23 CCII. Del resto, l’intervento del Tribunale è solo eventuale e limitato essenzialmente ai casi di conferma delle misure protettive e cautelari, nonché di autorizzazione alla stipula di atti di cui all’art. 22 CCII[16]. 
Prima di entrare nel merito della questione, tuttavia, è opportuno delineare l’ambito normativo nel quale si trovano ad operare i creditori nel corso delle trattative. 
3 . La posizione dei creditori nella composizione negoziata della crisi
L’intera disciplina del diritto concorsuale si sviluppa attorno ad un delicato equilibrio tra tutela del debitore e tutela dei creditori e anche la composizione negoziata della crisi non fa eccezione. Come dichiarato in partenza, il presente contributo intende concentrarsi sulla posizione dei creditori nel contesto di questo nuovo istituto, partendo dalla disamina delle prerogative e dei doveri attribuiti loro dalla nuova disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Con riferimento ai doveri, l’art. 4, comma 1, CCII prevede che il debitore, ma anche “i creditori e ogni altro soggetto interessato” devono comportarsi secondo buona fede e correttezza nel corso delle trattative. In aggiunta, il comma quarto sancisce il dovere (in primis per i creditori) di collaborare lealmente con il debitore e con l’esperto, rispettando la riservatezza sulla situazione del debitore. 
Il legislatore, pertanto, prevede non solo per l’imprenditore, ma anche per i creditori e le altre parti coinvolte, obblighi di correttezza e leale collaborazione[17] particolarmente pregnanti nell’ambito della CNC, ove il successo del percorso di risanamento dipende proprio dal buon esito delle trattative. Si salda a questo presupposto anche l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, che impedisce ai creditori di divulgare a terzi le notizie apprese grazie alla disclosure operata nell’ambito della CNC[18]: tale precetto, pur apprezzabile nella sua portata, è, però, privo di sanzione. In dottrina, si è pertanto auspicato che la condotta potenzialmente dannosa di divulgazione dei dati appresi nel corso delle trattative venga punita con una condanna risarcitoria, soprattutto se incide su diritti di terzi[19]. 
Si osserva quindi che i creditori, tradizionalmente titolari di plurimi diritti durante la regolazione della crisi[20], sono oggi anche destinatari di specifici doveri, anzitutto nei confronti del debitore[21]. È bene chiarire, in ogni caso, che il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza non impone certo di prestare il consenso a tutte le iniziative del debitore, ma più limitatamente, di non ostacolare le trattative con comportamenti ostruzionistici[22]. 
Proseguendo, viene in rilievo l’art. 16 CCII che, al sesto comma impone a “tutte le parti coinvolte nelle trattative” di collaborare lealmente e sollecitamente con l’imprenditore e con l’esperto. Anzitutto, questa disposizione sembra avere un ambito soggettivo più ristretto rispetto al precetto dell’art. 4 CCII perché riferito alle sole “parti coinvolte”. Dato che non tutti i creditori partecipano necessariamente alle trattative[23], a questi ultimi, non dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 16 CCII, ma solamente la norma generale di cui all’art. 4 CCII. 
Infine, lo stesso art. 16, comma 5, CCII sancisce che le banche, gli intermediari finanziari e i loro cessionari e mandatari sono tenuti a partecipare attivamente e in modo informato alle trattative: un obbligo quindi più incisivo rispetto a quello imposto ai creditori non bancari, al fine di evitarne l’inerzia e di favorire ulteriormente la buona riuscita delle trattative, considerata l’importanza delle azioni dei creditori bancari[24] in una situazione di crisi. 
Delineati rapidamente i doveri dei creditori, è necessario qualche cenno sulle prerogative che questi detengono nel corso della composizione negoziata della crisi. Come noto, la CNC è avviata su istanza del debitore: la richiesta della nomina dell’esperto inoltrata alla camera di commercio competente e la successiva accettazione da parte dello stesso non sono peraltro sottoposte ad alcuna forma di pubblicità[25]. È quindi possibile che i creditori non coinvolti non vengano nemmeno mai a conoscenza dell’accesso alla CNC. Diversamente, i creditori potrebbero prendere parte attivamente alle trattative o comunque essere destinatari di misure protettive o cautelari. Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata è, in altri termini, “liquido”, nel senso che dipende essenzialmente dal grado di coinvolgimento accordato dal debitore e dall’applicazione o meno delle misure protettive o cautelari. 
Si possono così distinguere tre diverse posizioni. 
a) Creditori che rimangono nel ruolo di soggetti terzi. Essi non vengono coinvolti nelle trattative, né sono destinatari delle misure protettive e potrebbero, potenzialmente, non venire nemmeno a conoscenza della pendenza della composizione. Pertanto, considerato che questa categoria di creditori non partecipa alle trattative, non trovano applicazioni nei loro confronti gli obblighi declinati all’art. 16, comma 6, CCII, ma eventualmente soltanto quelli previsti in linea generale dall’art. 4 CCII. Tuttavia, tali creditori conservano tutti i poteri di autotutela civilistica e possono agire in giudizio per ottenere la tutela del proprio credito con azioni cautelari o esecutive. 
b) Creditori interessati dalle misure protettive, ma non coinvolti nelle trattative. Come accade non infrequentemente nella prassi, il debitore può ottenere la conferma di misure protettive erga omnes[26], ma decidere comunque di condurre le trattative solo con alcuni creditori (ad esempio, i primi per ammontare). 
Tali creditori vedono inibiti i poteri di autotutela civilistica e, più in generale, è vietato loro agire per ottenere la tutela giurisdizionale delle proprie ragioni di credito; d’altro canto, sono legittimati a prendere parte all’udienza di conferma delle misure protettive ed eventualmente attivarsi per la revoca delle stesse. 
c) Creditori che rivestono il ruolo di parti nella CNC. Questa categoria di creditori è coinvolta nelle trattative e deve osservare i doveri di sollecita e leale collaborazione con il debitore, secondo buona fede e correttezza, per raggiungere, auspicabilmente, una soluzione compositiva della crisi o dell’insolvenza. Anche in tal caso, se è confermata l’applicazione di misure protettive o cautelari nei loro confronti, sono inibiti loro sia i poteri di autotutela civilistica, sia la possibilità di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni di credito[27]. 
Delineati i doveri e le prerogative che i singoli creditori possono assumere nel corso delle trattative[28], appare opportuno soffermarsi sulle implicazioni che l’applicazione delle misure protettive e cautelari comporta sui poteri di autotutela riconosciuti al ceto creditorio. 
4 . Misure protettive e cautelari: verso la fine dell’autotutela civilistica?
La pubblicazione delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari[29] segna un importante spartiacque nell’esercizio dei poteri di autotutela, che vengono in questo modo inibiti ai creditori coinvolti. Tuttavia, è doveroso notare che i creditori non sono tutti ugualmente interessati dalle misure protettive, anche se ne è domandata l’applicazione erga omnes. 
