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Saggio

Nuova finanza, responsabilità bancaria e composizione negoziata: dalla diffidenza alla cultura del credito responsabile*

Antonio Elia, Giurista e Consulente di impresa

19 Gennaio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’elaborato ricostruisce l’evoluzione del ruolo del sistema bancario nella gestione della crisi d’impresa, muovendo dal paradigma della banca “indifferente” al destino del debitore fino all’attuale modello di “credito responsabile” delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). 
L’analisi intreccia tre profili: (i) lo sviluppo storico e sistemico della funzione sociale della banca, dalla crisi della Banca Romana alla centralità della continuità aziendale; (ii) la responsabilità dell’intermediario nell’erogazione del credito all’impresa in crisi, letta alla luce dei principi di sana e prudente gestione, della diligenza qualificata del bonus argentarius e del quadro di vigilanza prudenziale europeo; (iii) il ruolo della nuova finanza nei percorsi negoziali di regolazione della crisi, con particolare riferimento alla composizione negoziata, all’art. 16, comma 5, CCII, e alla disciplina dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII, come modificata dal correttivo del 2024. Il contributo mette in discussione prassi bancarie difensive – quali il declassamento pressoché automatico delle esposizioni verso imprese che accedono alla composizione negoziata e il timore, spesso sovrastimato, di responsabilità per erogazione abusiva del credito o di concordato semplificato “subìto” ex art. 25 sexies CCII – e propone una rilettura della “utilità sociale” dell’attività creditizia in chiave sistemica, radicata nella tutela del risparmio e nella stabilità del mercato del credito. La tesi sostenuta è che la responsabilità per erogazione abusiva debba mantenere carattere eccezionale e selettivo, mentre l’ordinamento, attraverso la prededuzione, le esenzioni da revocatoria e le esimenti penali, mira a rendere la nuova finanza uno strumento fisiologico di prevenzione e risanamento, nell’ottica di una responsabilità condivisa tra banca, impresa e autorità. 

 
The article examines the evolving role of the banking system in managing corporate distress, moving from the traditional paradigm of banks being “indifferent” to the debtor’s fate to the current model of “responsible lending” shaped by the Italian Code of Business Crisis and Insolvency (CCII). 
The analysis focuses on three main dimensions: (i) the historical and systemic development of the bank’s social function, from the Banca Romana crisis to the present centrality of business continuity; (ii) the lender’s liability when granting credit to a distressed company, interpreted in light of the principles of sound and prudent management, the enhanced duty of care of the bonus argentarius, and the European prudential supervision framework; (iii) the role of new finance within negotiated restructuring paths, with particular reference to the composizione negoziata, Article 16(5) CCII, and the regime of super-priority (prededucible) financing under Article 22 CCII, as amended by the 2024 reform. The contribution questions defensive banking practices – such as the almost automatic downgrading of exposures to companies accessing the composizione negoziata and the often overstated fears of liability for abusive granting of credit or of a “forced” simplified composition under Article 25-sexies CCII – and proposes a systemic reading of the “social utility” of lending activity, grounded in the protection of savings and the stability of the credit market. The paper argues that liability for abusive credit should remain exceptional and strictly confined to cases of blatant breach of technical lending standards, while the legal framework – through super-priority, protection against claw-back actions and specific criminal safe harbours – is designed to make new finance a physiological tool for early restructuring and turnaround, within a broader paradigm of shared responsibility among banks, firms and public authorities. 
Riproduzione riservata

Sommario:

1 . Introduzione

2 . Evoluzione della sensibilità giuridica e sistemica rispetto al ruolo degli istituti di credito nel risanamento d’impresa

2.1 . Dalla crisi della Banca Romana alla legge bancaria del 1936

2.2 . La lenta affermazione della funzione sociale della banca

2.3 . Dall’indifferenza del diritto fallimentare del 1942 alla responsabilità del creditore bancario

2.4 . Il nuovo paradigma: dall’impresa al centro del sistema

2.5 . La finanza nel diritto della crisi: dalla diffidenza alla prededuzione

2.6 . Il Codice della crisi d’impresa e la nuova cultura del credito responsabile

2.7 . Verso una cultura della responsabilità condivisa

3 . Il ruolo del finanziamento bancario nella gestione negoziale della crisi d’impresa

4 . La responsabilità della banca nell’erogazione del credito all’impresa in crisi tra doverosità del finanziamento e principi di sana e prudente gestione

4.1 . Responsabilità sociale della banca e governance del credito

4.2 . Il dovere di diligenza e i principi di diritto comune e costituzionale

4.3 . I principi di sana e prudente gestione come clausola generale

4.4 . Gli strumenti informativi: la Centrale dei rischi e la trasparenza sistemica

4.5 . La governance interna e la funzione di controllo

4.6 . L’analisi del merito creditizio: prospettiva integrata quantitativa, qualitativa e comportamentale

4.7 . Il ruolo degli accordi di Basilea e la cultura del rating

5 . Il finanziamento dell’impresa nella composizione negoziata: nodi interpretativi, prassi bancarie e prospettive di evoluzione

5.1 . Consapevolezza finanziaria e sottostima del fabbisogno di nuova finanza

5.2 . La relazione con il sistema bancario e l’art. 16, comma 5, CCII

5.3 . Il rischio del declassamento automatico e la necessità di una rilettura delle regole di vigilanza

5.4 . Erogazione abusiva del credito e concordato semplificato: rischi sovrastimati

6 . L’utilità sociale nell’attività di concessione del credito: interesse tutelato, obblighi della banca e limiti della responsabilità per erogazione abusiva

7 . La nuova finanza nella composizione negoziata: funzione, limiti e prospettive dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII

