La cessione d'azienda autorizzata ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII si è affermata come uno strumento nevralgico di M&A in distress, tra i più efficaci per la preservazione del valore aziendale nelle situazioni di crisi. La tesi qui proposta – l'autorizzazione come abilitazione non costitutiva a un effetto premiale, e i tre presupposti come condizioni di meritevolezza dell'esonero e non come requisiti di validità – consente, se accolta, di ordinare in modo coerente i profili applicativi e di individuare con precisione ciò che resta problematico.
Ne discende, in primo luogo, che il controllo del tribunale è una verifica postuma, limitata e deformalizzata del percorso seguito dal debitore: non spetta al giudice governare la fase contrattuale né imporre regole proprie delle vendite coattive, ma accertare che il compendio sia stato collocato in un contesto di mercato e che la selezione si sia attenuta a criteri oggettivi di pubblicità e trasparenza. La robustezza dell'istruttoria e la qualità del confronto con l'alternativa liquidatoria segnano il discrimine tra autorizzazione e diniego, come conferma la lettura coordinata dei provvedimenti di Cuneo e Alessandria.
In secondo luogo, l'effetto purgativo è «asimmetrico»: pieno quanto all'esonero dai debiti (art. 2560, comma 2, c.c.) e alla stabilità dell'atto eseguito (art. 24 CCII), incompleto quanto alle formalità pregiudizievoli, per il mancato richiamo dell'art. 217, comma 2, CCII. La lacuna può essere colmata in via interpretativa valorizzando le «misure opportune» che il tribunale è chiamato a dettare, ma tale soluzione resta pattizia e non legale: la piena razionalizzazione dell'istituto, su questo punto, esige un intervento del legislatore, nell'attesa del quale è auspicabile una giurisprudenza di merito consapevole.
In terzo luogo, il coordinamento con gli strumenti successivi alla CNC non tollera formule unitarie e va risolto distinguendo il momento attuativo della vendita: la stabilità dell'art. 24 CCII – che il correttivo ter, con la precisazione del comma 1 ter dell'art. 22, ha nettamente distinto dal piano della prededuzione, ricollegandola alla conservazione di effetti già prodotti – protegge la cessione già eseguita, ed è su questa base che si giustifica la compatibilità con il concordato semplificato affermata dal Tribunale di Roma; la cessione soltanto autorizzata e da attuare in sede concorsuale è invece attratta alle regole competitive proprie dello strumento (artt. 25 septies, 114 e 115 CCII), con necessità di rinnovare il confronto competitivo; nella liquidazione giudiziale, infine, l'autorizzazione ex art. 22 non vincola il curatore. È qui che si concentra la maggiore area di incertezza, e su cui la riflessione dovrà misurarsi nei prossimi anni.
In quarto luogo, l'estensione fiscale operata dal D.Lgs. n. 87/2024 – che, con l'art. 3, comma 1, lett. h), ha colmato la lacuna dell'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997 estendendo l'esonero alle cessioni nella CNC – è sistematicamente coerente ma temporalmente monca. Per effetto del regime di decorrenza (art. 5 del decreto: applicabilità alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024) e della portata triennale dell'art. 14, l'esonero, nella lettura dell'Agenzia delle Entrate, diviene pienamente operativo soltanto per le cessioni perfezionate dal 1° gennaio 2027, tradendo in tal modo la ratio dichiarata dalla novella, che era di rimuovere il disincentivo alla cessione dell'azienda in crisi. Nel periodo transitorio il certificato dei carichi pendenti conserva un ruolo centrale come strumento cautelare, e la vicenda reclama un chiarimento – legislativo o interpretativo, anche nella versione definitiva della circolare dell'Agenzia, ancora in itinere – che ne anticipi l'efficacia utile.
L'evoluzione applicativa culminata nella primavera 2026 ha mostrato un notevole pragmatismo: da un lato si tutela il mercato attraverso una competitività sostanziale e flessibile; dall'altro si costruisce un solido «ponte» con le procedure concorsuali successive, offrendo un perimetro di stabilità giuridica per gestire le ristrutturazioni più complesse. Resta però il compito, in larga parte affidato al legislatore, di completare l'effetto purgativo, di sciogliere i nodi del coordinamento attuativo e di rendere effettiva l'estensione fiscale: solo così l'istituto, oggi tra i più promettenti del Codice della crisi, potrà esprimere appieno la propria funzione. In questo quadro, il futuro recepimento della Direttiva (UE) 2026/799 – ancora tutto da attuare – rappresenta l'occasione per un ripensamento sistematico che sappia coniugare l'armonizzazione unionale con le specificità dell'esperienza italiana.
Riferimenti giurisprudenziali
– Trib. Parma, 4 novembre 2022, in
Dirittodellacrisi.it (autorizzazione alla cessione
ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII; ancoraggio della funzionalità al piano di risanamento).
– Trib. Piacenza, 1 giugno 2023, in Fallimento, 2023, 1462 (natura non costitutiva dell'autorizzazione).
– Trib. Milano, 12 agosto 2023 (continuità indiretta; attuazione a conclusione del percorso).
– Trib. Reggio Emilia, 16 marzo 2024 (verifica ex post della competitività ove la selezione sia stata compiuta prima dell'istanza).
