Ai sensi del CCII, il corretto adempimento dei doveri di vigilanza gravanti sull’organo di controllo nella fase della crisi e dell’insolvenza costituisce presupposto di esonero dalla responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. Tale disposizione è stata profondamente modificata dal Legge 14 marzo 2025 n. 35, con una riforma ispirata ad una ridefinizione della disciplina della responsabilità, nella prospettiva di rendere maggiormente attrattivo l’esercizio della funzione di controllo[37]. L’intervento ha inciso soprattutto sul secondo comma dell’art. 2407 c.c. con l’eliminazione del regime di responsabilità solidale con gli amministratori, e l’introduzione di un limite quantitativo al risarcimento (liability cap).
La riforma non ha invece operato modifiche sul primo comma dell’art. 2407 c.c., che continua a disciplinare la responsabilità del sindaco per fatto proprio. In giurisprudenza è ormai consolidata la distinzione tra “doveri a contenuto specificato” e “doveri a contenuto generale”[38]. I primi ricomprendono gli obblighi espressamente individuati dal legislatore e consentono un accertamento relativamente agevole dell’inadempimento[39], purché sussista il danno causalmente riconducibile alla violazione[40]. In assenza di danno, infatti, si può al più verificare una giusta causa di revoca.
I secondi, invece, riguardano i doveri generali di vigilanza di cui all’art. 2396 quinquies c.c., come novellato dalla Legge capitali, e sono caratterizzati da una scarsa tassatività per quel che concerne le azioni astrattamente configurabili e riconducibili. Con riguardo a tali obblighi, l’accertamento della responsabilità risulta più complesso. La giurisprudenza ha progressivamente recepito i principi della business judgment rule, affermatasi in Italia a seguito della riforma del diritto societario del 2003, escludendo che il giudice possa sostituirsi agli organi sociali nella valutazione del merito delle scelte gestorie degli organi societari[41]. Il controllo, pertanto, dovrà essere di natura intrinseca debole, non potendo il giudice sostituirsi agli amministratori o ai sindaci nella determinazione delle scelte gestorie[42]. Si ritiene, pertanto, necessario evitare ricostruzioni fondate esclusivamente sull’esito dannoso dell’operazione in quanto il procedimento ricostruttivo dovrà basarsi su un giudizio controfattuale[43].
Le principali innovazioni della riforma riguardano il secondo comma dell’art. 2407 c.c. L’eliminazione della responsabilità solidale è finalizzata a evitare che i sindaci siano chiamati a rispondere integralmente di danni imputabili in via prevalente all’attività degli amministratori, considerato che l’organo di controllo non dispone dei medesimi poteri gestori né può ingerirsi nel merito delle scelte imprenditoriali. L’intervento legislativo si fonda, pertanto, sull’esigenza di escludere che la responsabilità dei sindaci possa tradursi in una forma di responsabilità per fatto altrui. Nella stessa direzione si colloca l’introduzione del liability cap, volto a limitare il frequente ricorso, nella prassi, a condanne al risarcimento di importi manifestamente sproporzionati rispetto ai compensi percepiti dai componenti dell’organo di controllo. La riforma intende, inoltre, incentivare la diffusione delle coperture assicurative per la responsabilità civile dei sindaci e favorire una più accurata valutazione del rischio connesso all’assunzione dell’incarico[44].
L’ultima novità consiste nell’adeguare il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci a quello nei confronti dei revisori legali. Per questi ultimi, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 23 marzo 2010 n. 39, il termine è di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato. Una simile difformità di trattamento tra le due categorie professionali, secondo la relazione alla proposta di legge, era ingiustificata tanto più che, frequentemente, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale; di qui la decisione di uniformare le relative discipline, introducendo anche per i sindaci l’analogo termine fisso di decorrenza della prescrizione previsto per i revisori legali. Tale scelta legislativa si confronta con la decisione del 9 maggio 2024 n. 115 della Corte costituzionale, la quale, pur riconoscendo la legittimità della differenziazione tra sindaci e revisori in ragione delle diverse funzioni esercitate, ha precisato che, nelle azioni promosse da creditori e terzi nei confronti del revisore, la prescrizione decorre dall’emersione del danno, secondo i principi generali della responsabilità extracontrattuale, e non dal deposito della relazione di revisione[45]. La nuova previsione legislativa crea un cortocircuito logico che dovrà essere risolto in via interpretativa. Il legislatore predispone un regime di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i sindaci che è pari a quanto statuito per l’azione di responsabilità dei revisori esterni. Tuttavia, la Consulta equipara l’ultimo regime menzionato al vecchio termine di prescrizione previsto dall’art. 2407 del c.c. Attuando, pertanto, un’interpretazione costituzionalmente orientata, il nuovo regime di prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci sarebbe uguale a quello precedente[46].
L’assunto della natura oggettiva della responsabilità dei sindaci nel previgente art. 2407 c.c. non era, tuttavia, univoco. La giurisprudenza ha più volte affermato che il collegio sindacale risponde non per fatto altrui, ma per la violazione dei propri doveri di vigilanza, subordinando la responsabilità all’accertamento dell’illecito degli amministratori, della violazione dei doveri di controllo, del danno e del relativo nesso causale[47]. Nella prassi, però, tale accertamento si è spesso fondato su presunzioni assolute circa l’idoneità dei poteri di controllo a impedire il danno[48]. Tale ricostruzione è stata oggetto di rilievi in dottrina, poiché presuppone un controllo continuo e penetrante, difficilmente conciliabile con il principio di separazione tra funzione gestoria e funzione di vigilanza e con le logiche di efficienza che regolano la corporate governance[49]. Ne deriverebbe una responsabilità fondata su valutazioni ex post e su presunzioni difficilmente superabili, anche in presenza di condotte fraudolente degli amministratori[50].
