Il legislatore dispone che le autorizzazioni giudiziali rese nell’ambito della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 22 CCII, sono subordinate alla verifica della “funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori” (art. 22, comma 1, CCII).
Questo paragrafo e il successivo sono finalizzati ad esaminare, sulla base delle pronunce giudiziarie sinora rese, i presupposti della funzionalità dell’atto di cessione di azienda o di suoi rami rispetto alla (i) continuità aziendale e (ii) migliore soddisfazione dei creditori. L’utilizzo della congiunzione “e” nella prima parte dell’art. 22, comma 1, CCII impone la congiunta e contemporanea ricorrenza di entrambi i presupposti, rispetto ai quali il legislatore non ha inteso individuare alcun criterio di prevalenza, ponendoli su un piano paritetico[20].
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il trasferimento dell’azienda si intende funzionale alla continuità aziendale laddove consente di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, la maturazione di ulteriori perdite e la generazione di flussi di cassa negativi[21].
Pare, invece, controversa la questione se l’autorizzazione al trasferimento di azienda, risultando l’unica soluzione concretamente praticabile (e da attuare celermente) per salvaguardare i valori aziendali, possa essere concessa anche laddove il progetto di risanamento non sia ancora compiutamente definito e, quindi, non permetta ancora di identificare compiutamente l’esito delle trattative e, conseguentemente, di formarsi la convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento. Sinora la maggior parte dei tribunali pare abbia fatto un utilizzo prudente dell’autorizzazione alla vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata tanto da inserire questa forma di continuità indiretta solo al termine del percorso negoziato, interpretando il presupposto della funzionalità rispetto alla continuità aziendale quasi come se la cessione rappresentasse l’atto conclusivo del risanamento. Non sono, tuttavia, mancati recenti provvedimenti che hanno assunto posizioni parzialmente differenti.
In vigenza del D.L. n. 118/2021 il Tribunale di Parma, con ordinanza del 4 novembre 2022[22], ha inteso concedere l’autorizzazione giudiziale ex art. 10, comma 1, lt. d), D.L. n. 118/2021, soltanto in presenza di un percorso di risanamento già ben delineato, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021, e che sia coerente con gli strumenti di cui l’imprenditore intende avvalersi all’esito delle trattative. In particolare, l’autorizzazione giudiziale, secondo l’ordinanza in commento, deve ritenersi subordinata, tra l’altro, alla verifica che il percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere sia “delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità di ristrutturazione dell’esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest’ultima[23]”. In aggiunta, l’operazione di trasferimento dell’azienda deve risultare “coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative”. Strumento che, nel caso di specie, era stato individuato negli accordi di ristrutturazione del debito ad efficacia estera ex art. 61 CCII, collocandosi pertanto nell’esito della composizione negoziata di cui all’art. 11, comma 2, D.L. n. 118/2021 (oggi art. 23, comma 2, lt. b), CCII).
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2023[24], ha espressamente disposto che, ai fini della verifica del presupposto della funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale, quest’ultimo “deve inserirsi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della crisi”. La circostanza per cui il percorso di risanamento prospettato dal debitore debba necessariamente rimanere agganciato ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b) CCII ha portato il Tribunale a ritenere “del tutto plausibile e finanche necessaria … la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza”. Nel contesto delineato dal Tribunale di Milano con il provvedimento in commento, l’autorizzazione giudiziale funzionale a consentire al cessionario di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. deve necessariamente legarsi all’”esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata”[25]. Ai fini della verifica del presupposto della continuità aziendale, e con esso della coerenza dell’atto rispetto all’esito prospettato, ha assunto un ruolo importante anche lo stato delle trattative che, per come delineato dal debitore, ha portato il Tribunale a rilevare (i) la disponibilità dei creditori finanziari alla prosecuzione delle trattative, secondo il mutato progetto di piano di risanamento, finalizzate alla definizione della crisi mediante la sottoscrizione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lt. c), CCII e (ii) l’impegno di tali creditori a sostenere la continuità aziendale sino al momento della cessione dell’azienda, attraverso la liberazione delle risorse derivanti dalla dismissione di immobili gravati da ipoteca[26].
