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La cessione d'azienda ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII nella composizione negoziata della crisi: natura dell'autorizzazione, effetto purgativo e coordinamento con gli strumenti successivi

Diego Bracciale, Avvocato in Chieti

25 Agosto 2026

Il saggio propone una lettura critico-ricostruttiva dell'autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII nella composizione negoziata della crisi. Muovendo dalla natura non costitutiva del provvedimento, si sostiene che i tre presupposti del controllo giudiziale – funzionalità alla continuità, migliore soddisfazione dei creditori e principio di competitività – non operano come requisiti di validità dell'atto, bensì come condizioni di meritevolezza dell'effetto premiale (esonero dalla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c. e stabilità ex art. 24 CCII). Da questa impostazione si ricavano conseguenze sistematiche su tre fronti ancora aperti: il carattere «asimmetrico» dell'effetto purgativo, che resta incompleto quanto alle formalità pregiudizievoli per il mancato richiamo dell'art. 217, comma 2, CCII; il coordinamento con gli strumenti di regolazione della crisi successivi, che impone di distinguere il momento attuativo della vendita; l'estensione fiscale operata dal D.Lgs. n. 87/2024, coerente sul piano sistematico ma temporalmente monca. La giurisprudenza di merito del biennio 2025-2026 – in particolare i decreti del Tribunale di Genova del 30 marzo 2026 e del Tribunale di Roma del 30 aprile 2026 – è assunta non come mera rassegna, ma come banco di prova della tesi proposta. 
 
This essay offers a critical and reconstructive reading of the court-authorised transfer of a business under Article 22(1)(d) of the Italian Insolvency Code (CCII) within the negotiated settlement of business crises. Starting from the non-constitutive nature of the authorisation, it argues that the three requirements of judicial review – functionality for going-concern continuity, best satisfaction of creditors and the principle of competitiveness – do not operate as conditions for the validity of the transfer, but as conditions of worthiness for the incentivising effect (exemption from joint liability under Article 2560(2) of the Civil Code and stability under Article 24 CCII). Three systemic consequences follow, on issues that remain open: the «asymmetric» character of the discharge effect, incomplete as to prejudicial registrations because Article 217(2) CCII is not recalled; the coordination with subsequent crisis-regulation tools, which requires distinguishing the moment of implementation of the sale; and the tax extension enacted by Legislative Decree 87/2024, systematically coherent but temporally truncated. The 2025-2026 case law of the courts of first instance – in particular the decrees of the Court of Genoa of 30 March 2026 and of the Court of Rome of 30 April 2026 – is treated not as a survey, but as a testing ground for the thesis proposed.
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1 . Premessa e tesi di fondo
L'introduzione della composizione negoziata della crisi (CNC) ha segnato un mutamento di paradigma nella gestione dell'insolvenza reversibile, offrendo all'imprenditore strumenti agili per preservare i complessi produttivi prima che la crisi ne eroda irreversibilmente il valore. Tra questi, la facoltà di cedere l'azienda o un suo ramo con l'esonero dell'acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti anteriori al trasferimento – in deroga all'art. 2560, comma 2, c.c. – rappresenta una delle innovazioni di maggiore impatto sistematico introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14). 
L'art. 22, comma 1, lett. d), CCII consente all'imprenditore in composizione negoziata di anticipare la collocazione sul mercato del compendio aziendale, beneficiando al contempo della stabilità degli effetti garantita dall'art. 24 CCII anche in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale. L'istituto opera come incentivo per attrarre investitori terzi e massimizzare il valore di realizzo, nel solco di una precisa scelta di politica legislativa: favorire la tempestiva collocazione dell'azienda, preservare la continuità – anche in forma indiretta – e generare risorse per una soddisfazione dei creditori potenzialmente migliore rispetto alla liquidazione atomistica dei beni. 
Il presente contributo non si propone come rassegna dei numerosi provvedimenti di merito maturati nel biennio 2025-2026, ma intende sostenere una tesi ricostruttiva e verificarne la tenuta alla luce di quelle applicazioni. La tesi è la seguente: l'autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII non ha natura costitutiva dell'atto traslativo, ma abilita l'imprenditore a conseguire un effetto premiale – l'esonero ex art. 2560, comma 2, c.c. e la stabilità ex art. 24 CCII – la cui produzione è subordinata alla ricorrenza di tre presupposti (funzionalità alla continuità, migliore soddisfazione dei creditori, rispetto della competitività) che vanno intesi non come requisiti di validità del negozio, bensì come condizioni di meritevolezza dell'esonero. Da questa impostazione discendono conseguenze precise su tre profili tuttora aperti, che costituiscono il vero banco di prova dell'istituto: il carattere «asimmetrico» dell'effetto purgativo, pieno quanto ai debiti ma incompleto quanto alle formalità pregiudizievoli; il coordinamento con gli strumenti di regolazione della crisi successivi alla chiusura della CNC, che impone di distinguere il momento attuativo della vendita; e l'estensione fiscale operata dal D.Lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87, coerente sul piano sistematico ma dalla portata pratica compressa dal regime di decorrenza. I paragrafi che seguono sviluppano questi tre snodi, dopo aver definito la natura del provvedimento e la funzione dei tre presupposti.
2 . Natura e funzione dell'autorizzazione: un'abilitazione non costitutiva a un effetto premiale
Un primo dato sistematico, largamente condiviso in giurisprudenza e in dottrina benché non del tutto privo di sfumature, riguarda la natura dell'autorizzazione del tribunale. La composizione negoziata è caratterizzata dall'assenza di spossessamento dell'imprenditore, il quale conserva la piena gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa ai sensi dell'art. 21 CCII. In tale contesto l'intervento del tribunale ex art. 22 CCII assume carattere residuale e puntuale, limitato alle ipotesi tassativamente previste. 
Come chiarito con particolare nitore dal Tribunale di Genova (Sez. VII civ., 30 marzo 2026, est. Balba, in Dirittodellacrisi.it), l'autorizzazione alla cessione dell'azienda nella CNC non è necessaria ai fini della validità e della piena efficacia del contratto traslativo: essa è funzionale a far conseguire all'acquirente il beneficio dell'esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'azienda ceduta risultanti dalle scritture contabili, in deroga all'art. 2560, comma 2, c.c. L'esperto non può impedire il compimento dell'atto, potendo al più iscrivere il proprio dissenso, con rilevanza circoscritta alla stabilità del negozio in un eventuale successivo contesto concorsuale. 
Da qui la funzione dell'autorizzazione, che si coglie con precisione se la si legge in chiave abilitante e non costitutiva: il provvedimento non incide sulla validità dell'atto – che resta un negozio di diritto privato, stipulato in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e iscritto nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ex art. 2556 c.c. – ma «sblocca» un duplice effetto di favore. Da un lato, l'esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi; dall'altro, la garanzia che il negozio traslativo conservi i propri effetti anche in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale, ivi compresa la liquidazione giudiziale, con esenzione dalle azioni revocatorie ai sensi dell'art. 24, comma 1, CCII. È in ragione di questa funzione «premiale» che si giustifica il controllo giudiziale: il tribunale non governa la fase contrattuale, ma verifica che l'operazione sia meritevole del beneficio, alla stregua dei tre presupposti di cui al paragrafo seguente. 