Anzitutto, per espressa previsione normativa (art. 18, comma 1, CCII), i diritti di credito dei lavoratori[30] “sono esclusi dalle misure protettive”. I lavoratori conservano pertanto pieni poteri di autotutela civilistica nei confronti del proprio datore e sono altresì legittimati ad avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore in crisi, anche se questo pubblica e ottiene la conferma delle misure protettive. 
Per quanto attiene invece a creditori bancari, intermediari finanziari, nonché mandatari e cessionari dei relativi crediti, si assiste ad una possibile limitazione dell’efficacia delle misure protettive. In linea generale, tali soggetti sono sottoposti alle predette misure ma viene loro riconosciuto un certo grado di autotutela residua, se imposta dal rispetto della disciplina di vigilanza bancaria: difatti, l’articolo 18, comma 5, CCII consente ai creditori bancari di sospendere e revocare le linee di credito, se dimostrano che ciò è imposto dal rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale[31]. 
Infine, nei confronti degli altri creditori – come i fornitori – le misure protettive conservano invece piena efficacia, secondo il disposto dell’art. 18, comma 3, CCII. 
Si analizzano ora gli effetti delle misure protettive sull’autotutela civilistica. 
In primo luogo, se l’imprenditore in CNC non pubblica l’istanza di applicazione delle misure protettive e non ne chiede conferma secondo la procedura di cui all’art. 19 CCII[32], tutti i creditori conservano pieni poteri di autotutela. Ciò significa che, dinanzi ad un inadempimento contrattuale, possono, ad esempio, provocare la risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Più in generale, come già osservato, potranno anche agire giudizialmente, dotandosi di un titolo esecutivo e portandolo in esecuzione per soddisfarsi sul patrimonio del debitore. In definitiva, non viene inibita ai creditori alcuna particolare prerogativa, salvo il rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 16 CCII[33]. 
Tuttavia, l’imprenditore, proprio perché esposto al rischio di azioni esecutive, cautelari e di autotutela contrattuale, potrebbe decidere di pubblicare l’istanza di applicazione delle misure protettive. I creditori interessati (esclusi in ogni caso i lavoratori) dalla pubblicazione dell’istanza “non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” (art. 18, comma 3, CCII), né possono “unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore” (comma 5). 
La pubblicazione (e la successiva conferma) delle misure protettive, pertanto, fa cessare i poteri di autotutela civilistica in capo ai creditori interessati che, sotto altra prospettiva, non potranno nemmeno agire esecutivamente o sul piano cautelare a danno dell’imprenditore in crisi. All’esito di queste conclusioni, sembrerebbe che le misure protettive rappresentino la fine dell’autotutela civilistica dei creditori. 
Sul punto, è doverosa però una precisazione. Anzitutto, nell’intervallo che va dalla pubblicazione dell’istanza alla pronuncia dell’ordinanza di conferma delle misure, è consentito al creditore sospendere temporaneamente l’adempimento dei contratti in essere[34] (art. 18, comma 5, CCII). Ancora più rilevante è la considerazione che i creditori subiscono l’inibizione dei poteri di autotutela “per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori” (art. 18, comma 5): è consentito quindi sciogliere o modificare il vincolo negoziale a chi subisce inadempimenti successivi alla conferma delle misure protettive[35]. 
In conclusione, le istanze di autotutela dei creditori inibite dalle misure protettive possono venire in rilievo anche dopo la pubblicazione dell’istanza e, in caso di inadempimento, anche a seguito della conferma giudiziale. 
Osservazioni simili possono essere svolte anche con riguardo alle misure cautelari o, meglio, “i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”, secondo l’espressione utilizzata dal legislatore (all’art. 19, comma 1). Le misure cautelari, data l’ampiezza di quelle protettive, rivestono un ruolo residuale e, talvolta, appaiono difficilmente distinguibili da queste ultime sotto il profilo degli effetti[36]. Nella prassi dei tribunali si osservano alcuni provvedimenti di concessione delle misure cautelari meritevoli di particolare attenzione: alcuni hanno stabilito un’inibitoria nei confronti delle banche per l’escussione delle garanzie MCC o SACE[37], altri il divieto, sempre per i creditori bancari, di procedere alla segnalazione a sofferenza del nominativo dell’istante[38]. Più in generale, si registrano alcuni provvedimenti di inibitoria di azioni esecutive a danno dei garanti[39], non rivolte a specifiche categorie di creditori. 
In tali ipotesi, si possono ripetere le conclusioni osservate già con riferimento alle misure protettive: si pensi ai creditori dei garanti che abbiano ottenuto una misura cautelare a proprio favore, i quali, dal momento dell’ordinanza di concessione, non potranno agire in autotutela, né agire sul piano cautelare o esecutivo. 
Terminate queste considerazioni sugli effetti che le misure protettive e cautelari producono sul potere di autotutela civilistica nei confronti dei creditori, ci si dedicherà al procedimento di conferma, per indagare quali siano, all’interno dello stesso, gli spazi di auto ed eterotutela dei creditori, intesi nella seconda accezione sopra delineata, ossia sulla base del soggetto cui è rimessa la tutela dei loro interessi. 
5 . Misure protettive e cautelari. Il procedimento di conferma tra auto ed eterotutela
Il procedimento di conferma delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari costituisce una delle poche situazioni in cui, nel corso della CNC, è coinvolto il Tribunale. 
Detto procedimento è così riassumibile: l’imprenditore che voglia proteggere il patrimonio dalle iniziative dei creditori, pubblica la relativa istanza nel registro delle imprese. Entro il giorno successivo, presenta ricorso al Tribunale competente, allegando, tra gli altri, l’elenco di tutti di creditori, individuando i primi dieci per ammontare (art. 19, commi 1 e 2, CCII). Il Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l’udienza di discussione all’esito della quale deciderà con ordinanza in merito alla conferma o meno delle misure protettive e alla concessione delle cautelari. 
In definitiva, spetta al giudice la decisione sull’applicazione di misure protettive e cautelari: secondo lo schema sopra analizzato, pertanto, la protezione degli interessi dei creditori coinvolti nelle trattative è sostanzialmente rimesso al Tribunale e sembrerebbe quindi riconducibile a una forma di eterotutela, atteso che è il giudice adito a condurre l’intera valutazione, potendo confermare le misure protettive e concedere le cautelari nonostante la posizione contraria dei creditori[40]. Nondimeno, i creditori possono intervenire all’udienza di conferma delle misure protettive, eventualmente consultati dal giudice stesso (art. 19, comma 4, CCII), o comunque manifestare la propria posizione in merito, con memoria autorizzata in vista dell’udienza, come spesso accade nella prassi[41]. In questa fase, pertanto, i creditori possono eccepire la mancanza dei requisiti necessari come ad esempio l’assenza della qualifica di imprenditore in capo all’istante[42], l’insussistenza di prospettive di risanamento[43], o che dette misure non siano funzionali al buon esito delle trattative[44] oppure che, anche se utili, appaiono eccessivamente gravose per il sacrificio imposto ai creditori[45]. 
