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La crisi di impresa: gli idonei e adeguati assetti/il comportamento del collegio sindacale in tale contesto

Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo

29 Dicembre 2025

Il presente lavoro trae spunto dalle “Norme tecniche per l’esercizio della professione”: i “Verbali del collegio sindacale di società non quotate” a cura del CNDCEC del 24/11/2024 a sua volta strettamente connessi con le “Nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” pubblicato nel dicembre 2024 decorrente dal 1/1/2025 sempre a cura del CNDCEC (documenti che entrambi contengono focus in tema di Crisi di Impresa).
Dopo l’individuazione del quadro normativo di maggiore rilevanza che disciplina il ruolo e le responsabilità dei sindaci nella gestione della crisi d’impresa, il contributo procede all’esame sistematico delle nozioni di crisi, pre-crisi e insolvenza, quali presupposti concettuali e operativi per la valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei e adeguati ai sensi della disciplina vigente. 
Lo studio analizza inoltre le varie situazioni comuni ai soggetti cui fa carico l’istituzione degli assetti. 
Segue un’analisi approfondita dell’attività di vigilanza esercitata dal collegio sindacale e dal sindaco unico, con particolare attenzione alle specifiche norme di comportamento, ai doveri di segnalazione e agli strumenti di intervento previsti in funzione della tempestiva emersione degli indicatori di crisi.
Il lavoro si conclude con una ricognizione critica, seppur sintetica, della giurisprudenza formatasi in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, volta a individuare i principali orientamenti interpretativi e applicativi, nonché con l’esame delle modalità di intervento finalizzate al ripristino e al mantenimento della loro adeguatezza in un’ottica di prevenzione e gestione della crisi.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha, in data 24/11/2025, pubblicato il documento “verbali del collegio sindacale di società non quotate”. 
L’intervento è strettamente connesso alle nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”. 
Quest’ultimo documento, pubblicato nel dicembre 2024, integra e modifica, con decorrenza 1/1/2025 quello pubblicato nel 2023 considerando le numerose novità normative intervenute dall’ultima edizione ad oggi, novità che hanno anche influenzato l’attività di vigilanza dell’organo di controllo. 
In particolare, si ricorda, che con il D.Lgs. n. 136/2024 (terzo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) il legislatore ha voluto, da un lato, dare maggiore sostanza al tema degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e dall’altro fissare esattamente i confini relativi al controllo dell’esistenza di segnali di crisi. 
CNDCEC, nell’ambito del consueto aggiornamento annuale dei modelli, ha deliberato di procedere alla revisione e all’aggiornamento delle bozze dei verbali del collegio sindacale afferenti alle diverse aree di competenza e di intervento dell’organo di controllo, introducendo una specifica Sezione VI dedicata alla crisi d’impresa. 
La raccolta delle bozze dei verbali è suddivisa in sezioni e precisamente: 
- Sezione I riferita alle attività connesse all’insediamento del collegio sindacale; 
- Sezione II riferita alla attività di vigilanza; 
- Sezione III riferita al riscontro della attività di riscontro di gravi irregolarità; 
- Sezione IV riferita alle operazioni sul capitale sociale; 
- Sezione V riferita alle operazioni straordinarie e di liquidazione; 
- Sezione VI riferita alla crisi di impresa. 
Gli approfondimenti, oggetto del presente intervento, riguarderanno l’ultima sezione del documento in cui vengono declinati i modelli di verbali relativi alla vigilanza sul controllo circa l’emersione tempestiva della crisi e alle attività di controllo sugli strumenti di regolazione della crisi declinati dal D.Lgs. n. 14/2019 e succ. mod. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; a seguire anche CCII). 
L’analisi verrà, in particolare, attuata considerando le “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” nell’ambito dell’attività del collegio nella crisi di impresa (Sezione 11). 
2 . L’attività del collegio sindacale nella crisi di impresa: riferimenti normativi di maggior rilievo
La sezione 11 delle citate norme di comportamento, come osservato, è stata rivista alla luce del correttivo ter al CCII ricordando che la vigilanza del collegio sindacale in situazioni di crisi e insolvenza è regolata, in particolare dalle norme civilistiche e del Codice di seguito ricordate: 
- Art. 2381 c.c. intitolato “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati” al comma 5 prevede che gli organi delegati curano che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano adeguati alla natura e dimensione dell’impresa e riferiscano al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo intervenute. 
- Art. 2475 c.c. intitolato “Amministratori della società”. 
La norma, riferita alle srl, precisa che anche per le società a responsabilità limitata l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 c.c. spetta esclusivamente agli amministratori. 
- Art. 2086 c.c. intitolato “Gestione dell’impresa”, dove al secondo comma prevede che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva (senza limiti dimensionali) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 
-  Art. 2403 c.c.: definisce i doveri del collegio sindacale secondo cui è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e il concreto funzionamento dell’ambito organizzativo, amministrativo e contabile compreso il controllo sulla corretta tenuta della contabilità. 
- Art. 2403 bis c.c.: definisce i poteri di ispezione e controllo dei sindaci prevedendo anche poteri di ispezioni individuali, richieste di notizie e scambio di informazioni con organi di controllo di società controllate nonché di avvalersi, nella propria attività, di dipendenti e ausiliari. L’organo amministrativo può rifiutare ai dipendenti e agli ausiliari l’accesso e informazioni riservate. 
- Art. 2407 c.c.: stabilisce meri limiti quantitativi di responsabilità dei sindaci senza prevedere alcun criterio vincolante per il giudice nella liquidazione del danno cagionato. Sentenza del Tribunale di Venezia del 2 luglio 2025 ha dichiarato la irretroattività dei limiti previsti dalla nuova disciplina in vigore dal 12/04/2025. 
- Art. 2409 septies c.c.: riguarda lo scambio di informazioni tra il collegio sindacale e i revisori legali stabilendo che detti organi devono scambiarsi tempestivamente le notizie rilevanti per i rispettivi compiti, garantendo un efficace coordinamento tra controllo interno (sindaci) e esterno (revisori). 
- Art. 3 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) che costituisce una delle innovazioni di maggiore rilievo nel diritto della crisi d’impresa, trovando il proprio completamento sistematico nell’art. 4, commi 1, 2 e 3, e configurandosi quale norma integrativa e specificativa dell’art. 2086 c.c. 
La disposizione deve essere letta secondo una duplice chiave interpretativa, giuridica e aziendalistica, in quanto definisce in modo più puntuale il ruolo dell’imprenditore, inteso non solo come soggetto deputato all’amministrazione dell’impresa, ma anche come responsabile della corretta gestione della continuità aziendale. In tale prospettiva, la norma attribuisce rilievo centrale al costante presidio e al mantenimento di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, funzionali alla tempestiva rilevazione dei segnali di crisi, come previsto dai commi 1 e 2. La norma in esame, rispetto all’art. 2086, comma 2, c.c. che, si ricorda, precisa l’obbligo dell’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti, ne puntualizza le finalità riconducendole alla rilevazione anticipata della crisi, alla salvaguardia della continuità aziendale e all’assunzione di idonee iniziative. 
Rispetto all’art. 2086 c.c., prevede che il dovere organizzativo compete anche all’imprenditore individuale e chiarisce che tale adempimento rileva per tutte le imprese e società a prescindere dalle entità dimensionali. 
Il comma 3 evidenzia la stretta connessione tra le misure idonee (per l’imprenditore individuale) e gli adeguati assetti per i soggetti collettivi, al fine di verificare che tali evidenze devono consentire di prevedere tempestivamente lo stato di crisi e la prospettiva di continuità aziendale. 