Con l’obiettivo di porre fine a tali derive interpretative, il legislatore ha rimosso ogni riferimento all’istituto della solidarietà nell’art. 2407 c.c. Se è condivisibile l’esigenza di evitare automatismi risarcitori, non appare altrettanto evidente la necessità di superare un istituto che, ove interpretato in modo rigoroso, consentiva già di graduare la responsabilità dei sindaci sulla base dell’effettiva violazione dei loro doveri. Analogamente, anche l’argomento relativo alla sproporzione tra danno e compenso non sembra di per sé incompatibile con il principio della solidarietà, trattandosi di una conseguenza fisiologica del sistema delle obbligazioni solidali. La diversa intensità della colpa rileva, semmai, solo nei rapporti interni tra i condebitori, ai fini della determinazione del diritto di regresso[51].
L’abrogazione della responsabilità solidale non ha esaurito il dibattito interpretativo. Al contrario, la dottrina si interroga se, nonostante la modifica dell’art. 2407 c.c., possano ancora configurarsi forme di responsabilità concorrente dei sindaci fondate su altre disposizioni dell’ordinamento. In effetti è indubbio che esista una relazione qualificata tra il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione[52]. Entrambi gli organi sociali, difatti, non solo operano nello svolgimento di una comune attività volta alla realizzazione di un interesse comune, ma anche sono accumunati da un rapporto di controllo. Il nesso qualificato fra le posizioni dei sindaci e quelle degli amministratori, pertanto, costituisce un elemento intrinseco al sistema societario in virtù delle funzioni attribuite ai due organi dal legislatore e non oggetto di modifica con il D.Lgs. n. 35/2025.
La riforma non ha eliminato, dunque, la possibilità di una responsabilità concorrente dei sindaci per gli illeciti degli amministratori. Anche nel mutato contesto normativo, infatti, i sindaci continuano a rispondere dell’inosservanza dei propri doveri di vigilanza, con la differenza che il giudice, investito della domanda risarcitoria, è ora chiamato a determinare direttamente la quota di danno imputabile a ciascun soggetto, senza demandarne la ripartizione alla successiva azione di regresso. Se l’obiettivo della novella era quello di recidere ogni collegamento tra responsabilità gestoria e responsabilità sindacale, tale risultato non sembra essere stato integralmente raggiunto.
L’eliminazione della solidarietà, infatti, incide sul regime dell’obbligazione risarcitoria, ma non sulla fonte della responsabilità, che continua a trovare fondamento nell’autonoma violazione dei doveri di vigilanza gravanti sui sindaci. Ne consegue che il medesimo evento dannoso può continuare a integrare, ricorrendone i presupposti, autonome responsabilità in capo tanto agli amministratori quanto all’organo di controllo. Il principale effetto della riforma consiste, piuttosto, nell’escludere che i sindaci possano essere chiamati a rispondere per l’intero del danno imputabile agli amministratori, imponendo al giudice di procedere sin dall’origine alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità[53]. Sembra quasi che il legislatore abbia introdotto una deroga espressa alla generale regola ex art. 2055 c.c.
Ulteriori profili problematici sono stati manifestati sul nuovo metodo di quantificazione del danno in capo ai sindaci. Ci si è, infatti, interrogati se il giudice, al momento della determinazione della condanna, debba limitarsi a verificare la retribuzione indicata nell’atto di nomina oppure se, invece, debba verificare che in concreto gli emolumenti siano stati corrisposti[54]. La questione non è un mero esercizio di stile dottrinale. Infatti, se si aderisse alla seconda teoria, si dovrebbe considerare l’inadempimento della retribuzione dei sindaci come fonte di esonero della responsabilità dell’organo di controllo. Il liability cap ha suscitato, inoltre, dubbi in merito alla sua compatibilità con la Costituzione. Se il collegamento tra limite risarcitorio e compenso del sindaco può trovare una giustificazione nell’azione di responsabilità promossa dalla società, maggiori perplessità emergono con riguardo alle azioni esercitate dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. In effetti, vincolare il risarcimento ad un parametro alla cui determinazione tali soggetti risultano, tendenzialmente estranei potrebbe essere iniquo e irragionevole.
Si potrebbe ipotizzare una riforma nella quale individuare il limite massimo del risarcimento, almeno con riferimento alle azioni promosse da soggetti diversi dalla società, sulla base di parametri oggettivi riferibili alle dimensioni dell’impresa, quali il volume d’affari, l’attivo patrimoniale o l’entità dell’indebitamento. Un criterio di questo tipo consentirebbe di modulare il plafond risarcitorio in relazione alla concreta esposizione economica della società e, conseguentemente, all’entità potenziale del pregiudizio risarcibile[55].
Le criticità individuate dalla dottrina sono state recepite dal legislatore con il D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che, in materia di società quotate, nell’art. 151.2 D.Lgs. 24 febbraio 1998 (d’ora in poi T.u.f.) ha reintrodotto una forma di responsabilità di natura solidale in luogo di quanto statuito nel comma 2 dell’art. 2407. Tale modifica è stata giustificata dalle potenziali sottovalutazioni del rischio effettivo o in un minor impegno da parte dell’organo di controllo. Fin dai primi commenti, parte della dottrina non ha mancato di osservare come tali criticità possano riverberarsi anche nelle società non quotate, in quanto l’attività di controllo risulta egualmente tecnica e complessa[56].