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Saggio

Una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali in tema di cessione dell’azienda in composizione negoziata*

Alessandro Turchi, Dottore commercialista in Milano

20 Luglio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Trib. Milano, 24 aprile 2026, Est. Vasile

Il trasferimento dell’azienda o di suoi rami può rappresentare una concreta soluzione per il superamento delle condizioni che hanno portato l’imprenditore a richiedere la nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata. L’autore intende offrire una panoramica dei provvedimenti resi ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d), CCII, focalizzandosi sui principali temi analizzati in giurisprudenza. Inizialmente, si approfondisce il perimetro del trasferimento dell’azienda, individuando le tipologie di operazioni straordinarie che devono essere o meno sottoposte al vaglio giudiziale. In seguito, vengono analizzati gli orientamenti giurisprudenziali in relazione ai presupposti per la concessione dell’autorizzazione al trasferimento dell’azienda, rappresentati dalla funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Particolare attenzione è dedicata alle modalità attuative del principio di competitività nella selezione dell’acquirente dell’azienda. Infine, sono analizzati aspetti specifici, quali le parti interessate da sentire ai fini dell’autorizzazione giudiziale, il contenuto del parere dell’esperto e la purgazione dalle formalità pregiudizievoli.
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1 . Introduzione: la ratio dell’autorizzazione del tribunale
L’art. 22, comma 1, lt. d), CCII contempla tra gli atti autorizzabili dal tribunale la cessione dell’azienda o di uno o più rami di essa, con il beneficio della esenzione per l’acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori, ad eccezione dei debiti maturati nei confronti dei lavoratori. Si tratta, pertanto, di una deroga all’effetto previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., tipica delle vendite realizzate nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. La norma, infatti, introduce una parentesi giudiziale nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa – percorso tipicamente stragiudiziale – al pari di quanto avviene con la richiesta dell’imprenditore di ottenere la conferma delle misure protettive o cautelari. 
La vendita dell’azienda nell’ambito del percorso negoziato soddisfa molteplici esigenze: (i) garantire al debitore il risanamento dell’esposizione debitoria in modo tale da preservare la continuità aziendale, ancorché in via indiretta, che potrebbe essere pregiudicata qualora dovessero attendersi i tempi di definizione degli accordi con i creditori; (ii) proteggere il compendio aziendale dal rischio di un suo deprezzamento, a discapito del miglior soddisfacimento dei creditori, sull’assunto che la vendita nel contesto della composizione negoziata possa preservare l’avviamento oggettivo, diversamente da quanto potrebbe accadere nella liquidazione giudiziale o in strumenti di regolazione della crisi che non preservino la continuità aziendale[1]. 
L’autorizzazione giudiziale alla cessione dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata è necessaria non per la validità e l’efficacia del contratto traslativo, bensì per consentire al cessionario di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione. Il trasferimento dell’azienda rientra, infatti, tra gli atti di straordinaria amministrazione che l’imprenditore potrebbe eseguire autonomamente ai sensi dell’art. 21 CCII, informando preventivamente l’esperto ma senza dover ricorrere ad un’istanza autorizzativa dinnanzi al tribunale. La differenza tra il compimento dell’operazione di trasferimento dell’azienda autorizzata dal tribunale rispetto a quella eseguita unicamente previa informativa all’esperto e mancata espressione del dissenso da parte di quest’ultimo, si rinviene negli effetti dell’operazione. Nel secondo caso, l’acquirente risponderebbe in via solidale dei debiti anteriori risultanti dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560 c.c., e non troverebbe neppure applicazione la conservazione degli effetti di cui all’art. 24, comma 1, CCII. Soltanto l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del tribunale al trasferimento dell’azienda consente, infatti, all’acquirente di ottenere l’esonero dalla responsabilità solidale dei debiti anteriori inerenti all’azienda acquistata e la conservazione degli effetti qualora, chiusa la composizione negoziata, siano omologati un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato preventivo, un concordato semplificato o un piano di ristrutturazione omologato, oppure intervengano la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria[2]. 
Da ciò discende la centralità della disciplina dell’autorizzazione giudiziale del trasferimento dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata che, in molti casi, può rappresentare una concreta soluzione per il superamento delle condizioni che hanno portato l’imprenditore a richiedere la nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata[3].
2 . Il perimetro del trasferimento
La vendita autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d), CCII può avere ad oggetto il trasferimento “in qualunque forma” dell’azienda o di suoi rami[4], purché l’atto che l’imprenditore intende compiere realizzi il transito della titolarità della proprietà[5]. 
Da quanto sopra discende anzitutto che la richiesta di autorizzazione può riguardare anche il conferimento dell’azienda[6], anche in una newco, o comunque qualsiasi forma di traslazione della proprietà[7]. Come è stato osservato, il conferimento autorizzato dal tribunale produce immediatamente effetti esdebitativi per la conferitaria e, qualora nelle more della definizione dell’esito della composizione negoziata, dovessero emergere ostacoli alla vendita della partecipazione, non viene meno né l’efficacia del conferimento né l’esdebitazione. Ciò comporta che il patrimonio della conferitaria in composizione negoziata non subisce delle modifiche nella sua entità, bensì si trasforma in un “bene di secondo grado” e ciò potrebbe ostacolare l’esecuzione individuale e collettiva. Sarebbe, pertanto, opportuno subordinare l’efficacia del conferimento alla successiva vendita della partecipazione o alle stesse condizioni da cui dipende tale vendita[8]. 
In tema di conferimento, per quanto consta a chi scrive, si è espressamente pronunciato unicamente il Tribunale di Udine con decreto del 28 novembre 2024[9], con cui è stata autorizzata l’operazione di conferimento di un ramo aziendale e la conseguente cessione a favore di un terzo delle quote rappresentanti il 60% del capitale sociale della conferitaria. In tale sede, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione possa riguardare anche il conferimento di un ramo aziendale, poiché il riferimento contenuto all’art. 22, comma 1, lt. d), CCII ad operazioni di cessione “in qualunque forma” permette di ricondurre alla previsione normativa anche tale operazione straordinaria che produce “l’effettivo mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con subentro di un diverso soggetto giuridico nella gestione del complesso organizzato per l’esercizio dell’impresa”. 
Un altro tema inerente al perimetro del trasferimento concerne l’autorizzazione all’affitto dell’azienda o di suoi rami. Secondo l’orientamento prevalente in dottrina non è possibile richiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d), CCII l’autorizzazione all’affitto dell’azienda o di suoi rami[10]. L’argomento che orienta in senso negativo si rinviene non tanto nella nozione di “trasferimento” adotta dal legislatore[11], bensì nella ratio dell’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII che consiste nella liberazione dal rischio di pagamento dei debiti maturati in epoca antecedente alla cessione in deroga all’art. 2560, comma 2, c.c. Tale effetto non avrebbe alcuna ricaduta nell’ambito dell’affitto di azienda o di suoi rami, atteso che l’art. 2560 c.c. non trova applicazione a tale operazione straordinaria. Il fatto che l’operazione di affitto di azienda o di suoi rami non possa costituire richiesta di autorizzazione al tribunale non significa che l’imprenditore in composizione negoziata non possa procedere con la stipula del relativo contratto. In tal caso, infatti, la disciplina di riferimento è quella degli atti di straordinaria amministrazione che si rinviene all’art. 21 CCII, in forza del quale si rende necessaria l’informativa all’esperto, il quale può esprimere il proprio dissenso[12]. Nel caso in cui l’esperto non dovesse esprimere il proprio dissenso, l’operazione di affitto di azienda o di suoi rami, tuttavia, non godrebbe della protezione rafforzata di cui all’art. 24, comma 2, CCII, che si ottiene soltanto a seguito dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda o di suoi rami. Tale aspetto è stato evidenziato da una parte della dottrina per sostenere, invece, che l’affitto di azienda o di suoi rami possa costituire richiesta di autorizzazione giudiziale[13]. 
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, ai fini della stipula del contratto di affitto di azienda o di suoi rami non deve essere formulata alcuna richiesta di autorizzazione giudiziale, essendo rimessa alla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 21 CCII. 
Sul punto, il Tribunale di Piacenza con decreto del 1° giugno 2023[14] ha esaminato una fattispecie che merita particolare attenzione. L’imprenditore in composizione negoziata aveva formulato richiesta di autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII alla stipula di un contratto di affitto d’azienda con una società - parte correlata stante l’identità dell’organo amministrativo e della compagine sociale - in vista di una futura (a cinque anni) ed eventuale cessione dell’azienda all’affittuaria, che aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto. Sebbene si tratti di una soluzione usualmente utilizzata nell’ambito dei percorsi di risanamento (c.d. affitto ponte funzionale alla successiva cessione), la pretesa dell’imprenditore di ottenere ora per allora l’autorizzazione a una vendita prevista dopo molto tempo, oltre che eventuale, è apparsa al tribunale estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII[15]. L’estraneità, si legge nel provvedimento in esame, deriva anzitutto dalla circostanza che, nel caso di specie, “il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi”. 
Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 22 ottobre 2024[16], ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione giudiziale avanzata dall’imprenditore in composizione negoziata alla stipula di un contratto di affitto d’azienda, sul presupposto della sua estraneità rispetto agli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, CCII. Invero, come si legge nell’ordinanza in commento, “il riferimento all’esenzione degli effetti dell’art. 2560, co. 2, c.c. prevista per il solo trasferimento dell’azienda e pacificamente non applicabile all’affitto, posto che l’art. 2562 c.c. si limita a richiamare l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2561 c.c. sull’usufrutto dell’azienda e non anche del 2560, co. 2 c.c.”, rende il regime autorizzatorio ex art. 22 CCII non applicabile all’affitto di azienda. 
In tema di affitto di azienda, interessanti spunti dalla giurisprudenza si rinvengono anche nel provvedimento del Tribunale di Terni del 30 aprile 2025[17], chiamato ad esprimersi sulla richiesta di autorizzazione presentata dall’imprenditore in composizione negoziata alla stipula di un contratto di affitto di ramo aziendale. Il Tribunale ha dapprima precisato che l’espressione “trasferimento” adottata dal legislatore pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali, tra i quali non rientra l’affitto di azienda o di suoi rami. In aggiunta, il Tribunale ha sostenuto l’estraneità dell’affitto di azienda al regime autorizzatorio ex art. 22 CCII sulla base di un puntuale raffronto rispetto alla disciplina contenuta nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale. Nel primo caso, l’art. 91 CCII estende espressamente la disciplina delle offerte concorrenti anche all’affitto di azienda, diversamente da quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lt. d), CCII nell’ambito della composizione negoziata. Nel secondo caso, il curatore che intende concedere in affitto l’azienda è tenuto a osservare l’apposita disciplina contenuta nell’art. 212 CCII, distinta da quella prevista in caso di vendita dell’azienda di cui all’art. 216 CCII. Infine, il Tribunale, nel sostenere l’estraneità dell’affitto di azienda al regime autorizzatorio ex art. 22 CCII affronta anche il tema della retrocessione dell’azienda al proprietario. In particolare, l’unica fattispecie legata all’affitto di azienda nella quale può venire in rilevo il regime di solidarietà di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., è quella della retrocessione dell’azienda affittata dall’affittuario al proprietario, quale conseguenza della cessazione del contratto. In tutti gli altri casi, l’art. 2560, comma 2, c.c. non assume alcun ruolo al momento della stipula del contratto d’affitto di azienda. In ogni caso, conclude il provvedimento in esame, “l’art. 2560, co. 2, c.c. non è derogabile ad opera delle parti del contratto di cessione, trattandosi di norma imperativa posta a tutela non delle parti stesse, bensì dei terzi creditori”. In altri termini, come è stato osservato, il tribunale non può autorizzare la disapplicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c. nel passaggio a ritroso dell’azienda quando il concedente si trova in composizione negoziata, poiché il caso non rientra nella portata della norma agevolativa, la quale intende beneficiare soltanto il futuro acquirente. 