Il mancato riferimento allo stato di precrisi è motivato, sulla base delle indicazioni tratte dalla relazione illustrativa, dalla necessità di evitare: “… segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela” e di conseguenza scongiurare i cd falsi negativi e positivi e in particolare l’affermarsi di una prassi che induca gli organi di controllo e il revisore a procedere sempre e comunque a segnalazioni. 
Le lettere a), b) e c) del terzo comma dell’articolo in esame evidenziano l’evoluzione della idoneità e della adeguatezza degli assetti posto che la norma collega tali situazioni a concreta finalità: rilevazione tempestiva di segnali di crisi e salvaguardia della continuità aziendale. 
Tale evoluzione, dal punto di vista aziendalistico, si traduce in una funzione dinamica del controllo gestionale e precisamente: 
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 
b) verificare la sostenibilità e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; 
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2”. 
Tali disposizioni normative sottolineano l’esigenza di implementare strutture interne di autodiagnosi, che consentano all’impresa di monitorare costantemente l’andamento operativo e di rilevare tempestivamente eventuali anomalie o segnali di crisi. In particolare, le indicazioni contenute nella lettera b) mettono in evidenza l’importanza del rendiconto di cassa finalizzato a verificare la capacità dell’impresa a far fronte all’indebitamento a 12 mesi. 
I citati richiami fanno rinvio ai classici strumenti di controllo operativo che risiedono nei budget economici e finanziari, nel piano di tesoreria e nei piani prospettici di cassa. 
Il comma 4 infine introduce segnali che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, possono favorire le previsioni di cui alla norma in esame. 
In particolare: 
4. Costituiscono segnali che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: 
a)l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; 
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1”. 
Il collegio sindacale nello svolgimento della sua attività deve vigilare sulla adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi o della perdita della continuità aziendale. 
- Art. 12, 25 octies e 25 novies CCII.
Gli articoli in esame sono contestualizzati nella “composizione negoziata della crisi” il cui inquadramento generale è indicato nell’art. 12. 
Gli articoli 25 octies (segnalazione dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale) e 25 novies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) rivestono grande rilevanza nell’ambito del tema in analisi e non solo in ambito composizione negoziata. 
L’art. 25 octies CCII “Segnalazione dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale”, pur non avendo un nesso diretto con gli assetti, come vedremo, riveste una importanza indiretta di rilievo perché sottolinea l’importanza delle segnalazioni inserendo tra i soggetti tenuti a tale adempimento anche l’incaricato della revisione legale oltre all’organo di controllo. La relazione motiva l’intervento precisando: “L’inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno oprato, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organi di controllo”. 
Si ricorda che gli assetti sono sottoposti a controllo da parte del collegio sindacale (artt. 2381, comma 5, e 2403 c.c.) e del revisore legale dei conti, con particolare riferimento alla corretta applicazione del principio di continuità aziendale. 
Il primo comma dell’art. 25 octies precisa che oggetto di segnalazione sono le situazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII (riferimento alla crisi e alla insolvenza); il mancato riferimento allo stato di precrisi è motivato, come osservato, dalla necessità di evitare “… segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”, e scongiurare i falsi negativi e positivi nonché l’affermarsi di una prassi che induca gli organi di controllo e il revisore a procedere sempre e comunque alle segnalazioni. 
Il secondo comma tratta delle cd. segnalazioni interne prevedendo che la tempestiva segnalazione dello stato di crisi o insolvenza è valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione della responsabilità degli organi di controllo, al fine di meglio deliberare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie”
Il legislatore fornisce puntuali indicazioni ai soggetti obbligati alle segnalazioni finalizzate a evitare: “segnalazioni frettolose (oppure tardive) chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organi di controllo è venuto a conoscenza della situazione dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo …”. 
Nel caso in esame, oltre all’organo di controllo, quale segnalatore rientra ora anche il revisore legale. 
L’articolo 25 novies prevede il coinvolgimento di specifici creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione), al fine di favorire la tempestiva emersione della fase di pre-crisi in presenza di inadempimenti di ammontare predeterminato, tali da assumere rilievo quali indicatori qualificati di squilibrio; a tal fine rilevano obblighi di segnalazione all’imprenditore e, in caso di società agli amministratori e all’organo di controllo se esistente. 
Il contenuto della comunicazione consiste nel segnalare che l’esposizione debitoria ha superato determinate soglie con invito all’imprenditore/agli amministratori a presentare, sussistendone i presupposti, istanza di nomina dell’esperto ex art. 17 CCII nell’ambito dell’istituto della composizione negoziata. 
Destinatari della segnalazione sono unicamente gli organi di gestione e quelli di controllo (collegio sindacale); il revisore legale dei conti non è inserito tra coloro che ricevono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati mentre è compreso nell’ambito delle segnalazioni ex art. 25 octies
Quanto al dovere di segnalazione a carico dell’organo di controllo e del revisore nell’ambito degli articoli 25 octies e 25 novies CCII si distinguono due tipi di segnalazione indotte da: 
- Allerta interna (art. 25 octies CCII): è previsto che l’organo di controllo e il revisore (nell’esercizio delle rispettive funzioni) in caso di segnali di crisi o di insolvenza devono informare in forma scritta l’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione della istanza per la composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII. 
La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine (non superiore a 30 gg) entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative che intende intraprendere. 
L’inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, c.c., per la nomina del revisore quale organo di controllo. 
Dalla relazione illustrativa al terzo correttivo viene precisato che “... oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di precrisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”. 
L’indicazione della relazione ha una precisa rilevanza, infatti: 
- se per il sindaco la situazione di crisi o di insolvenza diventa riscontrabile non solo nell’ambito dei controlli trimestrali, della partecipazione ai CDA, la domanda che ci si pone è cosa cambia per il revisore rispetto al contesto operativo in cui ha operato sino al 27/09/2024. 
Orbene, il revisore, in merito alla crisi e alla insolvenza, fino alla modifica del correttivo, è stato chiamato a valutare la ricorrenza del principio di continuità (ISA Italia 570), valutazione che normalmente viene effettuata in sede di controllo del bilancio di esercizio. 
Dal 28/9/2024, ai sensi dell’art. 25 octies, dovrà anche procedere alla segnalazione nel caso ricorrano le ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) (crisi e insolvenza). 
Il revisore, peraltro, non avendo contatti continui con la governance/CDA, dovrà “coltivare” rapporti collaborativi con il collegio sindacale/sindaco unico. 
- Allerta esterna (art. 25 novies CCII): tale previsione ha subito una importante modifica; nella prima versione ante D.Lgs. n. 83/2022 i creditori pubblici qualificati, al superamento di soglie (basse) sui debiti dell’imprenditore segnalavano a quest’ultimo, all’OCRI (soggetto che in caso di insuccesso del percorso assistito avrebbe dovuto segnalare al PM al fine di far aprire la liquidazione giudiziale) e all’organo di controllo il superamento dei limiti. 
Nella attuale versione la segnalazione che proviene dai creditori pubblici qualificati viene limitata all’organo amministrativo e a quello di controllo. 
Nell’ambito della generale attività di vigilanza, ricordando come in situazioni di crisi in generale, l’operatività dell’organo di controllo ha natura preventiva, si sottolinea che tale soggetto, prima di prendere decisioni, è opportuno che all’organo amministrativo chieda, in forma scritta, e fissando un termine per risposta, chiarimenti e informazioni sui programmi finalizzati a superare la crisi. 