8 . Conclusioni

1 . Introduzione
Il rapporto tra sistema bancario e impresa in crisi si colloca oggi in uno snodo delicato dell’ordinamento: da un lato, gli intermediari finanziari sono chiamati a svolgere una funzione propulsiva nei percorsi di prevenzione e gestione delle difficoltà aziendali; dall’altro, essi operano in un contesto regolatorio denso di vincoli prudenziali, obblighi informativi e potenziali profili di responsabilità civile e penale. Ne deriva una tensione strutturale tra l’esigenza di sostenere la continuità d’impresa e il timore di vedere qualificate come “abusive” le scelte di finanziamento adottate in presenza di squilibri economico-finanziari ormai manifesti. 
La riforma del diritto della crisi d’impresa, culminata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ha reso esplicito il superamento della tradizionale logica liquidatoria: la salvaguardia dell’impresa, in quanto complesso organizzato di beni e relazioni, diviene l’obiettivo primario, in coerenza con la direttiva (UE) 2019/1023 e con una più matura sensibilità verso la continuità aziendale. In tale prospettiva, la “nuova finanza” – e, in particolare, i finanziamenti erogati in pendenza di strumenti di regolazione negoziale della crisi – assume un ruolo fisiologico nei percorsi di risanamento, cui l’ordinamento riconosce, in determinate condizioni, la prededucibilità, l’esenzione da revocatoria e specifiche esimenti penali. 
Parallelamente, però, il sistema bancario è sottoposto a un apparato di regole di vigilanza sempre più penetrante, fondato sui principi di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 TUB, sulle disposizioni di Banca d’Italia e sul quadro europeo in materia di classificazione delle esposizioni deteriorate (unlikely to pay, non-performing exposures, calendar provisioning). In questo scenario, l’accesso dell’impresa agli strumenti di composizione della crisi – in primis la composizione negoziata – viene talvolta percepito come un trigger di rischio, idoneo a giustificare il declassamento automatico delle posizioni, la revisione delle linee di affidamento e la drastica riduzione della disponibilità a concedere nuova finanza, anche quando il piano di risanamento non preveda stralci né moratorie. 
Il nodo teorico e pratico da sciogliere riguarda, dunque, l’esatto perimetro della “utilità sociale” dell’attività bancaria di concessione del credito e i correlativi limiti della responsabilità per erogazione abusiva. Se, infatti, la banca opera utilizzando risorse raccolte presso il pubblico dei risparmiatori, appare intuitivo che l’ordinamento, anche alla luce degli artt. 41 e 47 Cost., le imponga di preservare la propria solidità patrimoniale e la stabilità del sistema del credito; meno scontato è che tali obblighi debbano tradursi in un dovere generalizzato di protezione dei creditori e dei terzi dell’impresa finanziata. La recente giurisprudenza di legittimità, nel delineare la figura del bonus argentarius, sembra muoversi in una direzione intermedia, valorizzando la diligenza qualificata dell’operatore professionale ma mantenendo la responsabilità per concessione abusiva del credito in un alveo tendenzialmente eccezionale. 
In questo contesto si innesta la disciplina della composizione negoziata della crisi e, in particolare, dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII. L’istituto affida al tribunale una valutazione di natura prognostica circa la funzionalità del nuovo finanziamento alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, introducendo una forma di “selezione ex ante” delle operazioni meritevoli di speciale tutela. Le modifiche apportate dal d.lgs. correttivo del 2024 n. 136, hanno rafforzato la stabilità degli effetti della prededucibilità, chiarendone la conservazione anche in ipotesi di successione di procedure e ampliando, in termini operativi, l’arco temporale entro il quale la nuova finanza può esplicare i propri effetti. 
Il presente contributo si propone di ricostruire, in una prospettiva sistematica, l’evoluzione del ruolo degli istituti di credito nel risanamento d’impresa e di indagare la funzione della nuova finanza nella composizione negoziata, alla luce dei principi di sana e prudente gestione e del dibattito sull’erogazione abusiva del credito. Dopo aver ripercorso, nella prima parte, il cammino che dalla crisi della Banca Romana conduce alla nuova cultura del credito responsabile inaugurata dal CCII, è stato analizzato il ruolo del finanziamento bancario nei principali strumenti di gestione negoziale della crisi e si approfondiranno i profili di responsabilità della banca tra doverosità del finanziamento e autonomia imprenditoriale. Sono stati esaminati, quindi, i nodi interpretativi e le prassi emerse in tema di composizione negoziata, con particolare riguardo all’art. 16, comma 5, CCII, al rischio di declassamento automatico e alle paure – spesso sovrastimate – legate all’erogazione abusiva e al concordato semplificato “subìto”. 
La parte finale è dedicata a una rilettura della “utilità sociale” dell’attività di concessione del credito, nella duplice direttrice della tutela del risparmio e della stabilità del sistema bancario, e alla ricostruzione della disciplina dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII come snodo centrale di una più ampia cultura della responsabilità condivisa tra banca, impresa e autorità di vigilanza. L’obiettivo è mostrare come la nuova finanza, lungi dal costituire un’eccezione tollerata, rappresenti oggi uno strumento ordinario di prevenzione e risanamento, a condizione che l’interpretazione delle regole prudenziali e delle categorie di responsabilità non si traduca in un disincentivo sistemico all’assunzione selettiva e consapevole del rischio. 
2 . Evoluzione della sensibilità giuridica e sistemica rispetto al ruolo degli istituti di credito nel risanamento d’impresa
Pare opportuno tracciare sinteticamente il percorso evolutivo che ha condotto a un profondo mutamento di sensibilità circa il ruolo degli istituti di credito nel risanamento delle imprese, in ragione dell’importanza dei finanziamenti finalizzati alla continuità aziendale e della correlata responsabilità degli stessi nella concessione del credito[1]. 
Il sistema bancario, sin dalle sue origini, ha rappresentato un punto nevralgico per lo sviluppo economico del Paese. Tuttavia, l’esperienza storica dimostra come solo progressivamente si sia affermata una cultura della valutazione del merito creditizio, del rischio di controparte e della funzione sociale della banca.
2.1 . Dalla crisi della Banca Romana alla legge bancaria del 1936
Il celebre caso della Banca Romana, istituto che alla fine dell’Ottocento concedeva credito senza garanzie e senza la minima analisi della solvibilità del beneficiario, rappresentò uno spartiacque nella storia economica e politica italiana. 
Il dissesto dell’istituto, dovuto alla concessione di crediti inesigibili a politici, speculatori e amici di partito, provocò un vero e proprio scandalo nazionale, tanto da far cadere due governi e compromettere il terzo. 
Si trattava di un’epoca priva di cultura del rischio, in cui la stessa funzione sociale della banca risultava ancora embrionale. Non vi era un sistema unitario di vigilanza, né una concezione moderna della politica monetaria – basti ricordare che all’epoca erano sei gli istituti autorizzati a battere moneta, contro la successiva concentrazione della funzione in capo alla Banca d’Italia, oggi assorbita nell’architettura della BCE. 
Il fallimento della Banca Romana e la successiva crisi del 1929 posero le basi per la legge bancaria del 1936, che segnò l’avvio della vigilanza pubblica sul credito e, successivamente, per la sistematizzazione normativa realizzata con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993)[2].
2.2 . La lenta affermazione della funzione sociale della banca
Con il passare dei decenni, la sensibilità verso l’attività bancaria è profondamente mutata, anche sul piano giurisprudenziale. 
Tralasciando gli aspetti tecnici, emerge un’evoluzione concettuale significativa: la banca non è più solo un operatore privato che stipula contratti di credito, ma un soggetto che esercita una funzione economica di rilievo pubblicistico, la cui condotta incide sulla stabilità del sistema e sul destino delle imprese affidate. 
Emblematica, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 18 gennaio 2023, n. 1387, che rappresenta una sintesi illuminante dell’approccio odierno: l’istituto di credito, in quanto professionista del settore finanziario, è tenuto a un livello di diligenza qualificata – quella del bonus argentarius – e può rispondere civilmente per i danni derivanti da un comportamento negligente o abusivo nella concessione del credito[3].
2.3 . Dall’indifferenza del diritto fallimentare del 1942 alla responsabilità del creditore bancario
