Trib. Genova, 2 dicembre 2025, Est. Balba
COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Misure cautelari - Inibizione del potere di revoca degli amministratori - Inammissibilità.
Postilla a cura di Filippo Salsone , Dottore in giurisprudenza
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CNC: l'inibitoria cautelare della revoca degli amministratori è ammissibile?
di Filippo Salsone, Dottore in giurisprudenza
15 Gennaio 2026
A partire da una recente pronuncia del Tribunale di Genova, l’A. approfondisce il tema delle misure cautelari nel contesto della CNC, soffermandosi anche sui loro limiti, al fine di verificare se sia o meno ammissibile l’inibitoria della revoca degli amministratori.
Note:
[1] Fra i moltissimi contributi, v. G. Bozza, Le misure protettive e cautelari, in Cagnasso-Panzani (a cura di), Crisi di impresa e procedure concorsuali, Milano, 2025, 883 e ss.; S. D’Orsi, Sospensione e revoca degli affidamenti bancari nella composizione negoziata della crisi, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 713 e ss.; A. Carratta, Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 2022; L. Panzani, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Dirittodellacrisi.it; M. Spiotta, Il percorso (“liquido” ma “solido”) della CNC: solo andata o anche ritorno?, in Giur. comm., 2024, 595 e ss.; L. Baccaglini, S. Leuzzi, Su natura, funzione e limiti delle misure protettive e cautelari nel sistema concorsuale (considerazioni a margine di un recente rinvio pregiudiziale e di altre ordinanze), in Dirittodellacrisi.it, 2025; I. Pagni, L. Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l’impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela, in Dirittodellacrisi.it, 2024.
[2] Il D.M. 28 settembre 2021, n. 118 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale, 21 marzo 2023, Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021 conferma il punto: le misure cautelari sono (rectius, devono essere) funzionali alla “protezione delle trattative”.
[3] Così, A. Carratta, loc. cit. e C. Briguglio, La consecutio tra misure protettive e cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata della crisi, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1146 e ss. Secondo L. Panzani, loc. cit., i due istituti (misure protettive e misure cautelari) sono parzialmente sovrapponibili poiché “anche le misure protettive hanno lo scopo di porre un argine contro le azioni o condotte dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle trattative, facendosi riferimento nella definizione dell’art. 2, lett. p) CCII al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
[4] Così I. Pagni, L. Baccaglini, loc. cit. Nel medesimo senso, anche Trib. Milano, 9 dicembre 2025, inedita.
[5] Cfr., L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit
[6] La tesi della non completa analogia tra tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. e quella del Codice della Crisi, già sostenuta da A. Carratta, loc. cit., è stata di recente ripresa da C. Briguglio, op. cit., 114; del medesimo parere anche L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit.
[7] Per la distinzione funzionale tra le due forme cautelari di cui al CCII v. M. Spiotta, op. cit., 605, nt. 47 e G. Federico, La valutazione del giudizio per l’adozione delle misure protettive e cautelari, in Il Fall., 2024, 1608, nt. 12.
[8] E infatti M. Fabiani, Sistema, principi e regole nel diritto della crisi, Roma-Piacenza, 2023, 77, ritiene che la protezione del patrimonio nella CNC funga da “‘moratoria unilaterale’, finalizzata unicamente a cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono avviate”. Efficacemente, M. Spiotta, op. cit., 612 parla di “[u]na sorta di accertamento tecnico preventivo (ATP) per cristallizzare la situazione esistente nel momento in cui vengono avviate le trattative”.
[9] Così L. Panzani, loc. cit. Tale carattere pare essere riconosciuto anche dall’ordinanza in commento, là dove afferma che le misure cautelari “possono riguardare i contratti ed i rapporti pendenti incidendo sulle prestazioni delle parti”.
[10] Trib. Bologna, 22 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[11] Trib. Parma, 10 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[12] Trib. Padova, 13 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[13] Trib. Roma, 23 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Milano, 24 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui è comunque ammissibile una domanda che mira a far accertare giudizialmente la sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva, con vincolo per l’ente previdenziale di rilasciarlo. In senso opposto, oltre a talune pronunce di merito, anche A. Carratta, loc. cit.
[14] Trib. Catania, 25 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[15] Trib. Nola, 15 maggio 2025, in Dirittodellacrisi.it, argomentando che non sarebbero ammissibili quelle misure cautelari che implicano una sproporzionata compressione dei diritti dei creditori o non incidono positivamente sulle trattative, e Trib. Verona, 26 febbraio 2025, in Dirittodellacrisi.it. Ma in senso contrario, ancora, A. Carratta, loc. cit., nonché Trib. Padova, 13 gennaio 2025, cit. Per L. Panzani, loc. cit., la cautela non dovrebbe essere concessa in quanto la segnalazione al di fuori dei casi ammessi sarebbe illegittima.
