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Saggio

La composizione negoziata come «porta d’accesso» agli strumenti di ristrutturazione preventiva*

Stefania Pacchi, Ordinario di diritto commerciale Università di Siena - Cattedra d’eccellenza Universidad Carlos III, Madrid

29 Ottobre 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il presente articolo esamina la composizione negoziata della crisi quale via d’accesso funzionale agli strumenti di ristrutturazione preventiva previsti dal quadro normativo italiano in materia di insolvenza. Più che configurarsi come una fase preliminare obbligatoria, essa offre un contesto regolamentato in cui è possibile valutare lo stato di difficoltà finanziaria, condurre trattative con i creditori e definire e verificare progressivamente una strategia di ristrutturazione. L’analisi prende inoltre in considerazione l’impatto del decreto dirigenziale 23 aprile 2026, che consolida ulteriormente tale funzione metodologica, nonché il rapporto tra la composizione negoziata e i suoi possibili esiti, incluso il concordato semplificato. L’articolo sostiene che il significato più ampio della composizione negoziata risieda nel riconcepire la gestione della crisi come un processo anticipatorio fondato su informazione, negoziazione, proporzionalità e sulla scelta consapevole dello strumento di ristrutturazione più idoneo.

This article explores negotiated crisis composition (composizione negoziata) as a functional gateway to preventive restructuring tools within the Italian insolvency framework. Rather than constituting a mandatory preliminary stage, it provides a regulated environment in which financial distress can be assessed, negotiations with creditors conducted, and a restructuring strategy progressively shaped and tested. The analysis also considers the impact of the Directorial Decree of 23 April 2026, which further consolidates this methodological function, as well as the relationship between negotiated composition and its possible outcomes, including the simplified composition with creditors (concordato semplificato). The article argues that the broader significance of negotiated composition lies in recasting crisis management as an anticipatory process grounded in information, negotiation, proportionality and an informed selection of the most appropriate restructuring tool.
Riproduzione riservata
1 . Premessa. La gestione anticipata della crisi e il problema dell’accesso
La riflessione sulla composizione negoziata può essere collocata entro un mutamento più ampio, che riguarda non tanto il catalogo degli strumenti quanto il tempo nel quale il diritto della crisi comincia a operare. Per lungo tempo il diritto concorsuale è stato costruito attorno a una logica prevalentemente reattiva: la crisi acquistava rilievo giuridico pieno quando si traduceva nell’insolvenza o, comunque, quando l’impresa varcava la soglia di una procedura. Il baricentro era il procedimento giudiziale, chiamato a governare una disfunzione ormai emersa e spesso già consolidata. La progressiva affermazione della ristrutturazione preventiva ha modificato questa prospettiva: l’interesse dell’ordinamento si sposta verso la fase nella quale le difficoltà possono essere percepite, comprese e affrontate prima di divenire irreversibili[1]. 
È in questo arretramento temporale che il diritto, per usare un’espressione già adoperata, «entra nell’impresa». Non vi entra, però, per sottrarre all’imprenditore la gestione o per anticipare la procedura, bensì per conformare il modo in cui la difficoltà viene riconosciuta e affrontata. La crisi cessa così di essere soltanto un fatto economico sul quale il diritto interviene a posteriori e diviene uno spazio nel quale operano, già prima della procedura, regole di organizzazione, informazione, comportamento e responsabilità. Il passaggio dalla crisi d’impresa all’impresa in crisi esprime precisamente questa trasformazione: accanto alla dimensione oggettiva dello squilibrio emerge il soggetto che quello squilibrio deve leggere, governare e, se possibile, superare[2]. 
La nozione di «gestione anticipata» della crisi non identifica, quindi, un nuovo istituto, né coincide con l’emersione precoce intesa come mero anticipo cronologico della procedura. Designa piuttosto un sistema nel quale organizzazione dell’impresa, rilevazione degli squilibri, regole di comportamento e strumenti di reazione sono collegati tra loro. Gli artt. 3 e 4 CCII stanno, non casualmente, all’inizio del Codice: il primo impone all’imprenditore di predisporre assetti e misure idonei alla tempestiva rilevazione della crisi e alla pronta assunzione delle iniziative conseguenti; il secondo presidia il modo in cui debitore, creditori e parti interessate devono comportarsi durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi. La crisi entra, così, nel diritto attraverso doveri organizzativi e relazionali che preparano e condizionano la successiva scelta dello strumento. 
In questa architettura la composizione negoziata occupa un punto particolarmente significativo. Essa è il luogo nel quale la rilevazione dello squilibrio si trasforma in confronto organizzato con i creditori e nel quale viene verificata, in concreto, la possibilità di risanamento. L’imprenditore conserva la gestione; l’esperto facilita le trattative e presidia il metodo del confronto; l’autorità giudiziaria interviene soltanto quando siano richieste protezioni o autorizzazioni che non potrebbero essere conseguite per via meramente negoziale. Il diritto non resta più sulla soglia dell’impresa in attesa dell’insolvenza: entra nella crisi mentre essa è ancora oggetto di valutazione, dialogo e scelta. 
Da qui l’immagine della composizione negoziata come «porta d’accesso» agli strumenti di ristrutturazione preventiva. L’immagine richiede, tuttavia, una precisazione. La composizione negoziata non è, per la generalità degli strumenti, un passaggio imposto: il debitore può accedere direttamente a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione, al PRO o al concordato preventivo quando ne ricorrano i presupposti. Lo stesso art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII afferma che gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza «possono» essere preceduti dalla composizione negoziata. La porta è dunque, salvo ipotesi particolari, una soglia privilegiata e non obbligata: il luogo nel quale l’impresa può entrare nel diritto della crisi prima di selezionare la forma giuridica definitiva della regolazione[3]. 
È proprio questa non necessarietà a rendere interessante la funzione dell’istituto. Se la composizione negoziata fosse soltanto l’antecedente obbligatorio di altri strumenti, il problema sarebbe essenzialmente procedurale. Poiché, invece, l’ordinamento consente anche l’accesso diretto alle soluzioni strutturate, occorre chiedersi quale specifica funzione svolga il passaggio attraverso la composizione negoziata. La risposta non risiede nella creazione di un ulteriore strumento di regolazione, ma nella costruzione del contesto informativo e relazionale nel quale la soluzione viene verificata e, talvolta, già in larga parte formata. La composizione negoziata è quindi «porta d’accesso» in senso funzionale prima ancora che cronologico.
2 . Dall’allerta alla composizione negoziata: genesi e natura dell’istituto
La genesi della composizione negoziata rende evidente questo cambiamento. Il disegno originario del Codice della crisi affidava la tempestiva emersione delle difficoltà a un sistema di allerta fortemente strutturato, nel quale segnalazioni interne ed esterne avrebbero dovuto condurre l’imprenditore verso un percorso istituzionale di composizione assistita. Quel modello muoveva dalla convinzione, tutt’altro che infondata, che una delle ragioni del fallimento dei tentativi di risanamento risiedesse nella tardività con la quale l’imprenditore riconosce la crisi. La risposta normativa, tuttavia, accentuava l’elemento dell’attivazione eteronoma e rischiava di trasformare l’emersione anticipata in un fattore di stigmatizzazione, proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario preservare fiducia, continuità dei rapporti e valore aziendale[4]. 