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 30 luglio 2024[27], ha statuito che, ai fini della concessione dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII “assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative” che “risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall’art. 12 CCII”. Di conseguenza, in linea con la posizione assunta dal Tribunale di Milano con il provvedimento del 12 agosto 2023, l’operazione di trasferimento dell’azienda può essere autorizzata “ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative”. In tale contesto, l’esperto nel proprio parere ha rilevato che l’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda “debba essere condizionata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1, CCII”. Il Tribunale ha concluso concedendo l’autorizzazione al trasferimento ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII e ha altresì disposto il regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva[28]. In particolare, il Tribunale ha previsto che tale regolamento debba prevedere, tra l’altro, che al miglior offerente “verrà aggiudicato il diritto alla stipula del contratto traslativo della proprietà dell’Azienda subordinatamente alla condizione dell’esito positivo della CNC mediante il raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1, CCII entro il 10 ottobre 2024”.
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 4 giugno 2025[29], ha evidenziato che al fine di consentire all’imprenditore di realizzare un’operazione che permetta di beneficiare delle facilitazioni sul versante del reperimento di acquirenti della propria azienda, è necessario che l’intervento giudiziale sia destinato a promuovere il buon esito della composizione negoziata. In particolare, richiamando un precedente intervento giudiziale del Tribunale di Bergamo reso in tema di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili[30], ha sostenuto che “il tribunale nel vagliare la fondatezza delle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 C.C.I.I. non può prescindere dal contesto di soluzione negoziata delle crisi nel quale s’inseriscono e dunque dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento”.
I primi provvedimenti dall’ingresso nel corpus normativo della composizione negoziata della crisi d’impresa, fanno emergere una posizione dominante in giurisprudenza orientata verso la concessione dell’autorizzazione giudiziale in un contesto in cui le trattative nell’ambito del percorso di risanamento e il relativo progetto di piano si trovino in uno stato ben avanzato, tanto da prevederne la condizione sospensiva del trasferimento all’esito della composizione negoziata ex art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b), CCII. Agli inizi del 2025, invece, pare che la giurisprudenza abbia assunto orientamenti in parte differenti.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 20 febbraio 2025[31], vagliati i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento del ramo d’azienda, ha concesso la predetta autorizzazione, indipendentemente dall’esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata. Ciò in quanto, come si legge nel provvedimento in commento, il trasferimento del ramo aziendale rappresenta “la miglior possibilità concreta di realizzo degli asset aziendali su cui si può fondare il piano di risanamento intrapreso dalla società (accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui sono avviate trattative con i creditori ovvero, in via subordinata, concordato semplificato[32] o ancora eventuali altri strumenti di risoluzione della crisi in caso di mancata omologa di tali accordi) e, dall’altro, consentendo di evitare la dispersione del valore del ramo aziendale medesimo”. Pertanto, il Tribunale ha concluso concedendo l’autorizzazione alla stipula dell’atto di cessione “nel corso della pendente composizione negoziata”, sul presupposto che, anche nella denegata ipotesi di mancata omologa degli accordi di ristrutturazione, rispetto ai quali il debitore ha avviato le trattative con i creditori, la cessione del ramo d’azienda rappresenta comunque il modo migliore per realizzare l’asset aziendale ed evitare la dispersione di valore.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 11 marzo 2025[33], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda, pur a fronte dell’unica offerta pervenuta a un valore inferiore al prezzo minimo originariamente previsto e senza prevedere alcuna condizione legata all’esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata[34]. Nel caso di specie, in particolare, il Tribunale ha valorizzato in modo decisivo il contesto di “innegabile urgenza per la rapidità con la quale potrebbe aggravarsi irreparabilmente la crisi dell’azienda”. Pertanto, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione in una situazione nella quale il debitore si è trovato costretto a rivedere il progetto di piano, modificando al ribasso il valore di cessione dell’asset aziendale, contemplando una proposta che, per quanto si legge nell’ordinanza, non aveva ancora trovato l’adesione dei creditori, benché fossero in corso le trattative, considerando, tra l’altro, che “la cessione dell’azienda appare comunque rispondente all’interesse del ceto creditorio, dovendosi avere riguardo all’altrimenti inevitabile disgregazione dell’azienda”.
Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 9 giugno 2025[35], ha sostenuto la ricorrenza del presupposto della funzionalità dell’operazione di trasferimento di azienda rispetto alla continuità aziendale, considerando che tale operazione “si inserisce in un piano i cui tratti anche specifici sono ormai delineati e che, se omologato, può consentire il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore”. Anche nel caso in esame, ha assunto un ruolo centralo lo stato avanzamento delle trattative svolte dal debitore nell’ambito della composizione negoziata; infatti, ha rilevato il Tribunale che “la maggior parte delle classi dei creditori chirografari ha espresso consenso alla stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti in misura superiore al 67% (alcune classi in misura pari al 100% unitamente ai creditori privilegiati”. Nel caso di specie, il Tribunale non pare però che abbia previsto alcuna condizione sospensiva dell’autorizzazione giudiziale all’esito della composizione negoziata. Dalle premesse del provvedimento si legge che già prima dell’accesso al percorso negoziato, l’affittuario si era impegnato a perfezionare l’acquisto dell’azienda già gestita in affitto, “a condizione del raggiungimento, con il ceto creditorio, di accordi di ristrutturazione dei debiti funzionali alla esdebitazione” della ricorrente. Tuttavia, dall’esame dei documenti resi pubblici in sede di raccolta di invito ad offrire per il compendio aziendale, pare che tale condizione sia stata successivamente rimossa dall’offerente. In particolare, il contratto di affitto stipulato prima dell’accesso alla composizione negoziata, prevedeva che l’offerta di acquisto dell’azienda da parte dell’affittuaria fosse condizionata, tra l’altro, al “perfezionamento ed omologa da parte del Tribunale competente (ove necessaria in base alla specifica forma di accordo) di accordi definitivi con i creditori di …, nel contesto della composizione negoziata ovvero in esito a successiva procedura concorsuale in consecuzione, tali da assicurare la conservazione degli effetti compiuti nel corso della composizione negoziata ai sensi dell’art. 24 comma 1 CCII e da integrare in un quadro complessivo consolidato e protetto di ristrutturazione della debitoria”. Tuttavia, l’affittuaria ha successivamente formulato una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda concessa in affitto, nell’ambito della quale non è stata posta alcuna condizione sospensiva in relazione all’esito della composizione negoziata, bensì è stato previsto un termine massimo di durata dell’offerta stessa[36]. La circostanza per cui il Tribunale abbia concesso l’autorizzazione al trasferimento d’azienda senza prevedere alcuna condizione legata all’esito della composizione negoziata pare sia coerente rispetto a quanto rilevato dal Tribunale stesso nella parte in cui si legge che “circa il momento temporale in cui la debitrice ha scelto di trasferire a terzi i propri assets non vi è dubbio che la anticipazione della cessione in continuità dell’azienda nel contesto della composizione negoziale sia in grado da un lato di intercettare tempestivamente l’interesse del mercato e dall’altro di scongiurare il rischio che, procrastinata la cessione all’interno dello strumento o della procedura di insolvenza, si avvantaggino ed agevolino fenomeni speculativi”.
