Saggio
Il meccanismo di pre-pack nella Proposta di Direttiva 2022/0408 del Parlamento europeo e del Consiglio*
Luca Mandrioli, Professore a contratto di diritto della crisi nell’Università di Modena e Reggio Emilia
4 Novembre 2025
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Il contributo affronta il tema del meccanismo di pre-pack, disciplinato dalla Proposta di Direttiva 2022/0408 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale strumento volto a consentire la vendita al miglior offerente dell’azienda in esercizio o di un ramo di essa nel corso della procedura di insolvenza del debitore. Mentre la fase di preparazione é finalizzata a trovare un acquirente idoneo con l’ausilio del Monitor, quella liquidatoria – che inizia allorquando apre la procedura di insolvenza in conformità al diritto nazionale – è dedicata ad approvare ed eseguire l’alienazione dell’azienda del debitore o di un suo ramo e a distribuire il ricavato tra i creditori. L’Autore si concentra, inoltre, sull’analisi di talune disposizioni relative al trasferimento del complesso produttivo per poi sviscerare, in ipotesi di recepimento della Direttiva, le problematiche di coordinamento del meccanismo di pre-pack con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e con le tutele dei lavoratori dipendenti nell’ambito della Direttiva 2001/23/CE.
Sommario:
1 . La Proposta di Direttiva per l’armonizzazione delle leggi sull’insolvenza
2 . Il meccanismo di pre-pack: uno sguardo d’insieme
3 . L’obiettivo perseguito dallo strumento
4 . La fase preparatoria e il ruolo del Monitor
6 . Le particolari disposizioni sul trasferimento del complesso produttivo
7 . L’innesto del pre-pack nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Più precisamente, focalizzando l’attenzione su taluni aspetti ritenuti di primario rilievo nel panorama del diritto della crisi e dell’insolvenza, lo scopo è rendere l’Unione europea più attrattiva per gli investitori stranieri e transfrontalieri, riducendo in tal modo le incertezze legate alla diversità dei sistemi applicati nei vari Paesi che ne fanno parte [4]. La frammentazione a livello nazionale delle norme sull’insolvenza e, soprattutto, i differenti tempi di liquidazione dell’impresa producono spesso risultati profondamenti eterogenei tra loro. Non solo la scarsa chiarezza giuridica comporta per i creditori transfrontalieri maggiori costi di informazione rispetto a quelli operanti a livello interno, ma sovente, in taluni Stati membri, le procedure hanno tempistiche lunghe e conducono al recupero di somme di scarso importo [5]. Questi ultimi aspetti aumentano ictu oculi l’incertezza e il rischio per gli investitori. Ciò contribuisce a incrementare il costo del capitale per l’impresa e, in caso di un’elevata incognita, scoraggia pure gli investimenti e la capacità di questa di reperire finanziamenti per lo sviluppo dell’attività economica.
A ciò si ricollega, peraltro, l’art. 23 della Proposta laddove stabilisce la possibilità per gli Stati membri di prevedere che, durante la fase di preparazione, al debitore sia concesso di beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli artt. 6 e 7 della Direttiva (UE) 2019/1023 [42], non soltanto quando è insolvente ma anche allorché si trovi in una situazione di probabile insolvenza conformemente al diritto nazionale, qualora un siffatto ombrello protettivo renda agevole ed efficace lo svolgimento del meccanismo di pre-pack, e sempre che il Monitor venga ascoltato dall’Autorità giudiziaria prima della relativa decisione.
Sennonché l’enunciato di cui all’art. 22 bis, nella parte in cui impedisce il ricorso alla fase preparatoria in assenza d’insolvenza, non pare immune da una serie di conseguenze sotto il profilo operativo e sistematico. Al riguardo, infatti, se la previsione poc’anzi precisata rimanesse, nella versione definitiva della Proposta, inalterata, in primo luogo sarebbe alquanto improbabile che un imprenditore non ancora insolvente chiedesse la nomina del Monitor per dare corso all’apertura della fase di preparazione poiché cercherebbe, verosimilmente, quale via preferibile, una soluzione di ristrutturazione al posto di una liquidatoria.
In secondo luogo ciò finirebbe addirittura per contrastare con gli stessi principi della Proposta di Direttiva. L’inizio del procedimento preparatorio presuppone la successiva apertura di quello di liquidazione nell’ambito di una procedura d’insolvenza. Pertanto, occorre chiedersi come sarebbe possibile nominare un Monitor, individuare e selezionare l’offerente qualora non sussista alcuna garanzia sulla possibilità di trasferire il complesso produttivo e autorizzare la vendita. In questo caso non vi sarebbe certezza che nel frattempo si manifestino i presupposti per l’apertura di un procedimento liquidatorio – del tipo liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e accordi di ristrutturazione dei debiti – stante l’assenza di insolvenza.