Poiché, come si è visto sopra, l’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII non può ricomprendere il passaggio del mero godimento dell’azienda, stante l’estraneità dell’art. 2560, comma 2, CCII, anche l’usufrutto rappresenta un’operazione che non deve soggiacere all’autorizzazione del tribunale bensì all’informativa all’esperto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 CCII per gli atti di straordinaria amministrazione[18]. 
Infine, alla medesima conclusione circa l’estraneità del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII si giunge con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione. Le prime due tipologie di operazioni straordinarie sono estranee al regime di solidarietà di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., poiché la fusione è soggetta al regime della responsabilità totale ex art. 2504 bis c.c., mentre nella scissione il regime di solidarietà si applica nei limiti del patrimonio netto effettivo ricevuto dalla scissa ex art. 2506 quater c.c.[19] Quanto alla trasformazione, per sostenerne l’estraneità del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII è sufficiente evidenziare che tale operazione non comporta alcun trasferimento dell’azienda. 
3 . La funzionalità rispetto alla continuità aziendale
Il legislatore dispone che le autorizzazioni giudiziali rese nell’ambito della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 22 CCII, sono subordinate alla verifica della “funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori” (art. 22, comma 1, CCII). 
Questo paragrafo e il successivo sono finalizzati ad esaminare, sulla base delle pronunce giudiziarie sinora rese, i presupposti della funzionalità dell’atto di cessione di azienda o di suoi rami rispetto alla (i) continuità aziendale e (ii) migliore soddisfazione dei creditori. L’utilizzo della congiunzione “e” nella prima parte dell’art. 22, comma 1, CCII impone la congiunta e contemporanea ricorrenza di entrambi i presupposti, rispetto ai quali il legislatore non ha inteso individuare alcun criterio di prevalenza, ponendoli su un piano paritetico[20]. 
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il trasferimento dell’azienda si intende funzionale alla continuità aziendale laddove consente di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, la maturazione di ulteriori perdite e la generazione di flussi di cassa negativi[21]. 
Pare, invece, controversa la questione se l’autorizzazione al trasferimento di azienda, risultando l’unica soluzione concretamente praticabile (e da attuare celermente) per salvaguardare i valori aziendali, possa essere concessa anche laddove il progetto di risanamento non sia ancora compiutamente definito e, quindi, non permetta ancora di identificare compiutamente l’esito delle trattative e, conseguentemente, di formarsi la convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento. Sinora la maggior parte dei tribunali pare abbia fatto un utilizzo prudente dell’autorizzazione alla vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata tanto da inserire questa forma di continuità indiretta solo al termine del percorso negoziato, interpretando il presupposto della funzionalità rispetto alla continuità aziendale quasi come se la cessione rappresentasse l’atto conclusivo del risanamento. Non sono, tuttavia, mancati recenti provvedimenti che hanno assunto posizioni parzialmente differenti. 
In vigenza del D.L. n. 118/2021 il Tribunale di Parma, con ordinanza del 4 novembre 2022[22], ha inteso concedere l’autorizzazione giudiziale ex art. 10, comma 1, lt. d), D.L. n. 118/2021, soltanto in presenza di un percorso di risanamento già ben delineato, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021, e che sia coerente con gli strumenti di cui l’imprenditore intende avvalersi all’esito delle trattative. In particolare, l’autorizzazione giudiziale, secondo l’ordinanza in commento, deve ritenersi subordinata, tra l’altro, alla verifica che il percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere sia “delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità di ristrutturazione dell’esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest’ultima[23]”. In aggiunta, l’operazione di trasferimento dell’azienda deve risultare “coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative”. Strumento che, nel caso di specie, era stato individuato negli accordi di ristrutturazione del debito ad efficacia estera ex art. 61 CCII, collocandosi pertanto nell’esito della composizione negoziata di cui all’art. 11, comma 2, D.L. n. 118/2021 (oggi art. 23, comma 2, lt. b), CCII). 
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2023[24], ha espressamente disposto che, ai fini della verifica del presupposto della funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale, quest’ultimo “deve inserirsi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della crisi”. La circostanza per cui il percorso di risanamento prospettato dal debitore debba necessariamente rimanere agganciato ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b) CCII ha portato il Tribunale a ritenere “del tutto plausibile e finanche necessaria la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza”. Nel contesto delineato dal Tribunale di Milano con il provvedimento in commento, l’autorizzazione giudiziale funzionale a consentire al cessionario di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. deve necessariamente legarsi all’”esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata”[25]. Ai fini della verifica del presupposto della continuità aziendale, e con esso della coerenza dell’atto rispetto all’esito prospettato, ha assunto un ruolo importante anche lo stato delle trattative che, per come delineato dal debitore, ha portato il Tribunale a rilevare (i) la disponibilità dei creditori finanziari alla prosecuzione delle trattative, secondo il mutato progetto di piano di risanamento, finalizzate alla definizione della crisi mediante la sottoscrizione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lt. c), CCII e (ii) l’impegno di tali creditori a sostenere la continuità aziendale sino al momento della cessione dell’azienda, attraverso la liberazione delle risorse derivanti dalla dismissione di immobili gravati da ipoteca[26]. 
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 30 luglio 2024[27], ha statuito che, ai fini della concessione dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII “assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative” che “risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall’art. 12 CCII”. Di conseguenza, in linea con la posizione assunta dal Tribunale di Milano con il provvedimento del 12 agosto 2023, l’operazione di trasferimento dell’azienda può essere autorizzata “ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative”. In tale contesto, l’esperto nel proprio parere ha rilevato che l’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda “debba essere condizionata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1, CCII”. Il Tribunale ha concluso concedendo l’autorizzazione al trasferimento ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII e ha altresì disposto il regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva[28]. In particolare, il Tribunale ha previsto che tale regolamento debba prevedere, tra l’altro, che al miglior offerente “verrà aggiudicato il diritto alla stipula del contratto traslativo della proprietà dell’Azienda subordinatamente alla condizione dell’esito positivo della CNC mediante il raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1, CCII entro il 10 ottobre 2024”. 
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 4 giugno 2025[29], ha evidenziato che al fine di consentire all’imprenditore di realizzare un’operazione che permetta di beneficiare delle facilitazioni sul versante del reperimento di acquirenti della propria azienda, è necessario che l’intervento giudiziale sia destinato a promuovere il buon esito della composizione negoziata. In particolare, richiamando un precedente intervento giudiziale del Tribunale di Bergamo reso in tema di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili[30], ha sostenuto che “il tribunale nel vagliare la fondatezza delle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 C.C.I.I. non può prescindere dal contesto di soluzione negoziata delle crisi nel quale s’inseriscono e dunque dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento”. 
I primi provvedimenti dall’ingresso nel corpus normativo della composizione negoziata della crisi d’impresa, fanno emergere una posizione dominante in giurisprudenza orientata verso la concessione dell’autorizzazione giudiziale in un contesto in cui le trattative nell’ambito del percorso di risanamento e il relativo progetto di piano si trovino in uno stato ben avanzato, tanto da prevederne la condizione sospensiva del trasferimento all’esito della composizione negoziata ex art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b), CCII. Agli inizi del 2025, invece, pare che la giurisprudenza abbia assunto orientamenti in parte differenti. 
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 20 febbraio 2025[31], vagliati i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento del ramo d’azienda, ha concesso la predetta autorizzazione, indipendentemente dall’esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata. Ciò in quanto, come si legge nel provvedimento in commento, il trasferimento del ramo aziendale rappresenta “la miglior possibilità concreta di realizzo degli asset aziendali su cui si può fondare il piano di risanamento intrapreso dalla società (accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui sono avviate trattative con i creditori ovvero, in via subordinata, concordato semplificato[32] o ancora eventuali altri strumenti di risoluzione della crisi in caso di mancata omologa di tali accordi) e, dall’altro, consentendo di evitare la dispersione del valore del ramo aziendale medesimo”. Pertanto, il Tribunale ha concluso concedendo l’autorizzazione alla stipula dell’atto di cessione “nel corso della pendente composizione negoziata”, sul presupposto che, anche nella denegata ipotesi di mancata omologa degli accordi di ristrutturazione, rispetto ai quali il debitore ha avviato le trattative con i creditori, la cessione del ramo d’azienda rappresenta comunque il modo migliore per realizzare l’asset aziendale ed evitare la dispersione di valore. 
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 11 marzo 2025[33], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda, pur a fronte dell’unica offerta pervenuta a un valore inferiore al prezzo minimo originariamente previsto e senza prevedere alcuna condizione legata all’esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata[34]. Nel caso di specie, in particolare, il Tribunale ha valorizzato in modo decisivo il contesto di “innegabile urgenza per la rapidità con la quale potrebbe aggravarsi irreparabilmente la crisi dell’azienda”. Pertanto, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione in una situazione nella quale il debitore si è trovato costretto a rivedere il progetto di piano, modificando al ribasso il valore di cessione dell’asset aziendale, contemplando una proposta che, per quanto si legge nell’ordinanza, non aveva ancora trovato l’adesione dei creditori, benché fossero in corso le trattative, considerando, tra l’altro, che “la cessione dell’azienda appare comunque rispondente all’interesse del ceto creditorio, dovendosi avere riguardo all’altrimenti inevitabile disgregazione dell’azienda”. 
Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 9 giugno 2025[35], ha sostenuto la ricorrenza del presupposto della funzionalità dell’operazione di trasferimento di azienda rispetto alla continuità aziendale, considerando che tale operazione “si inserisce in un piano i cui tratti anche specifici sono ormai delineati e che, se omologato, può consentire il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore”. Anche nel caso in esame, ha assunto un ruolo centralo lo stato avanzamento delle trattative svolte dal debitore nell’ambito della composizione negoziata; infatti, ha rilevato il Tribunale che “la maggior parte delle classi dei creditori chirografari ha espresso consenso alla stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti in misura superiore al 67% (alcune classi in misura pari al 100% unitamente ai creditori privilegiati”. Nel caso di specie, il Tribunale non pare però che abbia previsto alcuna condizione sospensiva dell’autorizzazione giudiziale all’esito della composizione negoziata. Dalle premesse del provvedimento si legge che già prima dell’accesso al percorso negoziato, l’affittuario si era impegnato a perfezionare l’acquisto dell’azienda già gestita in affitto, “a condizione del raggiungimento, con il ceto creditorio, di accordi di ristrutturazione dei debiti funzionali alla esdebitazione” della ricorrente. Tuttavia, dall’esame dei documenti resi pubblici in sede di raccolta di invito ad offrire per il compendio aziendale, pare che tale condizione sia stata successivamente rimossa dall’offerente. In particolare, il contratto di affitto stipulato prima dell’accesso alla composizione negoziata, prevedeva che l’offerta di acquisto dell’azienda da parte dell’affittuaria fosse condizionata, tra l’altro, al “perfezionamento ed omologa da parte del Tribunale competente (ove necessaria in base alla specifica forma di accordo) di accordi definitivi con i creditori di , nel contesto della composizione negoziata ovvero in esito a successiva procedura concorsuale in consecuzione, tali da assicurare la conservazione degli effetti compiuti nel corso della composizione negoziata ai sensi dell’art. 24 comma 1 CCII e da integrare in un quadro complessivo consolidato e protetto di ristrutturazione della debitoria”. Tuttavia, l’affittuaria ha successivamente formulato una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda concessa in affitto, nell’ambito della quale non è stata posta alcuna condizione sospensiva in relazione all’esito della composizione negoziata, bensì è stato previsto un termine massimo di durata dell’offerta stessa[36]. La circostanza per cui il Tribunale abbia concesso l’autorizzazione al trasferimento d’azienda senza prevedere alcuna condizione legata all’esito della composizione negoziata pare sia coerente rispetto a quanto rilevato dal Tribunale stesso nella parte in cui si legge che “circa il momento temporale in cui la debitrice ha scelto di trasferire a terzi i propri assets non vi è dubbio che la anticipazione della cessione in continuità dell’azienda nel contesto della composizione negoziale sia in grado da un lato di intercettare tempestivamente l’interesse del mercato e dall’altro di scongiurare il rischio che, procrastinata la cessione all’interno dello strumento o della procedura di insolvenza, si avvantaggino ed agevolino fenomeni speculativi”. 