Nel contesto della legge fallimentare del 1942, in linea con il codice di commercio, la disciplina si concentrava esclusivamente sulla natura del credito – prelatizio o chirografario – senza alcuna attenzione ai comportamenti dei creditori. 
La concezione oggettiva dell’insolvenza, fondata sulla mera impossibilità di far fronte alle obbligazioni, escludeva ogni valutazione circa i fattori esogeni che potevano aver determinato o aggravato la crisi. 
Solo negli anni Ottanta, in seguito all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità civile, si iniziò a riflettere sulla possibile responsabilità del creditore bancario. 
Sulla scorta della dottrina francese e della progressiva qualificazione della banca come impresa, si affermò il principio che l’istituto di credito dovesse rispettare peculiari obblighi di diligenza professionale e correttezza, pena la configurabilità di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.[4]. 
La Cassazione del 13 gennaio 1993, n. 343, rappresentò un punto di svolta, sancendo la possibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale della banca per l’induzione all’insolvenza o l’aggravamento del dissesto dell’impresa finanziata[5].
2.4 . Il nuovo paradigma: dall’impresa al centro del sistema
La riforma della legge fallimentare del 2005-2007 segnò un passaggio epocale: l’abbandono del modello liquidatorio a favore di una visione fondata sulla centralità dell’impresa come valore da preservare. 
L’obiettivo non era più soltanto quello di realizzare l’attivo per soddisfare i creditori, ma di favorire la continuità aziendale, con positive ricadute occupazionali, fiscali e territoriali[6]. 
Ne derivò un mutamento profondo anche nel ruolo delle banche, chiamate non più solo a valutare il rischio, ma a partecipare responsabilmente ai processi di ristrutturazione e risanamento.
2.5 . La finanza nel diritto della crisi: dalla diffidenza alla prededuzione
In precedenza, la partecipazione delle banche alle operazioni di salvataggio d’impresa era ostacolata da molteplici fattori: 
· il rischio di incorrere in responsabilità civili o penali per concessione abusiva di credito; 
· l’incertezza circa il recupero delle somme erogate in assenza di prededuzione; 
· la possibilità di generare un affidamento ingannevole nei creditori successivi circa la solidità dell’impresa. 
Queste criticità scoraggiavano la nuova finanza, aggravando la crisi aziendale. 
Solo con gli interventi legislativi del 2005 e del 2010 si riconobbe, attraverso l’art. 182 quater L. fall., la prededuzione ai finanziamenti erogati in funzione o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo[7]. 
Tuttavia, la disciplina risultava ancora frammentaria, e le incertezze interpretative alimentavano una giurisprudenza disomogenea e poco prevedibile.
2.6 . Il Codice della crisi d’impresa e la nuova cultura del credito responsabile
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il legislatore ha finalmente introdotto una visione organica e sistemica del rapporto banca-impresa in crisi. 
La riforma, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, ha inteso: 
i) salvaguardare la continuità aziendale e i valori dell’impresa; 
ii) favorire l’erogazione di nuova finanza durante i tentativi di risanamento; 
iii) tutelare civilmente e penalmente i soggetti finanziatori, riconoscendo ai relativi crediti la priorità prededucibile[8]. 
In tal modo, il legislatore ha compiuto un autentico cambio di paradigma culturale: il finanziamento non è più percepito come rischio, bensì come strumento di prevenzione della crisi. 
Il CCII riconosce infatti la prededuzione dei finanziamenti (art. 6 CCII), anche in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. (art. 102 CCII), e prevede meccanismi di protezione per chi eroga nuova finanza nella composizione negoziata (art. 22 CCII), nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione (artt. 99, 101 e 64 bis, comma 9, CCII)[9]. 
Inoltre, le banche sono oggi tenute a una condotta corretta, leale e collaborativa durante le trattative, ai sensi degli artt. 17 e 22 CCII, e devono adempiere a specifici obblighi di comunicazione verso gli organi di controllo, soprattutto in caso di variazioni o revoche degli affidamenti.
2.7 . Verso una cultura della responsabilità condivisa
L’odierno diritto della crisi d’impresa riflette una consapevolezza matura: la stabilità del sistema produttivo dipende da una responsabilità condivisa tra imprenditori, creditori e istituti finanziari. 
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale, da un lato, ha imposto alle banche una più rigorosa diligenza nella concessione del credito; dall’altro, ha riconosciuto che il loro intervento può costituire fattore propulsivo del risanamento, quando improntato a correttezza e sana gestione. 
In questa prospettiva, la finanza per la continuità diviene parte integrante della governance della crisi, e la banca si trasforma da spettatore prudente a partner responsabile del rilancio. 
Il Codice della crisi d’impresa segna dunque il punto di approdo di un lungo percorso evolutivo: dalla banca speculativa della Banca Romana alla banca garante di sostenibilità e continuità aziendale, in un sistema che finalmente riconosce nel credito non solo il rischio, ma la leva essenziale per il valore dell’impresa. 
3 . Il ruolo del finanziamento bancario nella gestione negoziale della crisi d’impresa
Gli istituti di credito rappresentano un attore imprescindibile nella vita dell’impresa e, in particolare, nei percorsi di gestione della crisi. L’esperienza comparata dimostra come il buon esito dei tentativi di risanamento dipenda, in larga misura, dal sostegno del ceto bancario, in grado di assicurare nuova finanza e di incidere sulle scelte strategiche di ristrutturazione. Il finanziamento bancario, infatti, costituisce un momento essenziale dell’organizzazione d’impresa, integrando la quota prevalente del capitale di debito e condizionando, per ciò stesso, la possibilità di accesso agli strumenti di regolazione della crisi[10]. 
Il debito bancario rappresenta spesso la voce più consistente del passivo aziendale e consente ai creditori finanziari di esercitare un potere di veto rispetto a soluzioni non ritenute praticabili. Di conseguenza, il successo di strumenti come la composizione negoziata della crisi[11], il piano attestato di risanamento[12], gli accordi di ristrutturazione dei debiti[13], il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione[14] e il concordato preventivo[15], dipende in misura significativa dall’apporto di nuova finanza, chiamata a sostenere la continuità aziendale. 
Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato come non solo la riorganizzazione della formula imprenditoriale e gli interventi sul capitale, ma anche la ristrutturazione finanziaria in senso stretto, non possano prescindere dal supporto bancario. L’imprenditore, pertanto, non può limitarsi a definire accordi con i creditori commerciali, ma deve necessariamente concludere contratti di finanziamento che fungano da pilastro del piano di risanamento[16]. 
Da ciò deriva che la sopravvivenza dell’impresa passa per un rapporto virtuoso tra debitore e banche. Tuttavia, la leva finanziaria interviene in un contesto segnato da difficoltà e, dunque, occorre distinguere le ipotesi in cui il prestito, erogato in una situazione ormai compromessa, aggrava il dissesto, ritardandone l’emersione e conducendo inevitabilmente verso la liquidazione giudiziale, da quelle in cui il finanziamento bancario, tempestivamente concesso, costituisce elemento portante di un piano oggettivamente idoneo a consentire il risanamento. 
La necessità di prevenire la prima ipotesi e di incentivare invece la seconda ha indotto il legislatore a intervenire in senso innovativo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[17], come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, ha introdotto un quadro normativo volto a favorire l’erogazione di nuova finanza “protetta”[18], sottraendo tali prestiti a revocatorie e responsabilità, e ha rafforzato le garanzie per gli intermediari finanziari che intendano supportare l’imprenditore in crisi. In particolare, la disciplina distingue tra: 
· finanziamenti interinali, autorizzati nell’ambito della composizione negoziata[19]; 
· finanziamenti prededucibili in caso di accesso alle procedure concorsuali[20]; 
· finanziamenti dei soci, ammessi entro limiti definiti e con possibilità di prededuzione in caso di funzionalità rispetto al piano[21]. 
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il finanziamento bancario, per poter dirsi legittimo e meritevole di tutela, deve inserirsi in un piano di ristrutturazione dotato di effettive prospettive di successo. Secondo la Corte di Cassazione il prestito è legittimo solo se volto a sostenere un progetto imprenditoriale realistico e idoneo a garantire la continuità aziendale, mentre diventa fonte di responsabilità se concesso a imprese in stato di decozione irreversibile[22]. 
