Relazioni e interferenze tra la funzione di vigilanza del collegio sindacale e l’attività dell’Esperto durante la CNC secondo i principi di comportamento del CNDCEC per il collegio sindacale e per l’Esperto, secondo il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 e secondo la giurisprudenza di merito
Silvia Zenati, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona - Presidente Associazione Concorsualisti
13 Ottobre 2026
Cambia dimensione testo
Sommario:
Durante la CNC, l’organo di controllo esercita gli obblighi di cui all’art. 2403 c.c., verificando il possesso da parte dell’Esperto nominato dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, scambiando, in pendenza di trattative, informazioni con l’Esperto e con l’organo amministrativo e, alla conclusione delle trattative, vigilando sull’attuazione delle soluzioni individuate e sulla loro idoneità a superare la situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.
L’art. 21, comma 1, CCII prevede che, in pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa compete all’imprenditore, nel rispetto dei principi generali, ferme le responsabilità civili e penali dello stesso: lo stesso comma 1 precisa che, in presenza di uno stato di crisi, l’imprenditore deve gestire l’impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, mentre se l’impresa è insolvente, ma esistono concrete possibilità di risanamento, la gestione deve essere svolta nel prevalente interesse dei creditori.
L’art. 17, comma 5, CCII, inoltre, prescrive che l’Esperto, accettato l’incarico, convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare la permanenza, anche in costanza di composizione negoziata, dello statuto dell’imprenditore, cioè di quel complesso di regole poste a presidio della gestione ordinata dell’impresa.
Se così è, anche la funzione di vigilanza del collegio sindacale nei confronti di un’impresa assoggettata a composizione negoziata della crisi si mantiene immutata nei contorni delineati dall’art. 2403 c.c., richiamato dall’art. 25 octies CCII, che testualmente afferma ”In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile”: di conseguenza, il collegio sindacale, anche durante il percorso di CNC, è tenuto a controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, procedendo, altresì, alle verifiche trimestrali di cassa nonché ad atti di ispezione e controllo, e chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I poteri di intervento del collegio sindacale, nel contesto di crisi, risultano ulteriormente amplificati[2], essendo estesi all’obbligo, di cui all’art. 25 octies CCII, di tempestiva segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’accesso alla CNC, ed al dovere di vigilanza durante la CNC: questi poteri di intervento in situazione di crisi si sommano ai poteri di controllo di cui è titolare il collegio sindacale, previsti agli articoli 2403 bis c.c. (possibilità di atti di ispezione e di controllo, anche con propri dipendenti ausiliari, e richiesta di notizie agli amministratori), 2406 c.c. (convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere), 2408 c.c. (indagine su fatti censurabili denunciati dai soci), e, nei casi più gravi, alla denuncia ex art. 2396 quater c.c. al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.
La norma dell’art. 25 octies CCII, peraltro, svolge una funzione incentivante nei confronti del collegio sindacale ad effettuare una tempestiva segnalazione all’organo amministrativo di una crisi precoce, potendosi valutare questo comportamento, unitamente alla vigilanza sull’andamento delle trattative, al fine dell’attenuazione o esclusione della responsabilità del collegio sindacale prevista dall’art. 2407 c.c. ai fini della prevenzione della crisi.
In questo chiaro quadro normativo è lecito chiedersi quale sia l’effettiva estensione dei poteri di intervento del collegio sindacale in pendenza di CNC, stante la presenza della figura dell’Esperto indipendente, alla luce del contenuto dei documenti di prassi di cui al decreto dirigenziale, ai principi di comportamento del collegio sindacale, ed ai principi di comportamento dell’Esperto nella CNC, che prevedono una sorta di “filtro” dell’Esperto sugli atti posti in essere dall’imprenditore in CNC potenzialmente pregiudizievoli.
Note: