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Trib. Genova, 2 dicembre 2025, Est. Balba

COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Misure cautelari - Inibizione del potere di revoca degli amministratori - Inammissibilità.

Postilla a cura di Filippo Salsone , Dottore in giurisprudenza

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In tema di misure cautelari nella composizione negoziata, non può essere ordinata la misura volta a rendere inefficace un'eventuale revoca degli amministratori disposta dall'assemblea, ad instar dell'art. 120 bis, comma 4, CCII. Nella composizione negoziata i poteri gestori del debitore non subiscono una limitazione della medesima intensità che negli strumenti di risoluzione della crisi, motivo per cui una qualsiasi compressione dei poteri dei soci esige un'espressa previsione di legge. Tale non può essere la norma che legittima l'adozione di misure cautelari atipiche nella composizione negoziata, poiché la determinazione del contenuto di tali misure è rimesso al giudice, la cui valutazione non può sovrapporsi alla precisa scelta del legislatore di riservare il divieto di revoca degli amministratori alla disciplina degli strumenti. 
 
Segnalazione a cura del Dott. Kevin Silvestri
Riproduzione riservata

art. 18 CCII
art. 120 bis, comma 4, CCII

POSTILLA

CNC: l'inibitoria cautelare della revoca degli amministratori è ammissibile?

di Filippo Salsone, Dottore in giurisprudenza

15 Gennaio 2026

Abstract:

A partire da una recente pronuncia del Tribunale di Genova, l’A. approfondisce il tema delle misure cautelari nel contesto della CNC, soffermandosi anche sui loro limiti, al fine di verificare se sia o meno ammissibile l’inibitoria della revoca degli amministratori. 

Starting from a decision by the Court of Genova, the Author addresses the issue of interim measures in the context of CNC, also addressing their limitations, in order to ascertain whether an injunction suspending the removal of directors is admissible


1. La vicenda e la decisione del Tribunale di Genova 
Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII, una società formulava un’istanza volta alla concessione di diverse misure cautelari, tra cui – ai fini che qui più interessano – l’inibizione e la sospensione del potere dell’assemblea dei soci di deliberare, per qualsiasi motivo, la revoca degli amministratori in carica sino alla cessazione dell’emanando provvedimento. A parere della ricorrente, tale cautela, essenzialmente speculare a quella prevista dall’art. 120 bis CCII sarebbe stata funzionale alle trattative instaurate anche – e soprattutto – alla luce di non meglio precisati “tentativi di interferenza dei soci nella gestione della crisi e […] condotte disfunzionali, eccedenti le prerogative loro attribuite dalla legge”. 
Costituitisi in giudizio, alcuni soci eccepivano l’inammissibilità della domanda in virtù dell’inapplicabilità dell’art. 120 bis CCII alla CNC; nel merito, contestavano di aver interferito con la gestione della crisi e di aver assunto condotte eccedenti quelle previste dall’ordinamento, sostenendo che le allegazioni della ricorrente fossero prive di fondamento. 
Il Tribunale di Genova, decidendo in composizione monocratica, respingeva il ricorso per le seguenti ragioni: l’art. 120 bis CCII è una disposizione ad hoc per gli strumenti di regolazione della crisi, non suscettibile di applicazione neppure analogica alla CNC, e la concessione della misura richiesta, ritenuta peraltro non strumentale alle trattative in corso, finirebbe per attribuire al giudice il potere – non riconosciutogli dalla legge – di “blindare” il percorso di risanamento proposto dagli amministratori, disapplicando una norma di legge. 