Alla luce di tali innovazioni, può dirsi che il quadro giuridico attuale registra una significativa riduzione del rischio connesso all’erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi, realizzando un bilanciamento tra l’esigenza di preservare la continuità aziendale e quella di garantire l’affidamento del sistema creditizio[23].
4 . La responsabilità della banca nell’erogazione del credito all’impresa in crisi tra doverosità del finanziamento e principi di sana e prudente gestione
Se la voluntas legis della riforma della crisi d’impresa è quella di incentivare i finanziamenti alle imprese in difficoltà, appare evidente che un eccessivo ampliamento delle ipotesi di responsabilità della banca nella concessione del credito potrebbe produrre l’effetto contrario.
L’incertezza circa il carattere doveroso o facoltativo dell’erogazione del finanziamento in costanza di crisi genera, infatti, una naturale riluttanza degli istituti di credito nel sostenere tentativi di risanamento, determinando un rischio sistemico di “espulsione anticipata” delle imprese potenzialmente recuperabili dal mercato. 
La rilevanza della questione impone un approccio rigoroso, capace di coniugare le esigenze di stabilità del sistema bancario con quelle di continuità aziendale. In questo quadro, il legislatore presuppone che la nuova finanza destinata a sostenere le imprese in crisi provenga prevalentemente dal sistema bancario. Ne sono prova le previsioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che limitano, ad esempio, la sospensione o la revoca degli affidamenti durante la composizione negoziata (art. 16, comma 5 CCII)[24], o impongono la prosecuzione dei contratti di finanziamento in pendenza di domanda di concordato preventivo (art. 97, comma 1 e 14 CCII). 
Tali disposizioni riflettono una precisa volontà del legislatore: trasformare il sistema creditizio in un attore consapevole e responsabile del processo di risanamento, non più semplice spettatore prudente del dissesto.
4.1 . Responsabilità sociale della banca e governance del credito
La funzione della banca non si esaurisce nella mera intermediazione finanziaria. Essa incorpora una responsabilità sociale che deve tradursi in una condotta coerente con i principi di sostenibilità e innovazione, orientata a generare valore condiviso nel medio-lungo periodo. 
L’adesione ai principi di Corporate Social Responsibility (CSR) costituisce per gli istituti di credito un’opportunità strategica per migliorare il governo dei rischi, innovare prodotti e servizi, e rafforzare il rapporto fiduciario con imprese e stakeholder
Tale responsabilità non può manifestarsi solo in circostanze eccezionali (ristrutturazioni, moratorie, interventi straordinari), ma deve permeare il quotidiano rapporto banca-impresa, divenendo parte integrante della cultura organizzativa. 
La vera misura della responsabilità bancaria risiede dunque nella capacità di: 
a) valutare correttamente la necessità e la sostenibilità del credito richiesto; 
b) proporre soluzioni finanziarie coerenti con la struttura e la strategia dell’impresa; 
c) riconoscere tempestivamente l’inadeguatezza del management, del business plan o del modello imprenditoriale; 
d) negare, in tali casi, l’erogazione del credito[25].
4.2 . Il dovere di diligenza e i principi di diritto comune e costituzionale
L’assenza di una disciplina specifica sul criterio di valutazione del merito creditizio impone il ricorso ai principi generali dell’ordinamento. 
Il riferimento principale è l’art. 1176 c.c., che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famiglia, ma che, al secondo comma, eleva tale obbligo per le prestazioni professionali, imponendo un livello di diligenza qualificato, proporzionato alla natura dell’attività esercitata. 
Nel contesto bancario, ciò si traduce in un dovere di diligenza “rafforzata”, poiché l’attività di concessione del credito è altamente tecnica e professionalizzata. Il banchiere deve pertanto applicare prudenza e competenza specialistica, basando la decisione su informazioni raccolte con accuratezza nella fase istruttoria. 
Sul piano costituzionale, la condotta dell’operatore economico deve essere bilanciata, ai sensi dell’art. 41 Cost., tra libertà d’iniziativa e utilità sociale, in coerenza con la tutela del risparmio prevista dall’art. 47 Cost. 
Ne discende che la banca, pur agendo in autonomia imprenditoriale, è vincolata al rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede, i quali rappresentano il limite di ogni diritto soggettivo e l’antidoto all’abuso. 
4.3 . I principi di sana e prudente gestione come clausola generale
Il principio cardine che orienta l’attività creditizia è quello di sana e prudente gestione, espresso dall’art. 5 TUB. Tale clausola, di natura generale, costituisce il fulcro della disciplina di vigilanza e impone alle banche di accertare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate. 
Le Disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia (Circolare n. 285/2013) dettagliano gli obblighi di comportamento nella fase istruttoria, imponendo l’acquisizione di documentazione idonea a valutare la solidità patrimoniale e reddituale del richiedente, nonché la corretta remunerazione del rischio assunto[26]. 
Il perimetro di riferimento, definito dalle circolari e dalle istruzioni di vigilanza, consente ampia autonomia valutativa, ma all’interno di regole generali che richiedono una costante attenzione alla solvibilità del debitore. 
La diligenza di cui all’art. 1176 c.c. trova quindi una declinazione settoriale nella “diligenza bancaria qualificata”, fondata su un sistema informativo efficiente e su una valutazione del rischio creditizio condotta secondo criteri oggettivi e proporzionati.
4.4 . Gli strumenti informativi: la Centrale dei rischi e la trasparenza sistemica
Elemento imprescindibile dell’attività di valutazione è la disponibilità di informazioni affidabili. 
A questo scopo la Centrale dei Rischi, istituita e disciplinata dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, rappresenta uno strumento essenziale per garantire trasparenza e regolare funzionamento del mercato del credito. 
Essa consente alle banche e agli intermediari finanziari di conoscere la posizione complessiva d’indebitamento di un cliente e di valutare consapevolmente il suo merito creditizio. 
La segnalazione a sofferenza, che implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non coincide con la nozione di insolvenza, ma presuppone una condizione di grave e non transitoria difficoltà economica (Cass. 26 ottobre 2020, n. 23453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28635)[27]. 
La costante alimentazione di tale banca dati garantisce la circolazione delle informazioni e la corretta allocazione del rischio, consentendo di perseguire la stabilità e l’efficienza del sistema, in conformità ai principi dell’art. 5 TUB.
4.5 . La governance interna e la funzione di controllo
Le Istruzioni di vigilanza richiedono che il collegio sindacale e gli organi interni non si limitino a controlli formali, ma svolgano verifiche sostanziali sull’iter di erogazione del credito[28]. 
Già prima dell’attuazione di Basilea II, la Banca d’Italia imponeva una rigorosa istruttoria di fido e una revisione periodica delle informazioni acquisite. 
Particolare attenzione è richiesta per i finanziamenti garantiti da immobili, la cui valutazione deve essere affidata a periti indipendenti e documentata in modo analitico. 
L’insieme di queste prescrizioni mira a consolidare una governance del rischio che assicuri coerenza tra le decisioni creditizie e la politica di gestione del rischio complessivo dell’ente. 
4.6 . L’analisi del merito creditizio: prospettiva integrata quantitativa, qualitativa e comportamentale
La valutazione della clientela si articola su tre livelli analitici[29]: 
· quantitativo, basato sull’analisi di bilancio e dei flussi finanziari, con l’obiettivo di verificare la capacità di generare cassa e redditività; 
· qualitativo, incentrato su elementi non numerici quali settore, governance, qualità del management e strategia competitiva; 
· comportamentale, fondato sull’analisi dei rapporti pregressi con il sistema finanziario, anche tramite la Centrale dei Rischi. 
Tale approccio integrato consente di prevenire fenomeni di adverse selection e di migliorare l’efficienza del mercato del credito, premiando i debitori meritevoli con condizioni più favorevoli[30].
4.7 . Il ruolo degli accordi di Basilea e la cultura del rating
L’introduzione degli Accordi di Basilea II ha contribuito a ridefinire la cultura del rischio nel sistema bancario. 