La pandemia ha accelerato una revisione già maturata sul piano europeo. La Raccomandazione della Commissione del 2014 aveva indicato l’esigenza di consentire alle imprese sane in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce; la Direttiva (UE) 2019/1023 ha poi costruito la prevenzione attorno a due direttrici complementari: strumenti di allerta capaci di segnalare la necessità di agire senza indugio e quadri di ristrutturazione preventiva accessibili quando sussista una probabilità di insolvenza, con un coinvolgimento dell’autorità giudiziaria limitato a quanto necessario e proporzionato. Il diritto europeo non impone, dunque, un’unica forma procedurale, ma richiede che esista uno spazio utile per intervenire prima dell’insolvenza irreversibile[5]. 
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e poi trasfusa nel Codice, traduce questa esigenza in un istituto che sostituisce alla logica dell’allerta coercitiva quella dell’attivazione volontaria, assistita e riservata. L’imprenditore non viene trascinato in un procedimento destinato ex ante a sfociare in una procedura; chiede la nomina di un esperto indipendente affinché agevoli le trattative con i creditori e con le altre parti interessate quando il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. L’accesso non determina spossessamento, non apre il concorso, non cristallizza il passivo e non produce, di per sé, effetti sulla generalità dei creditori. È questo il primo dato che impedisce di assimilare la composizione negoziata alle procedure concorsuali[6]. 
La qualificazione dell’istituto ha, non a caso, suscitato un dibattito nel quale il lessico non è neutro. La formula del «percorso», largamente utilizzata sin dall’introduzione dell’istituto, sottolinea flessibilità, volontarietà e distanza dalla concorsualità. In altra occasione ho parlato anche di un particolare setting, di un «luogo» o ambiente regolativo nel quale autonomia e diritto si incontrano. Si tratta di immagini che colgono bene la funzione dell’istituto, ma che non escludono una sua dimensione procedimentale: vi è un atto di iniziativa, vi è la nomina di un soggetto terzo, vi sono regole di comportamento e scansioni temporali, possono innestarsi procedimenti giudiziali incidentali e vi è una fase conclusiva. Ciò che va evitato è, semmai, il passaggio improprio da procedimento a procedura concorsuale[7]. 
La dimensione procedimentale consente di spiegare meglio ciò che accade durante le trattative. In esse emergono situazioni interinali, obblighi informativi e doveri di condotta che non possono essere ridotti alla pura autonomia privata. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, gestire l’impresa secondo i criteri dettati dall’art. 21 CCII e informare preventivamente l’esperto degli atti e dei pagamenti suscettibili di incidere sulla coerenza del risanamento; i creditori, a loro volta, sono chiamati a una partecipazione leale e sollecita. La negoziazione è autonoma quanto alla ricerca dell’accordo, ma non è uno spazio anomico: il diritto ne disciplina il metodo[8]. 
In questo senso, la composizione negoziata si colloca in una zona intermedia tra mercato e giurisdizione. Non è uno spazio rimesso alla sola autonomia delle parti, perché l’ordinamento ne fissa presupposti, doveri e verifiche e vi introduce un presidio di terzietà; non è una procedura concorsuale, perché la soluzione resta affidata all’autonomia negoziale e l’intervento giudiziale è eventuale e selettivo. È proprio questa collocazione di confine a renderla funzionale alla gestione anticipata: consente al diritto di entrare nell’impresa senza sostituirsi all’impresa. 
3 . La composizione negoziata come laboratorio della regolazione anticipata
La funzione della composizione negoziata si coglie mettendola in rapporto con gli altri segmenti della gestione anticipata. Gli assetti adeguati e gli strumenti di allerta servono a far emergere le difficoltà; la composizione negoziata appartiene già alla fase della reazione, ma resta anteriore alla scelta definitiva di uno strumento di regolazione. Essa rappresenta il punto di cerniera nel quale il dato interno all’impresa - lo squilibrio rilevato - diventa materia di interlocuzione con i soggetti il cui consenso, comportamento o apporto è necessario per il risanamento. Per questo può essere definita il «laboratorio della regolazione»: non produce necessariamente la soluzione, ma è il luogo nel quale essa viene costruita, sottoposta a prova e, se del caso, trasformata[9]. 
Il primo apporto del percorso è conoscitivo. L’istanza di accesso presuppone un patrimonio documentale e informativo; l’esperto deve comprendere le cause dello squilibrio e verificare se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; il confronto con i creditori costringe l’impresa a misurare le proprie ipotesi sulla reazione dei soggetti che dovrebbero sostenerle. Il piano non è, in questa fase, un prodotto chiuso consegnato ai creditori per l’adesione, ma tende a costruirsi progressivamente e ad affinarsi nel corso delle trattative. L’aggiornamento del protocollo e della check-list del 2026 insiste proprio sulla progressività della costruzione del piano, sulla verifica degli scostamenti e sulla tracciabilità delle interlocuzioni[10]. 
Il secondo apporto è relazionale. La crisi, soprattutto quando si manifesta attraverso tensioni finanziarie, deteriora rapidamente i rapporti con banche, fornitori, lavoratori, soci e controparti strategiche. Il creditore che non dispone di informazioni attendibili è portato a proteggere la propria posizione individuale; l’imprenditore, a sua volta, può essere tentato di ritardare il confronto sino a quando le alternative si siano drasticamente ridotte. La composizione negoziata crea uno spazio nel quale l’interlocuzione è assistita da un terzo indipendente e sottoposta a regole di correttezza e buona fede. Non elimina il conflitto di interessi, ma ne disciplina l’emersione e cerca di impedirne la trasformazione immediata in conflitto esecutivo[11]. 
Il terzo apporto riguarda la selezione delle alternative. Il risanamento non è un esito presupposto: è l’oggetto di una verifica che accompagna l’intero percorso. La composizione negoziata può confermare la praticabilità di un progetto industriale e finanziario; può mostrare che quel progetto richiede strumenti più incisivi di quelli inizialmente immaginati; può, infine, condurre alla constatazione che non vi siano più condizioni per una soluzione conservativa. In ciascuno di questi casi essa assolve una funzione utile, perché consente di verificare in tempo la praticabilità delle opzioni e riduce il rischio che uno strumento venga scelto soltanto per guadagnare tempo[12]. 
La finalità ultima del percorso non è, quindi, la conclusione di un accordo in sé, ma la maturazione di una scelta imprenditoriale consapevole. Informazione, negoziazione e scelta non costituiscono tre funzioni separate: la qualità dell’informazione condiziona la qualità del confronto; l’andamento del confronto restituisce informazioni sulla sostenibilità del piano; entrambe incidono sulla forma giuridica con cui la soluzione potrà essere stabilizzata. La composizione negoziata opera, così, come cerniera funzionale tra la spontaneità del mercato e la regolazione strutturata, trasformando la negoziazione economica in cooperazione giuridicamente orientata[13]. 
È in questo circuito che l’esperto assume una posizione peculiare. Non decide, non amministra l’impresa, non autorizza gli atti e non sostituisce i creditori nelle loro valutazioni. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 consente, tuttavia, di precisare ulteriormente la sua funzione. Quanto più la costruzione del piano si configura come un processo progressivo, fondato sulla qualità dell’informazione, sulla diagnosi delle cause della crisi, sulla verifica delle strategie e sul confronto con le parti interessate, tanto più l’esperto è chiamato a presidiare non il contenuto della scelta imprenditoriale, ma la correttezza del metodo attraverso il quale quella scelta viene formata. Dire che egli esercita un controllo richiede dunque cautela: non si tratta di un controllo organico, autorizzativo o sostitutivo, né di una funzione assimilabile a quella dell’attestatore. È piuttosto un presidio funzionale, informativo e valutativo, che può essere descritto come garanzia procedimentale del percorso. L’esperto non garantisce il risultato del risanamento; rende verificabile la coerenza del processo che conduce alla costruzione della soluzione. 