La segnalazione rappresenterà lo strumento di stimolo agli amministratori finalizzato al tentativo di superare la situazione di crisi, avendo sempre ben presente che lo strumento base per verificare sia la continuità che segnali di crisi o precrisi, rimane sempre l’adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili. 
3 . I concetti di crisi, precrisi e insolvenza/I diversi stadi di difficoltà dell’impresa
L’articolo 2 CCII si configura come una norma di riferimento sistematico, idonea a orientare l’interprete nella comprensione dei presupposti oggettivi e dei concetti fondamentali rilevanti nell’analisi della disciplina della crisi d’impresa. 
Nell’ambito del presente studio ci si concentra sulle seguenti parole chiave: 
a) Crisi 
La norma così definisce la crisi: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”. 
Nella definizione del concetto di crisi il legislatore del CCII ha sostanzialmente recepito l’approccio previsionale di matrice aziendalistica, fondando la valutazione della gestione operativa dell’impresa su strumenti prospettici e sulla centralità dei flussi di cassa, con particolare riguardo all’analisi del rendiconto finanziario. 
Quest’ultimo aspetto è ben considerato nella norma in commento, che dà grande rilievo alla rilevanza previsionale dei flussi di cassa futuri al fine di fronteggiare le obbligazioni (indebitamento) dei successivi 12 mesi. 
L’arco temporale è allineato a quello previsto dall’OIC 11 (19/4/2023) par. 22[1]. 
b) Insolvenza 
La norma così definisce l’insolvenza: “lo stato di crisi del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. 
Sulla base della prevalente dottrina l’insolvenza si evidenzia nella condizione non transitoria al regolare adempimento delle proprie obbligazioni. 
Tale condizione ha quale sbocco naturale quello della liquidazione giudiziale. 
Il codice della crisi individua quindi tre stadi di difficoltà dell’impresa in base ai quali si determina la scelta tra i diversi istituti che il CCII offre per gestire la crisi. 
Di due (crisi e insolvenza) si è in precedenza trattato. 
Rimane il terzo: 
c) probabilità di crisi o precrisi: tale stato lo si desume analizzando l’art. 12 del CCII intitolato “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” che nel primo comma precisa che “l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere … quando si trova nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) o b) oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. 
Dalla relazione illustrativa si coglie esattamente la volontà del legislatore di individuare, nell’ambito delle situazioni di crisi, un terzo stadio, quello di “… squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. 
Il collegamento che viene immediato è all’art. 3, comma 2, lett. a) CCII dove si richiede, che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano idonei o adeguati a rilevare “ … eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico/finanziario …”;Il richiamo agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, già presente nella disciplina civilistica, viene espressamente recepito nel Codice della crisi, assumendo una rilevanza rafforzata della loro idoneità e adeguatezza non solo quale requisito di corretta gestione, ma soprattutto come indicatore di natura previsionale dell’insorgenza di situazioni di crisi. 
Ritornando alla situazione di: “precrisi” in esame si evidenzia che la situazione di crisi è connotata dai flussi di cassa inadeguati nei 12 mesi successivi mentre quella di precrisi non evidenzia tale stringente condizione.
4a . Premessa
Le regole base su cui si fonda la previsione della crisi sono rappresentate dagli obblighi previsti dal secondo comma dell’art. 2086 c.c. e dall’art. 3 CCII. 
L’art. 2086 c.c. dal titolo “Gestione dell’impresa” al primo comma individua nell’imprenditore il capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. 
Il secondo comma, come aggiunto dall’art. 375 CCII dal titolo “Assetti organizzativi dell’impresa”, statuisce il dovere dell’imprenditore che opera in forma societaria e collettiva (senza prevedere limiti quantitativi) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa (limiti teorici possono individuarsi nell’ultima parte del periodo anche se è difficile calarsi praticamente sulle diverse tipologie di impresa). 
In particolare, tale dovere è strettamente collegato, attraverso la locuzione “anche in funzione”, ad altri correlati controlli circa: 
- la rilevazione tempestiva della crisi; 
- la perdita della continuità aziendale.
Nonché 
di attivarsi senza indugio per l’attuazione di uno degli strumenti offerti dall’ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale. A tale obbligo è legata la previsione di cui all’art. 120 bis CCII che affida alla competenza esclusiva degli amministratori o dei liquidatori le decisioni relative all’accesso a uno degli strumenti di gestione della crisi. Si ricorda che tale esclusivo potere è collegato al dovere che gli amministratori hanno di istituire adeguati assetti. 
Il D.Lgs. n. 136/2024 (terzo correttivo) è intervenuto sull’articolo citato precisando che la competenza di cui sopra, attiene anche all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi. 
La norma (art. 2086) evidenzia il collegamento tra gli adeguati assetti e il controllo tempestivo delle evidenze di crisi e della continuità aziendale. 
Per quanto attiene al concetto di crisi ricordo che il CCII prevede, è utile ricordarlo, tre stadi di difficoltà dell’impresa in base ai quali si individuano i presupposti per ricorrere alle diverse procedure offerte dall’ordinamento, trattasi: 
- della probabilità di crisi o precrisi; questa definizione è tratta dall’art. 12, comma 1, CCII che, nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa pone evidenza alla situazione “di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”; 
La modifica apportata al comma in esame dal D.Lgs. n. 136/2024 mette in chiara evidenza le situazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) che trattano della crisi e dell’insolvenza rispetto alla situazione di “probabilità di crisi”. 
- della crisi; la definizione è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) CCII che recita: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”. 
Quanto al tema connesso ai flussi di cassa si rinvia all’art. 3, comma 3, lett. b, CCII di cui si dirà in prosieguo. 
- dell’insolvenza; la definizione è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII che recita: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. 
Con riferimento al principio di continuità la sua definizione la si rinviene nell’OIC 11 del marzo 2018 che al punto 22 così recita: “…. La capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio”. 
La previsione di 12 mesi viene confermata dal comma 3, lett. b) dell’art. 3 CCII. 
L’art. 2086, comma 2, in sintesi analizzato, evidenzia concetti di natura qualitativa ma non chiarisce a livello quantitativo come si determini l’adeguatezza degli assetti e come si possano tempestivamente individuare segnali di crisi o di precrisi in un momento come l’attuale in cui le incertezze prospettiche indotte da vari fattori (in particolare faticosa uscita dalla pandemia Covid, crescita dei prezzi delle materie prime e del costo del denaro, crisi energetica, crisi belliche etc.) rendono molto difficili le analisi e le previsioni. 
L’art. 3, comma 1, CCII prevede che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 
L’art. 3, comma 3, del CCII fornisce indicazioni, anche se di carattere generale, circa il considerare o meno adeguati gli assetti se consentono: 
a) di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 
b) di verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità per i 12 mesi successivi. 
(nuovo orizzonte temporale in seguito alla modifica intervenuta nel CCII a cura del D.Lgs. n. 83/2022-in precedenza l’arco temporale era di 6 mesi ex art. 13 D.Lgs. n. 14/2019) nonché di rilevare i segnali di allarme di cui al successivo comma 4; 
c) di ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per potere effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. (art. 13, comma 2, CCII). 
Il successivo comma 4 precisa che costituiscono segnali quelli che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano le previsioni di cui al comma tre: 
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; 
- l’esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall’art. 25 novies, comma 1.