Il Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 26 settembre 2025[37], ha ritenuto sussistente il presupposto della funzionalità della cessione del ramo rispetto alla continuità aziendale, tenuto conto dell’incapacità della ricorrente di proseguire direttamente lo svolgimento dell’attività d’impresa, conseguente alla flessione della marginalità di prodotto e alla drastica riduzione degli acquisti da parte del principale cliente. Inoltre, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione disponendo che il corrispettivo derivante dalla cessione fosse versato su un conto corrente presso il notaio prescelto, con la precisazione che sia “svincolabile soltanto in esecuzione della ristrutturazione di o in favore del commissario giudiziale per l’ipotesi di soluzione concordataria o in favore del curatore in caso di apertura di procedura di liquidazione giudiziale”. Il Tribunale, valorizzando anche l’assenza di posizioni contrarie alla cessione da parte del ceto bancario, ha concesso l’autorizzazione al trasferimento d’azienda, lasciando però aperta la possibilità che, sulla base di quanto analizzato in sede di autorizzazione giudiziale, la composizione negoziata si possa concludere non già con un accordo ex art. 23, comma 1, CCII bensì con una soluzione concordataria o addirittura con l’apertura della liquidazione giudiziale. 
Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 27 dicembre 2025[38], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d), CCII in un evidente situazione di incertezza circa l’esito della composizione negoziata e di adesione dei creditori alla proposta dell’imprenditore, neppure formulata alla luce dell’aggiornamento del progetto di piano di risanamento che recepisce gli effetti della prospettata cessione[39]. Nonostante ciò, l’esperto si è espresso favorevolmente al trasferimento dell’azienda a favore dell’offerente, poiché “rappresenta, allo stato, l’unica possibilità concreta di realizzo di detto asset aziendale e che l’apertura al mercato realizzata tramite l’intervento dell’ausiliario nominato dal Tribunale potrà consentire di raccogliere eventuali offerte migliorative, che possano massimizzare il ricavato dalla vendita” [40]. In funzione di ciò, l’esperto ha ritenuto che la cessione dell’azienda possa “risultare rispondente agli interessi dei creditori e garantire la massima soddisfazione dei medesimi anche nell’ipotesi di insuccesso del piano di risanamento e di accesso ad una procedura concorsuale giudiziale, a condizione che sia certo l’incasso dell’intero Prezzo e che l’intero Prezzo … sia depositato su un conto vincolato a favore dei soli creditori”. Verificati i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione giudiziale, il Tribunale ha ritenuto coerente la cessione del ramo d’azienda con l’attuale prospettazione di risoluzione della composizione negoziata, sebbene “non puntualmente identificata nei suoi elementi fondamentali ma prospettata come proposizione di accordi ad efficacia estesa”. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di assumere una specifica misura opportuna ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII, consistente nella previsione che le somme derivanti dalla cessione siano versate su un conto vincolato e “possano essere svincolate solo al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ipotesi in cui il Notaio dovrà provvedere a versare le somme sul conto intestato alla procedura di liquidazione giudiziale entro 30 giorni dalla richiesta del curatore e comunque entro 90 giorni dalla notizia della apertura della liquidazione giudiziale; - omologa di uno strumento di risoluzione della crisi e dell’insolvenza. Nel caso di specie, non essendo allo stato delineato con sufficiente certezza lo strumento prescelto, il Notaio dovrà richiedere all’esperto, che opererà in regime di prorogatio, un nulla osta allo svincolo e l’esperto dovrà valutare la sussistenza delle condizioni, in particolare in ipotesi di impugnazione dell’omologa, in ordine alla manifesta fondatezza o manifesta implausibilità dei motivi di impugnazione. Anche in tal caso occorre fissare un termine per il pagamento che può individuarsi in 90 giorni dall’omologa”. In aggiunta, il Tribunale ha previsto che il conto su cui versare le somme debba individuarsi in un conto ex art. 1, commi 63 e ss, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 124/2017[41]; in questo modo le somme versate dall’acquirente per il ramo d’azienda costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed è impignorabile anche il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse (comma 65)[42]. In questo modo, il Tribunale, seppure la prospettazione di risoluzione della crisi non sia stata puntualmente identificata dal debitore, ha ritenuto di concedere l’autorizzazione giudiziale, definendo le condizioni di versamento del prezzo in modo tale da far ritenere l’operazione di trasferimento coerente con la prospettazione di accordi o altre soluzioni ex art. 23 CCII, nonché, qualora tali soluzioni non dovessero andare a buon fine, compatibile con l’apertura di una eventuale liquidazione giudiziale. 
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16 gennaio 2026[43], ha assunto una posizione che pare, in parte, discostarsi da quella resa con il precedente provvedimento del 30 luglio 2024, sopra commentato. In particolare, da un lato, il Tribunale ha ribadito la necessità che il progetto di risanamento debba essere delineato nelle concrete modalità operative e che l’operazione risulti coerente con il piano delineato per il superamento della condizione di cui all’art. 12, comma 1, CCII. Dall’altro lato, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII senza prevedere alcuna condizione sospensiva legata all’esito della composizione negoziata. La limitazione posta dal Tribunale alla cessione del ramo d’azienda è, infatti, costituita unicamente dal deposito delle somme rinvenute dall’operazione straordinaria presso un conto corrente vincolato all’autorizzazione dell’esperto. 
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 aprile 2026[44], ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda “in via anticipata e quando non è ancora “certo” l’esito della composizione negoziata della crisi”. Il Tribunale ha dapprima rilevato la congruenza dell’operazione di trasferimento dell’azienda rispetto al percorso di risanamento delineato dalla ricorrente sul presupposto che consente di preservarne il “valore, rapporti di lavoro, rapporti contrattuali e consente anche il realizzo di una base economica che renda la Società più credibile nelle trattative con i suoi creditori”, oltre che presentarsi “quale unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell’attività”. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento d’azienda in un momento di incertezza circa l’esito della composizione negoziata, il Tribunale ha ritenuto imprescindibile “una prospettazione -o effettuata dal debitore nel contesto del piano o comunque acquisita dal giudice in sede di iter autorizzativo-, della vantaggiosità della vendita dell’azienda in funzione dello strumento prescelto dal debitore quale soluzione della situazione di crisi alternativa alla liquidazione giudiziale”. A tal fine, ha rilevato il Tribunale che l’esperto, in base ad un criterio comparativo, ha verificato che lo scenario della cessione in continuità assicura un soddisfacimento superiore o comunque non inferiore a quello ragionevolmente conseguibile nello scenario di mancata cessione e successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Sulla base di ciò, il Tribunale ha constatato che, sebbene il trasferimento di azienda avvenga in un momento in cui l’esito della composizione negoziata non sia ancora certo, l’operazione prospettata dalla ricorrente è posta a tutela dei creditori della stessa. Infine, il Tribunale, in considerazione dell’incertezza dell’esito della composizione e quindi al fine di escludere eventuali danni per il ceto creditorio, ha disposto misure opportune, posto che l’atto oggetto di autorizzazione, se rilasciata, conserva i suoi effetti ex art. 24, comma 1, CCII anche laddove successivamente alla chiusura della composizione negoziata l'imprenditore sia sottoposto non solo agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o al concordato semplificato, ma pure alla liquidazione giudiziale (ovvero ad altra procedura concorsuale amministrativa). Il Tribunale ha, pertanto, previsto che il ricavato della vendita dell’azienda non rimanga nella libera disponibilità della ricorrente bensì venga versato dall’offerente (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell’offerta vincolante) in un conto di deposito vincolato presso un notaio “con mandato irrevocabile a svincolare l’importo a favore della società solamente subordinatamente al raggiungimento dell’accordo con i creditori e al buon fine dell’operazione e comunque previa evidenza, per visto preventivo dell’Esperto, del positivo raggiungimento di uno degli sbocchi previsti dall’art.23 CCII, ovvero in ogni altro caso previa autorizzazione del Giudice Delegato”; In aggiunta, il Tribunale ha disposto che la proprietà del ramo d’azienda sia trasferita a favore della cessionaria solo al momento del saldo dell’ultima rata del prezzo di cessione.  
Come sopra esposto, nei primi due anni dall’ingresso nel corpus normativo della composizione negoziata, la posizione dominante in giurisprudenza era orientata verso la concessione dell’autorizzazione giudiziale in un contesto in cui le trattative nell’ambito del percorso di risanamento e il relativo progetto di piano fossero in uno stato avanzato, tanto da prevederne la condizione sospensiva del trasferimento all’esito ex art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b), CCII. 
Agli inizi del 2025, invece, la giurisprudenza ha inteso valorizzare il presupposto che, anche nella denegata ipotesi di mancata omologa degli accordi di ristrutturazione o di stipula di un accordo ex art. 23, comma 1, CCII, rispetto ai quali il debitore ha avviato le trattative con i creditori, la cessione del ramo d’azienda rappresenta comunque il modo migliore per realizzare l’asset aziendale, autorizzando la stipula dell’atto di cessione in pendenza della composizione negoziata. In questo contesto, la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale si rinviene anche nell’urgenza con la quale potrebbe aggravarsi irreparabilmente la crisi, comportando una inevitabile disgregazione dei valori aziendali residui. Ciò rappresenterebbe un elemento da tenere in considerazione ai fini della concessione dell’autorizzazione giudiziale alla cessione del ramo d’azienda, sebbene la prospettazione di risoluzione della composizione negoziata non sia ancora puntualmente identificata nei suoi elementi fondamentali. D’altronde, l’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII, ad avviso di chi scrive, è funzionale anche a consentire all’imprenditore in composizione negoziata di reperire sul mercato un acquirente della propria azienda (o di un suo ramo), salvaguardando la continuità aziendale – ancorché in via indiretta – e tutelando il ceto creditorio, anche in un momento in cui risulti incerto l’esito dell’intrapreso percorso negoziato. 
In aggiunta, come sopra esposto, è stato osservato che l’anticipazione della cessione in continuità dell’azienda nel contesto della composizione negoziale è in grado, da un lato, di intercettare tempestivamente l’interesse del mercato e, dall’altro, di scongiurare il rischio che, procrastinata la cessione all’interno dello strumento o della procedura di insolvenza, si avvantaggino ed agevolino fenomeni speculativi. Sul punto, ad avviso di chi scrive, la previsione di una clausola nell’ambito del regolamento della procedura competitiva che si sostanzia in una condizione sospensiva dell’atto di trasferimento dell’azienda legata all’esito (incerto) della composizione negoziata, potrebbe ridurre l’appetibilità dell’azienda e scoraggiare potenziali acquirenti a presentare un’offerta o comunque a partecipare alla procedura competitiva. Invero, un potenziale interessato dovrebbe essere disposto a sostenere costi legati alle attività di due diligence o ad altre attività finalizzate a valutare la bontà dell’operazione di trasferimento, con il rischio di non vedersi aggiudicata definitivamente l’azienda in quanto questa sarebbe condizionata ad un evento incerto, oltre che potenzialmente distante nel tempo o comunque non immediato[45]. In aggiunta, il potenziale acquirente si troverebbe costretto a dover attendere un periodo di tempo, derivante dalla necessaria conclusione delle trattative e conseguente stipula degli accordi (soprattutto se trattasi di accordi che devono essere omologati dal tribunale ai sensi dell’art. 57 CCII), in un momento in cui invece avrebbe l’esigenza di entrare in possesso dell’azienda in tempi celeri. Questo potrebbe, da un lato, ridurre il numero di potenziali interessati e, dall’altro, diminuire il prezzo di cessione dell’azienda. 
