È soprattutto la disciplina degli esiti a mostrare che la composizione negoziata non è costruita secondo una logica binaria di successo o insuccesso. La riformulazione dell’art. 23 CCII rafforza una lettura funzionale: il percorso non deve necessariamente sfociare in un accordo negoziale chiuso al proprio interno, perché può esaurire utilmente la propria funzione anche preparando l’accesso a uno strumento diverso, purché la soluzione individuata sia coerente con la situazione dell’impresa e con quanto emerso nelle trattative.
Il successo della composizione non coincide, perciò, con una determinata forma dell’esito, ma con la capacità del percorso di condurre a una risposta non meramente dilatoria e ragionevolmente adeguata alla crisi[17].
Occorre, in questa prospettiva, distinguere la conclusione delle trattative dalla chiusura del procedimento e, ancora, dall’archiviazione dell’istanza. L’archiviazione è l’atto che pone termine alla vicenda procedimentale, ma non ogni archiviazione esprime il medesimo significato sul piano funzionale. Una cosa è la chiusura che segue a trattative svolte e a un esito individuato; altra cosa è l’arresto determinato dall’assenza, originaria o sopravvenuta, di concrete prospettive di risanamento o da condizioni che rendono inutile la prosecuzione. Tenere distinti questi piani evita di confondere l’esito delle trattative con il mero dato formale della chiusura e consente di comprendere perché la relazione finale assuma contenuti e conseguenze differenti a seconda del modo in cui il percorso è giunto al termine[18].
L’art. 23 costruisce, inoltre, due livelli di uscita che non sono gerarchicamente ordinati. Il primo comma raccoglie soluzioni nelle quali la regolazione resta essenzialmente affidata al consenso e non richiede, in quanto tale, l’omologazione giudiziale; il secondo mette la composizione negoziata in comunicazione con strumenti dotati di un diverso grado di formalizzazione, controllo o capacità conformativa. La differenza tra i due livelli è strutturale e funzionale, non assiologica. Le soluzioni del primo comma sono fisiologiche quando il consenso disponibile sia sufficiente; quelle del secondo sono altrettanto coerenti con la funzione del percorso quando la struttura del passivo, il dissenso o gli effetti ricercati rendano necessario un passaggio ulteriore.
La prima soluzione negoziale, il contratto concluso con uno o più creditori o parti interessate idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni, rivela bene il carattere selettivo della disciplina. Il legislatore non tipizza il contenuto del contratto, ma ne qualifica la funzione. Il riferimento ai due anni non può essere ridotto alla mera sopravvivenza formale dell’impresa: richiede che l’accordo si collochi entro una traiettoria credibile di continuità, capace di incidere sulle cause dello squilibrio e non soltanto di rinviarne gli effetti. La flessibilità negoziale è dunque compensata da un criterio sostanziale di serietà della soluzione[19].
Diversa è la funzione della convenzione di moratoria. Essa non è necessariamente destinata a realizzare da sola il riequilibrio definitivo, ma può creare uno spazio temporale entro il quale l’impresa stabilizza i rapporti con una categoria di creditori e prepara misure ulteriori. Proprio per questo, la sua fisiologia non coincide con la definitività: una soluzione temporanea può costituire un esito coerente della composizione se preserva valore e mantiene aperta una concreta prospettiva di risanamento. Ciò che occorre evitare è che la moratoria si trasformi in una semplice sospensione del problema, priva di un progetto evolutivo sottostante[20].
Ancora diversa è la figura dell’accordo sottoscritto anche dall’esperto. Qui l’autonomia privata riceve una particolare qualificazione dal fatto che la soluzione è maturata all’interno della composizione negoziata e che l’esperto vi appone la propria sottoscrizione. Sarebbe, però, improprio trasformare l’esperto in un attestatore occulto. Egli non certifica la veridicità dei dati e non formula un’attestazione tecnica di fattibilità; rende, piuttosto, riconoscibile che l’accordo è il risultato di un percorso serio, trasparente e coerente e che la soluzione appare ragionevolmente idonea a inserirsi nel risanamento. La protezione che l’ordinamento collega a tale accordo trova, quindi, la propria legittimazione nella qualità del processo dal quale esso promana[21].