[16] Come sottolineato da Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit., nel CCII non sono indicati i presupposti per la concessione delle misure de qua, né tantomeno le loro caratteristiche, ma da una lettura sistematica, comunque, si ricava che si applichino le regole tipiche delle cautele civili. Opportunamente, con motivazioni replicabili anche per le misure cautelari, Trib. Salerno, 22 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it precisa che “il requisito del fumus boni iuris della tutela protettiva ex art. 19 CCII non può prescindere, proprio in considerazione della natura dell’istituto della composizione negoziata, dal verificare la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Tale assunto si evince chiaramente dalla lettera normativa dove è chiarito che le misure devono essere “funzionali” al buon esito delle trattative, dalla cui strumentalità rispetto alle soluzioni di risanamento possibili non può dunque prescindersi”.
[17] Così il Tribunale di Genova.
[18] Osservano infatti I. Pagni, M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Dirittodellacrisi.it, 2021, come si richieda al giudice di “cogliere le dinamiche dell’impresa da una prospettiva diversa, non quella del giudice che a posteriori valuta le condotte, ma quella di chi, ex ante, è chiamato a verificare l’utilità di un percorso che dovrebbe restituire valore e benessere collettivo ai consociati e nuove opportunità all’imprenditore”. Con riferimento alla strumentalità sui generis, cfr., esemplificativamente, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit., secondo cui “trattasi di provvedimenti che recano in sé un inedito concetto di strumentalità dell’azione cautelare perché a queste non segue alcun procedimento di merito”. V. anche Trib. Monza, 27 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it, per cui la “strumentalità” delle misure cautelari riguarderebbe la loro capacità di consentire al debitore la soluzione “regolata della crisi proposta” imponendo al creditore un corrispettivo obbligo.
[19] Cfr., Trib. Salerno, 22 febbraio 2024, cit, nonché Trib. Modena, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it, che indica quali elementi sintomatici della concretezza del percorso l’ampia rappresentatività della platea dei creditori disponibili a trattare, l’attestazione di fiducia dell’Esperto, il fatto che la continuità aziendale non risulta distruttiva di valore e la ragionevolezza delle assunzioni economiche alla base del piano. Di recente, v. Trib. Nola, 15 maggio 2025, cit.
[20] Nello stesso senso anche Trib. Avellino, 16 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[21] E difatti Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit. evidenzia come “per la concessione di misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto”. Sottolineano che l’esistenza di un piano sia una condizione necessaria anche Trib. Milano, 25 giugno 2025 in Dirittodellacrisi.it, e Trib. Milano, 24 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[22] Cfr., Trib. Modena, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[23] Esemplificativo di tale ipotesi il provvedimento di Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit., in cui la misura cautelare non è stata concessa vista l’assenza delle garanzie circa l’effettivo apporto della finanza esterna necessaria per il risanamento dell’impresa e di indicazioni sia sul valore dell’immobile sia sui tempi della sua dismissione.
[24] Cfr., paragrafo 6.3 del D.M. 28 settembre 2021, n. 118 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023, Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021. Sebbene talune corti di merito abbiano richiesto all’Esperto valutazioni che riguardano, sostanzialmente, la fattibilità latu sensu del piano di risanamento dell’imprenditore (v. Trib. Brescia, 7 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Treviso, 6 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it), sulla base della lettera del decreto ministeriale è da ritenersi che l’unico compito spettante a tale figura sia quello di illustrare lo stato delle trattative e di esprimersi in ordine alla funzionalità delle misure richieste dal debitore ad assicurarne il buon esito, rimanendogli precluso il sindacato sulla fattibilità economica e/o giuridica del piano di risanamento, il quale è invece proprio del Tribunale. E difatti G. Visaggio, Gli atti e le attività dell’esperto tra potere, controlli e invalidità: una possibile ricostruzione, in Ristrutturazioni Aziendali, 2025 e Trib. Brescia, 15 settembre 2022, in Ristrutturazioni Aziendali, 2022 ritengono correttamente che il giudice non possa limitarsi a prendere atto delle valutazioni dell’Esperto senza poter sindacare la ragionevole prospettiva del risanamento.
[25] In tal senso, M. Spiotta, op. cit., 612.
[26] Osserva, infatti, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit. come “l’equo contemperamento degli interessi cui si è fatto cenno induce a rielaborare il principio del provvedimento cautelare “classico” secondo cui la parte ricorrente non può ottenere in sede cautelare più di quanto potrebbe ottenere all’esito del giudizio di merito, nel senso che non appare ammissibile che con la misura cautelare della composizione negoziata l’imprenditore possa ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione”. Nel senso del testo anche G. Federico, op. cit., 1610.