In una situazione di incertezza circa l’esito della composizione negoziata è importante che la valutazione del tribunale non prescinda dalla verifica che il corrispettivo della cessione non venga destinato a finalità diverse da quelle della continuità aziendale, oltre che quella della migliore soddisfazione dei creditori. In questo contesto, le misure adottate dal Tribunale di Torino con ordinanza del 27 dicembre 2025 appaiono coerenti con un percorso di risanamento e consentono al debitore di massimizzare il valore dell’azienda e acquisire attivo a titolo di prezzo che, svincolabile unicamente al verificarsi di determinati eventi, potrebbe essere messo al riparo da esecuzioni individuali o pagamenti preferenziali. 
Infine, come puntualizzato dal Tribunale di Fermo con provvedimento del 12 febbraio 2026[46], i creditori dispongono di un’ulteriore tutela, ovverosia che qualora “emerga che, al fine di ottenere l’autorizzazione del Tribunale, l’imprenditore abbia fornito informazioni non vere o significativamente incomplete, i creditori potranno sempre rivalersi nei confronti dell’imprenditore valorizzando la disposizione contenuta dall’art. 24, c. 4, CCII”, in forza della quale per il compimento degli atti autorizzati dal tribunale resta comunque ferma la responsabilità dell’imprenditore. 
4 . La funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori
Nell’ambito delle prime autorizzazioni rese nel contesto della composizione negoziata ex D.L. n. 118/2021, la giurisprudenza ha fin da subito collegato il concetto del miglior soddisfacimento dei creditori alle previsioni contenute nella previgente legge fallimentare e, più specificatamente, agli artt. 186 bis e 182 quinquies, L. fall. dettati rispettivamente in tema di concordato preventivo in continuità aziendale e di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. In questo contesto, poiché il trasferimento risponde, in prima analisi, all’interesse del ceto creditorio, occorre effettuare “un raffronto con la presumibile soddisfazione dei creditori nell’ambito dello scenario liquidatorio di matrice concorsuale, dal quale si possa addivenire a un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell’azienda in continuità in fase di composizione negoziata con il risultato astrattamente atteso dalla vendita endofallimentare dell’azienda in esercizio”[47]. 
In relazione a tale giudizio di non inferiorità, in giurisprudenza è stato precisato che nell’ambito del Codice della crisi “la continuità non deve necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell’entità del patrimonio monetizzabile”[48]. Tale conclusione pare abbia preso spunto dalle disposizioni dettate in materia di accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione omologato e concordato preventivo che prevedono un piano in continuità aziendale. In tali contesti, il legislatore fa espressamente richiamo al concetto di non deteriorità del trattamento proposto ai creditori rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale[49]. 
Con riferimento ai criteri di stima sottostanti al raffronto rispetto allo scenario liquidatorio, è stato, inoltre, precisato che le valutazioni devono riguardare “il valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione, valore che va determinato non già in una ottica disgregativa ma di prosecuzione effettiva dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori”[50]. Ai fini della verifica del presupposto della funzionalità della cessione dell’azienda emerge, pertanto, la necessità di stimare il valore di liquidazione connesso all’azienda stessa secondo i dettami dell’art. 87, comma 1, lt. c), CCII dettato in tema di concordato preventivo. Invero, soprattutto a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 136/2024 il legislatore ha inteso chiarire che ai fini della determinazione del valore di liquidazione si deve tenere conto della possibilità di disporre l’esercizio provvisorio, quantomeno in via potenziale, potendo essere escluso soltanto se, con motivato e convincente assunto, si dimostri che tale istituto non possa essere proficuamente attuato nel caso specifico[51]. 
Ai fini della verifica del presupposto della funzionalità dell’atto di trasferimento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, “viene in rilievo ovviamente la adeguatezza del prezzo offerto e la attendibilità della perizia di stima predisposta dalla ricorrente”[52]. Si pone, pertanto, il tema della indefettibilità della perizia di stima nell’ambito del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 aprile 2025[53], ha rilevato la presenza di una fairness opinion, che ha ritenuto non essere indefettibile. Ciò in quanto, come si legge nel provvedimento in esame, la fairness opinionnon può essere garanzia del fatto che si tratti della soluzione di miglior soddisfazione dei creditori, che sarebbe individuata solo applicando lo statuto minimo della competitività e per effetto di una reale sollecitazione del mercato di riferimento”[54]. Anche il Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 26 settembre 2025[55], ha concesso l’autorizzazione sebbene non sia mai stata presentata una relazione di stima del ramo d’azienda, valorizzando invece la procedura adottata dal debitore per la sollecitazione del mercato di riferimento. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 2 maggio 2025[56], ha invece ritenuto necessario che il debitore integrasse la propria istanza ex art. 22 CCII con una relazione di stima del ramo aziendale oggetto di trasferimento, con la precisazione che tale relazione possa essere “anche sommaria”. Il Tribunale di Alessandria, con decreto del 15 settembre 2025[57], ha assunto una posizione chiara sulla necessità di presentare una relazione di stima. In particolare, nel provvedimento in esame si legge che “il parametro della miglior soddisfazione [n.d.r. dei creditori] richiede astrattamente di offrire la dimostrazione che la cessione dell’azienda è alternativa preferibile rispetto alla liquidazione del patrimonio, e ciò richiede verosimilmente separate stime dei due scenari”[58], precisando che l’imprenditore ha la “possibilità di omettere la stima del complesso aziendale solo se sia già disponibile un’offerta sufficientemente seria per essa”[59]. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 6 novembre 2024[60], ha ritenuto che l’istanza ex art. 22 CCII debba essere “corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere”, funzionale a “parametrare le varie offerte”. Anche il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16 gennaio 2026[61], pare abbia ritenuto necessaria una stima del valore dell’azienda oggetto di cessione. Infatti, il Tribunale ha concesso termine alla ricorrente affinché provvedesse a “depositare una stima dell’azienda oggetto di trasferimento” e in un precedente provvedimento del 30 luglio 2024[62] ha anche aggiunto che il debitore sia tenuto depositare una “attestazione dalla quale risulti motivata valutazione di congruità della suddetta stima”.
5 . Il principio di competitività nella selezione dell’acquirente
Oltre alla funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, quali presupposti per il rilascio delle autorizzazioni giudiziali ex art. 22 CCII, il legislatore dispone che, con specifico riferimento all’atto di cessione dell’azienda o di suoi rami, il tribunale verifichi anche “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente” (art. 22, comma 1, lt. d), CCII). Come osservato in giurisprudenza, la competitività nella scelta dell’acquirente costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda rispetto al piano di risanamento[63]. 
La competitività rappresenta un principio generale che opera in tutte le liquidazioni nell’ambito del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le cui modalità attuative possono tenere conto delle circostanze concrete, purché sia assicurato a tutti i potenziali interessati di partecipare alla procedura di vendita in condizioni di parità. Nell’ambito della composizione negoziata, la competitività svolge molteplici finalità: (i) tutela l’interesse dei creditori, mediante la massimizzazione del ricavato della vendita che l’apertura al mercato dovrebbe garantire, (ii) assicura l’efficienza allocativa nella liquidazione, poiché consente di destinare gli assets dell’impresa a coloro che riconoscono il maggior valore e (iii) evita la violazione dei doveri di agency da parte di chi decide la vendita, essendo la liquidazione la classica circostanza in cui gli interessi dell’agente (imprenditore) possono divergere da quelli del principale (creditori) e l’agente potrebbe agire opportunisticamente a proprio vantaggio[64]. 
Il principio di competitività è stato definito in giurisprudenza come l’“insieme di attività svolte prima di individuare l’offerente ma anche come sollecitazione al mercato posta in essere dopo l’individuazione di un’offerta”[65]. 
Come è stato osservato, le esigenze di celerità sottese alla composizione negoziata ostano all’instaurazione di procedure competitive in senso stretto, a favore di un sistema di aggiudicazione semplificato e meno formalizzato, che si discosta dunque dalla disciplina concorsuale[66]. Sul punto, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 1° febbraio 2024[67], ha precisato che “la norma non meglio specifica quale sia il contenuto del principio di competitività ma può ritenersi che (allo scopo di evitare cessioni propriamente di comodo in un contesto asfittico o piegato ad un uso distorto dell’istituto) il tribunale possa verificare l’esistenza di eventuali soluzioni migliori di mercato anche mediante modalità che possano essere conformate e flessibili rispetto alle diverse circostanze del caso concreto ma che senz’altro devono essere compatibili con le esigenze di celerità e di urgenza che caratterizzano questa fase e che possono richiedere di derogare alle regole di apertura al mercato (e pur sempre in assenza di formalità prescritte)”. 
Dalle pronunce giurisprudenziali si possono ricavare le modalità di declinazione del principio di competitività, essendo rimesse alle circostanze del caso concreto, volte ad assicurare la verifica della presenza di eventuali soluzioni migliori sul mercato, compatibilmente con le esigenze di celerità che connotano la composizione negoziata. Lo strumento per assicurare la competitività è rappresentato dall’adozione da parte del tribunale delle “misure ritenute opportune”[68], con le quali deve garantire che la selezione dell’acquirente avvenga a seguito dell’apertura al mercato, ma con modalità che tengano conto anche del peculiare contesto in cui si verifica il trasferimento[69]. Come si vedrà, vi sono state autorizzazioni giudiziali rese dopo l’avvenuta apertura al mercato da parte dell’imprenditore in composizione negoziata e altre in cui, invece, il tribunale ha disposto le modalità attuative del principio di competitività per la selezione dell’acquirente. 
In primo luogo, la giurisprudenza interpreta la competitività come requisito indefettibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 aprile 2025[70], ha disposto che non si possa mai derogare del tutto al rispetto del principio di competitività, anche quando, nel caso esaminato, esso possa comportare la divulgazione di segreti professionali, con la precisazione che la competitività non necessariamente richiede una gara formale ma implica comunque l’apertura al mercato e la verifica dell’assenza di migliori soluzioni, quale condizione per garantire la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. L’apertura al mercato, quantomeno in termini di verifica della assenza di migliori soluzioni mediante predisposizione di una data room o sollecitazione all’offerta a mezzo PEC, costituisce, infatti, la regola, che, come si legge nel provvedimento in esame, “non appare derogabile neppure in casi eccezionali”, poiché “si impone in ragione dei due presupposti che sorreggono l’eventuale provvedimento di autorizzazione: continuità aziendale e migliore soddisfazione dei creditori”. Infatti, precisa il Tribunale che ai fini dell’esenzione dalla responsabilità solidale dei debiti ex art. 2560 c.c., “deve trovare piena applicazione il principio di competitività, posto a tutela anzitutto dell’interesse dei creditori anteriori, incisi direttamente dalla deroga alla responsabilità solidale, indipendentemente dalla presenza di contestazioni”. Dello stesso orientamento il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 9 giugno 2025[71], nel quale si legge che nel momento in cui l’imprenditore richiede i benefici che sono estranei alla vendita negoziale e propri invece delle vendite concorsuali, “occorre che la scelta dell’acquirente sia stata posta a confronto con il mercato, ovvero che essa sia la migliore offerta che, in quel momento ed in quelle condizioni, il mercato poteva esitare”. 