La composizione negoziata può allora essere letta come un meccanismo di progressiva giuridicizzazione della crisi. L’ordinamento non impone subito una soluzione, ma disciplina il modo in cui essa viene cercata. È qui che il diritto entra nell’impresa: non per sostituire la scelta economica con una scelta giuridica, ma per imporre che quella scelta si formi all’interno di un metodo fatto di informazione, confronto, coerenza e responsabilità. La composizione negoziata non è, dunque, una procedura minore né una semplice mediazione; è il luogo nel quale la crisi economica viene tradotta in un problema di regolazione[14].
4 . La composizione negoziata come porta d’accesso agli strumenti di ristrutturazione preventiva
Su queste basi può essere precisata la tesi della «porta d’accesso». Se per accesso si intende il momento formale nel quale viene depositata una domanda di omologazione o di apertura di uno strumento, la composizione negoziata resta esterna a molti degli strumenti di regolazione e non è, per essi, una condizione necessaria. Se, invece, si guarda al processo attraverso il quale l’impresa passa dalla rilevazione dello squilibrio alla selezione della risposta giuridica, il percorso negoziale può costituire il primo segmento di una sequenza unitaria. È qui che si forma il patrimonio informativo, si misura la disponibilità dei creditori, si verifica la risanabilità e si comprende se l’autonomia privata sia sufficiente o se occorra uno strumento capace di produrre effetti ulteriori. 
La formula «porta d’accesso» non allude, dunque, a una gerarchia legale tra gli strumenti. Allude alla possibilità che la composizione negoziata operi come luogo di pre-selezione, preparazione e orientamento. In un sistema che conosce soluzioni diverse per struttura e intensità dell’intervento pubblico, l’istituto consente di verificare quale livello di regolazione sia proporzionato alla concreta conformazione della crisi. È la logica graduata già descritta altrove: non una scala rigida dal meno al più coattivo, ma un continuum nel quale il grado di autonomia, consenso, controllo tecnico e intervento giudiziale varia in relazione alla reversibilità della crisi e alla struttura del dissenso[15]. 
Il passaggio attraverso la composizione può incidere anche sul modo in cui lo strumento successivo viene costruito. Le informazioni sono già state raccolte e messe alla prova; le posizioni dei principali creditori sono emerse; talune condizioni del risanamento possono essere state concordate; le eventuali misure protettive hanno consentito di preservare il tempo necessario alla trattativa; le autorizzazioni giudiziali possono aver reso possibili finanziamenti o trasferimenti funzionali alla continuità. 
Lo strumento successivo non nasce, quindi, necessariamente da zero. Può rappresentare la formalizzazione o la stabilizzazione giuridica di una soluzione che si è formata, almeno in parte, nella fase negoziale. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 offre oggi un ulteriore argomento in questa direzione. La nuova Sezione II-bis della check-list estende agli strumenti di regolazione della crisi una metodologia di costruzione del piano maturata all’interno della composizione negoziata. Le esigenze informative, organizzative e valutative che precedono il risanamento vengono così considerate indipendenti dalla veste giuridica destinata ad attuarlo: prima vengono la diagnosi, la strategia, la costruzione delle proiezioni, la verifica della sostenibilità e il confronto con l’alternativa liquidatoria; soltanto dopo viene la scelta dello strumento. 
Il piano precede logicamente lo strumento e ne condiziona la scelta. In questo senso, la composizione negoziata non è soltanto una possibile anticamera degli strumenti successivi, ma il luogo nel quale è stata elaborata e sperimentata una metodologia che il decreto dirigenziale del 2026 tende ormai a generalizzare all’intero diritto del risanamento. 
La composizione negoziata svolge, sotto questo profilo, una funzione selettiva senza attribuire all’esperto alcun potere di scelta in luogo dell’imprenditore. È la dinamica delle trattative a selezionare. Una soluzione puramente consensuale può essere sufficiente quando non occorrono effetti verso soggetti estranei; un accordo di ristrutturazione può rendersi opportuno quando occorre consolidare il consenso e, ricorrendone i presupposti, estenderne gli effetti; il PRO o il concordato preventivo possono diventare necessari quando la struttura del passivo e del dissenso richiede una regolazione per classi e un intervento giudiziale più intenso. La composizione negoziata non predetermina la risposta: rende la scelta meno astratta e più aderente alla struttura effettiva della crisi. 
In ciò si coglie la differenza tra tempestività e precipitazione. Gestire anticipatamente la crisi non significa scegliere precocemente una procedura; significa creare in tempo utile le condizioni per scegliere. Il valore della composizione negoziata risiede precisamente nella possibilità di separare il momento in cui l’impresa entra in un contesto giuridicamente regolato dal momento in cui decide di utilizzare uno specifico strumento. L’anticipazione è utile se amplia lo spazio delle alternative; diviene controproducente se si risolve nella mera anticipazione della proceduralizzazione[16]. 
5 . Gli esiti della composizione negoziata: dalla qualità del percorso alla forma della soluzione
È soprattutto la disciplina degli esiti a mostrare che la composizione negoziata non è costruita secondo una logica binaria di successo o insuccesso. La riformulazione dell’art. 23 CCII rafforza una lettura funzionale: il percorso non deve necessariamente sfociare in un accordo negoziale chiuso al proprio interno, perché può esaurire utilmente la propria funzione anche preparando l’accesso a uno strumento diverso, purché la soluzione individuata sia coerente con la situazione dell’impresa e con quanto emerso nelle trattative. 
Il successo della composizione non coincide, perciò, con una determinata forma dell’esito, ma con la capacità del percorso di condurre a una risposta non meramente dilatoria e ragionevolmente adeguata alla crisi[17]. 
Occorre, in questa prospettiva, distinguere la conclusione delle trattative dalla chiusura del procedimento e, ancora, dall’archiviazione dell’istanza. L’archiviazione è l’atto che pone termine alla vicenda procedimentale, ma non ogni archiviazione esprime il medesimo significato sul piano funzionale. Una cosa è la chiusura che segue a trattative svolte e a un esito individuato; altra cosa è l’arresto determinato dall’assenza, originaria o sopravvenuta, di concrete prospettive di risanamento o da condizioni che rendono inutile la prosecuzione. Tenere distinti questi piani evita di confondere l’esito delle trattative con il mero dato formale della chiusura e consente di comprendere perché la relazione finale assuma contenuti e conseguenze differenti a seconda del modo in cui il percorso è giunto al termine[18]. 
L’art. 23 costruisce, inoltre, due livelli di uscita che non sono gerarchicamente ordinati. Il primo comma raccoglie soluzioni nelle quali la regolazione resta essenzialmente affidata al consenso e non richiede, in quanto tale, l’omologazione giudiziale; il secondo mette la composizione negoziata in comunicazione con strumenti dotati di un diverso grado di formalizzazione, controllo o capacità conformativa. La differenza tra i due livelli è strutturale e funzionale, non assiologica. Le soluzioni del primo comma sono fisiologiche quando il consenso disponibile sia sufficiente; quelle del secondo sono altrettanto coerenti con la funzione del percorso quando la struttura del passivo, il dissenso o gli effetti ricercati rendano necessario un passaggio ulteriore. 