Il Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 26 settembre 2025[37], ha ritenuto sussistente il presupposto della funzionalità della cessione del ramo rispetto alla continuità aziendale, tenuto conto dell’incapacità della ricorrente di proseguire direttamente lo svolgimento dell’attività d’impresa, conseguente alla flessione della marginalità di prodotto e alla drastica riduzione degli acquisti da parte del principale cliente. Inoltre, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione disponendo che il corrispettivo derivante dalla cessione fosse versato su un conto corrente presso il notaio prescelto, con la precisazione che sia “svincolabile soltanto in esecuzione della ristrutturazione di … o in favore del commissario giudiziale per l’ipotesi di soluzione concordataria o in favore del curatore in caso di apertura di procedura di liquidazione giudiziale”. Il Tribunale, valorizzando anche l’assenza di posizioni contrarie alla cessione da parte del ceto bancario, ha concesso l’autorizzazione al trasferimento d’azienda, lasciando però aperta la possibilità che, sulla base di quanto analizzato in sede di autorizzazione giudiziale, la composizione negoziata si possa concludere non già con un accordo ex art. 23, comma 1, CCII bensì con una soluzione concordataria o addirittura con l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 27 dicembre 2025[38], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d), CCII in un evidente situazione di incertezza circa l’esito della composizione negoziata e di adesione dei creditori alla proposta dell’imprenditore, neppure formulata alla luce dell’aggiornamento del progetto di piano di risanamento che recepisce gli effetti della prospettata cessione[39]. Nonostante ciò, l’esperto si è espresso favorevolmente al trasferimento dell’azienda a favore dell’offerente, poiché “rappresenta, allo stato, l’unica possibilità concreta di realizzo di detto asset aziendale e che l’apertura al mercato realizzata tramite l’intervento dell’ausiliario nominato dal Tribunale potrà consentire di raccogliere eventuali offerte migliorative, che possano massimizzare il ricavato dalla vendita” [40]. In funzione di ciò, l’esperto ha ritenuto che la cessione dell’azienda possa “risultare rispondente agli interessi dei creditori e garantire la massima soddisfazione dei medesimi anche nell’ipotesi di insuccesso del piano di risanamento e di accesso ad una procedura concorsuale giudiziale, a condizione che sia certo l’incasso dell’intero Prezzo e che l’intero Prezzo … sia depositato su un conto vincolato a favore dei soli creditori”. Verificati i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione giudiziale, il Tribunale ha ritenuto coerente la cessione del ramo d’azienda con l’attuale prospettazione di risoluzione della composizione negoziata, sebbene “non puntualmente identificata nei suoi elementi fondamentali ma prospettata come proposizione di accordi ad efficacia estesa”. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di assumere una specifica misura opportuna ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII, consistente nella previsione che le somme derivanti dalla cessione siano versate su un conto vincolato e “possano essere svincolate solo al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ipotesi in cui il Notaio dovrà provvedere a versare le somme sul conto intestato alla procedura di liquidazione giudiziale entro 30 giorni dalla richiesta del curatore e comunque entro 90 giorni dalla notizia della apertura della liquidazione giudiziale; - omologa di uno strumento di risoluzione della crisi e dell’insolvenza. Nel caso di specie, non essendo allo stato delineato con sufficiente certezza lo strumento prescelto, il Notaio dovrà richiedere all’esperto, che opererà in regime di prorogatio, un nulla osta allo svincolo e l’esperto dovrà valutare la sussistenza delle condizioni, in particolare in ipotesi di impugnazione dell’omologa, in ordine alla manifesta fondatezza o manifesta implausibilità dei motivi di impugnazione. Anche in tal caso occorre fissare un termine per il pagamento che può individuarsi in 90 giorni dall’omologa”. In aggiunta, il Tribunale ha previsto che il conto su cui versare le somme debba individuarsi in un conto ex art. 1, commi 63 e ss, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 124/2017[41]; in questo modo le somme versate dall’acquirente per il ramo d’azienda costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed è impignorabile anche il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse (comma 65)[42]. In questo modo, il Tribunale, seppure la prospettazione di risoluzione della crisi non sia stata puntualmente identificata dal debitore, ha ritenuto di concedere l’autorizzazione giudiziale, definendo le condizioni di versamento del prezzo in modo tale da far ritenere l’operazione di trasferimento coerente con la prospettazione di accordi o altre soluzioni ex art. 23 CCII, nonché, qualora tali soluzioni non dovessero andare a buon fine, compatibile con l’apertura di una eventuale liquidazione giudiziale.