Ancora più limitato risulta poi il ruolo dei creditori nel procedimento di proroga delle misure protettive: l’art. 19, comma 5, CCII, infatti, fa riferimento alla sola “istanza del debitore” e all’acquisizione del “parere dell’esperto”, ma non contiene una disciplina specifica in punto di udienza di conferma, con contestuale instaurazione del contraddittorio con i creditori[46]. 
Viceversa, potrebbe essere più facilmente ricondotta ad uno schema di autotutela, inteso come potere di iniziativa dei creditori al fine della tutela dei propri interessi, la possibilità di presentare istanza per la revoca o riduzione temporale delle misure protettive e cautelari (art. 19, comma 6, CCII). Stabilisce, infatti, la norma che su istanza anche “di uno o più creditori”, il giudice può revocare in ogni momento le misure protettive e cautelari precedentemente assunte, in particolare quando le misure non assicurano il buon esito delle trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori[47]. In questo caso, la sola iniziativa può provenire dai creditori stessi, ma rimane pur sempre necessaria una delibera del Tribunale. 
6 . Misure protettive e creditori bancari. Cenni
Come noto, nel corso della CNC le banche rivestono un ruolo fondamentale, fermo che il sostegno degli intermediari finanziari, già necessario in condizioni normali, diviene ancora più centrale quando l’impresa si appresta ad affrontare una situazione di crisi[48]. Infatti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene alcune disposizioni ulteriori, dedicate proprio a banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei relativi crediti[49]. 
Anzitutto, sono previsti dei doveri di buona fede e di partecipazione rafforzati: se tutte le parti coinvolte devono “collaborare lealmente e in modo sollecito” con il debitore e l’esperto (art. 16, comma 6, CCII), le banche sono invece tenute a partecipare “alle trattative in modo attivo e informato”. Si tratta evidentemente di un obbligo più gravoso, rispetto alla pletora degli altri creditori, imposto alle banche e agli intermediari in ragione del loro carattere di creditori professionali[50]. La norma sembra imporre alle banche un ruolo proattivo, obbligandole ad impiegare personale con competenze economiche e giuridiche e adeguatamente informato sulla situazione del cliente in crisi[51]. 
Con riferimento ai poteri di autotutela contrattuale, invece, l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari[52]. Si tratta piuttosto di un effetto automatico derivante dall’accesso alla composizione negoziata della crisi, che funge da contrappeso alla disclosure dell’imprenditore in CNC sul proprio stato di crisi (art. 16, comma 4, CCII), evitando così che le banche tolgano il sostegno finanziario[53] al debitore. In ogni caso, è possibile per i creditori bancari sospendere o revocare le linee di credito in precedenza accordate, se ciò è imposto dall’applicazione di norme di vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5, CCII): in sostanza, è concessa la revoca o la sospensione nei casi in cui il mantenimento delle linee di credito violerebbe i principi di sana e prudente gestione, ai sensi dell’art. 5 T.u.b. Al contrario, secondo l’opinione maggioritaria, la revoca non potrà trovare giustificazione sugli effetti economici negativi derivanti dalla disciplina in materia di vigilanza prudenziale, come per esempio la necessità di maggiori accantonamenti a fondo rischi per il peggioramento della classificazione del credito[54]. 
Sotto il profilo degli effetti, si è già visto che l’art. 18, comma 5, CCII elenca le condotte inibite ai creditori interessati dalle misure protettive (rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione ecc.): in proposito, il correttivo-ter chiarisce che rientrano nel novero di creditori anche banche e intermediari finanziari. La seconda parte del comma 5 e il comma 5 bis, introdotti dal D.Lgs. n. 136/2024, distinguono tra gli effetti che si producono prima della conferma delle misure protettive (quindi dopo la loro pubblicazione) e gli effetti successivi alla conferma delle stesse. Difatti, finché il Tribunale non si pronuncia sulla conferma, tutti i creditori, compresi quelli bancari, possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti (ferma restando la revoca e la sospensione delle linee di credito, se imposto dalla vigilanza prudenziale). Successivamente alla conferma delle misure protettive, invece, le banche non hanno facoltà di mantenere la sospensione delle linee di credito, a meno che non dimostrino che la revoca o la sospensione siano imposte dall’applicazione della disciplina di vigilanza[55]. In ogni caso, i creditori bancari possono reagire agli inadempimenti contrattuali successivi alla pubblicazione delle misure protettive, riacquisendo pieni poteri di autotutela[56]. 
All’esito delle riflessioni compiute, deve concludersi che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sembra riconoscere un margine di autotutela maggiore ai creditori bancari, dal momento che, oltre alle prerogative già analizzate per tutti i creditori, è loro consentito di invocare (dimostrandone i presupposti) la disciplina di vigilanza prudenziale, sospendendo o revocando le linee di credito, così da provocare una parziale inefficacia delle misure concesse. 
7 . Pendenza delle trattative: tra autotutela dei creditori ed eterotutela affidata all’esperto
Si intende ora prendere in considerazione il ruolo rivestito dai creditori durante le trattative, fermo che, in generale, il buon esito della CNC dipende principalmente dal comportamento assunto dagli stessi, in quanto necessari interlocutori del debitore in crisi. 
Nel corso delle trattative, pur non potendo discorrere di autotutela in senso proprio, ai creditori è riconosciuta la possibilità di proteggere i propri interessi, partecipando attivamente alle trattative[57], così da facilitare una possibile soluzione alla crisi dell’imprenditore. Sempre in quest’ottica, i creditori godono di alcune prerogative sul piano informativo: accedendo alla piattaforma telematica prevista all’art. 13 CCII possono inserire al suo interno “le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto” (art. 15 CCII), al fine di fornire ogni dato utile all’esperto[58]. Inoltre, agli stessi è consentito l’accesso alle informazioni che vengono inserite dall’imprenditore, sin dal momento di apertura della composizione negoziata e per tutto il corso delle trattative. Questo scambio di informazioni tra le parti coinvolte rappresenta una novità nel panorama delle procedure concorsuali, che trova la propria ratio, con ogni probabilità, nella natura stragiudiziale della CNC[59]. A tal riguardo, è doveroso ricordare che nessun vantaggio (ulteriore) è riconosciuto ai creditori che prendano attivamente parte alle trattative: il legislatore ritiene che la convenienza sussista in re ipsa, siccome il raggiungimento di un accordo con il debitore, specialmente nelle fasi iniziali della crisi[60], consenta una soddisfazione tendenzialmente più rapida e maggiore della pretesa creditoria[61]. 