4b . I soggetti obbligati, gli organi dell’impresa e della società: i doveri con riferimento agli adeguati assetti e alle misure idonee
[2] Prima di affrontare lo sviluppo del tema in esame, appare opportuno procedere a una sintetica ricognizione delle tipologie di “imprese” soggette all’adempimento dell’istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; tale approfondimento si rende necessario in considerazione del succedersi degli interventi normativi nel tempo, che potrebbe aver generato incertezze interpretative e applicative. 
Di seguito si analizzano le norme che, con riferimento agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili individuano le “imprese obbligate”. 
- Art. 377, comma 1, CCII, con decorrenza 16/03/2019, con modifica all’art. 2257 c.c. estende alle società semplici e alle società di persone l’obbligo a carico degli amministratori di istituire gli assetti di cui all’art. 2086 c.c. (articolo successivamente riformulato dall’intervento del D.Lgs. n. 147/2020); 
- Art. 377, comma 2, CCII, con decorrenza 16/03/2019, nell’ambito dell’amministrazione delle Spa e delle Sapa sostituisce il primo comma dell’art. 2380 bis c.c., prevedendo che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2086 c.c. secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. 
La decorrenza indicata del 16/03/2019 riguarda anche l’istituzione e il controllo degli assetti già prevista ante CCII dagli artt. 2086 e 2381 c.c. In particolare, per le novità di cui all’art. 2086 c.c. decorrenti anch’esse dal 16/03/2019. 
- Art. 377, comma 3, CCII con decorrenza 16/03/2019; nell’ambito del consiglio di gestione delle Spa e delle Sapa sostituisce il primo comma dell’art. 2409 novies precisando che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2086, comma 2, c.c. e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. 
La decorrenza indicata del 16/03/2019 riguarda anche l’istituzione e il controllo degli assetti già previsti ante CCII dagli artt. 2086 e 2381 c.c. in particolare, per le novità di cui all’art. 2086 c.c. anch’esse decorrenti dal 13/03/2019. 
- Art. 377, comma 4, CCII con decorrenza 16/03/2019, nell’ambito dell’amministrazione della società a responsabilità limitata sostituisce il primo comma dell’art. 2475 c.c. (successivamente riformulato dall’intervento del D.Lgs. n. 147/2020) che precisa che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 spetta esclusivamente agli amministratori nell’ambito della gestione operativa della società. 
- L’art. 377, comma 5, CCII interviene sull’art. 2475 c.c. che regola l’amministrazione delle società a responsabilità limitata aggiungendo un sesto comma che recita: “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381”. 
Va inoltre ricordato che il comma 1 dell’art. 2475 c.c., in vigore dal 16/3/2019, prevede che “l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori.” 
- Art. 3, commi 1 e 2, CCII che individuano rispettivamente l’imprenditore individuale, l’imprenditore collettivo (società di persone e società di capitale) a prescindere dalla dimensione. (Per imprenditore individuale decorrenza 15/7/2022). 
- Art. 2519, comma 1, c.c.: società cooperativa per le quali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Spa. (Decorrenza 16/3/2019). 
- Art. 2086, comma 2, c.c.: società che non esercitano attività di impresa (es. società tra professionisti). 
(Riferimento: “Art. 2257, comma 1, c.c./Società semplice) (Decorrenza 16/3/2019). 
- Art. 25 octies CCII: segnalazioni del revisore legale decorrenza 28/9/2024. 
- Art. 25 decies CCII: segnalazione delle banche agli organi di controllo decorrenza 16/3/2019. 
Riepilogando i soggetti sui quali grava l’obbligo di istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili possono essere individuati come segue: 
- impresa individuale 
- società di persone: Snc - Sas - Società semplice 
- società di capitali: Srl – Spa – Sapa 
- i consorzi che da statuto svolgono attività esterna che “costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate” Cass. Sez. I 16/12/2013 n° 28015 (Art. 2086, comma 2) 
- società cooperative alle quali possono trovare applicazione le norme sulle Spa 
- società che non esercitano attività di impresa[2]. 
In conclusione, per quanto sopra rappresentato, l’art. 2086, comma 2 c.c. nell’attuale versione è in vigore dal 16/03/2019 per tutti i soggetti sopra indicati e quindi società semplici, società di persone, società di capitali, nonché per le società cooperative alle quali può estendersi la disciplina delle srl così come per le società che non esercitano attività d’impresa. Fanno eccezione le imprese individuali per le quali la decorrenza è il 15/7/2022.
4c . Il dovere dell’imprenditore e dell’organo amministrativo di istituire assetti adeguati
·       L’imprenditore individuale 
L’argomento degli assetti va tenuto separato tra l’imprenditore individuale e l’imprenditore collettivo (società di persone e di capitali e imprese collettive non societarie). 
Quanto all’imprenditore individuale l’art. 3, comma 1 del CCII prevede che tale soggetto “deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. 
·       Società di persone, di capitali e imprese collettive non societarie 
Con riferimento all’imprenditore collettivo (società di persone e di capitali e imprese collettive non societarie) l’art. 3, comma 2 prevede l’obbligo di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. 
Il raffronto tra i due commi evidenzia, in comune, la finalità di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere idonee iniziative, mentre sulle modalità di come controllare tale situazione il primo comma adotta, a livello terminologico, l’adozione di “misure idonee” mentre il secondo utilizza l’istituzione di “assetti organizzativi, amministrativi e contabili.” 
Considerato che i commi a seguire (il 3° e il 4°) rilevano per entrambe le tipologie di soggetti previsti dal primo e secondo comma, resta da approfondire a cosa fa riferimento il legislatore quando parla di “misure idonee”. 
Sul termine, non di facile lettura, si riporta, quanto sul tema rileva dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 14/2019 (prima versione) “Art. 3 obblighi del debitore: L’articolo …………… mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore prescrivendo, per l’imprenditore individuale, l’adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivo rimedio”. 
Semplificando, potremmo in pratica considerare le “misure idonee”, un sistema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili semplificato. 
Curiosità: tra i doveri organizzativi introdotti dall’art. 3 CCII e posti rispettivamente a carico dell’imprenditore individuale e di quello collettivo, emerge un significativo disallineamento temporale: per l’imprenditore individuale le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 15 luglio 2022, mentre per gli imprenditori collettivi l’efficacia decorre già dal 13 marzo 2019. 
·       L’imprenditore individuale e collettivo: situazioni di crisi 
Con riferimento a quanto indicato in precedenza si ricorda che con il termine “imprenditore collettivo” il legislatore si riferisce alle società personali, di capitali e alle imprese collettive non societarie. 
Si ricorda ancora che la nozione di crisi come definita dal CCII si identifica con lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni per i successivi 12 mesi. 
La definizione di crisi adotta, si ricorda, la logica aziendalistica con approccio di natura previsionale secondo cui assume rilievo l’incapacità dei flussi di cassa prospetticamente prodotti ad adempiere le obbligazioni con una prospettiva temporale non più di 6 mesi ma di 12 allineandosi alle indicazioni di cui all’OIC 11 e alla dottrina contabile in tema di continuità. 
Ne deriva che la valutazione del rischio di crisi si fonda sulla sostenibilità, ovviamente basata su piani economico-finanziari futuri, della capacità dell’impresa di fronteggiare l’indebitamento a 12 mesi. 