[27] Difatti, l’unico pregiudizio possibile è il c.d. “pregiudizio giusto”, ossia il pregiudizio giustificato dallo scopo di restituire valore e benessere collettivo ai consociati. L’argomentazione si ricava a contrariis dall’art. 16, comma 4, CCII ove è previsto che l’impresa e il patrimonio debbano essere gestiti “senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori”. A parere di G. Meo, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., 2023, 851, la disposizione è da interpretarsi nel senso che l’intensità del dovere di lealtà e buona fede avrebbe un solo limite: “non fare all’imprenditore quello che non vorresti fosse fatto a te”, ossia “non impedire quel che non ti costa niente o addirittura potrebbe esporti a conseguenze ancor peggiori”. Sul punto, v. anche Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit., che correttamente evidenzia come “la natura ‘integrativa’ (art. 1174 c.c.) degli obblighi derivanti dal generale dovere di correttezza e buona fede in tesi non può, tuttavia, determinare un eccessivo sacrificio per la parte cui è imposto e soprattutto deve essere funzionale e necessario alla soluzione concordata proposta”.
[28] Cfr., L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit., nonché L. Panzani, loc. cit., il quale, pur condividendo l’assunto, precisa come l’affermazione vada ricalibrata alla luce del fatto che “nelle stesse misure protettive tipiche, la sospensione delle azioni esecutive non coincide con i diritti che potrebbero essere riconosciuti in sede di merito, perché si fonda sulla disciplina peculiare agli strumenti di regolazione della crisi e alla composizione negoziata, che comunque si fondano su requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, da cui seguono effetti predeterminati per legge”.
[29] Cfr., esemplificativamente, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit.; Trib. Modena, 26 dicembre 2022, cit.; Trib. Crotone, 4 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it. Ma v. anche Trib. Milano, 24 gennaio 2025, cit.
[30] A favore dell’ammissibilità, I. Pagni, Il “sistema” delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 280, e S. D’Orsi, op. cit., 721 e ss.
[31] In tal senso, Trib. Roma, 23 settembre 2025, cit.
[32] La precisazione è di L. Panzani, loc. cit.
[33] Cfr., Trib. Milano, 2 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Roma, 23 settembre 2025, cit.
[34] Ancora, L. Panzani, loc. cit., il quale precisa come “talune norme trovano il loro limite nell’apertura della procedura concorsuale”. Si pensi, appunto, all’art. 120 bis, comma 4, CCII oggetto – sebbene indirettamente – dell’ordinanza ligure, il quale prevede una deroga all’ordinario regime di revoca degli amministratori di una società, limitandola “[d]alla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione” ai soli casi in cui sussiste giusta causa e precisando che quest’ultima non possa essere costituita dalla “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge”. Sul punto, per tutti, cfr., S. Leuzzi, L’impatto sistematico dell’art. 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l’accesso allo strumento, in Dirittodellacrisi.it, 2025.
[35] A parere del Tribunale di Genova, infatti, la collocazione della norma e il suo tenore letterale “non lasciano margini di dubbio circa la sua applicabilità esclusiva alle procedure concorsuali di gestione della crisi, quali, in particolare, il concordato preventivo, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, ossia in contesti nei quali il legislatore ha inteso prevedere una tutela rafforzata per evitare, in particolare, ingerenze strutturali. Secondo S. Leuzzi, loc. cit., il riferimento all’omologazione contenuto nel comma 4 determina l’esclusione dal perimetro della norma anche del piano attestato e della convenzione di moratoria. Contra, però, Studio n. 42-2023/I, del Consiglio Nazionale del Notariato, La decisione degli amministratori sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società (art. 120 bis CCII), in Studio N.42-2023/I - La Decisione Degli Amministratori Sull’accesso Agli Strumenti Di Regolazione Della Crisi E Dell’insolvenza Delle Società (art. 120 bis CCII) - Consiglio Nazionale Del Notariato.
[36] Come chiarito dal Tribunale di Genova, infatti, nella CNC è compito del giudice “valutare la serietà del percorso di risanamento intrapreso e delle trattative intavolate, ma non certo quello di selezionare, di fatto imponendolo, uno specifico percorso di risanamento con il rischio che ciò vada a scapito di altre soluzioni che potrebbero essere proposte dagli amministratori espressi da una diversa maggioranza assembleare”.
[37] Per un precedente, comunque non speculare, ma sovrapponibile, v. Trib. Milano, 2 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it, che ha rigettato l’istanza di inibire al socio di minoranza di una società astrattamente suscettibile di essere sottoposta ad amministrazione straordinaria la possibilità di richiedere l’apertura di tale procedura proprio in ragione dell’impossibilità per la misura cautelare di disapplicare una norma di legge.