Con riferimento alla condotta dei creditori durante le trattative, merita attenzione anche il ruolo dell’esperto. In proposito, l’art. 21, comma 3, CCII impone all’esperto di segnalare gli atti potenzialmente dannosi per i creditori[62]. Se l’atto viene comunque compiuto, l’esperto deve essere informato dal debitore: in tal caso, questi può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, mentre detta iscrizione diventa obbligatoria “quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori”. Iscritto il dissenso, l’esperto procede alla segnalazione di cui all’art. 19, comma 6, CCII per la revoca o l’abbreviazione delle misure protettive o cautelari. 
Pertanto, l’esperto nella sua qualità di “terzo rispetto a tutte le parti”, oltre ad assistere il debitore nelle trattative, svolge fondamentali funzioni di controllo sulla gestione dell’impresa e del patrimonio aziendale, in particolare nei casi in cui l’imprenditore assuma scelte potenzialmente dannose per i creditori, in violazione dei principi di buona fede e correttezza[63]. Si ricorda, infatti, che nella CNC il debitore non subisce alcuno spossessamento[64], fermo restando il dovere di “gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori” (art. 16, comma 4, CCII). 
In definitiva, durante la pendenza delle trattative, indipendentemente dall’applicazione delle misure protettive, la tutela dei creditori dinanzi a comportamenti potenzialmente dannosi dell’imprenditore viene affidata ad uno schema di sostanziale eterotutela. Va però precisato che la tutela dei creditori non viene riservata all’organo giurisdizionale, bensì all’esperto, ossia al soggetto che, durante il procedimento di CNC, ha il compito di facilitare le trattative tra le parti. Nondimeno, anche i creditori sono legittimati ad assumere alcune, seppur limitate, iniziative: ad esempio, al momento dell’avvio della composizione negoziata, possono far pervenire osservazioni alla camera di commercio “sull’indipendenza dell’esperto” affinché venga, eventualmente, sostituito. Si tratta, in questo caso, di una tutela che incide a monte, proprio sulla figura dell’esperto, qualora questo appaia privo dei requisiti per svolgere il proprio ruolo con terzietà. 
Inoltre, nel caso in cui l’esperto nominato iscriva al registro imprese il proprio dissenso per un atto dell’imprenditore ritenuto pregiudizievole, i creditori non coinvolti nella composizione negoziata o comunque non interessati dalle misure protettive avranno accesso agli strumenti civilistici ordinari, come l’azione revocatoria ordinaria[65]. I destinatari delle misure protettive potranno, invece, procedere alla segnalazione di cui all’art. 19, comma 6, CCII[66]. Tale ultima ipotesi può sembrare residuale, dal momento che, se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori, l’esperto è obbligato all’iscrizione del suo dissenso e, una volta iscritto, deve procedere alla segnalazione dell’art. 19, comma 6, CCII: può nondimeno accadere che l’esperto non ritenga un determinato atto pregiudizievole o, pur ritenendolo tale, non lo iscriva[67]. Si rinviene, quindi, uno spazio residuale di autotutela dei creditori, che si esprime nella segnalazione per la revoca o la riduzione delle misure protettive. 
8 . Epilogo della composizione negoziata. In particolare, il concordato semplificato
Con riferimento alla fase finale della composizione negoziata, fermo restando che la scelta sulla soluzione della crisi da adottare ex art. 23 spetta esclusivamente al debitore[68], si tralascia in questa sede l’analisi delle singole soluzioni cui l’imprenditore può accedere[69] e ci si concentra unicamente sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 25 sexies e 25 septies CCII, in quanto rappresenta uno degli esempi più compiuti di eterotutela. 
In primis, va ricordato che l’accesso al concordato è consentito solo se le altre soluzioni contemplate dall’art. 23 CCII non sono praticabili[70] e purché l’esperto dichiari, nella propria relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza[71]: in tal caso, l’imprenditore può presentare ricorso per l’omologa del concordato e, nel relativo procedimento, non è prevista una fase di voto dei creditori, come accade nel concordato preventivo, né esiste la figura del commissario giudiziale[72]. In verità, è esclusa ogni forma di partecipazione da parte dei creditori, dal momento che, depositato il ricorso, si assiste ad un’attività quasi esclusiva del Tribunale. Spetta infatti al giudice, adiuvato da un ausiliario ex art. 68 c.p.c., verificare la sussistenza dei requisiti di accesso (tra cui la buona fede e correttezza durante le trattative) e, sulla base di parere dell’esperto, procedere all’omologa della domanda. 
In definitiva, il Tribunale omologa il concordato se – verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione – accerta che la proposta non pregiudica i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, al contempo, assicura un’utilità a ciascun creditore. Peraltro, data la formulazione della norma, che non prevede alcun criterio di quantificazione dell’utilità[73] prevista, è possibile che il giudice omologhi anche in presenza di un vantaggio sostanzialmente irrisorio per i creditori[74]. 
Certamente, i creditori non rimangono privi di qualsiasi tutela: è infatti consentito ad ognuno – mancando la fase di voto non potrebbe essere altrimenti[75] – proporre opposizione[76], eccependo l’assenza dei requisiti che il Tribunale deve verificare anche d’ufficio[77]. In ogni caso, la decisione finale sull’omologa spetterà al giudice, secondo i criteri sopra enucleati. Per questa ragione, la procedura di omologazione del concordato sembra costituire una sostanziale ipotesi di eterotutela, in cui il ruolo dei creditori è solo eventuale e comunque costretto entro i limiti della procedura di opposizione. 
9 . Alcune osservazioni conclusive
Terminata la panoramica sulle diverse fasi della composizione negoziata della crisi, si consentano alcune considerazioni conclusive. 
In apertura si è detto che la CNC potrebbe rappresentare il terreno di elezione per l’autotutela dei creditori, atteso che costituisce una procedura stragiudiziale, ove le trattative per la soluzione della crisi coinvolgono i creditori, l’imprenditore (le vere “parti” della composizione) e l’esperto, con un intervento solo eventuale e limitato del Tribunale. 
In verità, indagando vari aspetti del procedimento di composizione negoziata, si è visto che le ipotesi di autotutela sono piuttosto limitate. 
Sotto una prima prospettiva, infatti, sono inibiti i poteri di autotutela privatistica ai creditori non appena l’imprenditore pubblichi l’istanza di applicazione delle misure protettive (pubblicazione che, se l’imprenditore è in uno stato avanzato di crisi, avverrà sin dall’avvio delle trattative). È quindi impedito ai creditori ogni potere di autotutela civilistica, nonché l’esperimento di azioni conservative ed esecutive sul patrimonio dell’imprenditore, ferma restando la possibilità di sospensione dei contratti sino al momento del provvedimento di conferma e la riacquisizione di tali prerogative per reagire agli eventuali inadempimenti successivi. 