Un elemento indefettibile ai fini del regime autorizzatorio ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII è rappresentato dalla presenza di un’offerta, dotata dei caratteri di serietà e concretezza. Come evidenziato dal Tribunale di Pavia con provvedimento del 14 ottobre 2024[72], “solo la necessaria presenza di un’offerta già acquisita, preferibilmente irrevocabile e cauzionata a garanzia della serietà della stessa, giustifica l’apertura di una parentesi di carattere giudiziale nell’ambito della quale, sotto il profilo della disciplina del procedimento di vendita, sia solo verificato il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”. Diversamente, infatti, laddove si domandasse al tribunale la ricerca di interessati all’acquisto dell’azienda, la procedura, osserva la pronuncia in esame, assumerebbe un carattere integralmente giurisdizionale in cui al tribunale si demanda totalmente la definizione dei termini del trasferimento. La ricerca di interessati all’acquisto dell’azienda, inoltre, non necessita di alcun provvedimento giudiziale, poiché si tratta di un’attività rientrante nel fisiologico potere negoziale dell’imprenditore. Diversamente, il Tribunale di Perugia pare che abbia concesso l’autorizzazione giudiziale ex art. 22 CCII anche in assenza di un’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo. In particolare, nel provvedimento reso in data 6 febbraio 2025[73], si legge che risulta un concreto interesse all’acquisizione dell’azienda da parte di almeno tre operatori professionali del settore. Il Tribunale, sulla base di ciò e verificati gli altri presupposti, ha disposto l’avvio della procedura competitiva al prezzo base della perizia di stima con ribasso di legge ex art. 571 c.p.c., autorizzando ex art. 22 CCII la cessione in favore del soggetto che risulterà aggiudicatario all’esito della procedura competitiva. Con successivo provvedimento del 11 marzo 2025[74], la ricorrente ha reiterato l’istanza autorizzativa, considerando che l’unica offerta pervenuta è risultata inferiore rispetto al prezzo minimo stabilito con il precedente provvedimento del 6 febbraio 2025. 
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2023[75], ha disposto che al fine di parametrare la libertà delle forme di competizione rispetto alla specificità del caso concreto e al settore di riferimento, possono acquisire “specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore”[76]. 
Con provvedimento del 16 marzo 2024 il Tribunale di Milano[77] ha verificato il corretto espletamento del sondaggio di mercato, tenuto conto che il bando di cessione d’azienda è stato divulgato sul sito internet di portali con ampia diffusione[78], che ne ha assicurato una pubblicità adeguata, idonea ad intercettare l’intera platea dei potenziali soggetti interessati all’acquisto. Dello stesso orientamento, il Tribunale di Ancona, con decreto del 27 marzo 2025[79], ha ritenuto rispettato il principio di competitività, “tenuto conto dello svolgimento di procedura competitiva indetta mediante operatore specializzato”, garantendo il rispetto di adeguate forme di pubblicità ed assicurando la massima informazione e possibilità di partecipazione da parte della platea di soggetti eventualmente interessati. 
Secondo il Tribunale di Genova, ai fini della verifica del rispetto del principio di competitività dell’acquirente, il tribunale è tenuto a verificare: (i) l’effettiva pubblicizzazione della cessione, (ii) l’effettiva possibilità per i competitors di partecipare alla trattativa e di aggiudicarsi l’asset posto in vendita, (iii) l’esclusione della presenza di conflitti di interessi e di interposizioni reali di persone in continuità soggettiva con l’imprenditore in composizione negoziata[80]. 
In relazione al rispetto del principio di competitività, in giurisprudenza ci si è interrogati circa il necessario coinvolgimento dell’esperto, che inevitabilmente assume un ruolo centrale anche nel procedimento autorizzativo di cessione dell’azienda o di un suo ramo[81]. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 6 novembre 2024[82], ha osservato che ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale occorre, tra l’altro, che la ricorrente dia prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse e in caso positivo di “gare” provvisorie condotte in composizione negoziata “a cura dell’esperto”, da sottoporre al tribunale, evidenziando così la centralità dell’esperto anche nell’ambito dell’autorizzazione in questione. Il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 6 ottobre 2025[83], ha considerato il mancato coinvolgimento dell’esperto come ulteriore elemento per provare l’insufficiente rispetto del principio di trasparenza nella selezione degli offerenti, considerando che “sarebbe stato il soggetto meglio dotato delle caratteristiche di terzietà ed imparzialità rispetto a tutte le parti coinvolte nella CNC (ex art. 16 CCII) nella ricezione di eventuali offerte alternative”. Aggiunge il Tribunale che il ruolo dell’esperto nell’ambito dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda è funzionale anche a “sgomberare il campo dal timore di scelte effettuate in danno ai creditori”. 
Per quanto concerne la durata degli adempimenti pubblicitari ai fini della verifica dell’assenza di migliori soluzioni sul mercato, in giurisprudenza sono stati concessi, ovvero ritenuti congrui, termini compresi tra almeno 10 e 45 giorni[84]. 
Un ulteriore aspetto trattato in giurisprudenza in relazione al procedimento competitivo riguarda il momento in cui l’imprenditore sia tenuto ad avviare la verifica dell’assenza di migliori soluzioni sul mercato rispetto all’offerta pervenuta. Invero, vi sono state autorizzazioni giudiziali rese dopo l’avvenuta apertura al mercato da parte dell’imprenditore in composizione negoziata e altre in cui, invece, il tribunale ha disposto le modalità attuative del principio di competitività per la selezione dell’acquirente. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 aprile 2025[85], ha rilevato che, in sede di autorizzazione ex art. 22 CCII, l’organo giudiziale non dispone di alcun “potere conformativo e di imposizione della gara o di forme anche minime di competizione, laddove la stessa società e l’esperto non abbiano ritenuto a monte di applicare l’elementare principio di competitività nella selezione dell’acquirente, prima di depositare l’istanza, come testimoniato dalla lettera della norma ex art. 22 lettera d) CCII: ‘il tribunale verifica altresì il rispetto del principio …’”. Inoltre, ha aggiunto il Tribunale che, non versando in ipotesi ex art. 91 CCII e neppure di strumento di regolazione della crisi, nell’ambito della composizione negoziale l’organo giudiziale “ha limitati poteri solo autorizzativi della cessione, previa verifica dei requisiti di legge ove in astratto sussistenti”. Anche il Tribunale di Genova, con provvedimento del 30 marzo 2026[86], ha assunto una posizione chiara nello stabilire che la verifica del tribunale debba avvenire a seguito della selezione dell’acquirente da parte dell’imprenditore. In particolare, nel provvedimento in questione si legge che la “verifica del principio di competitività non deve avvenire ex ante mediante la pubblicazione di un bando da parte del Tribunale, la raccolta di offerte cauzionate e l’aggiudicazione a miglior offerente con provvedimento esecutivo del Tribunale secondo lo schema giuridico delle vendite coattive o tramite controllo del Tribunale su attività analoga predisposta dal debitore. La verifica del Tribunale deve avvenire ex post a seguito della selezione dell’acquirente da parte del debitore al quale compete individuare l’acquirente a seguito di trattative private variamente articolate e procedimentalizzate”. In questo contesto, il controllo giudiziario è limitato alla verifica postuma del percorso adottato dall’imprenditore nella individuazione dell’acquirente senza poter in alcun modo governare né la fase di scelta del cessionario né quella contrattuale di stipulazione dell’atto di cessione dell’azienda[87]. Da ultimo, anche secondo l’ordinanza del Tribunale di Milano del 24 aprile 2026[88], il controllo giudiziario avviene ex post, poiché compete al debitore “adoperarsi per reperire il miglior acquirente a seguito di trattative private nonché di sottoporre al mercato, attraverso adeguata, penetrante ed efficace pubblicità, l’offerta ricevuta, in modo da verificare che essa sia la migliore e rappresenti unica soluzione possibile nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”. 
Il Tribunale di Parma ha, invece, assunto sin dalle prime pronunce una posizione differente, imponendo le modalità attraverso cui concretamente procedere. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “pur dandosi atto delle iniziative autonomamente assunte dalla ricorrente, l’esigenza di tutelare gli interessi coinvolti, … [impone] di rispettare il principio di competitività nella selezione dell’acquirente (art. 22 CCII) e, pertanto, che in presenza di manifestazioni di interesse od offerte aventi ad oggetto il trasferimento verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si … [rende] necessario disciplinare le modalità della procedura competitiva finalizzata alla vendita”[89]. Nello stesso modo si è espresso anche il Tribunale di Modena, con provvedimento del 2 maggio 2025[90], dove, “al fine di garantire che la stessa [n.d.r. la procedura competitiva] si svolga nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”, ha ritenuto opportuno che “la vendita del ramo di azienda si tenga con le modalità riportate in dispositivo (che dovranno confluire in un avviso di vendita da pubblicarsi a cura dell’esperto)”. Infine, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 27 dicembre 2025[91], ha ritenuto necessario nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. poiché “l’attività effettuata prima del ricorso ex art. 22 co 1 lett.d) CCII non appariva sufficiente al fine di ritenere efficacemente svolto il sondaggio del mercato”. La nomina dell’ausiliario è stata quindi disposta dal Tribunale al fine di “provvedere, verificata la congruità del prezzo offerto, a porre in essere le iniziative opportune al fine di rispettare il criterio della competitività, non essendo sufficiente una mera stima per il rispetto di principio di competitività”.
6 . Le parti interessate da sentire ai fini dell’autorizzazione giudiziale
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni giudiziali ex art. 22 CCII, il legislatore dispone che il tribunale decida in composizione monocratica “sentite le parti interessate”. 
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2023[92], ha definito come parti interessate da sentire nel procedimento autorizzativo “i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento”, con la precisazione che non tutti i creditori devono necessariamente essere coinvolti nella composizione negoziata[93]. Precisa il Tribunale che “vanno coinvolte le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c.”. Inoltre, sono da sentire: (i) le organizzazioni sindacali, poiché il trasferimento dell’azienda incide sullo “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, seppure resti fermo l’art. 2112 c.c.; (ii) i contraenti abituali dell’impresa, che solitamente coincidono con i fornitori in quanto, sebbene molto spesso siano titolari di crediti chirografari che potrebbero non ricevere alcuna soddisfazione nello scenario alternativo, potrebbero essere interessati dalla cessione in quanto il trasferimento potrebbe astrattamente incidere sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali (soprattutto se consolidati e fondati sull’esclusività o sull’abitualità)[94]. 
Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 30 luglio 2024[95], ha precisato la necessità di estendere il contraddittorio anche al “locatore dell’immobile nel quale viene esercitata l’attività d’impresa”. 
Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 28 novembre 2024[96], ha ritenuto che l’espressione “parti interessate” adottata dal legislatore evidenzi “la necessità di assicurare il contraddittorio anche con i soggetti solo potenzialmente pregiudicati dall’atto dispositivo, che si chiede di autorizzare per escludere la responsabilità solidale dell’acquirente del ramo d’azienda prevista dall’art. 2560 c. 2 c.c. e per rendere stabile la vendita ai sensi dell’art. 24 c. 1 e 3 CCII”[97]. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto di estendere il contraddittorio ad una controparte estera che in un contenzioso arbitrale pendente con l’imprenditore, del quale si prevedeva l’imminente definizione, ha svolto nei confronti dello stesso richieste risarcitorie per svariati milioni di euro.