Il concetto di rating interno ha spinto le imprese verso una gestione più trasparente e strutturata, mentre per le banche ha imposto un obbligo di valutazione oggettiva e misurabile della probabilità di insolvenza (Probability of Default)[31]. 
Le variabili fondamentali nella ponderazione del rischio – probabilità di inadempienza, perdita in caso di default, esposizione e scadenza – riflettono un principio di correlazione tra costo del capitale e rischio dell’operazione. 
La diligenza professionale dell’imprenditore bancario, in questa prospettiva, si manifesta nella capacità di calcolare con precisione il costo del credito e di valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa affidata. 
Dall’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale emerge che la banca è tenuta a una diligenza “tecnicamente qualificata”, che supera la sfera dell’obbligazione contrattuale per assumere una valenza pubblicistica, in quanto funzionale alla tutela della stabilità del sistema e alla protezione del risparmio. 
La responsabilità della banca nell’erogazione del credito deve quindi essere interpretata alla luce di un equilibrio dinamico tra libertà d’impresa e responsabilità sociale: essa non è chiamata a garantire il successo del debitore, ma a evitare, con la sua condotta negligente o imprudente, di contribuire al dissesto di soggetti privi di sostenibilità economica[3]. 
La vera sana e prudente gestione risiede nella capacità di discernere, con competenza e tempestività, tra impresa da sostenere e impresa da lasciare al mercato[33]. In ciò si esprime la più alta forma di responsabilità bancaria: non nell’astensione dal rischio, ma nella sua gestione consapevole e coerente con l’interesse generale dell’economia reale.
5 . Il finanziamento dell’impresa nella composizione negoziata: nodi interpretativi, prassi bancarie e prospettive di evoluzione
Un’analisi matura del funzionamento della composizione negoziata impone oggi di concentrare l’attenzione su tre aspetti che, più di altri, condizionano l’efficacia dello strumento e il suo impatto sulla capacità delle imprese di prevenire e governare tempestivamente la crisi. Il primo aspetto riguarda l’adozione, da parte degli imprenditori, di un’autentica cultura della valutazione del rischio, fondata su assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086, 2commac.c., così come ridisegnato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019. Il secondo concerne la disponibilità dell’esperto ad avvalersi di strumenti finanziari e fiscali evoluti, indispensabili per presidiare la sostenibilità del piano di risanamento. Il terzo attiene alla possibilità di rinegoziare in modo credibile ed efficace le posizioni debitorie verso Erario, enti previdenziali e, soprattutto, sistema bancario[34].
5.1 . Consapevolezza finanziaria e sottostima del fabbisogno di nuova finanza
Uno dei punti più critici emersi nella prassi è la scarsa consapevolezza, da parte dei debitori che accedono alla composizione negoziata, della necessità di reperire risorse finanziarie fresche per sostenere il piano di risanamento. Il dato pubblicato da Unioncamere è eloquente: solo il 22% delle imprese dichiara un fabbisogno di nuova finanza[35]. Si tratta di una percentuale sorprendentemente bassa, se confrontata con l’esperienza consolidata delle ristrutturazioni aziendali, in cui quasi sempre la continuità richiede iniezioni di liquidità aggiuntiva, oltre a interventi organizzativi, rinegoziazione dei debiti e taglio dei costi. 
È presumibile che tale indicatore evolverà nei prossimi anni, man mano che l’istituto maturerà e si diffonderà una maggiore consapevolezza sull’importanza della nuova finanza come condizione di credibilità del piano. Tuttavia, già oggi è chiaro che una maggiore trasparenza da parte delle imprese sul proprio fabbisogno finanziario rappresenterebbe un passo decisivo per migliorare l’efficacia delle trattative[36].
5.2 . La relazione con il sistema bancario e l’art. 16, comma 5, CCII
Il nodo centrale del rapporto tra imprese in composizione negoziata e banche è l’interpretazione dell’art. 16, comma 5, CCII. La norma stabilisce due principi rilevanti: 
· l’obbligo per banche e intermediari finanziari di partecipare alle trattative «in modo attivo e informato»; 
· il divieto di sospendere o revocare gli affidamenti unicamente in ragione dell’accesso alla composizione. 
Tale impostazione rappresenta una discontinuità netta rispetto alle logiche tipiche delle procedure concorsuali, che spesso generano – in via automatica o quasi – la revisione delle linee creditizie. 
L’inciso che richiama la «disciplina di vigilanza prudenziale» rischia di neutralizzare l’effetto innovativo della norma. La prassi bancaria mostra infatti un atteggiamento prudenziale che tende a classificare come unlikely to pay le esposizioni verso imprese che abbiano presentato istanza di composizione, indipendentemente dal contenuto del progetto di piano o dall’assenza di misure protettive[37]. 
5.3 . Il rischio del declassamento automatico e la necessità di una rilettura delle regole di vigilanza
La lettura spesso “automatizzata” delle norme EBA e dei regolamenti di Banca d’Italia non appare coerente con la natura privatistica, volontaria e non concorsuale della composizione negoziata. È opportuno chiarire almeno tre punti: a) assenza di impatto sul valore dei crediti bancari: se il piano del debitore non prevede stralci o moratorie sui finanziamenti, il declassamento appare privo di giustificazione economico-finanziaria; b) assenza di misure protettive: la mancata richiesta di protezione ex artt. 18-19 CCII è indice di assenza di aggressioni al patrimonio e, dunque, dovrebbe rassicurare la banca[38]; c) distinzione concettuale dalle procedure concorsuali: il quadro di vigilanza prudenziale attualmente applicato è calibrato sulle procedure tradizionali e non sulla composizione negoziata, che ha una ratio diametralmente diversa[39]. 
In questo senso, una corretta interpretazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (art. 178) e dell’addendum EBA (calendar provisioning) suggerirebbe un approccio più graduato, evitando automatismi che rischiano di ostacolare l’anticipazione della crisi perseguendo finalità opposte rispetto alla direttiva Insolvency[40].
5.4 . Erogazione abusiva del credito e concordato semplificato: rischi sovrastimati
Due timori vengono spesso evocati dal sistema bancario: 
· la possibile imputazione per erogazione abusiva del credito; 
· il rischio di una procedura «subita» attraverso il concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII[41]. 
Entrambi, tuttavia, appaiono largamente sovrastimati. 
L’erogazione abusiva del credito trova riscontro in un numero esiguo di precedenti giurisprudenziali e presuppone condotte imprudenti gravi, ben lontane dal fisiologico sostegno alla continuità d’impresa previsto dal Codice[42]. Quanto al concordato semplificato, i casi registrati sono pochissimi e comunque subordinati: 
· alla verifica dell’esperto sulla superiorità della soluzione rispetto alla liquidazione giudiziale; 
· alla possibilità per i creditori di impugnare la proposta.
6 . L’utilità sociale nell’attività di concessione del credito: interesse tutelato, obblighi della banca e limiti della responsabilità per erogazione abusiva
Il tema della corretta erogazione del credito impone di interrogarsi su quale sia l’utilità sociale che deve orientare la condotta della banca, chiamata a bilanciare – in un quadro di autonomia imprenditoriale e responsabilità – l’art. 41 Cost. con l’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Tale bilanciamento non è meramente teorico: esso individua i confini della responsabilità della banca quando l’attività creditizia risulti, ex post, inefficiente o addirittura dannosa per determinati soggetti del mercato. 
Per comprendere quali interessi l’ordinamento affida alla tutela della disciplina bancaria, occorre chiarire chi siano i destinatari delle norme sulla sana e prudente gestione e quali sfere giuridiche esse intendano proteggere. Da un lato, una parte della dottrina sostiene che i principi che regolano il merito creditizio siano posti nell’interesse dei terzi che si relazionano con l’impresa sovvenuta, in particolare i creditori sociali. Secondo questa ricostruzione, un finanziamento concesso a un soggetto ormai decotto ma erroneamente presentato come solvibile genererebbe un pregiudizio diretto nei confronti di tali terzi, che avrebbero impostato o mantenuto rapporti contrattuali confidando – anche indirettamente – nella valutazione positiva espressa dall’intermediario. 