La prima soluzione negoziale, il contratto concluso con uno o più creditori o parti interessate idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni, rivela bene il carattere selettivo della disciplina. Il legislatore non tipizza il contenuto del contratto, ma ne qualifica la funzione. Il riferimento ai due anni non può essere ridotto alla mera sopravvivenza formale dell’impresa: richiede che l’accordo si collochi entro una traiettoria credibile di continuità, capace di incidere sulle cause dello squilibrio e non soltanto di rinviarne gli effetti. La flessibilità negoziale è dunque compensata da un criterio sostanziale di serietà della soluzione[19]. 
Diversa è la funzione della convenzione di moratoria. Essa non è necessariamente destinata a realizzare da sola il riequilibrio definitivo, ma può creare uno spazio temporale entro il quale l’impresa stabilizza i rapporti con una categoria di creditori e prepara misure ulteriori. Proprio per questo, la sua fisiologia non coincide con la definitività: una soluzione temporanea può costituire un esito coerente della composizione se preserva valore e mantiene aperta una concreta prospettiva di risanamento. Ciò che occorre evitare è che la moratoria si trasformi in una semplice sospensione del problema, priva di un progetto evolutivo sottostante[20]. 
Ancora diversa è la figura dell’accordo sottoscritto anche dall’esperto. Qui l’autonomia privata riceve una particolare qualificazione dal fatto che la soluzione è maturata all’interno della composizione negoziata e che l’esperto vi appone la propria sottoscrizione. Sarebbe, però, improprio trasformare l’esperto in un attestatore occulto. Egli non certifica la veridicità dei dati e non formula un’attestazione tecnica di fattibilità; rende, piuttosto, riconoscibile che l’accordo è il risultato di un percorso serio, trasparente e coerente e che la soluzione appare ragionevolmente idonea a inserirsi nel risanamento. La protezione che l’ordinamento collega a tale accordo trova, quindi, la propria legittimazione nella qualità del processo dal quale esso promana[21]. 
Questo profilo conduce a una considerazione più generale. Le misure premiali, le esenzioni e, più in generale, la stabilizzazione degli effetti non sono un premio astratto alla mera apertura della composizione negoziata. Presuppongono un nesso tra gli atti compiuti, la strategia di risanamento e la correttezza del percorso. Quanto più l’ordinamento attenua il controllo giudiziale preventivo, tanto più acquista rilievo la tracciabilità delle scelte, la qualità delle informazioni e la possibilità di ricostruire ex post la coerenza della gestione. La stabilità degli effetti è, in questa prospettiva, il riflesso della serietà del percorso, non un automatismo. 
Il secondo comma dell’art. 23 conferma che il passaggio a uno strumento ulteriore non costituisce un fallimento della composizione negoziata. Piano attestato, accordi di ristrutturazione e gli altri strumenti di regolazione ai quali il debitore può accedere all’esito o nel corso delle trattative possono raccogliere e formalizzare il patrimonio informativo, relazionale e negoziale già maturato. La composizione opera in questi casi come incubatore della soluzione: consente di misurare il consenso, delimitare il dissenso, modificare il piano e individuare il livello di regolazione necessario. Il rapporto tra primo e secondo comma è quindi di continuità funzionale, non di alternativa rigida[22]. 
La relazione finale dell’esperto rappresenta il punto nel quale questa continuità diviene visibile. Il nuovo modello contenuto nell’Allegato 5 al decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 rende particolarmente chiaro che non si tratta di un semplice resoconto cronologico, né di un documento destinato soltanto a certificare la fine dell’incarico. La relazione è chiamata a ricostruire le fasi del percorso, le iniziative assunte dall’imprenditore, le informazioni raccolte, l’atteggiamento dei creditori, l’evoluzione delle prospettive di risanamento e le ragioni che hanno condotto all’esito raggiunto. Se la check-list disciplina la costruzione progressiva del piano e il protocollo regola lo svolgimento delle trattative, la relazione finale rende verificabile ex post il modo in cui quel metodo è stato concretamente applicato. Essa svolge, in questo senso, una funzione di tracciabilità e di accountability del percorso: traduce l’esperienza negoziale in una rappresentazione giuridicamente spendibile all’esterno e consente di comprendere non soltanto quale soluzione sia stata scelta, ma come e perché vi si sia giunti. 
È qui che può essere ulteriormente precisato il ruolo dell’esperto come garante del percorso e non del risultato. L’ordinamento non gli chiede di assicurare che il risanamento avrà successo; gli chiede che il giudizio espresso sia il prodotto di un’istruttoria seria, di un confronto effettivo e di una valutazione coerente con le informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. La differenza rispetto all’attestatore è netta: quest’ultimo svolge il controllo tecnico richiesto dal singolo strumento; l’esperto restituisce la qualità e la coerenza del processo che ha preceduto la soluzione. Proprio per questo, una relazione finale stereotipata o meramente assertiva indebolisce non soltanto la conoscibilità dell’esito, ma la stessa tenuta degli effetti che il sistema ricollega al percorso. 
Considerate nel loro insieme, le innovazioni del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 rendono più nitido il nesso tra costruzione della soluzione ed esiti della composizione negoziata. La check-list organizza metodicamente la formazione del piano; la Sezione II-bis proietta quel metodo oltre la composizione negoziata; l’Allegato 5 rende ricostruibile, al termine delle trattative, il percorso effettivamente seguito. Ne emerge una sequenza unitaria nella quale informazione, diagnosi, strategia, monitoraggio, negoziazione e scelta dello strumento non sono adempimenti giustapposti, ma momenti di uno stesso processo. La fase di uscita non è, dunque, un’appendice del percorso: è il momento nel quale la qualità del metodo seguito diviene conoscibile e può assumere rilievo per la stabilizzazione degli effetti e per l’eventuale accesso agli strumenti successivi[23]. 
Questa lettura consente, infine, di evitare due opposti errori. Il primo sarebbe considerare le soluzioni negoziali del comma 1 come gli unici esiti realmente positivi, relegando gli strumenti del comma 2 al rango di fallback concorsuale. Il secondo sarebbe dissolvere ogni differenza tra composizione negoziata e strumenti successivi, come se il percorso fosse già esso stesso una procedura di regolazione. La composizione conserva, invece, una sua specificità: prepara, seleziona e qualifica la soluzione senza assorbirla. Proprio per questo può costituire una porta d’accesso privilegiata pur restando, salvo ipotesi particolari, una porta che l’imprenditore non è obbligato ad attraversare[24]. 
6 . Il concordato semplificato: dipendenza dal percorso negoziale e controllo giudiziale
Il concordato semplificato costituisce, sotto questo profilo, il banco di prova più significativo. Diversamente dagli altri strumenti ai quali il debitore può accedere direttamente, esso può essere proposto soltanto all’esito della composizione negoziata e nei presupposti indicati dall’art. 25 sexies CCII. Qui il rapporto tra negoziazione e procedura non è soltanto eventuale o funzionale: è genetico. La procedura concorsuale nasce da un percorso precedente che ne costituisce il necessario antecedente e che ne giustifica le peculiarità[25]. 
Questa dipendenza spiega anche l’assenza del voto dei creditori. La semplificazione non nasce dal disinteresse per la loro posizione, ma dal fatto che la voice dei creditori si è già manifestata durante le trattative: essi hanno ricevuto informazioni, hanno potuto interloquire, valutare proposte e rifiutare soluzioni conservative. Quando quel percorso si sia svolto realmente e senza esito, il legislatore sposta il baricentro della tutela dal voto alla verifica giudiziale e al diritto di opposizione. Il concordato semplificato non cancella il confronto con i creditori: presuppone che esso sia già avvenuto. 