7 . L’oggetto del parere dell’esperto
Dalla disamina delle pronunce giurisprudenziali si può identificare l’oggetto del parere dell’esperto nei seguenti contenuti: 
· funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale[98], evidenziando se la cessione dell’azienda consenta di evitare la disgregazione dei valori aziendali e la maturazione di ulteriori perdite[99], nonché che l’operazione prospettata dalla ricorrente rappresenti l’unica soluzione concretamente praticabile per evitare la dispersione di valore e garantire la prosecuzione dell’attività[100]; 
· funzionalità della cessione rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori[101], anche avuto riguardo allo scenario alternativo liquidatorio[102]; 
· le azioni poste in essere dall’imprenditore per garantire la competitività della procedura, con specificazione (i) dei potenziali acquirenti interessati già contattati o da contattare, (ii) le trattative condotte con gli stessi e il loro esito, (iii) le modalità di condivisione delle informazioni relative all’azienda da trasferire, (iv) le misure ancora da adottare per garantire la competitività della cessione[103]; 
· più in generale, la verifica del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente per il trasferimento[104], con specifica indicazione se ad avviso dell’esperto si rendono necessarie ulteriori forme di pubblicità e/o di confronto o selezione competitiva tra offerte ricevute[105]; 
· le misure adottate per la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali[106]; 
· le prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali[107]; 
· la coerenza del trasferimento rispetto al piano di risanamento prospettato dall’imprenditore e con gli strumenti di cui intende avvalersi ad esito delle trattative[108]; 
· lo stato delle trattative, l’attività svolta e l’esito delle analisi compiute dall’esperto circa la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento[109]; 
·  l’analisi dei motivi oggettivi esposti dalla ricorrente a base dell’urgenza del provvedere al trasferimento dell’azienda, prima della conclusione della composizione negoziata. Conseguentemente, vengono richieste indicazioni su quali siano le più opportune modalità volte alla indisponibilità ed alla costituzione di un vincolo funzionale sul ricavato della vendita in attesa della definizione delle trattative con i creditori, al fine di assicurare la protezione dei creditori dal rischio di dispersione del ricavato della vendita[110]; 
· l’attendibilità della stima dell’azienda e delle conclusioni cui è pervenuto lo stimatore[111]; 
· la congruità del prezzo offerto per il trasferimento, precisando se vi sia una perizia e se la stessa risulti motivata[112].
8 . La purgazione dalle formalità pregiudizievoli
Posto che il trasferimento dell’azienda avviene con atto negoziale del debitore (e non mediante decreto di trasferimento del giudice) e l’autorizzazione giudiziale ex art. 22 CCII consente il trasferimento dell’azienda in esenzione dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., ci si domanda, qualora l’azienda si componga anche di beni sui quali sono trascritte formalità pregiudizievoli e/o gravati da diritti reali di garanzia (come l’ipoteca), se queste formalità e queste garanzie reali possano sopravvivere al trasferimento autorizzato o se, al pari delle vendite concorsuali, possano essere cancellate, con applicazione dell’art. 217, comma 2, CCII. 
In giurisprudenza, si è espresso il Tribunale di Siracusa in data 14 settembre 2022[113], a seguito del reclamo proposto dal debitore avverso il provvedimento con il quale sono state revocate le misure protettive. In particolare, premesso che il piano prospettato dalla ricorrente prevedeva la cessione dell’azienda in esercizio con l’immobile ad essa strumentale, nell’ordinanza in oggetto si legge che pur potendo “in ipotesi farsi luogo alla cessione d’azienda con esenzione dalla responsabilità solidale di cui all art. 2560 c.c., la disciplina della composizione negoziata non contempla (ne avrebbe potuto, avuto riguardo alla natura non concorsuale del procedimento) il potere di purgazione delle formalità pregiudizievoli”. 
Tenuto conto dell’esclusione della possibilità di cancellazione delle formalità pregiudizievoli in ambito di trasferimento d’azienda in composizione negoziata, il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 27 marzo 2025[114], ha disposto il deposito del prezzo su un rapporto bancario vincolato all’ordine dell’esperto affinché questi provveda a distribuirlo ai creditori ipotecari soltanto una volta ottenuta da questi ultimi la liberazione dai gravami. In particolare, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione al trasferimento d’azienda anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, disponendo che “l’Esperto dovrà assicurare che il redigendo accordo [n.d.r. di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII] contenga una specifica clausola con l’indicazione che il corrispettivo della vendita dell’azienda, destinato alla soddisfazione dei creditori, dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ordine dell’esperto onerando quest’ultimo di ripartire le future somme contestualmente all’ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari”[115]. 
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2023[116], ha affrontato un caso nel quale i creditori finanziari coinvolti nelle trattative della composizione negoziata si sono resi disponibili alla liberazione, attraverso la vendita di immobili ipotecati, di risorse finanziarie utili a supportare la temporanea prosecuzione diretta dell’attività d’impresa al fine di traghettarla alla successiva cessione dei rami aziendali. In particolare, dalla documentazione prodotta dall’esperto risulta che i creditori finanziari, oltre a manifestare la disponibilità alla liberazione delle ipoteche sugli immobili oggetto della proposta di acquisto da parte di un terzo, si sono resi disponibili a mettere a disposizione della ricorrente parte dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare. Nel concedere l’autorizzazione giudiziale ex art. 22 CCII, il Tribunale ha disposto che il redigendo accordo ex art. 23, comma 1, lt. c), CCII debba contenere una specifica clausola avente ad oggetto la chiara e analitica indicazione della destinazione ai creditori delle somme costituenti il corrispettivo della vendita dell’azienda, anche attraverso la previsione della costituzione di un conto dedicato. 
9 . Conclusioni
In molteplici situazioni di crisi il trasferimento dell’azienda o di suoi rami può rappresentare una concreta soluzione per il superamento delle condizioni che hanno portato l’imprenditore a richiedere la nomina dell’esperto. La centralità della disciplina dell’autorizzazione giudiziale del trasferimento dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata si rinviene nei benefici derivanti dall’esonero della responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. per il cessionario e la conservazione degli effetti qualora, chiusa la composizione negoziata, siano omologati un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato preventivo, un concordato semplificato o un piano di ristrutturazione omologato, oppure intervengano la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria. 
Una prima tematica affrontata in giurisprudenza ha riguardato il perimetro dell’autorizzazione, giungendo alla conclusione che il conferimento d’azienda rientra nelle operazioni da sottoporre al vaglio del tribunale per ottenere i benefici agevolativi, mentre l’affitto di ramo d’azienda non deve essere preceduto da un’istanza autorizzativa poiché non necessita di ottenere i benefici per i quali è previsto l’intervento dell’organo giudiziale. 
In relazione al presupposto della funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il trasferimento dell’azienda si intende funzionale alla continuità aziendale laddove consente di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, la maturazione di ulteriori perdite e la generazione di flussi di cassa negativi. Più controversa è se l’autorizzazione al trasferimento di azienda, risultando l’unica soluzione concretamente praticabile (e da attuare celermente) per salvaguardare i valori aziendali, possa essere concessa anche laddove il progetto di risanamento non sia ancora compiutamente definito e, quindi, non permetta ancora di identificare compiutamente l’esito delle trattative. I primi provvedimenti dall’ingresso nel corpus normativo della composizione negoziata della crisi d’impresa, fanno emergere una posizione dominante in giurisprudenza orientata verso la concessione dell’autorizzazione giudiziale in un contesto in cui le trattative nell’ambito del percorso di risanamento e il relativo progetto di piano si trovino in uno stato ben avanzato, tanto da prevederne la condizione sospensiva del trasferimento all’esito della composizione negoziata ex art. 23, comma 1, e comma 2, lt. b), CCII. Agli inizi del 2025, invece, una parte della giurisprudenza, verificati gli altri presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, ha concesso la predetta autorizzazione, indipendentemente dall’esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata, poiché il trasferimento del ramo aziendale rappresenta comunque la miglior possibilità concreta di realizzo degli asset aziendali su cui si può fondare il piano di risanamento intrapreso dalla società. In questo contesto, la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale si rinviene anche nell’urgenza con la quale potrebbe aggravarsi irreparabilmente la crisi, comportando una inevitabile disgregazione dei valori aziendali residui. 
In ordine al presupposto della funzionalità dell’atto rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, nell’ambito delle prime autorizzazioni rese nel contesto del D.L. n. 118/2021, la giurisprudenza ha fin da subito collegato il concetto del miglior soddisfacimento dei creditori alle previsioni contenute nella previgente legge fallimentare e, più specificatamente, agli artt. 186 bis e 182 quinquies, L. fall. Ciò comporta la necessità di effettuare un raffronto con la presumibile soddisfazione dei creditori nell’ambito dello scenario liquidatorio di matrice concorsuale, dal quale si possa addivenire ad un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell’azienda in continuità in fase di composizione negoziata con il risultato astrattamente atteso dalla vendita endofallimentare dell’azienda in esercizio. Discusso è se il giudizio debba essere espresso in termini di non deteriorità – concetto mutuato dagli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – ovvero di convenienza del trattamento proposto ai creditori rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale. Ai fini dell’espressione di tale giudizio, si sono posti diversi interrogativi, tra cui i criteri di stima sottostanti al raffronto rispetto allo scenario liquidatorio, concludendo per la necessaria valutazione di percorribilità dell’esercizio provvisorio funzionale alla cessione unitaria dell’azienda in luogo della vendita atomistica dei singoli beni di cui essa si compone, oltre al tema della indefettibilità della perizia di stima, rispetto alla quale si sono registrate posizioni difformi. 
La verifica del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda rispetto al piano di risanamento. Le esigenze di celerità sottese alla composizione negoziata ostano all’instaurazione di procedure competitive in senso stretto e portano a configurare un sistema di aggiudicazione semplificato e meno formalizzato, che si discosta dunque dalla disciplina concorsuale. In ogni caso, la giurisprudenza interpreta la competitività come requisito indefettibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII, con la precisazione che la competitività non necessariamente richiede una gara formale ma implica comunque l’apertura al mercato e la verifica dell’assenza di migliori soluzioni. In relazione al rispetto del principio di competitività, in giurisprudenza ci si è interrogati circa il necessario coinvolgimento dell’esperto, che inevitabilmente assume un ruolo centrale anche nel procedimento autorizzativo di cessione dell’azienda o di un suo ramo. Un precedente giurisprudenziale ha considerato il mancato coinvolgimento dell’esperto come ulteriore elemento per provare l’insufficiente rispetto del principio di trasparenza nella selezione degli offerenti, considerando la natura imparziale e terza di tale figura utile anche a sgomberare il campo dal timore di scelte effettuate dall’imprenditore in danno ai creditori. Un ulteriore aspetto trattato in giurisprudenza in relazione al procedimento competitivo riguarda il momento in cui l’imprenditore sia tenuto ad avviare la verifica dell’assenza di migliori soluzioni sul mercato rispetto all’offerta pervenuta. Invero, vi sono state autorizzazioni giudiziali rese dopo l’avvenuta apertura al mercato da parte dell’imprenditore in composizione negoziata e altre in cui, invece, il tribunale ha disposto le modalità attuative del principio di competitività per la selezione dell’acquirente. 
Quanto alle parti interessate da sentire ai fini del vaglio del tribunale, in giurisprudenza il contradditorio è stato esteso ai creditori con cui l’impresa sta trattando in composizione negoziata, le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c., le organizzazioni sindacali, i contraenti abituali dell’impresa, il locatore dell’immobile nel quale viene esercitata l’attività d’impresa e la controparte di un contenzioso arbitrale pendente. 
L’esperto, sentito dal tribunale ai fini del rilascio dell’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda, è stato chiamato a rilasciare un parere avente ad oggetto, in particolare, la funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, focalizzandosi sul rischio di dispersione dei valori aziendali residui e sul raffronto rispetto allo scenario liquidatorio, le azioni poste in essere dall’imprenditore per garantire la competitività nella scelta dell’acquirente, le misure adottate per la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali e dei livelli occupazionali, lo stato delle trattative propedeutiche al risanamento, la congruità del prezzo offerto per il trasferimento, precisando se vi sia una perizia e se la stessa risulti motivata. 