– Trib. Milano, 1 febbraio 2024 (confronto competitivo limitato tra le offerte ricevute).
– Trib. Parma, 30 luglio 2024 (termine di pubblicità di 45 giorni; subordinazione dell'esonero all'accordo definitivo con i creditori).
– Trib. Brescia, 6 novembre 2024 (rigetto per assenza di competitività).
– Trib. Torino, 27 febbraio 2025 (funzionalità alla continuità indiretta).
– Trib. Perugia, 1 aprile 2025 (funzionalità alla continuità; conto vincolato all'ordine dell'esperto per la cancellazione dei gravami).
– Trib. Milano, 6 aprile 2025 (competitività come requisito inderogabile a modalità flessibili).
– Trib. Terni, 30 aprile 2025 (esclusione dell'affitto d'azienda dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII).
– Trib. Ferrara, 9 giugno 2025 (autorizzazione a unico offerente; virtual data room e termine di 45 giorni).
– Trib. Cuneo, 26 settembre 2025 (continuità indiretta quale unica soluzione praticabile; competitività non coincidente con la pluralità di offerte).
– Trib. Alessandria, 6 ottobre 2025 (rigetto per carenza istruttoria e pubblicità insufficiente).
– Trib. Torino, Sez. VI civ., 27 dicembre 2025, est. Pittaluga, in Ilcaso.it (distinzione tra cessione libera e cessione condizionata all'autorizzazione; effetti e momento di produzione).
– Trib. Parma, 16 gennaio 2026, in
Dirittodellacrisi.it (presupposti dell'autorizzazione; rapporto paritetico tra continuità e migliore soddisfazione).
– Trib. Genova, Sez. VII civ., 30 marzo 2026, est. Balba, in
Dirittodellacrisi.it e
Ilcaso.it (natura dell'autorizzazione; ruoli di debitore, esperto e tribunale; principio di competitività e offerta migliorativa successiva al
closing).
– Corte d'Appello dell'Aquila, 22 aprile 2026, Pres. Filocamo (necessità che il tribunale riscontri l'effettiva buona fede delle trattative ai fini dell'accesso al concordato semplificato).
– Trib. Roma, Sez. XIV civ., 30 aprile 2026, Pres. Jachia, Est. Cavaliere, in
Dirittodellacrisi.it (compatibilità tra cessione dell'azienda già eseguita nella CNC e concordato semplificato).
– Cass., Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641 (estensione del controllo del tribunale, in sede di accesso al concordato semplificato, alla relazione finale dell'esperto).
– Cass., ord. interlocutoria n. 21150 del 29 luglio 2024 (rimessione della questione del rapporto tra l'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 e il favor rei ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997).
– Cass. n. 17113 del 26 giugno 2025 (legittimità dell'irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 87/2024).
Riferimenti dottrinali
– Arato M., La cessione d'azienda nella composizione negoziata, in
Dirittodellacrisi.it, 15 aprile 2024.
– Boatto S., Commento all'articolo 22, in Commentario del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, diretto da S. Bonfatti e coordinato da G. Falcone, Pisa, Pacini Giuridica, 2025.
– Bonfatti S., La cessione competitiva dell'azienda nella composizione negoziata, in ius.giuffrefl.it, 2024.
– Bonfatti S., La cessione dell'azienda «parziale» e «selettiva» nella composizione negoziata, in dirittobancario.it, 27 marzo 2026.
– D'Attorre G., Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata, in
Dirittodellacrisi.it, 5 novembre 2021.
– D'Attorre G., La vendita «autorizzata» dell'azienda nella composizione negoziata, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, 2026.
– Mandrioli L., La vicenda circolatoria dell'azienda nella composizione negoziata della crisi tra autonomia negoziale e intervento del giudice, in Giustizia civile, 2025.
– Mandrioli L., Il meccanismo del
pre-pack nella Proposta di Direttiva 2022/0408, in
Dirittodellacrisi.it, 2025.
– Ricciardiello E., La cessione dell'azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali – Ilcaso.it, 22 marzo 2026.
– Spiotta M., La cessione dell'azienda nella composizione negoziata, in Fallimento, 1/2024, 105.
– Zonca M. – Ubertis Albano C., I trasferimenti di azienda nella composizione negoziata: le responsabilità solidali del cessionario, tra limiti e criticità, in Ristrutturazioni Aziendali – Ilcaso.it, 2025.
Riferimenti normativi e di prassi
– D.Lgs. n. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter al Codice della crisi), in vigore dal 28 settembre 2024 – introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 22 CCII (attuazione differita dell'autorizzazione; rapporti tra art. 24 e prededuzione) e nuova nozione di valore di liquidazione ex art. 87 CCII.
– D.Lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), art. 3, comma 1, lett. h) – modifica dell'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997 – e art. 5, comma 1 (decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
– Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 (armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza), in GUUE 1° aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026; termine di recepimento 22 gennaio 2029 (10 luglio 2029 per le disposizioni sull'accesso ai dati sui conti bancari).
– Agenzia delle Entrate, bozza di circolare del 15 aprile 2026, «I nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza – Parte I» (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, gruppi di imprese), in consultazione pubblica sino al 20 maggio 2026.