La citata inadeguatezza deve considerarsi con prudenza, come situazione potenzialmente reversibile, e quindi risanabile; tema ovviamente da attenzionare. La nozione di crisi pone alla attenzione il rapporto con la continuità aziendale che è nozione pure riferita alla tecnica aziendalistica con la precisazione che, mentre la nozione di crisi ha natura essenzialmente quantitativa, quella della continuità considera anche elementi qualitativi quali ad esempio quelli di natura gestionale. 
Ovviamente l’inadeguatezza dei flussi e l’assenza di prospettive di continuità mutano la situazione in fenomeno più grave della crisi che potrebbe prospettarsi quale insolvenza irreversibile. 
La nozione di continuità aziendale, si ricorda essere intesa quale capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato a produrre reddito, per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi (OIC 11 par 22 -marzo 2018 IAS1 e Principio ISA Italia 570). 
Nel concetto di crisi sopra enunciato, si ricorda, viene ricompreso anche quello stato di probabilità (precrisi) che si caratterizza per squilibri patrimoniali, economici e finanziari che, pur non incidendo sulla possibilità di adempiere alle obbligazioni a 12 mesi, vanno considerati e attenzionati quali evidenze da tenere sotto controllo. 
Quanto precede mette in luce la necessità per l’imprenditore individuale e collettivo di monitorare costantemente l’andamento aziendale attraverso, misure idonee e assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
4d . L’imprenditore individuale e collettivo e il dovere di istituire misure idonee o adeguati assetti (art. 3 CCII)
Di conseguenza, la base su cui si fonda il monitoraggio per la tempestiva rilevazione della precrisi, della crisi e dell’insolvenza è costituita dall’obbligo imposto all’imprenditore individuale e agli amministratori della società di adottare rispettivamente misure idonee e assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche ai fini della tempestiva evidenza di crisi e della perdita della continuità aziendale e di assumere idonee iniziative per superare tali contingenze. Per quanto attiene all’obbligo di istituire misure idonee e assetti organizzativi adeguati nelle Spa, Sapa e Srl il riferimento si rinviene, in origine, nel 5° comma dell’art. 2381 c.c. di cui si è sviluppata analisi in precedenza (organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione dell’impresa). 
Spetta poi al Consiglio di amministrazione valutare se gli assetti sono correttamente implementati e mantenuti in tale condizione. A carico del collegio sindacale o del sindaco unico rileva il controllo sull’adeguatezza e sull’idoneità delle misure adottate. 
Nel caso rilevi amministratore unico tali compiti faranno carico a detto soggetto. 
Sia le misure idonee per l’imprenditore individuale che gli adeguati assetti per le società devono consentire di: 
·  rilevare squilibri di carattere patrimoniale, economico e finanziario rapportati alla natura e dimensione dell’impresa; 
· verificare la sostenibilità dell’indebitamento e la prospettiva di continuità aziendale per i 12 mesi successivi; 
· ottenere le informazioni necessarie per attuare il test di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento in sede di composizione negoziata. 
L’art. 3, comma 4, CCII, ricordo, precisa che costituiscono segnali quelli che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza ne agevolano la previsione e cioè:       a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di debiti nei confronti di soggetti pubblici qualificati di cui all’art. 25 novies, comma 1, CCII. (Tali ultimi soggetti, ai sensi della norma citata, devono segnalare “………… all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo pec o, in mancanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento …….” i ritardi e le situazioni debitorie eccedenti particolari limiti). 
Tali informazioni, a parere di chi scrive, sono da considerare quali indici di difficoltà che, solo se collegati con altri fatti di rilievo, possono determinare situazione di crisi meritevole di adozione di idonee iniziative. 
L’art. 25 decies come integrato dal D.Lgs. n. 136/2024 prevede che le banche e gli intermediari finanziari devono dare notizia delle variazioni in senso peggiorativo agli organi di controllo (il plurale potrebbe far intendere che il riferimento è sia al collegio sindacale, sindaco unico, revisore). 
Nell’attuale contesto economico nazionale e internazionale in cui le incertezze, come già osservato, sono numerose è importante valutare con prudente e ponderata attenzione detti segnali. 
L’obbligo di adottare misure idonee e adeguati assetti costituisce un dovere previsto normativamente ma soggetto a discrezionalità indotta non solo dalla norma (natura e dimensione dell’impresa) ma anche dalla scienza aziendalistica. 
Sia le misure idonee sia gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati si fondano, in sintesi, su un sistema strutturato di procedure riferibili alle diverse fasi dell’attività d’impresa, che si articola attraverso la definizione dell’organigramma, la formalizzazione delle funzioni operative, l’adozione di un corretto e coerente sistema contabile, nonché la predisposizione di strumenti di pianificazione prospettica, del rendiconto finanziario e di ulteriori presìdi informativi funzionali al monitoraggio della continuità aziendale. Le misure idonee e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati risultano compiutamente delineati, sotto il profilo della loro proceduralizzazione, nei documenti di prassi e di indirizzo emanati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel 07/07/2023 (Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici) e nel 25/07/2023 (Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operativa) cui si fa rinvio. (Il tema viene trattato in prosieguo[4]-[5]). 
Nota di attenzione, nell’ambito del tema in esame, va riservata ai flussi informativi verso e tra gli organi sociali (da amministratori delegati a Consiglio di amministrazione, da amministratore unico a assemblea; da organi delegati o amministratore unico al collegio sindacale nelle società di capitali, dagli amministratori ai soci nelle società personali, dall’organo di controllo al revisore). 
Tali flussi informativi ai sensi dell’art. 2381, comma 5, c.c., dovranno avere cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione statutaria. 
Appare evidente che l’insorgere di tensioni aziendali renderà opportuna una modifica della cadenza temporale per la relazione sull’andamento della gestione.
4e . I comportamenti dell’organo amministrativo nel caso di evidenze di segnali di difficoltà economica
Sia l’art. 2086, comma 2, c.c. che l’art. 3 CCII prevedono che in caso di precisi segnali di crisi e rischio concreto di perdita della continuità aziendale sussista l’obbligo a carico dell’imprenditore individuale, degli amministratori nelle società di persone e di capitale, di ricorrere a uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. 
Sintetizzando, l’imprenditore individuale e l’organo amministrativo, in base al principio di corretta gestione, dovranno valutare le diverse situazioni di difficoltà costituite da squilibri patrimoniali economici e finanziari che possono evidenziarsi in situazioni di precrisi, di crisi e di insolvenza. 
Nel primo caso in cui emerge una “probabilità di crisi” l’intervento si colloca nell’ambito della ordinaria operatività, facendo ricorso a strumenti giuridici di natura privatistica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ricerca di nuovi mercati, l’individuazione di nuovi dirigenti, aumenti di capitale, l’accesso a nuovi finanziamenti, operazioni di finanza straordinaria, ecc. 
Nel secondo caso, l’obbligo previsto dall’art. 2086 c.c., richiamato dall’art. 3 CCII, consiste nell’adozione senza indugio di uno degli strumenti per il superamento della crisi che l’ordinamento (con il CCII) mette a disposizione.
4f . I flussi informativi verso il collegio sindacale o verso il sindaco unico, il dovere di segnalazione dell’organo di controllo e l’attività di vigilanza
·     Flussi informativi verso l’organo di controllo/Revisore 
Va fin da subito evidenziato che i flussi informativi riferiti all’evidenza di situazioni di precrisi, crisi e insolvenza riguardano i rapporti tra gli amministratori, i sindaci e i soci (con riferimento al soggetto incaricato della revisione legale, questi acquisirà le informazioni sia nell’esercizio delle proprie funzioni sia tramite il collegio sindacale). 