2. Le misure cautelari nella CNC 
Un’indagine adeguatamente approfondita volta a verificare la bontà della soluzione proposta dall’ordinanza in commento deve necessariamente prendere le mosse da un inquadramento generale delle misure cautelari nella CNC[1]. 
Come noto, il CCII prevede che l’imprenditore – ed egli soltanto – possa presentare un ricorso al Tribunale competente ex art. 27 CCII per chiedere l’applicazione sia delle misure protettive sia “dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” (cfr., art. 19, comma 1, CCII)[2]. Nonostante le peculiarità delle due diverse forme di tutela, il fine perseguito è il medesimo: consentire o, meglio, proteggere il risanamento dell’impresa[3], di talché, come è stato giustamente sottolineato in dottrina, i provvedimenti cautelari ben possano “colmare i bisogni di tutela assicurati dalle misure protettive, non solo sotto il profilo del contenuto ma anche sotto quello della durata, e supplisc[ono] all’assenza di misure protettive atipiche nella composizione negoziata”[4]. 
Nella CNC, ancorché residuali, tali provvedimenti rappresentano quindi uno degli strumenti a disposizione dell’imprenditore per (tentare di) uscire dalla situazione di difficoltà.  A differenza delle misure protettive, le quali riguardano solo i creditori e sono finalizzate alla neutralizzazione di qualunque iniziativa che possa incidere sulla consistenza del patrimonio del debitore, le misure in parola possono rivolgersi anche ai terzi e possono incidere sulla gestione dell’impresa se e nella misura in cui risultino funzionali – come meglio si vedrà – a un affidabile salvataggio della stessa[5]. 
Tale ultimo dato si ricava dall’art. 2, comma 1, lett. q, CCII, a mente del quale – per quanto qui di interesse – appartengono alla categoria delle misure cautelari tutti quei provvedimenti “a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative”. La definizione richiama evidentemente la struttura dell’art. 700 c.p.c., ma con una differenza importante: nel contesto della CNC, la cautela non mira “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” ma il risanamento dell’impresa attraverso il positivo esito delle interlocuzioni[6]. 
Ne consegue che il carattere dei provvedimenti in commento non sia solamente quello conservativo evidenziato dall’ordinanza ligure, che, invece, è proprio delle misure cautelari di cui agli artt. 54 e 55 CCII[7], ma sia più ampio e coerente con le trattative stragiudiziali portate avanti dall’imprenditore. Nella CNC, infatti, tali provvedimenti consentono di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative si svolgono[8] e hanno quale terreno elettivo l’interdizione dei poteri di autotutela contrattuale dei creditori[9]. 
Esemplificativamente, le corti di merito hanno concesso l’inibizione dell’aggressione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili[10], la sospensione di contratti bancari di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto per detti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria[11] e il divieto di escutere le garanzie MCC e/o SACE[12]. Diversamente, sono state rigettate le richieste di imporre all’INPS il rilascio del DURC[13], di sospensione della decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento delle rate in scadenza[14] e di divieto della segnalazione in Centrale Rischi[15]. 

3. Segue: i presupposti e, in particolare, la strumentalità 
Ancorché diverse dai provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c., come ricordato anche dal Tribunale di Genova, le misure cautelari della CNC ne condividono i medesimi presupposti: fumus boni iuris e periculum in mora[16]. 
Tali presupposti, però, vanno declinati con riferimento al peculiare contesto di riferimento. Pertanto, il fumus boni iuris consiste nella “probabile fondatezza del diritto, cioè la realizzabilità dello scopo del risanamento o, quantomeno nella non manifesta implausibilità stesso”, mentre il periculum in mora nella dimostrazione di un effettivo pericolo circa il fatto che il predetto scopo “venga vanificato per il ritardo con cui viene attuato con i normali strumenti previsti dalla legge”[17]. 
Ambo i presupposti, dunque, postulano l’esistenza di concrete prospettive di risanamento aziendale, in assenza delle quali alcuna reale discussione con i creditori potrebbe essere intrapresa. Ne consegue, a ben vedere, sia che il buon esito delle trattative costituisca il punto di riferimento quantomeno del fumus boni iuris, sia che la strumentalità delle misure cautelari nel diritto concorsuale risulti sui generis, in quanto collegata al risanamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario nel quale versa l’imprenditore istante[18] e, di riflesso, al positivo esito delle interlocuzioni con i creditori. 
Venendo poi a profili più strettamente processuali, se da una parte è onere dell’istante provare la sussistenza di tali presupposti, dall’altra il giudice è chiamato a verificarne, oltre che la sussistenza, la congruità e la coerenza logica sulla base di precisi riscontri estrinseci[19]. Tra questi, di primaria importanza sono la verosimiglianza di un accordo con i creditori e la collegata presenza di un piano – almeno nella sua forma embrionale – a supporto delle trattative[20]: è difatti ovvio che l’esistenza di un piano coerente e compiuto sia condizione necessaria per la concessione delle misure cautelari, giacché l’accertamento sommario del giudice – e, prima, dell’Esperto – debba necessariamente partire da questo[21]. 
Il Tribunale, quindi, dovrà accertare che la prospettiva del risanamento non sia “"manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del piano imbastito dalla impresa”[22] e rigetterà l’istanza proposta laddove si convinca che tale obiettivo non sia, al momento, perseguibile[23]. 
Nella formazione del proprio convincimento, il giudicante può avvalersi di una pletora di strumenti informativi: l’art. 19 CCII, infatti, stabilisce che possa procedere “agli atti di istruzione indispensabili” e finanche alla nomina di un ausiliario. Ma, come noto, la risorsa principe è il parere dell’Esperto, chiamato a riferire sulla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, ossia in ordine allo stato delle trattative, all’attività svolta e da svolgere, all’esito delle proprie analisi e alle ulteriori informazioni richieste dall’organo giudiziario[24]. Per quanto importante, comunque, tale parere non è vincolante. 