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che la disciplina della composizione negoziata non contempla il potere di purgazione delle formalità pregiudizievoli. In taluni casi, il tribunale ha concesso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda, disponendo il deposito del prezzo su un rapporto bancario vincolato all’ordine dell’esperto affinché questi provveda a distribuirlo ai creditori ipotecari soltanto una volta ottenuta da questi ultimi la liberazione dai gravami.

Note:

[1] 
E. Ricciardiello, La cessione dell’azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 22 marzo 2026, p. 5. L’autore parla di “ratio anticipatoria e per certi versi ‘cautelare’ dell’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII”, poiché il legislatore ha inteso tutelare prioritariamente l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, attraverso la cessione anticipata del compendio aziendale funzionale a preservare il valore dell’azienda che, invece, verrebbe pregiudicato a causa del ritardo nella sua collocazione nel mercato. Sul punto, anche G. D’Attorre, La vendita “autorizzata” dell’azienda nella composizione negoziata, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, n. 1/2026, p. 5. L’autore ricollega la ratio dell’autorizzazione giudiziale all’esigenza di consentire vendite “urgenti” o, comunque, accelerate dell’azienda nel contesto della composizione negoziata, senza dover attendere la conclusione del percorso negoziato, sia pure con la doverosa osservanza di specifiche cautele. In giurisprudenza si veda Trib. Piacenza, 1° giugno 2023 in Dirittodellacrisi.it, ove si legge che la finalità perseguita dalla disciplina dell’autorizzazione giudiziale in questione “è quella di incentivare all’immediato acquisto dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda”. Ancora, Trib. Cuneo 26 settembre 2025 in IlCaso.it, nel quale si evince che la norma in esame “mira a salvaguardare la continuità, laddove la cessione dell’azienda consente di mantenere vivo il complesso produttivo preservando i contratti in essere e soprattutto la occupazione dei dipendenti”.
[2] 
Sul punto, in giurisprudenza si veda, tra gli altri, Trib. Parma, 4 novembre 2022 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Piacenza, 1° giugno 2023 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano, 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Brescia, 4 giugno 2025 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Vasto, 25 giugno 2025 in IlCaso.it; Trib. Cuneo 26 settembre 2025 in IlCaso.it; Trib Alessandria 6 ottobre 2025 in IlCaso.it; Trib. Genova 30, marzo 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[3] 
Sul punto, L. De Simone, Le autorizzazioni giudiziali, in Dirittodellacrisi.it, 9 dicembre 2021, precisa che la “cessione precoce del complesso produttivo può rivelarsi in molte situazioni l’unica soluzione che consente la ristrutturazione perché assai spesso il tempo delle negoziazioni e ancor più quello delle procedure concorsuali di risanamento gioca contro l’imprenditore, il quale mantenendosi in sella all’impresa in difficoltà, finisce per allargare l’indebitamento complessivo sovente seminando nuove prededuzioni”. Si veda anche D. Galletti, Breve storia di una (contro)riforma “annunciata”, in Ius Crisi d’Impresa, 1° settembre 2021, p. 9, dove si legge che “In realtà lo scopo “vero” del facilitatore, delle “trattative” e dell'intero procedimento, ed a meno che il debitore non giunga all'appuntamento con un terreno già più che “arato” alle sue spalle (mera utopia) sarà nella stragrande maggioranza dei casi quello di mediare al fine di favorire il trasferimento dell'azienda o di suoi rami a “terzi”. Questo è allora il vero oggetto delle “trattative””.
[4] 
Secondo Trib. Napoli, 7 maggio 2025 in Dirittodellacrisi.it non integra una cessione di un ramo aziendale la vendita di un singolo bene immobile, anche quando ciò determini, nei fatti, la dismissione del complesso di attività che vi si svolgono. Nel caso di specie, l’istanza di autorizzazione alla vendita era stata concepita come autorizzazione di vendita di ramo di azienda perché, in sostanza, con la vendita dell’immobile tale ramo aziendale sarebbe stato dismesso. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che si trattasse di un’ipotesi di atto di straordinaria amministrazione di vendita immobiliare e, pertanto, non si è resa necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria, non vertendosi in tema di cessione di azienda o di rami della stessa.
[5] 
L. De Simone, op. cit., p. 9.
[6] 
L’art. 2560, comma 2, c.c. si estende per giurisprudenza costante anche al conferimento d’azienda, poiché rappresenta sempre un’operazione di cessione sebbene la conferitaria riceva in cambio non denaro ma azioni o quote. Sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22347.
[7] 
L. De Simone, op. cit., p. 9; A. Nastri, Le autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 marzo 2022, p. 7; S. Mansaldo, La cessione dell’azienda nella composizione negoziata dopo il correttivo ter e in attesa della procedura di pre-pack, in Contratto e Impresa, n. 2/2025, p. 467.
[8] 
P.G. Cecchini, Architettura delle scelte nella cessione dell’azienda in composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 20 aprile 2026, p. 22. L’autore precisa che la postdatazione dell’efficacia del conferimento è consentita, salvo quando comporti la costituzione di una nuova società, ma a quest’ultimo divieto si pone facilmente rimedio precostituendola.
[9] 
Consultabile in www.bdp.giustizia.it. La riconducibilità del termine “trasferimento” all’operazione di conferimento è altresì sostenuta da Trib. Terni 30 aprile 2025 in IlCaso.it, sebbene in tal caso l’autorizzazione giudiziale non avesse ad oggetto specificatamente l’autorizzazione all’operazione di conferimento, poiché il Tribunale era stato chiamato ad esprimersi su un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto.
[10] 
G. D’Attorre, op. cit., p. 6; A. Nastri, op. cit., p. 7; M. Arato, La cessione d’azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 15 aprile 2024, p. 4. L. De Simone, op. cit., p. 9 precisa che nell’autorizzazione giudiziale non è compreso “il passaggio del mero godimento, a cui è estranea la previsione dell’art. 2560 secondo comma c.c.”.
[11] 
Poiché il legislatore non parla di “trasferimento di proprietà”, in astratto si potrebbe ricomprendere anche il mero “trasferimento del godimento” dell’azienda. 
[12] 
Poiché all’affitto di azienda o di suoi rami non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 22, comma 1, lt. d), CCII, la selezione dell’affittuario non richiede un procedimento competitivo, seppure gradito ma che potrebbe comportare tempi tali da ostacolare il salvataggio. Così, P.G. Cecchini, op. cit., p. 18. 
[13] 
F. Fimmanò, L’azienda nel codice della crisi, in Notariato n. 1/2025, p. 56. Sul punto, G. D’Attorre, op. cit., p. 7 sostiene che la riduzione della stabilità dell’atto di affitto non sembra ragione sufficiente per estendere il campo di applicazione dell’autorizzazione giudiziale oltre i limiti e la funzione della stessa, che opera non solo sul piano della stabilità dei suoi effetti, ma anche e soprattutto su quello della liberazione dei debiti.
[14] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[15] 
Nel decreto in esame si legge che “l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, comma 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative”.
[16] 
Consultabile in www.bdp.giustizia.it.
[17] 
Consultabile in IlCaso.it.
[18] 
In questo senso v. Trib. Forlì 22 ottobre 2024 in www.bdp.giustizia.it
[19] 
Sul punto, v. R. Brogi, Le autorizzazioni e la rideterminazione delle condizioni contrattuali, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa n. 12/2021, p. 1555.
[20] 
Sul punto v. Trib. Milano 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 20 febbraio 2025 in Ristrutturazioni Aziendali; Trib. Vasto 25 giugno 2025 in IlCaso.it; Trib. Alessandria 6 ottobre 2025 in IlCaso.it.
[21] 
Trib. Parma 4 novembre 2022 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano 16 marzo 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Perugia 6 febbraio 2025 in IlCaso.it; Trib. Vasto 25 giugno 2025 in IlCaso.it; Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it; Trib. Parma 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Fermo, 12 febbraio 2026 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Genova 30 marzo 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[22] 
Consultabile in IlCaso.it
[23] 
Sulla scorta del parere reso dall’esperto, nell’ordinanza si legge che “alla richiesta di adesione al piano presentato, alla data odierna le espressioni di voto sono pari al 94,7% del debito riferito ai fornitori di prodotti e servizi, con votazione favorevole pari al 59,5%, fra i quali risultano anche i creditori che hanno introdotto iniziative monitorie e oltre al creditore che ha promosso l’istanza per la dichiarazione di fallimento”.
[24] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[25] 
Il Tribunale conclude concedendo l’autorizzazione ex art. 23, comma 1, lt. d), CCII precisando che “rimane naturalmente subordinata alla definizione della soluzione della crisi ai sensi dell’art. 23, comma 1, CCII”.
[26] 
V. infra par. 8.
[27] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[28] 
V. infra par. 5.
[29] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[30] 
Trib. Bergamo 5 luglio 2022 in Dirittodellacrisi.it.
[31] 
Consultabile in Ristrutturazioni Aziendali.
[32] 
Sulla ammissibilità di un concordato semplificato fondato sulla liquidazione del patrimonio residuo costituito dal ricavato della cessione dell’azienda già intervenuta nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lt. d.), CCII, si veda Trib. Roma 4 maggio 2026 in IlCaso.it. In quest’ultimo si legge che dall’analisi delle disposizioni dettate in materia di composizione negoziata, “si evince la necessità che ci sia – o sia stata – una azienda, ma non anche che essa debba essere necessariamente ceduta nell’ambito del concordato semplificato”. Pertanto, “può anche darsi il caso che l’azienda possa essere già stata ceduta nell’ambito della composizione negoziata che ha preceduto il concordato semplificato, composizione negoziata che, poi, non si sia potuta concludere con un accordo con i creditori perché questi ultimi non hanno accettato quanto loro offerto, in quella sede, con il ricavato della cessione dell’azienda”.
[33] 
Consultabile in Ristrutturazioni Aziendali
[34] 
Nel provvedimento del Tribunale di Perugia del 6 febbraio 2025, consultabile in IlCaso.it, reso nell’ambito del medesimo procedimento di cui al provvedimento reso in data 11 marzo 2025, è stata concessa l’autorizzazione giudiziale nonostante l’eventuale accesso ad uno strumento concorsuale liquidatorio rappresentasse “una delle alternative possibili previste quale esito della composizione negoziata e che, anche tenuto conto di quanto rappresentato in ricorso, costituisce rischio non remoto”.
[35] 
Consultabile in IlCaso.it.
[36] 
Nell’offerta irrevocabile di acquisto si legge che “la presente proposta è da considerarsi ferma ed irrevocabile ex art. 1329 c.c. fino al 18.07.2025 compreso, sia nell'ambito della attuale Composizione Negoziata, sia nell'ambito di altra procedura concorsuale che eventualmente succeda alla Composizione Negoziata”.
[37] 
Consultabile in IlCaso.it.
[38] 
Consultabile in Ristrutturazioni Aziendali.
[39] 
Anche nel caso esaminato in Trib. Modena 2 maggio 2025 in IlCaso.it, è stata concessa l’autorizzazione ex art. 22 CCII, sebbene dall’audizione dell’esperto sia “emerso che il piano si trova ancora in una fase primordiale e che non sono state intavolate concrete trattative con i creditori”.
[40] 
Nel caso di specie, l’offerta del terzo non prevedeva alcuna condizione sospensiva relativa all’esito della composizione negoziata ex art. 23 CCII, ma includeva, tra l’altro, la condizione del rilascio dell’autorizzazione giudiziale ex art. 22, comma 1, lt. d), CCII e la previsione dell’operazione di trasferimento all’interno del piano di risanamento della ricorrente.