La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che questa dipendenza genetica non priva il concordato semplificato della natura concorsuale. Con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, la Corte ha distinto la composizione negoziata, istituto degiurisdizionalizzato ed essenzialmente negoziale e volontario, dal concordato semplificato, al quale ha riconosciuto natura di procedura concorsuale. Il punto è importante: la continuità funzionale tra le due fasi non determina identità di natura, ma spiega il modo peculiare in cui la seconda si innesta sulla prima[26]. 
La giurisprudenza più recente ha reso ancora più stringente questo rapporto. Cass., 4 dicembre 2025, n. 31641 ha affermato che il giudizio di ammissibilità previsto dall’art. 25 sexies, comma 3, non può ridursi a un controllo puramente formale della domanda e della relazione finale, ma investe le condizioni legali di accesso allo strumento. La relazione dell’esperto non opera, dunque, come uno schermo che sottrae il percorso anteriore al sindacato del tribunale[27]. 
Il passaggio ulteriore è stato compiuto da Cass., 12 gennaio 2026, n. 623. La Corte ha riconosciuto che il sindacato esperibile in limine dal tribunale si estende alla verifica dell’effettiva sussistenza ab origine dei presupposti della composizione negoziata e della sua corretta utilizzazione. Il dato assume un rilievo sistemico notevole: l’accesso al concordato semplificato non è legittimato dalla mera successione cronologica tra due istituti, ma dalla qualità giuridica del percorso che li collega[28]. 
Nello stesso giorno, Cass. n. 624 del 2026 ha precisato la portata dell’«utilità» che deve essere assicurata a ciascun creditore ai fini dell’omologazione, escludendo che essa possa essere identificata nella sola maggiore rapidità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale quando al creditore chirografario non sia attribuita alcuna forma di soddisfazione. Anche questo arresto rafforza l’idea che la semplificazione non equivalga ad attenuazione delle garanzie sostanziali: l’assenza del voto è compensata da un controllo giudiziale che investe i presupposti e la posizione concreta del ceto creditorio[29]. 
La relazione finale diviene, in questo quadro, il principale punto di raccordo probatorio e valutativo tra le due fasi. Essa deve consentire al tribunale di comprendere se le trattative siano state effettivamente svolte, quali soluzioni siano state esplorate, per quali ragioni siano risultate impraticabili e se il comportamento dell’imprenditore sia stato coerente con i canoni di correttezza e buona fede. L’esito negativo delle trattative è necessario, ma non sufficiente: deve essere l’esito di un tentativo reale, non di una composizione utilizzata in modo meramente strumentale per accedere a una liquidazione concordataria priva di voto[30]. 
Il concordato semplificato conferma, quindi, ma al tempo stesso delimita, la tesi della porta d’accesso. La conferma perché dimostra che l’ordinamento può collocare l’inizio del percorso di regolazione prima dell’apertura di una procedura. La delimita perché evidenzia quanto sia peculiare il caso in cui tale anteriorità è giuridicamente necessaria. Per gli altri strumenti il passaggio attraverso la composizione resta eventuale e funzionale; qui diviene genetico. È proprio il confronto tra le due situazioni a consentire una ricostruzione più precisa della funzione della composizione negoziata nel sistema. 
7 . Le ricadute sistemiche: giurisdizione, responsabilità e organizzazione dell’impresa
Lo spostamento verso la gestione anticipata modifica, anzitutto, la posizione della giurisdizione. Il giudice non scompare dalla composizione negoziata, ma non ne governa l’andamento. Interviene quando l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure protettive, quando occorrono misure cautelari, quando devono essere autorizzati finanziamenti, trasferimenti d’azienda o altre operazioni cui la legge collega effetti particolari. Il suo intervento è puntuale e funzionale: protegge lo spazio negoziale o rende possibile un’operazione che, per incidere sugli interessi dei creditori, non può essere affidata alla sola autonomia privata. La centralità della giurisdizione riemerge, con intensità diversa, quando si passa agli strumenti soggetti a omologazione o a una procedura concorsuale[31]. 
Non si tratta perciò di descrivere un semplice arretramento del giudice, ma una diversa distribuzione delle funzioni lungo il tempo della crisi. La fase iniziale è affidata in larga misura all’organizzazione dell’impresa e alla negoziazione; il giudice entra quando occorre proteggere, autorizzare, stabilizzare o rendere opponibile una soluzione. Nel nuovo assetto egli tende a essere garante del metodo e della legalità sostanziale più che dominus della costruzione della soluzione. L’anticipazione del diritto non coincide, così, con una prematura giurisdizionalizzazione, ma neppure crea un’area sottratta alla legalità: regole e controlli cambiano forma e intensità, non vengono meno. 
La seconda ricaduta riguarda l’imprenditore. La gestione anticipata rende più evidente il collegamento tra adeguati assetti, rilevazione tempestiva e dovere di attivarsi. L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII non impongono l’accesso alla composizione negoziata in presenza di ogni squilibrio, ma escludono che l’imprenditore possa restare inerte dinanzi a segnali che richiedono una reazione. Una volta avviate le trattative, l’art. 21 CCII conserva in capo all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria, modulandone, però, i criteri in relazione alla situazione dell’impresa e imponendo un dialogo informativo con l’esperto. La continuità dei poteri gestori non equivale, quindi, a continuità indisturbata delle scelte[32]. 
La gestione compiuta durante la composizione entra, inoltre, nel giudizio sulla qualità del percorso. Anche sotto questo profilo il decreto del 2026 offre un’indicazione importante: il piano è trattato come il risultato di un processo informativo e organizzativo che prende avvio dagli assetti dell’impresa, dalla disponibilità di dati aggiornati, dai sistemi previsionali e dalla capacità di monitorare gli scostamenti e correggere tempestivamente le ipotesi iniziali. La qualità del piano diviene, così, in una certa misura, anche misura della qualità degli assetti e della loro capacità di sostenere una gestione consapevole della crisi. Ciò non significa che il mancato risanamento trasformi ex post in illecite scelte che, quando furono assunte, erano coerenti con le informazioni disponibili e con una ragionevole prospettiva di riequilibrio. Significa, piuttosto, che la gestione deve essere letta nel suo contesto e che quel contesto deve poter essere ricostruito: occorre verificare se le scelte siano rimaste coerenti con il piano in costruzione, con le trattative, con gli scostamenti via via emersi e con l’interesse dei creditori nella misura richiesta dallo stato dell’impresa. La relazione finale, documentando questa coerenza o le sue fratture, diviene anche uno strumento di tracciabilità del processo decisionale. 
La terza ricaduta concerne i creditori. Nella procedura tradizionale essi tendono a incontrare la crisi quando la proposta è già formalizzata e il loro ruolo è prevalentemente quello di esprimere adesione, voto o opposizione. Nella composizione negoziata possono essere coinvolti prima, quando il piano è ancora in formazione e le alternative sono aperte. Ciò non trasforma il creditore in compartecipe dell’interesse del debitore, né gli impone di finanziare il risanamento o di accettare sacrifici non voluti. Gli impone, però, di esercitare i propri diritti nel rispetto dei doveri di correttezza, buona fede, riservatezza e collaborazione previsti dal Codice, con particolare rilievo per i creditori professionali e istituzionali[33]. 
Anche professionisti, organi di controllo e creditori pubblici qualificati entrano più precocemente nella trama della regolazione. Quanto più la soluzione si forma prima della procedura, tanto più la qualità dell’informazione e l’indipendenza di chi la verifica diventano condizioni di funzionamento del sistema. Si può parlare, in questo senso, di una responsabilità corale: non perché interessi differenti vengano artificialmente fusi in un unico interesse, ma perché ciascun soggetto è chiamato a esercitare il proprio ruolo dentro un processo nel quale il comportamento dell’uno incide sulla possibilità degli altri di valutare e negoziare razionalmente[34]. 