Dall’altro lato, un orientamento sempre più consolidato ritiene che gli obblighi di diligenza gravanti sull’intermediario operino primariamente nell’interesse dell’ordinamento del credito e, più precisamente, in funzione della stabilità del sistema bancario e della tutela del risparmio. In quest’ottica, le norme sulla sana e prudente gestione – a partire dall’art. 5 T.U.B. – non sono predisposte per proteggere creditori e terzi del sovvenuto, bensì per garantire che le banche preservino la propria solidità, così da non mettere a rischio i patrimoni dei risparmiatori e degli investitori[43]. 
La stessa Banca d’Italia, nella Relazione del Governatore per l’esercizio 1993, distingue chiaramente tra la “prudente gestione”, correlata all’avversione al rischio degli intermediari, e la “sana gestione”, intesa come efficienza funzionale rispetto agli obiettivi aziendali e correttezza operativa[44]. Tale lettura conferma che l’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost. non si identifica con la tutela diffusa del mercato, bensì con la protezione di coloro che affidano alle banche i propri risparmi, i quali costituiscono la materia prima dell’attività creditizia. 
A ben vedere, questa impostazione è coerente con la struttura imprenditoriale della banca, che agisce come intermediario: essa eroga credito utilizzando risorse raccolte presso il pubblico dei depositanti, e dunque deve orientare le proprie scelte verso la preservazione di tali risorse. È da questa funzione che trae origine la diligenza qualificata del bonus argentarius, chiamato a garantire stabilità e solidità dell’intermediario e, con esse, la fiducia degli investitori nel sistema bancario[45]. 
Se si accoglie questa prospettiva, l’assunto secondo cui la concessione del credito a un’impresa in crisi costituirebbe ex se una violazione dei doveri professionali della banca appare difficilmente sostenibile[46]. Una simile conclusione, infatti, finirebbe per trasformare qualsiasi finanziamento in situazione di difficoltà – o addirittura in stato di insolvenza – in un errore imprenditoriale imputabile all’istituto erogante. Ma l’ordinamento, anche alla luce della disciplina del Codice della crisi, si muove nella direzione opposta: il legislatore incentiva esplicitamente l’apporto di nuova finanza in favore di imprese in crisi o insolventi, riconoscendo la prededucibilità dei finanziamenti erogati nell’ambito di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione (artt. 99 e 101 CCII)[47]. 
Ciò accade perché, in molti casi, la nuova finanza rappresenta uno strumento essenziale per preservare la continuità aziendale o, comunque, per consentire una liquidazione più efficiente e maggiormente satisfattiva per i creditori. Ritenerla automaticamente contraria ai doveri del buon banchiere significherebbe ignorare la logica economica e giuridica sottesa agli istituti di regolazione negoziata della crisi[48]. 
Il punto, dunque, non è se l’impresa fosse “in crisi”, ma se, in concreto, vi fossero ragionevoli prospettive di risanamento o di recupero delle somme erogate. La responsabilità dell’intermediario non può essere ancorata a un errore imprenditoriale in sé, perché un simile criterio produrrebbe una disparità irragionevole rispetto al regime applicabile agli amministratori di società, per i quali vige il noto principio della business judgment rule: essi rispondono non per la bontà delle scelte imprenditoriali, ma solo per violazione di obblighi specifici[49]. Anche per la banca dovrebbe valere la stessa logica: non l’errore, bensì la violazione di regole tecniche di valutazione del merito creditizio, comprovata in concreto. 
Alla luce di tale impostazione, emerge un criterio sistematicamente coerente: l’interesse primario che la banca deve salvaguardare è quello dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, non quello dei creditori del finanziato o dei terzi di mercato. Questi ultimi beneficiano semmai, indirettamente, di un sistema del credito solido e affidabile, ma non sono i destinatari principali degli obblighi di diligenza. 
Questa lettura trova conferma anche nella cornice europea. L’Unione europea, costruita su un mercato aperto e contendibile, limita gli interventi pubblici negli assetti economici e vieta, in linea generale, gli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE)[50]. In coerenza con tale impostazione, è stato introdotto il meccanismo del bail-in, che impone a investitori e risparmiatori – prima ancora che allo Stato – di sopportare i costi della crisi bancaria[51]. Anche qui emerge chiaramente il principio per cui la tutela del risparmio non si traduce in un obbligo generalizzato della banca verso i terzi del debitore, ma si radica nella protezione dell’integrità del sistema e degli interessi di chi ha affidato i propri capitali all’intermediario. 
In definitiva, proprio l’art. 47 Cost. consente di ricondurre la questione nel suo alveo: nella misura in cui la banca agisce come imprenditore che utilizza risorse di terzi, essa deve orientare la propria condotta alla salvaguardia del risparmio, che rappresenta il fulcro dell’utilità sociale della sua attività. L’erogazione del credito non è, dunque, lecita o illecita in ragione dello stato di salute dell’impresa finanziata, ma solo se compiuta nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, valutati alla luce delle concrete prospettive di recupero e delle esigenze di stabilità del sistema bancario[52].
7 . La nuova finanza nella composizione negoziata: funzione, limiti e prospettive dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII
L’art. 22 CCII attribuisce al tribunale un ruolo decisivo nel processo di sostegno finanziario all’impresa che accede alla composizione negoziata. Pur rimanendo la gestione saldamente in capo all’imprenditore, il giudice può autorizzare la contrattazione di nuovi finanziamenti, prededucibili, provenienti da terzi, dai soci oppure da società appartenenti al medesimo gruppo. L’autorizzazione segue un procedimento snello: il tribunale ascolta le parti interessate, acquisisce le informazioni necessarie e, ove opportuno, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 CCII. La decisione è assunta in composizione monocratica e si fonda su una comparazione tra l’impatto della prededucibilità e l’utilità che i creditori possono trarre dalla prosecuzione dell’attività d’impresa[53]. È inoltre prevista la possibilità di proporre reclamo, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento dall’organo collegiale competente a decidere. 
Gli effetti degli atti autorizzati si conservano anche qualora la composizione negoziata non sfoci in un accordo idoneo, ma l’impresa acceda, successivamente, a un accordo di ristrutturazione omologato, a un concordato preventivo, a una liquidazione giudiziale, a una liquidazione coatta amministrativa, a un’amministrazione straordinaria o persino a un concordato semplificato ex art. 25 sexies (art. 24 CCII). Si tratta di un elemento di stabilità e continuità che riduce l’incertezza tipica delle fasi preconcorsuali. 
Le prime applicazioni del Codice hanno sollevato interrogativi di natura operativa: se fosse possibile richiedere nuova finanza prima della nomina dell’esperto; se fossero ammissibili richieste plurime; come individuare le parti interessate; e, soprattutto, se la funzionalità del finanziamento dovesse limitarsi al perimetro temporale della composizione negoziata o potesse estendersi alla successiva fase di esecuzione del piano. Il D.Lgs. correttivo n. 136/2024 ha chiarito questi profili, prevedendo che l’attuazione dell’autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della procedura, purché ciò risulti dal provvedimento del tribunale o dalla relazione finale dell’esperto[54]. Ha inoltre stabilito che la prededucibilità opera, comunque, indipendentemente dall’esito della composizione, e si conserva anche nell’eventuale successione di più procedure. Ne risulta un quadro che rafforza significativamente l’incentivo all’erogazione di nuova finanza, rendendola uno strumento cardine per la stabilizzazione e il rilancio dell’impresa in crisi[55]. 
Quanto alle «parti interessate», la dottrina ha correttamente ritenuto che esse non coincidano soltanto con i soggetti individuati dall’esperto come interlocutori delle trattative, ma comprendano anche coloro nella cui sfera giuridica gli effetti della prededucibilità possono incidere direttamente. Ciò risponde a una logica di trasparenza e tutela effettiva del ceto creditorio, coerente con la ratio della procedura[56]. 
Sul piano operativo, le tipologie di finanziamenti attivabili in pendenza della composizione negoziata sono eterogenee. Anzitutto, gli affidamenti bancari già accordati continuano a operare per la parte non utilizzata. Vi sono poi i finanziamenti qualificabili come atti di straordinaria amministrazione, che non richiedono autorizzazione giudiziale ma devono essere comunicati all’esperto. Infine, la banca può assumere il ruolo di nuova finanziatrice, erogando liquidità che, per beneficiare della prededucibilità, richiede l’autorizzazione ex art. 22 CCII. Quest’ultima rappresenta un beneficio tradizionalmente riservato alle procedure concorsuali e costituisce un vero e proprio compenso per il rischio assunto dal finanziatore nel sostenere l’impresa in un momento delicato. 