Dal documento del CNDCEC (dicembre 2024) “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” con riferimento ai rapporti tra organo di controllo e revisore nella norma 3.5 si legge “In caso di sussistenza di crisi scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione”. 
Con riferimento alle situazioni di difficoltà economica indotte da segnali di precrisi, crisi e insolvenza l’attività dei sindaci e i connessi poteri sono stati ricondotti, rafforzandoli, nell’ambito dei principi generali sanciti dal codice civile e previsti dall’art. 2403 (Doveri del collegio sindacale) per le società non quotate e dall’art. 149 Tuf per le quotate: la conseguenza è che in tale contesto l’attività dei sindaci si traduce nel controllo sulla osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e del controllo circa l’adeguatezza degli assetti. 
Quanto al dovere di segnalazione a carico dell’organo di controllo e del revisore nell’ambito degli articoli 25 octies e 25 novies CCII (composizione negoziata) rilevano due tipi di segnalazione indotte da: 
·     Allerta interna (art. 25 octies CCII): sulla base della quale è previsto che l’organo di controllo e il revisore (nell’esercizio delle rispettive funzioni) in caso di segnali di crisi o di insolvenza [rif. art. 2 co 1 lett. a) e b)] devono informare in forma scritta l’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione della istanza per la composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII. 
La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine (non superiore a 30 gg) entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative che intende intraprendere. 
L’inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le srl che hanno optato, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, c.c., per la nomina del revisore quale organo di controllo. 
Dalla relazione illustrativa al terzo correttivo viene precisato che “…oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”. 
L’indicazione della relazione è di rilievo, infatti: 
- se per il sindaco la situazione di crisi o di insolvenza è riscontrabile non solo nell’ambito dei controlli trimestrali, della partecipazione ai CDA, la domanda che ci si pone è cosa cambia per il revisore rispetto al contesto operativo in cui ha operato sino al 27/9/2024; 
- il revisore, in merito alla crisi e alla insolvenza sino alla detta data, è stato chiamato a valutare la ricorrenza del principio di continuità (ISA Italia 570), valutazione che normalmente effettua in sede di controllo del bilancio di esercizio. 
Dal 28/9/2024 il revisore, ai sensi dell’art. 25 octies, deve procedere alla segnalazione nel caso ricorrano le ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) (crisi e insolvenza). 
Il revisore, non avendo contatti continui con la governance/CDA, dovrà “coltivare” rapporti collaborativi con il collegio sindacale/sindaco unico. 
(si veda art. 2409 septies c.c.). 
·     Allerta esterna (art. 25 novies CCII): tale previsione ha subito una importante modifica; nella prima versione ante D.Lgs. n. 83/2022 i creditori pubblici qualificati, al superamento di soglie (basse) sui debiti dell’imprenditore segnalavano a quest’ultimo, all’OCRI (soggetto che in caso di insuccesso del percorso assistito avrebbe dovuto segnalare al PM al fine di far aprire la liquidazione giudiziale) e all’organo di controllo il superamento dei limiti. 
Nella attuale versione la segnalazione che proviene dai creditori pubblici qualificati viene limitata all’organo amministrativo e a quello di controllo (nella persona del presidente). 
Nell’ambito della generale attività di vigilanza, ricordando come in situazioni di crisi in generale, l’operatività dell’organo di controllo ha natura preventiva, si sottolinea che tale soggetto, prima di prendere decisioni, è bene chieda, in forma scritta, fissando un termine per risposta, all’organo amministrativo chiarimenti e informazioni sui programmi finalizzati a superare la crisi. 
La segnalazione rappresenta lo strumento di stimolo agli amministratori finalizzato al tentativo di superare la situazione di crisi. 
·     La responsabilità 
La tempestività della segnalazione rileva in ambito responsabilità dell’organo di controllo (collegio sindacale e revisore) (art. 25 octies, comma 2, CCII). 
La tempestività rileva se la segnalazione è intervenuta entro 60 gg dalla conoscenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a): situazione di crisi. 
Le situazioni riferite alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 3 e dell’art. 25 novies (segnalazione dei creditori pubblici qualificati) andranno valutate con attenzione tenendo conto sia della indicazione della relazione all’ultimo correttivo “… oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”, che della chiara indicazione normativa (crisi/insolvenza). 
In tale ultimo contesto è opportuno che il collegio sindacale e il revisore sviluppino autonoma valutazione, quanto alla sussistenza delle condizioni per accedere alla composizione negoziata, prima di effettuare la segnalazione all’organo amministrativo in considerazione del fatto che la segnalazione del creditore pubblico qualificato potrebbe evidenziare uno squilibrio “irrilevante” (considerate le entità quantitative previste) posta la valutazione che, sull’andamento gestionale dell’impresa nel suo complesso, può sviluppare sia l’organo di controllo che il revisore. 
*** 
Con riferimento ai rapporti con i soci gli amministratori, in situazioni di crisi, è consigliabile che questi ultimi tengano informati i soci convocando specifica assemblea, anche se, come in precedenza osservato, compete esclusivamente agli amministratori, ex art. 120 bis CCII la decisione per l’accesso a uno degli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa. 
Va ancora evidenziata la diversa operatività posta a carico del collegio sindacale rispetto a quella del revisore legale. 
Al collegio sindacale, oltre all’ordinaria attività prevista dall’art. 2403 c.c., compete sia la comunicazione ex comma 1 dell’art. 25 octies CCII e sia l’attività connessa al ricevimento della segnalazione ricevuta dai creditori pubblici qualificati ex art. 25 novies CCII. 
Al revisore legale compete esclusivamente la segnalazione all’organo amministrativo di cui all’art. 25 octies CCII. 
Si ricorda infine che la tempestiva segnalazione in caso di crisi o insolvenza è valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della responsabilità sia del collegio sindacale che del revisore legale per il richiamo all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010.
5 . Vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico)
A prescindere dal contesto della composizione negoziata l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2403 c.c. deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
Sulla base dei principi generali sopra ricordati, nell’ambito del tema in trattazione compete ai sindaci la vigilanza sulla adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. 
Come si vedrà in prosieguo, esaminando la recente giurisprudenza che si è espressa sull’argomento, la violazione di tale obbligo può qualificarsi “grave irregolarità nella gestione” ex art. 2409 c.c. Dal che ne consegue che il collegio sindacale, in tali ipotesi può presentare denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. 
Il CCII attribuisce al collegio sindacale, sulla base dell’art. 37, la legittimazione a richiedere la liquidazione giudiziale nell’ipotesi di “insolvenza” evidente. 
La norma usa il plurale “organi con funzioni di controllo” dal che nasce il dubbio che potrebbe essere interessato anche il revisore. La dottrina (Maffei Alberti) in “Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza” precisa che tale adempimento “potrebbe” non ricorrere per il revisore. 
L’attività di vigilanza attribuita all’organo di controllo, in particolare in situazione di crisi, rileva come operatività con natura preventiva. 
Di grande interesse, quanto ai doveri dell’organo di controllo, la si rinviene nell’ordinanza n. 23200 del 31/07/2023 della Corte di cassazione; in tale documento i Supremi Giudici evidenziano che i doveri di controllo imposti ai sindaci dall’art. 2403 c.c. sono di grande rilievo posto che riguardano tutta l’attività sociale essendo destinati a tutelare non solo l’interesse dei soci, ma anche quello concorrente dei creditori. (in tema anche Cass 28/05/1998 n. 5287). 