4. Segue: i limiti 
Da quanto precede emerge come la tutela cautelare sia più ampia e flessibile di quella garantita dalle misure protettive, e abbia un contenuto indeterminabile ex ante in quanto tali provvedimenti, al pari di quelli di matrice puramente civilistica, sono atipici. Ciò non significa, però, che, come sottolineato anche dall’ordinanza in commento, ove si afferma correttamente come “l’ampiezza di tale potere non è illimitata”, tali provvedimenti siano privi di limiti. 
La strumentalità dei provvedimenti in parola, si è detto, riguarda essenzialmente il risanamento dell’impresa mediante la conduzione di trattative serie, motivo per cui il fine delle ridette cautele è evidentemente la cristallizzazione della situazione esistente al momento dell’avvio di tali interlocuzioni per agevolarne l’esito positivo anche al fine di attivare i più stringenti obblighi di buona fede e collaborazione gravanti sulle parti ai sensi dell’art. 4 CCII[25]. Il risanamento, dunque, funge tanto da scopo quanto da limite: l’equo contemperamento degli interessi in gioco comporta che il pregiudizio richiesto dall’imprenditore nei confronti dei creditori e dei terzi debba rimanere all’interno del perimetro di quegli atti e/o risultati strettamente indispensabili per la ristrutturazione aziendale[26]. Il pregiudizio subito dai soggetti destinatari non può travalicare in un danno ingiusto[27] e, allo stesso tempo, il debitore non può ottenere un risultato che nemmeno attraverso un giudizio di merito avrebbe conseguito[28]. 
Ferme tali considerazioni di metodo, si può ora passare a una rappresentazione dei vari limiti riconosciuti da dottrina e giurisprudenza. Il primo limite attiene al contenuto della misura richiesta: si ritiene non possa essere concessa una cautela consistente nell’imposizione di un facere al creditore e/o al terzo, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per permettere al debitore di conseguire un esito che gli sarebbe precluso anche in un giudizio di merito e di ottenere una tutela che non rappresenta neppure un’anticipazione dell’eventuale percorso di ristrutturazione[29]. Tale orientamento, tuttavia, non è condivisibile ed è da preferirsi quello che depone per l’ammissibilità di un ordine di tal guisa ove giustificato da prescrizioni di diritto sostanziale, come il ridetto dovere di buona fede[30]. 
È stato poi osservato che i provvedimenti in parola non possano produrre quegli effetti di accertamento e/o costitutivi ordinariamente dipendenti da una pronuncia di merito[31], pur dovendosi precisare come, comunque, ciò non precluda la concessione di misure cautelari che abbiano a oggetto l’accertamento incidenter tantum della situazione di riferimento (e.g., la richiesta al giudice di accertare la regolarità contributiva dell’impresa)[32]. 
Altro limite è quello evidenziato dall’ordinanza in commento: le misure cautelari non possono avere, quale effetto, quello di “creare norme nuove [né] estendere l’applicazione di disposizioni speciali a fattispecie per le quali il legislatore ha deliberatamente optato per una diversa disciplina” né tantomeno possono finire per disapplicare la legge[33]. È infatti innegabile che il perseguimento del buon fine delle trattative e del risanamento dell’impresa debba avvenire nel rigoroso perimetro segnato dal diritto positivo[34]. 