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16 gennaio 2026[43], ha assunto una posizione che pare, in parte, discostarsi da quella resa con il precedente provvedimento del 30 luglio 2024, sopra commentato. In particolare, da un lato, il Tribunale ha ribadito la necessità che il progetto di risanamento debba essere delineato nelle concrete modalità operative e che l’operazione risulti coerente con il piano delineato per il superamento della condizione di cui all’art. 12, comma 1, CCII. Dall’altro lato, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII senza prevedere alcuna condizione sospensiva legata all’esito della composizione negoziata. La limitazione posta dal Tribunale alla cessione del ramo d’azienda è, infatti, costituita unicamente dal deposito delle somme rinvenute dall’operazione straordinaria presso un conto corrente vincolato all’autorizzazione dell’esperto.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 aprile 2026[44], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda “in via anticipata e quando non è ancora “certo” l’esito della composizione negoziata della crisi”. Il Tribunale ha dapprima rilevato la congruenza dell’operazione di trasferimento dell’azienda rispetto al percorso di risanamento delineato dalla ricorrente sul presupposto che consente di preservarne il “valore, rapporti di lavoro, rapporti contrattuali e consente anche il realizzo di una base economica che renda la Società più credibile nelle trattative con i suoi creditori”, oltre che presentarsi “quale unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell’attività”. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento d’azienda in un momento di incertezza circa l’esito della composizione negoziata, il Tribunale ha ritenuto imprescindibile “una prospettazione -o effettuata dal debitore nel contesto del piano o comunque acquisita dal giudice in sede di iter autorizzativo-, della vantaggiosità della vendita dell’azienda in funzione dello strumento prescelto dal debitore quale soluzione della situazione di crisi alternativa alla liquidazione giudiziale”. A tal fine, ha rilevato il Tribunale che l’esperto, in base ad un criterio comparativo, ha verificato che lo scenario della cessione in continuità assicura un soddisfacimento superiore o comunque non inferiore a quello ragionevolmente conseguibile nello scenario di mancata cessione e successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Sulla base di ciò, il Tribunale ha constatato che, sebbene il trasferimento di azienda avvenga in un momento in cui l’esito della composizione negoziata non sia ancora certo, l’operazione prospettata dalla ricorrente è posta a tutela dei creditori della stessa. Infine, il Tribunale, in considerazione dell’incertezza dell’esito della composizione e quindi al fine di escludere eventuali danni per il ceto creditorio, ha disposto misure opportune, posto che l’atto oggetto di autorizzazione, se rilasciata, conserva i suoi effetti ex art. 24, comma 1, CCII anche laddove successivamente alla chiusura della composizione negoziata l'imprenditore sia sottoposto non solo agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o al concordato semplificato, ma pure alla liquidazione giudiziale (ovvero ad altra procedura concorsuale amministrativa). Il Tribunale ha, pertanto, previsto che il ricavato della vendita dell’azienda non rimanga nella libera disponibilità della ricorrente bensì venga versato dall’offerente (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell’offerta vincolante) in un conto di deposito vincolato presso un notaio “con mandato irrevocabile a svincolare l’importo a favore della società solamente subordinatamente al raggiungimento dell’accordo con i creditori e al buon fine dell’operazione e comunque previa evidenza, per visto preventivo dell’Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall’art.23 CCII, ovvero in ogni altro caso previa autorizzazione del Giudice Delegato”; In aggiunta, il Tribunale ha disposto che la proprietà del ramo d’azienda sia trasferita a favore della cessionaria solo al momento del saldo dell’ultima rata del prezzo di cessione.
Come sopra esposto, nei primi due anni dall’ingresso nel corpus normativo della composizione negoziata, la posizione dominante in giurisprudenza era orientata verso la concessione dell’autorizzazione giudiziale in un contesto in cui le trattative nell’ambito del percorso di risanamento e il relativo progetto di piano fossero in uno stato avanzato, tanto da prevederne la condizione sospensiva del trasferimento all’esito ex art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b), CCII.