Anche con riferimento all’autotutela nella seconda accezione, si è visto come in verità le ipotesi di eterotutela, ossia quelle in cui la tutela delle ragioni creditorie viene affidata al Tribunale, siano più frequenti e rilevanti rispetto ai casi in cui l’iniziativa per la protezione dei propri interessi è rimessa ai creditori. Nel concordato semplificato, infatti, ogni valutazione di ammissibilità e convenienza spetta al giudice, eventualmente sollecitato dalle opposizioni dei creditori. Anche durante il procedimento di conferma delle misure protettive, il ruolo dei creditori è dettato, più che da istanze di autotutela, dal rispetto del principio del contraddittorio. Per i creditori bancari, le conclusioni appaiono analoghe, salve le sole distinzioni introdotte con riferimento alla vigilanza prudenziale. 
In definitiva, si può affermare che, anche nella procedura di composizione negoziata della crisi, la tutela dei creditori dipende in larga misura dall’iniziativa di soggetti esterni: dal Tribunale, in particolare nei procedimenti di conferma delle misure protettive e di omologa del concordato semplificato e dall’esperto, che svolge un ruolo centrale nella conduzione delle trattative. Ai creditori, invece, restano poteri di intervento piuttosto limitati, generalmente collegati proprio alle funzioni esercitate dall’esperto e dal giudice nelle rispettive fasi procedimentali. 

Note:

[1] 
I dati cui si fa riferimento sono contenuti nella quarta edizione, datata marzo 2026, dell’Osservatorio Unioncamere Crisi d’impresa, disponibile nel sito web istituzionale al seguente link: https://www.unioncamere.gov.it/crisi-di-impresa/osservatorio-crisi-dimpresa/osservatorio-crisi-dimpresa-quarta-edizione. 
[2] 
 La CNC non è invece “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza” secondo la nozione dell’art. 2, lett. m–bis) che espressamente riguarda “le misure, gli accordi e le procedure […] che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”. Sul punto, S. Bonfatti, La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi, in Dirittodellacrisi.it, 2023, p. 6. 
[3] 
In particolare, cfr. p. 6 s. del Report, che segnala anche la crescita delle pur modeste domande di concordato semplificato (da 85 del 2024 a 143 del 2026).  
[4] 
Basti vedere i numerosi contributi su questa Rivista, a partire dai più risalenti, come A. Pezzano – M. Ratti, La conservazione degli effetti in caso di insuccesso della composizione negoziata, 2021 in Dirittodellacrisi.it; N. Abriani, Concordato preventivo e ristrutturazione dell’impresa dopo il D.L. n. 118/2021: Que reste-t-il?, 2022 in Dirittodellacrisi.it; fino ai più recenti, come M. Fabiani, Composizione negoziata della crisi: una “storia” di successo?, 2025 in Dirittodellacrisi.it. Ampia è anche la produzione monografica, tra cui ex multis, A. Colnaghi – S. Feole – N. Nisivoccia, Composizione negoziata della crisi, Milano, 2024; V. De Sensi, Composizione negoziata della crisi d’impresa, 2024. 
[5] 
Questa la definizione fornita dal Dizionario Garzanti, alla voce autotutela: “potere di difesa diretta dei propri diritti e interessi senza necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria concesso in particolare a enti pubblici e, in casi tassativamente previsti, anche a cittadini privati”. 
[6] 
In tema di autotutela amministrativa si rinvia a F. Benvenuti, Autotutela (Dir. amm.), in Enc. dir., 1959; G. Coraggio, Autotutela (Dir. Amm.), in Enc. Giur. Treccani, 1989; M. Silvestri, Potere pubblico e autotutela amministrativa. I rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nello specchio dell’annullamento d’ufficio, Torino, 2021; C. Napolitano, L’autotutela amministrativa: nuovi paradigmi e modelli europei, Napoli, 2018; M. Ragazzo, L'autotutela amministrativa: principi operativi e ambiti applicativi, Milano, 2006; G. Ligugnana, Profili evolutivi dell’autotutela amministrativa, Padova, 2004. 
[7] 
Cfr. L. Bigliazzi Geri, Autotutela: II- Diritto civile, in Enc. Giur. Treccani, IV, 1988, 1. 
[8] 
Sul punto, A. Chizzini, sub art. 2907, G. Cian – A. Trabucchi (a cura di M. Cian), Commentario breve al Codice civile, Padova, 2023, pp. 3747 s.; M. Bertolissi – M. Lamandini – R. Nania, La tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, Bologna, 2024; N. Perlo – S. Catalano, Il ruolo dei giudici di fronte alle crisi, Napoli, 2023. 
[9] 
Il fondamento delle citate norme penali si spiega con le parole di E. Betti, Autotutela (voce), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 529, il quale afferma che l’autotutela “è nello Stato moderno vietata, in linea di principio, ai privati e repressa con sanzioni penali quando assume forme pericolose per la pacifica convivenza sociale (art. 392-393 c.p.)”. 
[10] 
Così Enciclopedia Treccani, in richiamo di C.M. Bianca, Autotutela, in Enc. dir., Agg., IV, 2000, 130 ss. 
[11] 
In tale seconda ipotesi, tuttavia, è previsto l’obbligo di indennizzo del danneggiato, secondo un criterio di equità (art. 2045 c.c.), mentre l’indennizzo previsto per l’ipotesi di legittima difesa è limitato al solo caso di eccesso colposo (art. 55, co. 2 c.p., cui rinvia l’art. 2044, co. 3 c.c.). 
[12] 
Sono ricompresi nella nozione anche i diritti di ritenzione, come previsto, tra gli altri, all’art. 1006 c.c. per l’usufruttuario. 
[13] 
Questa la ricostruzione più ampiamente operata da E. Betti, Autotutela, op. cit., pp. 529 ss. 
[14] 
Invero, tale concetto non è estraneo nemmeno al diritto societario dove rileva soprattutto con riguardo alla tutela dei soci di minoranza. Cfr. di recente, M. Campobasso, Dalla società per azioni alla società “per caste”. Un dialogo a distanza con Alberto Mazzoni sulla tutela del socio e delle minoranze, in BBTC, 2025, 16, secondo cui “gli strumenti di eterotutela consistono in meccanismi di controllo e vigilanza sulla gestione della società operanti indipendentemente dall’iniziativa della minoranza come nel caso della creazione di un’Autorità di vigilanza sui mercati; l’autotutela nel riconoscimento di diritti azionabili dai soci di minoranza come singoli o da minoranze qualificate”. 
[15] 
Sul concetto di auto ed eterotutela dei creditori nel diritto della crisi, cfr. M. Cian – R. Sacchi, A proposito del diritto commerciale in occasione della riedizione del Tractatus De Mercatura di Benvenuto Stracca, in Riv. Dir. Civ., 2023, pp. 1139 s.; F. Santangeli, Auto ed eterotutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d’impresa (il piano di risanamento, l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo) - Le tutele giudiziali dei crediti nelle procedure ante crisi, in Dir. Fall., 2009, I, pp. 616 ss.; S. Ambrosini, “Il nuovo concordato preventivo: “finalità”, “presupposti” e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale)”, in Ilcaso.it, 2019, p. 18; V. Di Mascio, La manifestazione di voto del creditore post-adunanza a mezzo rappresentante, in Giur. It., 2021, p. 1882; M. Spiotta, Il tramonto della distinzione tra fattibilità giuridica ed economica: un adeguamento anticipato alla prossima riforma?, in Giur. It., 2017, p. 1122 e nt. 17. 