Gli strumenti a disposizione dei sindaci per sviluppare la propria attività di controllo annoverano: 
- la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c.; 
- la segnalazione alla assemblea delle irregolarità riscontrate (art. 2377 c.c.); 
- i solleciti alla revoca di delibere illegittime; 
- l’impugnazione di delibere viziate ex artt. 2377 e ss c.c.; 
- la convocazione della assemblea ex art. 2406 c.c.; 
- il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite/artt. 2446, 2447 per Spa e Sapa, art. 2482 bis per Srl. 
I detti doveri non attengono al solo controllo formale ma anche a quello sostanziale posto che il compito primario dell’organo di controllo è quello di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione; di conseguenza la recente ordinanza della Cassazione precisa che l’esonero da responsabilità ricorre nel caso in cui i sindaci abbiano utilizzato, applicandoli, tutti i poteri istruttori che la legge mette a loro disposizione. 
Infine, si ricorda che l’art. 2408 c.c. prevede che i sindaci possono/devono raccogliere la denunzia del socio che ritiene censurabili le modalità di gestione. 
·      Norme di comportamento 
Nell’aspetto generale dell’attività di controllo del collegio sindacale delle società non quotate di cui al documento emanato dal CNDCEC nel dicembre 2024 si rilevano, di grande rilievo le norme 3.5, 3.6, 3.7 delle quali di seguito si rappresentano i principi. 
·       Norma 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo 
Principi 
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo della società. 
Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo. 
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione” 
Riferimenti normativi: Art. 2086, comma 2, c.c., art. 2403, comma 1, c.c., art. 2381, commi 3 e 5, c.c.; art. 3 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 
·       Norma 3.6 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno 
Principi 
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società. 
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: 
obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders; 
obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali; 
obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati; 
obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore. 
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione”. 
Riferimenti normativi: Artt. 2086 c.c., 2403, comma 1, c.c., 2381, commi 3 e 5, c.c. 
·       Norma 3.7 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile 
Principi 
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. 
Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa. 
Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: 
la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; 
la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; 
-    la produzione di dati attendibili per la formazione dell’informativa societaria”. 
Riferimenti normativi: Art. 2086, comma 2, art. 2403, comma 1, c.c.; artt. 3, 13 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 
*** 
Sempre sul tema della vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale) nelle situazioni di crisi dell’impresa rileva, nell’ambito del documento emanato a cura del CNDCEC, dal titolo “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, del dicembre 2024 il capitolo 11: “Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa” che, nelle 12 declinazioni esamina le varie situazioni connesse all’attività di controllo nell’ambito della crisi. 
Lasciando al lettore l’esame nella sua interezza del detto documento, di seguito si riportano i principi/massime, delle prime 4 norme che, in modo specifico, esaminano il tema alla nostra attenzione (art. 2086, comma 2, c.c.). Le 8 norme non considerate disciplinano il comportamento del collegio sindacale nell’ambito delle specifiche procedure preconcorsuali e concorsuali previste dall’ordinamento. 
·       Norma 11.1: Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità 
Principi 
Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti”. 
Riferimenti normativi: artt. 2086, 2381, 2475 comma 6, 2403, 2403 bis, 2409 septies c.c.; artt. 3, 12, 25 octies D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. 
·       Norma 11.2: Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi 
Principi 
Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa. 
Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. 
Riferimenti normativi: artt. 2086, 2381, 2403, 2403 bis, comma 2, c.c.; artt. 3, 12, 25 octies, 25 novies D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. 
·       Norma 11.3: Segnalazione all’organo amministrativo 
Principi 
Il collegio sindacale, qualora nell’ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l’esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale e, all’esito, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all’organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”. 
Riferimenti normativi: Artt. 2086, 2403, 2407, 2409 septies c.c.; artt. 3, 12, 17, 25 octies, 25 novies, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 
·       Norma 11.4: Segnalazione all’assemblea e denunzia al Tribunale 
Principi 
Nel caso in cui gli amministratori, a seguito della segnalazione trasmessa dal collegio sindacale, non riferiscano in ordine alle iniziative intraprese, il collegio sindacale adotta i rimedi endosocietari che ritiene maggiormente opportuni. 
Nel caso in cui gli amministratori non assumano le iniziative idonee per il superamento delle condizioni di squilibrio che hanno motivato la segnalazione dei sindaci, ovvero non attuino uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi o dell’insolvenza, il collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. 
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c”. 
Riferimenti normativi: Artt. 2086, 2406, 2409, 2484, comma 1, c.c., artt. 3, 4, 12, 120 bis, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 
*** 
Quanto al profilo di responsabilità del collegio sindacale (o del sindaco unico) e del revisore l’art. 25 octies CCII, nell’ambito della composizione negoziata, prevede che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo viene “valutata ai fini della attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dell’art. 15 D.Lgs. 29 gennaio 2010 n. 39”. (Responsabilità solidale e concorrente). 
Si ritiene che tale norma rilevi anche al di fuori della composizione negoziata. 
Concludendo, la mancata istituzione di adeguati assetti e del suo concreto funzionamento, nonché la mancata verifica periodica circa la loro adeguatezza potrebbe legittimare, in capo agli amministratori e ai sindaci, azione di responsabilità per danni (artt. 2260, comma 2, 2381 comma 3, 2392 comma 1, 2476, comma 1, c.c.). 
La responsabilità riferita alla tempestiva segnalazione ex art. 25 octies CCII ricorre anche a carico del revisore legale ex art. 15 D.Lgs. 27/1/2015 n. 39 con decorrenza dal 28/9/2024.
6 . Vigilanza del revisore legale
In premessa, dal punto di vista generale e in sintesi si ricorda che: 
- il principio di revisione ISA (Italia) 570, tratta delle responsabilità del revisore di verificare attraverso le attestazioni prodotte dalla direzione aziendale, (e dal management), il presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio; 
- il principio di revisione ISA (Italia) 315, tratta della responsabilità del revisore nell’individuazione e valutazione di rischi di bilancio attraverso la comprensione del contesto dell’impresa e dei sistemi di controllo interno, SCI. 
L’articolo 25 octies (CCII post terzo correttivo D.Lgs. n. 136/2024) aggiunge un nuovo adempimento al revisore legale. 
Di seguito il comma 1 dell’articolo citato: 
L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 del codice civile”. 
Questa nuova attribuzione al revisore legale si ritiene abbia portata generale nel senso che, nell’adempimento della sua funzione, l’incaricato della revisione dovrà controllare l’evidenza di segnali di crisi e di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a/b, CCII), si spera coordinandosi con il collegio sindacale o con il sindaco unico, dando, in caso di evidenze positive, seguito alle indicazioni della norma. 
7 . I doveri dell’organo di controllo nelle situazioni di difficoltà (precrisi, crisi, insolvenza) dell’impresa: considerazioni
Dal punto di vista generale spetta al collegio sindacale/sindaco unico la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti, in particolare finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e alla perdita della continuità. In tale ambito si ricorda che parte della giurisprudenza considera grave irregolarità nella gestione (art. 2409 c.c.), la violazione dell’obbligo di istituire assetti adeguati alla natura e dimensione dell’impresa. 
Anche se con l’abolizione dell’allerta non rileva più lo specifico obbligo a carico dell’organo di controllo, di valutare costantemente la sussistenza dell’equilibrio economico/finanziario, tale attività di vigilanza permane sulla base dei generali principi che regolano l’attività di vigilanza, peraltro rafforzato dalle norme del CCII (art. 25 octies). 