5. La soluzione del Tribunale di Genova 
Ebbene, si hanno ora tutti gli strumenti per verificare la bontà del rigetto da parte del giudice ligure della richiesta cautelare di inibizione all’assemblea dei soci del potere di revocare gli amministratori in carica. Mettendo da parte le pacifiche considerazioni in termini di applicabilità dell’art. 120 bis CCII alla CNC[35], le principali motivazioni alla base del diniego riguardano (a) l’assenza di strumentalità rispetto il buon esito e (b) l’invalicabilità del limite della disapplicazione della legge. 
Con riferimento al punto sub (a), dalla breve esposizione dei fatti emerge che la richiesta era stata avanzata in ragione di presunti tentativi interferenza dei soci e di loro condotte asseritamente “disfunzionali, eccedenti le prerogative loro attribuite dalla legge”, puntualmente obiettate dai soci costituitisi in giudizio, di talché il Tribunale concludeva per la mancanza “[n]el caso di specie [della] “rigida strumentalità con il fine legale di ‘condurre a termine le trattative’”. 
La precisazione “nel caso di specie” è quantomai opportuna: sono, infatti, ipotizzabili situazioni in cui l’inibizione del potere in parola possa risultare funzionale alle trattative e, quindi, al risanamento dell’impresa. Si pensi a una società in cui la gestione sia affidata a un amministratore unico un tempo espressione della maggioranza ma, ora, espressione della sola minoranza, il quale tuttavia sia il solo soggetto a conoscere e coltivare i rapporti commerciali: la sua figura rappresenta un’imprescindibile garanzia per i creditori e, quindi, il risanamento non può che avvenire in sua presenza. In una situazione di tal guisa, immaginare il ricorrere del fumus boni iuris e del periculum in mora è tutto fuorché astratto.  
La sussistenza della strumentalità della misura in parola sarebbe superflua dinanzi all’argomentazione sub (b). Difatti, anche se strumentale, inibire la revoca degli amministratori significherebbe travalicare i principi generali del diritto societario e, quindi, riconoscere al giudice un potere che va ben oltre quello attribuitogli dal giudice: un’ingerenza nella governance societaria finalizzata a “blindare” il percorso di risanamento proposto dall’organo amministrativo privando i soci di un proprio diritto fondamentale[36]. L’ordinanza, quindi, fa corretta applicazione dei ridetti principi tracciati da dottrina e giurisprudenza[37]. 