L'inquadramento in chiave anticipatoria e, per certi aspetti, cautelare (nel senso di sottrarre il compendio al deprezzamento connesso alla protrazione della crisi) trova conferma nella più recente riflessione dottrinale. E. Ricciardiello (La cessione dell'azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali – Ilcaso.it, 22 marzo 2026) valorizza l'art. 24, comma 1, CCII come clausola di stabilità degli atti autorizzati; tuttavia, come si vedrà, tale stabilità copre gli effetti dell'atto già eseguito, non il negozio ancora da concludere, sicché la portata dell'art. 24 va misurata sul momento attuativo della vendita (infra, §§ 4 e 5).
3 . I tre presupposti del controllo giudiziale come condizioni di meritevolezza dell'esonero
Il controllo giudiziale ai fini dell'autorizzazione non è meramente formale, ma si declina su tre direttrici che la giurisprudenza di merito considera inscindibili e paritetiche. Se si accede alla lettura qui proposta – l'autorizzazione come abilitazione a un effetto premiale –, i tre presupposti non sono condizioni di validità dell'atto, ma parametri di meritevolezza dell'esonero: il loro difetto non travolge il negozio, ma preclude la produzione del beneficio derogatorio. Ciò spiega perché la loro verifica sia sostanziale e prognostica, e non riducibile a un riscontro documentale.
3.1 . La funzionalità alla continuità aziendale
Il primo requisito concerne la funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale, diretta (in capo allo stesso debitore, che si risana cedendo un ramo non strategico) o indiretta (in capo al cessionario che prosegue l'attività). La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione ampia del requisito, ritenendolo sussistente ogniqualvolta la cessione consenta di evitare la dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite. 
Il Tribunale di Parma (4 novembre 2022, in Dirittodellacrisi.it) – tra i primi provvedimenti applicativi – ha ancorato la valutazione di funzionalità al piano di risanamento, affermando che l'atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 CCII. L'impostazione è stata ripresa dal Tribunale di Torino (27 febbraio 2025) e dal Tribunale di Milano (12 agosto 2023), che hanno valorizzato la continuità indiretta come unica soluzione concretamente realizzabile nei casi esaminati. 
Il Tribunale di Parma (16 gennaio 2026, in Dirittodellacrisi.it) ha ulteriormente precisato che i requisiti di funzionalità sussistono laddove la cessione: (i) eviti la dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite; (ii) risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito del raffronto con la presumibile soddisfazione nello scenario liquidatorio concorsuale; (iii) risulti funzionale al superamento della condizione di squilibrio di cui all'art. 12 CCII. Il giudice ha ribadito che la valutazione deve tenere conto della prospettiva del progetto di risanamento nella quale l'operazione si colloca, sicché la cessione può essere autorizzata solo se coerente con il piano delineato per il superamento della crisi. 
Particolarmente significativo è il caso deciso dal Tribunale di Genova (30 marzo 2026, est. Balba), relativo alla cessione del ramo aziendale principale della società proponente nel settore della distribuzione di carburanti. Il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito nonostante si trattasse dell'asset strategico, osservando che la cessione era prevista nel progetto di piano fin dall'apertura della CNC, che nessuno aveva mai messo in discussione la genuinità del percorso fondato sulla continuità indiretta, e che la necessità della cessione emergeva dall'incapacità finanziaria attuale di proseguire autonomamente l'attività; il giudice ha altresì valorizzato il mantenimento dei livelli occupazionali e della sede sul territorio. Il Tribunale di Cuneo (26 settembre 2025) ha offerto un'ulteriore declinazione del requisito in un caso caratterizzato da gravi tensioni finanziarie (sequestro penale dei conti, assenza di liquidità, impossibilità di reperire nuova finanza), ritenendo la continuità indiretta tramite cessione l'unica soluzione praticabile.
3.2 . La migliore soddisfazione dei creditori
Il secondo parametro attiene alla funzionalità della cessione alla migliore soddisfazione dei creditori. La giurisprudenza ha chiarito – fin dal leading case parmense del 2022 – che il riferimento è alla soddisfazione «migliore» e non «massima», e che la valutazione deve avvenire in chiave prognostica ed ex ante, confrontando la cessione anticipata con l'alternativa della vendita liquidatoria e/o atomistica. All'imprenditore compete fornire un'analisi comparativa rigorosa che dimostri come la vendita anticipata preservi il valore dell'azienda in esercizio (going concern) e non gravi il patrimonio di ulteriori passività. Il parametro di raffronto trova oggi un ancoraggio testuale più solido: il correttivo ter, riscrivendo l'art. 87 CCII, ha definito il valore di liquidazione come il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, tenendo conto anche del maggior valore economico ricavabile dalla cessione dell'azienda in esercizio, ove possibile, e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili. Ne discende che il confronto prognostico non può assumere quale termine di paragone la mera liquidazione atomistica, ma deve misurarsi con lo scenario liquidatorio che a sua volta valorizzi la cessione in continuità: circostanza che, lungi dall'indebolire l'incentivo dell'art. 22, ne rafforza la coerenza sistematica, poiché àncora la «migliore soddisfazione» a un benchmark omogeneo. 
Continuità aziendale e migliore soddisfazione dei creditori si pongono in rapporto paritetico e unitario, senza subordinazione gerarchica: come osservato dal Tribunale di Parma (16 gennaio 2026), la cessione deve iscriversi coerentemente nel progetto di risanamento coltivato durante le trattative e risultare funzionale al superamento dello squilibrio. Il Tribunale di Genova (30 marzo 2026) ha sviluppato analiticamente il confronto con le alternative liquidatorie, escludendo sia la liquidazione atomistica – trattandosi di impianti di distribuzione in un mercato concentrato e gravato da oneri di compatibilità ambientale – sia la liquidazione concorsuale, per l'impossibilità di reperire le risorse necessarie alla continuazione dell'attività fino alla cessione; il giudice ha concluso che la cessione anticipata consente di non disperdere il maggior valore dell'azienda in esercizio e di non gravare il debitore di ulteriori passività. 
Di segno opposto è l'ordinanza del Tribunale di Alessandria (6 ottobre 2025), che ha rigettato l'istanza autorizzativa per carenza istruttoria: a fronte di perizie che quantificavano il valore di liquidazione del ramo in circa 290.000 euro, l'offerta ammontava a soli 150.000 euro, e il parere dell'esperto non affrontava analiticamente il divario rispetto alle stime in atti. La lettura coordinata dei provvedimenti di Cuneo e Alessandria evidenzia come i due tribunali muovano dalla medesima premessa metodologica – i tre parametri vanno valutati congiuntamente e paritariamente – e come l'esito opposto dipenda esclusivamente dalla diversa robustezza dell'istruttoria e dalla qualità del confronto con lo scenario liquidatorio. Il dato conferma la tesi qui sostenuta: poiché ciò che si «autorizza» è la produzione di un effetto premiale, il difetto di dimostrazione della convenienza per i creditori non incide sulla validità dell'atto, ma ne impedisce l'accesso al beneficio. 
Coerentemente, la scelta dell'acquirente può legittimamente fondarsi non solo sul prezzo, ma anche su ulteriori elementi meritevoli di considerazione – conservazione dei livelli occupazionali, impegno alla continuità presso la stessa sede, investimenti e adeguamento della produzione a standard di migliore salvaguardia ambientale (M. Arato, La cessione d'azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 15 aprile 2024) –, dovendosi calibrare la valutazione del prezzo non in termini puramente numerici, ma alla luce del degrado di valore che conseguirebbe in uno scenario concorsuale alternativo.
3.3 . Il principio di competitività nella selezione dell'acquirente
Il terzo requisito attiene al rispetto del principio di competitività nella scelta del cessionario. Si tratta di un requisito inderogabile, ma declinabile attraverso modalità flessibili e deformalizzate, coerentemente con la natura non concorsuale della CNC. Un dato sufficientemente stabile nella giurisprudenza di merito è che il controllo sulla competitività nella CNC si distingue dalle regole proprie delle vendite coattive nelle procedure concorsuali: non trovano applicazione i criteri rigidi delle vendite concorsuali, e la verifica del tribunale avviene di regola ex post, a seguito della selezione operata dal debitore attraverso trattative private variamente procedimentalizzate, spesso con l'ausilio dell'esperto o di un advisor. 
Il Tribunale di Genova (30 marzo 2026) ha sistematizzato il perimetro della verifica, precisando che il tribunale deve accertare: (1) l'effettiva pubblicizzazione della cessione; (2) l'effettiva possibilità dei competitor di partecipare alle trattative e di aggiudicarsi la vendita; (3) l'assenza di conflitti di interessi e di interposizioni reali di persone in continuità soggettiva con il debitore. Il giudice ha richiamato l'orientamento dottrinale secondo cui, non trattandosi di procedura concorsuale ed essendo l'impresa nel pieno possesso dei propri beni, al tribunale compete solo di verificare che il compendio sia collocabile in un contesto di mercato e che il processo di selezione, seppure libero, si sia attenuto a criteri oggettivi di individuazione della migliore soluzione per i creditori; non è compito del tribunale, per converso, verificare che la scelta del debitore sia la migliore possibile sul mercato o la più redditizia in un dato momento storico. Nel caso concreto, il tribunale ha respinto le doglianze dei soci e di un competitor che lamentavano la violazione della competitività per il mutamento dell'oggetto dell'operazione, osservando che la cessione era stata adeguatamente pubblicizzata (tra l'altro sul Sole 24 Ore), che tutti gli operatori interessati avevano potuto conoscerla e trattare, e che la presentazione di offerte non conformi alla prima pubblicità dimostrava proprio il corretto funzionamento del mercato; l'offerta concorrente tardiva di importo superiore, manifestatasi dopo il closing, è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'autorizzazione. 
La prassi ha delineato diverse modalità per assicurare la competitività: pubblicazione su quotidiani nazionali e portali specializzati; data room virtuali per la due diligence; sollecitazioni dirette a una platea di potenziali interessati; gara informale sull'offerta più alta; nomina di advisor. Su queste basi si è parlato, efficacemente, di «competitività liquida» (M. Spiotta), intesa come compromesso di volta in volta migliore tra garanzie procedimentali e conservazione del valore. La giurisprudenza milanese ha contribuito in modo significativo: il Tribunale di Milano (1 febbraio 2024), pur in un caso in cui l'advisor aveva contattato numerosi potenziali interessati, ha comunque disposto un limitato confronto competitivo tra le due offerte ricevute, invitando l'offerente alternativo a pareggiare l'offerta prescelta entro un termine breve; il medesimo tribunale (6 aprile 2025) ha qualificato la competitività come requisito inderogabile, declinabile però attraverso data room o sollecitazione via PEC, con esclusione del formalismo dell'asta. Di particolare interesse è l'approccio del Tribunale di Ferrara (9 giugno 2025), che ha autorizzato la cessione a un unico offerente ritenendo soddisfatta la competitività sulla base della pubblicazione su un quotidiano economico nazionale, dell'apertura di una virtual data room e della concessione di un termine di 45 giorni per proposte migliorative, pur in assenza di offerte alternative. Nella stessa direzione, il Tribunale di Cuneo (26 settembre 2025) ha confermato che la competitività non coincide necessariamente con la pluralità di offerte, ma con la concreta possibilità per il mercato di formulare proposte concorrenti. 
Al polo opposto, il Tribunale di Brescia (6 novembre 2024) ha rigettato un'istanza per assenza di competitività, e il Tribunale di Alessandria (6 ottobre 2025) ha censurato una pubblicità circoscritta a un solo quotidiano locale per un periodo contenuto e in prossimità della pausa feriale. Il confronto tra gli esiti conferma che l'autorizzazione può essere concessa anche in presenza di un'unica offerta, purché sostenuta da una solida istruttoria e da un serio tentativo di ricerca di investitori per un periodo congruo, mentre viene negata se la pubblicità è insufficiente e manca un reale confronto analitico con i valori peritali e con lo scenario liquidatorio.
4 . L'attuazione differita dell'autorizzazione: il comma 1 bis dell'art. 22 CCII
Una delle questioni più delicate riguarda il momento di esecuzione della cessione autorizzata. Il decreto correttivo ter (D.Lgs. n. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024 e, allo stato, ultimo intervento correttivo sul Codice), applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore in coerenza con la sua natura correttiva, ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 22 CCII, stabilendo che l'attuazione del provvedimento autorizzativo può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto. 
Il medesimo correttivo ha aggiunto il comma 1 ter, che – ai fini della prededucibilità – precisa che questa opera, a prescindere dall'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane in caso di consecutio di procedure. Il rilievo del comma 1 ter, ai fini che qui interessano, è però soprattutto sistematico: come chiarito dalla relazione illustrativa, esso serve a distinguere il piano della prededuzione da quello dell'art. 24 CCII, avvertendo che quest'ultimo non concerne la prededuzione, bensì la conservazione di effetti già prodotti – tra cui, per l'appunto, quelli connessi alla cessione dell'azienda –, mentre la prededuzione sorge soltanto con l'apertura del concorso. La precisazione conferma, sul piano del diritto positivo, il punto nevralgico della tesi qui sostenuta: l'art. 24 CCII opera come clausola di conservazione degli effetti dell'atto già eseguito, e non come titolo che «trascini» nel concorso il negozio ancora da concludere. Il correttivo ha inoltre chiarito, sempre in tema di art. 24, che la conservazione degli effetti si produce «anche» (e non «solo») quando la composizione si concluda con una delle soluzioni negoziali dell'art. 23, comma 2, così valorizzando la funzione incentivante dell'istituto. 