Agli inizi del 2025, invece, la giurisprudenza ha inteso valorizzare il presupposto che, anche nella denegata ipotesi di mancata omologa degli accordi di ristrutturazione o di stipula di un accordo ex art. 23, comma 1, CCII, rispetto ai quali il debitore ha avviato le trattative con i creditori, la cessione del ramo d’azienda rappresenta comunque il modo migliore per realizzare l’asset aziendale, autorizzando la stipula dell’atto di cessione in pendenza della composizione negoziata. In questo contesto, la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale si rinviene anche nell’urgenza con la quale potrebbe aggravarsi irreparabilmente la crisi, comportando una inevitabile disgregazione dei valori aziendali residui. Ciò rappresenterebbe un elemento da tenere in considerazione ai fini della concessione dell’autorizzazione giudiziale alla cessione del ramo d’azienda, sebbene la prospettazione di risoluzione della composizione negoziata non sia ancora puntualmente identificata nei suoi elementi fondamentali. D’altronde, l’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII, ad avviso di chi scrive, è funzionale anche a consentire all’imprenditore in composizione negoziata di reperire sul mercato un acquirente della propria azienda (o di un suo ramo), salvaguardando la continuità aziendale – ancorché in via indiretta – e tutelando il ceto creditorio, anche in un momento in cui risulti incerto l’esito dell’intrapreso percorso negoziato.
In aggiunta, come sopra esposto, è stato osservato che l’anticipazione della cessione in continuità dell’azienda nel contesto della composizione negoziale è in grado, da un lato, di intercettare tempestivamente l’interesse del mercato e, dall’altro, di scongiurare il rischio che, procrastinata la cessione all’interno dello strumento o della procedura di insolvenza, si avvantaggino ed agevolino fenomeni speculativi. Sul punto, ad avviso di chi scrive, la previsione di una clausola nell’ambito del regolamento della procedura competitiva che si sostanzia in una condizione sospensiva dell’atto di trasferimento dell’azienda legata all’esito (incerto) della composizione negoziata, potrebbe ridurre l’appetibilità dell’azienda e scoraggiare potenziali acquirenti a presentare un’offerta o comunque a partecipare alla procedura competitiva. Invero, un potenziale interessato dovrebbe essere disposto a sostenere costi legati alle attività di due diligence o ad altre attività finalizzate a valutare la bontà dell’operazione di trasferimento, con il rischio di non vedersi aggiudicata definitivamente l’azienda in quanto questa sarebbe condizionata ad un evento incerto, oltre che potenzialmente distante nel tempo o comunque non immediato[45]. In aggiunta, il potenziale acquirente si troverebbe costretto a dover attendere un periodo di tempo, derivante dalla necessaria conclusione delle trattative e conseguente stipula degli accordi (soprattutto se trattasi di accordi che devono essere omologati dal tribunale ai sensi dell’art. 57 CCII), in un momento in cui invece avrebbe l’esigenza di entrare in possesso dell’azienda in tempi celeri. Questo potrebbe, da un lato, ridurre il numero di potenziali interessati e, dall’altro, diminuire il prezzo di cessione dell’azienda.
In una situazione di incertezza circa l’esito della composizione negoziata è importante che la valutazione del tribunale non prescinda dalla verifica che il corrispettivo della cessione non venga destinato a finalità diverse da quelle della continuità aziendale, oltre che quella della migliore soddisfazione dei creditori. In questo contesto, le misure adottate dal Tribunale di Torino con ordinanza del 27 dicembre 2025 appaiono coerenti con un percorso di risanamento e consentono al debitore di massimizzare il valore dell’azienda e acquisire attivo a titolo di prezzo che, svincolabile unicamente al verificarsi di determinati eventi, potrebbe essere messo al riparo da esecuzioni individuali o pagamenti preferenziali.
Infine, come puntualizzato dal Tribunale di Fermo con provvedimento del 12 febbraio 2026[46], i creditori dispongono di un’ulteriore tutela, ovverosia che qualora “emerga che, al fine di ottenere l’autorizzazione del Tribunale, l’imprenditore abbia fornito informazioni non vere o significativamente incomplete, i creditori potranno sempre rivalersi nei confronti dell’imprenditore valorizzando la disposizione contenuta dall’art. 24, c. 4, CCII”, in forza della quale per il compimento degli atti autorizzati dal tribunale resta comunque ferma la responsabilità dell’imprenditore.