I dati applicativi più recenti confermano che l’istituto è ormai entrato stabilmente nella prassi, pur mostrando risultati differenziati in ragione delle caratteristiche delle imprese. La IX edizione dell’Osservatorio Unioncamere, pubblicata nel giugno 2026, registra una crescita del ricorso alla composizione negoziata e dei casi conclusi positivamente, rilevando al contempo risultati migliori per le imprese di maggiori dimensioni rispetto a quelle minori. Il dato suggerisce che la tempestività formale dell’accesso non basta: contano la qualità dell’organizzazione, la completezza delle informazioni, la capacità di costruire un piano credibile e la possibilità di sostenere costi e complessità della negoziazione[35]. 
La composizione negoziata appare così come uno snodo tra governo dell’impresa e diritto della crisi. Essa non assorbe gli strumenti di regolazione e non rende superflue le procedure; li colloca, però, all’interno di una sequenza nella quale la crisi può essere affrontata prima che la scelta procedurale diventi inevitabile. Il punto non è sostituire la procedura con la trattativa, ma differenziare i tempi e gli strumenti dell’intervento, facendo corrispondere alla gravità della situazione e alla struttura del dissenso il grado di formalizzazione necessario. 
8 . Conclusioni
La composizione negoziata consente di osservare con particolare chiarezza la trasformazione del diritto della crisi da diritto prevalentemente orientato alla procedura a diritto capace di operare anche nella fase che precede la procedura. La gestione anticipata non coincide, tuttavia, con una procedura anticipata. Il tratto innovativo sta proprio nella possibilità di far entrare il diritto nell’impresa attraverso regole organizzative, informative e negoziali, senza trasformare immediatamente la difficoltà in una vicenda concorsuale. 
In questo senso la composizione negoziata può essere definita una porta d’accesso agli strumenti di ristrutturazione preventiva, purché la formula non venga intesa in termini di obbligatorietà. Per la generalità degli strumenti l’accesso attraverso la composizione è una possibilità, spesso preziosa, non una condizione. Il suo valore risiede nel predisporre un ambiente regolativo nel quale la crisi viene resa conoscibile, il confronto con i creditori viene organizzato, il piano viene costruito e verificato progressivamente e la forma giuridica della soluzione viene scelta sulla base di quanto il percorso ha fatto emergere. Il decreto dirigenziale del 2026 rafforza questa lettura proprio perché generalizza, oltre il perimetro della composizione negoziata, il metodo di costruzione del piano sperimentato al suo interno: la porta d’accesso non coincide allora con un passaggio procedurale obbligato, ma con un metodo di ingresso consapevole nel sistema della regolazione. 
La disciplina degli esiti mostra, a sua volta, che la funzione della composizione non si esaurisce nella conclusione di un accordo. Le soluzioni del primo comma dell’art. 23, il transito verso gli strumenti del secondo comma e, in una posizione affatto peculiare, il concordato semplificato compongono una trama di continuità nella quale assume rilievo decisivo la qualità del processo. È questa qualità che consente all’ordinamento di riconoscere e stabilizzare gli effetti delle soluzioni negoziali, di valorizzare il patrimonio informativo e relazionale maturato e, nel concordato semplificato, di giustificare una procedura priva del voto dei creditori[36]. 
Ne deriva una diversa architettura della crisi d’impresa. Al vertice stanno gli obblighi di organizzazione e di comportamento che rendono possibile cogliere tempestivamente lo squilibrio; seguono i meccanismi di rilevazione e di allerta; viene poi lo spazio della reazione, nel quale la composizione negoziata offre una sede per mettere alla prova il risanamento e graduare la risposta; solo quando ciò non basta, o quando la natura della soluzione lo richiede, intervengono strumenti dotati di un più elevato livello di formalizzazione. L’anticipazione non sopprime la procedura: la ricolloca. 
È forse questo il contributo più significativo della composizione negoziata alla costruzione di un sistema della gestione anticipata della crisi. Essa rende visibile che la tempestività non è un valore autonomo e non si esaurisce nell’arrivare prima. È utile soltanto se quel tempo viene impiegato per conoscere meglio la crisi, preservare le relazioni ancora recuperabili, verificare la sostenibilità del risanamento, correggere il piano quando i dati lo impongano e scegliere una risposta proporzionata alla situazione dell’impresa. Solo allora il diritto che entra anticipatamente nell’impresa evita di essere una mera anticipazione della procedura e diventa, propriamente, metodo di gestione della crisi[37]. 

Note:

[1] 
Cfr. Raccomandazione della Commissione 12 marzo 2014, 2014/135/UE, spec. considerando 1, 16 e 17 e punto 6; Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019, considerando 2 e artt. 3-4. Il filo conduttore è l'accesso precoce a strumenti idonei a prevenire l'insolvenza e a preservare la sostenibilità economica dell'impresa.
[2] 
S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in Ristrutturazioni aziendali, 25 novembre 2025, spec. §§ 1 e 3. V. anche M. Sciuto, Diritto della crisi d'impresa, in Diritto commerciale, vol. II, a cura di M. Cian, Torino, 2025, p. 25 ss.
[3] 
È decisivo il dato testuale dell'art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII, secondo cui gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a richiesta del debitore, «possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi». Sui rapporti, non riducibili a una consecuzione necessaria, tra composizione negoziata e strumenti di regolazione, v. M. Fabiani, Intrecci rovesciati e consecuzione anomala tra composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 23 febbraio 2024; S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit.
[4] 
Per la prima lettura del passaggio dall'allerta codicistica al nuovo modello v. M. Fabiani-I. Pagni, Introduzione alla composizione negoziata, in Fallimento, 2021, p. 1477 ss.; P. Vella, Le finalità della composizione negoziata e la struttura del percorso. Confronto col CCII, ivi, 2021, p. 1489 ss.; A. Jorio, Composizione negoziata e pubblico ministero, in Dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2021; S. Pacchi, L'allerta tra la reticenza dell'imprenditore e l'opportunismo del creditore. Dal codice della crisi alla composizione negoziata, in Dir. fall., 2022, p. 501 ss.
[5] 
Direttiva (UE) 2019/1023, artt. 3 e 4. Quest'ultimo prevede che il quadro di ristrutturazione preventiva possa consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune realizzabili in sede extragiudiziale. Sul precedente della Raccomandazione 2014/135/UE, v. in particolare il punto 7.
[6] 
La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ed è poi confluita nel CCII per effetto del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. La natura non concorsuale del percorso è stata ribadita, nel confronto con il concordato semplificato, da Cass., Sez. 1, 12 aprile 2023, n. 9730.
[7] 
In termini di «percorso», tra gli altri, M. Fabiani-I. Pagni, Introduzione alla composizione negoziata, cit.; A. Jorio, Composizione negoziata e pubblico ministero, cit.; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa, II ed., Piacenza, 2024, cap. VI, § 1. Sulla composizione come particolare setting, S. Pacchi, L'allerta tra la reticenza dell'imprenditore e l'opportunismo del creditore, cit. Per la valorizzazione della dimensione procedimentale, v. A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, VII ed., Bologna, 2025; G. Ferri jr., La gestione dell'impresa nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., 2025, p. 592 ss. V., ora, A. Nigro, La composizione negoziata della crisi: profili generali, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), La composizione negoziata della crisi, Pisa, 2026, p. 11 ss., che qualifica la composizione negoziata come procedimento extragiudiziario a carattere volontario, di natura mista o ibrida, escludendone tanto la natura concorsuale quanto la riconducibilità agli strumenti di regolazione della crisi; nonché V. Caridi, Gli esiti della composizione negoziata della crisi, ivi, p. 186 ss., che ne sottolinea la «poliedrica» dimensione procedimentale.