La novella del comma 1 bis ha inteso risolvere una ricorrente questione pratica, consentendo di consolidare l'autorizzazione e di renderla elemento portante – e differito – del successivo strumento di regolazione della crisi prescelto, così da evitare che intoppi burocratici o l'attesa di nulla osta di terzi (ad esempio garanzie pubbliche MCC/SACE) facciano naufragare l'operazione nei tempi ristretti della CNC. Va tuttavia evitato ogni eccesso di enfasi: il coordinamento tra autorizzazione rilasciata nella CNC e successivo accesso a uno strumento concorsuale non appare ancora assestato, e la stessa opportunità dell'attuazione differita richiede cautela. La possibilità di attuazione posticipata non costituisce un automatismo, ma deve dipendere da condizioni oggettive prospettate dal debitore nell'istanza o previste nel provvedimento autorizzativo, rispondenti a esigenze di tutela dei creditori; la cessione differita dovrebbe cioè sempre rispondere a ragioni di migliore soddisfazione del ceto creditorio (in tal senso Ricciardiello, cit.). 
Prima del correttivo ter la giurisprudenza aveva adottato un approccio prudente: i principali provvedimenti noti (Trib. Parma, 4 novembre 2022; Trib. Milano, 12 agosto 2023; Trib. Milano, 1 febbraio 2024) avevano collocato la vendita a conclusione del percorso di ristrutturazione, quando la soluzione era stata individuata e gli accordi con i creditori raggiunti. Il Tribunale di Parma (30 luglio 2024) aveva subordinato l'esonero dal trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori; analoga impostazione emerge dal provvedimento del 16 gennaio 2026. Il Tribunale di Torino (27 dicembre 2025, est. Pittaluga) ha da ultimo distinto con chiarezza la cessione conclusa liberamente da quella condizionata alla preventiva autorizzazione, precisando gli effetti che derivano da quest'ultima e il momento dal quale si producono. 
Proprio perché l'attuazione post-chiusura non è priva di controindicazioni, essa pone rilevanti problemi di coordinamento con la disciplina degli strumenti concorsuali cui il debitore faccia eventualmente accesso. L'accesso a una procedura concorsuale determina l'attrazione della vendita nelle regole del concorso, con possibile necessità di un nuovo esperimento competitivo e di verifica da parte dell'organo della procedura. La questione è particolarmente dibattuta con riguardo al concordato semplificato ed esige, come si dirà, di distinguere accuratamente le diverse ipotesi attuative.
5 . Cessione dell'azienda e strumenti successivi: la distinzione dei momenti attuativi e il decreto del Tribunale di Roma del 30 aprile 2026
Il rapporto tra cessione autorizzata ex art. 22 CCII e strumenti di regolazione della crisi successivi alla CNC non tollera formule unitarie: la soluzione muta a seconda del momento in cui la vendita si perfeziona. Occorre pertanto distinguere tre ipotesi. 
(a) Cessione già perfezionata durante la CNC. È l'ipotesi affrontata dal Tribunale di Roma (Sez. XIV, 30 aprile 2026, Pres. Jachia, Est. Cavaliere, in Dirittodellacrisi.it). Una società, nel corso della composizione negoziata, aveva ottenuto l'autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII, aveva esperito la procedura competitiva davanti all'esperto e aveva sottoscritto il contratto, incassando il prezzo. Non essendo stato possibile raggiungere un accordo con i creditori, la società aveva presentato ricorso per l'omologazione di un concordato semplificato il cui piano si fondava sulla liquidazione del patrimonio residuo – costituito principalmente dal denaro ricavato dalla cessione già avvenuta – con apporto di finanza esterna dei soci. Il tribunale ha respinto l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate e ha omologato il concordato, affermando che nessuna norma impone che in sede di concordato semplificato si debba procedere alla vendita dell'azienda del debitore: alla luce dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, la circostanza che l'azienda sia già stata ceduta nella CNC non è ostativa al successivo accesso al concordato semplificato, giacché un'interpretazione contraria sarebbe priva di base normativa e confliggerebbe con la ratio dell'art. 22, che non può penalizzare chi si sia avvalso legittimamente di uno strumento consentito dalla legge. In questa ipotesi la stabilità ex art. 24 CCII dispiega pienamente i propri effetti: l'atto è concluso, gli effetti sono prodotti, e il patrimonio da ripartire è la liquidità ricavata dalla vendita. La conclusione è sistematicamente coerente e, a mio avviso, da condividere: negare l'accesso equivarrebbe a trasformare l'esercizio di una facoltà premiale in una causa di esclusione dallo sbocco ordinariamente connesso alla conclusione delle trattative senza accordo. 
(b) Cessione autorizzata ma non ancora eseguita, da attuarsi nel concordato semplificato. È l'ipotesi più problematica, e va tenuta nettamente distinta dalla precedente. Qui la stabilità dell'art. 24 CCII non può soccorrere, perché essa protegge gli effetti dell'atto già eseguito, non il negozio ancora da concludere. Come rilevato in dottrina (Ricciardiello, cit.), il potere autorizzativo del tribunale non si spinge fino a governare la fase di stipulazione, né l'autorizzazione ex art. 22 costituisce titolo esecutivo: l'effetto traslativo consegue sempre a un atto di autonomia privata, sicché fatti sopravvenuti possono indurre le parti a non addivenire alla stipulazione senza che l'autorizzazione possa imporla. Trattandosi il concordato semplificato di procedura concorsuale, l'attuazione della vendita in tale sede tende a mutuare le regole competitive proprie: l'art. 25 septies, comma 1, CCII richiama la disciplina della liquidazione (artt. 114 e 115 CCII), che presuppone stima, adeguata pubblicità e procedure competitive. Ne discende che, quando la cessione autorizzata nella CNC non sia stata perfezionata prima dell'accesso al concordato semplificato, la vendita è collocata nel contesto dello strumento concorsuale, dove non è più il debitore autorizzato ex art. 22 a vendere ma l'organo liquidatorio, tenuto ad attenersi ai principi delle vendite con effetti purgativi; l'omissione del confronto competitivo potrebbe ammettersi solo in presenza di un'offerta proveniente da un soggetto già individuato e a condizioni tali da renderla la migliore soluzione. In questa prospettiva, la precedente autorizzazione conserva un valore essenzialmente istruttorio e di indirizzo, ma non esime dal rinnovare, secondo le regole proprie della procedura successiva, la verifica di competitività. 
(c) Cessione da realizzarsi nella liquidazione giudiziale. È l'ipotesi che segna il limite estremo del coordinamento. L'apertura della liquidazione giudiziale, determinando lo spossessamento totale del debitore, preclude ogni potere dispositivo di quest'ultimo: spetta al curatore stabilire, nel programma di liquidazione, le modalità di vendita, secondo regole di competitività piena, senza che la precedente autorizzazione ex art. 22 CCII possa in alcun modo vincolare il curatore o il tribunale nella selezione del compratore (Ricciardiello, cit.). Qui, dunque, l'autorizzazione rilasciata nella CNC perde ogni residua efficacia conformativa. 