[16] 
Sul punto, A. Mancini, La prospettiva del creditore nella composizione negoziata: linee operative per il suo advisor legale, in Dirittodellacrisi.it, 2022, p. 2 s. 
[17] 
Va puntualizzato che risulta piuttosto difficile assegnare all’espressione “collaborare lealmente” un significato ulteriore a quello già desumibile dal dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza. Sul punto, A. Rossi – S. Mei, sub art. 4, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Padova, 2023, p. 55. 
[18] 
M. Spiotta, Ruolo dei creditori nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza, in Fall., 2022, p. 1277. 
[19] 
M. Fabiani, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza tra definizioni, principî generali e qualche omissione, in Foro it., 2019, I, p. 166. Per il debitore, invero, comporta una conseguenza ulteriore: la violazione del dovere di buona fede, attestato dall’esperto nella relazione finale, è ostativo ai sensi dell’art. 25-sexies all’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come si vedrà in seguito. 
[20] 
E ritenuti, in certa misura danneggiati dalla procedura, finendo per essere pagati in moneta fallimentare e a distanza di tempo dall’apertura della stessa. In questi termini, M. Spiotta, Ruolo dei creditori nella composizione negoziata, op. cit., p. 1276. 
[21] 
S. Ambrosini, I “princìpi generali” nel codice della crisi d’impresa, in Ilcaso.it, 2021, p. 8; D. Lenzi, I doveri dei creditori nella crisi d'impresa, Milano, 2022; P. P. Ferraro, Il ruolo dei creditori, tra emersione della crisi d’impresa e governo della società insolvente, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2018, 3-4. 
[22] 
L. Panzani, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, in Dirittodellacrisi.it, 2021, p. 18. 
[23] 
Si avrà modo di tornare nel prosieguo sul diverso ruolo rivestito dai creditori nelle trattative, a seconda del loro grado di coinvolgimento. Per un approfondimento, cfr. N. Manzini – F. Carelli, Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata, in Ilcaso.it, 2022, p. 15. 
[24] 
Il riferimento ai creditori bancari di cui all’art. 16, comma 5, CCII è stato introdotto dal D.Lgs. n. 83/2022 e il comma in commento è stato poi novellato dal D.Lgs. n. 136/2024; parte della dottrina riteneva, nondimeno, che tale obbligo fosse già ricavabile dal disposto dell’art. 4. Così R. Rordorf, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fall., 2021, p. 598: “la leale collaborazione dovrebbe soprattutto servire a favorire la buona riuscita delle procedure di risoluzione della crisi, e non sfugge certo che il legislatore ha qui inteso principalmente rivolgersi ai creditori bancari, il cui comportamento, spesso improntato ad una certa burocratica apatia ed al desiderio di non assumere la responsabilità di scelte talvolta delicate, ha non di rado rappresentato un ostacolo al raggiungimento tempestivo di possibili soluzioni delle crisi aziendali. Formulando esplicitamente il dovere di cui si tratta, il legislatore ha inteso favorire il superamento di simili atteggiamenti, giacché la connotazione giuridica ora attribuita a tale dovere fa sì che il suo eventuale mancato rispetto possa generare responsabilità e, quindi, dare la stura a possibili azioni risarcitorie tanto da parte del debitore quanto da parte degli altri creditori”. 
[25] 
N. Manzini – F. Carelli, Il ruolo dei creditori, op. cit., p. 3. L’accettazione dell’esperto è infatti pubblicata nel caso in cui sia richiesta l’applicazione delle misure protettive (“L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto”: art. 18, comma 1, CCII), mentre l’art. 18 CCII non stabilisce una forma di pubblicità, di per sé, dell’accettazione. 
[26] 
Tra i numerosi provvedimenti di merito che hanno confermato l’applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, si v. ad es. Trib. Venezia, 13 gennaio 2025; Trib. Ravenna, 25 ottobre 2024; Trib. Torino 17 ottobre 2023 e, nel vigore del vecchio D.L. n. 118/2021, Trib. Padova 20 luglio 2022, tutte in Ilcaso.it. 
[27] 
Questa la condivisibile ricostruzione operata da N. Manzini – F. Carelli, Il ruolo dei creditori, op. cit., p. 15. In materia, cfr. altresì M. Spiotta, Ruolo dei creditori nella composizione negoziata, op. cit., pp. 1282 s. 
[28] 
Per una trattazione più approfondita si rinvia a N. Manzini e F. Carelli, Il ruolo dei creditori, op. cit. 
[29] 
In tema di misure protettive e misure cautelari, si rimanda ex multis a I. Pagni – L. Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l’impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela, in Dirittodellacrisi.it, 2024; G. Rana, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata di cui al d.l. n. 118/2021, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2022, 2. 
[30] 
Secondo Trib. Padova 20 luglio 2022, cit., la disposizione in commento (il provvedimento è riferito al vecchio art. 6, co. 3 D.L. 118/2021, che aveva identica formulazione) ricomprende nel novero dei crediti da lavoro solo quelli vantati da lavoratori subordinati, ma non, ad esempio, da titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 
[31] 
Sul punto si tornerà in seguito. In dottrina, si veda S. Ambrosini, I rapporti fra l’impresa in composizione negoziata e i creditori bancari dopo il decreto correttivo del 2024 (con una digressione sui finanziamenti abusivi), in Ilcaso.it, 2024, p. 22. 
[32] 
Per un riferimento bibliografico sul procedimento di conferma delle misure, cfr. L. Baccaglini – F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, 2021. 
[33] 
Rispetto ai quali, tuttavia, si è già visto come siano incerte le conseguenze sanzionatorie. 
[34] 
La previsione è stata aggiunta ad opera del D.Lgs. n. 83/2022, “al fine di non subire un eccessivo pregiudizio nelle more della decisione del tribunale”, come chiarito dalla Relazione Illustrativa (p. 32). Sul punto, P. Bortoluzzi, sub art. 18, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Padova, 2023, p. 115. 
[35] 
L. Baccaglini, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, 2023, in Diritto degli affari, pp. 7 s.; P. Bortoluzzi, sub art. 18, op. cit., pp. 115 s. Tale interpretazione appare peraltro in linea con il Considerando 41 della Direttiva (Ue) 2019/1023: “Gli Stati membri dovrebbero disporre che, durante il periodo di sospensione, ai creditori, cui si applica la sospensione delle azioni esecutive individuali e i cui crediti siano sorti prima della sospensione e non siano stati pagati da un debitore, non sia consentito di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti essenziali né di risolverli, di anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo” purché “il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione”. In giurisprudenza, Trib. Modena 22 luglio 2024, in Ilcaso.it, osserva che “la autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento successivo all’accesso alla CNC, come emerge dall’art. 18, comma 5, CCII”. 