La valutazione rimessa al tribunale è di natura prognostica[57]: occorre comparare lo scenario in cui il finanziamento non venga concesso con quello in cui l’impresa possa invece disporre di nuove risorse per proseguire l’attività. Il parametro dirimente è duplice: la funzionalità alla continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori. L’idea di fondo è semplice e, al contempo, di forte impatto sistemico: quando la liquidità consente all’impresa di consolidare le proprie prospettive di risanamento, la prededucibilità diventa lo strumento che equilibra i rischi, rendendo il finanziamento compatibile con le esigenze del mercato del credito[58]. 
A ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio. L’art. 24, comma 2, CCII attribuisce esenzione dall’azione revocatoria e un’esimente penale per i reati di bancarotta semplice e preferenziale agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con lo stato e l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento. Si tratta di un presidio di certezza che tutela gli operatori e contribuisce a rendere l’intero impianto della composizione negoziata non solo credibile, ma operativamente praticabile. 
In definitiva, la disciplina dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII, soprattutto alla luce dei chiarimenti introdotti dal correttivo, si configura come una delle leve principali per favorire il successo della composizione negoziata. Essa combina tutela del credito, incentivo all’afflusso di liquidità e salvaguardia della continuità aziendale in una prospettiva moderna, in linea con la logica preventiva del Codice e con le istanze europee di early restructuring[59].
8 . Conclusioni
L’itinerario ricostruito consente di cogliere con sufficiente chiarezza il cambio di paradigma che ha interessato, nel lungo periodo, il rapporto tra sistema bancario e impresa in crisi: dalla stagione della banca “indifferente” al destino del debitore – quando il diritto fallimentare del 1942 guardava solo alla natura del credito – si è passati a un modello in cui l’intermediario è chiamato a concorrere, in modo responsabile, alla prevenzione e gestione della crisi, in un quadro di tutela della stabilità del sistema e del risparmio. 
La riforma del diritto della crisi, culminata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha reso esplicito questo approdo, spostando l’asse dalla mera liquidazione alla salvaguardia della continuità aziendale e riconoscendo alla “nuova finanza” una funzione fisiologica nei percorsi di risanamento. La prededucibilità dei finanziamenti, la protezione da revocatorie e responsabilità, nonché l’espressa valorizzazione della composizione negoziata come strumento precoce di emersione e gestione delle difficoltà, rappresentano tasselli di una stessa architettura: costruire un ambiente normativo in cui il credito non sia percepito come fattore distorsivo, ma come leva ordinaria di regolazione della crisi. 
In questa prospettiva, la responsabilità della banca nell’erogazione del credito all’impresa in crisi non può essere letta in chiave punitiva o dissuasiva. L’ordinamento, anche attraverso il richiamo ai principi di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB e alla diligenza qualificata del bonus argentarius, non pretende dall’intermediario l’astensione dal rischio, ma la sua corretta valutazione e gestione. L’errore imprenditoriale in sé non basta a fondare responsabilità per erogazione abusiva: ciò che rileva è l’eventuale violazione delle regole tecniche di istruttoria, di analisi del merito creditizio e di coerenza con il quadro informativo disponibile. In questo senso, l’analogia con la business judgment rule sottolinea come anche per la banca il sindacato debba arrestarsi dinanzi a scelte ragionevoli, seppur ex post non riuscite. 
La stessa nozione di “utilità sociale” dell’attività bancaria – innervata dagli artt. 41 e 47 Cost. – appare più correttamente riconducibile alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema del credito, piuttosto che alla protezione diretta dei creditori dell’impresa finanziata. Sono questi ultimi a beneficiare, semmai, in via mediata, di un sistema bancario solido e in grado di sostenere le imprese meritevoli. Pretendere che l’intermediario si trasformi in garante universale dei rapporti economici del sovvenuto significherebbe snaturare il ruolo dell’impresa bancaria, caricandola di una funzione che l’ordinamento, anche alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato e sul bail-in, non le attribuisce. 
Allo stesso tempo, tuttavia, la banca non può rifugiarsi dietro una lettura eccessivamente difensiva delle regole di vigilanza prudenziale. La prassi di un declassamento pressoché automatico delle esposizioni verso imprese che accedono alla composizione negoziata, indipendentemente dal contenuto del piano, dall’assenza di misure protettive e dalla mancanza di stralci o moratorie, finisce per contraddire la ratio stessa dell’istituto. Se la composizione negoziata è pensata come strumento di emersione anticipata e di gestione negoziale della crisi, interpretazioni rigide del quadro EBA e del Regolamento (UE) n. 575/2013 rischiano di favorire il paradosso della “espulsione anticipata” dal mercato di imprese ancora recuperabili. 
In questo quadro, la disciplina dei finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII assume un ruolo centrale. L’attribuzione al tribunale di una valutazione prognostica – fondata sulla comparazione tra lo scenario senza nuova finanza e quello in cui il finanziamento consente di proseguire l’attività – realizza un bilanciamento avanzato tra tutela del ceto creditorio e incentivo all’afflusso di liquidità. La prededucibilità, l’esenzione da revocatoria e le esimenti penali rappresentano il “prezzo” che l’ordinamento accetta di pagare per rendere compatibile il rischio assunto dal finanziatore con le esigenze del mercato del credito. Il correttivo del 2024, chiarendo la stabilità degli effetti della prededucibilità anche in caso di successione di procedure, ha ulteriormente rafforzato la certezza del quadro, riducendo le aree di incertezza che avevano inizialmente frenato gli operatori. 
Sul piano sistemico, il messaggio che emerge è duplice. Da un lato, il legislatore chiede all’impresa di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, di sviluppare una cultura realistica del fabbisogno finanziario e di attivarsi tempestivamente quando emergono segnali di crisi. Dall’altro, pretende dalla banca un salto di qualità nella governance del credito: abbandonare prassi meramente formalistiche, superare letture automatiche delle regole prudenziali, integrare nelle decisioni elementi quantitativi, qualitativi e comportamentali, e saper distinguere – con competenza e responsabilità – tra imprese oggettivamente non recuperabili e imprese che, pur in difficoltà, presentano prospettive ragionevoli di continuità. 
In questa logica di “responsabilità condivisa”, l’erogazione abusiva del credito va riportata alla sua dimensione fisiologicamente residuale: non strumento per sanzionare ogni tentativo non riuscito di sostegno all’impresa in crisi, ma presidio contro condotte realmente distorsive, in cui l’inosservanza delle regole tecniche sia macroscopica e l’apporto finanziario determini o aggravi colpevolmente il dissesto. Solo così il diritto della crisi può continuare a svolgere la sua funzione di infrastruttura dell’economia reale: non luogo di mera gestione del fallimento, ma spazio nel quale banca e impresa, sotto la regia di un giudice chiamato a valutazioni selettive e prospettiche, cooperano per trasformare la crisi in occasione di selezione razionale, riorganizzazione e, dove possibile, rilancio dell’attività produttiva. 
In definitiva, la nuova finanza nella composizione negoziata e negli altri strumenti di regolazione della crisi non rappresenta un’eccezione tollerata dal sistema, bensì l’espressione più avanzata di una cultura del credito responsabile: una cultura che accetta il rischio, lo misura, lo remunera e lo governa nell’interesse congiunto della stabilità bancaria, della continuità delle imprese meritevoli e di una più efficiente allocazione delle risorse nell’economia. La sfida dei prossimi anni sarà verificare se gli interpreti – banche, imprese, autorità di vigilanza e giudici – sapranno tradurre questa architettura normativa in prassi coerenti, facendo della composizione negoziata e dei finanziamenti prededucibili non solo strumenti giuridici, ma veri e propri meccanismi operativi di prevenzione e risanamento. 