La lettura per momenti attuativi consente di ricomporre il quadro in modo sistematico e di sciogliere l'equivoco che potrebbe generarsi assumendo il decreto del Tribunale di Roma come precedente valido per ogni fattispecie: esso afferma la compatibilità tra cessione già eseguita nella CNC e concordato semplificato, ma nulla dice – né potrebbe dire – circa la cessione soltanto autorizzata e ancora da eseguire, per la quale il tema del rinnovo del confronto competitivo secondo le regole dello strumento concorsuale successivo resta, allo stato, aperto. Sul contesto in cui il decreto romano si inserisce va peraltro ricordato che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha nel frattempo rafforzato il controllo sostanziale del tribunale in sede di accesso al concordato semplificato, estendendolo alla fase genetica della composizione negoziata e alla relazione finale dell'esperto (Cass., Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641; Corte d'Appello dell'Aquila, 22 aprile 2026, Pres. Filocamo): dato che conferma come la compatibilità affermata dal Tribunale di Roma non equivalga a un accesso automatico, ma presupponga la meritevolezza dell'intero percorso. In questa medesima direzione si colloca la posizione dell'Amministrazione finanziaria: la bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2026 sui nuovi istituti del Codice della crisi (Parte I) – limitatamente ai profili fiscali e ferma restando la sua natura di documento in consultazione – ribadisce che la semplificazione del concordato ex art. 25-sexies attiene al procedimento e non attenua il controllo di merito sulla correttezza delle trattative, sulla convenienza per i creditori e sulla sostenibilità del piano, riservando all'Agenzia un ruolo centrale nella valutazione della proposta secondo il criterio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. È esattamente l'atteggiamento sotteso all'opposizione dispiegata dall'Agenzia proprio nel caso deciso dal Tribunale di Roma, il che rende la vicenda romana un utile banco di prova anche del punto di equilibrio tra le prerogative dell'Erario e la ratio di salvaguardia dell'art. 22 CCII. 
6.1 . L'effetto purgativo «asimmetrico»: esonero, stabilità e il nodo delle formalità pregiudizievoli
Il profilo che meglio mette alla prova la tesi qui sostenuta è quello dell'effetto purgativo, che va scomposto con precisione perché opera in modo «asimmetrico», pieno su alcuni fronti e incompleto su altri. Conviene distinguere quattro piani. 
In primo luogo, l'esonero dalla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c.: è l'effetto direttamente prodotto dall'autorizzazione, che libera l'acquirente dai debiti anteriori risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Su questo piano l'effetto purgativo è pieno e costituisce il nucleo dell'incentivo. 
In secondo luogo, la stabilità dell'atto autorizzato ex art. 24 CCII: gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale, ivi compresa la liquidazione giudiziale, e sono esentati dalle azioni revocatorie. Anche qui l'effetto è pieno, ma – come si è visto – circoscritto agli atti eseguiti. 
In terzo luogo, e in senso opposto, la sorte delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni aziendali (segnatamente le ipoteche immobiliari): è qui che l'effetto purgativo si rivela incompleto. Poiché il trasferimento avviene con atto negoziale e non con decreto di trasferimento, e non si è in presenza di una vendita coattiva, non trova applicazione l'art. 217, comma 2, CCII, che – ricalcando l'art. 108 L. fall. – prevede l'ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo. 
In quarto luogo, il dato sistematico che genera l'asimmetria: l'assenza di un espresso richiamo dell'art. 217 CCII nella disciplina della composizione negoziata. Su questa lacuna il dibattito è aperto. Secondo un orientamento restrittivo (M. Spiotta, in Fallimento, 1/2024, 105, che richiama Mancinelli; nella stessa direzione i lavori dell'Osservatorio OCI e ulteriore dottrina), alla vendita autorizzata non possono conseguire effetti purgativi delle formalità pregiudizievoli, con la conseguenza che la garanzia ipotecaria permarrebbe – circostanza di cui tenere conto nella determinazione del prezzo – e il creditore ipotecario conserverebbe il diritto di sequela sui cespiti pervenuti all'acquirente. A mio avviso è preferibile la lettura di Ricciardiello (cit.): l'inciso dell'art. 22 CCII che consente al tribunale di dettare «le misure ritenute opportune... al fine di tutelare gli interessi coinvolti» può essere interpretato nel senso di ricomprendere anche l'ordine di cancellazione delle trascrizioni una volta pagato il prezzo, con obbligo dell'acquirente di versarlo direttamente al creditore ipotecario o su un conto vincolato all'ordine di giustizia. La tesi restrittiva, portata alle sue conseguenze, svuoterebbe l'art. 22 CCII: se il creditore ipotecario potesse comunque aggredire i cespiti pervenuti all'acquirente, quest'ultimo diverrebbe di fatto terzo datore di ipoteca per un debito dal quale la legge lo esonera; ma l'effetto purgativo sui debiti anteriori fa venir meno la garanzia iscritta a presidio di quegli stessi debiti, proprio perché il debito non si trasferisce. La prassi conferma la percorribilità di soluzioni attuative in questa direzione: il Tribunale di Perugia ha ammesso l'attuazione del decreto autorizzativo dopo la chiusura della CNC a condizione che il corrispettivo confluisca su un conto vincolato all'ordine dell'esperto, incaricato di ripartire le somme contestualmente al consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari. Resta però il fatto che si tratta di rimedi pattizi o autorizzativi, non di un effetto legale automatico: la piena razionalizzazione dell'istituto postula, su questo specifico punto, un intervento legislativo che richiami espressamente la disciplina della cancellazione, colmando l'asimmetria; nell'attesa, è auspicabile una giurisprudenza di merito lungimirante.
6.2 . I debiti verso i lavoratori
L'esenzione dalla responsabilità solidale incontra un limite invalicabile nei confronti dei debiti verso i lavoratori. L'art. 22 CCII fa espressamente salvo l'art. 2112 c.c., mantenendo la responsabilità solidale del cessionario per i crediti dei lavoratori subordinati e gli obblighi informativi e di esame congiunto sindacale. La deroga è coerente con il carattere inderogabile della tutela giuslavoristica nel trasferimento d'azienda ed è insensibile all'autorizzazione: nemmeno il provvedimento del tribunale può incidere sui crediti di lavoro. Sul piano operativo, ciò rende opportuno che l'imprenditore, ancor prima dell'istanza ex art. 22, curi il preventivo confronto con le organizzazioni sindacali e la procedura di informazione e consultazione, orientando la selezione competitiva verso il cessionario che offra maggiori garanzie di continuità occupazionale.
6.3 . I debiti fiscali: l'estensione alla composizione negoziata e il nodo della decorrenza
La materia dei debiti fiscali merita una trattazione più articolata di quanto la sua apparente linearità suggerisca, perché in essa si intrecciano tre distinzioni – tra imposte, sanzioni e violazioni – e un delicato problema di diritto intertemporale. 