[36] 
F. De Santis, Le novità in materia di misure protettive e cautelari, in Proc. Concorsuali, 2025, p. 43. 
[37] 
Trib. Padova 13 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano 4 settembre 2024, in Ilcaso.it. 
[38] 
Trib. Crotone 4 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Lodi, 18 Maggio 2023, in Ilcaso.it. 
[39] 
Trib. Modena, 8 marzo 2025, in Ilcaso.it, secondo cui “il periculum insito nella concreta aggressione ‘particolare’ al patrimonio del garante, da parte di un creditore coinvolto insieme agli altri nella CNC, consiste nel possibile pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, che appare evidente tutte le volte in cui il garante si sia impegnato, come nel caso in esame, ad intervenire con ulteriori risorse destinate al risanamento (fermo peraltro il mantenimento, come ovvio, della garanzia particolare in capo al creditore)”, mentre Trib. Verona, 11 aprile 2024 e Trib. Brescia, 17 aprile 2025, in Ilcaso.it ritengono che il patrimonio dei garanti sia tutelabile per tramite di misure protettive, confermate nei confronti del debitore “con estensione nei confronti dei terzi garanti, essendo necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale” (così Trib. Brescia, 17 aprile 2025 cit.). 
[40] 
In genere, infatti, correttamente i Tribunali accordano le misure protettive nonostante l’opposizione dei creditori, se sussistono le condizioni per la loro conferma (in particolare sotto il profilo della strumentalità per le trattative e della sussistenza di prospettive di risanamento). Sul punto, tra le diverse pronunce di merito, cfr. Trib. Milano 7.7.2024, in Onelegale, che fa riferimento all’“esigenza di proteggere le trattative e salvaguardarne il buon esito paralizzando azioni esecutive e cautelari dei creditori, alla luce di concrete prospettive di superamento della crisi e di risanamento dell’impresa”. 
[41] 
Numerosi, infatti, sono anche i provvedimenti che danno conto dell’intervenuto deposito da parte dei creditori di memorie difensive. Di recente, cfr. Trib. Pordenone 26 febbraio 2025; Trib. Milano 10 febbraio 2025; Trib. Monza 17 gennaio 2025, tutte in Onelegale. 
[42] 
Si veda il caso analizzato da Trib. Milano, 10 febbraio 2025, cit., che rigetta la richiesta di conferma di misure protettive, dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’istante. 
[43] 
Cfr. Trib. Rovigo, 6 maggio 2025, in Onelegale, secondo cui, condivisibilmente, “la finalità della concessione delle misure protettive e cautelari è quella di permettere alla società in difficoltà di condurre a termine le trattative quando risulta che vi sia una seria e ragionevole possibilità di risanamento aziendale. Nel caso di specie, in tema di composizione negoziata, le misure protettive non possono essere confermate in assenza di una seria possibilità di risanamento”. 
[44] 
Così Trib. Pisa, 28 marzo 2025, in Onelegale: “l’accertamento del Tribunale in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora delle misure protettive attiene specificamente alla loro strumentalità al buon esito delle trattative; infatti, la nomina dell’esperto è volta proprio all’agevolazione delle trattative tra l’imprenditore in crisi ed i suoi creditori, con la finalità del risanamento della crisi d’impresa”. 
[45] 
Cfr. Trib. Ferrara, 9 luglio 2024 e Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024, in Ilcaso.it, ove si osserva che “il vaglio giudiziale deve poter escludere che le misure protettive siano incapaci di supportare la conduzione delle trattative ovvero che siano sproporzionate rispetto al pregiudizio concretamente arrecato ai creditori, circostanza già riconosciuta come presupposto per la revoca delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6 CCII”. 
[46] 
Alcune pronunce di merito dubitano della necessità di un coinvolgimento dei creditori: si veda, tra gli altri, Trib. Mantova 7 ottobre 2024, in Ilcaso.it, ove fa riferimento all’“orientamento secondo cui la istanza di proroga delle misure protettive non impone (quantomeno necessariamente) la convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell’art. 19 CCI rispetto ai precedenti commi 4 e 6 (cfr. Trib. Piacenza 5-1-2024; Trib. Avellino 7-12-2022; Trib. Modena 1-12-2022), creditori che vengono comunque notiziati del provvedimento e possono domandare l’abbreviazione o la revoca delle misure prorogate”. Cfr. anche Trib. Mantova 9 marzo 2023, in Onelegale. 
[47] 
Sul punto, Trib. Trapani, 11.3.2025; Trib. Milano 10.11.2024, entrambe in Ilcaso.it. 
[48] 
S. Bonfatti – S. Rizzo, La “vigilanza prudenziale” nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Diritodellacrisi.it, 2022, p. 2. 
[49] 
Tali soggetti sono opportunamente sottoposti agli stessi doveri delle banche, considerato che spesso si sono rivelati soggetti con cui è difficile instaurare un dialogo. Cfr. G. Presti, Le banche e la composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2023, p. 10; F. Gaffuri, Le banche nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in Bilancio e Revisione, 2025, 8-9; S. Bonfatti, La disciplina e gli effetti della prosecuzione dei contratti bancari pendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 2023; E. Bissocoli - A. Turchi, Il ruolo dei creditori finanziari nella composizione negoziata: opportunità, rischi e proposta di linee guida, in Ilcaso.it. 
[50] 
Anche in tal caso, come già osservato, la collaborazione e la buona fede non consistono nel prestare consenso a ogni iniziativa dell’imprenditore; cfr. L. Panzani, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva), op. cit., p. 18. 
[51] 
Così G. Presti, Le banche e la composizione negoziata, op. cit., p. 11. 
[52] 
Correttamente è stato evidenziato come la terminologia usata dal legislatore non sia delle più precise. L’“affidamento” sembra richiamare varie figure contrattuali, dal mutuo all’apertura di credito e, in generale, tutte le linee di credito concesse. La “revoca” invece si riferisce anche al recesso, alla risoluzione o alla decadenza dal beneficio del termine. Più ampiamente, V. Sollazzo, L’impatto della composizione negoziata della crisi su erogazione e qualità del credito, in Dirittodellacrisi.it, 2024, p. 4. 
[53] 
C. Avolio, sub art. 16, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Padova, 2023, p. 101 osserva però che la disposizione in commento non obbliga al mantenimento delle linee di credito, limitandosi a prevedere che l’accesso alla composizione non possa costituire di per sé causa di sospensione o revoca, le quali si potrebbero invece fondare su informazioni acquisite dalle banche nel corso della CNC, pur nel rispetto formale della prescrizione. 
