- Art. 2381 co 5 cc: la norma dal titolo: ”Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati” al co 5 prevede:
v Gli organi delegati (amministratori delegati) curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo che hanno interessato il periodo in esame.
v Quanto agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in sintesi si ricorda:
· Assetti organizzativi: sono rappresentati da un organigramma che descrive sinteticamente le funzioni, i compiti e le procedure stabilite per gestire l’operatività dell’impresa.
· Assetto amministrativo: è l’insieme di procedure e strumenti che consentono lo svolgimento dell’attività.
· Assetto contabile: è il sistema di rilevazione contabile dei fatti di gestione.
v Con riferimento all’obbligo dei delegati di riferire al CDA e al collegio sindacale, la norma prescrive a detti soggetti di sviluppare in modo adeguato, una informativa sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
- Art. 2086 co 2 cc: la norma dal titolo “Gestione dell’impresa” al comma 2 prevede che:
l’imprenditore individuale e collettivo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa
anche
in funzione:
· della rilevazione tempestiva della crisi di impresa;
· della perdita della continuità aziendale
nonché
di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti offerti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La norma evidenzia una stretta connessione tra gli adeguati assetti e il controllo sulla rilevazione tempestiva della crisi e di perdita della continuità aziendale.
Si ricorda che per continuità aziendale, sulla base dell’OIC 11 si intende: “la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro” (intendendosi per almeno 12 mesi).
Come osservato in precedenza è facile constatare, come la norma non evidenzi come si determini l’adeguatezza della struttura e in particolare come si possano prevedere tempestivamente segnali di crisi.
A tale “mancanza” provvede il DLgs 14/2019 modificato all’art. 3.
- Art. 3 DLgs 14/2019 modificato: la norma, dal titolo “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa” al comma 3 da indicazione di come possano essere considerati adeguati gli assetti al fine di prevedere l’emersione tempestiva della crisi, precisando come gli stessi devono consentire congiuntamente di:
1) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
2) verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi (nuovo orizzonte temporale in seguito alla modifica intervenuta sul Codice a cura del DLgs 83/2022 -in precedenza l’arco temporale era di 6 mesi nel testo originario ex art. 13 del DLgs n. 14/2019) nonché di rilevare i segnali di allarme di cui al successivo co 4;
3) ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell’allegato al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
Va subito osservato come la norma sia dall’incipit del titolo, che dalla indicazione letterale del testo, fa riferimento a situazioni in cui si debba attuare un controllo finalizzato a verificare preventivamente segnali di crisi.
Al comma 4 la norma in commento precisa che costituiscono segnali di crisi:
a) “l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies co 1”.
Dall’esame dell’art. 3 commi 3 e 4 si evince rispettivamente come gli adeguati assetti devono (anche) consentire di tempestivamente individuare segnali di crisi (individuando la congiunta ricorrenza dei 4 casi indicati) e quali siano i segnali di crisi.