Il punto di partenza è la relazione tra l'art. 22 CCII e l'art. 14 del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c. in materia di responsabilità del cessionario d'azienda. L'art. 14, comma 1, prevede la responsabilità solidale del cessionario – salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro il limite del valore dell'azienda – per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se relative a violazioni anteriori. Il comma 2 circoscrive l'obbligazione al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici finanziari. La disposizione è dunque costruita attorno alle «violazioni» e copre due componenti distinte: l'imposta (il debito tributario in senso proprio) e le sanzioni (la reazione punitiva alle violazioni). 
Il comma 5 bis dell'art. 14, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87 (in attuazione della delega di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 3, della legge 111/2023), esclude l'applicazione della responsabilità solidale del comma 1 quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al D.Lgs. n. 14/2019. Nella versione previgente la disposizione non menzionava la CNC – lacuna che la dottrina aveva ricondotto al mancato coordinamento con i nuovi istituti – riferendosi alle sole procedure concorsuali, agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L. fall., ai piani attestati ex art. 67 L. fall. e al sovraindebitamento. L'integrazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, ha esteso il beneficio dell'esonero alle cessioni autorizzate ex art. 22 CCII, anche quando la cessione riguardi l'azienda controllata dalla debitrice; l'esclusione opera in modo generalizzato, prescindendo dall'ammontare dei debiti tributari risultanti dal certificato dei carichi pendenti. 
Il nodo pratico – e il vero profilo problematico – è però quello della decorrenza temporale della novella. L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 dispone che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024»; poiché la modifica del comma 5 bis è collocata proprio nell'art. 3 (che reca le modifiche al D.Lgs. n. 472/1997) e non figura tra le eccezioni previste, essa soggiace a tale regime di decorrenza. In coerenza con questo dato, l'Agenzia delle Entrate – in occasione di un incontro con la stampa specializzata del 19 settembre 2024 – ha adottato una lettura restrittiva, precisando che l'estensione dell'esonero riguarda le cessioni effettuate a decorrere dal 29 giugno 2024 (entrata in vigore del decreto), ma concerne soltanto le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La combinazione dei due limiti temporali con la portata triennale dell'art. 14 – che ancora la responsabilità alle «violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti» – produce una conseguenza pratica di notevole rilievo, correttamente segnalata in dottrina: l'esonero diviene pienamente operativo soltanto per le cessioni d'azienda perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 2027 (anno in cui l'intero triennio rilevante – 2025, 2026 e 2027 – ricade dopo il 1° settembre 2024). Per le cessioni realizzate tra il 29 giugno 2024 e il 31 dicembre 2026, l'esonero resta viceversa parziale. 
È qui che si annida la vera criticità, che ritengo debba essere denunciata con nettezza: così interpretata, la novella tradisce la propria ratio. La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 87/2024 dichiara espressamente lo scopo di adeguare le ipotesi di esclusione della responsabilità del cessionario ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, rimuovendo il disincentivo alla cessione dell'azienda in composizione negoziata; ma il regime di decorrenza svuota di utilità l'estensione proprio nel periodo transitorio – gli anni 2024-2026 – nel quale l'incentivo sarebbe più necessario, differendone l'effetto utile a un momento in cui la maggior parte delle crisi oggi in gestione sarà già stata risolta. Non è un caso che alcune recenti pronunce di merito sembrino orientarsi in senso opposto, richiamando in motivazione l'esonero del cessionario a prescindere dalla rigida perimetrazione temporale; e che la stessa questione della decorrenza dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, sotto il diverso profilo del favor rei ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sia stata rimessa a un vaglio più approfondito (Cass., ord. interlocutoria n. 21150 del 29 luglio 2024), ancorché la Suprema Corte abbia poi ritenuto legittima l'irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria (Cass. n. 17113 del 26 giugno 2025). Il quadro resta dunque incerto, e reclama un chiarimento. 
Un chiarimento che, allo stato, non è ancora venuto dalla prassi amministrativa. La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2026 sui nuovi istituti del Codice della crisi (Parte I) – posta in consultazione pubblica sino al 20 maggio 2026 e, alla data in cui si scrive, non ancora recepita in una circolare definitiva – concentra i propri chiarimenti sui profili fiscali attinenti al debitore (in particolare la transazione fiscale ex art. 23, comma 2 bis, la falcidiabilità dell'IVA e il regime di interessi e sanzioni premiali), senza affrontare specificamente la responsabilità del cessionario ex art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 né la questione della sua decorrenza. Il documento di prassi conferma dunque, per un verso, l'attenzione dell'Amministrazione alla fiscalità della crisi, ma lascia impregiudicato, per altro verso, proprio il profilo qui in esame: sicché la sollecitazione a un intervento – legislativo, in sede di ulteriore correttivo, ovvero interpretativo, nella versione definitiva della circolare – conserva intatta la propria attualità. 
Ne deriva un corollario operativo di immediata rilevanza: fintanto che l'esonero non è pienamente operativo – e cioè, secondo la lettura dell'Agenzia, per le cessioni realizzate sino al 31 dicembre 2026 – è prudente che le parti continuino ad avvalersi del certificato dei carichi pendenti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997, quale strumento cautelare a tutela dell'acquirente. Gli uffici finanziari sono tenuti a rilasciarlo, su richiesta dell'interessato, con l'indicazione delle contestazioni in corso e di quelle già definite non soddisfatte; il certificato, se negativo o non rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, con validità di sei mesi, e opera anche rispetto a debiti non ancora contestati ma risultanti all'Amministrazione. Resta impregiudicata, in ogni caso, l'ipotesi di cessione in frode ai crediti tributari (art. 14, commi 4 e 5), nella quale ogni limitazione di responsabilità viene meno.
6.4 . L'inapplicabilità all'affitto d'azienda
La giurisprudenza ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII all'affitto d'azienda, atto a effetti meramente obbligatori e non reali, per il quale l'ordinamento già esclude la responsabilità dell'affittuario per i debiti pregressi. La ratio della lett. d) consiste nella liberazione dell'acquirente dal rischio di pagamento dei debiti anteriori, in deroga all'art. 2560, comma 2, c.c.; poiché nell'affitto il sistema codicistico già non pone tale responsabilità a carico dell'affittuario, non è necessaria alcuna deroga autorizzativa (in questo senso, fin dall'inizio, G. D'Attorre, Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 5 novembre 2021). L'autorizzazione ex art. 22 CCII è pertanto circoscritta agli atti di natura traslativa, tra i quali la dottrina ricomprende, oltre alla cessione in senso proprio, l'acquisto della titolarità dell'azienda in conseguenza di fusione o di conferimento, anche in una newco il cui capitale sia poi ceduto all'acquirente, ma non l'acquisto del mero godimento (usufrutto o affitto). 