La vigilanza sulla adeguatezza degli assetti e sulla loro corretta funzionalità è elemento fondamentale nella attività di controllo, in particolare se l’impresa è in difficoltà operative. 
Giova ricordare che l’attività dei sindaci è passata da una operatività ex post a una attività di natura preventiva. 
Questa nuova impostazione assume grande rilievo nel contesto del tema alla attenzione, in particolare, nell’ambito della collaborazione, rileva l’obbligo dell’organo di controllo, di segnalare all’organo di gestione le criticità nella struttura dell’adeguatezza degli assetti. 
Ne descende l’obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII di cui si è trattato in precedenza; la disposizione, pur se controllata nell’ambito del CCII, rileva sugli ordinari doveri di vigilanza posto che si inserisce nel più generale dovere ex art. 2403 c.c., assumendo una funzione collaborativa attiva nei confronti degli amministratori al fine di stimolare l’impresa a dotarsi dei mezzi idonei ad assumere adeguati assetti utili al controllo dell’esistenza della continuità e, in generale, dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario. 
Il rapporto tra organo di controllo si fonda sulla segnalazione e sulla risposta degli amministratori, interlocuzioni produttive per la corretta operatività. Tale attività si sviluppa attraverso la partecipazione ai Consigli di amministrazione e ai controlli che, con cadenze temporali definite, devono tenersi anche quanto allo scambio di informazioni con il revisore se nominato. Nel caso di segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, considerando come le soglie quantitative siano basse, l’attività di verifica dovrà essere approfondita al fine di conseguire autonoma valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per accedere alla composizione negoziata. 
Utile, in questo ambito, in particolare in presenza di situazioni di “precrisi” è l’indicazione tratta dalla Relazione illustrativa al terzo correttivo dove viene previsto che: “ … oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di precrisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”. 
8 . Brevi note di sintesi sulla giurisprudenza con riferimento alla adeguatezza (idoneità) degli assetti
Di seguito si sintetizzano alcune evidenze tratte dalla giurisprudenza ad oggi conosciuta: 
1) il dovere di istituire adeguati assetti per imprenditori e per gli amministratori è un vero e proprio obbligo di legge; 
2) il dovere di istituire adeguati assetti in chiave preventiva rispetto alla emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale è fattispecie quasi più grave per le imprese in situazione di equilibrio economico finanziario rispetto a quelle in crisi; 
3) l’operato degli amministratori che non rispettano le indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2086 c.c. è insindacabile nel limite del corretto agire gestionale (Business Judgement Rule), come previsto dalle norme civilistiche; 
4) l’adeguatezza degli assetti è situazione a contenuto flessibile e variabile che risponde ai canoni di legge se la scelta è razionale o ragionevole; 
5) gli amministratori sono responsabili di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. nel caso non predispongano adeguati assetti; 
6) l’obbligo di dotarsi di adeguati assetti ha particolare rilievo in chiave prospettica; 
7) l’obbligo imposto dall’art. 2086 c.c. risulta finalizzato alla corretta gestione dell’impresa nella sua generale accezione; 
8) il rispetto dell’obbligo sub 7 non può limitarsi a deleghe agli amministratori ma impone una precisa individuazione e indicazione riferiti alla struttura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; 
9) la mancanza o carenza di adeguati assetti costituisce di per sé atto di mala gestio idoneo a giustificare la revoca degli amministratori; 
10) necessità di: organigramma, mansionario, sistema monitoraggio rischi, budget di tesoreria, strumenti previsionali, piano industriale; 
11) dalle sentenze esaminate si desume che l’obbligo per le Srl di istituire adeguati assetti, rileva già da prima dell’entrata in vigore del CCII e che anche per i consorzi ricorre tale obbligo; 
12) dalla giurisprudenza esaminata si rileva che anche a cura di soci di minoranza può essere attivato, ex art. 2409 c.c., l’accertamento di gravi irregolarità per non avere predisposto adeguati assetti; 
Gran parte della giurisprudenza analizzata[6] e di cui si è data sintesi non ha del tutto esplorato l’indicazione della idoneità e adeguatezza “alla natura e dimensione dell’impresa”. 
Sul punto di interesse: 
- Il decreto del Tribunale di Bologna e l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna6 evidenziano come gli assetti devono essere adeguati alla natura e dimensione dell’impresa: nel caso in esame l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una società con fatturato tra i 3 e i 4 milioni con circa 10 dipendenti è stato ritenuto adeguato se supportato da un organigramma interno che evidenzi le varie funzioni, da un ufficio amministrativo seguito da consulente esterno e dalla presenza di un revisore.
9 . Conclusioni
Dal 1 gennaio 2025 sono vigenti le nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate” integrate rispetto a quelle pubblicate a fine 2023. 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nell’aggiornamento annuale delle bozze dei verbali del collegio sindacale relativi alle diverse attività di competenza, ne ha recepito l’evidenza. Nella sezione VI di quest’ultimo documento dedicate alle “Crisi di impresa” vengono declinate le bozze di verbali che il collegio deve approntare nell’ambito della vigilanza sull’emersione tempestiva della crisi e al monitoraggio degli strumenti di regolazione della crisi di cui al CCII[7]. 
In chiusura, l’esame delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, unitamente alle bozze di verbali predisposte dal CNDCEC, consente di rilevare come tali strumenti assumano una rilevanza sistematica nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo demandata all’organo sindacale. Le norme tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si configurano infatti quali presìdi metodologici e operativi idonei a supportare i sindaci nell’esercizio delle proprie funzioni, anche sotto il profilo della corretta documentazione dell’attività svolta. 
Particolare rilievo assumono tali indicazioni nei contesti caratterizzati da profili di incertezza e di rischio aziendale, ove l’organo di controllo è chiamato a valutare e qualificare situazioni di contingenza riconducibili agli stati di precrisi, crisi o insolvenza, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi e di attivazione previsti dall’ordinamento. In tale prospettiva, le norme di comportamento e gli schemi di verbalizzazione proposti favoriscono un approccio strutturato, coerente e tracciabile all’attività di vigilanza, contribuendo a delimitare il perimetro delle responsabilità dell’organo sindacale e a garantire un più efficace coordinamento con gli amministratori e con gli altri soggetti coinvolti nei processi di monitoraggio della continuità aziendale.

Note:

[1] 
OI11: Prospettiva della continuità aziendale 
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.
[2] 
I Doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi: assonime circolare 27 del 21/11/2022. 
[3] 
Sul tema si veda in “Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza” A. Maffei Alberti Cedam 2025 art. 375 CCII.
[4] 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti 7/7/2023 (Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: principi civilistici e aziendalistici). 
[5] 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti 25/7/2023 (Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative).
[6] 
Sentenze: Tribunale di Milano Sez. Spec. Imprese B sentenza n. 11105/2019; Tribunale di Roma 15/9/2020 Sezione Imprese; Tribunale di Cagliari 19/1/2022; Tribunale di Catania 8/2/2023; Tribunale di Catanzaro Sez. Spec. Imprese 6/2/2024; Tribunale di Brescia Sez. 1 Sezione Imprese 25/10/2024; Tribunale di Bologna-Corte di Appello di Bologna (18/11/2022). 
[7] 
Verbali del collegio sindacale di società non quotate: CNDCEC 24/11/2025. 

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