Note:
[1] Fra i moltissimi contributi, v. G. Bozza, Le misure protettive e cautelari, in Cagnasso-Panzani (a cura di), Crisi di impresa e procedure concorsuali, Milano, 2025, 883 e ss.; S. D’Orsi, Sospensione e revoca degli affidamenti bancari nella composizione negoziata della crisi, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 713 e ss.; A. Carratta, Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 2022; L. Panzani, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Dirittodellacrisi.it; M. Spiotta, Il percorso (“liquido” ma “solido”) della CNC: solo andata o anche ritorno?, in Giur. comm., 2024, 595 e ss.; L. Baccaglini, S. Leuzzi, Su natura, funzione e limiti delle misure protettive e cautelari nel sistema concorsuale (considerazioni a margine di un recente rinvio pregiudiziale e di altre ordinanze), in Dirittodellacrisi.it, 2025; I. Pagni, L. Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l’impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela, in Dirittodellacrisi.it, 2024.
[2] Il D.M. 28 settembre 2021, n. 118 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale, 21 marzo 2023, Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021 conferma il punto: le misure cautelari sono (rectius, devono essere) funzionali alla “protezione delle trattative”.
[3] Così, A. Carratta, loc. cit. e C. Briguglio, La consecutio tra misure protettive e cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata della crisi, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1146 e ss. Secondo L. Panzani, loc. cit., i due istituti (misure protettive e misure cautelari) sono parzialmente sovrapponibili poiché “anche le misure protettive hanno lo scopo di porre un argine contro le azioni o condotte dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle trattative, facendosi riferimento nella definizione dell’art. 2, lett. p) CCII al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
[4] Così I. Pagni, L. Baccaglini, loc. cit. Nel medesimo senso, anche Trib. Milano, 9 dicembre 2025, inedita.
[5] Cfr., L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit
[6] La tesi della non completa analogia tra tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. e quella del Codice della Crisi, già sostenuta da A. Carratta, loc. cit., è stata di recente ripresa da C. Briguglio, op. cit., 114; del medesimo parere anche L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit.
[7] Per la distinzione funzionale tra le due forme cautelari di cui al CCII v. M. Spiotta, op. cit., 605, nt. 47 e G. Federico, La valutazione del giudizio per l’adozione delle misure protettive e cautelari, in Il Fall., 2024, 1608, nt. 12.
[8] E infatti M. Fabiani, Sistema, principi e regole nel diritto della crisi, Roma-Piacenza, 2023, 77, ritiene che la protezione del patrimonio nella CNC funga da “‘moratoria unilaterale’, finalizzata unicamente a cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono avviate”. Efficacemente, M. Spiotta, op. cit., 612 parla di “[u]na sorta di accertamento tecnico preventivo (ATP) per cristallizzare la situazione esistente nel momento in cui vengono avviate le trattative”.
[9] Così L. Panzani, loc. cit. Tale carattere pare essere riconosciuto anche dall’ordinanza in commento, là dove afferma che le misure cautelari “possono riguardare i contratti ed i rapporti pendenti incidendo sulle prestazioni delle parti”.
[10] Trib. Bologna, 22 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[11] Trib. Parma, 10 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[12] Trib. Padova, 13 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[13] Trib. Roma, 23 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Milano, 24 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui è comunque ammissibile una domanda che mira a far accertare giudizialmente la sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva, con vincolo per l’ente previdenziale di rilasciarlo. In senso opposto, oltre a talune pronunce di merito, anche A. Carratta, loc. cit.
[14] Trib. Catania, 25 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[15] Trib. Nola, 15 maggio 2025, in Dirittodellacrisi.it, argomentando che non sarebbero ammissibili quelle misure cautelari che implicano una sproporzionata compressione dei diritti dei creditori o non incidono positivamente sulle trattative, e Trib. Verona, 26 febbraio 2025, in Dirittodellacrisi.it. Ma in senso contrario, ancora, A. Carratta, loc. cit., nonché Trib. Padova, 13 gennaio 2025, cit. Per L. Panzani, loc. cit., la cautela non dovrebbe essere concessa in quanto la segnalazione al di fuori dei casi ammessi sarebbe illegittima.