6.5 . Cessione autorizzata e pre-pack: la Direttiva (UE) 2026/799
Sul piano sovranazionale, va anzitutto corretto un dato di cronologia normativa, per la sua rilevanza sistematica. La direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza – comunemente indicata come «seconda direttiva Insolvency» (o «Insolvency III» in parte della dottrina) e destinata a integrare la Direttiva (UE) 2019/1023 – non è stata «approvata con risoluzione del 10 marzo 2026», come una lettura affrettata potrebbe suggerire. L'iter, avviato dalla Commissione il 7 dicembre 2022 con la proposta n. 2022/0408, ha visto l'accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento del 19 novembre 2025, la trasmissione del testo di compromesso del 5 dicembre 2025, la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 e l'adozione definitiva da parte del Consiglio del 30 marzo 2026. Il provvedimento è la Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 1° aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il termine di recepimento è fissato in trentatré mesi dall'entrata in vigore (entro il 22 gennaio 2029), con posticipazione al 10 luglio 2029 per le disposizioni relative all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari. Il futuro recepimento nazionale, dunque, non è ancora avvenuto: si tratta di uno scenario prospettico, e come tale va trattato. 
Nel merito, la direttiva introduce a livello unionale la disciplina del pre-pack, definito come procedura che consente la vendita dell'intera impresa del debitore, o di parte di essa, in continuità aziendale, al miglior offerente, prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza, con perfezionamento in tempi rapidi subito dopo; è previsto, tra l'altro, il trasferimento dei contratti pendenti essenziali alla continuità senza il consenso della controparte, con salvaguardie a tutela della libertà contrattuale e dei diritti dei lavoratori, e specifiche cautele per le vendite tra «parti strettamente correlate» al debitore. 
Il confronto tra la vendita autorizzata ex art. 22 CCII e il meccanismo del pre-pack evidenzia differenze strutturali che sconsigliano ogni equiparazione affrettata. Come osservato in dottrina (Ricciardiello, cit.), nel pre-pack la cessione può essere effettuata in sede liquidatoria concorsuale e non prima dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi; la figura del monitor prevista in sede unionale mal si concilia con l'esperto della composizione negoziata, che non è ausiliario del tribunale; e il pre-pack prevede forme di incentivo per l'aggiudicatario (break-up fee, rimborso spese) che difettano nel sistema della CNC. Nella stessa direzione, altra dottrina (L. Mandrioli, Il meccanismo del pre-pack nella Proposta di Direttiva 2022/0408, in Dirittodellacrisi.it, 2025) ha sottolineato che il pre-pack, pur perseguendo finalità analoghe di preservazione del valore, si fonda su presupposti procedurali e soggettivi profondamente diversi. 
Un profilo di convergenza, per contro, merita di essere segnalato, ed è quello del trattamento delle «parti strettamente correlate» al debitore. La direttiva subordina la vendita in pre-pack a favore di soggetti correlati a una competitività rafforzata e a una più rigorosa verifica del miglior soddisfacimento dei creditori; e ad analoga logica risponde, nella composizione negoziata, il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, che impone all'esperto di riferire al tribunale se acquirente e venditore siano parti correlate, senza che la circostanza precluda di per sé l'operazione ma imponendo cautele rafforzate. Il punto di contatto conferma che il problema del debt laundering – ossia del rientro dell'imprenditore, per interposta persona, nella titolarità dell'azienda «ripulita» dei debiti – è avvertito su entrambi i versanti; ma la risposta italiana resta modulata sulla natura negoziale della CNC e sul controllo ex post del tribunale, laddove il pre-pack la incardina in una cornice concorsuale presidiata dal monitor. Il recepimento della Direttiva (UE) 2026/799 richiederà pertanto al legislatore italiano un intervento di raccordo che tenga conto delle specificità dell'istituto nazionale, con l'obiettivo di preservarne l'efficacia e la flessibilità sperimentate nella prassi applicativa più recente, senza sacrificare l'incentivo alla cessione anticipata sull'altare di un'omologazione procedurale con il modello unionale. 
7 . Considerazioni conclusive
La cessione d'azienda autorizzata ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII si è affermata come uno strumento nevralgico di M&A in distress, tra i più efficaci per la preservazione del valore aziendale nelle situazioni di crisi. La tesi qui proposta – l'autorizzazione come abilitazione non costitutiva a un effetto premiale, e i tre presupposti come condizioni di meritevolezza dell'esonero e non come requisiti di validità – consente, se accolta, di ordinare in modo coerente i profili applicativi e di individuare con precisione ciò che resta problematico. 
Ne discende, in primo luogo, che il controllo del tribunale è una verifica postuma, limitata e deformalizzata del percorso seguito dal debitore: non spetta al giudice governare la fase contrattuale né imporre regole proprie delle vendite coattive, ma accertare che il compendio sia stato collocato in un contesto di mercato e che la selezione si sia attenuta a criteri oggettivi di pubblicità e trasparenza. La robustezza dell'istruttoria e la qualità del confronto con l'alternativa liquidatoria segnano il discrimine tra autorizzazione e diniego, come conferma la lettura coordinata dei provvedimenti di Cuneo e Alessandria. 
In secondo luogo, l'effetto purgativo è «asimmetrico»: pieno quanto all'esonero dai debiti (art. 2560, comma 2, c.c.) e alla stabilità dell'atto eseguito (art. 24 CCII), incompleto quanto alle formalità pregiudizievoli, per il mancato richiamo dell'art. 217, comma 2, CCII. La lacuna può essere colmata in via interpretativa valorizzando le «misure opportune» che il tribunale è chiamato a dettare, ma tale soluzione resta pattizia e non legale: la piena razionalizzazione dell'istituto, su questo punto, esige un intervento del legislatore, nell'attesa del quale è auspicabile una giurisprudenza di merito consapevole. 
In terzo luogo, il coordinamento con gli strumenti successivi alla CNC non tollera formule unitarie e va risolto distinguendo il momento attuativo della vendita: la stabilità dell'art. 24 CCII – che il correttivo ter, con la precisazione del comma 1 ter dell'art. 22, ha nettamente distinto dal piano della prededuzione, ricollegandola alla conservazione di effetti già prodotti – protegge la cessione già eseguita, ed è su questa base che si giustifica la compatibilità con il concordato semplificato affermata dal Tribunale di Roma; la cessione soltanto autorizzata e da attuare in sede concorsuale è invece attratta alle regole competitive proprie dello strumento (artt. 25 septies, 114 e 115 CCII), con necessità di rinnovare il confronto competitivo; nella liquidazione giudiziale, infine, l'autorizzazione ex art. 22 non vincola il curatore. È qui che si concentra la maggiore area di incertezza, e su cui la riflessione dovrà misurarsi nei prossimi anni. 
In quarto luogo, l'estensione fiscale operata dal D.Lgs. n. 87/2024 – che, con l'art. 3, comma 1, lett. h), ha colmato la lacuna dell'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997 estendendo l'esonero alle cessioni nella CNC – è sistematicamente coerente ma temporalmente monca. Per effetto del regime di decorrenza (art. 5 del decreto: applicabilità alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024) e della portata triennale dell'art. 14, l'esonero, nella lettura dell'Agenzia delle Entrate, diviene pienamente operativo soltanto per le cessioni perfezionate dal 1° gennaio 2027, tradendo in tal modo la ratio dichiarata dalla novella, che era di rimuovere il disincentivo alla cessione dell'azienda in crisi. Nel periodo transitorio il certificato dei carichi pendenti conserva un ruolo centrale come strumento cautelare, e la vicenda reclama un chiarimento – legislativo o interpretativo, anche nella versione definitiva della circolare dell'Agenzia, ancora in itinere – che ne anticipi l'efficacia utile. 