Questo profilo conduce a una considerazione più generale. Le misure premiali, le esenzioni e, più in generale, la stabilizzazione degli effetti non sono un premio astratto alla mera apertura della composizione negoziata. Presuppongono un nesso tra gli atti compiuti, la strategia di risanamento e la correttezza del percorso. Quanto più l’ordinamento attenua il controllo giudiziale preventivo, tanto più acquista rilievo la tracciabilità delle scelte, la qualità delle informazioni e la possibilità di ricostruire ex post la coerenza della gestione. La stabilità degli effetti è, in questa prospettiva, il riflesso della serietà del percorso, non un automatismo.
Il secondo comma dell’art. 23 conferma che il passaggio a uno strumento ulteriore non costituisce un fallimento della composizione negoziata. Piano attestato, accordi di ristrutturazione e gli altri strumenti di regolazione ai quali il debitore può accedere all’esito o nel corso delle trattative possono raccogliere e formalizzare il patrimonio informativo, relazionale e negoziale già maturato. La composizione opera in questi casi come incubatore della soluzione: consente di misurare il consenso, delimitare il dissenso, modificare il piano e individuare il livello di regolazione necessario. Il rapporto tra primo e secondo comma è quindi di continuità funzionale, non di alternativa rigida[22].
La relazione finale dell’esperto rappresenta il punto nel quale questa continuità diviene visibile. Il nuovo modello contenuto nell’Allegato 5 al decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 rende particolarmente chiaro che non si tratta di un semplice resoconto cronologico, né di un documento destinato soltanto a certificare la fine dell’incarico. La relazione è chiamata a ricostruire le fasi del percorso, le iniziative assunte dall’imprenditore, le informazioni raccolte, l’atteggiamento dei creditori, l’evoluzione delle prospettive di risanamento e le ragioni che hanno condotto all’esito raggiunto. Se la check-list disciplina la costruzione progressiva del piano e il protocollo regola lo svolgimento delle trattative, la relazione finale rende verificabile ex post il modo in cui quel metodo è stato concretamente applicato. Essa svolge, in questo senso, una funzione di tracciabilità e di accountability del percorso: traduce l’esperienza negoziale in una rappresentazione giuridicamente spendibile all’esterno e consente di comprendere non soltanto quale soluzione sia stata scelta, ma come e perché vi si sia giunti.
È qui che può essere ulteriormente precisato il ruolo dell’esperto come garante del percorso e non del risultato. L’ordinamento non gli chiede di assicurare che il risanamento avrà successo; gli chiede che il giudizio espresso sia il prodotto di un’istruttoria seria, di un confronto effettivo e di una valutazione coerente con le informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. La differenza rispetto all’attestatore è netta: quest’ultimo svolge il controllo tecnico richiesto dal singolo strumento; l’esperto restituisce la qualità e la coerenza del processo che ha preceduto la soluzione. Proprio per questo, una relazione finale stereotipata o meramente assertiva indebolisce non soltanto la conoscibilità dell’esito, ma la stessa tenuta degli effetti che il sistema ricollega al percorso.
Considerate nel loro insieme, le innovazioni del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 rendono più nitido il nesso tra costruzione della soluzione ed esiti della composizione negoziata. La check-list organizza metodicamente la formazione del piano; la Sezione II-bis proietta quel metodo oltre la composizione negoziata; l’Allegato 5 rende ricostruibile, al termine delle trattative, il percorso effettivamente seguito. Ne emerge una sequenza unitaria nella quale informazione, diagnosi, strategia, monitoraggio, negoziazione e scelta dello strumento non sono adempimenti giustapposti, ma momenti di uno stesso processo. La fase di uscita non è, dunque, un’appendice del percorso: è il momento nel quale la qualità del metodo seguito diviene conoscibile e può assumere rilievo per la stabilizzazione degli effetti e per l’eventuale accesso agli strumenti successivi[23].
Questa lettura consente, infine, di evitare due opposti errori. Il primo sarebbe considerare le soluzioni negoziali del comma 1 come gli unici esiti realmente positivi, relegando gli strumenti del comma 2 al rango di fallback concorsuale. Il secondo sarebbe dissolvere ogni differenza tra composizione negoziata e strumenti successivi, come se il percorso fosse già esso stesso una procedura di regolazione. La composizione conserva, invece, una sua specificità: prepara, seleziona e qualifica la soluzione senza assorbirla. Proprio per questo può costituire una porta d’accesso privilegiata pur restando, salvo ipotesi particolari, una porta che l’imprenditore non è obbligato ad attraversare[24].