[8] 
Si vedano, in particolare, gli artt. 4, 16 e 21 CCII. Sullo statuto dei creditori nella crisi v. R. Lenzi, I doveri dei creditori nella crisi di impresa, Milano, 2022; D. Galletti, Epifania della crisi del credito. Fra potere e soggezione, Pisa, 2024, p. 208 ss. Sulla gestione in pendenza delle trattative, G. Ferri jr., La gestione dell'impresa nella composizione negoziata della crisi, cit.
[9] 
La collocazione della composizione negoziata tra rilevazione e reazione emerge dalla stessa architettura del CCII: artt. 3 e 25 octies ss., da un lato; artt. 12 ss., dall'altro. Per la lettura della composizione come «laboratorio della regolazione» e «cerniera funzionale» tra dimensione negoziale e procedurale, S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit., § 3.
[10] 
Ministero della giustizia, decreto dirigenziale 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero il 1° giugno 2026. Per una lettura sistematica dell’intervento, S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026: dal controllo della risanabilità alla costruzione della soluzione, in Ristrutturazioni aziendali, 15 giugno 2026; S. Ambrosini, Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, ivi, 5 giugno 2026.
[11] 
Sul rilievo dei doveri di correttezza, buona fede e collaborazione nella fase negoziale v., oltre all'art. 4 CCII, R. Lenzi, I doveri dei creditori nella crisi di impresa, cit.; D. Galletti, Epifania della crisi del credito, cit.; S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d'impresa, in Dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025. 
[12] 
La verifica delle concrete prospettive di risanamento costituisce il presupposto della prosecuzione del percorso: v. artt. 12 e 17 CCII. Sul tema dell'insolvenza reversibile, v. L. Panzani, L'imprenditore insolvente nella composizione negoziata, in Fallimento, 2023, p. 253 ss.; I. Pagni, L'impresa collettiva tra squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, crisi e insolvenza: opportunità e criticità della composizione negoziata, in Società, 2024, p. 233 ss.
[13] 
Sulla figura dell'esperto quale facilitatore e sulla natura dei suoi compiti v. R. Ranalli, Il comportamento dell'imprenditore ed il ruolo dell'esperto anche alla luce del decreto dirigenziale, in Fallimento, 2021, p. 1513 ss.; A. Guiotto, La figura dell'esperto e la conduzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi, ivi, 2021, p. 1527 ss.; M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell'Esperto nella Composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024. Per la rilettura, alla luce del decreto dirigenziale 23 aprile 2026, dell'esperto come presidio della correttezza metodologica e garante del percorso, non del contenuto del piano, S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit., § 7.
[14] 
S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit., dove la composizione negoziata è descritta come ambiente regolativo nel quale il diritto entra nell'impresa senza sostituire l'imprenditore e come percorso che precede e connette soluzioni diverse.
[15] 
Sulla logica graduata degli strumenti di regolazione, S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit., § 4; M. Fabiani-M. Spiotta, L'incrocio di Shibuya e la scelta dello strumento di regolazione della crisi, in Giur. comm., 2025. Il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 rafforza questa impostazione attraverso la nuova Sezione II-bis della check-list, che estende agli strumenti di regolazione della crisi una metodologia comune di costruzione del piano: sul punto S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit., § 6; R. Ranalli, I requisiti di un piano di risanamento e la sua costruzione, in Dirittodellacrisi.it, 28 aprile 2026. In una prospettiva convergente, A. Nigro, La composizione negoziata della crisi: profili generali, cit., p. 20 s., individua nella composizione il “ponte” destinato a condurre l’impresa dalla rilevazione della difficoltà alla relativa soluzione; V. Caridi, Gli esiti della composizione negoziata della crisi, cit., § 8, p. 212 ss. la qualifica espressamente come “porta di accesso” alle soluzioni preventive tese al risanamento, collocandola nel più ampio sistema della gestione anticipata della crisi.
[16] 
La distinzione tra tempestività dell'attivazione e tempestività della scelta dello strumento è coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023, che richiede l'accesso precoce a un quadro preventivo ma ammette che esso sia articolato in procedure, misure o disposizioni anche extragiudiziali: art. 4, parr. 1 e 5.
[17] 
Sugli esiti della composizione negoziata v. L. Panzani, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso, in Fallimento, 2021, p. 1591 ss.; S. Pacchi, Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato, in Ristrutturazioni aziendali, 17 gennaio 2023; G.B. Fauceglia, Le conclusioni delle trattative: riflessioni su contratto di cui all'art. 23, in Codice della crisi e dell'insolvenza. Scritti in onore di Sabino Fortunato, Bari, 2023, p. 1777 ss.; S. Bonfatti, La «conclusione delle trattative» nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, in Dir. banc., 2024, I, p. 185 ss.
[18] 
Sul piano sistematico è utile distinguere l’esito delle trattative, la chiusura del procedimento e l’archiviazione dell’istanza. Sugli esiti delle trattative v. L. Panzani, Gli esiti possibili delle trattative, cit. Il riferimento normativo è agli artt. 17 e 23 CCII. Sulla necessità di distinguere l’esito del procedimento dall’esito delle trattative v., in particolare, V. Caridi, Gli esiti della composizione negoziata della crisi, cit., § 3, p. 189 ss.; sulla funzione dell’archiviazione quale attestazione dell’avvenuto esaurimento del procedimento, A. Nigro, La composizione negoziata della crisi: profili generali, cit., p. 28.
[19] 
Art. 23, comma 1, lett. a), CCII. Sul c.d. contratto biennale v. S. Bonfatti, Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa. Esito della procedura: il «contratto biennale» e la convenzione di moratoria, in Dirittodellacrisi.it, 1° marzo 2022; S. Pacchi, Gli sbocchi della composizione negoziata, cit.
[20] 
Art. 23, comma 1, lett. b), e art. 62 CCII. Sulla funzione della convenzione di moratoria nel contesto della composizione negoziata v. S. Bonfatti, Profili della composizione negoziata, cit.; Id., La «conclusione delle trattative» nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, cit.
[21] 
Art. 23, comma 1, lett. c), CCII. Sulla natura e sulla funzione dell'accordo sottoscritto anche dall'esperto v. G.B. Fauceglia, Le conclusioni delle trattative, cit.; S. Pacchi, Gli sbocchi della composizione negoziata, cit. Il giudizio dell'esperto non va confuso con l'attestazione di cui all'art. 56 CCII.
[22] 
Sulla continuità tra trattative e strumenti successivi v. M. Fabiani, Intrecci rovesciati e consecuzione anomala, cit.; M. Fabiani-I. Pagni, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021; S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit. Per una specifica prospettiva ricostruttiva, fondata sulla distinzione tra strumenti “endogeni” ed “esogeni” rispetto al procedimento di composizione negoziata, V. Caridi, cit., § 6.2, p. 206 ss.