L'evoluzione applicativa culminata nella primavera 2026 ha mostrato un notevole pragmatismo: da un lato si tutela il mercato attraverso una competitività sostanziale e flessibile; dall'altro si costruisce un solido «ponte» con le procedure concorsuali successive, offrendo un perimetro di stabilità giuridica per gestire le ristrutturazioni più complesse. Resta però il compito, in larga parte affidato al legislatore, di completare l'effetto purgativo, di sciogliere i nodi del coordinamento attuativo e di rendere effettiva l'estensione fiscale: solo così l'istituto, oggi tra i più promettenti del Codice della crisi, potrà esprimere appieno la propria funzione. In questo quadro, il futuro recepimento della Direttiva (UE) 2026/799 – ancora tutto da attuare – rappresenta l'occasione per un ripensamento sistematico che sappia coniugare l'armonizzazione unionale con le specificità dell'esperienza italiana. 
 
Riferimenti giurisprudenziali 
– Trib. Parma, 4 novembre 2022, in Dirittodellacrisi.it (autorizzazione alla cessione ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII; ancoraggio della funzionalità al piano di risanamento). 
– Trib. Piacenza, 1 giugno 2023, in Fallimento, 2023, 1462 (natura non costitutiva dell'autorizzazione). 
– Trib. Milano, 12 agosto 2023 (continuità indiretta; attuazione a conclusione del percorso). 
– Trib. Reggio Emilia, 16 marzo 2024 (verifica ex post della competitività ove la selezione sia stata compiuta prima dell'istanza). 
– Trib. Milano, 1 febbraio 2024 (confronto competitivo limitato tra le offerte ricevute). 
– Trib. Parma, 30 luglio 2024 (termine di pubblicità di 45 giorni; subordinazione dell'esonero all'accordo definitivo con i creditori). 
– Trib. Brescia, 6 novembre 2024 (rigetto per assenza di competitività). 
– Trib. Torino, 27 febbraio 2025 (funzionalità alla continuità indiretta). 
– Trib. Perugia, 1 aprile 2025 (funzionalità alla continuità; conto vincolato all'ordine dell'esperto per la cancellazione dei gravami). 
– Trib. Milano, 6 aprile 2025 (competitività come requisito inderogabile a modalità flessibili). 
– Trib. Terni, 30 aprile 2025 (esclusione dell'affitto d'azienda dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII). 
– Trib. Ferrara, 9 giugno 2025 (autorizzazione a unico offerente; virtual data room e termine di 45 giorni). 
– Trib. Cuneo, 26 settembre 2025 (continuità indiretta quale unica soluzione praticabile; competitività non coincidente con la pluralità di offerte). 
– Trib. Alessandria, 6 ottobre 2025 (rigetto per carenza istruttoria e pubblicità insufficiente). 
– Trib. Torino, Sez. VI civ., 27 dicembre 2025, est. Pittaluga, in Ilcaso.it (distinzione tra cessione libera e cessione condizionata all'autorizzazione; effetti e momento di produzione). 
– Trib. Parma, 16 gennaio 2026, in Dirittodellacrisi.it (presupposti dell'autorizzazione; rapporto paritetico tra continuità e migliore soddisfazione).  
– Trib. Genova, Sez. VII civ., 30 marzo 2026, est. Balba, in Dirittodellacrisi.it e Ilcaso.it (natura dell'autorizzazione; ruoli di debitore, esperto e tribunale; principio di competitività e offerta migliorativa successiva al closing). 
– Corte d'Appello dell'Aquila, 22 aprile 2026, Pres. Filocamo (necessità che il tribunale riscontri l'effettiva buona fede delle trattative ai fini dell'accesso al concordato semplificato). 
– Trib. Roma, Sez. XIV civ., 30 aprile 2026, Pres. Jachia, Est. Cavaliere, in Dirittodellacrisi.it (compatibilità tra cessione dell'azienda già eseguita nella CNC e concordato semplificato).
– Cass., Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641 (estensione del controllo del tribunale, in sede di accesso al concordato semplificato, alla relazione finale dell'esperto). 
– Cass., ord. interlocutoria n. 21150 del 29 luglio 2024 (rimessione della questione del rapporto tra l'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 e il favor rei ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997). 
– Cass. n. 17113 del 26 giugno 2025 (legittimità dell'irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 87/2024). 
 
Riferimenti dottrinali 
– Arato M., La cessione d'azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 15 aprile 2024. 
– Boatto S., Commento all'articolo 22, in Commentario del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, diretto da S. Bonfatti e coordinato da G. Falcone, Pisa, Pacini Giuridica, 2025. 
– Bonfatti S., La cessione competitiva dell'azienda nella composizione negoziata, in ius.giuffrefl.it, 2024. 
– Bonfatti S., La cessione dell'azienda «parziale» e «selettiva» nella composizione negoziata, in dirittobancario.it, 27 marzo 2026. 
– D'Attorre G., Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 5 novembre 2021.
– D'Attorre G., La vendita «autorizzata» dell'azienda nella composizione negoziata, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, 2026. 
– Mandrioli L., La vicenda circolatoria dell'azienda nella composizione negoziata della crisi tra autonomia negoziale e intervento del giudice, in Giustizia civile, 2025. 
– Mandrioli L., Il meccanismo del pre-pack nella Proposta di Direttiva 2022/0408, in Dirittodellacrisi.it, 2025.  
– Ricciardiello E., La cessione dell'azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali – Ilcaso.it, 22 marzo 2026. 
– Spiotta M., La cessione dell'azienda nella composizione negoziata, in Fallimento, 1/2024, 105. 
– Zonca M. – Ubertis Albano C., I trasferimenti di azienda nella composizione negoziata: le responsabilità solidali del cessionario, tra limiti e criticità, in Ristrutturazioni Aziendali – Ilcaso.it, 2025. 
Riferimenti normativi e di prassi 
– D.Lgs. n. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter al Codice della crisi), in vigore dal 28 settembre 2024 – introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 22 CCII (attuazione differita dell'autorizzazione; rapporti tra art. 24 e prededuzione) e nuova nozione di valore di liquidazione ex art. 87 CCII. 
– D.Lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), art. 3, comma 1, lett. h) – modifica dell'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997 – e art. 5, comma 1 (decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024). 
– Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 (armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza), in GUUE 1° aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026; termine di recepimento 22 gennaio 2029 (10 luglio 2029 per le disposizioni sull'accesso ai dati sui conti bancari). 
– Agenzia delle Entrate, bozza di circolare del 15 aprile 2026, «I nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza – Parte I» (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, gruppi di imprese), in consultazione pubblica sino al 20 maggio 2026.

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Widget Google Maps (Google Inc.)

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Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti:

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Nexi: https://www.nexi.it/it/privacy

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