Da ultimo, la Proposta di Direttiva contempla all’art. 19, paragrafo 1-bis, che gli Stati membri provvedano affinché i debitori, che usufruiscono del meccanismo di pre-pack, siano autorizzati a intraprendere almeno atti di gestione ordinaria durante la fase di preparazione, al fine di continuare con la regolare attività dell’impresa, dovendosi il termine “autorizzazione” intendere nel senso che i legislatori domestici dovranno lasciare al debitore la libertà di adottare atti di tal genere.
Capita, infatti, che, quando l’imprenditore entra in una procedura concorsuale, crolli la fiducia dei clienti con conseguente calo delle vendite, insorga un’evidente difficoltà nell’incasso dei crediti non avendo più il debitore potere contrattuale, gli investimenti necessari siano preclusi dalla carenza di liquidità e si assista alla fuga delle maestranze qualificate a causa dell’instabilità e della preoccupazione della perdita del posto di lavoro. In sintesi, in poco tempo viene bruciato l’intero valore di avviamento.
In considerazione di ciò, è fin da subito evidente come il pre-pack, alla luce della sua scansione in fasi, rappresenti uno strumento volto alla tutela degli interessi dei creditori, quantomeno nella misura che a essi spetterebbe in caso di dismissione atomistica, oltre a essere preordinato a far sì che la cessione dell’azienda avvenga tramite una competizione tra i soggetti acquirenti interessati [43].
Il punto focale del meccanismo in esame è, in effetti, rappresentato dall’identificazione, a opera del debitore, del cessionario e delle condizioni della vendita prima dell’inizio della procedura di insolvenza [44]. L’iniziativa è esclusivamente in capo all’imprenditore, il quale può evidentemente condizionare il destino della liquidazione, considerando peraltro che il destinatario della cessione potrebbe essere, come si avrà modo di meglio illustrare nel successivo paragrafo 5, una parte a esso strettamente correlata [45]. Tuttavia, detto trasferimento è preparato con l’assistenza del Monitor e la supervisione dell’Autorità giudiziaria che controlla anche la fase che precede l’avvio di quella di liquidazione.
Lo strumento qui analizzato è pertanto indirizzato a impedire che l’inizio di una procedura concorsuale determini conseguenze negative sull’avviamento, favorendo, al contrario, la circolazione dell’azienda per ottenere celermente il massimo ricavato allo scopo di soddisfare le pretese creditorie nonché di preservare l’occupazione [46]. Tale considerazione è valida, sebbene ciò possa rappresentare un rischio per i creditori – in particolare per quelli chirografari che, a differenza dei privilegiati, non hanno una collocazione preferenziale in sede di riparto – atteso che la vendita a un soggetto predeterminato al di fuori delle regole previste per la liquidazione in sede concorsuale potrebbe impedire il realizzo del giusto prezzo, trascurando altre offerte più vantaggiose [47].
Spetta dunque agli Stati membri assicurare che, alla sua apertura, il tribunale o l’autorità competente autorizzi la vendita dell’azienda del debitore o di una sua parte, almeno in uno dei seguenti casi, ovverosia se:
Restano in ogni caso applicabili gli artt. 27 – in tema di subentro del cessionario nei contratti pendenti e conseguentemente nelle obbligazioni che ne derivano, non trattandosi di debiti c.d. “puri” per i quali trova applicazione la deroga alla responsabilità patrimoniale del cessionario d’azienda – e 34, par. 3 e 4, con riguardo alla cancellazione dei gravami.
Tuttavia, in rapporto ai suddetti strumenti, si rinvengono non poche differenze strutturali rispetto a ciò che è previsto nella Proposta di Direttiva. Ma procediamo con ordine.
Se nella composizione negoziata l’alienazione del complesso produttivo può avvenire tanto in bonis durante il suo iter, quanto dopo, ovverosia alla sua chiusura e conseguentemente altresì in sede di procedura concorsuale [68], nel pre-pack la cessione si realizza solo nella fase di liquidazione caratterizzante quest’ultima e, a differenza del contenuto dell’art. 22 CCII, con gli effetti della vendita coattiva. Inoltre, mentre nella prima l’individuazione del migliore cessionario è lasciata, per lo più, al debitore poiché, in forza di quanto stabilito nell’ultimo capoverso dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, al Tribunale compete esclusivamente la verifica in ordine al «rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente» [69], nel pre-pack il procedimento di scelta della miglior offerta avviene, se gli Stati membri optano per la gara a evidenza pubblica, da parte dell’autorità competente ovvero, in difetto, è proposta dal Monitor o approvata, laddove previsto, dal ceto creditorio.