[41] 
Sul punto G. D’Attorre, op. cit., p. 10 ha precisato che ogni vincolo, quale che sia la forma tecnica adottata, non può assumere efficacia reale. Anche le forme più accentuate di protezione, come il deposito prezzo in questione, possono avere un effetto protettivo temporaneo nei confronti di azioni esecutive avanzate da singoli creditori, ma non possono reggere ad un’eventuale apertura di un concordato o di una liquidazione giudiziale, nell’ambito delle quali le somme presenti sul conto corrente rientrerebbero nel generale patrimonio del debitore e verrebbero assoggettate alle ordinarie regole di distribuzione del patrimonio.
[42] 
Tale soluzione, si legge nel provvedimento in commento, consente altresì di “neutralizzare, al momento della cessazione di efficacia delle misure protettive, la possibilità che taluno dei creditori agisca, come free rider, aggredendo il ricavato della cessione qualora versato su un conto intestato alla società e ne consenta invece la distribuzione solo all’esito di una soluzione che coinvolga tutti i creditori e che preveda la soddisfazione degli stessi in conformità alle regole distributive dello strumento prescelto”.
[43] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[44] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[45] 
Naturalmente il rischio di mancata aggiudicazione riguarda ogni operazione che prevede l’apertura al mercato poiché ci possono essere soggetti disposti a pagare un maggior prezzo, ma tale rischio è insito in ogni operazione di acquisto di azienda in contesti di crisi o insolvenza, mentre la condizione legata alla definizione positiva della composizione negoziata potrebbe essere avulsa rispetto al perimetro di interesse dei soggetti potenzialmente interessati, incidendo sia sul concreto interesse sia sul valore offerto.
[46] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[47] 
Trib. Parma 4 novembre 2022 in Dirittodellacrisi.it
[48] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it. Allo stesso modo, Trib. Parma 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it. In termini di assenza di pregiudizio per i creditori si è espresso anche Trib. Modena 2 maggio 2025 in IlCaso.it, Trib. Cuneo 15 maggio 2025 in www.bdp.giustizia.it e Trib. Fermo 12 febbraio 2026 in Dirittodellacrisi.it. Il Trib. Torino 20 febbraio 2025 in Ristrutturazioni Aziendali parla, invece, di trattamento dei creditori “migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria”, sebbene richiami il parere dell’esperto, il quale si è espresso in termini di assenza di pregiudizio (“senza arrecare agli stessi [n.d.r. ai creditori] pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”). Anche Trib. Ancona 27 marzo 2025 in Dirittodellacrisi.it evidenzia come la cessione dell’azienda in esercizio in composizione negoziata “consentirebbe la realizzazione di un attivo maggiore rispetto al valore di liquidazione”. Ancora, Trib. Genova 30 marzo 2026 in Dirittodellacrisi.it, dove si legge che la cessione dell’azienda deve essere “idonea alla soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto ad una vendita in sede liquidatoria e/o atomistica”. 
[49] 
Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, il riferimento è all’art, 63, comma 1 e 4, CCII dettato in tema di transazione fiscale e relativo cram down. In relazione al piano di ristrutturazione, il riferimento è all’art. 64 bis, comma 1 bis, CCII in tema di transazione fiscale, e per il concordato preventivo all’art. 87, comma 3, CCII in tema di attestazione, e art. 88, comma 2 e 4, CCII in ordine al trattamento dei crediti tributari e relativo cram down.
[50] 
Trib. Milano 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it
[51] 
Nel caso analizzato nel provvedimento di cui alla precedente nota, si rinviene che in “in uno scenario – del tutto ipotetico – di liquidazione giudiziale la vendita sconterebbe la necessità di procedere, in assenza di offerte di affitto, ad un preventivo esercizio provvisorio dell’azienda, di cui apparirebbe almeno dubbia la ricorrenza dei relativi requisiti di legge in uno scenario in cui la prosecuzione potrebbe arrecare … un serio pregiudizio per tutti i creditori (art. 211 comma 2 CCII)”.
[52] 
Trib. Ferrara 9 giugno 2025 in IlCaso.it. Il Tribunale osserva, tra l’altro, che la funzione della perizia di stima non è tanto quella di valutare la congruità dell’offerta, poiché sarà il mercato ad operare, “ma per la corretta e piena individuazione di quanto si vende e per fornire agli interessati la informazione più completa e trasparente possibile”. 
[53] 
Consultabile in IlCaso.it.
[54] 
In Trib. Milano 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it, è stata rilevata la congruità del prezzo non tanto con riferimento alla stima del valore dell’azienda quanto piuttosto in relazione al mancato riscontro del mercato nonostante la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24 Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors
[55] 
Consultabile in IlCaso.it.
[56] 
Consultabile in IlCaso.it.
[57] 
Consultabile in IlCaso.it.
[58] 
Il Tribunale ha altresì ritenuto che nella stima del valore di liquidazione “occorre tenere conto anche delle azioni revocatorie (vedi Trib. Udine 1° ottobre 2024) e risarcitorie”. Pare che siano state valorizzate tali azioni anche in Trib. Fermo 12 febbraio 2026 in Dirittodellacrisi.it. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, occorre interrogarsi sull’effettiva necessità di stimare le utilità ritraibili da azioni revocatorie e risarcitorie nel contesto del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII, posto che la cessione dell’azienda non dovrebbe incidere sulla legittimazione a proporre tali azioni e, pertanto, anche a seguito del trasferimento tali azioni dovrebbero restare autonomamente valorizzabili.
[59] 
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 aprile 2026, in Dirittodellacrisi.it ha, invece, concesso l’autorizzazione al trasferimento di azienda anche in assenza di una perizia sul valore di liquidazione dell’azienda oggetto di cessione. Ciò in quanto l’esperto non ha ravvisato, nelle sue valutazioni, una tale esigenza/necessità e ha chiaramente espresso il parere per cui il prezzo ricavabile dalla cessione appare sensibilmente superiore rispetto allo scenario liquidatorio dei singoli assets.
[60] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it. 
[61] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[62] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[63] 
Trib. Brescia, 6 novembre 2024 in Dirittodellacrisi.it
[64] 
G. D’Attorre, op. cit., p. 11.
[65] 
Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it
[66] 
S. Mansaldo, op. cit., p. 479. Sul punto, anche L. De Simone, op. cit., p. 11, la quale precisa che il sondaggio del mercato non deve essere irregimentato, ma deve avvenire in maniera destrutturata, purché emerga una “sollecitazione trasparente verso i protagonisti del mercato di riferimento e una opportunità di costoro di palesarsi all’imprenditore cedente, per far pesare il proprio interesse all’acquisto. Il giudice dal canto suo dev’essere messo in grado di leggere l’effettività, sia del sondaggio del mercato, sia delle pari condizioni fra i potenziali acquirenti di provare a rilevare l’azienda”.
[67] 
Inedita, richiamata da Trib. Milano 6 aprile 2025 in IlCaso.it
[68] 
S. Mansaldo, op. cit., p. 477.
[69] 
Secondo il Trib. Fermo 12 febbraio 2026 in Dirittodellacrisi.it, il controllo giudiziale si traduce “in misure opportune eventualmente da imporre con riferimento all’adozione di forme di pubblicità e allo svolgimento di procedure competitive per la selezione della migliore offerta di acquisto, secondo una equazione che pone quale presupposto per la migliore soddisfazione dei creditori quello dell’adozione di modelli idonei alla raccolta delle migliori offerte sul mercato”.
[70] 
Consultabile in IlCaso.it
[71] 
Consultabile in IlCaso.it.
[72] 
Consultabile in www.bdp.giustizia.it
[73] 
Consultabile in IlCaso.it.
[74] 
Consultabile in Ristrutturazioni Aziendali.
[75] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[76] 
Nel caso in esame, si legge nel provvedimento che sono stati eseguiti sondaggi di mercato mediante comunicazioni agli 11 competitors presenti sul mercato, oltre che la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore.
[77] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[78] 
Nel caso di specie Sivag S.p.a. e Fallco Aste. 
[79] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[80] 
Trib. Genova 30 marzo 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[81] 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale del 23 marzo 2023 prevede che “Se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell’acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori” (12.1). 
[82] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[83] 
Consultabile in IlCaso.it.
[84] 
A titolo esemplificativo, si riportano alcuni provvedimenti: 
- 10 giorni: Trib. Perugia 6 febbraio 2025 in IlCaso.it
- 20 giorni: Trib. Parma 4 novembre 2022 in IlCaso.it
- 25 giorni: Trib. Vasto 25 giugno 2025 in IlCaso.it
- 30 giorni: Trib. Cuneo 15 maggio 2025 in www.bdp.giustizia.it; 
- 45 giorni: Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it.
Il Trib. Alessandria 6 ottobre 2025 in IlCaso.it ha ritenuto insufficiente un periodo di 18 giorni, peraltro prossimo a quello feriale, che notoriamente è quello meno adatto per la pubblicità a causa della minore attenzione del pubblico. 
[85] 
Consultabile in IlCaso.it.
[86] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[87] 
Di seguito alcuni provvedimenti che hanno concesso l’autorizzazione ex art. 22 CCII a seguito della competitività svolta dall’imprenditore prima di depositare la relativa istanza autorizzativa: Trib. Milano 12 agosto 2023 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano 16 marzo 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Asti 1° ottobre 2024 in www.bdp.giustizia.it.; Trib. Brescia 6 novembre 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 20 febbraio 2025 in Ristrutturazioni Aziendali; Trib. Ancora 27 marzo 2025 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Ferrara 9 giugno 2025 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it; Trib. Fermo 12 febbraio 2026 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Udine 11 aprile 2026 in www.bdp.giustizia.it.
[88] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[89] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it e 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it
[90] 
Consultabile in IlCaso.it.
[91] 
Consultabile in Ristrutturazioni Aziendali.
[92] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[93] 
Nello stesso modo v. anche Trib. Vasto 25 giugno 2025 in IlCaso.it.
[94] 
In tal senso anche Trib. Alessandria 15 settembre 2025 in IlCaso.it.
[95] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it
[96] 
Consultabile in www.bdp.giustizia.it
[97] 
La stessa impostazione è stata ripresa dallo steso Tribunale con decreto del 11 aprile 2026, anch’esso consultabile in www.bdp.giustizia.it.
[98] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it e 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it
[99] 
Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it
[100] 
Trib. Milano 24 aprile 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[101] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it e 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it
[102] 
Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it. Trib. Milano 24 aprile 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[103] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 e 16 gennaio 2026.
[104] 
Trib. Torino 20 febbraio 2025 e 27 dicembre 2025 entrambi in IlCaso.it. In quest’ultimo il Tribunale ha chiesto all’esperto di verificare, ad esempio, “se i potenziali interessati costituiscono un numero ristretto in ragione dell’attività svolta o meno e chi sia stato in concreto sollecitato ad offrire o notiziato dell’intenzione di cedere e per quanto tempo”. Trib. Milano 24 aprile 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[105] 
Trib. Milano 6 aprile 2025 in IlCaso.it.
[106] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it e 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[107] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it. Trib. Parma 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it.
[108] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it; Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it. Trib. Parma 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it
[109] 
Trib. Torino 20 febbraio 2025 in IlCaso.it.
[110] 
Trib. Milano 24 aprile 2026 in Dirittodellacrisi.it
[111] 
Trib. Parma 30 luglio 2024 in Dirittodellacrisi.it e 16 gennaio 2026 in Dirittodellacrisi.it
[112] 
Trib. Torino 27 dicembre 2025 in IlCaso.it.
[113] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[114] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it.
[115] 
Il Tribunale ha onerato l’esperto di un’attività da svolgersi eventualmente a seguito della chiusura della composizione negoziata, in coerenza con l’art. 16, comma 1, ultimo periodo, CCII modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, che consente all’esperto di non incorrere nel divieto biennale di nuovi rapporti professionali con il debitore, purché l’attività a questi richiesta sia “derivante dalle trattative e dal loro esito”.
[116] 
Consultabile in Dirittodellacrisi.it

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REV 02