[23] 
Il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 ha introdotto, nell'Allegato 5, un nuovo modello di relazione finale dell'esperto, costruito in modo da rendere ricostruibili le fasi delle trattative, le iniziative dell'imprenditore, l'atteggiamento dei creditori e l'evoluzione delle prospettive di risanamento. Sulla relazione finale come strumento di tracciabilità e di accountability del percorso v. S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit., § 8; per una lettura d'insieme del decreto v. S. Ambrosini, Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit. 
[24] 
L'accesso diretto agli strumenti di regolazione resta, in linea generale, possibile. La composizione negoziata non è ricompresa tra gli strumenti definiti dall'art. 2, lett. m-bis), CCII, ma può precederli. Sul punto, v. S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit.; M. Fabiani, Intrecci rovesciati e consecuzione anomala, cit.
[25] 
Art. 25 sexies, comma 1, CCII. Sul rapporto genetico e funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato v. G. D'Attorre, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in M. Arato-G. D'Attorre-M. Fabiani (a cura di), Trattato del diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2026, p. 413 ss.; S. Pacchi, Commento all'art. 25 sexies, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, t. I, Bologna, 2026, p. 397 ss.; Ead., Il diritto entra nell'impresa, cit., § 4.5. V. altresì D. Vattermoli, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), La composizione negoziata della crisi, cit., p. 217 ss., spec. p. 228, che individua nell’avvio della composizione negoziata la “precondizione” per l’accesso al concordato semplificato.
[26] 
Cass., Sez. 1, 12 aprile 2023, n. 9730, che qualifica la composizione negoziata come istituto degiurisdizionalizzato, essenzialmente negoziale e volontario, e il concordato semplificato come procedura concorsuale. V. anche S. Pacchi, Il giudice nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, in Ristrutturazioni aziendali, 11 giugno 2024.
[27] 
Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2025, n. 31641, secondo cui il giudizio di ammissibilità ex art. 25 sexies, comma 3, CCII deve estendersi ai profili di legalità sostanziale e alle condizioni di ammissibilità, in rapporto alla documentazione richiesta dagli artt. 25 sexies e 39 CCII.
[28] 
Cass., Sez. 1, 12 gennaio 2026, n. 623. Sul significato di tale arresto e sulla «retro-verifica» del percorso v. S. Pacchi, La retro-verifica della composizione negoziata nel giudizio di ammissibilità del concordato, in Ristrutturazioni aziendali, 29 giugno 2026.
[29] 
Cass., Sez. 1, 12 gennaio 2026, n. 624, secondo cui l'utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere economicamente misurabile, non può essere integrata dalla sola maggiore rapidità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale quando non sia prevista alcuna forma di soddisfazione per il creditore chirografario. Sul rapporto tra mancata votazione e necessità di un più penetrante controllo d’ufficio da parte del tribunale, D. Vattermoli, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), La composizione negoziata della crisi, cit., p. 217 ss., spec. p. 225.
[30] 
S. Pacchi, La retro-verifica della composizione negoziata, cit.; Ead., La relazione finale dell'esperto come collo di bottiglia del concordato semplificato: ritualità e domanda prenotativa, nota a Trib. Bologna, 18 marzo 2025, in Dir. fall., 2026, II, p. 415 ss.; G. D'Attorre, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, cit.
[31] 
Sul ruolo del giudice nella composizione negoziata e sulla diversa intensità del suo intervento rispetto alle procedure concorsuali v. S. Pacchi, Il giudice nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, cit.; M. Ferro, La composizione negoziata e il riposizionamento delle istituzioni della concorsualità giudiziale dopo il D.L. n. 118/2021, in Fallimento, 2021, p. 1573 ss. Sulle «parentesi giurisdizionali» che possono innestarsi nel percorso e, in particolare, sull’intervento autorizzatorio e conformativo del tribunale, C. Tedeschi, L’intervento autorizzatorio del tribunale nella composizione negoziata, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), cit., p. 97 ss., spec. p. 99 ss. e p. 105 s. Per la lettura del giudice quale presidio della legalità sostanziale nei segmenti del percorso affidati al suo controllo, S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit., § 5.3.
[32] 
V. artt. 2086, comma 2, c.c., 3 e 21 CCII. Sul rapporto tra permanenza della funzione gestoria e criteri di gestione nella composizione negoziata, G. Ferri jr., La gestione dell'impresa nella composizione negoziata della crisi, cit.; v. ora anche Id., La gestione dell’impresa in pendenza delle trattative, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), La composizione negoziata della crisi, cit., p. 69 ss., spec. p. 71 ss., sulla permanenza in capo all’imprenditore della gestione ordinaria e straordinaria e sull’assenza di una generale funzione di vigilanza sulla gestione durante la composizione. Sul piano quale esito di un processo informativo radicato negli assetti, nonché sul monitoraggio degli scostamenti e sulla tracciabilità del percorso decisionale alla luce del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit., §§ 4, 5.1, 5.4 e 8; P. Bastia (a cura di), Gli adeguati assetti nelle imprese, Milano, 2026.
[33] 
Sul tema R. Lenzi, I doveri dei creditori nella crisi di impresa, cit.; D. Galletti, Epifania della crisi del credito, cit. Per i creditori bancari, l'art. 16, comma 5, CCII impone la partecipazione alle trattative in modo attivo e informato e stabilisce che la notizia dell'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito; l'eventuale sospensione o revoca determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere specificamente motivata. Sul punto M. Zaccheo, Le banche nella composizione negoziata della crisi, in V. Caridi-D. Vattermoli (a cura di), cit., p. 131 ss., spec. p. 138 ss. e p. 141 ss.
[34] 
Sulla dimensione plurale della regolazione e sulla «responsabilità corale» v. S. Pacchi, Il diritto entra nell'impresa, cit., § 5; M. Spiotta, «Utilità solidale» nel codice della crisi: un ossimoro solo apparente, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 3/2023, p. 77; M. Fabiani, Il valore della solidarietà nell'approccio e nella gestione delle crisi d'impresa, in Fallimento, 2022, p. 5 ss. Il decreto dirigenziale del 2026 accentua tale dimensione, distinguendo tra soggetti che costruiscono la soluzione e soggetti che presidiano le condizioni metodologiche e informative della sua elaborazione: S. Pacchi, Il significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, cit., § 7.
[35] 
Unioncamere, Nona edizione dell'Osservatorio sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, giugno 2026.
[36] 
Il controllo sulla fase antecedente non confonde composizione negoziata e strumenti successivi: conferma piuttosto che il percorso può produrre un patrimonio informativo, negoziale e valutativo giuridicamente rilevante anche oltre la propria chiusura. Con particolare riguardo al concordato semplificato, v. Cass. n. 9730/2023; Cass. n. 31641/2025; Cass. nn. 623 e 624/2026.
[37] 
Sulla necessità che gli ordinamenti rendano possibile l'identificazione e la gestione tempestiva della crisi v., in prospettiva comparata, C.G. Paulus-W. Zenker, Timely Identifying and Addressing the Crisis of a Company, in Best Practices in European Restructuring. Contractualised Distress Resolution in the Shadow of the Law, a cura di J.L.L. Gant-P.J. Omar, Nottingham-Paris, 2018, p. 17 ss.; UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law, Part IV, Directors' Obligations in the Period Approaching Insolvency; World Bank, Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, 2021, Principle B2.1.

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Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

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Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

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Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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IMPLEMENTAZIONE SITO

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Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti:

Axerve Ecommerce Solutions: https://www.axerve.com/privacy-policy/servizi-di-pagamento

Nexi: https://www.nexi.it/it/privacy

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Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

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Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it oppure chiamando il numero 0444. 346211 o inviando una missiva a Zucchetti Software Giuridico srl via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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