[16] Come sottolineato da Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit., nel CCII non sono indicati i presupposti per la concessione delle misure de qua, né tantomeno le loro caratteristiche, ma da una lettura sistematica, comunque, si ricava che si applichino le regole tipiche delle cautele civili. Opportunamente, con motivazioni replicabili anche per le misure cautelari, Trib. Salerno, 22 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it precisa che “il requisito del fumus boni iuris della tutela protettiva ex art. 19 CCII non può prescindere, proprio in considerazione della natura dell’istituto della composizione negoziata, dal verificare la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Tale assunto si evince chiaramente dalla lettera normativa dove è chiarito che le misure devono essere “funzionali” al buon esito delle trattative, dalla cui strumentalità rispetto alle soluzioni di risanamento possibili non può dunque prescindersi”.
[17] Così il Tribunale di Genova.
[18] Osservano infatti I. Pagni, M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Dirittodellacrisi.it, 2021, come si richieda al giudice di “cogliere le dinamiche dell’impresa da una prospettiva diversa, non quella del giudice che a posteriori valuta le condotte, ma quella di chi, ex ante, è chiamato a verificare l’utilità di un percorso che dovrebbe restituire valore e benessere collettivo ai consociati e nuove opportunità all’imprenditore”. Con riferimento alla strumentalità sui generis, cfr., esemplificativamente, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit., secondo cui “trattasi di provvedimenti che recano in sé un inedito concetto di strumentalità dell’azione cautelare perché a queste non segue alcun procedimento di merito”. V. anche Trib. Monza, 27 settembre 2025, in Dirittodellacrisi.it, per cui la “strumentalità” delle misure cautelari riguarderebbe la loro capacità di consentire al debitore la soluzione “regolata della crisi proposta” imponendo al creditore un corrispettivo obbligo.
[19] Cfr., Trib. Salerno, 22 febbraio 2024, cit, nonché Trib. Modena, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it, che indica quali elementi sintomatici della concretezza del percorso l’ampia rappresentatività della platea dei creditori disponibili a trattare, l’attestazione di fiducia dell’Esperto, il fatto che la continuità aziendale non risulta distruttiva di valore e la ragionevolezza delle assunzioni economiche alla base del piano. Di recente, v. Trib. Nola, 15 maggio 2025, cit.
[20] Nello stesso senso anche Trib. Avellino, 16 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[21] E difatti Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit. evidenzia come “per la concessione di misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto”. Sottolineano che l’esistenza di un piano sia una condizione necessaria anche Trib. Milano, 25 giugno 2025 in Dirittodellacrisi.it, e Trib. Milano, 24 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[22] Cfr., Trib. Modena, 14 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[23] Esemplificativo di tale ipotesi il provvedimento di Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit., in cui la misura cautelare non è stata concessa vista l’assenza delle garanzie circa l’effettivo apporto della finanza esterna necessaria per il risanamento dell’impresa e di indicazioni sia sul valore dell’immobile sia sui tempi della sua dismissione.
[24] Cfr., paragrafo 6.3 del D.M. 28 settembre 2021, n. 118 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023, Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021. Sebbene talune corti di merito abbiano richiesto all’Esperto valutazioni che riguardano, sostanzialmente, la fattibilità latu sensu del piano di risanamento dell’imprenditore (v. Trib. Brescia, 7 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Treviso, 6 aprile 2023, in Dirittodellacrisi.it), sulla base della lettera del decreto ministeriale è da ritenersi che l’unico compito spettante a tale figura sia quello di illustrare lo stato delle trattative e di esprimersi in ordine alla funzionalità delle misure richieste dal debitore ad assicurarne il buon esito, rimanendogli precluso il sindacato sulla fattibilità economica e/o giuridica del piano di risanamento, il quale è invece proprio del Tribunale. E difatti G. Visaggio, Gli atti e le attività dell’esperto tra potere, controlli e invalidità: una possibile ricostruzione, in Ristrutturazioni Aziendali, 2025 e Trib. Brescia, 15 settembre 2022, in Ristrutturazioni Aziendali, 2022 ritengono correttamente che il giudice non possa limitarsi a prendere atto delle valutazioni dell’Esperto senza poter sindacare la ragionevole prospettiva del risanamento.
[25] In tal senso, M. Spiotta, op. cit., 612.
[26] Osserva, infatti, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit. come “l’equo contemperamento degli interessi cui si è fatto cenno induce a rielaborare il principio del provvedimento cautelare “classico” secondo cui la parte ricorrente non può ottenere in sede cautelare più di quanto potrebbe ottenere all’esito del giudizio di merito, nel senso che non appare ammissibile che con la misura cautelare della composizione negoziata l’imprenditore possa ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione”. Nel senso del testo anche G. Federico, op. cit., 1610.