Note:

[1] 
C. Scognamiglio, Sulla responsabilità dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giurisprudenza italiana, 1995, 356 ss. 
[2] 
F. Panetta, Il Testo Unico bancario, trent’anni dopo, in Banca d’Italia, 2023; Cass., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343 — primo approdo di sistema sulla diligenza del bonus argentarius e sull’impatto verso i terzi, in Diritto e contenzioso bancario, 1993. 
[3] 
Cass., sez. III, 18 gennaio 2023, n. 1387 – conferma la responsabilità risarcitoria della banca che, disattendendo regole di sana e prudente gestione/merito creditizio, sostiene illecitamente un’impresa già insolvente o in crisi conclamata; legittimazione del curatore ad agire per il danno al patrimonio della fallita, in Unijuris.it, 2023. 
[4] 
G. Belli, La responsabilità della banca per erogazione “abusiva” di credito, in La Responsabilità civile, 2012, 93 ss. 
[5] 
G. Fauceglia, Riflessioni sulla responsabilità delle banche nel Codice della crisi con particolare riguardo all’abusiva concessione del credito, in Diritto della crisi, 2023. 
[6] 
G. Bacceli, La crisi d’impresa tra diritto ed economia, in Mondadori education, 2012, 13 ss. 
[7] 
Osservatorio OCI, I crediti prededucibili nel fallimento e nella liquidazione giudiziale, 2020, 22 ss.; Cass., sez. I civile, 5 marzo 2014 n. 5098 – l’art. 182 quater è “norma speciale” rispetto all’art. 111 L. fall.: la prededuzione ex 182 quater rientra nella specie dei crediti “qualificati per legge”; risolve il contrasto dottrina/giurisprudenza, in Lex24 Gruppo 24 Ore. 
[8] 
ODCEC Milano, Il finanziamento alle imprese nel CCII, in I Quaderni, Quaderno n. 91, 2023, 15 ss. 
[9] 
Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2023, n. 29999 - In tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all’omologazione del concordato preventivo ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, L. fall., quale credito sorto “in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico evocato dalla norma sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, invero idonea a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
[10] 
F. Gaffuri, Le banche nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in Crisi d’impresa, Profili di rilevanza giuridica, 2025, 33 ss. 
[11] 
Artt. 12 ss. D.Lgs. n. 14/2019, come modificati dal D.Lgs. n. 83/2022. 
[12] 
Art. 56 CCII. 
[13] 
Artt. 57-61 CCII. 
[14] 
Artt. 64 bis ss. CCII, introdotti dal D.Lgs. n. 83/2022. 
[15] 
Artt. 84 ss. CCII. 
[16] 
ODCEC Milano – Quaderno n. 91, Il finanziamento alle imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza, 2023, 52, 71, 141, 150; Cass., Sez. I, 27.10.2023, n. 29840 - ribadisce che è abusiva la concessione di credito senza ragionevoli prospettive di risanamento; l’opposto (credito funzionale a un piano realistico) è lecito e atteso dal sistema. 
[17] 
D.Lgs. n. 14/2019. 
[18] 
Art. 99 CCII. 
[19] 
Art. 22 CCII. 
[20] 
Art. 6 CCII; art. 99 CCII. 
[21] 
Art. 102 CCII. 
[22] 
Cass., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725 – Non è abusivo il credito concesso “a esito di valutazione ex ante ragionevole” e finalizzato al risanamento; lo diventa quando sostiene una crisi irrecuperabile; Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840 – Ribadisce il parametro della “ragionevolezza delle prospettive di risanamento” quale discrimine tra credito lecito e abusivo; conferme anche sulla legittimazione del curatore. 
[23] 
L. De Gennaro, Creditori finanziari e banche nella composizione negoziata. Ruoli e responsabilità, Dike Giuridica, 2025, 32. 
[24] 
E. Staunovo-Polacco, Concessione abusiva di credito e responsabilità delle banche nella composizione negoziata, in Ristrutturazioni Aziendali, 2025. 
[25] 
Cass., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 - responsabilità del finanziatore per abusiva concessione se il credito, dato con dolo/colpa a impresa in crisi senza concrete prospettive di risanamento, aggrava il dissesto; legittimazione del curatore ad agire per il danno. Conferma il principio “concessione responsabile” e, in negativo, il dovere di negare il credito quando il piano non è ragionevole/fattibile, in Dirittodellacrisi.it, 2021. 
[26] 
Pietro Gobio Casali e Matteo Binelli, Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca dopo il codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
[27] 
Cass., I, 26 ottobre 2020, n. 23453 – la “sofferenza” richiede valutazione complessiva della situazione patrimoniale; non basta il mero ritardo; segnalazione indipendente dall’importo, in Diritto del risparmio; Cass., I, 15 dicembre 2020, n. 28635 – “insolvenza” ai fini CR ≠ insolvenza fallimentare: “grave e non transitoria difficoltà economica”, apprezzabile come deficitaria, in Diritto del risparmio. 
[28] 
Banca d’Italia, Circ. n. 229/1999, agg. 2002, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 11, 4 ss. 
[29] 
Banca d’Italia, QEF n. 721, 2022, 16 ss. 
[30] 
J. E. Stiglitz, & A. Weiss, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, in The American Economic Review, Vol. 71, No. 3, 1981, 393 ss. 
[31] 
Osservatorio ABI, Conoscere il Rating. Come viene valutata l’affidabilità delle imprese con l’Accordo di Basilea, 2010, 3 ss. 
[32] 
Cass., ord. 18 gennaio 2023, n. 1387. 
[33] 
A.A. Dolmetta, Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, 2021, 2 ss. 
[34] 
S. Pettinato, Il finanziamento alle imprese nel Codice della crisi: il caso della composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[35] 
Unioncamere, La composizione negoziata della crisi d’impresa, Rapporto semestrale, VI edizione, 2024, 6. 
[36] 
Quaderno ODCEC Milano, Il finanziamento alle imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza”, 2023, 207 ss. 
[37] 
Tribunale di Nola, 23 gennaio 2025 - Tribunale di Nola, 23 gennaio 2025 - Composizione negoziata: le banche e gli intermediari finanziari possono mantenere la sospensione degli affidamenti già concessi al momento dell’accesso? l’art. 18, commi 5 e 5 bis CCII si applica anche alle linee di credito sospese prima dell’istanza di nomina dell’esperto; banche e intermediari non possono mantenere la sospensione se non dimostrano che essa è giustificata da esigenze di vigilanza prudenziale, in Ilcaso.it , 2025. 
[38] 
Tribunale di Vasto, 28 dicembre 2024, Est. Monteleone - Il Tribunale richiama espressamente l’art. 16,comma5, CCII e afferma che non è conforme alla norma la condotta della banca che, in pendenza di composizione, revoca o riduce gli affidamenti senza un’adeguata motivazione ancorata alla vigilanza prudenziale. Viene valorizzato l’utilizzo di misure cautelari “atipiche” per: inibire revoche/chiusure di linee di credito, bloccare l’escussione di garanzie pubbliche (MCC, SACE, SIMEST) se ciò comprometterebbe il buon esito del piano, in Ilcaso.it, 2025. 
[39] 
S. Rizzo, Il quadro regolamentare delle esposizioni bancarie (nei confronti delle imprese “in crisi”), in Dirittodellacrisi.it, 2022; Trib. Verona, 22 gennaio 2024, Est. Attanasio - L’accesso alla composizione negoziata non implica automaticamente la sospensione o revoca degli affidamenti. La sospensione/revoca è legittima solo se effettivamente richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La banca deve fornire una comunicazione scritta e motivata delle ragioni della decisione. La mancanza di tale formalità rende illegittimo il comportamento della banca e giustifica l’ordine di dare esecuzione ai contratti pendenti, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[40] 
Tribunale di Crotone, ordinanza 4 gennaio 2025 - Il Tribunale dispone un’inibitoria alle banche dal segnalare il debitore a sofferenza in Centrale Rischi per tutta la durata (240 giorni) della composizione negoziata, a fronte di: un piano di risanamento credibile; l’esigenza di non frustrare le finalità della direttiva 2019/1023. Viene riconosciuto che le regole di vigilanza non possono essere lette in modo da neutralizzare la funzione preventiva della composizione negoziata. La segnalazione a sofferenza è vista come atto idoneo a compromettere irreversibilmente il tentativo di risanamento; da qui la misura “inibitoria” verso la banca, in Verso il futuro, 2025.
[41] 
D. Roselli, Concessione abusiva del credito ed analisi del merito creditizio, in Rivista di diritto bancario, 2023. 
[42] 
Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840 - Ribadisce che la concessione abusiva del credito richiede: conoscenza o conoscibilità del grave dissesto dell’impresa, assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, nesso causale tra erogazione e aggravamento del dissesto. Non basta che la banca “abbia sbagliato”; serve un errore grave, che tenga in piedi un’impresa che non ha più speranza, in Diritto bancario, 2023. 
[43] 
S. Bonfatti, La vigilanza prudenziale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2022.
[44] 
Banca d’Italia, Relazione del Governatore sull’esercizio 1993, in Assemblea generale ordinaria dei partecipanti del 31 maggio 1994, 285. 
[45] 
D. Roselli, Concessione abusiva del credito ed analisi del merito creditizio, in Diritto bancario, 2023; L. Filipponi, I contratti bancari pendenti nella composizione negoziata: effetto impositivo o libera discrezionalità dell’intermediario?, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[46] 
Cass., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725 - non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento di risanamento, sulla base di dati che rendano plausibile il superamento della crisi o una proficua permanenza sul mercato, in Codice dei concordarti. 
[47] 
M. Fabiani, Nuova finanza prededucibile negli accordi di ristrutturazione e nell’esecuzione del concordato preventivo: alla ricerca della razionalità, in Dirittodellacrisi.it, 2023; L. Benedetti, La finanza prededucibile a sostegno di uno strumento di trattamento della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2025.
[48] 
L. Morellini, Finanziamenti ammissibili nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
[49] 
F. Felis, L’incertezza economica e l’art. 2086 c.c.: la business judgment rule, in Dirittodellacrisi.it, 2025. 
[50] 
Dipartimento per gli Affari europei, Aiuti di Stato, Artt. 107 e 108, in https://www.affarieuropei.gov.it, 2017. 
[51] 
EBA, Guidelines on treatment of liabilities in bail-in, in https://www.eba.europa.eu.
[52] 
Cass., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 - Qualifica la concessione abusiva di credito come illecito del finanziatore quando l’erogazione (o il mantenimento della linea) aggrava il dissesto per mancanza di concrete prospettive di risanamento, collegando espressamente la condotta alla violazione dei doveri di sana e prudente gestione, in Dirittodellacrisi.it. 
[53] 
L. Jeantet, P. Vallino, & F. Roberi, Finanza prededucibile e composizione negoziata della crisi: il diritto alla certezza e l’incertezza del diritto, in Dirittodellacrisi.it, 2024; Trib. Parma sez. II, 14 aprile 2024 - il Tribunale di Parma ha sottolineato che l’autorizzazione richiede un giudizio prognostico basato sulla comparazione fra lo scenario in assenza del finanziamento e quello in cui l’impresa beneficia di nuova liquidità nel progetto di risanamento intrapreso. L’autorità giurisdizionale valuta anche se il finanziamento può evitare la definitiva dispersione del valore aziendale o favorire un soddisfacimento più favorevole del ceto creditorio rispetto allo scenario liquidatorio. 
[54] 
Trib. Vasto, 5 febbraio 2025 - richiama espressamente il D.Lgs. n. 136/2024 e i nuovi commi dell’art. 22, chiarisce che la prededuzione opera solo nelle successive procedure esecutive o concorsuali, indipendentemente dall’esito della composizione, riconosce una nozione ampia di finanziamento (incluse garanzie e crediti di firma), sottolinea che l’autorizzazione giudiziale è necessaria solo per far scattare gli “effetti speciali” della prededuzione e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente, in Ristrutturazioni Aziendali, 2025. 
[55] 
A. Elia, Immissione di nuova finanza e prededucibilità nelle procedure concorsuali, in Salvis Juribus, 2025. 
[56] 
M. Greggio, Il Giano Bifronte della Composizione Negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 2022. 
[57] 
F. Marelli, Finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata: aspetti processuali, in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[58] 
Trib. Bologna, 9 gennaio 2023 - qualifica l’analisi del tribunale come “giudizio prognostico”, richiede un bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti, subordina l’accoglimento dell’istanza a: avanzamento positivo delle trattative, probabilità di raggiungere accordi di ristrutturazione, verifica che la nuova finanza assicuri ai creditori un risultato migliore rispetto allo scenario alternativo (mancata erogazione e verosimile liquidazione), in Unijuris.it, 2023. 

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