[54] 
In questi termini V. Sollazzo, L’impatto della composizione negoziata, op. cit., pp. 5 ss. 
[55] 
Sul punto si veda S. Ambrosini, I rapporti fra l’impresa in composizione negoziata e i creditori bancari, op. cit., pp. 22 ss. 
[56] 
Così L. Baccaglini, Le misure protettive e cautelari, op. cit., pp. 7 s.; P. Bortoluzzi, sub art. 18, op. cit., pp. 115 s. Con riferimento ai creditori bancari, S. Ambrosini, I rapporti fra l’impresa in composizione, op. cit., pp. 23 s. 
[57] 
La partecipazione alle trattative assume un significato rilevante anche con riferimento al concordato semplificato, fungendo da contrappeso per l’assenza del voto sulla proposta concordataria. Cfr. S. Ambrosini, La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni, in Giur. It., 2023, p. 1707. 
[58] 
Sul punto, il Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, come aggiornato dal Decreto del Ministero della Giustizia 21 marzo 2023, all’art. 8, comma 8, prevede che “nel corso delle trattative, l’esperto può richiedere all’imprenditore, ai creditori e alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico”. 
[59] 
Così P. Orlando, sub art. 15, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Padova, 2023, p. 95. 
[60] 
Naturalmente, nel caso in cui la crisi non sia ancora attuale, “le prospettive di mantenimento della continuità aziendale sono solide e le probabilità di risanamento sono elevate. Si tratta proprio di “quel momento” in cui l’accesso alla misura di composizione negoziata potrebbe condurre a trattative fruttuose con i creditori”: così M. C. di Martino, La crisi della composizione negoziata, in NLCC, 2024, p. 740. 
[61] 
I creditori dovrebbero essere così più propositivi nella conduzione delle trattative. Sul punto, N. Manzini – F. Carelli, Il ruolo dei creditori, op. cit., p. 14. 
[62] 
La segnalazione di per sé non impedisce il compimento dell’atto, ma comporta solamente l’obbligo di informare l’esperto che potrà iscrivere il dissenso. Sul punto, S. Mansoldo, La cessione dell’azienda nella composizione negoziata dopo il correttivo ter e in attesa della procedura di pre-pack, Contr. e impr., 2025, pp. 459 s. Chiarisce altresì il Decreto dirigenziale all’art. 7, comma 9, che “in caso di segnalazione effettuata, secondo quanto previsto dal punto 7.6, in relazione ad atto o pagamento che può arrecare pregiudizio ai creditori, l’esperto può chiedere all’imprenditore di fornire gli opportuni chiarimenti. Se l’esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il proprio convincimento sul fatto che l’atto arreca pregiudizio ai creditori (o che, in caso di insolvenza, sia contrario rispetto al prevalente interesse dei creditori), iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese”. 
[63] 
Cfr. S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità dinanzi alle trattative e alla gestione dell’impresa, in Ilcaso.it, 2022, p. 45. 
[64] 
Così M. Sciuto, La prevenzione della crisi, in M. Cian (a cura di), Diritto commerciale. Diritto della crisi d’impresa, 2025, p. 29. 
[65] 
In questi termini N. Manzini – F. Carelli, Il ruolo dei creditori, op. cit., p. 10. 
[66] 
Così, pur nel vigore del precedente D.L. 118/2021, A. Didone, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021, in Ilcaso.it, 2021, p. 13. 
[67] 
In quanto non ritiene che comporti pregiudizio agli interessi dei creditori. 
[68] 
Non si rinviene, infatti, una norma simile all’art. 90 CCII che consente ai creditori di presentare proposte concorrenti nell’ambito del concordato preventivo. Se, tuttavia, all’esito della CNC il debitore domanda l’omologa di un concordato preventivo, troverà applicazione la disciplina delle proposte concorrenti. 
[69] 
Sul punto, S. Bonfatti, La procedura di Composizione Negoziata, op. cit., 2 ss. 
[70] 
Sul carattere di extrema ratio del concordato semplificato, cfr. S. Pacchi, Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato, in Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2023, I, p. 34; S. Leuzzi, Il concordato semplificato nel prisma delle prime applicazioni, in Dirittodellacrisi.it, 2023, p. 3. In giurisprudenza, Trib. Napoli 25 ottobre 2023, in Onelegale, per cui il concordato semplificato è “uno strumento della regolazione della crisi, cioè, pensato come extrema ratio e che, in deroga ai principi generali della concorsualità concordataria, prescinde dal voto dei creditori”. 
[71] 
La giurisprudenza si è soffermata sulla portata del requisito della buona fede del debitore: cfr. Trib. Firenze 31 agosto 2022, in Onelegale, secondo cui il presupposto è rispettato se c’è stata “una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento [...] e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse”. Secondo Trib. Milano 20 dicembre 2023, in Onelegale, inoltre, il controllo del Tribunale deve limitarsi alla “logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell’esperto”, mentre il creditore che voglia contestare l’assenza di buona fede dovrà ricorrere all’opposizione all’omologa. 
[72] 
Così M. Sciuto, La prevenzione della crisi, op. cit., p. 33. 
[73] 
Nel concordato preventivo in continuità, invece, è stabilito che l’utilità sia “economicamente valutabile” (art. 84, comma 3, CCII). 
[74] 
Si veda S. Pacchi, Il concordato semplificato: un epilogo ragionevole della composizione negoziata, in Ilcaso.it, 2023, 12 s.; S. Leuzzi, Il concordato semplificato nel prisma, cit., p. 25, il quale osserva che l’utilità potrebbe consistere anche solo nella “salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione o nella conservazione promessa di una posizione negoziale”. Così, infatti, anche la giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Bergamo 6 dicembre 2023, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui “non è indispensabile che l’utilità sia economicamente computabile, non di meno deve trattarsi di un’utilità apportata dall’imprenditore alla procedura, un quid pluris di qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale che intende proporre.”. Anche laddove abbia natura economica, la giurisprudenza di merito ammette anche una soddisfazione così limitata da risultare irrisoria. Si v. Trib. Treviso, 3 ottobre 2023 (confermato da Corte d’Appello di Venezia, 28 marzo 2024), con nota di M. Greggio, Concordato semplificato: presupposti, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore, in Proc. Concorsuali, 2025, ove l’omologa del concordato semplificato è avvenuta con una soddisfazione dei chirografari pari solamente allo 0,048% del credito. 
[75] 
Cfr. S. Pacchi, Il concordato semplificato: un epilogo, op. cit., pp. 13 s. 
[76] 
Ed eventualmente reclamo avverso il decreto di omologa e quindi ricorso per Cassazione contro il decreto della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 25 sexies, commi 4, 6 e 7. 
[77] 
La giurisprudenza in materia ha puntualizzato la necessità che il debitore fornisca le “informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l’esercizio consapevole del potere di opposizione”. Così Trib. Milano 20 dicembre 2023, in Onelegale. 

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