[27] Difatti, l’unico pregiudizio possibile è il c.d. “pregiudizio giusto”, ossia il pregiudizio giustificato dallo scopo di restituire valore e benessere collettivo ai consociati. L’argomentazione si ricava a contrariis dall’art. 16, comma 4, CCII ove è previsto che l’impresa e il patrimonio debbano essere gestiti “senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori”. A parere di G. Meo, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., 2023, 851, la disposizione è da interpretarsi nel senso che l’intensità del dovere di lealtà e buona fede avrebbe un solo limite: “non fare all’imprenditore quello che non vorresti fosse fatto a te”, ossia “non impedire quel che non ti costa niente o addirittura potrebbe esporti a conseguenze ancor peggiori”. Sul punto, v. anche Trib. Monza, 27 settembre 2025, cit., che correttamente evidenzia come “la natura ‘integrativa’ (art. 1174 c.c.) degli obblighi derivanti dal generale dovere di correttezza e buona fede in tesi non può, tuttavia, determinare un eccessivo sacrificio per la parte cui è imposto e soprattutto deve essere funzionale e necessario alla soluzione concordata proposta”.
[28] Cfr., L. Baccaglini, S. Leuzzi, loc. cit., nonché L. Panzani, loc. cit., il quale, pur condividendo l’assunto, precisa come l’affermazione vada ricalibrata alla luce del fatto che “nelle stesse misure protettive tipiche, la sospensione delle azioni esecutive non coincide con i diritti che potrebbero essere riconosciuti in sede di merito, perché si fonda sulla disciplina peculiare agli strumenti di regolazione della crisi e alla composizione negoziata, che comunque si fondano su requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, da cui seguono effetti predeterminati per legge”.
[29] Cfr., esemplificativamente, Trib. Catania, 25 luglio 2022, cit.; Trib. Modena, 26 dicembre 2022, cit.; Trib. Crotone, 4 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it. Ma v. anche Trib. Milano, 24 gennaio 2025, cit.
[30] A favore dell’ammissibilità, I. Pagni, Il “sistema” delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 280, e S. D’Orsi, op. cit., 721 e ss.
[31] In tal senso, Trib. Roma, 23 settembre 2025, cit.
[32] La precisazione è di L. Panzani, loc. cit.
[33] Cfr., Trib. Milano, 2 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Roma, 23 settembre 2025, cit.
[34] Ancora, L. Panzani, loc. cit., il quale precisa come “talune norme trovano il loro limite nell’apertura della procedura concorsuale”. Si pensi, appunto, all’art. 120 bis, comma 4, CCII oggetto – sebbene indirettamente – dell’ordinanza ligure, il quale prevede una deroga all’ordinario regime di revoca degli amministratori di una società, limitandola “[d]alla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione” ai soli casi in cui sussiste giusta causa e precisando che quest’ultima non possa essere costituita dalla “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge”. Sul punto, per tutti, cfr., S. Leuzzi, L’impatto sistematico dell’art. 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l’accesso allo strumento, in Dirittodellacrisi.it, 2025.
[35] A parere del Tribunale di Genova, infatti, la collocazione della norma e il suo tenore letterale “non lasciano margini di dubbio circa la sua applicabilità esclusiva alle procedure concorsuali di gestione della crisi, quali, in particolare, il concordato preventivo, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, ossia in contesti nei quali il legislatore ha inteso prevedere una tutela rafforzata per evitare, in particolare, ingerenze strutturali. Secondo S. Leuzzi, loc. cit., il riferimento all’omologazione contenuto nel comma 4 determina l’esclusione dal perimetro della norma anche del piano attestato e della convenzione di moratoria. Contra, però, Studio n. 42-2023/I, del Consiglio Nazionale del Notariato, La decisione degli amministratori sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società (art. 120 bis CCII), in Studio N.42-2023/I - La Decisione Degli Amministratori Sull’accesso Agli Strumenti Di Regolazione Della Crisi E Dell’insolvenza Delle Società (art. 120 bis CCII) - Consiglio Nazionale Del Notariato.
[36] Come chiarito dal Tribunale di Genova, infatti, nella CNC è compito del giudice “valutare la serietà del percorso di risanamento intrapreso e delle trattative intavolate, ma non certo quello di selezionare, di fatto imponendolo, uno specifico percorso di risanamento con il rischio che ciò vada a scapito di altre soluzioni che potrebbero essere proposte dagli amministratori espressi da una diversa maggioranza assembleare”.
[37] Per un precedente, comunque non speculare, ma sovrapponibile, v. Trib. Milano, 2 febbraio 2024, in Dirittodellacrisi.it, che ha rigettato l’istanza di inibire al socio di minoranza di una società astrattamente suscettibile di essere sottoposta ad amministrazione straordinaria la possibilità di richiedere l’apertura di tale procedura proprio in ragione dell’impossibilità per la misura cautelare di disapplicare una norma di legge.

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