Analogamente alla composizione negoziata pure nel concordato semplificato la selezione dell’offerta avviene a esclusivo impulso dell’imprenditore e secondo l’impostazione di una ricerca affidata a quest’ultimo in assenza di regole codificate.
Simili considerazioni valgono per il concordato preventivo liquidatorio, ove il preconfezionamento della cessione è il risultato di una trattativa svolta da detto soggetto, quando invero nel pre-pack si assiste al controllo del Monitor il cui operato è teso a offrire maggiori garanzie nel raggiungere una soluzione più vantaggiosa per i creditori.
Del pari, anche l’art. 68-ter della Proposta stessa, nell’indicare che gli Stati membri provvedono affinché il titolo IV lasci impregiudicati i diritti collettivi dei lavoratori sanciti dalla normativa unionale e nazionale, sembrerebbe in realtà in contrasto con i principi contenuti nell’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE a cui rimanda l’art. 20, par. 2, della Proposta di Direttiva medesima.
Note:
Numerose sono le pronunce delle Corti statunitensi sul punto. Tra le tante v. In re Crystal Oil Co., Case No. 86-02834 (Bankr. W.D. La. 1986); In re Anglo Energy, Inc., Case No. 88-B-10360 (BRL) (Bankr. S.D.N.Y. 22 February 1988); In re Circle Express, Inc., Case No. 90-07980 (RLB) (Bankr. D. Ind. 1990); In re La Salle Energy Corp., Case No. 90-05508-H3-11 (LC) (Bankr. S.D. Tex. 1990); In re Southland Corp., Case No. 390-37119-11 (Bankr. N.D. Tex. 1990); In re JPS Textile Group, Inc., Case No. 91-B-10546 (JAG) (Bankr. S.D.N.Y. 1991; In re MB Holdings, Inc., Case No. 91-B-15617 (BRL) (Bankr. S.D.N.Y. 1992); In re Memorex Telex N.V. & Memorex Telex Corp., Case No. 92-8 (Bankr. D. Del. 7 February 1992); In re Pioneer Fin. Corp., Case No. 99-11404 (LBR) (Bankr. D. Nev. 22 May 2000); In re Choice One Communication, Inc., Case No. 04-16433 (RDD) (Bankr. S.D.N.Y. 2004); In re MTS, Inc., Case No. 04-10394 (PJW) (Bankr. D. Del. 2004); In re IWO Holdings, Inc., Case No. 05-10009 (PJW) (Bankr. D. Del. 16 March 2005); In re Blue Bird Body Co., Case No. 06-50026 (GWZ) (Bankr. D. Nev. 26 January 2006); In re InSight Health Servs. Holdings Corp., Case No. 07-10700 (BLS) (Bankr. D. Del. 10 July 2007); In re JGW Holdco, LLC, Case No. 09-11731 (CSS) (Bankr. D. Del. 1 June 2009); In re True Temper Sports, Inc., Case No. 09-13446 (PJW) (Bankr. D. Del. 30 November 2009); In re Elec. Components Int’l, Inc., Case No. 10-11054 (KJC) (Bankr. D. Del. 2010); In re Southcross Holdings, LP, Case No. 16-20111 (CSS) (Bankr. S.D. Tex. 11 April 2016); In re Roust Corp., Case No. 16-23786 (RDD) (Bankr. S.D.N.Y. 10 January 2017); In re Global A&T Electronics Ltd., Case No. 17-23931 (RDD) (Bankr. S.D.N.Y. 25 January 2018); In re Rand Logistics, Inc., Case No. 18-10175 (BLS) (Bankr. D. Del. 28 February 2018); In re Remington Outdoor Co., Inc., Case No. 18-10684 (BLS) (Bankr. D. Del. 4 May 2018); In re Mattress Firm, Inc., Case No. 18-12241 (CSS) (Bankr. D. Del. 16 November 2018); In re Gastar Exploration Inc., Case No. 18-36057 (MI) (Bankr. S.D. Tex. 20 December 2018); In re David’s Bridal, Inc., Case No. 18-12635 (LSS) (Bankr. D. Del. 4 January 2019); In re Arsenal Energy Holdings LLC, Case No. 19-10226 (BLS) (Bankr. D. Del. 13 February 2019); In re Seegrid Corp., Case No. 14-12391 (MFW) (Bank. D. Del. 20 January 2018); In re Sungard Availability Servs Capital, Inc., Case No. 19-22915 (RDD) (Bankr. S.D.N.Y. 2 May 2019).